61998C0300

Conclusioni dell'avvocato generale Cosmas dell'11 luglio 2000. - Parfums Christian Dior SA contro TUK Consultancy BV e Assco Gerüste GmbH e Rob van Dijk contro Wilhelm Layher GmbH & Co. KG e Layher BV. - Domande di pronuncia pregiudiziale: Arrondissementsrechtbank 's-Gravenhage e Hoge Raad der Nederlanden - Paesi Bassi. - Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio - Accordo TRIPs, art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE) - Competenza della Corte - Art. 50 dell'accordo TRIPs - Misure provvisorie - Interpretazione - Effetto diretto. - Cause riunite C-300/98 e C-392/98.

raccolta della giurisprudenza 2000 pagina I-11307


Conclusioni dell avvocato generale


I - Introduzione

1. Nelle presenti domande di pronuncia pregiudiziale, proposte ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), l'Arrondissementsrechtbank dell'Aia (Paesi Bassi) e lo Hoge Raad (Paesi Bassi) hanno sottoposto alla Corte alcune questioni pregiudiziali relative all'interpretazione dell'art. 50 dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (in prosieguo: l'«accordo TRIPs»), accordo che figura come allegato 1 C all'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (in prosieguo: l'«accordo OMC»), approvato a nome della Comunità, per le materie di sua competenza, dalla decisione del Consiglio 22 dicembre 1994, 94/800/CE . Più precisamente viene chiesta una pronuncia della Corte sulla nozione di «diritto di proprietà intellettuale», alla quale fa riferimento l'art. 50, n. 1, dell'accordo TRIPs. Tuttavia, prima di procedere alla definizione interpretativa di tale nozione, la Corte è chiamata a giudicare, da un lato, se sia competente nella fattispecie a interpretare l'art. 50 dell'accordo TRIPs e, dall'altro, se il n. 6 di detto articolo abbia effetto diretto.

II - Il contesto normativo

A - Le disposizioni dell'accordo TRIPs

2. L'accordo OMC e l'accordo TRIPs, concluso nell'ambito del primo, sono noti alla Corte in ragione di precedenti cause nelle quali sono state poste questioni di interpretazione delle loro disposizioni .

3. L'art. 50 dell'accordo TRIPs, del quale i giudici nazionali di rinvio chiedono l'interpretazione, dispone, per quanto interessa nella fattispecie, quanto segue:

«1. L'autorità giudiziaria ha la facoltà di ordinare misure provvisorie immediate ed efficaci:

a) per impedire che abbia luogo la violazione di un diritto di proprietà intellettuale e in particolare per impedire l'introduzione nei circuiti commerciali di sua competenza di prodotti, compresi prodotti importati, immediatamente dopo lo sdoganamento;

b) per preservare elementi di prova pertinenti riguardo alla presunta violazione.

2. L'autorità giudiziaria ha la facoltà di adottare misure provvisorie inaudita altera parte nei casi in cui se ne ravvisi l'opportunità, in particolare quando un ritardo possa arrecare un pregiudizio irreparabile al titolare del diritto o quando esista un rischio dimostrabile che gli elementi di prova possano essere distrutti.

(...)

4. Nei casi in cui misure provvisorie siano state adottate inaudita altera parte, le parti interessate sono informate senza indugio al più tardi dopo l'esecuzione delle misure. Un riesame, comprendente il diritto ad essere inteso, potrà aver luogo su richiesta del convenuto allo scopo di decidere, entro un termine ragionevole dopo la notifica delle misure, se queste vadano modificate, revocate o confermate.

(...)

6. Fatto salvo il paragrafo 4, le misure provvisorie prese in base ai paragrafi 1 e 2 sono revocate su richiesta del convenuto o cessano comunque di essere efficaci, se una procedura diretta ad una decisione sul merito della controversia non viene iniziata entro un periodo di tempo ragionevole determinato dall'autorità giudiziaria che ordina le misure, se la legislazione di un membro lo consente, o, in assenza di tale determinazione, entro un periodo non superiore a 20 giorni lavorativi o a 31 giorni di calendario, qualora questi rappresentino un periodo più lungo.

(...)».

B - Le disposizioni comunitarie

4. Per l'armonioso funzionamento del mercato interno la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 1998, 98/71/CE, sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli , ha realizzato un ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardo alla tutela dei disegni e dei modelli.

5. Il quinto considerando della direttiva afferma «che non è necessario provvedere ad un ravvicinamento completo delle legislazioni degli Stati membri in materia di disegni e modelli e che è sufficiente limitare il ravvicinamento alle disposizioni legislative nazionali che influiscono più direttamente sul funzionamento del mercato interno; che le disposizioni su sanzioni, rimedi e esecuzione dovrebbero essere lasciate alle normative nazionali (...)».

6. Inoltre il settimo considerando della direttiva rileva «che la presente direttiva non esclude l'applicazione ai disegni e ai modelli delle norme di diritto interno o comunitario che sanciscono una protezione diversa da quella attribuita dalla registrazione o dalla pubblicazione come disegno o modello, quali le disposizioni concernenti i diritti sui disegni ed i modelli non registrati, i marchi, i brevetti per invenzioni e i modelli di utilità, la concorrenza sleale e la responsabilità civile».

7. Infine, l'art. 16 della direttiva dispone:

«Le disposizioni della presente direttiva lasciano impregiudicate le disposizioni comunitarie o nazionali applicabili ai disegni o modelli non registrati, ai marchi d'impresa o ad altri segni distintivi, ai brevetti per invenzione, ai modelli di utilità, ai caratteri tipografici, alla responsabilità civile e alla concorrenza sleale».

III - I fatti e le questioni pregiudiziali

A - Causa C-300/98

8. La società Parfums Christian Dior SA (in prosieguo: la «Dior»), a seguito di registrazioni internazionali valevoli anche per il Benelux a partire dalle date volta a volta indicate, è titolare dei marchi per i profumi Tendre Poison, Eau Sauvage e Dolce Vita.

9. La Dior distribuisce in esclusiva i suoi prodotti all'interno della Comunità europea mediante un sistema chiuso di punti vendita selezionati. I prodotti della Dior godono di un'immagine di prestigio e lusso, che emerge anche nei messaggi pubblicitari degli stessi.

10. La società Tuk Consultancy BV (in prosieguo: la «Tuk») ha acquistato e fornito profumi recanti i marchi Dior a diverse società, tra le quali la Digros BV, con sede in Hoofddorp.

11. Nella causa principale, un procedimento d'urgenza, la Dior ha chiesto la cessazione da parte della Tuk di qualsiasi vendita di prodotti con il marchio Dior che non fossero stati posti in commercio all'interno dello Spazio Economico Europeo (in prosieguo: il «SEE») dalla Dior o con la sua autorizzazione, e ciò a pena di ammenda; chiedeva inoltre altre misure accessorie.

12. Come esposto nell'ordinanza di rinvio, la Dior ha sostenuto in proposito che la Tuk, avendo messo in vendita profumi con i marchi della Dior, aveva violato i diritti di marchio di quest'ultima, posto che tali profumi non erano stati posti in commercio all'interno del SEE dalla Dior o con la sua autorizzazione. La Tuk, producendo una relazione di un esperto contabile, ha dimostrato di aver acquistato tali profumi nei Paesi Bassi e, di conseguenza, all'interno del SEE. Tuttavia, il solo e semplice fatto che la Tuk avesse acquistato i profumi nei Paesi Bassi non implicava che gli stessi fossero stati posti in commercio all'interno del SEE dalla Dior o con la sua autorizzazione. Infine, le parti hanno ampiamente dibattuto la questione di chi avesse l'onere della prova riguardo alla questione se tali profumi fossero stati posti in commercio dalla Dior all'interno o all'esterno del SEE.

13. Con sentenza non definitiva il presidente della giurisdizione adita ha ritenuto innanzi tutto che in una fattispecie quale è quella in causa si doveva distinguere tra la questione se la Tuk avesse violato i diritti di marchio della Dior (cosa che non aveva diritto di fare) e la questione se la Tuk avesse spezzato il sistema chiuso di distribuzione della Dior (cosa che ben aveva diritto di fare). Poi, invocando la teoria dell'esaurimento comunitario, ha esaminato la questione fino a che punto debba spingersi un soggetto che partecipa a una transazione economica per evitare di smerciare prodotti che siano stati certamente posti in commercio con l'autorizzazione del titolare del marchio, ma non all'interno del SEE. Infine il presidente della giurisdizione adita è giunto alla conclusione che, da un lato, allo stato non si doveva imporre alla Tuk un divieto generale, considerando che nella fattispecie era stata accertata l'origine dei profumi, che era stato sufficientemente provato che erano stati acquistati all'interno del SEE ed erano stati forniti alla Tuk all'interno del SEE, mentre quest'ultima non era in grado di verificare, in base ai prodotti stessi, che essi erano destinati a mercati al di fuori del SEE, e che, dall'altro, non sussisteva alcun motivo per non vietare alla Tuk di vendere prodotti Dior - recanti i marchi Tendre Poison, Eau Sauvage e Dolce Vita - salvo che li avesse comprati da concessionari aventi sede nel SEE e se li fosse fatti consegnare dagli stessi, e che questi le avessero confermato per iscritto di essersi procurati le merci di cui trattasi al di fuori del SEE.

14. Il presidente della giurisdizione adita ha poi invocato d'ufficio l'art. 50, n. 6, dell'accordo TRIPs ed ha osservato che la questione se tale articolo abbia effetto diretto è controversa. Al riguardo ha rilevato che nella sentenza Hermès la Corte ha affermato che la misura adottata nell'ambito del procedimento sommario olandese è una «misura provvisoria» ai sensi dell'art. 50, n. 6, dell'accordo TRIPs, ma non si è pronunciata sulla questione dell'effetto diretto di tale disposizione. Per tale motivo il presidente della giurisdizione adita ha ritenuto che, prima della pronuncia della sentenza definitiva, fosse necessario nella fattispecie sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale ai sensi dell'art. 177 del Trattato.

15. Alla luce delle considerazioni esposte, dopo aver dichiarato che le spese del procedimento dovevano essere compensate in sede di sentenza definitiva, il presidente della giurisdizione adita, decidendo nell'ambito del procedimento sommario:

- ha fatto divieto alla Tuk di porre in commercio prodotti Dior recanti i marchi Tendre Poison, Eau Sauvage e Dolce Vita, qualora essa non li avesse ottenuti da concessionari indipendenti che le avessero dichiarato per iscritto di avere acquistato i prodotti all'interno dello SEE;

- ha ordinato alla Tuk di dimostrare, a semplice richiesta del legale della Dior, di aver rispettato tali prescrizioni, o comunicandogli in via riservata le suddette dichiarazioni dei suoi concessionari (qualora il legale si sia dichiarato disponibile a garantire la riservatezza) oppure facendo pervenire una dichiarazione in tal senso da parte di un esperto contabile (qualora la Dior avesse accettato di sostenere i relativi costi);

- ha dichiarato la pronuncia provvisoriamente esecutiva e, infine,

- ha chiesto alla Corte di pronunciarsi in via pregiudiziale, ai sensi dell'art. 177 del Trattato, sulla seguente questione:

«Se l'art. 50, n. 6, dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio debba essere considerato munito di efficacia diretta, nel senso che possono prodursi gli effetti giuridici in esso indicati anche nel caso in cui la legge nazionale non contenga disposizioni analoghe a quelle del detto Accordo».

B - Causa C-392/98

16. La Wilhelm Layher GmbH & Co. KG (in prosieguo: la «Layher Germania») progetta e realizza scale, tra le quali la cosiddetta Allroundsteiger . La Layher Paesi Bassi (in prosieguo, insieme alla Layher Germania: la «Layher») è una società controllata della Layher Germania e importatore esclusivo delle scale Allroundsteiger per i Paesi Bassi.

17. Nel 1974 l'Ufficio invenzioni e brevetti tedesco ha concesso al sig. Eberhard Layher un brevetto per invenzione per il sistema di giunzione della scala Allroundsteiger. Tale brevetto è scaduto il 16 ottobre 1994. L'8 agosto 1975 il sig. Eberhard Layher ha presentato una domanda di concessione di un brevetto per invenzione valevole per i Paesi Bassi per un sistema di scale (steigersysteem), invocando correlativamente un diritto di priorità in ragione del brevetto per invenzione tedesco. Il brevetto olandese concesso in seguito a tale richiesta è scaduto il 7 agosto 1995.

18. Il sig. Van Dijk, che agisce sotto il nome Assco Holland Steigers Plettac Nederland, ha posto sul mercato nei Paesi Bassi un sistema di scale realizzato dalla società Assco Gerüste GmbH (in prosieguo: la «Assco Germania» o, insieme alla Assco Holland Steigers Plettac Nederland, la «Assco»), conosciuto come Assco Rondosteiger. Quest'ultimo era del tutto identico, riguardo al suo sistema di giunzione e alle sue dimensioni, alla scala Allroundsteiger della Layher.

19. La Layher tedesca, dopo aver verificato che l'Assco Rondosteiger, nei suoi elementi fondamentali, era una copia del tutto identica della Allroundsteiger della Layher, ha citato la Assco Germania e due dei suoi responsabili dinanzi al Landgericht di Colonia, chiedendo sostanzialmente che venisse loro vietato di offrire o porre in vendita in Germania scale o elementi di scale che fossero attrezzati, in sostanza, con un sistema di giunzione identico a quello della Layher. Il Landgericht ha accolto tale domanda con sentenza 27 giugno 1996, che veniva confermata in una formulazione leggermente modificata nel giudizio d'appello.

20. La Layher voleva ottenere una simile sentenza anche nei Paesi Bassi. Nel procedimento d'urgenza promosso dinanzi al presidente del Rechtbank di Utrecht ha chiesto che venisse vietato alla Assco, sotto pena del pagamento di una sanzione pecuniaria, di importare, vendere, offrire in vendita o mettere in commercio in qualsiasi altro modo, nei Paesi Bassi, l'Assco Rondosteiger, quale era fabbricata in quel momento, o le sue componenti.

21. La Layher fondava la propria domanda sul fatto che il comportamento della Assco era illegittimo nei suoi confronti poiché metteva in commercio un sistema di scale che costituiva fedele imitazione della Allroundsteiger. In proposito occorre ricordare che, come riferito nell'ordinanza di rinvio, secondo il diritto olandese la protezione di un disegno industriale che non è tutelato come diritto esclusivo in virtù della legge uniforme del Benelux sui disegni o modelli può fondarsi sulle disposizioni generali del Burgerlijk Wetboek (codice civile olandese) sui fatti illeciti (fino al 1° gennaio 1992, gli artt. 1401 e ss. del codice civile; successivamente gli artt. 6, 162 e ss. del codice civile).

22. Il presidente del Rechtbank ha accolto la domanda nella sostanza. Correlativamente ha stabilito, per quanto necessario, che il periodo previsto dall'art. 50, n. 6, dell'accordo TRIPs era pari a un anno.

23. L'Assco ha proposto impugnazione avverso tale provvedimento dinanzi al Gerechtshof di Amsterdam, rivolta tra l'altro contro l'affermazione del presidente del Rechtbank secondo la quale il periodo di un anno doveva ritenersi ragionevole ai sensi dell'art. 50, n. 6, dell'accordo accordo TRIPs. La Layher ha obiettato in proposito che il procedimento d'urgenza di cui trattasi non poteva essere considerato «misura provvisoria» ai sensi di tale disposizione. Il Gerechtshof ha dichiarato che tale argomento costituiva appello incidentale, che ha riconosciuto fondato; ha annullato la sentenza del presidente del Rechtsbank nella parte, oggetto di appello e di appello incidentale, in cui era fissato in un anno il periodo di cui all'art. 50, n. 6, dell'accordo TRIPs e ha confermato la decisione nella rimanente parte oggetto d'appello.

24. La Assco ha proposto ricorso per cassazione contro tale sentenza dinanzi allo Hoge Raad dei Paesi Bassi. Quest'ultimo, per poter pronunciare la sentenza sulla domanda di cassazione, ha sospeso il procedimento ed ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se la Corte sia competente a interpretare l'art. 50 dell'accordo TRIPs anche nella misura in cui il disposto del detto articolo non si riferisce a misure provvisorie intese a evitare violazioni di un diritto di marchio.

2) Se l'art. 50 dell'accordo TRIPs e in particolare il suo n. 6 ha effetti diretti.

3) Qualora l'imitazione di un modello industriale possa essere impugnata ai sensi del diritto civile nazionale sulla base delle norme generali in materia di atto illecito, in particolare in materia di concorrenza sleale, se si debba per tal via considerare la tutela spettante al titolare del diritto come un "diritto di proprietà intellettuale" secondo l'accezione dell'art. 50, n. 1, dell'accordo TRIPs».

IV - La soluzione delle questioni pregiudiziali

25. Esaminerò i problemi sostanziali sollevati dalle questioni pregiudiziali sottoposte dai giudici nazionali (B) dopo aver preventivamente analizzato a fondo il problema della ricevibilità della questione pregiudiziale nella causa C-300/98 (A).

A - Sulla ricevibilità della questione pregiudiziale della causa C-300/98

26. Per quanto concerne la pertinenza delle questioni, la Corte ha considerato che essa «non è competente a fornire una soluzione al giudice a quo qualora le questioni sottopostele non abbiano alcun collegamento con i fatti o con l'oggetto della causa principale e non siano quindi obiettivamente necessarie per la soluzione di detta causa» .

27. In proposito si deve ricordare che «l'esigenza di giungere ad un'interpretazione del diritto comunitario che sia utile per il giudice nazionale impone che quest'ultimo definisca l'ambito di fatto e di diritto in cui si inseriscono le questioni sollevate o che esso spieghi almeno le ipotesi di fatto su cui tali questioni sono fondate» .

28. Come sottolineato dal Consiglio e dalla Commissione nelle loro osservazioni scritte, nella fattispecie della causa C-300/98 sembra che la questione pregiudiziale posta dal giudice nazionale non sia obiettivamente necessaria per la soluzione della controversia nella causa principale. L'ordinanza di rinvio non spiega in quale modo la pronuncia della Corte sulla questione proposta possa influire sulla definizione del procedimento sommario.

29. Più precisamente, se è vero che l'ordinanza di rinvio si riferisce a un procedimento giudiziario che riguarda il diritto dei marchi commerciali, tuttavia non ne discende affatto che tale procedimento possa essere collegato con le questioni di interpretazione e dell'effetto diretto dell'art. 50, n. 6, dell'accordo TRIPs. In particolare da quanto riferito dal giudice nazionale non emerge che, in detto procedimento, sia stato sollevato un problema di definizione del periodo entro il quale la società convenuta debba chiedere la revoca delle misure provvisorie adottate. L'ordinanza di rinvio inoltre precisa chiaramente che la questione pregiudiziale è stata sollevata d'ufficio dal giudice richiedente, senza che vi fosse stata in precedenza alcuna domanda in tal senso né alcuna argomentazione delle parti della causa principale. Infine, considerando il fatto che, nell'ambito del procedimento sommario di cui alla causa principale, il giudice richiedente aveva già esaminato e deciso sostanzialmente e definitivamente sulle domande della Dior, dichiarando esecutiva tale decisione dietro prestazione di una cauzione, mentre parallelamente aveva dichiarato che le spese di causa dovevano essere compensate nella sentenza definitiva (formale), da nessun elemento particolare risulta se ed esattamente in quale modo la soluzione alla questione pregiudiziale proposta potrebbe influire sulla sentenza di tale giudice. Infatti alla Corte mancano tutti quegli elementi giuridici e di fatto che sono necessari per dare una soluzione utile a tale questione pregiudiziale.

30. Alla luce di quanto esposto ritengo che, nella causa C-300/98, la domanda di pronuncia pregiudiziale dell'Arrondissementsrechtbank dell'Aia sia inammissibile.

B - Sul merito delle questioni pregiudiziali

a) Sulla competenza della Corte ad interpretare l'art. 50, n. 6, dell'accordo TRIPs nell'ipotesi in cui tale articolo si applica a settori nei quali non è stata ancora esercitata una competenza comunitaria (prima questione della causa C-392/98)

31. Con la prima questione della causa C-392/98 il giudice a quo pone sostanzialmente il problema preliminare se la Corte sia competente ad interpretare l'art. 50 dell'accordo TRIPs nell'ipotesi in cui non si tratti di applicare le disposizioni di tale articolo a misure provvisorie che abbiano lo scopo di prevenire la violazione di un qualche diritto di marchio, ma a misure provvisorie che, come accade nella causa principale, hanno l'obiettivo di proteggere un modello industriale dall'imitazione servile in base alle disposizioni generali sui fatti illeciti, in particolare nell'ambito della concorrenza sleale. Come esaminerò in seguito, la Corte è chiamata in sostanza a valutare la legittimità ed opportunità di ammettere la sua competenza ad interpretare le disposizioni di accordi internazionali plurilaterali, quale è l'accordo TRIPs, nell'ipotesi in cui tali disposizioni si applicano in settori nei quali non è stata ancora esercitata una competenza comunitaria. Si tratta di un problema complesso, che si colloca al punto d'incontro tra la problematica generale dell'interazione dell'ordinamento giuridico internazionale, comunitario e nazionale, e il problema della regolamentazione delle relazioni fondamentali della Corte con le altre istituzioni comunitarie e con le autorità nazionali.

32. Innanzi tutto occorre ricordare che l'accordo TRIPs costituisce un accordo misto per la cui conclusione la Comunità e gli Stati membri hanno una competenza concorrente. Ciò è stato esplicitamente affermato nel parere 1/94 della Corte , nel quale non è stata ammessa la competenza esclusiva della Comunità ai sensi dell'art. 113 del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 133 CE) per il motivo che, escluse quelle sue disposizioni che riguardano il divieto dell'immissione in libera pratica di merci contraffatte, tale accordo esula dalla materia della politica commerciale comune . Contemporaneamente nello stesso parere è stato affermato che, da un lato, l'armonizzazione realizzata nell'ambito comunitario in alcuni settori rientranti nell'ambito di applicazione dell'accordo TRIPs è comunque solo parziale e che, in altri settori, non è stata prevista alcuna armonizzazione e , dall'altro, che le istituzioni comunitarie non hanno finora esercitato le loro competenze nel settore degli «strumenti con cui ottenere l'osservanza dei diritti di proprietà intellettuale», salvo per quanto attiene al regolamento n. 3842/86, sul divieto dell'immissione in libera pratica delle merci contraffatte . Tali competenze infatti spettano ancora solo potenzialmente alle istituzioni comunitarie e appartengono praticamente alle autorità nazionali.

33. Al riguardo si deve rilevare che, nella causa C-392/98, la richiesta interpretazione dell'art. 50 dell'accordo TRIPs, riferendosi a misure provvisorie di protezione di un modello industriale dalla contraffazione secondo il diritto civile, in base alle norme generali sui fatti illeciti, in particolare nell'ambito della concorrenza sleale, riguarda una materia nella quale la Comunità non ha ancora esercitato in pratica nel suo ambito interno la sua competenza (potenziale): in altre parole, riguarda una materia che continua, in linea di principio, a ricadere nella competenza degli Stati membri.

34. Infatti la direttiva 98/71 , la quale, del resto, è entrata in vigore in un momento successivo (il 17 novembre 1998 ) a quello nel quale sono avvenuti i fatti della controversia oggetto della causa principale , in ogni caso non comprende alcuna disposizione relativa all'adozione di misure provvisorie come quelle introdotte dall'art. 50 dell'accordo TRIPs. Come riferito nel quinto considerando di tale direttiva e giustamente rilevato dal Consiglio nelle sue osservazioni scritte, l'oggetto dell'art. 50 dell'accordo TRIPs non costituisce un obiettivo dell'armonizzazione delle legislazioni per quanto riguarda il diritto dei modelli e dei disegni e, di conseguenza, la sua attuazione nella pratica continua in linea di principio a rientrare nella competenza degli Stati membri.

Del resto, la protezione di un modello industriale dall'imitazione servile in base alle disposizioni generali sui fatti illeciti secondo il diritto civile, in particolare nell'ambito della concorrenza sleale, sfugge alla sfera di competenza della direttiva 98/71. Più precisamente, dal settimo considerando e dall'art. 16 della stessa discende che la tutela dei modelli e dei disegni mediante disposizioni sulla responsabilità civile e sulla concorrenza sleale non ricade nell'ambito di applicazione dell'armonizzazione delle legislazioni nazionali introdotta da detta direttiva.

35. Considerando l'attuale stadio di sviluppo del diritto comunitario, sembra dunque che la Comunità non dovrà essere ritenuta parte contraente riguardo a disposizioni dell'accordo TRIPs, quale l'art. 50, quando tali disposizioni si riferiscono a misure provvisorie di protezione di un disegno industriale contro l'imitazione servile adottate in base alle disposizioni generali sugli illeciti secondo il diritto civile, in particolare nell'ambito della concorrenza sleale . Correlativamente, nella fattispecie non sembra che l'interpretazione e l'applicazione dell'art. 50 dell'accordo TRIPs influisca su qualche disposizione del diritto comunitario.

36. Alla luce di quanto ora appurato, si può affermare che la Corte è competente a interpretare disposizioni di accordi misti, quali le disposizioni dell'art. 50 dell'accordo TRIPs, quando tali disposizioni si applicano in settori nei quali non è stata ancora esercitata una competenza comunitaria?

37. Dopo molte cause nelle quali la Corte ha interpretato disposizioni di accordi misti senza esaminare se la sua competenza si fondasse sul fatto che tali disposizioni rientrano con certezza nella competenza della Comunità oppure sul fatto che la sua competenza copre tutte le disposizioni degli accordi misti , la questione è stata esplicitamente sollevata dall'avvocato generale Darmon nella causa Demirel , che riguardava l'interpretazione di disposizioni dell'accordo di associazione CEE-Turchia, nell'ambito della quale alcuni governi avevano sollevato un'eccezione di incompetenza della Corte a proposito delle disposizioni sulla libera circolazione dei lavoratori in quanto ritenevano che tali disposizioni rientrassero nella competenza specifica degli Stati membri. Più precisamente l'avvocato generale Darmon rilevava che la giurisprudenza della Corte «è molto chiara quanto al carattere comunitario dell'obbligo imposto agli Stati membri di rispettare gli accordi esterni stipulati dalla Comunità e quanto al compito spettante alla Corte, nell'ambito della sua competenza, di interpretare le disposizioni affinché queste siano applicate in modo uniforme. Essa non definisce tuttavia un criterio di competenza, né esclude espressamente l'ipotesi che una disposizione, figurante in un accordo misto, possa, per sua stessa natura o in ragione di una riserva espressa contenuta nell'accordo, esulare dalla competenza interpretativa della Corte» .

38. Nella sentenza Demirel la Corte ha ammesso la sua competenza interpretativa fondandosi sul carattere peculiare degli accordi di associazione . Tuttavia non è affatto scontato che i criteri dell'oggetto dell'accordo e della prospettiva dell'integrazione nella Comunità, che giustificano la peculiarità istituzionale degli accordi di associazione, possano essere utilizzati come base per la creazione di una teoria generale - eventualità che l'avvocato generale Darmon, nelle conclusioni relative alla causa Demirel , ha espressamente voluto escludere - o possano essere applicati anche agli accordi plurilaterali, quale è l'accordo TRIPs .

39. L'inopportunità di una simile applicazione è stata sostanzialmente riconosciuta anche dall'avvocato generale Tesauro, il quale, richiamando la questione nelle sue conclusioni nella causa Hermès , per sostenere la legittimità dell'affermazione della competenza della Corte riguardo a disposizioni dell'accordo TRIPs relative a settori per cui continuano a essere competenti gli Stati membri, dalla sentenza Demirel ha tratto soltanto alcuni degli argomenti, e precisamente quello che nega una competenza interpretativa della Corte quando vi è una competenza esclusiva degli Stati membri e quello relativo alla responsabilità della Comunità per le disposizioni degli accordi misti nel loro insieme.

40. Tuttavia nemmeno nella causa Hermès la Corte ha risolto definitivamente il problema, e questo fatto ha reso necessaria, nella fattispecie, la proposizione della questione pregiudiziale da parte dello Hoge Raad dei Paesi Bassi. Più precisamente, la Corte si è basata, per fondare la propria competenza, da un lato, sul fatto che l'art. 99 del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, relativo alla protezione dei diritti derivanti dal marchio comunitario , consente l'adozione di «misure provvisorie» , e quindi sussiste, in sostanza, una competenza comunitaria esercitata; dall'altro si è fondata sulla sua precedente giurisprudenza, in base alla quale, quando una disposizione trova applicazione sia per situazioni che rientrano nel diritto nazionale sia per situazioni che rientrano nel diritto comunitario, esiste un interesse comunitario certo a che, per evitare future divergenze di interpretazione, questa disposizione riceva un'interpretazione uniforme, a prescindere dalle condizioni in cui essa verrà applicata . Il richiamo a tale giurisprudenza ha consentito sostanzialmente alla Corte di ammettere l'esistenza di una competenza comunitaria esercitata in tale causa e, pertanto, contrariamente a quanto sostengono la Assco e il Regno Unito nelle loro osservazioni scritte riguardo a tali punti della sentenza Hermès, non consente di ammettere che la Corte ha affermato di avere una competenza illimitata di interpretazione dell'art. 50 dell'accordo TRIPs, e quindi anche una competenza ad interpretarlo nella presente causa . Tuttavia, da tale motivazione non discende con certezza - neppure con un ragionamento a contrario - che la Corte avrebbe rinunciato ad ogni relativa competenza interpretativa in settori che non riguardano la protezione del marchio comunitario e che, più in generale, si riferiscono a competenze comunitarie non ancora esercitate (potenziali).

41. Poiché dunque, nei limiti della presente causa, dal punto di vista giurisprudenziale rimane in sospeso la questione se riconoscere una competenza interpretativa della Corte, per la sua soluzione è utile esaminare i tre aspetti fondamentali della problematica che essa pone: aa) l'equilibrio istituzionale tra le autorità comunitarie e quelle nazionali; ab) l'equilibrio istituzionale tra la Corte e le altre istituzioni comunitarie, e ac) il problema dell'applicazione uniforme dell'accordo TRIPs. L'analisi di questi aspetti sembra imporre in definitiva di non riconoscere competenza interpretativa alla Corte, ma giustifica il riconoscimento di determinati obblighi che incombono al giudice nazionale (ad).

aa) L'equilibrio istituzionale tra le autorità comunitarie e le autorità nazionali

42. L'estensione della competenza interpretativa della Corte alle disposizioni dell'accordo TRIPs relative a settori nei quali non vi è ancora una competenza comunitaria esercitata sembra costituire un'ingerenza nella competenza delle autorità nazionali. Dal momento che, per quei determinati settori, vi è una competenza comunitaria solo potenziale e dunque gli Stati membri possono ancora introdurre le normative loro proprie, l'interpretazione centralizzatrice e vincolante delle disposizioni in oggetto da parte della Corte, in rapporto a tutti gli altri settori della pertinente normativa - interpretazione che senza dubbio determinerebbe anche il modo di applicare tali disposizioni - costituirebbe un'evidente violazione della attuale ripartizione di competenze tra autorità comunitarie e autorità nazionali. Infatti non sembrerebbe affatto giustificato l'obbligo dei giudici nazionali o anche delle autorità amministrative nazionali - nell'applicazione di disposizioni di convenzioni alle quali partecipa sostanzialmente solo il relativo Stato membro e non la Comunità - di applicare l'interpretazione della Corte e non la loro propria o, eventualmente, l'interpretazione di un qualsiasi organo dell'OMC.

43. Ritengo tuttavia che tale contraddizione tra l'estensione della competenza interpretativa della Corte e l'attuale ripartizione di competenze tra Comunità e Stati membri sia chiara solo a prima vista. In realtà si deve ammettere che essa ricorre soltanto in settori nei quali gli Stati membri hanno una competenza esclusiva . Tuttavia, come sottolineato nel citato parere della Corte 1/94, nel caso dell'accordo TRIPs non vi è una competenza esclusiva né della Comunità né degli Stati membri. L'esistenza di una competenza concorrente delle due parti, che giustifica la qualificazione dell'accordo come misto, riguarda settori che, anche se appartengono alla competenza degli Stati membri, non sono privi di relazione con il diritto comunitario. Del resto la competenza degli Stati membri è temporanea e le istituzioni comunitarie possono in qualsiasi momento trasformare la loro competenza da potenziale in effettiva.

44. Correlativamente, ritenere che non sussista un interesse comunitario riguardo ai settori che appartengono ancora alla competenza degli Stati membri sarebbe contrario all'esigenza dell'applicazione effettiva del diritto comunitario e di evitare future divergenze interpretative, o anche contrasti, tra disposizioni nazionali e disposizioni comunitarie. Certo, tale interesse comunitario non potrebbe giustificare, nell'ambito delle convenzioni internazionali miste, l'esistenza di un «effetto attrattivo» del diritto comunitario, tale da privare completamente di rilevanza il diritto nazionale, poiché ciò sarebbe contrario all'attuale ripartizione di competenze tra autorità comunitarie e autorità nazionali. Esso è tuttavia sufficiente, da un lato, a giustificare la ricerca di una posizione comune alle istituzioni comunitarie e a quelle nazionali sulla questione dell'interpretazione delle convenzioni internazionali miste e, dall'altro, ad attenuare l'idea della violazione della competenza degli Stati membri nel caso in cui venga riconosciuta alla Corte la possibilità di procedere, mediante la soluzione di questioni pregiudiziali, alla definizione di tale posizione comune interpretativa.

45. Da quanto precede discende che il rispetto dell'equilibrio istituzionale tra autorità comunitarie e autorità nazionali non sembra costituire un ostacolo insormontabile alla ricerca di una posizione interpretativa comune mediante la valorizzazione dell'opera della Corte nell'ambito dell'applicazione dell'art. 177 del Trattato. Al contrario, come esaminerò nel prosieguo delle mie conclusioni, tale valorizzazione sembra essere contraria soprattutto all'equilibrio istituzionale tra la Corte e le altre istituzioni comunitarie.

ab) L'equilibrio istituzionale tra la Corte e le altre istituzioni comunitarie

46. Quando la Corte è stata chiamata ad esprimere un parere sulla questione se la conclusione dell'accordo TRIPs ricada nella competenza esclusiva che spetta alla Comunità nel settore della politica commerciale ai sensi dell'art. 113 del Trattato CE, ha manifestato espressamente la sua volontà di condannare come violazione del diritto comunitario qualsiasi abuso procedurale nell'ambito dell'azione delle istituzioni comunitarie. Più precisamente, all'argomento della Commissione secondo il quale, dal momento che con l'accordo TRIPs sono state istituite norme in settori nei quali non vi sono misure di armonizzazione comunitaria, la sua conclusione consentirà la realizzazione in contemporanea di un'armonizzazione all'interno della Comunità e contribuirà quindi all'instaurazione e al funzionamento del mercato comune, la Corte, agendo come incontestabile garante dell'equilibrio istituzionale-costituzionale imposto dal Trattato, ha opposto le seguenti considerazioni: «a questo proposito, occorre sottolineare che, sul piano legislativo interno, la Comunità dispone in materia di proprietà intellettuale di una competenza di armonizzazione delle legislazioni nazionali in forza degli artt. 100 e 100 A, e può basarsi sull'art. 235 per creare titoli nuovi che si sovrappongono ai titoli nazionali, come ha disposto con il regolamento sul marchio comunitario. Dette disposizioni sono soggette a modalità di voto (l'unanimità per quanto riguarda gli artt. 100 e 235) o a norme procedurali (consultazione del Parlamento quanto all'art. 100 e all'art. 235, procedimento di codecisione quanto all'art. 100 A) diverse da quelle che si applicano in base all'art. 113. Se una competenza esclusiva fosse riconosciuta alla Comunità affinché si impegnasse in accordi con paesi terzi per armonizzare la tutela della proprietà intellettuale e per realizzare contemporaneamente un'armonizzazione sul piano comunitario, le istituzioni comunitarie sarebbero in grado di sottrarsi agli obblighi loro imposti sul piano interno per quanto concerne la procedura da seguire e le modalità di voto» .

47. Ritengo che la Corte non riconoscerebbe a se stessa ciò che ha negato alle altre istituzioni comunitarie. Infatti non sarebbe pronta a farsi carico di fissare un ambito vincolante, almeno sul piano interpretativo, all'armonizzazione futura dei settori in oggetto, mentre la (potenziale) competenza decisionale e consultiva per tale armonizzazione spetta ad altre istituzioni comunitarie, il Consiglio, la Commissione e il Parlamento europeo, che devono agire entro l'ambito procedurale stabilito dal Trattato.

48. Infatti, considerando il carattere sostanzialmente vincolante per le istituzioni comunitarie delle sentenze interpretative su questioni pregiudiziali e l'inevitabile influenza esercitata dall'interpretazione di una disposizione sulla sua applicazione , si deve affermare che l'estensione della competenza interpretativa della Corte alle disposizioni dell'accordo TRIPs relative a settori nei quali non è ancora stata esercitata la (potenziale) competenza comunitaria implica che la Corte si sostituisca alle altre istituzioni comunitarie nella competenza loro spettante per procedere all'armonizzazione delle legislazioni nazionali nel settore della proprietà intellettuale secondo quanto previsto nel Trattato. Tale sostituzione non consiste semplicemente nel fatto che la Corte procederà all'interpretazione delle disposizioni in oggetto. Viene individuata principalmente nel momento di esercizio della competenza interpretativa della Corte, e non nel contenuto di tale competenza . Più precisamente, la sostituzione viene concretizzata nel fatto che tale interpretazione avrà luogo non nell'ambito dell'interpretazione o del controllo (diretti o incidentali) della validità delle misure adottate - o dell'omessa realizzazione di misure - da parte delle competenti istituzioni comunitarie, ma ancora prima di qualsiasi iniziativa legislativa di tali istituzioni. Qualora esse prendano una iniziativa siffatta, l'interpretazione della sua base giuridica da parte della Corte nell'ambito delle sue competenze di controllo o delle competenze attribuitele dall'art. 177 del Trattato - interpretazione che lascia chiaramente alla Corte un margine per porre in essere un'opera creatrice di diritto - è assolutamente giustificata e ragionevolmente prevedibile nei limiti in cui discende inevitabilmente da dette competenze. Tale opera creatrice di diritto, qualora non degeneri in una evidente usurpazione del potere discrezionale delle competenti istituzioni legislative, è immanente al ruolo istituzionale della Corte. Non è invece affatto immanente a tale ruolo istituzionale l'assunzione da parte della Corte dell'iniziativa legislativa riguardo all'armonizzazione delle legislazioni nazionali. Nella fattispecie, l'interpretazione della disposizione contestata dell'accordo TRIPs equivarrebbe a una siffatta iniziativa. Dato che dopo la conclusione di tale accordo qualsiasi esercizio di competenza comunitaria nell'ambito dell'armonizzazione delle legislazioni nazionali nel settore della proprietà intellettuale costituisce allo stesso tempo atto di applicazione di tale accordo (naturalmente nei limiti in cui venga ricondotta all'ambito di applicazione di quest'ultimo), tale interpretazione limiterebbe in pratica - almeno per quanto riguarda la sua compatibilità con le norme internazionali derivanti dall'accordo TRIPs - non solo la soluzione della controversia pendente dinanzi al giudice nazionale, ma anche l'esercizio futuro della competenza comunitaria (finora potenziale) .

49. Certo, si potrebbe sostenere che l'interpretazione di una disposizione di una convenzione internazionale mista non influisce sempre sul modo di applicazione e di attuazione di tale disposizione da parte delle competenti istituzioni comunitarie. A sostegno di tale argomento non è necessario invocare una distinzione teorica - la cui correttezza è comunque dubbia - tra interpretazione e applicazione di una norma di diritto. E' sufficiente il riferimento alla fattispecie nella quale l'interpretazione della disposizione in oggetto conduce alla conclusione che tale disposizione può avere un effetto diretto e, di conseguenza, per la sua applicazione non è necessario un intervento sostanziale di una misura di applicazione comunitaria o nazionale. A prima vista, in questa fattispecie l'interpretazione della disposizione non influisce sul modo di applicazione della stessa in quanto, in realtà, non vi è un motivo sostanziale di applicazione nel senso dell'esercizio di una facoltà discrezionale o, in altri termini, in quanto l'interpretazione della Corte è limitata a quel nucleo semantico della disposizione in oggetto che non può essere modificato in alcun modo, quale che sia l'applicazione riservata a tale disposizione dalle competenti istituzioni comunitarie.

50. Tale argomento tuttavia non è del tutto convincente e, di conseguenza, non è idoneo a giustificare nella presente fattispecie l'estensione della competenza interpretativa della Corte. Più precisamente occorre rilevare che, in ultima analisi, lo squilibrio istituzionale che sarà prodotto dall'eventuale affermazione di una competenza interpretativa della Corte non dipende dalla soluzione del problema interpretativo se la disposizione in oggetto abbia o meno effetto diretto.

Da un lato, se tale soluzione è negativa e se dunque l'applicazione di tale disposizione necessita di misure esecutive da parte degli organi comunitari e nazionali, la Corte non è dispensata dall'obbligo di procedere ad interpretazione , di modo che riemergono tutti quei problemi menzionati a proposito della sostituzione nella competenza delle istituzioni legislative comunitarie. In tale fattispecie, l'unica soluzione compatibile con il Trattato consisterebbe nell'adozione da parte della Corte della tesi, comunque paradossale e contraddittoria, in base alla quale sarebbe competente ad interpretare la disposizione in oggetto solo per dichiarare che essa non ha effetto diretto.

D'altro lato, se si giudica che tale disposizione ha un effetto siffatto e che può essere applicata in conformità all'interpretazione datane dalla Corte senza che sia necessario l'intervento di misure di esecuzione da parte degli organi comunitari e nazionali, tale interpretazione, anche in relazione all'effetto diretto, equivarrebbe a un'armonizzazione interna delle legislazioni nazionali riguardo ai problemi creati dalla disposizione stessa e che interessano la causa principale. Tuttavia, nei limiti in cui tale armonizzazione sarebbe stata realizzata sulla base di una disposizione di un accordo internazionale della Comunità ma senza il rispetto delle norme di competenza e di procedura previste dal Trattato, ricorrerebbe un'ipotesi di abuso di procedura espressamente escluso dalla Corte nel parere 1/94 .

51. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono è dunque evidente che, nell'ambito dell'art. 177 del Trattato, l'estensione della competenza interpretativa della Corte a disposizioni dell'accordo TRIPs relative a settori nei quali non è ancora stata esercitata la (potenziale) competenza comunitaria costituirebbe esercizio di una politica «pretorile» contraria alla logica sistematica del Trattato e difficilmente giustificabile per ragioni di opportunità.

ac) Il problema dell'applicazione uniforme dell'accordo TRIPs

52. Le principali obiezioni che si potrebbero sollevare riguardo alla limitazione della competenza interpretativa della Corte alle sole disposizioni dell'accordo TRIPs che si riferiscono a settori nei quali non è stata ancora esercitata una competenza comunitaria sono collegate con la necessità generalmente rilevata di applicazione uniforme di tutte le disposizioni dei trattati internazionali misti.

53. Più precisamente, come riferisce l'avvocato generale Tesauro nelle conclusioni nella ricordata causa Hermès, la tesi in base alla quale la Corte è competente a interpretare solo quelle disposizioni rispetto alle quali la Comunità ha competenza a stipulare e non anche quelle rispetto alle quali gli Stati conservano la propria competenza a stipulare, «si rivela problematica già in ragione dell'interconnessione che può esistere tra norme di uno stesso accordo, nel senso che può essere non agevole stabilire con precisione se una determinata norma rilevi (anche) in ambito comunitario o solo nazionale ; né è da escludere che una determinata interpretazione nazionale possa incidere sull'applicazione di norme comunitarie e/o sul funzionamento del sistema complessivamente considerato» .

54. In proposito, nelle sue osservazioni scritte nella causa C-392/98 la Commissione rileva che, se si ammettesse che la competenza della Corte ad interpretare l'art. 50 dell'accordo TRIPs è limitata solo all'ipotesi in cui venga sollevato un problema di tutela provvisoria di un diritto di marchio, ciò indurrebbe a concludere che tale accordo dovrebbe essere interpretato in maniera uniforme all'interno della Comunità in ipotesi di misure provvisorie relative a certi diritti di proprietà intellettuale, ma non a tutti. Secondo la Commissione una tesi siffatta non è ammissibile. Innanzi tutto, alla luce dello stretto legame che sussiste tra l'essenza di un diritto di proprietà intellettuale e la sua tutela in giudizio, sarebbe impensabile che vi fosse un'interpretazione uniforme sull'essenza del diritto ma interpretazioni divergenti sulle misure per la sua tutela . Sarebbe poi ugualmente inammissibile, di fronte ai partner commerciali della Comunità, che l'interpretazione delle disposizioni sulla tutela giurisdizionale e soprattutto sulle misure provvisorie di tutela muti per certi diritti di proprietà intellettuale ma resti inalterata per altri. Al riguardo non si deve dimenticare che nella maggior parte dei casi sono le misure di tutela, e soprattutto le misure provvisorie, che danno origine a controversie commerciali con i paesi terzi e che dunque richiedono per definizione un'applicazione uniforme. Infine, la Commissione osserva che l'accordo OMC costituisce un complesso uniforme e che i diritti di proprietà intellettuale non sono disgiunti dal resto. Le autorità che hanno negoziato e stipulato tale accordo hanno deciso che le disposizioni della totalità dell'accordo e dei suoi allegati non possono avere effetto diretto. Secondo la Commissione sarebbe particolarmente paradossale e produttiva di conseguenze rilevanti, in ragione della possibilità di adottare differenti interpretazioni, l'eventualità che i giudici nazionali e la Corte giungano a conclusioni diverse riguardo a tale dichiarazione delle autorità contraenti.

55. Viene infine sostenuta la tesi secondo la quale la Corte deve essere competente a pronunciarsi in via pregiudiziale sulla totalità delle disposizioni degli accordi misti per assicurare l'interpretazione uniforme e, di conseguenza, la loro applicazione uniforme all'interno della Comunità in quanto è anche interesse di quest'ultima di non avere la responsabilità delle violazioni commesse dagli Stati membri. Da un lato, questa tesi si basa sull'osservazione che, nell'ambito dell'accordo TRIPs, in mancanza di una clausola sulla competenza, la Comunità e gli Stati membri, indicati ugualmente come parti contraenti, costituiscono nei confronti dei terzi contraenti una parte contraente unitaria o almeno parti contraenti ugualmente responsabili per le eventuali violazioni dell'accordo. Pertanto la ripartizione interna delle loro competenze ha una rilevanza meramente intracomunitaria. D'altro lato, tale tesi si regge sull'ipotesi che la Comunità risponda nei confronti di tutte le parti di un accordo misto, di modo che si potrebbe, eventualmente, riconoscere una sua responsabilità per una violazione di disposizioni convenzionali, indipendentemente da chi abbia commesso detta violazione .

56. Ritengo che tutte le obiezioni esposte, non prive di interesse, si caratterizzino per il modo semplificato con cui affrontano le questioni poste, separatamente o congiuntamente, dalla necessaria coerenza sistematica dell'interpretazione delle disposizioni dell'accordo TRIPs, dall'esigenza di una loro applicazione uniforme all'interno della Comunità e dall'esigenza di una rappresentanza internazionale unitaria di quest'ultima, che si profila dietro gli argomenti esposti a proposito della responsabilità internazionale della Comunità. Tale approccio semplificato di dette questioni non sembra essere in grado di determinare un riconoscimento della competenza interpretativa della Corte sul complesso delle disposizioni dell'accordo TRIPs, neppure su quelle relative a settori nei quali non vi è ancora una competenza comunitaria esercitata.

57. Innanzi tutto, per quel che attiene all'esigenza di un'applicazione uniforme, giustificata dalla necessità di coerenza sistematica nell'interpretazione delle disposizioni degli accordi allegati all'accordo OMC e, più in particolare, dell'accordo TRIPs, si deve rilevare da un lato che la possibilità di interpretazioni differenti non costituisce necessariamente un indizio di mancanza di coerenza sistematica . In altri termini non è affatto contraddittorio differenziare il contenuto semantico di una disposizione in rapporto alla sua applicazione a un diverso oggetto (nella fattispecie, un diritto di proprietà intellettuale), da parte di un diverso interprete (nella fattispecie, la Corte o le giurisdizioni nazionali) e in un diverso ambito giuridico di riferimento (nella fattispecie, comunitario o nazionale).

58. D'altro lato, occorre sottolineare che il sistema normativo istituito dagli accordi OMC non sembra ancora realizzare in modo assoluto l'idea di un'interpretazione e di un'applicazione uniforme e consolidata delle disposizioni di tali accordi. In proposito non è privo di rilevanza il fatto che, come evidenziato nella recente sentenza della Corte 23 novembre 1999, causa C-149/96, Portogallo/Consiglio, per quel che riguarda il meccanismo di composizione delle controversie il sistema derivante dagli accordi OMC riserva una posizione importante ai negoziati tra le parti . In altri termini, il sistema concreto nel quale s'inserisce qualsiasi eventuale interpretazione dell'accordo TRIPs non è ancora dominato interamente dall'idea di imporre in modo centrale ed efficace un'interpretazione uniforme riguardo alla quale verrebbero risolte istituzionalmente le eventuali controversie, ma è pervaso ancora da una volontà di promuovere le soluzioni di compromesso, vale a dire il coordinamento di interpretazioni ed applicazioni differenziate sulle disposizioni concordate. Poiché dunque la determinazione del contenuto delle facoltà e degli obblighi imposti agli Stati contraenti da tale accordo si trova sotto la riserva dei negoziati, sarebbe illegittimo perseguire a priori il citato consolidamento giudiziario di un'interpretazione uniforme delle disposizioni di detto accordo.

59. In secondo luogo ritengo che l'argomento secondo il quale, a causa della probabile connessione tra le disposizioni dello stesso accordo, può non essere facile determinare esattamente se una certa disposizione rientri (anche) nell'ambito comunitario o se ricada solo in quello nazionale, non sia idoneo a fondare la competenza interpretativa della Corte sul complesso delle disposizioni di un accordo internazionale misto. Come sottolineato anche dalla Corte stessa nel parere 1/94, «il problema della ripartizione della competenza non può essere risolto in funzione delle difficoltà che potrebbero sorgere al momento di applicare gli accordi» .

60. In terzo luogo nemmeno l'argomento relativo al pericolo che la Corte e le giurisdizioni nazionali maturino posizioni diverse sulla questione dell'effetto diretto delle disposizioni dell'accordo TRIPs sembra fornire un qualche nuovo elemento decisivo alla problematica controversa. A parte quanto riferito sull'equilibrio istituzionale tra la Corte e le altre istituzioni comunitarie , si deve inoltre rilevare che, nonostante il suo notevole significato politico, dal punto di vista giuridico la questione dell'effetto diretto non differisce da qualsiasi altra questione interpretativa.

61. In quarto luogo, si deve affermare che l'applicazione uniforme delle convenzioni internazionali all'interno della Comunità, sebbene costituisca un obiettivo legittimo che interessa comunque il diritto comunitario , non può essere presentata come un'esigenza assoluta. Per quanto «monistica» possa essere la concezione dell'interazione fra diritto internazionale e diritto comunitario, non è scontato che l'applicazione del primo all'interno della Comunità possa conseguire sempre un grado maggiore di uniformità di quello del diritto vigente sul territorio comunitario che, alla luce della ripartizione delle competenze tra istituzioni comunitarie e istituzioni nazionali riguardo al settore in oggetto, può essere esclusivamente comunitario o esclusivamente nazionale o contemporaneamente comunitario e nazionale. Del resto, né la natura dell'ordinamento giuridico internazionale configurata fino ad oggi dall'accordo OMC né l'attuale livello di evoluzione dell'unificazione europea potrebbero giustificare un'introduzione e un'applicazione uniforme sul territorio comunitario delle disposizioni degli accordi conclusi nell'ambito dell'OMC, simili all'introduzione e all'applicazione del diritto comunitario negli Stati membri della Comunità che hanno una struttura federale.

62. In quinto luogo è dubbio se l'ambito delle relazioni internazionali della Comunità, che costituisce un idoneo terreno politico e giuridico di prova e di sviluppo dell'unificazione europea, possa costituire un contesto vincolante per la soluzione delle questioni poste dalla dinamica di tale unificazione.

63. In proposito la Corte, pur avendo affermato la necessità di una rappresentanza internazionale unitaria e la preoccupazione del tutto legittima di assicurare l'unità di azione rispetto all'esterno e di evitare una riduzione della forza negoziale della Comunità, non ha tuttavia ritenuto che tale preoccupazione possa rovesciare la ripartizione interna (intracomunitaria) delle competenze tra la Comunità e le autorità nazionali .

64. Del resto l'ammettere l'esistenza di un accordo misto si basa sui principi dell'estensione delle competenze interne verso l'esterno e del parallelismo tra competenze interne e competenze esterne, principi che fondano la priorità del rispetto della ripartizione interna (intracomunitaria) delle competenze dinanzi alla necessità di assicurare una rappresentanza internazionale unitaria della Comunità. Infatti nel caso in cui tale priorità non venisse riconosciuta non vi sarebbe motivo di concludere altri accordi internazionali tranne quelli per i quali la Comunità ha una competenza esclusiva.

65. In sesto luogo, allo stato attuale di sviluppo del diritto comunitario, sarebbe non solo contrario all'equilibrio istituzionale imposto dal Trattato ma anche inopportuno che la garanzia di una rappresentanza internazionale unitaria della Comunità poggiasse innanzi tutto sull'interpretazione dell'accordo internazionale in oggetto da parte della Corte, nell'ambito della competenza riservatale dall'art. 177 del Trattato.

66. Innanzi tutto occorre ricordare che la stessa Corte ha ritenuto, da un lato, che l'esigenza di una rappresentanza internazionale unitaria della Comunità deve essere assicurata dalla stretta cooperazione tra gli Stati membri e le istituzioni comunitarie tanto nel processo di negoziazione e di stipulazione quanto nell'adempimento degli impegni assunti e, dall'altro, che tale dovere di cooperazione è imposto ancora più imperativamente nel caso di accordi quali gli allegati all'accordo OMC, tra i quali vi è un legame inscindibile, anche alla luce del meccanismo di misure incrociate di compensazione previste dall'accordo citato per la definizione delle controversie .

67. In proposito, sebbene non vi sia dubbio che la Corte è un'istituzione centrale, che in quanto tale potrebbe coordinare la necessaria cooperazione tra autorità comunitarie e autorità nazionali, non è evidente che tale coordinamento - che la Corte potrebbe garantire nell'ambito delle specifiche competenze riconosciutele fino a questo momento e, in particolare, nell'ambito della sua competenza a risolvere questioni pregiudiziali sollevate dai giudici nazionali sull'interpretazione dell'accordo internazionale in oggetto - sarebbe il mezzo più adatto ad assicurare una rappresentanza internazionale della Comunità unitaria ma anche efficace. Nonostante l'indiscutibile utilità di un'interpretazione uniforme delle disposizioni dei trattati internazionali della Comunità relativi a settori nei quali quest'ultima non ha ancora esercitato la sua competenza (potenziale), il carattere rigoroso e vincolante delle sentenze della Corte su questioni pregiudiziali non sembra conciliarsi con la flessibilità e l'adattabilità imposte dal coordinamento di una posizione comune della Comunità e degli Stati membri nei negoziati, nella stipulazione e nell'esecuzione di accordi, quali quelli che sono allegati all'accordo OMC e che, fra l'altro, sono retti dal «principio della reciprocità dei vantaggi per entrambe le parti» . Più precisamente, è assolutamente semplicistico credere che il carattere frammentario di una sentenza su una questione pregiudiziale, che può eventualmente essere sollevata alla luce di una specifica controversia dinanzi ai giudici nazionali e che è delimitata dagli elementi di fatto e di diritto forniti dal giudice nazionale, possa comunque coordinare in modo efficace l'azione comune della Comunità e degli Stati membri in vista dell'applicazione di un vincolo convenzionale internazionale. Al contrario, una siffatta sentenza della Corte potrebbe avere addirittura effetti negativi e compromettere il procedimento di cooperazione tra Comunità e Stati membri, soprattutto se si considera il fatto che detta sentenza non è chiamata a risolvere una controversia sorta da una precedente cooperazione tra le due parti (Comunità e Stati membri), ma è chiamata a concludere giuridicamente un procedimento soprattutto politico che non è stato ancora realizzato. In ogni caso non si potrebbe ammettere che la cooperazione tra istituzioni comunitarie e istituzioni nazionali per creare una rappresentanza internazionale unitaria della Comunità possa ridursi a un procedimento di cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali in base a quanto previsto dall'art. 177 del Trattato.

68. La Corte, per avere un effettivo ruolo di coordinamento, dovrebbe funzionare non come interprete primo e autentico degli accordi internazionali nell'ambito della sua cooperazione con i giudici nazionali imposta dall'art. 177 del Trattato, ma soprattutto come parte attiva nel configurare la rappresentanza internazionale unitaria della Comunità (eventualmente a priori come organo consultivo e a posteriori come organo di controllo e di approvazione di una trattativa preesistente). Ciò presuppone tuttavia una nuova concezione del ruolo della Corte e, evidentemente, un riesame del ruolo consultivo riservatole dall'art. 228, n. 6, del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 300, n. 6, CE) . Tali cambiamenti nel ruolo della Corte difficilmente possono essere realizzati mediante l'estensione della sua competenza interpretativa nell'ambito della soluzione delle questioni pregiudiziali, soprattutto se si considera quanto è stato sottolineato dalla stessa Corte nella sentenza Kleinwort Benson , e precisamente che: «(...) non si può affermare che le soluzioni fornite dalla Corte di giustizia ai giudici degli Stati contraenti abbiano valore puramente consultivo e siano prive di efficacia vincolante. Una situazione del genere snaturerebbe la funzione della Corte di giustizia quale concepita dal citato Protocollo 3 giugno 1971, vale a dire quella di un organo giurisdizionale che pronuncia sentenze vincolanti» .

69. Diviene dunque evidente che, allo stato attuale di sviluppo del diritto comunitario, la necessità di un'interpretazione sistematica corretta e di un'applicazione uniforme degli accordi OMC all'interno della Comunità, unita alla necessità di assicurare una rappresentanza internazionale unitaria di quest'ultima, non potrebbe giustificare il superamento della ripartizione dinamica delle competenze tra la Comunità e gli Stati membri e tra la Corte e le altre istituzioni comunitarie. Inoltre ammettere la competenza originaria della Corte a risolvere questioni pregiudiziali sull'interpretazione di disposizioni degli accordi internazionali misti relativi a settori che ancora rientrano nella competenza degli Stati membri non sembra essere utile ad assicurare l'effettivo coordinamento della rappresentanza internazionale unitaria richiesta.

70. Da tutte le osservazioni che precedono discende che la Corte non deve ritenersi competente ad interpretare l'art. 50 dell'accordo TRIPs in un'ipotesi, come quella della presente causa, in cui l'applicazione di detto articolo si riferisce a un settore nel quale non è stata ancora esercitata una competenza comunitaria.

ad) Gli obblighi che incombono al giudice nazionale

71. Non riconoscere, nella fattispecie, la competenza interpretativa della Corte non significa tuttavia che il giudice a quo, che resta competente a procedere a tale interpretazione, non conosca limiti nell'esercizio di detta competenza. Come ogni autorità nazionale, il giudice nazionale deve contribuire allo sviluppo della stretta cooperazione tra le autorità comunitarie e quelle nazionali, cooperazione che, come illustrato in precedenza, serve ad assicurare la necessaria rappresentanza internazionale unitaria della Comunità .

72. In proposito ritengo che tale interpretazione, da parte della Corte, di detto obbligo sarebbe utile al giudice a quo. Certo, la Corte non è competente a definire la natura delle relazioni che devono svilupparsi tra le autorità nazionali, più precisamente tra il giudice a quo e le altre autorità nazionali, al fine di configurare le posizioni dello Stato membro sulla base delle quali quest'ultimo collaborerà con le autorità comunitarie. Tuttavia è opportuno che la Corte offra alcuni elementi utili per definire la nozione della cooperazione che deve svilupparsi tra le autorità nazionali in generale, delle quali fa parte il giudice a quo, e le istituzioni della Comunità.

73. Si deve rilevare innanzi tutto che detta cooperazione non può che consistere in una procedura di comunicazione e di coordinamento di un'azione comune tra le autorità comunitarie e quelle nazionali nell'ambito delle rispettive competenze. Nell'attuale stadio di sviluppo del diritto comunitario l'esigenza di una rappresentanza internazionale unitaria della Comunità non può pregiudicare l'autonomia delle due parti in materia.

74. Di conseguenza si deve osservare che tale procedura di convergenza può fondarsi sull'esperienza delle procedure già esistenti di cooperazione leale e di buona fede che costituiscono applicazioni particolari dell'art. 10 CE (ex art. 5 del Trattato CE). Più in particolare si deve affermare che le autorità nazionali possono rivolgere domande e chiedere alle competenti autorità comunitarie, e più in particolare al Consiglio e alla Commissione, informazioni e pareri sull'interpretazione di una disposizione di un accordo internazionale misto. La cooperazione istituita tra la Commissione e gli organi giurisdizionali nazionali sull'applicazione degli artt. 81 CE e 82 CE (ex artt. 85 e 86 del Trattato CE) offre un utile esempio di organizzazione di una procedura di cooperazione tra autorità comunitarie e autorità nazionali .

75. Infine, particolare rilevanza può e deve essere attribuita, da parte delle autorità nazionali, alle sentenze e ai pareri già pronunciati dalla Corte riguardo agli accordi internazionali di cui trattasi o ad accordi ad essi simili. In altri termini, se anche la Corte non è competente a risolvere questioni pregiudiziali su disposizioni di accordi internazionali misti relativi a settori che ancora rientrano nella competenza degli Stati membri, tuttavia le autorità nazionali e di conseguenza anche i giudici nazionali devono prendere in seria considerazione le eventuali sentenze interpretative pronunciate dalla Corte e aventi ad oggetto le stesse disposizioni o disposizioni correlate, quando queste riguardano settori nei quali vi è già stato esercizio di una competenza comunitaria. Più in particolare, nell'ipotesi in cui la Corte abbia reso una sentenza con la quale ha interpretato il sistema generale istituito da un accordo internazionale, è logico che gli organi giurisdizionali nazionali non possano ignorarla. Anche se non avrebbero il rigido obbligo procedurale di seguire l'interpretazione adottata dalla Corte , l'obbligo di stretta cooperazione con le autorità comunitarie e il fatto che l'interpretazione adottata dalla Corte è vincolante per tutte le istituzioni comunitarie impongono loro almeno di non discostarsi da tale interpretazione senza un motivo determinato. In altri termini ritengo che gli organi giurisdizionali nazionali siano obbligati a motivare in modo specifico e circostanziato (dunque alla luce delle peculiarità della causa che giudicano) qualsiasi sentenza che si discosti dall'interpretazione adottata dalla Corte .

76. Tali osservazioni relative all'obbligo degli organi giurisdizionali nazionali di cooperare strettamente con le istituzioni comunitarie e di contribuire alla rappresentanza internazionale unitaria della Comunità rendono evidente che, nell'attuale stadio di sviluppo del diritto comunitario, l'esigenza di armonizzare, in pratica, il rispetto della ripartizione delle competenze intracomunitarie tra autorità nazionali e comunitarie e la gestione corretta, efficace e solidale dei vincoli internazionali della Comunità non può che fondarsi su procedure e obblighi che si muovono in un ambito giuridico alternativo e spesso attenuato, dal punto di vista del rigore (soft law). Ciò non è né paradossale né contraddittorio. E' giustificato dalla geometria variabile e dall'istituzionalizzazione ancora incompleta della coesistenza di un ordinamento giuridico nazionale, comunitario e internazionale. Nell'ambito di tale istituzionalizzazione, diritto e politica si scambiano i tratti distintivi: il primo impone il suo carattere rigoroso/vincolante alla seconda, la quale, a sua volta, trasmette al primo la sua relatività/flessibilità.

b) Sull'effetto diretto dell'art. 50, n. 6, dell'accordo TRIPs (unica questione nella causa C-300/98 e seconda questione nella causa C-392/98)

77. La questione relativa all'indagine sull'effetto diretto dell'art. 50, n. 6, dell'accordo TRIPs si pone, nella fattispecie, soltanto nell'ipotesi in cui, contrariamente a quanto esposto in precedenza, la Corte ritenesse che, nell'ambito della causa C-300/98, la domanda di pronuncia pregiudiziale dell'Arrondissementsrechtbank dell'Aia appaia ammissibile oppure, nell'ambito della causa C-392/98, qualora ritenesse di essere competente a interpretare tale disposizione dell'accordo TRIPs.

78. Se dunque la Corte giudica opportuno pronunciarsi su tale questione, ritengo che non possa che attenersi a quanto ha statuito nella recente sentenza Portogallo/Consiglio , nella quale in sostanza è stato affermato che gli accordi OMC non hanno effetto diretto.

Più precisamente, in tale sentenza la Corte, esaminando la natura e la struttura degli accordi OMC e, più in particolare, il meccanismo di composizione delle controversie (che copre anche l'accordo TRIPs ) e la mancanza di reciprocità riguardo alla diretta applicazione delle disposizioni degli stessi, ha ritenuto che tali disposizioni non rientrano fra le norme in base alle quali la Corte controlla la legittimità degli atti delle istituzioni comunitarie, a meno che non ricorrano le due classiche eccezioni, vale a dire il caso in cui la Comunità intenda adempiere un obbligo specifico assunto nell'ambito dell'OMC o l'ipotesi in cui l'atto comunitario faccia espresso rinvio a disposizioni determinate degli accordi OMC .

Dal momento che, da un lato, i criteri in base ai quali ammettere o escludere la possibilità di invocare una disposizione di un accordo internazionale sono identici ai criteri per ammettere o escludere l'effetto diretto della stessa disposizione e, dall'altro, le due eccezioni menzionate riguardano solo ed esclusivamente tale possibilità, si deve affermare che l'esclusione, in base a tale sentenza, della possibilità di invocare in generale le disposizioni degli accordi OMC conduce automaticamente ad escludere l'effetto diretto delle disposizioni dell'accordo TRIPs nel loro complesso. Pertanto la disposizione dell'art. 50, n. 6, dell'accordo TRIPs non può avere effetto diretto, quale che sia la soluzione alla questione se tale ultima disposizione sia sufficientemente precisa e non richieda né l'adempimento di condizioni né l'adozione di ulteriori misure esecutive. In altri termini, dal momento che la natura e la struttura generale degli accordi OMC escludono l'effetto diretto delle loro disposizioni , l'analisi del contenuto specifico della disposizione in oggetto diviene superflua.

79. L'esclusione, in generale, dell'effetto diretto di tale disposizione deve infine essere accompagnata da due osservazioni più particolari che riguardano le peculiari questioni poste da ognuna delle cause riunite.

80. Da un lato, nell'ambito della causa C-300/98, vale la pena di sottolineare che negare l'effetto diretto dell'art. 50, n. 6, dell'accordo TRIPs non significa che tale disposizione non debba essere presa in considerazione dal giudice nazionale. Come rilevato dall'avvocato generale Tesauro nelle sue conclusioni e come ammesso dalla Corte , nella causa Hermès , indipendentemente dalla soluzione data alla questione dell'effetto diretto di una disposizione di un accordo internazionale, la Corte è chiamata a risolvere le questioni di interpretazione poste da tale disposizione per consentire al giudice nazionale di interpretare le norme nazionali in conformità alla stessa.

81. D'altro lato, per quel che riguarda la causa C-392/98, si deve rilevare che il giudice nazionale deve prendere in considerazione la sentenza della Corte Portogallo/Consiglio , anche nell'ipotesi in cui la Corte neghi la propria competenza interpretativa e non si pronunci riguardo alla questione dell'effetto diretto della disposizione di cui trattasi. In ogni caso, una sentenza che adotti un'interpretazione difforme deve essere motivata in modo specifico e circostanziato, e tale obbligo deriva dall'esigenza di stretta cooperazione tra autorità comunitarie e autorità nazionali al fine di assicurare una rappresentanza internazionale uniforme della Comunità .

82. Sul punto, senza voler anticipare l'esercizio di tale competenza da parte del giudice nazionale, si deve sottolineare che i motivi per i quali la Corte ha ritenuto, nella sentenza citata, che gli accordi OMC non possono avere effetto diretto (natura del meccanismo di composizione delle controversie e mancanza di reciprocità per l'applicazione diretta delle disposizioni di tali accordi) riguardano caratteri di tali accordi così generali che molto difficilmente gli organi giurisdizionali nazionali potranno adottare una soluzione diversa, anche nel caso in cui giudichino del contenuto di disposizioni relative a settori la cui disciplina rientra ancora nella competenza degli Stati membri (nella fattispecie, disposizioni relative alla tutela provvisoria dell'imitazione servile di un disegno industriale, disciplinata secondo il diritto civile dalle norme generali in materia di illeciti, in particolare nell'ambito della concorrenza sleale), senza rischiare di venir meno all'obbligo che loro incombe di contribuire a garantire una rappresentanza internazionale unitaria della Comunità.

c) Sull'interpretazione della nozione di «diritto di proprietà intellettuale» ai sensi dell'art. 50, n. 6, dell'accordo TRIPs (terza questione nella causa C-392/98)

83. Con la terza questione lo Hoge Raad dei Paesi Bassi chiede alla Corte di definire se, in un'ipotesi come quella della causa principale, nella quale contro l'imitazione servile di un disegno industriale può essere esperito un rimedio specifico, in base alle norme generali del diritto civile nazionale in tema di illeciti, e in particolare nell'ambito della concorrenza sleale, la tutela così concessa all'avente diritto debba essere qualificata «diritto di proprietà intellettuale» ai sensi dell'art. 50, n. 1, dell'accordo TRIPs.

84. Alla luce della soluzione proposta per la prima questione pregiudiziale dello Hoge Raad dei Paesi Bassi, in base alla quale nella fattispecie la Corte non è competente ad interpretare la disposizione controversa dell'accordo TRIPs, la soluzione della terza questione pregiudiziale appare superflua . Tuttavia, per ragioni di completezza dell'analisi e per l'ipotesi in cui la Corte affermi la propria competenza interpretativa, potrebbero essere utili le seguenti osservazioni.

85. L'espressione «diritto di proprietà intellettuale» utilizzata nell'art. 50, n. 1, lett. a), dell'accordo TRIPs deve essere interpretata alla luce della disposizione dell'art. 1, n. 2, ai sensi del quale «ai fini del presente accordo, l'espressione "proprietà intellettuale" comprende tutte le categorie di proprietà intellettuale di cui alla parte II, sezioni da 1 a 7».

86. Nella fattispecie, tale disposizione rinvia sostanzialmente alla sezione 4 («Disegni industriali») della parte II («Norme relative all'esistenza, all'ambito e all'esercizio dei diritti di proprietà intellettuale») dell'accordo TRIPs e, segnatamente, agli artt. 25 e 26 dello stesso, che disciplinano rispettivamente i requisiti e il contenuto della protezione dei disegni industriali.

87. Per quanto riguarda i requisiti della protezione, l'art. 25, n. 1, che principalmente interessa nella fattispecie, stabilisce che gli Stati contraenti devono istituire norme per la protezione di disegni industriali nuovi o originali creati indipendentemente. Correlativamente, ai sensi dello stesso articolo viene loro consentito, da un lato, di stabilire che i disegni non sono nuovi o originali se non differiscono in modo significativo da disegni noti o da combinazioni di disegni noti e, dall'altro, di disporre che la protezione non copra i disegni dettati essenzialmente da considerazioni di carattere tecnico o funzionale.

88. La scelta di tali requisiti è prodotto di un compromesso e mira a coprire i differenti tipi di protezione in vigore negli Stati contraenti . Correlativamente sembra che gli Stati abbiano la possibilità sia di scegliere tra il criterio del disegno nuovo e quello del disegno originale, sia anche di stabilire discrezionalmente il contenuto di tali due termini. Si potrebbe anche sostenere che l'espressione «creazione indipendente» abbia soprattutto un carattere soggettivo, mentre il termine «nuovo» sia orientato verso un concetto più oggettivo . Ritengo infine che alla questione se gli Stati contraenti possano usare criteri ulteriori rispetto a quelli previsti dall'art. 25, n. 1, debba essere data soluzione negativa nei limiti in cui il ricorso a criteri ulteriori potrebbe ridurre la «protezione effettiva e sufficiente dei diritti di proprietà intellettuale» a cui mira, come enunciato nei suoi considerando, l'accordo TRIPs.

89. Riguardo al contenuto della protezione di tali disegni, l'art. 26 dell'accordo TRIPs stabilisce, in primo luogo, che il titolare di un disegno industriale protetto ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di produrre, vendere o importare articoli recanti o contenenti un disegno che sia una copia, o sostanzialmente una copia, del disegno protetto, quando tali operazioni siano intraprese a fini commerciali; in secondo luogo, che i membri possono prevedere limitate eccezioni alla protezione dei disegni, purché tali eccezioni non siano indebitamente in contrasto con il normale sfruttamento dei disegni industriali protetti e non pregiudichino in modo ingiustificato i legittimi interessi del titolare del disegno protetto, tenuto conto dei legittimi interessi dei terzi; e, in terzo luogo, che la protezione è accordata per una durata non inferiore ai dieci anni.

90. In proposito occorre sottolineare che l'espressione «titolare di un disegno industriale protetto» non viene definita in modo più specifico, per cui si deve logicamente ritenere che si riferisce all'avente diritto alla protezione i cui requisiti sono stabiliti nel citato art. 25, n. 1. Ritengo che non ne discenda affatto che l'uso del termine «titolare» giustifichi la conclusione, adottata dal governo dei Paesi Bassi, che sono oggetto di protezione solo i diritti assoluti sui disegni industriali, vale a dire i diritti istituiti erga omnes da norme speciali.

91. A parte le definizioni di cui sopra e i requisiti di protezione dei diritti di proprietà intellettuale sui disegni industriali, le disposizioni degli artt. 25 e 26 dell'accordo TRIPs null'altro dispongono riguardo al metodo di riconoscimento e di protezione di tali diritti da parte degli Stati contraenti. Pertanto, per il resto sembrano valere anche per essi le disposizioni più generali degli artt. 1° , n. 1, terza frase, e 41, n. 5, dell'accordo TRIPs, con i quali è assicurata la massima flessibilità possibile per gli Stati contraenti nell'applicazione delle disposizioni dell'accordo . Più precisamente, ai sensi della prima disposizione, gli Stati hanno la facoltà di determinare le modalità che ritengono appropriate per l'attuazione delle disposizioni dell'accordo nell'ambito delle loro legislazioni e procedure. In virtù della seconda disposizione si ammette che, ben inteso nei limiti di quanto disposto dai precedenti numeri dell'art. 41 , la parte III dell'accordo TRIPs («Tutela dei diritti di proprietà intellettuale») non crea alcun obbligo di predisporre un sistema giudiziario per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale distinto da quello per l'applicazione della legge in generale, né influisce sulla capacità dei membri di applicare le rispettive leggi in generale. Inoltre nessuna disposizione della parte III dell'accordo TRIPs crea alcun obbligo riguardo alla distribuzione delle risorse tra i mezzi per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale e i mezzi per l'applicazione della legge in generale .

92. In proposito si deve osservare che, per quanto attiene alla protezione dei diritti di proprietà intellettuale sui disegni industriali, l'accordo TRIPs non sembra escludere l'applicazione delle norme sulla concorrenza sleale, nei limiti in cui per il resto vengono osservati i termini e i requisiti degli artt. 25, 26 e 41. Inoltre l'art. 2, n. 1, dello stesso stabilisce che «in relazione alle parti II, III, e IV del presente accordo, i membri si conformano agli articoli da 1 a 12 e all'articolo 19 della Convenzione di Parigi (1967)». E' noto che l'art. 10 a di tale convenzione disciplina la protezione effettiva contro la concorrenza sleale.

93. Da quanto esposto discende che, nei limiti in cui le norme generali di diritto civile coprono i requisiti e il contenuto della protezione prevista dalle citate disposizioni, gli Stati contraenti non sono obbligati a istituire un regime speciale di norme di protezione dei disegni industriali. Di conseguenza, in un'ipotesi qual è quella della causa principale, nella quale contro l'imitazione servile di un disegno industriale può essere esperito un rimedio specifico in base alle norme di diritto civile sugli illeciti, in particolare nell'ambito della concorrenza sleale, la protezione così fornita all'avente diritto deve essere qualificata «diritto di proprietà intellettuale» ai sensi dell'art. 50, n. 1, dell'accordo TRIPs, se si ritiene che siano osservati i termini e i requisiti degli artt. 25, 26 e 41 dell'accordo TRIPs.

94. In proposito si deve sottolineare che l'esatta definizione del regime giuridico nazionale di protezione del disegno industriale di cui trattasi nella causa principale e la soluzione della questione se in sostanza tale regime nazionale rispetti i termini e i requisiti dell'accordo TRIPs sono di competenza del giudice nazionale, che conosce meglio il diritto nazionale e può giudicare se esso ricada nell'ambito di applicazione degli artt. 25, 26 e 41 di tale accordo, come definito in precedenza.

95. Inoltre l'ordinanza di rinvio, a parte un riferimento generale alle disposizioni del diritto nazionale olandese e all'osservazione secondo cui si tratta di disposizioni generali sugli illeciti di diritto civile, in particolare nell'ambito della concorrenza sleale, non riporta in modo particolareggiato tutti gli aspetti (interpretazione ed applicazione giurisprudenziale) del regime nazionale di protezione contro l'imitazione servile di un disegno industriale applicato nella fattispecie, che avrebbero consentito alla Corte di procedere a un'ulteriore interpretazione utile dei termini e dei requisiti della protezione dei diritti su disegni industriali previsti dall'accordo TRIPs. Le informazioni e le analisi sul contesto normativo nazionale fornite dalle parti che hanno presentato osservazioni scritte non sembrano poter colmare le lacune dell'ordinanza di rinvio e costituire una base sicura per l'indagine sulla soluzione della questione pregiudiziale proposta, nei limiti in cui il controllo della loro esattezza non è di competenza della Corte.

96. In ogni caso non si deve comunque dimenticare che il giudice nazionale, se ritiene che continuino ad emergere determinate questioni di interpretazione dell'accordo TRIPs, può proporre nuovamente una questione pregiudiziale più specifica, fornendo contemporaneamente tutti gli elementi di diritto e di fatto necessari per consentire alla Corte di dare una soluzione utile.

V - Conclusione

97. In base alle considerazioni che precedono propongo alla Corte di risolvere le questioni pregiudiziali nel modo seguente:

«1) Nella causa C-300/98, la domanda di pronuncia pregiudiziale dell'Arrondissementsrechtbank dell'Aia è irricevibile.

2) Nella causa C-392/98, la Corte non è competente ad interpretare l'art. 50 dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, che figura come allegato 1 C all'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (in prosieguo: l'"accordo OMC"), approvato a nome della Comunità, per le materie di sua competenza, nei limiti in cui nella fattispecie della causa principale tale articolo è applicato in un settore nel quale non è stata ancora esercitata una competenza comunitaria».