61998C0082

Conclusioni dell'avvocato generale Mischo del 3 febbraio 2000. - Max Kögler contro Corte di giustizia delle Comunità europee. - Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Ricorso di un dipendente - Coefficiente correttore applicabile alla pensione. - Causa C-82/98 P.

raccolta della giurisprudenza 2000 pagina I-03855


Conclusioni dell avvocato generale


1 L'ordinanza del Tribunale di primo grado 20 gennaio 1998, Kögler/Corte di giustizia (1), impugnata con il ricorso oggetto delle presenti conclusioni, descrive il quadro normativo e di fatto all'origine della causa nel modo seguente.

«1. Il ricorrente è un ex direttore della direzione della traduzione presso la Corte di giustizia delle Comunità europee, ammesso a fruire della pensione a partire dal 1_ dicembre 1987. Dopo il suo collocamento a riposo ha sempre risieduto a Konz, in Germania.

2. Ai sensi dell'art. 82, n. 1, dello statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: "lo Statuto") alle pensioni degli ex dipendenti di ruolo viene attribuito un coefficiente correttore fissato per il paese in cui il titolare della pensione comprova di aver stabilito la propria residenza.

3. Dopo la riunificazione della Germania, Berlino è diventata, nell'ottobre 1990, la capitale di questo Stato membro.

4. Nelle sentenze 27 ottobre 1994, causa T-536/93, Benzler/Commissione (Racc. PI pag. II-777), e causa T-64/92, Chavane de Dalmassy e a./Commissione (Racc. PI pag. II-723), il Tribunale ha dichiarato che l'art. 6, n. 2, del regolamento (CEE, CECA, Euratom) del Consiglio 19 dicembre 1991, n. 3834 (in prosieguo: il "regolamento n. 3834/91"), da una parte, e l'art. 6, n. 2, del regolamento (CEE, CECA, Euratom) del Consiglio 21 dicembre 1992, n. 3761 (in prosieguo: il "regolamento n. 3761/92") dall'altra, che adeguano, a decorrere rispettivamente dal 1_ luglio 1991 e dal 1_ luglio 1992, le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee, nonché i coefficienti correttori applicabili a tali retribuzioni e pensioni (rispettivamente GU L 361, pag. 13, e GU L 383, pag. 1), laddove fissano un coefficiente correttore provvisorio per la Germania sulla base del costo della vita a Bonn, violano, dal momento che Berlino è diventata la capitale della Germania il 3 ottobre 1990, il principio, enunciato all'allegato XI dello Statuto, secondo cui il coefficiente correttore di uno Stato membro deve essere fissato con riferimento al costo della vita nella sua capitale. Il Tribunale ha, conseguentemente, annullato sia i fogli paga che i prospetti di pensione dei ricorrenti in queste cause così come calcolati sulla base dei citati regolamenti.

5. D'altronde, è pacifico che i coefficienti correttori, definiti con note in calce ai regolamenti di cui sopra come "cifra provvisoria", o di cui si precisa che sono applicati "fatte salve le decisioni che il Consiglio deve adottare in seguito alla proposta della Commissione", successivamente non sono stati modificati.

6. A seguito delle sentenze sopra citate, si svolgevano in seno al Consiglio diverse riunioni per determinare le misure resesi necessarie ai fini dell'esecuzione delle stesse sentenze. Il Consiglio in seguito adottava il regolamento (CECA, CE, Euratom) 19 dicembre 1994, n. 3161, che adegua, a decorrere dal 1_ luglio 1994, le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee, nonché i coefficienti correttori applicabili a tali retribuzioni e pensioni (GU L 335, pag. 1; in prosieguo: il "regolamento n. 3161/94"). L'art. 6, n. 1, di tale regolamento prevede, con effetto al 1_ luglio 1994, un coefficiente correttore generale per la Germania basato per la prima volta sul costo della vita a Berlino, nonché coefficienti correttori specifici per Bonn, Karlsruhe e Monaco di Baviera.

7. Successivamente, il regolamento (CE, Euratom, CECA) del Consiglio 18 dicembre 1995, n. 2963, che adegua, a decorrere dal 1_ luglio 1995, le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee, nonché i coefficienti correttori applicabili a tali retribuzioni e pensioni (GU L 310, pag. 1), ha confermato la fissazione di un coefficiente correttore generale per la Germania basato sul costo della vita a Berlino con effetto retroattivo al 1_ luglio 1995.

8. Il ricorrente ritiene che la Corte avrebbe dovuto applicare ai suoi prospetti di pensione, per il periodo compreso tra il 1_ luglio 1991 e il 30 giugno nella 1994, i coefficienti correttori basati sul costo della vita a Berlino, anziché sul costo della vita a Bonn. Pertanto, con lettera 29 gennaio 1996, presentava una domanda ai sensi dell'art. 90, n. 1, dello Statuto, al fine di ottenere una nuova determinazione con effetto retroattivo della sua pensione.

9. La domanda del ricorrente è stata respinta con decisione 12 marzo 1996 dal Cancelliere della Corte agente in veste di autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l'"APN").

10. Il 10 maggio 1996 il ricorrente presentava al Comitato incaricato dei reclami alla Corte (in prosieguo: il "Comitato") un reclamo avente lo stesso scopo della domanda, chiedendo inoltre che l'istituzione fissasse una data vicina in cui l'auspicato calcolo fosse effettuato.

11. Tale reclamo veniva respinto il 1_ luglio 1996 in quanto non tempestivo e pertanto irricevibile. Infatti, gli "atti arrecanti pregiudizio" ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto sarebbero, nel caso di specie, i rispettivi prospetti di pensione per il periodo controverso. Di conseguenza, il ricorrente avrebbe lasciato cadere i termini statutari di ricorso».

Sulla ricevibilità del ricorso

2 Il Consiglio ritiene che il ricorso del signor Kögler sia manifestamente irricevibile. Esso fa valere due argomenti in tal senso.

3 In primo luogo, il Consiglio sostiene che il ricorrente chiede, senza addurre motivi specifici a sostegno delle sue conclusioni, un riesame del ricorso presentato in primo grado, cosa che, ai sensi dell'art. 49, primo comma, dello statuto CE della Corte di giustizia e della giurisprudenza, non rientra nella competenza della Corte.

4 Il Consiglio ritiene infatti che il ricorrente non indichi con precisione gli elementi impugnati dell'ordinanza di cui richiede l'annullamento, nè tantomeno i motivi addotti specificamente a sostegno di questa domanda, limitandosi a ripetere o a riprodurre letteralmente i motivi e gli argomenti formulati davanti al Tribunale.

5 E' incontestabile che le memorie del ricorrente appariranno familiari a qualsiasi lettore del ricorso in primo grado.

6 Dall'altra parte, è insito nella stessa natura dell'impugnazione il fatto di cercare di sottoporre al giudice competente i motivi e gli argomenti il cui rigetto da parte del Tribunale costituirebbe, secondo il ricorrente, una violazione del diritto comunitario.

7 Da ciò non può certamente discendere che un'impugnazione possa limitarsi ad una ripetizione pura e semplice del ricorso in primo grado. Ciononostante, potrebbe rivelarsi inevitabile, per il ricorrente nel procedimento di impugnazione, basarsi in una certa misura su un argomento già presentato in primo grado.

8 Ritengo dunque che occorra respingere questo argomento del Consiglio.

9 In secondo luogo, il Consiglio sostiene che la valutazione compiuta dal Tribunale delle conclusioni che il ricorrente ha legittimamente tratto sia dalle formulazioni utilizzate nei regolamenti nn. 3841/91 e 3761/92, che dalle risposte offerte dal Consiglio ai quesiti formulati dal Tribunale nel corso della citata causa Benzler/Commissione, è una valutazione di fatto che sfugge al controllo della Corte in sede d'impugnazione.

10 Non condivido questo punto di vista. Infatti, la determinazione degli insegnamenti che il ricorrente poteva legittimamente trarre dalle formulazioni utilizzate nei regolamenti del Consiglio deve, secondo me, essere considerata come un problema di interpretazione dei suddetti regolamenti. Ora, non si può contestare che l'interpretazione dei regolamenti applicabili sia una questione di diritto, suscettibile di essere oggetto di una impugnazione.

11 A mio parere, poiché gli argomenti relativi alla irricevibilità dell'impugnazione non possono essere accolti, occorre esaminare il ricorso nel merito.

Sul merito del ricorso

12 L'ordinanza impugnata esamina in successione i due argomenti addotti dal ricorrente per contestare l'eccezione di irricevibilità sollevata dalla Corte.

13 Per quanto riguarda il primo argomento, il Tribunale constata che il ricorrente ha fatto valere, in sostanza, il fatto che il Consiglio si sarebbe «decisamente impegnato» a fissare definitivamente i coefficienti correttori qualificati come «provvisori» nella note in calce ai regolamenti nn. 3834/91, 3761/92 e seguenti e che egli ritiene che, in queste circostanze, il principio di tutela del legittimo affidamento si opponga alla tesi secondo la quale egli avrebbe dovuto impugnare i suoi prospetti di pensione in un momento precedente.

14 Secondo il Tribunale, per giurisprudenza consolidata un dipendente non può far valere una violazione del principio di tutela del legittimo affidamento in assenza di assicurazioni precise che gli sarebbero state fornite dall'amministrazione.

15 Ora, dall'insieme delle circostanze del caso in esame, risulterebbe che il Consiglio si era unicamente riservato la possibilità di modificare questi coefficienti correttori, senza imporsi l'obbligo di rivedere retroattivamente la loro determinazione.

16 Pertanto, secondo il Tribunale, non si può sostenere che il Consiglio avesse fornito al ricorrente «assicurazioni precise», come richiederebbe la giurisprudenza relativa al principio di tutela del legittimo affidamento. Conseguentemente, il Tribunale ha ritenuto che «il ricorrente non può sostenere che il Consiglio ha fatto sorgere in capo ad esso un "legittimo affidamento" tale da consentirgli di sperare nella possibilità di sfuggire all'applicazione dei termini statutari di cui sopra».

17 Per quanto riguarda il secondo argomento dedotto dal ricorrente dinanzi al Tribunale, secondo cui il suo ricorso non riguarderebbe un atto dell'APN, ma una carenza, l'ordinanza impugnata ricorda, innanzitutto, che i prospetti di pensione mensili che sono stati notificati al ricorrente tra il 1_ luglio 1991 e il 30 giugno nella 1994 costituiscono manifestamente atti che possono arrecargli pregiudizio, nei limiti in cui ogni volta fissano l'importo della sua pensione.

18 Secondo il Tribunale, nei limiti in cui gli atti in oggetto sono stati notificati individualmente al ricorrente, egli avrebbe dovuto ogni volta presentare reclamo entro i tre mesi successivi, rispettando così il termine previsto all'art. 90 dello Statuto. Ora, nel caso specifico, egli avrebbe presentato il suo reclamo il 10 maggio 1996, cioè quasi due anni dopo la scadenza del termine legale che decorre dal ricevimento dell'ultimo prospetto del giugno 1994.

19 Il Tribunale dichiara dunque il ricorso irricevibile a causa della presentazione tardiva di questo reclamo.

20 Esso ricorda, d'altronde, che il dipendente che abbia omesso di proporre, nei termini previsti dagli artt. 90 e 91 dello Statuto, un ricorso di annullamento contro un atto ad esso pregiudizievole non può, mediante una domanda di risarcimento del danno causato da tale atto, riparare a tale omissione e assicurarsi in tal modo nuovi termini di ricorso.

21 Ora, secondo il Tribunale, «nel caso di specie, il ricorso del ricorrente, che si asserisce basato su una carenza del Consiglio, deve considerarsi diretto a eludere i termini previsti dagli artt. 90 e 91 dello Statuto in quanto mira ad ottenere, da una parte, l'annullamento di una decisione del comitato che si limita a confermare un'irricevibilità preesistente, e dall'altra, il versamento, attraverso un ricorso di tipo risarcitorio, dell'importo aggiuntivo che egli avrebbe percepito se gli fosse stato applicato il coefficiente correttore "Berlino" sin dal 1991».

22 Sottolineerei anzitutto che sottoscrivo l'analisi del Tribunale e che ritengo che occorra respingere i tre argomenti sviluppati, in sostanza, dal ricorrente a sostegno del suo ricorso, che esaminerò nell'ordine utilizzato da quest'ultimo.

23 In primo luogo, il ricorrente fa valere che il Tribunale a torto ha rifiutato di ritenere provvisorio il coefficiente correttore applicato nel caso di specie. Infatti, dai termini impiegati dal Consiglio nei regolamenti applicabili al momento della predisposizione dei prospetti controversi, e cioè i regolamenti nn. 3834/91, 3761/92 ed il regolamento (Euratom, CECA, CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 3608, che adegua, a partire dal 1_ luglio 1993, le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e altri agenti delle comunità europee così come i coefficienti correttori applicabili a tali retribuzioni e pensioni (2), risulterebbe che queste disposizioni non dovevano essere considerate definitive.

24 Il ricorrente insiste sul fatto che i due ultimi regolamenti citati contengono l'espressione «fatte salve le decisioni che il Consiglio (...) "deve adottare". Questa espressione rivelerebbe che il Consiglio sarebbe stato, in futuro, obbligato ad adottare tali decisioni».

25 Inoltre, il ricorrente sottolinea che il primo dei regolamenti di cui sopra qualifica i coefficienti fissati come «cifra provvisoria» e, nel suo primo `considerando', giustifica espressamente il carattere provvisorio della fissazione.

26 Questo `considerando' è redatto come segue: «considerando che, in attesa di una decisione del Consiglio sulla proposta della Commissione che stabilisce a decorrere dal 1_ ottobre 1990 i coefficienti correttori applicabili in Germania alle retribuzioni ed alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee, occorre a titolo provvisorio adattare i coefficienti esistenti».

27 Constatiamo, immediatamente, che l'argomento del ricorrente equivarrebbe a dire in sostanza che il Consiglio aveva fatto sorgere, nei suoi confronti, il «legittimo affidamento» che le «cifre provvisorie» sarebbero state presto rettificate e rese definitive, e che, pertanto, non era per lui necessario avviare una azione contenziosa nei termini statutari. La questione del carattere provvisorio o meno delle disposizioni regolamentari in causa deve dunque essere esaminata in questa sede solo nel contesto dell'applicazione del principio di tutela del legittimo affidamento.

28 Ora, come è stato ricordato, giustamente, dal Tribunale, al punto 34 dell'ordinanza impugnata, tale legittimo affidamento non può, secondo una giurisprudenza consolidata, che discendere da «assicurazioni precise» fornite da una istituzione comunitaria (3).

29 Non è dunque sufficiente che i testi in esame consentano l'interpretazione propugnata dal ricorrente, ma è altresì necessario che la lettura proposto scaturisca dai testi con un sufficiente grado di univocità. Ed in particolare, è necessario che l'interpretazione proposta non costituisca soltanto uno dei possibili significati delle disposizioni controverse.

30 Ora, è quanto avviene nella fattispecie e il Tribunale cita, ai punti da 35 a 38 dell'ordinanza impugnata, le ragioni che giustificano questa conclusione.

31 Il Tribunale nota, a buon diritto, che il solo significato sicuro dell'espressione «fatte salve le decisioni che il Consiglio deve adottare in seguito alla proposta della Commissione del 10 dicembre 1991 [SEC(91) 1612 def.]» è che il Consiglio si riserva la possibilità di modificare i coefficienti correttori.

32 Ne consegue che nulla in queste formulazioni offre una qualsiasi certezza circa le future decisioni del Consiglio. In particolare, se queste norme non escludono la possibilità che esso adotti nuovi coefficienti con effetto retroattivo, esse non consentono assolutamente di considerare una tale ipotesi come sicura.

33 Il ricorrente fa d'altronde valere come secondo argomento, di cui esamineremo in prosieguo gli altri aspetti, che il suo affidamento si fondava sul fatto che il Consiglio avrebbe adottato un regolamento definitivo e non, come avrebbe affermato dal Tribunale ai punti 37 e 38 della ordinanza impugnata, sul fatto di vedersi applicato il coefficiente correttore «Berlino».

34 Questa considerazione è priva di qualsiasi pertinenza. Infatti, il ricorrente non poteva nutrire certezze quanto al principio stesso dell'adozione di un atto con portata retroattiva. Pertanto, poco importa l'idea che egli poteva avere dell'eventuale contenuto di questo atto.

35 Aggiungerei che il termine «provvisorio», utilizzato per descrivere il coefficiente fissato e al quale il ricorrente attribuisce una grande importanza, figura solo nel regolamento n. 3834/91 ed era già stato abbandonato dal Consiglio nel luglio 1992, al momento dell'adozione del regolamento successivo, cioè due anni prima dell'ultimo prospetto di pensione controverso.

36 E' vero che, come sostenuto dal ricorrente, il Consiglio ha affermato, nelle sue risposte ai quesiti scritti del Tribunale nelle cause Benzler/Commissione e Chavane de Dalmassy e a./Commissione, citate, che «i coefficienti correttori definitivi sarebbero stati adottati con effetto retroattivo». Tuttavia il Tribunale sottolinea, a buon diritto, che questa frase non può essere letta se non nel contesto globale della risposta del Consiglio. Da questa emerge, come risulta dal testo riportato al punto 25 della sentenza Benzler/Commissione, citata, che esistevano forti reticenze in seno al Consiglio sulla proposta della Commissione dal momento che i dati statistici disponibili non riflettevano in modo completo la nuova situazione che risultava dalla riunificazione tedesca e che il cambiamento della capitale non aveva ancora prodotto effetti significativi. Pertanto, il Consiglio aveva chiesto alla Commissione di presentargli una «analisi approfondita sugli aspetti statistici, economici, concreti e giuridici alla base della sua proposta».

37 Risulta chiaramente dalla lettera citata dal ricorrente che una nuova decisione del Consiglio con effetto retroattivo dipendeva dalle conclusioni che potevano essere tratte da questa analisi.

38 Ne consegue che la formula sopra citata, così come quelle utilizzate nei regolamenti controversi, consente sicuramente l'interpretazione proposta dal ricorrente, senza tuttavia rappresentare, visto il contesto nel quale essa si inserisce, la sola interpretazione possibile della volontà del suo autore.

39 Pertanto, questa sola frase non può ragionevolmente essere considerata come atta ad ingenerare nel ricorrente una certezza.

40 Da ciò che precede deriva che a buon diritto il Tribunale ha ritenuto che non ricorressero i presupposti di applicazione del principio di tutela del legittimo affidamento.

41 Il ricorrente fa valere, in secondo luogo, il fatto che il Tribunale avrebbe omesso di esaminare gli argomenti che egli trae dal principio di buona fede, principio che bisognerebbe tenere in considerazione al momento dell'interpretazione di tutti gli atti giuridici degli organi comunitari.

42 Nel caso specifico, il Consiglio avrebbe fatto credere al ricorrente che avrebbe adottato al momento opportuno, con effetto retroattivo, un regime definitivo dalle modalità ancora sconosciute, che avrebbe rimediato alle carenze del regime provvisorio e contro il quale, all'occorrenza, avrebbe potuto agire per mezzo delle vie di ricorso statutarie.

43 Secondo il ricorrente, il Tribunale avrebbe dunque dovuto comprendere che la speranza del ricorrente di veder adottare un altro regolamento, che avrebbe obbligatoriamente fatto decorrere nuovi termini per presentare un ricorso, era giustificata e che, conseguentemente, non si poteva ammettere il motivo di irricevibilità fondato sulla scadenza dei termini di ricorso.

44 E' giocoforza constatare che questo argomento non può essere disgiunto dal primo argomento presentato dal ricorrente, come rivelano d'altronde i numerosi accostamenti nelle sue memorie.

45 Vi potrebbe essere, infatti, nella fattispecie, violazione del principio di buona fede soltanto se le aspettative del ricorrente circa l'atteggiamento futuro del Consiglio fossero giustificate. Tale potrebbe essere il caso solo se quest'ultimo avesse anteriormente fornito al ricorrente ragioni convincenti per sperare in una azione determinata. Ora, si è visto che così non è stato.

46 Occorre, pertanto, respingere questo argomento del ricorrente.

47 In terzo luogo, il ricorrente fa valere che il Tribunale ha modificato l'oggetto della causa per poter dichiarare il ricorso irricevibile. Egli afferma, infatti, che la sua domanda e il suo ricorso «non sono diretti avverso i prospetti provvisori che gli sono stati inviati, bensì contro il fatto che, illecitamente, il regolamento definitivo e i prospetti considerati nei regolamenti del Consiglio si sono fatti attendere a lungo».

48 Questo argomento equivale a sostenere che il ricorso è in realtà diretto contro una carenza del Consiglio. Tuttavia, si deve rilevare che il sistema di ricorso previsto all'art. 90 dello Statuto non concede al ricorrente la possibilità di impugnare una carenza del Consiglio, poiché, in virtù di questa disposizione, le persone cui fa riferimento lo Statuto possono agire esclusivamente avverso un atto o una astensione dell'APN.

49 Contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, da ciò non deriva che egli non dispone di alcun ricorso contro ciò che considera essere una illecita astensione del Consiglio.

50 Infatti, la supposta carenza del Consiglio avrebbe potuto essere fatta valere dal ricorrente a sostegno di un ricorso contro l'APN, come è avvenuto, per esempio, nelle cause Benzler/Commissione e Chavane de Dalmassy e a./Commissione, citate.

51 Ne consegue che il ricorrente doveva presentare il suo ricorso contro gli atti che hanno materializzato, nella situazione del ricorrente, la supposta carenza del Consiglio, così come dichiarato dal Tribunale al punto 39 dell'ordinanza impugnata.

52 Altrettanto correttamente il Tribunale ha rifiutato di ritenere che si fosse in presenza di un ricorso riguardante una carenza dell'APN. Infatti, non è contestabile che i prospetti di pensione siano stati inviati al ricorrente. Non si potrebbe, pertanto, parlare di una carenza dell'APN, anche se il contenuto dei citati prospetti non corrispondeva alle aspettative del ricorrente.

53 Quest'ultimo qualifica tuttavia i prospetti in oggetto come «provvisori» e sostiene dunque che questi non regolano la sua situazione in maniera definitiva e che non sono, conseguentemente, impugnabili.

54 Si osservi che il ricorrente parte dal punto di vista che un atto individuale adottato sulla base di un regolamento temporaneo sarebbe necessariamente, anch'esso, provvisorio, cosa che mi appare alquanto discutibile.

55 Ad ogni modo, egli trascura il fatto che, nella sentenza Benzler/Commissione, citata, che egli stesso ha richiamato a più riprese, il Tribunale ha già concluso che i prospetti di pensione del periodo in causa dovevano essere considerati come atti arrecanti pregiudizio, anche se derivavano dall'applicazione di un coefficiente provvisorio.

56 Pertanto, legittimamente il Tribunale ha concluso che non vi era carenza dell'APN, poiché quest'ultima aveva inviato al ricorrente atti arrecanti pregiudizio e dunque impugnabili.

57 Il reclamo contro i suddetti atti era manifestamente tardivo, in quanto i termini di reclamo previsti all'art. 90 dello Statuto erano scaduti. Da ciò derivava senza dubbio la irricevibilità del ricorso senza che fosse possibile rimproverare al Tribunale, come fa il ricorrente, una interpretazione eccessivamente restrittiva di questa disposizione.

58 Infatti, da una parte, come è stato sottolineato dal Tribunale ai punti 40 e 41 dell'ordinanza impugnata - senza essere contraddetto, a questo riguardo, dal ricorrente - per giurisprudenza costante il termine di reclamo è di ordine pubblico e non è dunque nella disponibilità delle parti. Ne consegue che il fatto che l'istituzione convenuta abbia risposto sul merito ad un reclamo tardivo non consente di rendere ricevibile il successivo ricorso.

59 Dall'altra parte, risulta ugualmente dalla giurisprudenza citata dal Tribunale che l'ostacolo del termine di reclamo scaduto non può essere eluso da una riapertura dei termini presentando una domanda ai sensi dell'art. 90, paragrafo 1, dello Statuto.

60 Il ricorrente afferma ancora che la tesi del Tribunale ha come conseguenza di privarlo di qualsiasi mezzo di ricorso in quanto il Tribunale avrebbe sostenuto che, se una disposizione regolamentare è applicata correttamente e se le circostanze che giustificano il suo carattere provvisorio vengono meno solo dopo la scadenza del termine previsto per presentare un ricorso contro l'atto individuale di esecuzione, le persone colpite da questo atto non potrebbero, in nessun momento, agire con speranze di successo avverso l'atto di esecuzione ormai sprovvisto di qualsiasi fondamento giuridico nè contro il suo fondamento giuridico caducato.

61 Questo punto di vista non può essere accettato. Infatti, se un atto individuale è stato adottato sulla base di una normativa provvisoria che non ha più alcuna ragione di esistere, questa considerazione può essere fatta valere per contestare la validità del suddetto atto. Se, al contrario, la normativa provvisoria era ancora giustificata al momento dell'adozione dell'atto individuale, il fatto che essa abbia perduto successivamente questa giustificazione non comporta, per se, che siano rimessi in discussione tutti gli atti individuali adottati sulla sua base.

62 Come fa valere, a giusto titolo, il Consiglio, il principio della certezza del diritto si oppone a tale tesi.

63 Il ricorrente afferma inoltre che, nel momento in cui avrebbe dovuto, secondo il Tribunale, impugnare i prospetti controversi, egli non poteva ancora dedurre la mancata adozione da parte del Consiglio di un coefficiente definitivo che coprisse il periodo in causa in quanto non era ancora chiaro che il Consiglio non l'avrebbe adottato.

64 Questo argomento deve essere disatteso. Infatti, il fatto che, dopo la scadenza del termine del ricorso contro un atto, sopravvenga un elemento sul quale il ricorrente ritiene che avrebbe potuto basare una contestazione non è tale da giustificare la riapertura dei termini del ricorso contro il suddetto atto.

65 Infine, il ricorrente ritiene che la modifica erronea, da parte del Tribunale, dell'oggetto del ricorso risulta anche dal fatto che esso ha ritenuto che l'oggetto del ricorso fosse quello di ottenere l'attribuzione, per il periodo considerato, di una pensione calcolata in funzione del costo della vita a Berlino (4).

66 Si deve tuttavia constatare che gli argomenti del ricorrente relativi al merito del ricorso mirano tutti a dimostrare il suo diritto ad ottenere tale pensione.

67 Legittimamente, pertanto, il Tribunale ha ritenuto che tale fosse il vero oggetto del ricorso, volto in particolare a rimettere in causa, dopo la scadenza dei termini statutari, i prospetti di pensione al fine di ottenere, per il periodo considerato, il versamento di una pensione più elevata, in quanto ricalcolata in funzione del costo della vita a Berlino.

68 In ogni caso, occorre inoltre rilevare che il ricorrente critica su questo punto un elemento che non è essenziale per la validità del ragionamento del Tribunale. Esso è infatti fondato sulla considerazione che il ricorrente si era visto rivolgere un atto pregiudizievole, che avrebbe dovuto impugnare nei termini. Il Tribunale si è dunque pronunciato sul mezzo procedurale che il ricorrente avrebbe dovuto utilizzare. L'obiettivo in vista del quale egli avrebbe intentato tale ricorso non era dunque pertinente a questo riguardo.

Conclusioni

69 Per quanto precede ritengo che il ricorso debba essere respinto.

70 Per quanto riguarda le spese, la Corte e il Consiglio hanno concluso per la condanna del ricorrente alle spese. Ai sensi dell'art. 122 del regolamento di procedura della Corte, l'art. 70 dello stesso non è applicabile ad una impugnazione proposta dai funzionari o altri agenti delle istituzioni. Occorre dunque, a mio giudizio, applicare l'art. 69, paragrafo 2, del regolamento di procedura e condannare il ricorrente alle spese del giudizio, mentre il Consiglio, parte interveniente, sopporterà le proprie spese, ai sensi del n. 4 dello stesso articolo.

(1) - Causa T-160/96 (Racc. PI, pag. I-A e II-35).

(2) - GU L 328, pag. 1.

(3) - V., per esempio, sentenze 5 febbraio 1997, causa T-207/95, Ibarra Gil/Commissione (Racc. PI pag. I-A-13), e causa T-211/95, Petit-Laurent/Commissione (Racc. PI pag. I-A-21 e II-57).

(4) - V. specificatamente il punto 42 dell'ordinanza impugnata.