61998J0001

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 23 novembre 2000. - British Steel plc contro Commissione delle Comunità europee e altri. - Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - CECA - Decisione della Commissione n. 3855/91/CECA ("quinto codice degli aiuti") - Decisioni individuali della Commissione che autorizzano la concessione di aiuti statali alle imprese siderurgiche - Competenza della Commissione - Legittimo affidamento. - Causa C-1/98 P.

raccolta della giurisprudenza 2000 pagina I-10349


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


1. CECA - Aiuti alla siderurgia - Autorizzazione della Commissione - Decisioni generali e decisioni individuali - Adozione di decisioni individuali per autorizzare aiuti non rientranti nelle categorie di aiuti autorizzati da una decisione generale - Competenza

[Trattato CECA, artt. 4, lett. c), e 95; decisione generale n. 3855/91/CECA, art. 1, n. 1]

2. CECA - Aiuti alla siderurgia - Autorizzazione della Commissione - Decisioni generali e decisioni individuali - Legittimo affidamento, in base al quinto codice degli aiuti, quanto alla possibilità di introdurre deroghe a tale codice - Insussistenza

(Trattato CECA, art. 95; decisione generale n. 3855/91)

Massima


1. L'art. 1, n. 1, del quinto codice comunitario degli aiuti alla siderurgia non contiene alcun divieto generale degli aiuti, ma si limita a precisare in termini generali la portata della deroga prevista dall'art. 4, lett. c), del Trattato CECA. Pertanto, tale norma del detto codice degli aiuti non è intesa a escludere l'adozione di altri provvedimenti in deroga al divieto enunciato dall'art. 4, lett. c), del Trattato CECA.

Inoltre, l'art. 1, n. 1, del detto codice deve essere interpretato nel senso che la Commissione non ha, in forza di tale codice, il potere di approvare, mediante le procedure semplificate introdotte dal codice stesso, gli aiuti non rientranti nei casi previsti dagli artt. 2-5 di quest'ultimo, e che invece essa è competente ad adottare, in applicazione dell'art. 95 del Trattato CECA, ulteriori provvedimenti, generali o individuali, volti ad autorizzare, previo parere conforme del Consiglio deliberante all'unanimità, aiuti non previsti dal codice di cui trattasi.

Di conseguenza, correttamente il Tribunale ha statuito, da un lato, che il quinto codice comunitario degli aiuti alla siderurgia costituisce una cornice giuridica vincolante soltanto per gli aiuti compatibili con il Trattato CECA da esso elencati e, dall'altro, che la Commissione può far ricorso all'art. 95 del Trattato CECA per adottare decisioni individuali.

( v. punti 30, 34, 43 )

2. Il Tribunale, dopo aver nuovamente sottolineato che il quinto codice comunitario degli aiuti alla siderurgia ha un oggetto diverso da quello delle decisioni della Commissione adottate per far fronte ad una situazione eccezionale, ne ha correttamente tratto la conclusione che il detto codice non può in nessun caso far sorgere legittime aspettative quanto alla possibilità di introdurre deroghe al medesimo, in casi eccezionali, mediante decisioni individuali ex art. 95 del Trattato CECA.

Altrettanto correttamente il Tribunale ha statuito che il buon funzionamento del mercato comune dell'acciaio comporta l'evidente necessità di un continuo adattamento in funzione dei mutamenti della situazione economica e che gli operatori economici non possono invocare un diritto acquisito al mantenimento della situazione giuridica esistente in un determinato momento. Infatti, un'impresa non può legittimamente attendersi che una determinata situazione giuridica rimanga immutata, proprio nel momento in cui le condizioni economiche del mercato siderurgico subiscono cambiamenti che esigono, se del caso, specifiche misure di adeguamento.

( v. punti 51-52 )

Parti


Nel procedimento C-1/98 P,

British Steel plc, con sede in Londra (Regno Unito), divenuta Corus UK Ltd, rappresentata dal signor R. Plender, QC, su incarico del signor W. Sibree, solicitor, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Elvinger, Hoss et Prussen, 15, Côte d'Eich,

ricorrente,

avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Prima Sezione ampliata) il 24 ottobre 1997 nella causa T-243/94, British Steel/Commissione (Racc. pag. II-1887), che ha respinto il ricorso proposto dalla stessa British Steel plc contro le decisioni della Commissione 12 aprile 1994, 94/258/CECA, relativa alla concessione da parte della Spagna di aiuti a favore dell'impresa siderurgica integrata pubblica Corporación de la Siderurgia Integral (CSI), e 12 aprile 1994, 94/259/CECA, relativa alla concessione da parte dell'Italia di aiuti di Stato alle imprese siderurgiche del settore pubblico (gruppo siderurgico ILVA) (GU L 112, rispettivamente pag. 58 e pag. 64),

procedimento in cui le altre parti sono:

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori N. Khan e P.F. Nemitz, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor C. Gómez de la Cruz, membro del medesimo servizio, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta in primo grado,

Det Danske Stålvalseværk A/S, con sede in Frederiksværk (Danimarca), con i signori J.A. Lawrence e A. Renshaw, solicitors, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. E. Arendt, 8-10, rue Mathias Hardt,

Repubblica italiana, rappresentata dal prof. U. Leanza, capo del servizio del contenzioso diplomatico del Ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dal signor P.G. Ferri, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'Ambasciata d'Italia, 5, rue Marie-Adélaïde,

Regno di Spagna, rappresentato dalla signora N. Díaz Abad, abogado del Estado, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata di Spagna, 4-6, boulevard Emmanuel Servais,

Consiglio dell'Unione europea, rappresentato dai signori J. Carbery, consigliere giuridico, e A.P. Feeney, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor E. Uhlmann, direttore generale presso la direzione «Affari giuridici» della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad Adenauer,

Svenskt Stål AB (SSAB), con sede in Stoccolma (Svezia),

e

Ilva Laminati Piani SpA, con sede in Roma,

intervenienti in primo grado,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta dai signori C. Gulmann, presidente di sezione, J.-P. Puissochet (relatore) e dalla signora F. Macken, giudici,

avvocato generale: N. Fennelly

cancelliere: R. Grass

vista la relazione del giudice relatore,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 27 gennaio 2000,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte in data 7 gennaio 1998, la British Steel plc, divenuta successivamente Corus UK Ltd (in prosieguo: la «British Steel»), ha proposto, a norma dell'art. 49 dello Statuto CECA della Corte di giustizia, un ricorso diretto all'annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado 24 ottobre 1997, causa T-243/94, British Steel/Commissione (Racc. pag. II-1887; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), che ha respinto il ricorso proposto dalla stessa British Steel contro le decisioni della Commissione 12 aprile 1994, 94/258/CECA, relativa alla concessione da parte della Spagna di aiuti a favore dell'impresa siderurgica integrata pubblica Corporación de la Siderurgia Integral (CSI), e 12 aprile 1994, 94/259/CECA, relativa alla concessione da parte dell'Italia di aiuti di Stato alle imprese siderurgiche del settore pubblico (gruppo siderurgico ILVA) (GU L 112, rispettivamente pag. 58 e pag. 64; in prosieguo: le «decisioni controverse»).

Contesto normativo

2 L'art. 4, lett. c), del Trattato CECA dispone che sono proibiti, nei casi e nei modi previsti dal Trattato medesimo, «le sovvenzioni o gli aiuti concessi dagli Stati o gli oneri speciali imposti da essi, in qualunque forma».

3 Inoltre, l'art. 95, primo comma, del medesimo Trattato stabilisce quanto segue:

«In tutti i casi non previsti dal presente Trattato, nei quali una decisione o una raccomandazione della Commissione appaia necessaria per attuare, mentre è in funzione il mercato comune del carbone e dell'acciaio e conformemente alle disposizioni dell'articolo 5, uno degli scopi della Comunità, quali sono definiti agli articoli 2, 3 e 4, questa decisione o questa raccomandazione può essere presa con parere conforme del Consiglio deliberante all'unanimità e dopo consultazione del comitato consultivo».

4 Alla luce di tali norme, la Commissione, nell'intento di rispondere alle esigenze della ristrutturazione del settore siderurgico, si è basata sull'art. 95 del Trattato per istituire, a partire dall'inizio degli anni '80, un regime comunitario che autorizza la concessione di aiuti statali alla siderurgia in taluni casi tassativamente elencati.

5 Il regime adottato dalla Commissione sul fondamento dell'art. 95 ha assunto la forma di decisioni a carattere generale, comunemente denominate «codici degli aiuti», ed è stato oggetto di successivi adeguamenti per far fronte alle difficoltà congiunturali dell'industria siderurgica. Il codice degli aiuti alla siderurgia in vigore durante il periodo considerato nel caso in esame era il quinto della serie ed è stato adottato con la decisione della Commissione 27 novembre 1991, n. 3855/91/CECA, recante norme comunitarie per gli aiuti a favore della siderurgia (GU L 362, pag. 57; in prosieguo: il «quinto codice degli aiuti»).

6 Il punto I del preambolo del quinto codice degli aiuti è formulato come segue:

«In virtù dell'articolo 4, lettera c) del Trattato sono proibiti le sovvenzioni o gli aiuti concessi dagli Stati membri in qualunque forma a favore della siderurgia, tanto specifici quanto non specifici.

Dal 1° gennaio 1986 la Commissione ha stabilito, con decisione n. 3484/85/CECA, sostituita a decorrere dal 1° gennaio 1989 dalla decisione n. 322/89/CECA, norme che autorizzano la concessione di aiuti alla siderurgia in fattispecie tassativamente elencate.

Tali norme riguardano gli aiuti, specifici o non specifici, accordati dagli Stati membri sotto qualsiasi forma.

Le norme mirano innanzitutto a non privare la siderurgia del beneficio degli aiuti a favore della ricerca e dello sviluppo nonché di quelli destinati ad adattare gli impianti alle nuove norme sulla tutela dell'ambiente. Autorizzano inoltre gli aiuti sociali destinati a favorire una chiusura parziale di impianti nonché gli aiuti destinati a finanziare la cessazione definitiva di attività CECA per le imprese meno competitive. Vietano infine la concessione di qualsiasi altro aiuto in favore del funzionamento o degli investimenti per le imprese siderurgiche della Comunità, con una deroga per gli aiuti regionali in favore degli investimenti in taluni Stati membri.

Questa disciplina rigorosa, che si applica ormai ai dodici Stati membri in tutto il loro territorio, ha permesso negli ultimi anni di garantire condizioni eque di concorrenza nel settore. Essa è coerente con l'obiettivo perseguito nel quadro della realizzazione del mercato unico europeo. E' inoltre conforme alle norme in materia di aiuti pubblici stipulate nel consensus sull'acciaio concluso tra la Comunità e gli Stati Uniti nel novembre 1989 e in vigore fino al 31 marzo 1992. Occorre pertanto proseguire l'applicazione, con alcuni adattamenti tecnici.

(...)».

7 L'art. 1, n. 1, del quinto codice degli aiuti dispone quanto segue:

«Tutti gli aiuti, specifici o non specifici, a favore della siderurgia, finanziati da uno Stato membro, da enti territoriali o mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma, possono essere considerati aiuti comunitari e pertanto compatibili con il corretto funzionamento del mercato comune, soltanto se conformi alle disposizioni degli articoli da 2 a 5».

8 Ai sensi degli artt. 2-5 del quinto codice degli aiuti, possono considerarsi compatibili con il mercato comune gli aiuti a favore della ricerca e dello sviluppo (art. 2), gli aiuti a favore della tutela dell'ambiente (art. 3), gli aiuti per le chiusure (art. 4), nonché gli aiuti regionali agli investimenti previsti da regimi generali in Grecia, in Portogallo e nell'ex Repubblica democratica tedesca (art. 5).

Fatti all'origine della controversia dinanzi al Tribunale

9 Dalla sentenza impugnata emerge che, in seguito all'adozione del quinto codice degli aiuti e di fronte all'aggravarsi della situazione economica e finanziaria nel settore siderurgico, la Commissione presentava, nella sua comunicazione SEC(92) 2160 def. del 23 novembre 1992, indirizzata al Consiglio e al Parlamento europeo, un piano di ristrutturazione delle imprese siderurgiche comportante diversi provvedimenti concomitanti nel settore sociale, nonché incentivi finanziari, ivi compresi aiuti comunitari (punto 4 della sentenza impugnata).

10 Nelle sue conclusioni del 25 febbraio 1993, il Consiglio accoglieva favorevolmente il piano proposto dalla Commissione, volto ad ottenere una riduzione sostanziale delle capacità produttive. Successivamente, la dichiarazione congiunta del Consiglio e della Commissione, figurante nel verbale del Consiglio 17 dicembre 1993 (in prosieguo: la «dichiarazione del 17 dicembre 1993»), proclamava che il Consiglio riaffermava, in particolare, «l'importanza da esso riposta nell'applicazione rigorosa del codice agli aiuti (...) fermo restando il diritto di ciascuno Stato membro di chiedere una decisione ai sensi dell'art. 95 del Trattato CECA» (punti 5 e 6 della sentenza impugnata).

11 Il 22 dicembre 1993, in forza dell'art. 95, primo e secondo comma, del Trattato, il Consiglio emetteva parere conforme in merito alla concessione di aiuti a sei imprese siderurgiche, tra le quali figuravano l'impresa pubblica siderurgica integrata spagnola «Corporación de la Siderurgia Integral» (CSI) nonché le imprese del settore pubblico italiano (gruppo siderurgico Ilva). La Commissione, sulla scorta di tale parere, autorizzava, mediante le decisioni controverse, la concessione di aiuti statali a queste due imprese. Tali aiuti erano destinati ad accompagnare la ristrutturazione o la privatizzazione delle imprese in questione e non rientravano tra quelli che avrebbero potuto essere autorizzati in applicazione del quinto codice degli aiuti (punti 7 e 8 della sentenza impugnata).

12 In tale contesto, con ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 27 giugno 1994, la British Steel, sostenuta dalla Svenskt Stål AB (SSAB) e da Det Danske Stålvalseværk A/S, chiedeva, in forza dell'art. 33 del Trattato CECA, l'annullamento delle due decisioni controverse.

13 Nel detto ricorso di annullamento venivano dedotti quattro motivi, relativi, rispettivamente, all'incompetenza della Commissione ad adottare le decisioni controverse, alla violazione del principio della tutela del legittimo affidamento, alla violazione del Trattato CECA ovvero delle regole di diritto relative all'applicazione del medesimo Trattato, nonché alla violazione di forme prescritte ad substantiam.

La sentenza impugnata

14 Quanto al motivo di annullamento relativo all'incompetenza della Commissione, il Tribunale, dopo aver rilevato al punto 42 della sentenza impugnata come, nel sistema del Trattato, l'art. 4, lett. c), non osti a che la Commissione autorizzi, in via di deroga, aiuti compatibili con gli obiettivi del Trattato, ha statuito, al punto 44, che, in mancanza di disposizione specifica, la Commissione è competente, in forza dell'art. 95 del Trattato medesimo, ad adottare qualsiasi decisione generale o individuale necessaria alla realizzazione degli obiettivi di quest'ultimo e che tale norma le conferisce il potere di valutare quale di questi due tipi di decisioni, generali o individuali, sia il più appropriato per raggiungere l'obiettivo o gli obiettivi perseguiti.

15 Quindi, il Tribunale, dopo aver constatato, al punto 45 della sentenza impugnata, che la Commissione si è avvalsa dell'art. 95 del Trattato sia per adottare decisioni generali - i codici degli aiuti - sia per adottare decisioni individuali che autorizzano alcuni aiuti specifici a titolo eccezionale, ha statuito, al punto 46, che nella fattispecie il problema consisteva nel determinare l'oggetto e la portata rispettivi del quinto codice degli aiuti e delle decisioni controverse.

16 Procedendo al raffronto fra il quinto codice degli aiuti, da un lato, e le due decisioni controverse, dall'altro, il Tribunale ha rilevato, al punto 49 della sentenza impugnata, che tali provvedimenti hanno una sfera di applicazione diversa, in quanto il codice si riferisce in generale a talune categorie di aiuti che esso considera compatibili con le disposizioni del Trattato, mentre le decisioni controverse autorizzano, per motivi eccezionali ed una tantum, aiuti che, in linea di principio, non potrebbero essere considerati compatibili col Trattato.

17 Ai punti 50, 51, 53 e 54 della sentenza impugnata, il Tribunale ha così statuito:

«50 Sotto tale profilo, la tesi della ricorrente, secondo cui il codice presenta natura obbligatoria, esauriente e definitiva, non può essere accolta. Infatti, il codice costituisce una cornice giuridica vincolante soltanto per gli aiuti compatibili col Trattato da esso elencati. In tale materia, esso istituisce un sistema complessivo destinato a garantire un trattamento uniforme, nell'ambito di un unico procedimento, di tutti gli aiuti che rientrano nelle categorie da esso definite. La Commissione è vincolata da tale sistema soltanto quando valuta la compatibilità col Trattato di aiuti considerati dal codice stesso. Essa non può pertanto autorizzare siffatti aiuti mediante una decisione individuale in contrasto con le norme generali stabilite dal codice (...).

51 Al contrario, gli aiuti che non rientrano nell'ambito delle categorie esentate dal divieto per effetto delle disposizioni del codice possono fruire di una deroga individuale a tale divieto, qualora la Commissione ritenga, nell'ambito dell'esercizio del suo potere discrezionale in forza dell'art. 95 del Trattato, che siffatti aiuti siano necessari per il conseguimento degli obiettivi del Trattato. Infatti, il codice degli aiuti mira soltanto ad autorizzare in generale, e a talune condizioni, deroghe al divieto degli aiuti a favore di determinate categorie di aiuti da esso elencate in modo completo. La Commissione non è competente in forza dell'art. 95, primo e secondo comma, del Trattato, che riguarda unicamente i casi non previsti dal Trattato (...), a vietare talune categorie di aiuti, poiché siffatto divieto è già previsto dallo stesso Trattato, al suo art. 4, lett. c). Gli aiuti che non rientrano nelle categorie che il codice esenta da detto divieto rimangono pertanto esclusivamente soggetti all'ambito di applicazione dell'art. 4, lett. c). Ne consegue che, qualora siffatti aiuti risultino tuttavia necessari per realizzare gli obiettivi del Trattato, la Commissione è legittimata ad avvalersi dell'art. 95 del Trattato al fine di far fronte a tale situazione imprevista, se del caso, mediante una decisione individuale (...).

(...)

53 Di conseguenza, le decisioni controverse non possono essere considerate deroghe ingiustificate al quinto codice degli aiuti, ma costituiscono atti che trovano, al pari di quest'ultimo, la loro fonte nel disposto dell'art. 95, primo e secondo comma, del Trattato.

54 Pertanto, la censura relativa all'incompetenza è del tutto infondata, poiché la Commissione non poteva in alcun caso privarsi, con l'adozione del codice degli aiuti, del potere attribuitole dall'art. 95 del Trattato di adottare atti individuali per fronteggiare situazioni impreviste. Siccome, nella specie, la sfera di applicazione del codice degli aiuti non riguardava le situazioni economiche che avevano indotto la Commissione ad adottare le decisioni controverse, questa era infatti legittimata a basarsi sull'art. 95 del Trattato per autorizzare gli aiuti di cui trattasi, purché rispettasse i presupposti di applicazione di detto articolo».

18 Relativamente a tale motivo di ricorso, il Tribunale ha statuito, al punto 55 della sentenza impugnata, che le decisioni controverse non sono viziate da illegittimità a causa di una presunta incompetenza della Commissione ad adottarle.

19 Quanto al motivo relativo alla violazione del principio della tutela del legitimo affidamento, il Tribunale, dopo aver ricordato, al punto 75 della sentenza impugnata, come il codice degli aiuti non abbia lo stesso oggetto delle decisioni controverse, le quali sono state adottate per far fronte ad una situazione eccezionale, ha statuito che il detto codice non poteva in alcun caso far sorgere legittime aspettative per quanto riguarda l'eventuale possibilità di accordare deroghe individuali al divieto di concedere aiuti statali, in base all'art. 95, primo e secondo comma, del Trattato, in una situazione imprevista quale quella che ha portato all'adozione delle decisioni controverse.

20 Il Tribunale ha così proseguito il proprio ragionamento:

«76 Inoltre, e in ogni caso, dalla costante giurisprudenza della Corte emerge che, "anche se il principio del rispetto del legittimo affidamento è uno dei principi fondamentali della Comunità, gli operatori economici non possono fare legittimamente affidamento sulla conservazione di una situazione esistente che può essere modificata nell'ambito del potere discrezionale delle istituzioni comunitarie" (...).

77 Infatti, il buon funzionamento del mercato comune dell'acciaio comporta l'evidente necessità di un continuo adattamento in funzione dei mutamenti della situazione economica e gli operatori economici non possono invocare un diritto acquisito al mantenimento della situazione giuridica esistente in un determinato momento (...).

78 In tali circostanze, la ricorrente, tenuto conto della sua posizione economica di grande importanza nonché della sua partecipazione al Comitato consultivo CECA, avrebbe comunque dovuto accorgersi che sarebbe sorta la necessità imperiosa di adottare misure efficaci per salvaguardare gli interessi della siderurgia europea e che il ricorso all'art. 95 del Trattato avrebbe potuto giustificare l'adozione di decisioni ad hoc da parte della Commissione, come ciò si era già verificato più volte in presenza di un codice degli aiuti. A questo proposito, la Commissione cita giustamente la precitata decisione 89/218 del 23 dicembre 1988 e la decisione 31 luglio 1992, 94/411/CECA, concernente la concessione da parte dei governi danese e olandese di aiuti alle imprese siderurgiche (GU L 223, pag. 28), le quali hanno autorizzato alcuni aiuti statali non contemplati dal codice degli aiuti vigente all'epoca della loro adozione».

21 Il Tribunale ha concluso dichiarando, al punto 79 della sentenza impugnata, che le decisioni controverse non violano il principio della tutela del legittimo affidamento.

22 Anche gli altri due motivi formulati dalla British Steel nel proprio ricorso di annullamento sono stati respinti dal Tribunale.

L'impugnazione

23 A sostegno della propria impugnazione, la British Steel deduce due motivi, relativi, rispettivamente, all'incompetenza della Commissione ad adottare le decisioni controverse ed alla violazione del principio della tutela del legittimo affidamento.

Il primo motivo

24 Il primo motivo proposto dalla British Steel è articolato in due parti, delle quali una dedotta in via principale e l'altra in subordine.

25 Con la parte del primo motivo dedotta in via principale, la British Steel fa valere che il Tribunale, statuendo, rispettivamente, ai punti 50 e 51 della sentenza impugnata, che,

- da un lato, il quinto codice degli aiuti rappresenta una cornice giuridica vincolante soltanto per gli aiuti compatibili col Trattato previsti dal codice medesimo, laddove quest'ultimo ha lo scopo di vietare tutti gli aiuti da esso non espressamente contemplati,

- e, dall'altro, la Commissione, malgrado l'esistenza del detto codice degli aiuti, è legittimata ad avvalersi dell'art. 95 del Trattato per adottare decisioni individuali quali le decisioni controverse, laddove tale codice ha carattere esaustivo e la Commissione, pertanto, durante la vigenza del medesimo, non ha il potere di autorizzare, mediante decisioni individuali, aiuti diversi da quelli previsti dal codice stesso,

ha commesso un errore di diritto nell'interpretazione dell'ambito di applicazione del quinto codice degli aiuti e, di conseguenza, nella valutazione dell'ampiezza dei poteri spettanti alla Commissione.

26 Quanto alla finalità del quinto codice degli aiuti, che, secondo la società ricorrente, è di vietare tutti gli aiuti non contemplati dal detto codice, la British Steel fa valere due argomenti tratti, rispettivamente, dal preambolo e dal testo di tale codice.

27 Da un lato, la British Steel si richiama, in particolare, al punto I, quarto comma, del codice, che fa riferimento al divieto di concedere «qualsiasi altro aiuto in favore del funzionamento o degli investimenti per le imprese siderurgiche della Comunità (...)», nonché al primo e al terzo comma del medesimo punto I. Secondo la British Steel, il termine «altro» è inteso a vietare gli aiuti non contemplati dal detto codice. La ricorrente sostiene che tale assunto risulta corroborato dal medesimo punto I, quinto comma, che sottolinea la conformità di tale divieto al «consensus sull'acciaio concluso tra la Comunità e gli Stati Uniti nel novembre 1989 e in vigore fino al 31 marzo 1992», il quale, adottato con la decisione della Commissione 11 dicembre 1989, 89/636/CECA, relativa alla conclusione di un accordo e di un consensus con gli Stati Uniti d'America concernenti il commercio di taluni prodotti siderurgici (GU L 368, pag. 98), vietava tali forme di aiuti.

28 Dall'altro, la British Steel fa valere che l'art. 1, n. 1, del quinto codice degli aiuti, malgrado non vieti espressamente gli aiuti statali, bensì definisca le categorie di aiuti che possono fruire di una deroga al divieto imposto dal Trattato, deve essere interpretato nel senso che istituisce un divieto relativo agli aiuti non compresi in tali categorie. Ne discenderebbe che quanto statuito dal Tribunale al punto 51 della sentenza impugnata, vale a dire che il divieto relativo a talune categorie di aiuti «è già previsto dallo stesso Trattato, al suo art. 4, lett. c)», non è esatto, nei limiti in cui la Commissione sarebbe stata competente, in forza dell'art. 95, primo comma, del Trattato, a dichiarare compatibili con il Trattato stesso soltanto gli aiuti previsti dall'art. 1, n. 1, del quinto codice degli aiuti.

29 In ordine a tale argomento, occorre precisare come, malgrado il punto I, quarto comma, del preambolo del quinto codice degli aiuti affermi che le norme contenute nei codici degli aiuti precedenti «[v]ietano (...) la concessione di qualsiasi altro aiuto in favore del funzionamento o degli investimenti (...)», ciò non tolga, tuttavia, che tale passaggio del preambolo non trovi corrispondenza in alcuna disposizione del detto codice. Ne consegue che il detto passaggio del preambolo non è idoneo di per sé a modificare la portata del quinto codice degli aiuti.

30 Infatti, occorre rilevare come l'art. 1, n. 1, del codice non contenga alcun divieto generale avente ad oggetto gli aiuti, ma si limiti a precisare in termini generali la portata della deroga prevista dall'art. 4, lett. c), del Trattato. Pertanto, tale norma del quinto codice degli aiuti non è intesa ad escludere l'adozione di altri provvedimenti in deroga al divieto enunciato dall'art. 4, lett. c), del Trattato.

31 Tale interpretazione trova evidente conferma nella dichiarazione del 17 dicembre 1993, secondo la quale l'applicazione rigorosa del quinto codice degli aiuti avrà luogo «fermo restando il diritto di ciascuno Stato membro di chiedere una decisione ai sensi dell'art. 95 del Trattato CECA».

32 Inoltre, essa risulta corroborata, da un lato, dal punto I, primo comma, del detto preambolo - dal quale si evince chiaramente che è in virtù dell'art. 4, lett. c), del Trattato che «sono proibiti le sovvenzioni o gli aiuti concessi dagli Stati membri in qualunque forma», e non anche in forza del codice degli aiuti stesso - e, dall'altro, dal medesimo punto I, secondo comma - il quale non dice che i codici degli aiuti precedenti vietavano gli aiuti in generale, bensì precisa, al contrario, che tali codici hanno introdotto norme «che autorizzano la concessione di aiuti (...) in fattispecie tassativamente elencate» -.

33 Quanto all'argomento della British Steel fondato sul passaggio contenuto nel punto I, quinto comma, del detto preambolo, che fa riferimento alla conformità delle regole comunitarie in materia di aiuti al «consensus sull'acciaio concluso tra la Comunità e gli Stati Uniti nel novembre 1989 e in vigore fino al 31 marzo 1992», occorre constatare come tale richiamo non sia pertinente nella fattispecie, in quanto tale incompatibilità, anche ove sussistesse, deriverebbe unicamente dai provvedimenti adottati in forza dell'art. 95, primo comma, del Trattato, i quali avrebbero lo scopo di autorizzare gli aiuti non rientranti nella sfera di applicazione di tale consensus.

34 Di conseguenza, l'art. 1, n. 1, del quinto codice degli aiuti - il quale non contiene alcun divieto a carattere generale avente ad oggetto gli aiuti statali - deve essere interpretato nel senso che la Commissione non ha, in forza del detto codice, il potere di autorizzare, mediante le procedure semplificate introdotte dal codice stesso, gli aiuti non rientranti nei casi previsti dagli artt. 2-5 di tale codice, mentre, al contrario, essa è competente ad adottare, in applicazione dell'art. 95 del Trattato, ulteriori provvedimenti, generali o individuali, volti ad autorizzare aiuti non previsti dal quinto codice degli aiuti.

35 A sostegno della tesi relativa al carattere esaustivo del quinto codice degli aiuti, la British Steel fa valere altresì due argomenti tratti, rispettivamente, dalla genesi storica dei codici degli aiuti alla siderurgia e dalla prassi della Commissione - quale risulta dalle decisioni adottate nei confronti di altre imprese -, dalle quali, a giudizio della ricorrente, si ricavano elementi utili ai fini dell'interpretazione del detto codice.

36 Da un lato, la British Steel sostiene che la genesi storica dei codici degli aiuti dimostra, segnatamente a partire dal 1° gennaio 1986 - data di entrata in vigore della decisione della Commissione 27 novembre 1985, n. 3484/85/CECA, recante norme comunitarie per gli aiuti a favore della siderurgia (GU L 340, pag. 1), cosiddetto «terzo codice degli aiuti» -, un progressivo restringimento delle competenze della Commissione in materia di concessione di aiuti statali, ciò che conferirebbe ai codici successivi, ivi compreso il quinto, carattere esaustivo. Ne deriverebbe che quanto affermato dal Tribunale al punto 51 della sentenza impugnata, ossia che il quinto codice degli aiuti «mira soltanto ad autorizzare in generale, e a talune condizioni, deroghe al divieto degli aiuti a favore di determinate categorie di aiuti da esso elencate in modo completo», sarebbe contrario al detto carattere esaustivo.

37 Dall'altro, la British Steel, a sostegno della propria tesi relativa al carattere esaustivo del quinto codice degli aiuti, richiama un certo numero di decisioni individuali, che hanno rifiutato di autorizzare la concessione di aiuti ovvero hanno preteso la restituzione di aiuti già corrisposti con la motivazione secondo cui tali aiuti non erano consentiti dal detto codice. Secondo la ricorrente, tale motivazione dimostra il carattere esaustivo del codice, in quanto, se così non fosse, le ragioni addotte dalla Commissione non potrebbero di per sé giustificare il diniego di autorizzazione degli aiuti o la prescrizione dell'obbligo di restituzione degli stessi.

38 In particolare, la British Steel sostiene che il carattere esaustivo del quinto codice degli aiuti è dimostrato dal fatto che tale codice è stato modificato dalla decisione 92/411, cosiddetta «decisione CO2», intesa ad accordare una deroga per gli aiuti alle industrie siderurgiche danesi ed olandesi mediante uno sgravio delle tasse dovute per le emissioni di biossido di carbonio.

39 Venendo, in primo luogo, all'assunto della British Steel fondato sulla genesi storica dei codici degli aiuti, occorre rilevare come la progressiva limitazione dell'ambito di applicazione di questi ultimi non valga a conferire un carattere esaustivo al quinto codice degli aiuti.

40 Infatti, come rilevato al punto 32 della presente sentenza, gli aiuti sono vietati non in forza del detto codice, bensì per effetto dell'art. 4, lett. c), del Trattato, norma che può subire deroghe giustificate in base all'art. 95, primo comma, del Trattato. Ne discende che la progressiva limitazione dell'ambito di applicazione dei codici degli aiuti antecedenti al quinto deve essere intesa non nel senso di un divieto assoluto, preclusivo di interventi della Commissione ex art. 95 del Trattato, bensì in quello di una limitazione del potere, di cui quest'ultima è titolare in via di delega, di adottare decisioni senza necessità di ottenere l'approvazione unanime del Consiglio, qualora la stessa Commissione ritenga, in un caso non previsto dal Trattato, che gli aiuti, per effetto di circostanze eccezionali, siano necessari per raggiungere gli obiettivi del Trattato stesso.

41 In secondo luogo, relativamente alle decisioni individuali richiamate dalla British Steel per suffragare la propria tesi circa il carattere esaustivo del quinto codice degli aiuti, è sufficiente constatare come il fatto che la Commissione abbia rifiutato la concessione di aiuti ovvero ordinato la restituzione di aiuti già corrisposti non sia idoneo a dimostrare tale carattere esaustivo del codice, in quanto, come si evince dalla dichiarazione del 17 dicembre 1993, malgrado rimanga sempre possibile l'adozione - al di fuori del codice degli aiuti - di decisioni ad hoc nel caso in cui lo Stato membro interessato assuma l'iniziativa di chiedere l'applicazione dell'art. 95 del Trattato, ciò non significa che la Commissione sia sempre tenuta a concedere l'aiuto richiesto.

42 Con particolare riguardo all'assunto della British Steel secondo cui il quinto codice degli aiuti è stato modificato dalla decisione CO2, è sufficiente constatare come quest'ultima decisione sia stata adottata quale decisione individuale, e non anche quale disposizione di modifica del quinto codice degli aiuti.

43 Di conseguenza, dal complesso di considerazioni che precedono discende che il Tribunale correttamente ha statuito, da un lato, al punto 50 della sentenza impugnata, che il quinto codice degli aiuti costituiva una cornice giuridica vincolante soltanto per gli aiuti compatibili col Trattato elencati dal codice stesso e, dall'altro, al punto 51, che la Commissione può avvalersi dell'art. 95 del Trattato per adottare decisioni individuali.

44 Sulla scorta di tali premesse, la parte del primo motivo proposta in via principale deve essere respinta in quanto infondata.

45 Con la parte del primo motivo proposta in subordine, la British Steel sostiene che il Tribunale - anche ove l'interpretazione del medesimo in merito all'ambito di applicazione del quinto codice degli aiuti fosse esatta - è incorso in un errore di diritto, omettendo di annullare la decisione 94/258 nella parte in cui ha autorizzato «aiuti sociali fino ad un massimo di 54,519 Mrd» di ESP, in quanto tali aiuti rientravano a pieno titolo nell'ambito di applicazione dell'art. 4 del quinto codice degli aiuti, norma avente ad oggetto gli aiuti sociali e gli aiuti alla chiusura.

46 In ordine a tale parte del primo motivo, formulata in subordine, è sufficiente constatare come essa riposi su argomenti non sollevati in primo grado.

47 A questo proposito occorre rilevare come nuovi motivi, non contenuti nel ricorso, non possano essere dedotti all'atto dell'impugnazione, come risulta dagli artt. 113, n. 2, e 116, n. 1, del regolamento di procedura (v. sentenza 19 giugno 1992, causa C-18/91 P, V./Parlamento, Racc. pag. I-3997, punto 21). Ne consegue che la parte del primo motivo formulata in subordine è manifestamente irricevibile.

Il secondo motivo

48 Con tale motivo la British Steel afferma che il Tribunale, respingendo la tesi da essa sostenuta secondo la quale l'esistenza del quinto codice degli aiuti ha ingenerato in lei un legittimo affidamento nel fatto che la Commissione non avrebbe adottato alcuna decisione specifica per autorizzare aiuti statali non rientranti nelle categorie di aiuti contemplati dal detto codice, non ha tenuto conto del comportamento della Commissione stessa, il quale ha dato alla ricorrente la sicurezza che la detta istituzione non avrebbe autorizzato aiuti alle ristrutturazioni durante la vigenza di tale codice.

49 In particolare, la British Steel censura il punto 78 della sentenza impugnata, con il quale il Tribunale ha constatato che la stessa ricorrente, in persona di uno dei suoi direttori, aveva partecipato ai lavori del Comitato consultivo CECA e, pertanto, avrebbe dovuto accorgersi della necessità per la Commissione di fare ricorso all'art. 95 del Trattato per adottare decisioni ad hoc. La British Steel fa inoltre valere che il detto punto della sentenza impugnata è viziato da errore, in quanto, in base alle regole del detto Comitato consultivo, i membri di tale organo vi siedono a titolo personale e non in qualità di agenti delle rispettive società di appartenenza.

50 Oltre a ciò, secondo la British Steel, la decisione CO2, che ha autorizzato l'esenzione da talune tasse in materia ambientale a favore delle imprese danesi e olandesi, non è comparabile con le decisioni controverse, nei limiti in cui la detta decisione non riguardava aiuti alle ristrutturazioni e, perciò, non poteva far venir meno il legittimo affidamento della ricorrente.

51 A questo proposito occorre rilevare come il Tribunale, dopo aver nuovamente sottolineato, al punto 75 della sentenza impugnata, quanto da esso già constatato nei punti 46-52 della medesima sentenza - ossia che il quinto codice degli aiuti aveva un oggetto diverso da quello delle decisioni controverse, le quali erano state adottate per far fronte ad una situazione eccezionale -, ha da ciò correttamente tratto la conclusione che il detto codice non poteva in nessun caso far sorgere legittime aspettative quanto alla possibilità di introdurre deroghe al medesimo, in casi eccezionali, mediante decisioni individuali ex art. 95 del Trattato.

52 Del pari correttamente il Tribunale, richiamando la costante giurisprudenza della Corte (v. sentenza 14 febbraio 1990, causa C-350/88, Delacre e a./Commissione, Racc. pag. I-395, punto 33), ha statuito, al punto 77 della sentenza impugnata, che «il buon funzionamento del mercato comune dell'acciaio comporta l'evidente necessità di un continuo adattamento in funzione dei mutamenti della situazione economica e gli operatori economici non possono invocare un diritto acquisito al mantenimento della situazione giuridica esistente in un determinato momento». Infatti, la British Steel non poteva e non può legittimamente attendersi che una determinata situazione giuridica rimanga immutata nel momento in cui le condizioni economiche del mercato siderurgico subiscono cambiamenti che esigono, se del caso, specifiche misure di adeguamento.

53 Per quanto riguarda la constatazione effettuata dal Tribunale, al punto 78 della sentenza impugnata, relativa al fatto che la British Steel risultava rappresentata in seno al Comitato consultivo CECA, occorre rilevare come essa verta su un fatto che ha costituito oggetto di un'insindacabile valutazione da parte del Tribunale e che, pertanto, non può essere preso in esame dalla Corte nell'ambito di un giudizio di impugnazione (v., segnatamente, sentenze 22 dicembre 1993, causa C-354/92 P, Eppe/Commissione, Racc. pag. I-7027, punto 29, e 18 novembre 1999, causa C-191/98 P, Tzoanos/Commissione, Racc. pag. I-8223, punto 23).

54 Quanto alla decisione CO2, richiamata dalla British Steel a sostegno del secondo motivo da essa formulato, essa dimostra, al contrario, che l'autorizzazione di aiuti non rientranti nell'ambito di applicazione del quinto codice degli aiuti era possibile e che, per tale motivo, l'adozione di tale decisione non è stata idonea a ingenerare un legittimo affidamento in capo alla British Steel.

55 Dalle considerazioni che precedono discende che il secondo motivo formulato dalla British Steel non può essere accolto.

56 Ciò premesso, l'impugnazione proposta dalla British Steel deve essere integralmente respinta.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

57 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, che si applica al procedimento di impugnazione in forza dell'articolo 118, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. La British Steel, essendo rimasta soccombente, dev'essere condannata alle spese, in conformità alle conclusioni della Commissione in tal senso. L'art. 69, n. 4, del regolamento di procedura dispone, al primo comma, che gli Stati membri e le istituzioni intervenuti nella causa sopportano le proprie spese e, al terzo comma, che la Corte può decidere che una parte interveniente diversa da quelle indicate nei commi precedenti sopporti le proprie spese. Viste tali disposizioni, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Consiglio e Det Danske Stålvalseværk A/S sopporteranno le proprie spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE (Sesta Sezione)

dichiara e statuisce:

1) L'impugnazione è respinta.

2) La British Steel plc, divenuta Corus UK Ltd, è condannata alle spese.

3) La Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Consiglio dell'Unione europea e Det Danske Stålvalseværk A/S sopporteranno le proprie spese.