61998C0283

Conclusioni dell'avvocato generale Mischo del 18 maggio 2000. - Mo och Domsjö AB contro Commissione delle Comunità europee. - Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Concorrenza - Art. 85, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 81, n. 1, CE) - Ammenda - Determinazione dell'importo - Motivazione - Competenza anche di merito. - Causa C-283/98 P.

raccolta della giurisprudenza 2000 pagina I-09855


Conclusioni dell avvocato generale


1. Il 24 luglio 1998 la società Mo och Domsjö AB (in prosieguo: la «MoDo») ha depositato nella cancelleria della Corte un ricorso contro la sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado il 14 maggio 1998, Mo och Domsjö/Commissione (in prosieguo: la «sentenza impugnata»), che ha statuito sul suo ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 13 luglio 1994, 94/601/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 85 del Trattato CE (IV/C/33.833 - Cartoncino) (in prosieguo: la «decisione»).

2. Con questa decisione, la Commissione aveva irrogato ammende a 19 produttori di cartoncino nella Comunità. L'ammenda irrogata alla MoDo era stata fissata a 22 750 000 ECU. Il Tribunale, pur accogliendo in parte il ricorso, non ha ridotto l'importo dell'ammenda.

3. Per quanto riguarda i fatti all'origine della controversia, i passaggi essenziali della decisione e il ragionamento svolto dal Tribunale, faccio rinvio alla sentenza impugnata.

4. Nel suo atto d'impugnazione, la ricorrente conclude che la Corte voglia:

«i) annullare, almeno parzialmente, la sentenza del Tribunale di primo grado 14 maggio 1998 nella causa T-352/94;

ii) annullare, almeno parzialmente, la decisione della Commissione 13 luglio 1994, 94/601/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 85, n. 1, del Trattato CE (IV/C/33.833 - Cartoncino) nella parte in cui riguarda la ricorrente;

iii) annullare, o quanto meno ridurre, l'importo dell'ammenda irrogata alla ricorrente;

iv) condannare la Commissione alle spese sostenute dalla ricorrente nei procedimenti dinanzi al Tribunale e alla Corte».

5. A sostegno della propria impugnazione, la ricorrente fa valere che il Tribunale è incorso in errore di diritto:

«- escludendo che la circostanza che la Commissione non avesse precisato nella decisione i fattori di cui aveva sistematicamente tenuto conto nel determinare l'importo dell'ammenda irrogata alla ricorrente costituisse una violazione dell'obbligo di motivazione, tale da giustificare l'annullamento totale o parziale della decisione e dell'ammenda;

e, in subordine,

- ritenendo che la sua conclusione, secondo la quale la Commissione non aveva comprovato tutti gli asseriti effetti dell'infrazione, non potesse incidere in maniera apprezzabile sulla sua valutazione della gravità dell'infrazione, comportando come conseguenza una riduzione dell'ammenda».

6. La Commissione conclude che la Corte voglia:

«i) confermare la sentenza in toto;

ii) dichiarare l'impugnazione irricevibile o, in subordine, respingerla in quanto essa

a) richiede alla Corte un sindacato sull'esercizio, da parte del Tribunale, della propria competenza anche di merito per quanto riguarda le ammende;

b) richiede l'annullamento parziale o totale della decisione;

iii) respingerla per il resto in quanto infondata;

iv) condannare la MoDo a rifondere alla Commissione le spese relative all'impugnazione».

7. I due motivi dedotti dalla MoDo sono stati formulati anche da varie altre società che hanno proposto un ricorso contro le sentenze del Tribunale che le riguardavano.

8. Poiché la MoDo è stata l'unica impresa ad aver dedotto solo questi due motivi, nell'ambito delle presenti conclusioni tratterò questi problemi su un piano globale, ossia prendendo parimenti in esame gli argomenti formulati da altre imprese a sostegno di questi due motivi.

9. Nelle mie conclusioni relative ai ricorsi di queste ultime, potrò pertanto limitarmi a fare rinvio alle presenti conclusioni.

Sulla ricevibilità dell'impugnazione

10. La Commissione ritiene che la ricevibilità del ricorso possa seriamente mettersi in dubbio sotto due profili.

11. In primo luogo, essa fa valere quanto segue.

12. Nel ricorso proposto dinanzi al Tribunale, la MoDo aveva chiesto l'annullamento dell'art. 1 della decisione, in cui si constatava che la MoDo aveva violato l'art. 85, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 81, n. 1, CE). Orbene, tale domanda sarebbe stata respinta dal Tribunale.

13. La MoDo non contesterebbe espressamente tale rigetto. I suoi motivi d'impugnazione riguarderebbero unicamente i punti della sentenza impugnata relativi al quantum dell'ammenda. L'impresa non asserirebbe che il Tribunale abbia erroneamente applicato o interpretato il diritto comunitario confermando la validità dell'art. 1 della decisione.

14. Soprattutto, prosegue la Commissione, la MoDo non contesta nemmeno l'affermazione del Tribunale, al punto 34 della sentenza impugnata, secondo la quale alcuni motivi della MoDo potevano riguardare unicamente l'importo dell'ammenda che le era stata irrogata e non potevano quindi comportare l'annullamento totale della decisione medesima, neanche supponendoli fondati. Orbene, nell'ambito dell'impugnazione, verrebbero formulati nuovamente questi motivi.

15. A mio giudizio, la Commissione ha in tale maniera correttamente descritto la situazione.

16. L'impugnazione va pertanto dichiarata irricevibile nella parte in cui, con essa, è chiesto l'annullamento totale della sentenza impugnata.

17. In secondo luogo, la Commissione contesta la ricevibilità del secondo motivo dedotto dalla ricorrente. Con esso, la MoDo farebbe valere che il Tribunale è incorso in errore di diritto astenendosi dal ridurre l'importo dell'ammenda, pur avendo accertato che la Commissione aveva comprovato solo in parte gli effetti delle infrazioni constatate nella decisione.

18. La Commissione fa valere che la Corte ha chiaramente affermato che, nell'ambito di un'impugnazione, non compete ad essa sindacare la valutazione relativa al livello appropriato di un'ammenda effettuata dal Tribunale nell'esercizio della competenza anche di merito conferita a quest'ultimo dall'art. 172 del Trattato CE (divenuto art. 229 CE) e dall'art. 17 del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento di applicazione degli articoli 85 e 86 del Trattato .

19. Ciò è indubbiamente esatto, tuttavia nella sentenza Ferriere Nord , citata del resto dalla stessa Commissione, la Corte ha dichiarato di avere «competenza a esaminare se il Tribunale ha risolto esaurientemente le questioni di diritto poste dal complesso degli argomenti invocati dalla ricorrente diretti alla revoca o alla riduzione dell'ammenda».

20. La Corte non può dunque astenersi dall'esaminare gli argomenti della MoDo sotto questo profilo.

21. Per giunta, un'altra ricorrente, la Cascades S.A. (in prosieguo: la «Cascades»), ha dedotto lo stesso motivo presentandolo come questione interpretativa della nozione di «effetti dell'infrazione» e della relativa collocazione che occorre attribuire agli effetti sul mercato di un'infrazione rispetto agli obiettivi perseguiti dai membri di un'intesa e rispetto agli strumenti che sono stati messi in atto da costoro. Ciò configura, a mio parere, una questione di diritto.

22. Vi propongo quindi di non accogliere la seconda eccezione d'irricevibilità sollevata dalla Commissione.

Sul primo motivo

23. La MoDo e otto altre ricorrenti sostengono che il Tribunale è incorso in errore di diritto escludendo che la circostanza che la Commissione non ha precisato nella decisione i fattori di cui aveva sistematicamente tenuto conto per fissare l'importo delle ammende costituisse una violazione dell'obbligo di motivazione, tale da giustificare l'annullamento totale o parziale della decisione.

24. Nell'esaminare tale censura ai punti 266-280 della sentenza impugnata, e nei corrispondenti punti delle altre sentenze, il Tribunale ha articolato il proprio ragionamento in più fasi. Esso esordisce ricordando, con un richiamo alla sua sentenza Van Megen Sports/Commissione , come secondo una giurisprudenza costante l'obbligo di motivazione di una decisione individuale sia finalizzato a consentire al giudice comunitario di esercitare il suo sindacato sulla legittimità della decisione ed a fornire all'interessato indicazioni sufficienti per giudicare se la decisione sia fondata ovvero se sia eventualmente inficiata da un vizio che consenta di contestarne la validità, fermo restando che la portata di tale obbligo dipende dalla natura dell'atto in questione e dal contesto nel quale l'atto è stato emanato.

25. In proposito, esso sottolinea come la portata dell'obbligo di motivazione di una decisione che infligge ammende a numerose imprese per una violazione delle regole comunitarie di concorrenza debba essere determinata, in particolare, alla luce del fatto che la gravità delle infrazioni va accertata in funzione di un gran numero di elementi, tra i quali esso cita le circostanze proprie al caso di specie, il suo contesto e l'effetto dissuasivo delle ammende, e ciò, come precisato nell'ordinanza della Corte SPO e a./Commissione , senza che sia stato redatto un elenco vincolante o esauriente di criteri da tenere obbligatoriamente in considerazione.

26. Sempre a titolo di richiamo, esso pone l'accento, rinviando alla sua sentenza Martinelli/Commissione , sul potere discrezionale di cui la Commissione dispone in materia, che esclude l'obbligo di applicare una precisa formula matematica.

27. Il Tribunale passa poi all'esame della motivazione di cui è corredata nel caso di specie la decisione e constata quanto segue. Si rinvengono nella decisione, insieme, i criteri seguiti per determinare il livello generale delle ammende e l'importo delle singole ammende (punti 168 e 169 del preambolo della decisione). Con riguardo, inoltre, alle singole ammende, la Commissione spiega al punto 170 del preambolo della decisione che le imprese che hanno partecipato alle riunioni del «Presidents' Working Group» (in prosieguo: il «PWG») sono state di regola considerate come imprese «capofila» dell'intesa, mentre le altre imprese sono state considerate alla stregua di «membri ordinari» di questa. Infine, ai punti 171 e 172 del preambolo della decisione, la Commissione precisa che gli importi delle ammende inflitte alla Rena Kartonfabrik A/S (in prosieguo: la «Rena») e alla Stora Kopparbergs Bergslags AB (in prosieguo: la «Stora») vanno ridotti in misura consistente in considerazione della loro collaborazione attiva con la Commissione e che altre otto imprese possono del pari fruire di una riduzione dell'ammenda, sia pure in misura minore rispetto alla Stora e alla Rena, in quanto esse nelle loro risposte alla comunicazione degli addebiti non hanno contestato le principali considerazioni di fatto sulle quali la Commissione fondava i propri addebiti.

28. Il Tribunale rileva inoltre come nel corso del procedimento la Commissione abbia prodotto dati numerici supplementari, relativi ai criteri di calcolo di ciascuna ammenda individuale. Esso prende atto che, sebbene queste ammende non siano state fissate applicando con rigore matematico i soli dati numerici di cui sopra, questi dati sono stati tuttavia sistematicamente presi in considerazione in sede di calcolo delle ammende.

29. Il Tribunale rileva quindi che nella decisione della Commissione non è precisato:

- che le ammende sono state calcolate in base al fatturato realizzato da ciascuna delle imprese sul mercato comunitario del cartoncino nel 1990;

- che l'aliquota base applicata rispetto a tale fatturato è stata del 9% per le «capofila» e del 7,5% per i «membri ordinari»;

- che il tasso di riduzione di cui hanno fruito la Stora e la Rena per il loro comportamento collaborativo è stato di due terzi e quello di cui hanno fruito otto altre imprese è stato di un terzo.

30. Le ricorrenti sostengono che il Tribunale avrebbe dovuto considerare la mancanza di questi dati nella decisione alla stregua di un vizio di motivazione, idoneo a giustificare l'annullamento di questa decisione.

31. Orbene, che cosa ha fatto il Tribunale? Esso ha anzitutto considerato «che i punti 169-172 del preambolo della decisione, interpretati alla luce dell'esposizione dettagliata, in essa figurante, delle constatazioni di fatto addotte con riguardo a ciascun destinatario della decisione, contengono un'indicazione sufficiente e pertinente degli elementi presi in considerazione per determinare la gravità e la durata dell'infrazione commessa da ciascuna delle imprese di cui trattasi (...)» (punto 273 della sentenza impugnata).

32. Tuttavia, mentre si sarebbe potuto supporre che queste constatazioni gli apparissero bastevoli per respingere il motivo relativo all'insufficienza di motivazione della decisione in ordine ai criteri di fissazione dell'ammenda, il Tribunale prosegue aggiungendovi ulteriori considerazioni. Esso osserva quindi che «quando l'importo dell'ammenda viene determinato, come nel caso di specie, tenendo sistematicamente conto di determinati dati specifici, la menzione, nella decisione, di ciascuno di tali elementi consentirebbe alle imprese di meglio valutare, da un lato, se la Commissione sia incorsa in errori nella fissazione dell'importo delle singole ammende e, dall'altro, se l'importo di ciascuna ammenda individuale sia giustificato alla luce dei criteri generali applicati» (punto 275 della sentenza impugnata). Esso rileva quindi come la divulgazione dei detti elementi non avrebbe, non essendo l'importo finale di ciascuna ammenda individuale il risultato di un'applicazione rigorosamente matematica dei fattori presi in considerazione, posto problemi sotto il profilo delle prescrizioni dell'art. 214 del Trattato CE (divenuto art. 287 CE), in materia di segreto aziendale, come del resto attestato dal fatto che tale divulgazione ha avuto luogo nel corso di una conferenza stampa organizzata il giorno stesso dell'adozione della decisione.

33. Questa constatazione del fatto che la Commissione abbia scelto di rivelare alla stampa informazioni non figuranti nel corpus stesso della decisione è accompagnata da un richiamo alla giurisprudenza costante secondo cui la motivazione di una decisione deve figurare nel testo stesso di quest'ultima e spiegazioni successive non possono, salvo in circostanze eccezionali, essere prese in considerazione.

34. Ritornando quindi sulla motivazione fornita per la determinazione delle ammende nella decisione, il Tribunale constata come essa sia almeno altrettanto dettagliata di quelle esposte nelle precedenti decisioni che riguardavano infrazioni analoghe, decisioni che, pur essendo state a loro tempo assoggettate al sindacato del giudice comunitario, non erano state censurate su tale punto, nonostante il fatto che il vizio di motivazione sia motivo di ordine pubblico.

35. Soltanto con le sentenze pronunciate nel 1995, intervenute sui ricorsi proposti avverso la decisione della Commissione che sanzionava l'intesa posta in essere sul mercato delle reti elettrosaldate (in prosieguo: le «sentenze reti elettrosaldate»), il Tribunale ha, per la prima volta, sottolineato «l'esigenza che le imprese fossero poste in grado di conoscere in dettaglio il metodo di calcolo dell'ammenda loro inflitta, senza che, a tal fine, esse dovessero proporre un ricorso giurisdizionale contro la decisione della Commissione» (punto 277 della sentenza impugnata).

36. Secondo il Tribunale, da tale giurisprudenza inaugurata nel 1995 discende che «(...) la Commissione, quando constati, in una decisione, una violazione delle regole di concorrenza e infligga ammende alle imprese che vi hanno partecipato, deve, qualora abbia sistematicamente preso in considerazione taluni elementi di base per determinare l'importo delle ammende, menzionare tali elementi nel testo della decisione al fine di consentire ai destinatari della stessa di controllare la correttezza del livello dell'ammenda e di valutare l'eventuale esistenza di una discriminazione».

37. Secondo il Tribunale, il fatto che la decisione impugnata non sia conforme a questa esigenza non può tuttavia giustificare l'annullamento totale o parziale delle ammende inflitte, tenuto conto del carattere innovativo delle sentenze reti elettrosaldate e della circostanza che nel corso della fase contenziosa la Commissione si è mostrata disposta a fornire tutte le informazioni pertinenti in relazione alle modalità di calcolo dell'ammenda.

38. Tale ragionamento viene severamente criticato dalle ricorrenti, che in esso ravvisano una contraddizione. A parer loro, il Tribunale non poteva, senza incorrere in errore di diritto, contemporaneamente constatare la mancanza nella decisione di un determinato numero di menzioni di dati, confermare la propria giurisprudenza secondo la quale la Commissione, allorché come nel caso di specie ha sistematicamente tenuto conto di determinati elementi, deve portare a conoscenza dei destinatari della decisione la loro traduzione in cifre, e giungere però alla conclusione secondo cui la mancanza nella decisione delle indicazioni di cui sopra non sarebbe tale da infirmare la validità di quest'ultima.

39. Orbene, proseguono le ricorrenti, al di là di questa contraddizione, dal ragionamento del Tribunale emergono due violazioni dei principi enunciati dalla giurisprudenza della Corte.

40. La prima sarebbe inerente al fatto che il Tribunale si sarebbe reputato autorizzato a delimitare ex post gli effetti nel tempo dell'interpretazione delle prescrizioni dell'art. 190 del Trattato CE (divenuto art. 253 CE), in materia di fissazione delle ammende, da esso enunciate nelle sue sentenze reti elettrosaldate, mentre la Corte avrebbe sempre ritenuto che l'interpretazione giudiziaria di una norma di diritto comunitario abbia un effetto ex tunc, salva decisione contraria risultante dalla sentenza stessa in cui è fornita. La seconda atterrebbe al fatto che il Tribunale non poteva, senza peraltro contraddire una giurisprudenza da esso stesso richiamata, ritenere che una motivazione insufficiente potesse essere «colmata» con spiegazioni fornite in maniera concomitante davanti alla stampa o successivamente nel corso del procedimento giurisdizionale.

41. La Commissione ribatte a tali argomenti della ricorrente operando una distinzione tra le varie considerazioni formulate dal Tribunale.

42. A suo avviso, il Tribunale ha fondamentalmente statuito, al punto 273 della sentenza impugnata , che la decisione era motivata conformemente alle prescrizioni dell'art. 190 del Trattato e che gli sviluppi successivi vanno considerati alla stregua di meri obiter dicta. Questi ultimi non porrebbero ad essa, del resto, alcun problema, posto che, in seguito alle sentenze nelle cause relative alle reti elettrosaldate, essa già aveva, fin dal gennaio 1998, vale a dire prima che fossero pronunciate le sentenze nelle cause relative all'intesa sul mercato del cartoncino, adottato le linee direttrici per il calcolo delle ammende irrogate ai sensi dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e dell'art. 65, n. 5, del Trattato CECA, destinate ad uniformare la propria prassi a quanto auspicato dal Tribunale.

43. La Commissione fa rilevare peraltro come dalla pronuncia della sentenza impugnata il Tribunale abbia avuto modo, nel quadro delle sentenze pronunciate nel 1999 nelle cause relative alle restrizioni della concorrenza nel settore delle travi metalliche, di puntualizzare alquanto la sua giurisprudenza iniziatasi nel 1995, richiamando in proposito la sentenza 11 marzo 1999, causa T-151/94, British Steel/Commissione , laddove si legge che «il Tribunale ha precisato, nella sentenza 6 aprile 1995, causa T-148/89, Tréfilunion/Commissione (...) che è auspicabile che le imprese - per poter decidere con piena cognizione di causa in merito al proprio atteggiamento - siano poste in grado di conoscere in dettaglio, mediante qualunque sistema la Commissione ritenga opportuno, il metodo di calcolo dell'ammenda loro inflitta da una decisione per un'infrazione alle regole di concorrenza, senza che, a tal fine, esse debbano proporre ricorso giurisdizionale contro la detta decisione. Ciò vale a maggior ragione allorché, come nella fattispecie, la Commissione ha utilizzato formule aritmetiche precise per il calcolo delle ammende. In siffatta ipotesi, è auspicabile che le imprese interessate e, ove necessario, il Tribunale, siano messi in condizioni di controllare che il metodo di calcolo utilizzato e i passaggi seguiti dalla Commissione siano privi di errori e compatibili con le disposizioni e i principi applicabili in materia di ammende, in particolare con il divieto di discriminazioni» (punti 626 e 627).

44. «Si deve tuttavia rilevare che tali dati, forniti su richiesta delle parti o del Tribunale, ai sensi degli artt. 64 e 65 del regolamento di procedura, non costituiscono una motivazione supplementare o a posteriori della decisione, bensì la traduzione in cifre dei criteri enunciati nella decisione, ove questi ultimi siano idonei ad essere quantificati . Nella fattispecie, benché la decisione non contempli indicazioni relative al calcolo dell'ammenda, la Commissione ha fornito in corso di causa, su richiesta del Tribunale, i dati aritmetici riguardanti, in particolare, la graduazione dell'ammenda tra le diverse infrazioni poste a carico delle imprese. Ne consegue che (...) la decisione non è inficiata da carenza di motivazione» (punti 628-630 della sentenza British Steel/Commissione, citata).

45. Infine, la Commissione ritiene che, supponendo che una decisione che irroga un'ammenda non contenga tutti gli elementi informativi ritenuti auspicabili dal Tribunale, ciò potrebbe costituire solo una violazione del principio di buona amministrazione, la quale, di per sé sola, non sarebbe idonea a giustificarne l'annullamento, con la conseguenza che nessuna incoerenza potrebbe ravvisarsi nel ragionamento del Tribunale.

46. Si pone il problema della valutazione da compiere sulle considerazioni svolte dal Tribunale per confutare la tesi delle ricorrenti secondo cui la Commissione non aveva motivato l'ammenda imposta alla ricorrente conformemente alle prescrizioni dell'art. 190 del Trattato.

47. Ci si chiede, cioè, se il Tribunale si sia contraddetto, nel senso che esso abbia accolto di tale articolo una data interpretazione, rifiutandosi però di trarne le conseguenze, come assume la ricorrente, oppure se esso abbia sviluppato un ragionamento, per il vero complesso e sfumato, ma tuttavia coerente, come sostiene la Commissione.

48. Da parte mia, confesso di avere qualche difficoltà ad intendere la motivazione del Tribunale come un ragionamento perfettamente lineare e provvisto di logica inappuntabile. Mi sembra che le censure formulate dalla ricorrente possano difficilmente essere spazzate via con un semplice manrovescio, e tale impressione non può che venire corroborata, al tempo stesso, dal modo in cui la Commissione si sforza, compito non agevole, di raccogliere insieme le varie considerazioni svolte dal Tribunale per innalzarle ad una razionalità rigorosa, e dagli aggiustamenti un po' a fatica operati dalla citata sentenza British Steel/Commissione.

49. Si deve tuttavia riconoscere che la Commissione ha posto il giudice in una situazione scomoda, fornendo alla stampa determinate indicazioni concrete circa i criteri con cui le varie ammende erano state fissate, che non figuravano nella decisione adottata nei confronti delle imprese a cui s'ingiungeva di pagarne l'importo. Non si deve però esagerare la portata di queste precisazioni supplementari.

50. Da un lato, infatti, il comunicato stampa pubblicato dalla Commissione al momento dell'adozione della decisione controversa non conteneva le cifre in questione e, dall'altro, nel corso della conferenza stampa tenuta nella stessa occasione, neanche il commissario competente in materia di concorrenza ha fatto menzione di tutte le cifre di cui il Tribunale ha constatato l'assenza nella decisione.

51. In effetti, da quanto è dato di capire in base al bollettino dell'Agence Europe 15 luglio 1994 e da alcuni articoli di stampa, allegati da una delle ricorrenti, la Cascades, all'atto introduttivo del proprio ricorso dinanzi al Tribunale, il commissario ha precisato che la Stora e la Rena avevano fruito di una riduzione della loro ammenda pari a due terzi (anziché di «ammende considerevolmente ridotte» come si afferma nella decisione) ed altre otto imprese di una riduzione pari ad un terzo (anziché di «ammende ridotte in misura minore»). Il commissario ha aggiunto che altre imprese erano state sanzionate con un'ammenda «pari a circa il 9% del loro fatturato nella Comunità». (La percentuale del 7,5% non è stata menzionata). Infine, egli ha citato l'importo delle varie ammende irrogate alle varie imprese.

52. E' giocoforza pertanto constatare che il supplemento d'informazioni, rispetto alla decisione, non è poi così ragguardevole come sostengono le ricorrenti.

53. La perplessità suscitata dalla lettura del ragionamento svolto dal Tribunale per respingere il motivo relativo alla violazione dell'art. 190 del Trattato discende dal fatto che l'esame della motivazione della decisione viene effettuato in due fasi successive, nelle quali la stessa motivazione è rapportata a due differenti standard, il primo dei quali nettamente meno esigente rispetto al secondo. Tale articolazione in due fasi successive fa riscontro, a quanto pare, all'intendimento del Tribunale di operare una distinzione tra due tipi di informazioni che l'impresa sanzionata deve poter rinvenire nella decisione: da un lato, le informazioni relative alla durata e alla gravità dell'infrazione che le viene posta a carico, dall'altro, quelle relative ai criteri di calcolo dell'importo dell'ammenda che le viene irrogata.

54. La prima fase, che si conclude nel punto 273 della sentenza impugnata , non viene per il vero criticata dalle ricorrenti, e difficilmente avrebbe potuto esserlo. La seconda, culminante nel punto 279 della sentenza impugnata , sulla quale si appuntano le critiche delle ricorrenti e che la Commissione considera un semplice obiter dictum, appare invece problematica dal punto di vista della sua coerenza. Mal si comprende, in effetti, come si possa contemperare quanto segue: affermare che, quando taluni elementi di base sono stati sistematicamente presi in considerazione nel determinare l'importo delle ammende, la Commissione deve menzionarli nel testo della decisione «al fine di consentire ai destinatari della stessa di controllare la correttezza del livello dell'ammenda e di valutare l'eventuale esistenza di una discriminazione», constatare che nel caso di specie le ammende sono state determinate proprio in base a tali criteri, accertare che gli elementi di cui trattasi non vengono menzionati nella decisione e concludere che quest'ultima non è viziata da insufficienza di motivazione.

55. Il Tribunale tenta nondimeno tale contemperamento richiamandosi a circostanze particolari, che esso reputa di poter ravvisare nella divulgazione degli elementi di calcolo durante il procedimento contenzioso e nel carattere innovativo dell'interpretazione dell'art. 190 del Trattato fornita nelle sentenze reti elettrosaldate. Sennonché, ciò facendo, esso si espone effettivamente alle due obiezioni sollevate dalle ricorrenti. Per un verso, infatti, è giurisprudenza costante, come del resto ricorda lo stesso Tribunale, che non si può sanare un'insufficienza di motivazione, a parte talune ipotesi particolari circoscritte al diritto del pubblico impiego, mediante informazioni aggiuntive fornite ex post davanti al giudice. Per l'altro, da una giurisprudenza costante risulta che la limitazione nel tempo di un'interpretazione fornita dal giudice, in primo luogo, può solo essere eccezionale e motivata da considerazioni imperative attinenti in particolare alle esigenze connesse alla certezza del diritto e, in secondo luogo, può essere disposta solo dalla stessa sentenza che enuncia la detta interpretazione, presupposti che non vengono manifestamente soddisfatti nel caso delle sentenze reti elettrosaldate di cui trattasi.

56. Pertanto, se l'obbligo di motivazione della Commissione prescriveva effettivamente che i dati menzionati dal Tribunale nel punto 272 della sentenza MoDo e nei corrispondenti punti delle altre sentenze dovessero figurare nel testo della decisione, il Tribunale avrebbe dovuto considerare quest'ultima come insufficientemente motivata.

57. Io non ritengo, tuttavia, che la Commissione fosse tenuta a menzionare i dati in questione nella sua decisione. Qual è, infatti, la portata dell'obbligo di motivazione di cui all'art. 190 del Trattato nel caso specifico di una decisione che infligge un'ammenda?

58. Come è stato ricordato, in modo assai pertinente, dal Tribunale, la motivazione di una decisione siffatta deve fornire all'impresa interessata indicazioni sufficienti per appurare se la decisione sia corretta o se sia eventualmente inficiata da un vizio che consenta di contestarne la validità, ossia permetterle di disporre degli elementi necessari al fine di valutare l'opportunità di provocare il sindacato del giudice esperendo un ricorso. Essa deve inoltre, e ciò s'intende, consentire al giudice di esercitare il sindacato di legittimità. Tale sindacato a sua volta deve far salvo l'ampio potere discrezionale che la giurisprudenza ha riconosciuto alla Commissione. Non sarebbe quindi coerente esigere che una tale decisione sia motivata in maniera particolarmente circostanziata, posto che, se anche fossero conosciuti i motivi sui quali la Commissione si è basata, il giudice non potrebbe far leva su di essi per annullare la decisione.

59. E' pur vero che la Commissione, anche se dispone di un amplissimo potere discrezionale allorché determina l'importo di un'ammenda, è nondimeno tenuta ad osservare determinate regole. Queste ultime sono vuoi fissate dal regolamento n. 17, che sancisce la competenza della Commissione ad irrogare ammende, vuoi enucleate dalla giurisprudenza, tramite i principi generali da questa enunciati. Il regolamento n. 17 prevede, all'art. 15, n. 2, che «(per) determinare l'ammontare dell'ammenda, occorre tener conto, oltre che della gravità dell'infrazione, anche della sua durata».

60. Occorre pertanto che la Commissione spieghi, nella sua decisione, quale durata dell'infrazione ha preso in considerazione e fornisca la sua valutazione della gravità dell'infrazione, fermo restando, come è stato sottolineato nella citata ordinanza SPO e a. , richiamata dal Tribunale, «che la gravità delle infrazioni va accertata sulla scorta di un gran numero di elementi come, segnatamente, le circostanze proprie al caso di specie, il suo contesto e l'effetto dissuasivo delle ammende, e ciò senza che sia stato redatto un elenco vincolante o esauriente di criteri da tenere obbligatoriamente in considerazione».

61. Ciò che colpisce, alla lettura di questa giurisprudenza, è che la Corte non ha inteso rinserrare la Commissione entro un quadro rigido, nemmeno per quanto concerne la natura dei criteri da prendere in considerazione.

62. Ne consegue, a fortiori, che la Commissione non può essere obbligata a rivelare dati numerici, come la percentuale del fatturato o la percentuale di riduzione applicata, che le sono serviti da parametri o linee direttrici nel corso dei suoi lavori preparatori, segnatamente in sede di ponderazione delle ammende da irrogare ad una pluralità di imprese che hanno preso parte, con intensità variabile, all'infrazione.

63. Anche se si è avvalsa di determinati criteri numerici nel corso dei suoi lavori preparatori, la Commissione deve poter graduare l'ammenda in funzione dell'effetto dissuasivo perseguito, senza essere obbligata a quantificare tale elemento. L'ampiezza stessa del margine discrezionale che la Corte ha riconosciuto alla Commissione impone di respingere la pretesa delle imprese di ingabbiare l'esercizio del potere sanzionatorio in una logica di formule matematiche.

64. Oltretutto, è necessario evitare che le ammende divengano prevedibili, ossia che le imprese possano, in base ai dati aritmetici applicati dalla Commissione in decisioni anteriori, farsi un calcolo dei costi/benefici tentando di determinare, prima di decidere di porre in essere un'intesa, le ammende nelle quali esse potrebbero incorrere, per raffrontarle ai vantaggi che potrebbero derivare loro da una ripartizione dei mercati o dalla fissazione di prezzi comuni.

65. I principi generali del diritto comunitario continuano certo ad applicarsi. Ad esempio, allorché sanziona le imprese che hanno preso parte alla medesima infrazione, la Commissione deve attenersi al principio della parità di trattamento, il quale implica che situazioni identiche ricevano un trattamento identico e che a situazioni dissimili sia applicato un trattamento differente.

66. La Commissione dovrà quindi spiegare i motivi per i quali ha operato una differenziazione tra i vari partecipanti ad una medesima intesa, allorché ha determinato l'importo delle ammende. Tuttavia, essa non può essere obbligata a rendere pubblici dei «coefficienti di differenziazione» né, a maggior ragione, a spiegare nella propria decisione per quale motivo alcune ammende siano state ridotte di due terzi e non anche di tre quarti o della metà.

67. Tali sono, a mio avviso, i punti sui quali una motivazione della decisione è assolutamente necessaria e deve soddisfare le esigenze dell'impresa e del giudice. La Commissione è, beninteso, libera di corredare la propria decisione di una motivazione che si spinga oltre questi requisiti minimi, se lo desidera, e ciò può, come ha rilevato il Tribunale, rivelarsi desiderabile in determinati casi. Tuttavia, sempreché questa prescrizione minima sia rispettata, non si deve né si può, alla luce della giurisprudenza della Corte, ritenere sussistente una violazione dell'art. 190 del Trattato, ed è a mio parere a torto che il Tribunale ha confrontato la motivazione della decisione impugnata con i requisiti più rigorosi che esso aveva ritenuto di poter elaborare nelle sue sentenze reti elettrosaldate.

68. Resta da verificare, su tale punto, se il Tribunale avrebbe dovuto considerare non soddisfatte, nel caso di specie, le prescrizioni minime derivanti dall'art. 190 del Trattato. Ritengo in proposito che la decisione sia perfettamente esplicita per quanto riguarda la valutazione che la Commissione ha effettuato in ordine alla gravità dell'infrazione (punti 167 e 168 del preambolo) e constato che, nei punti 169-172 del preambolo, le distinzioni tra imprese e le relative giustificazioni vengono adeguatamente spiegate. Il fatto che siano state successivamente comunicate informazioni un po' più precise, nelle circostanze che ho ricordato, non può far revocare in discussione la constatazione del Tribunale secondo la quale la motivazione contenuta nella decisione stessa è conforme alle prescrizioni dell'art. 190 del Trattato.

69. Indubbiamente la Commissione, se non ravvisa alcun inconveniente nel divulgare determinati dati numerici, deve farlo nella decisione stessa. Il fatto che, nel caso di specie, essa abbia fornito talune precisazioni ulteriori, ma di portata limitata, nell'ambito di una conferenza stampa è certo deplorevole, ma ciò non deve indurre a concludere che la motivazione era insufficiente, né che le ammende avrebbero dovuto essere ridotte.

70. Infine, la circostanza che, a mio giudizio, alcuni punti della motivazione della sentenza impugnata non siano condivisibili non implica che la sentenza debba essere annullata. Risulta infatti dalla giurisprudenza della Corte che «qualora dalla motivazione di una sentenza del Tribunale risulti una violazione del diritto comunitario, ma il dispositivo della medesima sentenza appaia fondato per altri motivi di diritto, il ricorso avverso tale sentenza deve essere respinto» . Il motivo relativo alla violazione dell'art. 190 del Trattato, che il Tribunale avrebbe commesso omettendo di riconoscere che la decisione non era sufficientemente motivata con riferimento all'importo delle ammende, deve conseguentemente essere respinto.

Sul secondo motivo

71. La MoDo e le altre ricorrenti che hanno dedotto questo motivo fanno valere in sostanza che il Tribunale è incorso in errore di diritto nel ritenere che, pur avendo esso accertato che la Commissione non aveva comprovato tutti gli asseriti effetti dell'infrazione, tale conclusione non potesse incidere in modo apprezzabile sulla sua valutazione della gravità dell'infrazione e, quindi, comportare una riduzione dell'ammenda.

72. Una delle ricorrenti (la Cascades) aggiunge che il Tribunale ha erroneamente interpretato la nozione di «effetti dell'infrazione sul mercato» di cui avrebbe tenuto conto nella determinazione dell'importo delle ammende. Esso avrebbe inoltre compiuto un'inesatta qualificazione giuridica di taluni «effetti» asseriti dalla Commissione.

73. In ogni caso, anche se la Corte dovesse ritenere corretta l'interpretazione accolta dal Tribunale della nozione di «effetti dell'infrazione sul mercato», la sentenza impugnata andrebbe annullata in quanto contravverrebbe al principio di proporzionalità, mantenendo l'ammenda allo stesso livello, pur avendo lo stesso Tribunale riconosciuto che parte soltanto degli effetti asseriti dalla Commissione sono stati dimostrati.

74. Secondo la MoDo, che ha dedicato particolari sviluppi a questo argomento, la mancata riduzione dell'ammenda comporta necessariamente che, per fatti nettamente meno gravi di quelli di cui la Commissione ha tenuto conto, il Tribunale ha scelto di assumersi esso stesso il ruolo politico della Commissione e d'imporre ciò che equivale in pratica ad una sanzione più onerosa per un'infrazione meno grave. Ciò sarebbe contrario al diritto o, in subordine, contrario al diritto nei limiti in cui il Tribunale non indica espressamente di aver adottato una misura eccezionale, esponendone le ragioni che la giustificano.

75. Per poter valutare la portata di questo motivo, occorre preliminarmente esaminare in quale modo la questione degli effetti dell'infrazione è stata trattata nella decisione e, poi, nella sentenza impugnata.

76. Ai punti 133 e 134 del preambolo della decisione, la Commissione ha preso in esame l'obiettivo perseguito dai membri dell'intesa, che era a suo parere quello di «disciplinare artificiosamente e segretamente il mercato e coordinare il proprio comportamento in modo da garantire che le iniziative concordate in materia di prezzi avessero esito positivo».

77. Al punto 135 del preambolo, la Commissione prosegue il proprio ragionamento nel seguente modo:

«Dato l'oggetto palesemente anticoncorrenziale del cartello, non è rigorosamente necessario, per applicare l'articolo 85, paragrafo 1, che la Commissione riscontri anche l'esistenza di un effetto sensibile sulle condizioni del mercato.

Tuttavia nel presente caso i mezzi di prova indicano che vi è stato un effetto ben determinato - e negativo - sulla concorrenza nel mercato».

78. Pertanto, è solo ad abundantiam, e nell'ambito della dimostrazione dell'esistenza di un'intesa vietata dal Trattato, che la Commissione esamina, nei successivi punti 135-137 del preambolo della decisione, gli effetti dell'intesa.

79. Al punto 168 del preambolo della decisione, dedicato alla motivazione del livello generale delle ammende, la Commissione elenca quindi sette considerazioni in base alle quali giustificare il livello generale delle ammende. Tra queste figura, citato per ultimo, il fatto che «il cartello ha riscosso notevole successo nel realizzare i suoi obiettivi».

80. Il Tribunale ha affermato che «una considerazione del genere è riferita agli effetti sul mercato dell'infrazione constatata nell'art. 1 della decisione» (punto 292 della sentenza impugnata). Esso ha poi preso in esame la valutazione che la Commissione, nell'ambito della sua dimostrazione dell'esistenza di un'intesa illecita, aveva effettuato in merito agli effetti della collusione sui prezzi.

81. Il Tribunale è pervenuto alla conclusione che un primo tipo di effetti preso in considerazione dalla Commissione, senza contestazioni da parte della ricorrente, si era effettivamente realizzato. Esso consisteva «nel fatto che gli aumenti concordati dei prezzi sono stati effettivamente annunciati ai clienti. I nuovi prezzi sono stati così utilizzati alla stregua di un riferimento per le trattative individuali dei prezzi di transazione con i clienti» (punto 297 della sentenza impugnata).

82. Il Tribunale ha per contro ritenuto che la Commissione avesse dimostrato solo parzialmente l'esistenza del secondo tipo di effetti, ossia la «stretta relazione lineare» tra l'evoluzione dei prezzi annunciati e i prezzi di mercato.

83. Infine, il Tribunale non ha accolto la tesi della Commissione «secondo cui il livello dei prezzi di transazione sarebbe stato inferiore in assenza di ogni collusione tra i produttori» (punto 304 della sentenza impugnata). In tale contesto, il Tribunale ha altresì rilevato che il riferimento effettuato dalla Commissione alle dichiarazioni degli stessi produttori non era sufficiente per ritenere che l'intesa avesse riscosso un notevole successo nel realizzare i suoi obiettivi.

84. Nel riassumere le sue constatazioni, il Tribunale ha rilevato che gli effetti dell'infrazione contestati dalla Commissione erano dimostrati soltanto parzialmente ed ha premesso che avrebbe proceduto all'esame della portata di tale conclusione nell'esercizio della sua competenza anche di merito in materia di ammende, nell'ambito della valutazione della gravità dell'infrazione (punto 307 della sentenza impugnata).

85. Giunto a questo stadio del suo ragionamento (punto 358 della sentenza impugnata), il Tribunale ha tuttavia escluso che gli accertamenti effettuati in ordine agli effetti dell'infrazione giustificassero una riduzione del livello generale delle ammende fissato dalla Commissione.

86. Occorre chiedersi come abbia proceduto il Tribunale nel valutare se il livello generale delle ammende fosse o no giustificato. Come ho già rilevato a proposito del primo motivo, il Tribunale ha basato il proprio ragionamento sulla giurisprudenza costante della Corte secondo la quale «la gravità delle infrazioni va accertata in funzione di un gran numero di elementi quali, segnatamente, le circostanze proprie al caso di specie, il suo contesto e l'effetto dissuasivo delle ammende, e ciò senza che sia stato redatto un elenco vincolante o esauriente di criteri da tenere obbligatoriamente in considerazione» .

87. Il Tribunale ha ricordato come la Commissione avesse determinato il livello generale delle ammende tenendo conto della durata dell'infrazione, nonché delle seguenti considerazioni (punto 168 del preambolo della decisione):

«- la collusione in materia di fissazione dei prezzi e di ripartizione dei mercati costituisce per sua natura intrinseca una grave restrizione della concorrenza;

- il cartello comprendeva praticamente l'intero territorio della Comunità;

- il mercato comunitario del cartoncino è un settore industriale importante valutabile a circa 2 500 Mio di ECU all'anno;

- le imprese che hanno partecipato all'infrazione rappresentano virtualmente l'intero mercato;

- il cartello si è configurato come sistema di riunioni periodiche istituzionalizzate che erano intese ad imporre una disciplina particolareggiata al mercato del cartoncino nella Comunità;

- sono state adottate iniziative complesse per dissimulare l'effettiva natura e portata della collusione (mancanza di verbali ufficiali o di documentazione per il PWG e il JMC; invito a non prendere note; scaglionamento dei tempi e dell'ordine nel quale gli aumenti di prezzo erano annunciati in modo da poter sostenere che le imprese "seguivano" l'impresa leader, ecc.;

- il cartello ha riscosso notevole successo nel realizzare i suoi obiettivi» .

88. Il Tribunale ha sottolineato quindi come la Commissione potesse legittimamente tener conto del fatto che le infrazioni palesi alle regole comunitarie siano ancora relativamente frequenti e, pertanto, essa ben potesse innalzare il livello delle ammende al fine di rafforzarne l'effetto dissuasivo.

89. Esso ha rilevato inoltre come la Commissione avesse giustamente sottolineato che, considerate le circostanze di ciascun caso di specie, non poteva essere effettuato alcun confronto diretto tra il livello generale delle ammende inflitte con la decisione e il livello delle ammende applicato nella prassi decisionale anteriore, in particolare nella decisione della Commissione 23 aprile 1986, 86/398/CEE, relativa a un procedimento a norma dell'art. 85 del Trattato CEE (IV/31.149 - Polipropilene) (in prosieguo: la «decisione polipropilene»). Infatti, diversamente dalla pratica che ha dato origine a quest'ultima decisione, nel caso di specie non si era potuto tener conto di alcuna circostanza attenuante di carattere generale per ridurre il livello generale delle ammende.

90. Inoltre, prosegue il Tribunale, «l'adozione di misure destinate a dissimulare l'esistenza della collusione dimostra che le imprese interessate erano pienamente consapevoli dell'illiceità del loro comportamento. Pertanto, la Commissione ha giustamente preso in considerazione tali misure ai fini della valutazione della gravità dell'infrazione, poiché esse costituiscono un aspetto particolarmente grave dell'infrazione stessa, che la differenzia rispetto alle infrazioni precedentemente accertate dalla Commissione» .

91. Infine, il Tribunale ha evidenziato la lunga durata e il carattere palese della violazione, commessa nonostante l'avvertimento che pur sarebbe dovuto provenire dalla prassi decisionale anteriore della Commissione e, in particolare, dalla decisione Polipropilene.

92. Sulla scorta di questi elementi, il Tribunale ha concluso che i criteri riportati al punto 168 del preambolo della decisione (citati supra, al paragrafo 87) giustificavano il livello complessivo delle ammende stabilito dalla Commissione (punto 358 della sentenza impugnata).

93. Con riguardo agli effetti dell'intesa, il Tribunale ha aggiunto quanto segue:

«Il Tribunale ha comunque già accertato che gli effetti della collusione sui prezzi, sui quali la Commissione si è basata per determinare il livello complessivo delle ammende, risultano provati soltanto in parte. Tuttavia, alla luce delle considerazioni che precedono, tale conclusione non incide in particolar modo sulla valutazione della gravità dell'infrazione accertata. Sotto questo profilo, il fatto che le imprese abbiano effettivamente annunciato gli aumenti dei prezzi concordati e che i prezzi così annunciati abbiano costituito una base di fissazione dei prezzi di transazione individuali è sufficiente, di per sé, per constatare che la collusione sui prezzi ha avuto tanto per oggetto quanto per effetto una grave restrizione della concorrenza. Di conseguenza, nell'esercizio della sua competenza di merito, il Tribunale ritiene che le constatazioni formulate in ordine agli effetti dell'infrazione non giustificano alcuna riduzione del livello generale delle ammende stabilito dalla Commissione» .

La rilevanza da attribuire agli effetti dell'infrazione sul mercato nell'ambito della valutazione della gravità dell'infrazione

94. Una constatazione preliminare è d'obbligo: dalla sentenza impugnata emerge incontrovertibilmente che il Tribunale ha risposto in maniera circostanziata e puntuale a tutti gli argomenti addotti dalla ricorrente tendenti alla soppressione o alla riduzione dell'ammenda.

95. Inoltre, ritengo anche che, nell'ambito di questo ragionamento, il Tribunale non sia incorso in errore di diritto in ordine all'interpretazione da attribuire alla nozione di «effetti dell'infrazione sul mercato», né in ordine alla collocazione da assegnarle nell'ambito della valutazione della gravità di un'infrazione allorché quest'ultima, come nel caso di specie, è intenzionalmente organizzata e presenta le caratteristiche descritte dal Tribunale.

96. L'art. 15 del regolamento n. 17 fa riferimento alla durata e alla gravità «dell'infrazione», senza specificare che quest'ultima debba essere valutata rispetto ai risultati effettivamente ottenuti sul mercato, vale a dire in rapporto ai danni cagionati agli acquirenti dei prodotti in questione.

97. E' giocoforza poi constatare che la Cascades è in errore allorché sostiene che discende «da una copiosa giurisprudenza (...) che la gravità di un'infrazione è determinata in funzione di un certo numero di elementi e in particolare degli effetti di tale infrazione sul mercato».

98. Le pronunce decisive al riguardo, del resto richiamate dal Tribunale, vanno nella direzione contraria. Già nel 1983, nella sentenza Musique Diffusion française e a./Commissione , la Corte aveva dichiarato che «per valutare la gravità di un'infrazione, onde determinare l'importo dell'ammenda, la Commissione deve tener conto non solo delle circostanze particolari della fattispecie, ma anche del contesto in cui si colloca l'infrazione e curare che la sua azione abbia carattere dissuasivo, soprattutto per i tipi di trasgressioni particolarmente nocivi per il conseguimento degli scopi della Comunità».

99. Nella citata ordinanza SPO e a./Commissione, richiamata dal Tribunale, e nella citata sentenza Ferriere Nord/Commissione, la Corte ha precisato tale formula nel senso che «la gravità delle infrazioni va accertata in funzione di un gran numero di elementi quali, segnatamente, le circostanze proprie al caso di specie, il suo contesto e l'effetto dissuasivo delle ammende, e ciò senza che sia stato redatto un elenco vincolante o esauriente di criteri da tenere obbligatoriamente in considerazione».

100. Queste decisioni non solo non attribuiscono particolare importanza agli effetti delle infrazioni sul mercato, ma nemmeno li menzionano espressamente. E' pur vero che, come segnala la MoDo, in un altro punto della citata sentenza Musique Diffusion française e a./Commissione (punto 129), la Corte menziona, tra «tutti i fattori che possono entrare nella valutazione della gravità delle infrazioni», altresì «il vantaggio che [le imprese] hanno potuto trarre da dette pratiche».

101. Gli effetti sul mercato possono dunque essere presi in considerazione tra quel «gran numero di elementi», ma non rivestono un'importanza fondamentale se non quando si sia in presenza di accordi, decisioni o pratiche concordate che non hanno direttamente per oggetto quello d'impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza, e che sono quindi idonei a rientrare nell'ambito d'applicazione dell'art. 85 del Trattato solo come conseguenza dei loro effetti concreti. Peraltro, gli effetti reali sul mercato rivestono del pari un ruolo importante quando si tratta di valutare il carattere abusivo del comportamento di un'impresa in posizione dominante.

102. Orbene, nel caso di specie, l'oggetto anticoncorrenziale dell'accordo è incontestabile e il Tribunale ha constatato in via definitiva che le imprese hanno effettivamente annunciato gli aumenti pattuiti e che i prezzi annunciati sono serviti da base per la fissazione dei prezzi di transazione individuali. Esse hanno quindi fatto tutto ciò che era nel loro potere per dare un effetto concreto alle loro intenzioni. Ciò che si è verificato in seguito, a livello dei prezzi di mercato effettivamente realizzati, poteva essere influenzato da altri fattori, fuori del controllo dei membri dell'intesa, quali l'evoluzione generale dell'economia, l'evoluzione della domanda in quel settore specifico, l'offerta in provenienza da paesi terzi o la resistenza dei clienti.

103. Così, se da un lato il Tribunale constata, sulla scorta della relazione della London Economics (in prosieguo: la «relazione LE»), che il «secondo tipo d'effetto», ossia la sussistenza di una «stretta relazione lineare» tra l'annunciato aumento dei prezzi e i prezzi di mercato, si è realizzato solo per parte del periodo interessato dall'infrazione, dall'altro esso aggiunge che le variazioni di prezzi nel tempo «apparivano strettamente connesse a variazioni della domanda» (v. punto 301 della sentenza impugnata).

104. Per quanto riguarda la resistenza degli acquirenti, nella stessa decisione della Commissione si menziona un caso concreto in cui un aumento di prezzo aveva dovuto essere differito nel tempo su alcuni mercati a favore della grande clientela che si era opposta al calendario degli aumenti (punto 20, in fine, del preambolo della decisione).

105. In questo contesto, occorre anche tener presente che l'inchiesta della Commissione e la decisione che ne è scaturita sono state originate da una denuncia informale della British Printing Industries Federation (accompagnata da un comunicato stampa) e della Fédération française du Cartonnage (v. punti 22 e 23 del preambolo della decisione).

106. Non posso quindi condividere la tesi della MoDo quando essa afferma, al paragrafo 64 del suo atto d'impugnazione, che «gli aumenti di prezzo ottenuti grazie all'attività illecita costituiscono l'effetto essenziale sul mercato contro il quale sono dirette le norme che vietano le intese». Sono altrettanto in disaccordo con l'affermazione della Cascades, al paragrafo 47 del suo atto d'impugnazione, secondo cui «la gravità dell'infrazione si riferisce alla sua nocività nei confronti dei clienti dei membri dell'intesa, e, in ultima analisi, dei consumatori. Orbene, la nocività di una pratica concordata dal punto di vista dei suoi effetti non dipende dal comportamento delle imprese che vi hanno preso parte (e dal fatto che esse abbiano posto o no in atto la concertazione), bensì dall'impatto concreto di questa concertazione sulle condizioni del mercato».

107. I membri dell'intesa non possono addurre a proprio vantaggio, presentandoli come elementi atti a giustificare una riduzione dell'ammenda, fattori esterni che hanno controbilanciato gli sforzi da essi profusi.

108. Alcune ricorrenti sostengono inoltre che, per determinare la gravità dell'infrazione, solo il terzo tipo di effetti citato dal Tribunale, ossia la differenza tra i prezzi reali e quelli che sarebbero stati ottenuti in assenza di collusione, andrebbe preso in considerazione (v., ad esempio, paragrafo 45 dell'atto d'impugnazione della Cascades).

109. Orbene, ciò significherebbe fare di calcoli ipotetici, basati su «modelli» economici la cui infallibilità non è punto dimostrata, l'elemento decisivo per stabilire se un'intesa debba essere sanzionata o no.

110. Mi sia consentito di rilevare, brevemente, come su tale punto la motivazione del Tribunale presenti del resto una certa ambiguità. Pur affermando che la tesi della Commissione secondo cui il livello dei prezzi di transazione sarebbe stato inferiore in assenza di collusione tra i produttori non può essere accolta, il Tribunale dichiara infatti che l'analisi effettuata nella relazione LE «non dà modo di concludere che le iniziative concordate in materia di prezzi non abbiano consentito ai produttori di raggiungere un livello dei prezzi di transazione superiore a quello che sarebbe risultato dal libero gioco della concorrenza. Sotto questo profilo, come ha sottolineato la Commissione in udienza, è possibile che sui fattori presi in considerazione nella detta analisi abbia influito l'esistenza della collusione» (punto 304 della sentenza impugnata).

111. Infine, la Cascades fa altresì valere che, affermando che «il fatto che le imprese abbiano effettivamente annunciato gli aumenti di prezzo concordati e che i prezzi così annunciati abbiano costituito una base di fissazione dei prezzi di transazione individuali è sufficiente, di per sé, per constatare che la collusione sui prezzi ha avuto tanto per oggetto quanto per effetto una grave restrizione della concorrenza», il Tribunale ha operato una confusione tra «l'effetto dell'infrazione sul mercato, unica nozione pertinente ai fini della valutazione della gravità dell'infrazione, e la questione se l'accordo abbia avuto, oltre ad un oggetto anticoncorrenziale, un effetto restrittivo della concorrenza».

112. Ritengo invece che, in questo passo, il Tribunale abbia semplicemente voluto sottolineare come, sotto il profilo degli effetti dell'intesa, occorra riconoscere un'importanza fondamentale al comportamento effettivamente tenuto dai membri dell'intesa nelle loro trattative con gli acquirenti dei loro prodotti.

113. Infine, quanto alle sentenze richiamate dalle ricorrenti a sostegno della loro tesi, ritengo che non siano neanch'esse idonee a dimostrare che, in circostanze come quelle della fattispecie, debba essere riconosciuto un peso determinante al fatto che il cartello non ha riscosso un successo «notevole» , bensì è riuscito solo in parte a raggiungere i suoi obiettivi in materia di prezzi.

114. La sentenza Hasselblad/Commissione riguardava un accordo di distribuzione esclusiva il cui effetto anticoncorrenziale doveva conseguentemente essere provato. La decisione della Commissione venne sostanzialmente confermata dalla Corte. L'ammenda fu ridotta per tre ragioni. Un articolo della decisione fu annullato, su un punto e per quanto riguardava un determinato periodo, in quanto la clausola censurata non esisteva negli accordi stipulati anteriormente ad una certa data (punto 40 della stessa sentenza). Una clausola che estendeva la garanzia concessa agli apparecchi Hasselblad da uno a due anni, e con la quale l'impresa s'impegnava a riparare gli apparecchi entro le 24 ore, non fu considerata restrittiva dell'approvvigionamento di apparecchi oggetto d'importazioni parallele (punto 34). Infine, la Corte accolse l'argomento secondo cui la ricorrente non era un'impresa di grandi dimensioni (punto 57).

115. Tali considerazioni concernevano quindi solo alcune disposizioni puntuali degli accordi di distribuzione controversi e non anche il problema generale dell'importanza che va riconosciuta agli effetti degli accordi sulle condizioni del mercato, in particolare sui prezzi.

116. La Corte ribadì, al contrario, che una clausola che vietava ai rivenditori di fare inserzioni pubblicitarie che annunciavano prezzi che sfidavano qualsiasi concorrenza o erano «imbattibili» era illecita (punto 49 della citata sentenza Hasselblad/Commissione). Essa confermò del pari che un divieto di vendita tra rivenditori autorizzati costituiva una limitazione della loro libertà economica e, di conseguenza, una restrizione della concorrenza e che la circostanza che la ricorrente non avrebbe mai frenato le esportazioni da parte dei suoi rivenditori non bastava per escludere un chiaro divieto di esportare (punto 46 della stessa sentenza).

117. La Metsä-Serla Sales Oy e la Cascades citano inoltre la sentenza pronunciata dalla Corte nella causa AKZO/Commissione , e la MoDo la sentenza Michelin/Commissione . Tuttavia, in quelle fattispecie si trattava di decisioni della Commissione adottate a norma dell'art. 86 del Trattato CE (divenuto art. 82 CE).

118. Orbene, come ho già ricordato, in materia di abusi di posizione dominante gli effetti del comportamento dell'impresa sulle quote di mercato del suo concorrente rivestono un'importanza fondamentale. Si tratta infatti di dimostrare l'effettiva esistenza di un abuso, in quanto la posizione dominante non costituisce di per se stessa un'infrazione, contrariamente a quanto si verifica nel caso di un accordo avente un oggetto anticoncorrenziale.

119. La MoDo richiama del pari la sentenza del Tribunale SIV e a./Commissione .

120. Ebbene, in quella causa, era in dubbio l'esistenza stessa di un'intesa (v. punto 315 della sentenza). Il Tribunale constatò che la Commissione non aveva dimostrato adeguatamente il proprio addebito secondo cui sarebbe esistita un'intesa generale tra i tre produttori che avrebbe portato a tariffe e scale di sconti identiche (v., ad esempio, punti 324 e 334 della stessa sentenza).

121. Per contro, laddove il Tribunale constatò che «la Commissione non ha fornito piena prova dell'esistenza di accordi tra la FP e la SIV in ordine alla ripartizione delle forniture e dei prezzi da praticare al gruppo Piaggio, se non per gli anni 1983 e 1984, dei quali accordi solo quelli per il 1983 hanno trovato applicazione», esso aggiunse subito dopo quanto segue: «Siffatti accordi, aventi ad oggetto la fissazione dei prezzi di vendita e la ripartizione del mercato, rientrano nella sfera dell'art. 85, n. 1, lett. a) e c), senza che sia necessario esaminare se essi abbiano di fatto avuto ripercussioni sul gioco della concorrenza . Il Tribunale non può accogliere l'argomento delle ricorrenti FP e SIV, secondo cui i detti accordi andrebbero considerati alla luce dell'adagio de minimis. Ciò premesso, l'art. 1, lett. d), della decisione, in quanto riguarda un periodo successivo al 31 dicembre 1984, deve essere annullato unicamente ratione temporis» (punti 336 e 337 della citata sentenza SIV e a./Commissione).

122. La MoDo cita del pari una parte del punto 621 della sentenza Suiker Unie e a./Commissione , trascurando tuttavia il fatto che in quella causa la Commissione stessa non aveva addebitato agli interessati un rialzo concordato o abusivo dei prezzi praticati.

123. Quanto alle sentenze Polipropilene del Tribunale, in particolare la sentenza Petrofina/Commissione , non è a mio giudizio possibile trarre da esse la conclusione che il Tribunale avrebbe implicitamente ammesso che, se la Commissione non avesse già tenuto conto, in realtà, della circostanza che l'intesa non aveva conseguito appieno i suoi obiettivi, fissando l'ammenda in conseguenza di tale circostanza, il Tribunale avrebbe ritenuto per tale motivo giustificata una riduzione dell'ammenda. Ritengo piuttosto che il Tribunale intendesse affermare che il problema sollevato dalla ricorrente non si poneva, e non che, se si fosse posto, il Tribunale lo avrebbe risolto nel senso prospettato dalla ricorrente.

124. Vi propongo pertanto di pronunciarVi nel senso che il Tribunale non ha erroneamente interpretato la nozione di «effetti dell'infrazione sul mercato» e che non è incorso in errore di diritto in ordine alla rilevanza che occorreva attribuire a tali effetti nell'ambito della valutazione della gravità dell'infrazione.

Sull'eventuale violazione del principio di proporzionalità

125. E' in base alle stesse ragioni che mi accingo a proporVi di non accogliere neanche la censura relativa alla violazione del principio di proporzionalità, avanzata da varie ricorrenti.

126. In questa parte della sua argomentazione, la Cascades si è spinta ad affermare che «l'importo delle ammende irrogate dev'essere in relazione con l'incidenza dell'infrazione sul perseguimento degli obiettivi della Comunità».

127. Concordemente con la Commissione, riconosco che quest'affermazione è esatta, ma non che da essa discenda che l'importo delle ammende dovrebbe essere posto in una relazione quasi matematica con l'aumento dei prezzi effettivamente realizzato nell'ambito dei contratti stipulati dai membri dell'intesa con i loro clienti.

128. Gli obiettivi della Comunità in materia di concorrenza sono infatti di garantire che il mercato unico non venga compartimentato e che i prezzi delle merci siano il risultato del libero gioco della concorrenza.

129. Nella sentenza Bayer/Commissione , la Corte già si espresse al riguardo nei seguenti termini:

«Ogni produttore è libero di modificare come vuole i propri prezzi e può tener conto, a tal fine, del comportamento attuale o prevedibile dei suoi concorrenti; è però in contrasto con le norme del trattato il fatto che un produttore collabori in un modo qualsiasi coi suoi concorrenti per stabilire di comune accordo la linea d'azione relativa ad un aumento di prezzi, e per garantirne l'attuazione, eliminando in anticipo qualsiasi incertezza circa il reciproco comportamento in merito agli elementi essenziali dell'azione stessa, come, ad esempio, percentuali, oggetto, data e luogo degli aumenti».

130. Ribadisco, ancora una volta, che quando si tratti di accordo che ha incontestabilmente per oggetto quello d'impedire il gioco della concorrenza, l'importo delle ammende dev'essere proporzionale agli sforzi intrapresi dalle imprese per conseguire tale obiettivo e non proporzionale all'aumento dei prezzi che si è effettivamente riusciti ad imporre ai clienti.

131. Anche se, ciononostante, la Commissione ha preso in considerazione tra altri fattori, ma a titolo accessorio, gli effetti dell'accordo o dell'azione concordata sul mercato allorché ha fissato le ammende, il Tribunale ben può ritenere, in forza della sua competenza anche di merito, che una riduzione dell'ammenda non sia giustificata, pur quando esso pervenga alla conclusione che tali effetti non hanno avuto pienamente l'ampiezza che la Commissione supponeva di aver riscontrato. Esso ben può, infatti, ritenere che le altre caratteristiche dell'infrazione siano tali da comprovare l'esistenza di una grave restrizione della concorrenza e che siano di per se stesse idonee a giustificare le ammende irrogate.

132. Già nel 1983, nella causa AEG/Commissione , la Corte adottò un orientamento di principio che andava in questo senso. Al punto 136 di quella sentenza può infatti leggersi quanto segue:

«Dalle precedenti considerazioni risulta che il sistematico comportamento della AEG nell'illecita applicazione del sistema di distribuzione selettiva deve considerarsi sufficientemente provato. Il fatto che la Commissione non sia riuscita a fornire le prove per un certo numero di casi particolari non mette in dubbio il carattere sistematico del comportamento illecito della AEG e non influisce sulla gravità dell'infrazione constatata della Commissione nella decisione 6 gennaio 1982».

133. Questa presa di posizione mi sembra affatto giustificata. Invero, sulla scorta delle sue competenze in materia di ricorsi di annullamento, il giudice comunitario può in ogni caso già decidere:

- che la decisione è valida: in tal caso, l'ammenda resterà immutata;

- che la decisione è invalida: in tal caso, l'ammenda sarà ipso facto annullata.

134. La nozione di «competenza anche di merito», ove abbia un senso, deve quindi comportare che, al di fuori di queste due ipotesi, il giudice comunitario può direttamente fissare l'importo dell'ammenda che a suo avviso è giustificato dai fatti da esso ritenuti provati. Ciò implica che il giudice debba altresì poter valutare se i fatti da esso accertati continuino ad essere sufficientemente gravi per giustificare l'ammenda irrogata dalla Commissione.

135. S'intende ch'esso deve motivare adeguatamente tale accertamento, cosa che ha fatto nel caso di specie.

136. Occorre chiedersi quali siano ora i poteri di sindacato esercitati dalla Corte al riguardo, nell'ambito di un'impugnazione.

137. In proposito, emerge dalla sentenza Baustahlgewebe/Commissione che «il Tribunale è il solo competente a controllare il modo in cui la Commissione ha valutato, in ciascun caso di specie, la gravità dei comportamenti illeciti. Nell'ambito di un ricorso contro una pronuncia del Tribunale, il controllo della Corte è volto, in primo luogo, a verificare che il Tribunale abbia preso in considerazione in maniera giuridicamente corretta tutti i fattori essenziali per valutare la gravità di un determinato comportamento alla luce degli artt. 85 del Trattato e 15 del regolamento n. 17 e, in secondo luogo, ad esaminare se il Tribunale abbia risolto esaurientemente le questioni di diritto poste dal complesso degli argomenti invocati dalla ricorrente diretti alla revoca o alla riduzione dell'ammenda (v., su quest'ultimo punto, sentenza 17 luglio 1997, causa C-219/95 P, Ferriere Nord/Commissione, Racc. pag. I-4411, punto 31)».

138. Ritengo che dal complesso delle precedenti considerazioni emerga che la sentenza impugnata soddisfa questi requisiti.

139. Ricordo inoltre che, nella citata sentenza Baustahlgewebe/Commissione, avete altresì precisato quanto segue:

«Quanto all'entità dell'ammenda, che si asserisce sproporzionata, giova ricordare che non spetta alla Corte, quando si pronuncia su questioni di diritto nell'ambito di un ricorso contro una sentenza del Tribunale, sostituire, per motivi di equità, la sua valutazione a quella del Tribunale che statuisce, nell'esercizio della sua competenza anche di merito, sull'ammontare delle ammende inflitte a imprese a seguito della violazione, da parte di queste ultime, del diritto comunitario» .

140. Da ultimo, l'argomento della MoDo secondo cui il Tribunale avrebbe scelto di assumere in proprio il ruolo politico della Commissione, imponendo ciò che all'atto pratico equivarrebbe ad una sanzione più grave, mi sembra del tutto eccessivo, almeno per due motivi.

141. Il primo è che il Tribunale non ha affatto aggravato la sanzione, ma si è limitato a ponderare un po' diversamente dalla Commissione i vari elementi, il ricorrere dei quali determina la gravità dell'infrazione.

142. Il secondo è che tale censura è il riflesso di una concezione riduttiva, e quindi inesatta, di ciò che viene definito come politica della concorrenza. La fissazione dell'importo delle ammende da irrogare ai membri di un'intesa rientra certo, in qualche misura, in questa definizione, ma a un livello assai modesto.

143. Definire una politica della concorrenza è infatti, anzitutto, stabilire un livello desiderabile di concorrenza a partire dal quale saranno ad esempio valutati i progetti di concentrazione, individuare i tipi di accordi ai quali va concessa un'esenzione per categoria, fissare le priorità in funzione delle quali saranno esaminate le denunce, porre le basi per un'efficace collaborazione tra le autorità comunitarie e le autorità nazionali competenti in materia di concorrenza, elaborare criteri di ammissibilità degli aiuti statali, stabilire limiti entro i quali può trovare applicazione una regola di rilevanza minima.

144. In questi diversi settori il giudice è altresì presente, ma si limita ad operare un controllo di pura legittimità, proprio perché si tratta di definire una politica e ciò non rientra tra i suoi compiti.

145. In tema di fissazione dell'importo delle ammende, si versa maggiormente nell'ambito della concretizzazione di una politica che non in quello della sua elaborazione, ancorché una politica globale possa di fatto essere costruita a piccoli passi, mediante la stratificazione di decisioni individuali che sono il riflesso di un approccio coerente, il che spiega come il giudice, con l'attribuzione di una competenza anche di merito, si sia visto riconoscere un potere d'intervento più esteso. La circostanza che esso ne faccia uso non può considerarsi alla stregua di uno straripamento nell'ambito di competenze riservato alle autorità politiche.

146. Contrariamente a quanto sostiene la MoDo, il Tribunale non aveva quindi affatto il dovere di precisare che esso adottava una misura eccezionale e di esporre le ragioni che la giustificavano.

147. Il secondo motivo deve conseguentemente essere respinto nel suo complesso.

Conclusione

148. Per tutti questi motivi, propongo alla Corte di:

1) dichiarare l'impugnazione della Mo och Domsjö AB irricevibile nella parte in cui si chiede l'annullamento totale della sentenza del Tribunale di primo grado 14 maggio 1998, causa T-352/94, Mo och Domsjö/Commissione;

2) respingerla nel merito nella parte in cui si chiede l'annullamento parziale della sentenza del Tribunale Mo och Domsjö/Commissione;

3) condannare la ricorrente alle spese.