61998C0078

Conclusioni dell'avvocato generale Léger del 14 settembre 1999. - Shirley Preston e altri contro Wolverhampton Healthcare NHS Trust e altri e Dorothy Fletcher e altri contro Midland Bank plc. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: House of Lords - Regno Unito. - Politica sociale - Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile - Parità di retribuzione - Iscrizione ad un regime pensionistico aziendale - Lavoratori ad orario ridotto - Esclusione - Modalità procedurali nazionali - Principio di effettività - Principio di equivalenza. - Causa C-78/98.

raccolta della giurisprudenza 2000 pagina I-03201


Conclusioni dell avvocato generale


1 Nella causa in esame la House of Lords (Regno Unito) invita la Corte a stabilire se il diritto comunitario osti all'applicazione di due norme processuali nazionali a ricorsi proposti, ai sensi dell'art. 119 del Trattato CE (gli artt. 117-120 del Trattato CE sono stati sostituiti dagli artt. 136 CE-143 CE), da lavoratori che ritengono di essere stati vittime di una discriminazione fondata sul sesso in ragione della loro esclusione da regimi pensionistici aziendali.

La prima norma processuale impone a tali lavoratori di presentare i loro ricorsi entro un termine di sei mesi dalla cessazione del loro impiego. La seconda, limita ai due anni precedenti la data di presentazione del ricorso il periodo per il quale essi possono vedere riconosciuto il diritto all'iscrizione retroattiva al regime pensionistico dal quale sono stati esclusi.

I - Ambito giuridico

A - L'art. 119 del Trattato

2 Ai sensi dell'art. 119, primo comma, del Trattato, gli Stati membri sono tenuti ad assicurare e garantire «l'applicazione del principio della parità delle retribuzioni tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro».

3 Il secondo comma di questo articolo precisa che per «retribuzione» si intende «il salario o trattamento normale di base o minimo e tutti gli altri vantaggi pagati direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell'impiego di quest'ultimo».

4 L'art. 119 del Trattato enuncia un principio che costituisce uno dei fondamenti della Comunità (1). Esso produce effetti diretti e crea dunque, in capo ai singoli, dei diritti che i giudici nazionali sono tenuti a tutelare (2).

5 A differenza dei regimi legali di sicurezza sociale (3), i regimi pensionistici «professionali» rientrano nel campo di applicazione dell'art. 119 del Trattato (4). Il divieto di discriminazione dettato da questa norma riguarda quindi non solo il diritto alle prestazioni concesse da un regime pensionistico professionale (5), ma anche il diritto ad essere iscritti ad un tale regime (6).

B - Le disposizioni nazionali

6 Nel Regno Unito l'applicazione del principio della parità delle retribuzioni è garantita dall'Equal Pay Act (legge sulla parità delle retribuzioni; in prosieguo: l'«EPA»). Adottata il 29 maggio 1970, questa normativa è entrata in vigore il 29 dicembre 1975 (7).

7 L'EPA istituisce a favore dei lavoratori dipendenti un diritto legale a godere di condizioni d'impiego altrettanto favorevoli quanto quelle di cui gode un dipendente di sesso opposto che svolga il medesimo lavoro, un lavoro considerato equivalente o un lavoro di pari valore.

8 L'art. 1, n. 1, dell'EPA dispone che in ogni contratto in forza del quale una donna è impiegata in un'azienda in Gran Bretagna si presume l'esistenza di una «clausola di parità di trattamento» (8).

9 In base all'art. 2, n. 4, dell'EPA, un ricorso che miri ad ottenere l'applicazione di una clausola di parità deve essere proposto, a pena di decadenza, entro un termine di sei mesi dalla cessazione dell'impiego contemplato dalla domanda.

10 L'art. 2, n. 5, dell'EPA dispone che, nell'ambito di un procedimento avviato per la violazione di una clausola di parità, una donna può pretendere gli arretrati retributivi o il risarcimento dei danni solo relativamente al biennio precedente la data della proposizione del ricorso.

11 Per quanto riguarda i ricorsi volti ad ottenere la parità di trattamento in materia d'iscrizione a un regime pensionistico aziendale, l'art. 2, n. 5, dell'EPA è stato modificato dal regolamento del 1976 sulla parità del diritto all'iscrizione ai regimi pensionistici aziendali [Occupational Pension Schemes (Equal Access to Membership) Regulations 1976; in prosieguo: il «regolamento nazionale»].

12 Il regolamento nazionale offre al dipendente che è stato illegittimamente escluso dall'iscrizione ad un regime pensionistico aziendale un risarcimento in natura. In base al suo art. 12, il giudice nazionale, allorché ritenga fondato il ricorso, dichiara che il ricorrente è titolare del diritto ad essere iscritto al regime pensionistico in questione. Tuttavia, l'efficacia retroattiva di tale dichiarazione è limitata ai due anni precedenti la data di proposizione del ricorso.

II - Fatti e procedimento

13 Il 28 settembre 1994 la Corte di giustizia ha pronunciato le sentenze Vroege e Fisscher, già citate.

14 In queste sentenze la Corte ha confermato che il diritto all'iscrizione ad un regime pensionistico aziendale rientra nel campo di applicazione dell'art. 119 del Trattato (9). Essa ha anche ribadito che l'esclusione dei lavoratori a tempo parziale dall'iscrizione a simili regimi costituisce una discriminazione indiretta contraria all'art. 119 qualora colpisca un numero molto più elevato di donne che di uomini, a meno che non sia basata su fattori obiettivamente giustificati ed estranei a qualsiasi discriminazione fondata sul sesso (10).

15 La Corte ha inoltre stabilito che «la limitazione nel tempo degli effetti della sentenza Barber non si applica al diritto d'iscrizione a un regime pensionistico aziendale (...)» (11). Essa ne ha dedotto che «l'efficacia diretta dell'art. 119 può essere richiamata allo scopo di esigere in via retroattiva il rispetto della parità di trattamento per quanto concerne il diritto di iscrizione a un regime pensionistico aziendale, e ciò successivamente all'8 aprile 1976, data della già citata sentenza Defrenne [II], la quale ha sancito per la prima volta l'efficacia diretta del suddetto articolo» (12).

16 Queste sentenze sono state ampiamente pubblicizzate nel Regno Unito dalla stampa e dalle organizzazioni sindacali.

17 Nei mesi che seguirono la loro pronuncia, quasi 60 000 lavoratori a tempo parziale (o ex lavoratori a tempo parziale) hanno presentato ricorso dinanzi agli Industrial Tribunal di questo Stato.

18 Basandosi sull'art. 119 del Trattato, detti lavoratori sostengono di essere stati illegittimamente esclusi dall'iscrizione a diversi regimi pensionistici aziendali. I convenuti in tali procedimenti sono i datori di lavoro o, eventualmente, gli ex datori di lavoro dei ricorrenti.

19 Tutte le cause indicate riguardano regimi pensionistici «di deroga convenzionale» (13) che, in vari periodi nel passato, escludevano l'iscrizione dei lavoratori a tempo parziale.

Più precisamente il presente rinvio pregiudiziale riguarda i seguenti regimi pensionistici:

- il National Health Service Pension Scheme (14);

- il Teachers' Superannuation Scheme (15);

- il Local Government Superannuation Scheme (16);

- l'Eletricity Supply (Staff) Superannuation Scheme Pension Scheme e l'Electricity Supply Pension Scheme (17), e

- il Midland Bank Pension Scheme e il Midland Bank Key-Time Pension Scheme (18).

20 Tra il 1986 e il 1995 questi regimi pensionistici furono modificati al fine di garantire ai lavoratori a tempo parziale il diritto all'iscrizione. In particolare, il regolamento del 1995 recante modifica del regolamento del 1976 sulla parità del diritto all'iscrizione ai regimi pensionistici aziendali [Occupational Pension Schemes (Equal Access to Membership) (Amendment Regulations 1995)] ha vietato, a partire dal 31 maggio 1995, ogni discriminazione diretta o indiretta fondata sul sesso in materia di iscrizione ad un regime pensionistico aziendale.

21 Ciò nonostante, agendo in giudizio, le ricorrenti intendono far riconoscere il proprio diritto all'iscrizione retroattiva ai regimi pensionistici in questione per i periodi di impiego a tempo parziale che essi hanno compiuto prima delle modifiche suddette. Alcuni periodi di impiego risalgono, peraltro, all'8 aprile 1976.

22 Tra i 60 000 procedimenti avviati dinanzi ai giudici nazionali, 22 ricorsi (19) sono stati considerati come «cause campione» al fine di risolvere alcune questioni preliminari di diritto.

23 Tali questioni riguardano la compatibilità con il diritto comunitario delle norme processuali istituite dall'art. 2, n. 4, dell'EPA e dall'art. 12 del regolamento nazionale.

24 Le «cause campione» consentono di riscontrare l'esistenza di tre tipi di problemi (20).

25 In primo luogo, alcune ricorrenti hanno depositato i propri ricorsi dinanzi all'Industrial Tribunal competente più di sei mesi dopo la cessazione del loro impiego. In base all'art. 2, n. 4, dell'EPA, tali ricorrenti sono decadute dal diritto di agire e dunque private di ogni rimedio che consenta di far riconoscere i loro pregressi periodi di impiego a tempo parziale ai fini del calcolo dei loro diritti alla pensione.

26 In secondo luogo, talune ricorrenti pretendono la parità di trattamento per quanto riguarda il diritto all'iscrizione ad un regime pensionistico aziendale per periodi di impiego che esse hanno prestato più di due anni prima della proposizione dei loro ricorsi. In base all'art. 12 del regolamento nazionale, tali ricorsi sono stati rigettati perché l'efficacia retroattiva della dichiarazione di iscrizione pronunciata dagli Industrial Tribunals è limitata ai due anni che precedono la data di proposizione del ricorso.

27 In terzo luogo altre ricorrenti si trovano in una situazione particolare.

Si tratta d'insegnanti o di docenti incaricate che lavorano in modo regolare, ma in base a contratti consecutivi e giuridicamente distinti. A questo riguardo, l'ordinanza di rinvio (21) distingue tre categorie di insegnanti: quelle che insegnano nello stesso istituto in base ad una successione di contratti che coprono l'anno accademico, interrotti durante le vacanze estive (i «sessional contracts»); quelle che insegnano nello stesso istituto in base ad una successione di contratti che coprono i periodi dei corsi, interrotti durante i periodi di vacanza (i «termly contracts») (22), e quelle che insegnano ad intermittenza (23).

Dall'ordinanza di rinvio (24) discende che una tale successione di contratti talvolta può essere coperta da contratto quadro («umbrella contract»). In virtù di questo contratto, le parti sono tenute a rinnovare i loro vari contratti di lavoro.

In mancanza di un contratto quadro, il periodo previsto dall'art. 2, n. 2, dell'EPA inizia a decorrere dalla fine del contratto di lavoro e non dalla fine del rapporto di lavoro tra l'insegnante e l'istituto in questione (25). Ne consegue che un'insegnante può far riconoscere i suoi periodi di impiego a tempo parziale ai fini del calcolo dei suoi diritti alla pensione solo a condizione di aver proposto un ricorso nei sei mesi successivi alla fine di ciascun contratto in forza del quale abbia prestato la sua attività lavorativa.

28 Nella causa principale le ricorrenti hanno sostenuto che l'art. 2, n. 4, dell'EPA e l'art. 12 del regolamento nazionale sono incompatibili con il diritto comunitario. In primo luogo, tali disposizioni renderebbero praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti loro conferiti dall'art. 119 del Trattato. In secondo luogo, le norme processuali in questione sarebbero meno favorevoli rispetto a quelle che disciplinano i ricorsi analoghi di natura interna e, in particolare, i ricorsi fondati sul Sex Discrimination Act 1975 (legge relativa alle discriminazioni fondate sul sesso) o sul Race Relations Act 1976 (legge sui rapporti tra le razze).

29 L'Industrial Tribunal di Birmingham era incaricato di esaminare le «cause campione» in primo grado. Esso ha pronunciato la sua decisione il 4 dicembre 1995 (26). In sostanza, ha ritenuto che le procedure previste dalle disposizioni controverse fossero conformi al diritto comunitario, in quanto non rendevano eccessivamente difficile o praticamente impossibile l'esercizio dei diritti conferiti alle ricorrenti dall'ordinamento giuridico comunitario.

30 In appello questa decisione è stata confermata dall'Employment Appeal Tribunal. Nella sua sentenza del 24 giugno 1996 quest'ultimo ha, inoltre, rilevato che le norme processuali in questione non erano meno favorevoli di quelle relative ai ricorsi analoghi di natura interna. In effetti, l'art. 2, n. 4, dell'EPA e l'art. 12 del regolamento nazionale si applicherebbero indifferentemente ai ricorsi fondati sulla violazione dell'art. 119 del Trattato e a quelli fondati sulla violazione dei principi stabiliti dall'EPA.

31 La sentenza dell'Employment Appeal Tribunal è stata a sua volta confermata da una sentenza della Court of Appeal del 13 febbraio 1997.

32 Conformemente al potere discrezionale loro riconosciuto dall'art. 177, secondo comma, del Trattato CE (divenuto art. 234, secondo comma, CE), tali organi giurisdizionali si sono pronunciati nella causa principale senza sottoporvi questioni pregiudiziali.

33 Tuttavia, la House of Lords, chiamata a pronunciarsi in ultimo grado, ha ritenuto necessario adire la Corte di giustizia.

III - Questioni pregiudiziali

34 Di conseguenza, essa ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporvi le seguenti questioni:

«Premesso che:

a) a una lavoratrice ricorrente è stata negata l'affiliazione ad un regime pensionistico aziendale per il fatto di essere lavoratrice ad orario ridotto; e

b) conseguentemente, essa non gode di diritti alla pensione maturati ed erogabili al raggiungimento dell'età per il pensionamento, in connessione con l'attività prestata presso il datore di lavoro; e

c) la ricorrente sostiene che tale trattamento integra una discriminazione indirettamente fondata sul sesso, contraria all'art. 119 del Trattato CE,

sorgono le seguenti tre questioni:

1) se una norma procedurale nazionale la quale prescriva:

a) che un ricorso avente ad oggetto l'iscrizione ad un regime pensionistico aziendale (dal quale derivino diritti alla pensione), proposto dinanzi all'Industrial Tribunal, debba essere presentato entro sei mesi dalla cessazione dell'attività lavorativa oggetto del ricorso;

b) che i periodi di lavoro validi ai fini del diritto alla pensione della ricorrente debbano essere calcolati unicamente con riferimento all'attività lavorativa prestata dai due anni precedenti la data del ricorso in poi (indipendentemente dalla questione se la pensione sia erogabile anteriormente o successivamente alla data di proposizione del ricorso stesso)

sia compatibile con il principio di diritto comunitario secondo cui le norme procedurali nazionali non devono rendere, in caso di violazione del diritto comunitario, eccessivamente difficile o praticamente impossibile per la richiedente l'esercizio dei diritti attribuitile dall'art. 119.

2) Nell'ipotesi in cui:

a) i diritti attribuiti dall'art. 119 debbano trovare attuazione, in forza del diritto nazionale, per mezzo di una disciplina normativa emanata nel 1970, vale a dire anteriormente all'adesione del Regno Unito alla Comunità europea, ed entrata in vigore il 29 dicembre 1975, e che, anteriormente all'8 aprile 1976, abbia già conferito un diritto alla parità di trattamento con riguardo alla retribuzione e alle altre condizioni contrattuali;

b) le norme procedurali dettate dalla legge nazionale siano quelle menzionate nella precedente questione sub 1;

c) altre norme legislative vietino le discriminazioni in materia di lavoro e la disciplina nazionale in materia di contratti preveda termini differenti,

1) se l'attuazione dell'art. 119 compiuta attraverso la suddetta normativa nazionale sia conforme al principio di diritto comunitario secondo cui le norme procedurali nazionali non devono risultare, in caso di violazione del diritto comunitario, meno favorevoli di quelle applicabili a ricorsi analoghi di natura interna.

2) In caso contrario, quali siano i criteri rilevanti ai fini dell'accertamento se un diverso rimedio giurisdizionale nell'ordinamento nazionale costituisca un rimedio nazionale analogo a quello diretto all'esercizio dei diritti attribuiti dall'art. 119.

3) Nel caso in cui il giudice nazionale individui tale ricorso analogo rispondente ai criteri di cui al precedente punto 2, quali siano gli eventuali criteri rilevanti, in base al diritto comunitario, per stabilire se le norme procedurali poste a disciplina del ricorso o dei ricorsi analoghi siano più favorevoli rispetto alle norme procedurali che disciplinano l'attuazione dei diritti attribuiti dall'art. 119.

3) Nell'ipotesi in cui:

a) una lavoratrice dipendente abbia prestato attività lavorativa per lo stesso datore di lavoro in base a vari contratti di lavoro a tempo determinato distinti, con soluzione di continuità tra i rispettivi periodi di attività lavorativi;

b) alla scadenza di ogni singolo contratto, non sia previsto alcun obbligo per le parti di stipulare un altro contratto; e

c) la lavoratrice dipendente abbia proposto ricorso entro sei mesi dalla scadenza dell'ultimo o degli ultimi contratti, omettendo peraltro di proporre ricorso entro i sei mesi dalla scadenza del precedente contratto, o dei precedenti contratti,

se una norma procedurale nazionale che si risolva nel prescrivere che il ricorso avente ad oggetto l'iscrizione ad un regime pensionistico aziendale, iscrizione da cui derivi il diritto alla pensione, debba essere proposto entro i sei mesi dalla scadenza di ogni singolo contratto oggetto di ricorso, e che di conseguenza escluda l'attività lavorativa prestata in base ad uno o più precedenti contratti dal computo ai fini della pensione, sia compatibile con:

1) il diritto alla parità di retribuzione per un lavoro equivalente garantito dall'art. 119 del Trattato CE; e con

2) il principio di diritto comunitario secondo cui le norme procedurali nazionali non devono rendere, in caso di violazione del diritto comunitario, eccessivamente difficile o praticamente impossibile per la richiedente l'esercizio dei diritti attribuitile dall'art. 119».

IV - Oggetto del rinvio pregiudiziale

35 Dall'esposizione dei fatti discende che le «cause campione» riguardano esclusivamente questioni di ordine procedurale (27). Il presente rinvio pregiudiziale mira a consentire alla House of Lords di valutare la compatibilità con il diritto comunitario delle norme processuali dettate dall'art. 2, n. 4, dell'EPA e dall'art. 12 del regolamento nazionale.

Alla luce di questa valutazione, i giudici nazionali decideranno sulla ricevibilità dei ricorsi proposti dinanzi ad essi. Essi stabiliranno anche l'estensione dei periodi per i quali le ricorrenti possono invocare il loro diritto all'iscrizione retroattiva ai regimi pensionistici aziendali in questione.

36 Allo stadio attuale della procedura gli Industrial Tribunals non hanno ancora stabilito se l'esclusione dei lavoratori a tempo parziale dall'iscrizione a questi regimi pensionistici costituisca una discriminazione indiretta fondata sul sesso, contraria all'art. 119 del Trattato. Non è stata dunque richiesta alcuna interpretazione per ciò che concerne gli elementi costitutivi di una simile discriminazione.

37 Tuttavia, ai soli fini del mio ragionamento, si supporrà che sia stata riscontrata l'esistenza di siffatta discriminazione. In effetti, la soluzione delle questioni pregiudiziali implica una valutazione degli effetti generati dalle norme processuali in questione sui diritti riconosciuti dall'art. 119 alle ricorrenti nella causa principale. Ora, per valutare correttamente questi effetti, occorre partire dall'ipotesi che tali ricorrenti beneficino effettivamente del diritto ad essere iscritte retroattivamente ai regimi pensionistici in questione per tutti i periodi di impiego a tempo parziale che esse hanno compiuto dall'8 aprile 1976.

V - Soluzione delle questioni pregiudiziali

A - Introduzione

38 Secondo una giurisprudenza costante (28), in mancanza di una disciplina comunitaria in materia, spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire le modalità procedurali dei ricorsi giurisdizionali intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza dell'efficacia diretta del diritto comunitario.

39 Tuttavia, questa autonomia procedurale incontra due limiti.

40 In primo luogo, in virtù del «principio di equivalenza», le modalità processuali che consentono ai singoli di esercitare i diritti conferiti dall'ordinamento giuridico comunitario non possono essere meno favorevoli di quelle che riguardano i ricorsi analoghi di natura interna.

41 In secondo luogo, in virtù del «principio di effettività», le modalità processuali interne non possono essere tali da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico comunitario.

B - Sulla prima questione

42 La prima questione pregiudiziale richiede alla Corte di precisare la portata del principio di effettività. Essa si articola in due parti.

1) Sulla prima parte della prima questione

43 Nella prima parte della sua prima questione la House of Lords chiede se il termine di decadenza previsto dall'art. 2, n. 4, dell'EPA abbia per effetto di rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio, da parte delle ricorrenti nella causa principale, del loro diritto all'iscrizione retroattiva ad un regime pensionistico aziendale.

44 I motivi che sono alla base di tale questione sono semplici. Numerose ricorrenti hanno omesso di proporre ricorso entro i sei mesi successivi la cessazione della loro attività lavorativa (29). In applicazione della disposizione controversa, esse sono private della possibilità di far riconoscere i loro periodi di servizio pregressi ai fini del calcolo delle loro spettanze di pensione. Il giudice di rinvio desidera verificare che il principio di effettività non si opponga all'irricevibilità di questi ricorsi.

45 La giurisprudenza della Corte consente di risolvere rapidamente tale questione.

46 In effetti, in modo costante, la Corte «riconosc[e] la compatibilità con il diritto comunitario della fissazione di termini di ricorso ragionevoli a pena di decadenza, nell'interesse della certezza del diritto (...)» (30). Essa ritiene che «questi termini non possono essere considerati tali da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dal diritto comunitario, anche se, per definizione, lo spirare di detti termini comporta il rigetto, totale o parziale, dell'azione esperita (...)» (31).

47 La decadenza derivante dalla scadenza di questo termine di ricorso costituisce un'applicazione del principio fondamentale della certezza del diritto che tutela al tempo stesso il singolo e l'amministrazione (32). Essa «risponde all'esigenza di evitare che la legittimità delle decisioni amministrative possa essere censurata indefinitamente dinanzi ai giudici» (33).

48 Inoltre, il termine previsto dall'art. 2, n. 4, dell'EPA può essere definito «ragionevole» alla luce della giurisprudenza della Corte. In effetti, per il passato, la Corte ha riconosciuto la compatibilità di termini di decadenza nazionali decisamente più brevi (34).

49 Di conseguenza, ritengo che il principio di effettività non si opponga all'applicazione dell'art. 2, n. 4, dell'EPA ai ricorsi nella causa principale.

2) Sulla seconda parte della prima questione

50 Con la seconda parte della prima questione, la House of Lords chiede se l'art. 12 del regolamento nazionale abbia per effetto di rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio, da parte delle ricorrenti nella causa principale, del loro diritto alla iscrizione retroattiva ad un regime pensionistico aziendale.

51 Nel corso del procedimento i dibattiti hanno riguardato essenzialmente la sentenza dell'11 dicembre 1997, Magorrian e Cunningham (35) (in prosieguo: la «sentenza Magorrian»).

52 In questa sentenza la Sesta Sezione della Corte ha esaminato una norma processuale identica a quella dell'art. 12 del regolamento nazionale (36). Essa ha affermato che il principio di effettività ostava all'applicazione di una siffatta norma processuale a ricorsi proposti, ai sensi dell'art. 119 del Trattato, su iniziativa di lavoratori a tempo parziale e diretti a far riconoscere il loro diritto all'iscrizione retroattiva ad un regime pensionistico aziendale (37).

53 Occorre dunque verificare se questa conclusione possa essere applicata anche ai ricorsi nella causa principale.

54 A questo riguardo, verificherò la portata della soluzione definita dalla sentenza Magorrian. Esaminerò, quindi, le circostanze di fatto delle controversie di cui alla causa principale alla luce di questa soluzione.

a) Sulla soluzione adottata nella causa Magorrian

55 Le circostanze di fatto della causa Magorrian si possono riassumere come segue:

Il regime pensionistico aziendale in causa garantiva a tutti gli iscritti il versamento di un importo forfettario nonché una pensione di vecchiaia di base. Inoltre, esso comportava un regime specifico (38), il regime «Mental Health Officer» (in prosieguo: il regime «MHO»), che assicurava prestazioni integrative alle persone che avevano prestato servizio a tempo pieno per almeno venti anni.

La signora Magorrian aveva completato nove anni di servizio a tempo pieno e l'equivalente di undici anni a tempo parziale. La signora Cunningham aveva compiuto quindici anni di servizio a tempo pieno e l'equivalente di undici anni a tempo parziale. Entrambe avevano dunque compiuto l'equivalente di un minimo di venti anni di servizio a tempo pieno. Ciò nonostante, in ragione del loro lavoro a tempo parziale, esse erano state escluse dall'iscrizione al regime MHO (39).

All'atto del loro collocamento a riposo, esse hanno percepito un importo forfettario unitamente alla pensione di vecchiaia di base. Tuttavia non hanno potuto ottenere le prestazioni integrative garantite dal regime MHO. Esse hanno, dunque, proposto ricorso allo scopo di far riconoscere i loro periodi di impiego a tempo parziale ai fini del calcolo di queste prestazioni. Sebbene il giudice nazionale abbia ritenuto che esse fossero state vittime di una discriminazione indiretta fondata sul sesso, l'art. 12 delle Occupational Pension Regulations (Northern Irland) consentiva di prendere in considerazione solo il periodo di servizio compiuto meno di due anni prima della data di proposizione del loro ricorso.

E' sulla base di queste circostanze che la Sesta Sezione della Corte ha affermato che il diritto comunitario osta all'applicazione di una disposizione nazionale che, in caso di esito favorevole del ricorso, limita ai due anni precedenti la data di proposizione del detto ricorso gli effetti del diritto delle ricorrenti di iscriversi retroattivamente ad un regime pensionistico professionale ed a fruire delle prestazioni complementari derivanti da tale regime (40).

56 Il governo del Regno Unito e i convenuti nella causa principale sostengono che la soluzione adottata nella sentenza Magorrian è giustificata dalle circostanze specifiche di quella causa, per cui non può essere trasposta al caso di specie.

Essi sottolineano che, opponendosi al riconoscimento dell'intero periodo di servizio pregresso delle interessate, l'art. 12 delle Occupational Pension Regulations (Northern Ireland) ha impedito alle signore Magorrian e Cunningham di soddisfare la condizione richiesta per potersi iscrivere al regime MHO. Pertanto, detta disposizione privava totalmente le ricorrenti delle prestazioni integrative derivanti da questo regime. E' unicamente in questo senso che la norma controversa rendeva praticamente impossibile l'esercizio dei diritti riconosciuti dall'ordinamento giuridico comunitario.

D'altra parte, nella causa principale, l'art. 12 del regolamento nazionale non priverebbe totalmente le ricorrenti del loro diritto all'iscrizione retroattiva ad un regime pensionistico aziendale. Esso non farebbe altro che limitare il periodo, precedente la proposizione del ricorso, per il quale le ricorrenti possono ottenere tale iscrizione.

Ora, secondo una giurisprudenza costante (41), il principio di effettività non osterebbe all'applicazione di una norma di diritto interno che semplicemente limita gli effetti retroattivi dei ricorsi proposti allo scopo di ottenere una determinata prestazione.

57 Non posso condividere questa analisi.

58 Certamente, le circostanze della causa Magorrian erano particolari. Tuttavia i termini del ragionamento della Corte vanno molto al di là delle circostanze specifiche di quella causa.

59 Esaminiamo questo ragionamento.

60 Risolvendo la prima questione pregiudiziale, la Corte ha dichiarato che «i periodi lavorativi compiuti da lavoratori a tempo parziale che siano stati vittime di una discriminazione indiretta fondata sul sesso devono essere presi in considerazione a decorrere dall'8 aprile 1976, data della sentenza [Defrenne II], ai fini del calcolo delle prestazioni (...) ad essi spettanti» (42).

Statuendo in tal modo, la Corte ha logicamente tratto le conseguenze della sua giurisprudenza precedente e, in particolare, delle citate sentenze Vroege, Fisscher e Dietz.

In effetti, secondo queste sentenze, l'art. 119 del Trattato riconosce ai lavoratori a tempo parziale, vittime di una discriminazione indiretta fondata sul sesso, il diritto ad essere iscritti retroattivamente al regime pensionistico professionale in questione e a percepire le prestazioni derivanti da questo regime. La consacrazione di questo diritto rappresenta l'attuazione di un'esigenza più generale secondo la quale «nel caso in cui l'interessato abbia subito una discriminazione del genere, il ristabilimento della parità di trattamento deve porre di nuovo il lavoratore discriminato in una situazione identica a quella dei lavoratori dell'altro sesso» (43). Il ripristino della situazione non discriminatoria implica dunque che il lavoratore discriminato possa esigere il riconoscimento, ai fini del calcolo dei suoi diritti alla pensione, di tutti i periodi di impiego a tempo parziale che egli abbia compiuto dall'8 aprile 1976.

61 Nel quadro dell'analisi della seconda questione pregiudiziale, la Corte ha sottolineato che, «la domanda non [è] diretta ad ottenere l'erogazione di determinate prestazioni integrative con effetto retroattivo, ma mir[a] a far riconoscere il diritto delle interessate di iscriversi a pieno titolo ad un regime professionale (...)» (44).

In tal modo la Corte ha tracciato una distinzione tra due categorie di ricorsi: quelli con cui i ricorrenti mirano ad ottenere degli arretrati di prestazioni e quelli con cui i ricorrenti pretendono il riconoscimento del loro diritto all'iscrizione retroattiva (alla «piena» iscrizione) ad un regime pensionistico professionale.

Per quanto riguarda la prima categoria di ricorsi, la Corte ha confermato che il principio di effettività non osta all'applicazione di una norma di diritto interno che «si limit[a] a circoscrivere il periodo, precedente la presentazione della domanda, per il quale po[sso]no essere ottenuti arretrati di prestazioni (...)» (45).

Invece, relativamente alla seconda categoria di ricorsi, la Corte ha ritenuto che «la norma controversa nella causa principale impedisce che vengano presi in considerazione tutti i periodi di anzianità delle interessate dall'8 aprile 1976 [fino a due anni precedenti la data di proposizione dei loro ricorsi] ai fini del calcolo delle prestazioni integrative che sarebbero dovute anche dopo la data di presentazione della domanda» (46).

62 La Corte non intendeva limitare questa constatazione alle circostanze specifiche della causa Magorrian. Al contrario, essa ha sottolineato che la norma processuale controversa minacciava l'essenza stessa del diritto all'iscrizione retroattiva ad un regime pensionistico professionale.

In effetti essa ha evidenziato che, «diversamente dalle disposizioni (...) che si limit[ano] a circoscrivere, per garantire la certezza del diritto, la portata retroattiva di una domanda diretta ad ottenere determinate prestazioni e non intacc[ano] quindi l'essenza stessa dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico comunitario, una disposizione come quella in esame nella causa principale rende in pratica impossibile l'esercizio da parte dei cittadini di un'azione basata sul diritto comunitario» (47).

Al fine di confermare quest'analisi la Corte ha sottolineato come «quest'ultima disposizione nazionale comporti, in ultima analisi, una limitazione nel tempo dell'efficacia diretta dell'art. 119 del Trattato, in casi in cui una limitazione del genere non è stata prevista né dalla giurisprudenza della Corte né dal protocollo n. 2 allegato al Trattato sull'Unione europea [il protocollo "Barber"]» (48).

La Corte considera quindi che, analogamente ad una limitazione nel tempo degli effetti diretti dell'art. 119 del Trattato, la norma processuale controversa priva i cittadini, che sarebbero normalmente in grado di esercitare i diritti che derivano dalla disposizione comunitaria in questione, della facoltà di avvalersene a sostegno delle loro richieste.

63 Da queste considerazioni discende che la soluzione adottata nella sentenza Magorrian non è limitata alle circostanze specifiche di quella causa.

64 Del resto, mi sembra che questa soluzione debba essere trasposta ai casi di specie.

In effetti, come nella causa citata, l'art. 12 del regolamento nazionale «impedisce che vengano presi in considerazione tutti i periodi di anzianità delle interessate dall'8 aprile 1976 [fino ai due anni precedenti la data di proposizione dei loro ricorsi] ai fini del calcolo delle prestazioni (...) che sarebbero dovute anche dopo la data di presentazione della domanda» (49).

Rilevo inoltre che nella causa Magorrian le interessate cercavano di far riconoscere il loro diritto all'iscrizione retroattiva ad un regime pensionistico al fine di percepire prestazioni integrative. Qualunque fosse l'esito della controversia, esse erano quindi certe di godere dell'importo forfettario e della pensione di base garantiti dal regime generale delle pensioni professionali.

Invece, nelle cause in esame le ricorrenti mirano a far riconoscere il loro diritto all'iscrizione retroattiva ai regimi pensionistici in causa onde percepire pensioni di anzianità di base. Ora, se il principio di effettività osta all'applicazione di una norma processuale che impedisce di prendere in considerazione tutti i periodi di servizio delle interessate dall'8 aprile 1976 ai fini del calcolo delle prestazioni integrative, esso deve, a maggior ragione, ostare all'applicazione di questa norma qualora essa impedisca di prendere in considerazione detti periodi di servizio ai fini del calcolo delle pensioni di vecchiaia di base.

65 I convenuti nella causa principale ritengono che una soluzione di questo genere sia inconciliabile con la giurisprudenza della Corte e, in particolare, con le citate sentenze Fisscher e Dietz. Essi ricordano che, stando a queste sentenze, «le norme nazionali in materia di termini d'impugnazione di diritto nazionale sono opponibili ai lavoratori che fanno valere il loro diritto di essere iscritti ad un regime pensionistico aziendale (...)» (50).

66 Non ritengo convincente questo argomento.

Invero, nelle sentenze citate non era stato richiesto alla Corte di stabilire se il principio di effettività ostasse all'applicazione delle norme processuali in questione. Anzi, tenuto conto dell'oggetto delle questioni che le erano state sottoposte, la Corte si è limitata a ricordare, in termini generali, la sua giurisprudenza relativa all'autonomia procedurale degli Stati membri. Così, essa ha riaffermato che le norme in materia di termini d'impugnazione di diritto interno sono opponibili ai lavoratori che fanno valere il loro diritto di essere iscritti ad un regime pensionistico professionale, «a condizione che esse (...) non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico comunitario» (51). Tuttavia, a differenza della causa Magorrian, la Corte non ha esaminato se le norme processuali controverse soddisfacessero questa condizione.

Inoltre, le norme processuali di cui trattavasi nelle citate sentenze Fisscher e Dietz erano diverse da quelle che sono state oggetto della sentenza Magorrian. Esse si limitavano a fissare termini «classici» di decadenza o a sancire principi di diritto equivalenti (cioè la «rechtsverwerking» di diritto olandese) (52), ma non limitavano, in caso di esito favorevole del ricorso, il diritto degli interessati ad essere iscritti retroattivamente al regime pensionistico aziendale dal quale erano stati esclusi.

67 Infine, non mi persuade neppure l'argomento secondo il quale l'art. 12 del regolamento nazionale esorterebbe i ricorrenti alla massima diligenza nell'invitarli a proporre i loro ricorsi nei mesi - e, al più tardi, entro i due anni - successivi alla loro esclusione dall'iscrizione ad un regime pensionistico aziendale.

In effetti, a differenza dei termini di decadenza, la norma processuale in causa non è di natura tale da contribuire alla certezza del diritto, poiché si applica anche ai ricorrenti che, conformemente all'art. 2, n. 4, dell'EPA, hanno proposto impugnazione entro i sei mesi successivi alla cessazione dell'impiego cui si riferiscono i rispettivi ricorsi (53).

b) Sulle circostanze di fatto delle controversie di cui alla causa principale

68 Occorre, a questo punto, esaminare le circostanze di fatto delle controversie di cui alla causa principale.

69 Sui 60 000 ricorsi presentati dinanzi ai giudici nazionali disponiamo di informazioni assai limitate. E' dunque impossibile immaginare l'insieme delle circostanze di fatto suscettibili di prospettarsi nell'ambito di tali procedimenti.

70 Tuttavia, il fascicolo consente di identificare l'esistenza di tre categorie di situazioni controverse (54).

71 In primo luogo, l'applicazione dell'art. 12 del regolamento nazionale può privare talune ricorrenti della possibilità di soddisfare le condizioni richieste per beneficiare delle prestazioni pensionistiche.

Il caso della signora Foster illustra questo primo tipo di situazioni.

Tra il maggio del 1979 e il maggio del 1994 la signora Foster ha lavorato a tempo parziale presso la Midland Bank. E' stata autorizzata ad iscriversi al regime pensionistico del suo datore di lavoro il 1_ settembre 1992. Nel maggio del 1994 è stata collocata a riposo. Tuttavia, non beneficia di alcuna pensione. In effetti, il regime della Midland Bank subordina il diritto alle prestazioni pensionistiche alla condizione che l'interessato sia stato iscritto per un periodo minimo di due anni. Ora, la signora Foster non soddisfa questa condizione, essendo stata iscritta soltanto per un periodo di venti mesi.

Il 23 dicembre 1994 la signora Foster ha presentato un ricorso per ottenere il riconoscimento del suo diritto all'iscrizione retroattiva al regime in questione (55). A questo proposito, l'art. 12 del regolamento nazionale le consente di ottenere una dichiarazione di iscrizione solo per i suoi periodi di impiego compiuti dal 23 dicembre 1992, cioè successivamente alla sua iscrizione effettiva al regime della Midland Bank. Ostando al computo dei periodi di servizio anteriori alla sua iscrizione, la norma processuale in causa priva la signora Foster della possibilità di soddisfare la condizione richiesta per beneficiare di una pensione di anzianità.

Detta norma rende dunque impossibile l'esercizio dei diritti conferiti alla ricorrente dall'art. 119 del Trattato.

72 In secondo luogo, alcune ricorrenti invocano il loro diritto all'iscrizione retroattiva ad un regime pensionistico aziendale per periodi di impiego a tempo parziale che esse hanno compiuto più di due anni prima della data di presentazione dei loro ricorsi.

E' il caso della signora Wainsborough (56).

La signora Wainsborough lavora a tempo parziale presso la Midland Bank dal maggio del 1973. E' stata autorizzata ad iscriversi al regime pensionistico del suo datore di lavoro il 1_ settembre 1992. L'8 dicembre 1994 ha proposto ricorso al fine di far riconoscere il suo diritto all'iscrizione retroattiva a questo regime per i periodi di impiego anteriori al 1_ settembre 1992. Tuttavia, in virtù dell'art. 12 del regolamento nazionale, una dichiarazione di iscrizione non potrebbe che riguardare i suoi periodi di impiego compiuti dall'8 dicembre 1992, cioè successivamente alla sua iscrizione al regime della Midland Bank. Di conseguenza, il ricorso della signora Wainsborough è stato rigettato.

In questo genere di situazioni l'art. 12 del regolamento nazionale rende impossibile ogni ricorso che miri a far riconoscere il diritto delle ricorrenti all'iscrizione retroattiva ad un regime pensionistico aziendale e a percepire le prestazioni derivanti da questo regime. In tal modo compromette l'essenza stessa dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico comunitario.

73 In terzo luogo, alcune ricorrenti fanno valere il loro diritto all'iscrizione retroattiva ad un regime pensionistico aziendale per diversi periodi di impiego a tempo parziale: quelli che esse hanno compiuto più di due anni prima della presentazione del loro ricorso e quelli che hanno compiuto meno di due anni prima di tale data.

E' il caso della signora Jones (57).

La signora Jones lavora in qualità di insegnante a tempo parziale dal mese di aprile del 1977. Dal mese di agosto del 1993 si è iscritta al Teachers' Superannuation Scheme. Il 6 dicembre 1994 ha depositato un ricorso per far riconoscere il suo diritto all'iscrizione retroattiva a questo regime pensionistico. In applicazione dell'art. 12 del regolamento nazionale, la dichiarazione di iscrizione può riguardare soltanto i periodi di impiego compiuti dal 6 dicembre 1992. Il ricorso è dunque escluso nella parte in cui riguarda i periodi compresi tra il mese di aprile del 1977 e il 5 dicembre 1992.

In questo genere di situazioni l'art. 12 del regolamento nazionale non rende impossibile l'azione delle ricorrenti. Esso la rende, tuttavia, eccessivamente difficile, perché osta al computo dei periodi di servizio compiuti dalle interessate dall'inizio del loro impiego fino ai due anni che hanno preceduto la data di presentazione dei loro ricorsi.

74 A mio avviso, nelle tre situazioni citate l'art. 12 del regolamento nazionale ha l'effetto di rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio, ad opera delle ricorrenti nella causa principale, del loro diritto all'iscrizione retroattiva ad un regime pensionistico aziendale.

75 Di conseguenza suggerisco alla Corte di dichiarare che il principio di effettività osta all'applicazione della disposizione controversa nella causa principale.

C - Sulla seconda questione

76 Con la seconda questione pregiudiziale si chiede alla Corte di precisare la portata del principio di equivalenza.

77 Alla luce delle conclusioni esposte dianzi, l'esame di questa questione potrebbe giustificarsi solo con riguardo all'art. 2, n. 4, dell'EPA. In effetti, se, come io ritengo, il principio di effettività osta all'applicazione dell'art. 12 del regolamento nazionale ai ricorsi di cui trattasi nella causa principale, i giudici nazionali saranno indotti a disapplicare questa disposizione conformemente alla giurisprudenza della Corte (58). In questo caso, l'analisi del principio di equivalenza diverrebbe privo di oggetto per quanto concerne tale seconda regola procedurale.

78 Tuttavia per completezza, esaminerò questo principio tenendo conto delle due disposizioni nazionali controverse.

79 Il principio di equivalenza pone un requisito di «non discriminazione»: l'esercizio di un diritto riconosciuto da norme comunitarie attraverso il quadro giuridico nazionale non può essere sottoposto a condizioni più rigide rispetto all'esercizio di un diritto equivalente di origine puramente nazionale.

80 La House of Lords cerca dunque di stabilire se le modalità procedurali previste dall'art. 2, n. 4, dell'EPA e dall'art. 12 del regolamento nazionale, applicabili ai ricorsi proposti dalle ricorrenti nella causa principale sulla base dell'art. 119 del Trattato, siano meno favorevoli di altre modalità procedurali applicabili a ricorsi analoghi di natura interna.

81 A questo proposito, essa vi sottopone tre quesiti. Con il primo quesito chiede se sia conforme al principio di equivalenza l'attuazione, per mezzo dell'EPA, dei diritti conferiti ai singoli dall'art. 119 del Trattato. Con il secondo quesito mira a conoscere i criteri di diritto comunitario che consentono di identificare un «ricorso analogo di natura interna». Con il terzo quesito cerca di conoscere i criteri di tale diritto che consentono di stabilire se le modalità che regolano i ricorsi analoghi di natura interna siano «più favorevoli» di quelle applicabili ai ricorsi fondati sulla violazione dell'art. 119 del Trattato.

82 Successivamente al ricevimento della domanda d'interpretazione qui esaminata la Corte ha pronunciato la sua sentenza nella causa Levez. Come rileva la House of Lords (59), le questioni di principio sollevate da detta causa sono analoghe a quelle di cui si discute in questa sede (60). Di conseguenza, riprenderò, in larga misura, il ragionamento che la Corte ha sviluppato nella sentenza citata.

1) Sulla prima parte della seconda questione

83 In primo luogo, la House of Lords chiede se, al fine di assicurare il rispetto del principio di equivalenza, sia possibile ritenere che un ricorso fondato sull'inosservanza dell'EPA costituisca un ricorso interno analogo ad un ricorso basato sulla violazione dell'art. 119 del Trattato.

84 Nelle mie conclusioni relative alla sentenza Levez (61) ho esposto le ragioni per le quali, a mio avviso, i ricorsi promossi sulla base dell'EPA e sulla base dell'art. 119 del Trattato debbono essere considerati non come analoghi, ma identici.

85 La Corte ha condiviso la mia opinione dal momento che, nella sentenza citata, essa ha stabilito che «(...) occorre costatare che l'EPA costituisce la normativa nazionale che attua il divieto di discriminazioni basate sul sesso relativamente alle retribuzioni, quale enunciato dall'art. 119 del Trattato e dalla direttiva [del Consiglio 10 febbraio 1975, 75/117/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative all'applicazione del principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile (GU L 45, pag. 49)].

Di conseguenza (...) non basta (...) per assicurare il rispetto del principio dell'equivalenza, che le stesse modalità procedurali (...) siano applicabili a due tipi di domande analoghe, l'una fondata sul diritto comunitario, l'altra sul diritto nazionale, trattandosi di uno stesso e identico rimedio giurisdizionale.

Infatti, dopo l'adesione alle Comunità, l'EPA costituisce la normativa mediante la quale il Regno Unito assolve gli obblighi ad esso incombenti in forza, anzitutto, dell'art. 119 del Trattato e, in secondo luogo, della direttiva [75/117]. Essa non può pertanto costituire il fondamento idoneo del confronto finalizzato a garantire il rispetto del principio dell'equivalenza» (62).

86 Nel caso di specie propongo di confermare questo giudizio e, pertanto, di risolvere negativamente la questione sollevata dal giudice di rinvio.

2) Sulla seconda parte della seconda questione

87 In secondo luogo, la House of Lords mira a conoscere i criteri di diritto comunitario che consentono di identificare un ricorso analogo di natura interna.

88 A questo riguardo, la sentenza Levez offre una esposizione sintetica dei principi applicabili nell'ambito di tale analisi.

Così, possono essere considerati «analoghi» dei ricorsi interni che hanno un oggetto e una causa analoghi ai ricorsi fondati sulla violazione del diritto comunitario (63).

D'altra parte, al fine di verificare se il principio di equivalenza sia rispettato, il giudice nazionale deve esaminare non solo l'oggetto, ma anche gli elementi essenziali dei ricorsi di natura interna asseritamente analoghi (64).

Inoltre, ciascun caso in cui si pone la questione se una norma processuale nazionale sia meno favorevole di quelle concernenti ricorsi analoghi di natura interna deve essere esaminato tenendo conto del ruolo di detta norma nell'insieme del procedimento, dello svolgimento e delle peculiarità dello stesso dinanzi ai vari organi giurisdizionali nazionali (65).

Infine, il principio di equivalenza non può essere interpretato nel senso che esso obblighi uno Stato membro a estendere il suo regime nazionale più favorevole a tutte le azioni proposte, come nella causa principale, nel settore in questione (66).

89 A questo punto, un riferimento ai principi enunciati nella sentenza Levez sarebbe sufficiente per risolvere la questione sollevata dalla House of Lords. In effetti, la pronuncia della Corte è chiesta soltanto riguardo agli elementi concernenti l'interpretazione del diritto comunitario che consentono di identificare un ricorso analogo di natura interna. Il giudice di rinvio non sollecita un'identificazione concreta di tale rimedio giurisdizionale.

D'altra parte, la Corte rileva che «spetta (...) ai giudici nazionali verificare che le modalità procedurali destinate a garantire, nel diritto interno, la tutela dei diritti derivanti ai singoli dal diritto comunitario siano conformi al principio dell'equivalenza (...)» (67).

Il riconoscimento di tale competenza è giustificato dal fatto che «(...) il giudice nazionale (...) è l'unico ad avere una conoscenza diretta delle modalità procedurali dei ricorsi in materia di diritto [interno] (...)» (68).

90 Tuttavia, la preoccupazione di fornire una risposta utile al giudice nazionale conduce talvolta la Corte a formulare osservazioni più precise per quanto riguarda i possibili elementi di raffronto. Così, nella citata sentenza Palmisani (69) la Corte ha aiutato il giudice di rinvio ad identificare, nel suo diritto nazionale, i rimedi interni paragonabili ai ricorsi diretti al risarcimento del danno subito in ragione della trasposizione tardiva di una direttiva comunitaria.

91 A priori, non posso escludere che la Corte decida di adottare un criterio analogo nella presente causa.

92 Occorre dunque ricercare un ricorso di diritto interno che possa essere considerato analogo ai ricorsi nella causa principale.

93 Nelle loro osservazioni scritte le ricorrenti nella causa principale hanno prospettato numerosi elementi di comparazione. Esse hanno sostenuto che le loro domande potevano essere paragonate a ricorsi fondati sul Sex Discrimination Act 1975, a ricorsi fondati sul Race Relations Act 1976, ad azioni miranti al recupero degli arretrati retributivi (70) o a domande miranti a far sanzionare trattenute illecite sul salario (71).

94 Nelle mie conclusioni relative alla sentenza Levez (72) ho esposto i motivi per i quali, a mio avviso, le azioni fondate sul Sex Discrimination Act 1975 o sul Race Relations Act 1976 non potevano essere utilmente paragonate a ricorsi presentati ai sensi dell'art. 119 del Trattato. In sostanza, tale paragone procederebbe da un approccio secondo il quale il problema della discriminazione - sia essa fondata sul sesso o sulla razza - resterebbe al centro del dibattito. Ho dunque optato per un raffronto nel campo del diritto del lavoro, individuando un ricorso interno il cui oggetto era identico a quello del ricorso fondato sulla violazione del diritto comunitario.

95 Nel caso di specie questo ragionamento mi conduce ugualmente ad escludere, come base comparativa, le azioni miranti al recupero di arretrati retributivi o a far sanzionare delle trattenute illecite sul salario. In effetti, i ricorsi nella causa principale non hanno ad oggetto il pagamento di arretrati retributivi o salariali, ma l'iscrizione retroattiva delle ricorrenti ad un regime pensionistico aziendale.

96 Con riferimento a questo oggetto, ritengo che i ricorsi nella causa principale vadano paragonati ad un ricorso di diritto interno per mezzo del quale un lavoratore mira ad ottenere, sulla base di un fondamento estraneo al diritto comunitario, la sua iscrizione retroattiva ad un regime pensionistico aziendale.

97 Tuttavia, sussiste una difficoltà. In effetti, è possibile immaginare una molteplicità di ragioni per le quali il lavoratore non è stato debitamente iscritto ad un regime pensionistico. La mancata iscrizione può discendere da una negligenza imputabile al datore di lavoro, da una negligenza del lavoratore stesso, da ignoranza, dell'uno o dell'altro, dei propri diritti ed obblighi, da un errore del datore di lavoro eccetera.

98 Al riguardo, il criterio della «causa» del ricorso, sancito dalla sentenza Levez, consente di affinare la nostra ricerca.

99 Nel caso di specie le ricorrenti nella causa principale si dolgono di essere state escluse dall'iscrizione ad un regime pensionistico aziendale, mentre una disposizione di diritto comunitario attribuiva loro espressamente il diritto a tale iscrizione. Peraltro, i loro datori di lavoro avrebbero dovuto sapere che questa esclusione era contraria al diritto comunitario, poiché, sin dalla citata sentenza Bilka, è evidente che una violazione della regola dell'eguaglianza nel riconoscimento del citato diritto all'iscrizione rientra nel campo di applicazione dell'art. 119 del Trattato (73).

100 Riferendo questi parametri ad un ricorso puramente interno, sembra che il giudice di rinvio potrebbe riferirsi utilmente alla situazione di un lavoratore a tempo pieno che, in violazione di disposizioni vincolanti, sia stato escluso dall'iscrizione ad un regime pensionistico aziendale, mentre il suo datore di lavoro sapeva o doveva logicamente sapere che tale esclusione era illecita.

101 Di conseguenza, ritengo che, al fine di assicurare il rispetto del principio di equivalenza, la House of Lords potrebbe considerare «analogo» ai ricorsi nella causa principale un ricorso interno proposto da un lavoratore a tempo pieno che, per motivi estranei a qualsiasi discriminazione fondata sul sesso o sulla razza, sia stato illegittimamente escluso dall'iscrizione ad un regime pensionistico aziendale, mentre il suo datore di lavoro conosceva o doveva logicamente conoscere l'illegittimità di tale esclusione.

3) Sulla terza parte della seconda questione

102 In terzo luogo, la House of Lords mira a conoscere i criteri di diritto comunitario che consentono di determinare se le modalità procedurali che sono alla base di un ricorso analogo di natura interna siano più favorevoli di quelle che si applicano ad un ricorso fondato sulla violazione dell'art. 119 del Trattato.

103 Conformemente alla giurisprudenza della Corte (74), i giudici nazionali sono i soli competenti a procedere alla comparazione delle norme processuali applicabili ai ricorsi analoghi di natura interna e ai ricorsi fondati sul diritto comunitario.

104 Tuttavia, «ai fini del giudizio che il giudice nazionale dovrà formulare, la Corte può fornirgli alcuni elementi relativi all'interpretazione del diritto comunitario» (75).

105 Così, nella sentenza Levez la Corte ha rilevato che si violerebbe il principio dell'equivalenza qualora un soggetto che invochi un diritto conferito dall'ordinamento giuridico comunitario debba affrontare spese e attese ulteriori rispetto ad un ricorrente che abbia fondato il suo ricorso su un diritto di natura esclusivamente interna (76).

106 Nel caso di specie la House of Lords è chiamata a stabilire se le modalità previste dall'art. 2, n. 4, dell'EPA e dall'art. 12 del regolamento nazionale siano più rigorose di quelle applicabili al ricorso analogo di natura interna che essa avrà identificato con l'ausilio dei criteri precedentemente definiti (77) (in prosieguo: il «ricorso interno»).

107 In tale contesto, il caso di specie solleva due questioni particolari (78).

108 In primo luogo, le norme che disciplinano il ricorso interno potrebbero contenere modalità procedurali nel contempo più favorevoli e più rigorose di quelle applicabili ai ricorsi nella causa principale.

109 In effetti, la proposizione del ricorso interno potrebbe essere sottoposta ad un termine di decadenza più breve di quello previsto dall'art. 2, n. 4, dell'EPA. D'altra parte, in caso di esito favorevole del ricorso, l'interessato potrebbe ottenere la sua iscrizione retroattiva ad un regime pensionistico aziendale per un periodo più lungo rispetto ai due anni previsti dall'art. 12 del regolamento nazionale.

110 In questo caso occorre stabilire se la comparazione debba riguardare ogni singola modalità procedurale (una comparazione individuale) o, al contrario, debba riguardare l'insieme delle norme processuali in questione (una comparazione globale).

111 A questo riguardo la Corte ha ritenuto che «ciascun caso in cui si pone la questione se una norma processuale nazionale sia meno favorevole di quelle concernenti ricorsi analoghi di natura interna deve essere esaminato dal giudice nazionale tenendo conto del ruolo della detta norma nell'insieme del procedimento, dello svolgimento e delle peculiarità dello stesso (...)» (79).

112 Ne discende che i diversi aspetti delle modalità procedurali non possono essere esaminati isolatamente, ma devono essere collocati nel loro contesto generale (80).

113 Pertanto, al fine di stabilire se le norme processuali previste dall'art. 2, n. 4, dell'EPA e dall'art. 12 del regolamento nazionale siano meno favorevoli di quelle che disciplinano il ricorso interno, la House of Lords sarà invitata a procedere ad un raffronto globale dei diversi aspetti delle modalità procedurali applicabili.

114 La seconda questione si pone a motivo del numero di procedimenti avviati dinanzi ai giudici nazionali.

115 In effetti, il carattere «più favorevole» delle modalità che disciplinano il ricorso interno potrebbe variare secondo le circostanze di fatto dei ricorsi nella causa principale. Così, le modalità procedurali che disciplinano il ricorso interno potrebbero essere considerate più favorevoli di quelle applicabili ai ricorsi nella causa principale con riferimento a talune ricorrenti, ma meno favorevoli delle modalità applicabili ai ricorsi nella causa principale riguardo ad altre ricorrenti (81).

116 Una simile divergenza potrebbe indurre talune ricorrenti a reclamare, in nome del principio di equivalenza, l'applicazione delle modalità procedurali che disciplinano il ricorso interno ai loro ricorsi. D'altra parte, altre ricorrenti potrebbero sollecitare, in nome dello stesso principio di equivalenza, l'applicazione ai loro ricorsi delle norme processuali stabilite dall'art. 2, n. 4, dell'EPA e dall'art. 12 del regolamento nazionale.

117 Come il governo del Regno Unito, ritengo che ammettere una simile applicazione del principio di equivalenza sarebbe inconciliabile con il principio della certezza del diritto.

118 In effetti, i giudici nazionali sarebbero costretti a statuire sui ricorsi nella causa principale in base a norme giuridiche divergenti. Inoltre, né le autorità competenti né i soggetti dell'ordinamento giuridico - ricorrenti o resistenti - sarebbero più in grado di conoscere precisamente le norme di diritto nazionale applicabili alle controversie.

119 Di conseguenza, invito la Corte a dichiarare che, alla luce del principio di equivalenza, le modalità procedurali che disciplinano un ricorso analogo di natura interna e quelle applicabili al ricorso fondato sulla violazione del diritto comunitario devono essere comparate in modo oggettivo e astratto, e non in maniera soggettiva in funzione delle specifiche situazioni di fatto delle diverse ricorrenti nella causa principale.

D - Sulla terza questione

120 La terza questione pregiudiziale riguarda la situazione particolare di alcune ricorrenti nella causa principale.

121 Ricordo che si tratta d'insegnanti o d'incaricate di corsi che lavorano regolarmente, ma sulla base di contratti consecutivi e giuridicamente distinti (in prosieguo: l'«insegnante» o le «insegnanti»). I loro contratti coprono, secondo i casi, un anno accademico, un trimestre o perfino la durata specifica del corso. Essi sono interrotti durante i periodi di vacanza o i periodi durante i quali l'interessata non insegna.

122 Dall'ordinanza di rinvio (82) risulta che la successione dei contratti di un'insegnante può, in alcuni casi, essere coperta da un contratto quadro («umbrella contract»). In virtù di tale contratto l'insegnante e l'istituto in questione hanno l'obbligo di rinnovare i loro diversi contratti di lavoro. Le parti instaurano in tal modo un rapporto d'impiego permanente. In questa ipotesi il termine di decadenza previsto dall'art. 2, n. 4, dell'EPA inizia a decorrere a partire dalla fine del rapporto d'impiego tra l'insegnante e l'istituto (83).

123 Invece, in mancanza di un contratto quadro, l'insegnante e l'istituto recuperano la loro libertà contrattuale alla fine di ciascun contratto di lavoro. Essi sono dunque liberi di proseguire o meno il loro rapporto d'impiego. La House of Lords ha stabilito che, in questa ipotesi, il termine previsto dall'art. 2, n. 4, dell'EPA comincia a decorrere dalla data di scadenza di ciascun contratto di lavoro (84).

124 La questione sollevata dalla House of Lords riguarda, più in particolare, delle insegnanti la cui serie di contratti non è coperta da un contratto quadro, ma che, comunque, hanno lavorato in modo continuativo nello stesso istituto (85).

125 Il giudice di rinvio desidera verificare se, in queste circostanze, il fatto di fissare il dies a quo del termine di decadenza ex art. 2, n. 4, dell'EPA al momento della scadenza di ciascun contratto di lavoro sia compatibile con il diritto comunitario.

126 A questo scopo vi sottopone due quesiti.

1) Sulla prima parte della terza questione

127 In primo luogo, la House of Lords chiede se l'applicazione dell'art. 2, n. 4, dell'EPA nelle citate circostanze «sia compatibile con il diritto alla parità di retribuzione per un lavoro equivalente, garantito dall'art. 119 del Trattato CE».

128 Tale questione suscita perplessità.

129 In effetti, l'art. 119 del Trattato si limita a conferire ai singoli dei diritti «sostanziali». Esso non impone agli Stati membri alcun obbligo per quanto riguarda la previsione di determinate norme processuali. Pertanto tale disposizione non può, in sé e per sé, ostare all'applicazione di una norma processuale nazionale.

130 A mio avviso, il problema dell'applicazione dell'art. 2, n. 4, dell'EPA nelle circostanze fin qui descritte deve essere esaminato alla luce del principio di effettività. Tale principio costituisce per l'appunto l'oggetto del secondo quesito della House of Lords.

2) Sulla seconda parte della terza questione

131 In secondo luogo, la House of Lords chiede se l'art. 2, n. 4, dell'EPA abbia l'effetto di rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio, da parte delle insegnanti, del loro diritto all'iscrizione retroattiva ad un regime pensionistico aziendale.

132 Nelle sue osservazioni scritte la Commissione ha sostenuto che l'applicazione della norma processuale controversa ai ricorsi proposti dalle insegnati era incompatibile con il principio di effettività sotto due aspetti.

In primo luogo, questa norma processuale costringerebbe le insegnanti che desiderino far riconoscere i loro futuri periodi di impiego a tempo parziale ai fini del calcolo delle loro spettanze di pensione a proporre una serie ininterrotta di ricorsi per ciascun contratto sulla base del quale esse espleteranno l'impiego in questione.

In secondo luogo, la norma controversa impedirebbe di prendere in considerazione l'insieme dei periodi di servizio pregressi delle insegnanti ai fini del calcolo delle loro prestazioni pensionistiche, benché tali periodi di servizio costituiscano parte di un periodo di impiego continuativo. Le insegnanti che hanno proposto la loro prima azione giudiziaria entro i sei mesi successivi alla fine del loro ultimo contratto di lavoro sarebbero private della possibilità di far riconoscere i periodi di servizio relativi ai loro contratti precedenti.

133 Non condivido l'analisi della Commissione.

134 Per quanto riguarda i futuri periodi di impiego delle insegnanti, occorre ricordare che il regolamento modificativo del 1995 sulla parità del diritto all'iscrizione ai regimi pensionistici aziendali [Occupational Pension Schemes (Equal Access to Membership)(Amendment) Regulations 1995] ha vietato, a partire dal 31 maggio 1995, ogni discriminazione diretta o indiretta fondata sul sesso in materia di iscrizione ad un regime pensionistico aziendale. Pertanto, da tale data i datori di lavoro hanno l'obbligo legale di garantire alle insegnanti che lavorano a tempo parziale il diritto all'iscrizione ai regimi pensionistici in questione. Tali insegnanti non saranno dunque costrette a far «convalidare» i loro futuri periodi di impiego a tempo parziale attraverso una serie di ricorsi.

135 Per quanto riguarda i loro periodi di servizio pregressi, l'applicazione dell'art. 2, n. 4, dell'EPA impedisce effettivamente di prendere in considerazione i periodi di impiego a tempo parziale relativi ai contratti di lavoro anteriori al contratto o ai contratti relativamente al quale o ai quali le interessate hanno proposto ricorso giurisdizionale.

136 Tuttavia, ricorderò che la Corte «riconosc[e] la compatibilità con il diritto comunitario della fissazione di termini di ricorso (...) a pena di decadenza, nell'interesse della certezza del diritto (...)» (86).

137 Ora, come ha evidenziato il governo del Regno Unito (87), fissare il dies a quo del termine di decadenza di cui all'art. 2, n. 4, dell'EPA al momento della scadenza di ciascun contratto di lavoro risponde ad esigenze di certezza del diritto.

138 In effetti, in mancanza di un contratto quadro, l'insegnante e l'istituto sono liberi di rinnovare o meno i loro diversi contratti di lavoro. Di conseguenza, è impossibile stabilire con precisione il momento in cui termina il rapporto di impiego. Correlatamente, diviene impossibile conoscere con precisione il momento iniziale di decorrenza del termine per la proposizione del ricorso. Per ragioni di certezza del diritto, è dunque necessario considerare che il rapporto di impiego tra l'insegnante e l'istituto termina alla scadenza di ciascun contratto di lavoro e, pertanto, individuare il dies a quo del termine di decadenza nella data di scadenza di ciascuno di questi contratti.

139 Per questi motivi, concludo che il principio di effettività non osta all'applicazione, ai ricorsi proposti dalle insegnanti la cui serie di contratti non è coperta da un contratto quadro, di un termine nazionale di decadenza di sei mesi che decorre dalla data di scadenza di ciascun contratto di lavoro.

VI - Su un'eventuale limitazione degli effetti dell'emananda sentenza

140 Nelle loro osservazioni il governo del Regno Unito e i convenuti nella causa principale hanno richiamato l'attenzione della Corte sulle implicazioni finanziarie di questo procedimento. Essi ritengono che, se tutte le ricorrenti dovessero vedersi riconoscere il diritto ad essere iscritte retroattivamente ai regimi pensionistici controversi a partire dall'8 aprile 1976, il debito globale di questi regimi pensionistici ammonterebbe a decine di miliardi di GBP. Il loro equilibrio finanziario sarebbe a tal punto minacciato che alcuni datori, o ex datori, di lavoro si troverebbero nell'impossibilità di far fronte alle loro obbligazioni pecuniarie.

141 All'udienza il governo del Regno Unito ha espressamente menzionato la possibilità per la Corte di limitare nel tempo gli effetti della sentenza da pronunciare, nell'ipotesi in cui il principio di effettività fosse interpretato nel senso che osta all'applicazione dell'art. 12 del regolamento nazionale ai ricorsi nella causa principale.

142 Poiché propongo di risolvere in questo senso la prima questione pregiudiziale, occorre verificare se sussistano le condizioni necessarie per imporre una tale limitazione nel tempo.

143 Secondo una giurisprudenza costante, «la Corte può decidere, in via eccezionale, in applicazione di un principio generale di certezza del diritto inerente all'ordinamento giuridico comunitario, tenuto conto dei gravi inconvenienti che la sua sentenza potrebbe provocare per il passato nei rapporti giuridici costituiti secondo buona fede, di limitare la possibilità degli interessati di avvalersi di una disposizione, da essa interpretata, allo scopo di rimettere in discussione detti rapporti giuridici (...)» (88).

144 A questo riguardo, «la Corte si [sofferma] a verificare l'esistenza dei due criteri essenziali perché possa essere disposta una limitazione del genere, vale a dire la buona fede degli ambienti interessati e il rischio di gravi inconvenienti» (89).

145 L'esame della giurisprudenza della Corte rivela, inoltre, l'esistenza di un terzo criterio anch'esso essenziale: «un'eventuale limitazione nel tempo degli effetti di una pronuncia pregiudiziale d'interpretazione può essere ammessa solo nella sentenza stessa che statuisce sull'interpretazione richiesta» (90).

146 Prenderò in considerazione questi tre criteri.

147 In primo luogo, con riferimento all'esistenza di «gravi inconvenienti», la Corte ha già riconosciuto il rischio di vedere «l'equilibrio finanziario di numerosi regimi pensionistici di deroga convenzionale (...) retroattivamente sconvolto» (91). Nel caso di specie sembra certo che i regimi pensionistici in questione saranno retroattivamente sconvolti. Per contro, l'ampiezza di questo sconvolgimento è più difficile da valutare. All'udienza il governo del Regno Unito ha, peraltro, esposto le difficoltà riscontrate da suoi attuari allorché hanno tentato di stimare con precisione la posta in gioco della causa in esame. L'ignoranza del livello globale dell'eventuale debito dei regimi pensionistici di cui trattasi deve spingere alla prudenza (92). Ritengo dunque che sia soddisfatta la prima condizione richiesta per limitare gli effetti nel tempo dell'emananda sentenza.

148 In secondo luogo, la condizione relativa alla «buona fede» esige che gli ambienti interessati non siano potuti ragionevolmente incorrere in alcun errore circa l'applicabilità (93) o la portata (94) della disposizione comunitaria interpretata. Nel caso di specie appaiono pertinenti due principi di diritto comunitario: quello della parità delle retribuzioni e il principio di effettività.

Per quanto riguarda il principio di parità di retribuzione la Corte ha costantemente statuito che, «quanto al diritto di iscrizione ai regimi professionali (...) nessun elemento consentiva di ritenere che gli ambienti interessati fossero potuti incorrere in errori in merito all'applicabilità dell'art. 119. Infatti, dopo la [citata] sentenza (...) Bilka (...), è evidente che una violazione del principio di uguaglianza nel riconoscimento del suddetto diritto rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 119 (...)» (95).

Per contro dà adito a discussione la questione se gli ambienti interessati potessero dubitare della portata del principio di effettività. In effetti, si potrebbe sostenere che, dopo le citate sentenze Bilka, Vroege e Fisscher, è evidente che un lavoratore a tempo parziale vittima di una discriminazione indiretta fondata sul sesso gode del diritto di essere iscritto retroattivamente al regime pensionistico aziendale controverso a partire dall'8 aprile 1976. Di conseguenza, gli ambienti interessati dovevano prevedere che una norma processuale che limitava la retroattività di questa iscrizione avrebbe creato difficoltà con riguardo al diritto comunitario. Di converso, si potrebbe pensare che fino all'11 dicembre 1997, data della sentenza Magorrian, gli ambienti interessati ignorassero che il principio di effettività poteva ostare all'applicazione di una norma processuale come quella dell'art. 12 del regolamento nazionale.

149 Abbandoniamo questa discussione per passare all'esame della terza questione.

150 In modo costante la Corte ha ritenuto che, qualora la sentenza che ha statuito per la prima volta sull'interpretazione richiesta non ha limitato i suoi effetti nel tempo, non è possibile imporre tale limitazione in una sentenza successiva (96). Di conseguenza, se la Corte avesse ritenuto necessario limitare nel tempo il principio secondo il quale il diritto comunitario osta all'applicazione di una norma processuale come quella dell'art. 12 del regolamento nazionale, avrebbe potuto farlo solo nella sentenza Magorrian (97). Ora, la sentenza Magorrian non ha previsto alcuna limitazione di questo genere.

151 Ritengo pertanto che, salvo che la Corte si discosti dalla sua costante giurisprudenza, gli effetti dell'emananda sentenza non possano essere limitati nel tempo.

152 La realtà delle conseguenze finanziarie dell'emananda sentenza non può essere negata. Tuttavia, ritengo che sia possibile mitigare il timore di queste conseguenze.

153 In effetti, è pacifico che «il fatto che un lavoratore possa reclamare l'iscrizione, con effetti retroattivi, a un regime pensionistico aziendale non consente allo stesso di esimersi dal versamento dei contributi concernenti il periodo d'iscrizione di cui trattasi» (98).

Nel caso di specie tutti i regimi pensionistici contemplati dall'ordinanza di rinvio, fatta eccezione per quello della Midland Bank, sono regimi «contributivi», cioè regimi nei quali i lavoratori sono tenuti a pagare dei contributi.

Ne discende che le ricorrenti potranno ottenere l'iscrizione retroattiva ai regimi di cui trattasi - e il versamento delle prestazioni che ne derivano - solo se pagano previamente i contributi che si riferiscono a tutti i periodi di impiego a tempo parziale che intendono far riconoscere.

Inoltre tali contributi «retroattivi» possono costituire una somma considerevole per un singolo. E' pertanto verosimile che un numero consistente di ricorrenti si troverà nell'impossibilità di far fronte ad una spesa tanto ingente quanto imprevista. Del pari, talune ricorrenti potrebbero semplicemente rifiutarsi di effettuare tale spesa.

Conclusione

154 Alla luce delle considerazioni fin qui esposte propongo alla Corte di statuire nel modo seguente.

«1) Il diritto comunitario non osta all'applicazione, ad un ricorso proposto ai sensi dell'art. 119 del Trattato CE (gli artt. 117-120 del Trattato sono stati sostituiti dagli artt. 136 CE-143 CE) da un lavoratore che faccia valere il suo diritto all'iscrizione retroattiva ad un regime pensionistico aziendale, di un termine nazionale di decadenza di sei mesi che decorre dalla cessazione dell'impiego contemplato dal ricorso.

Di converso, il diritto comunitario osta all'applicazione, ad un ricorso proposto ai sensi dell'art. 119 del Trattato da un lavoratore che faccia valere il suo diritto all'iscrizione retroattiva ad un regime pensionistico aziendale, di una norma processuale nazionale che, in caso di esito favorevole del ricorso, limita ai due anni precedenti la data di proposizione di detto ricorso gli effetti del diritto del ricorrente di essere iscritto retroattivamente al regime pensionistico aziendale dal quale è stato escluso.

2) Al fine di assicurare il rispetto del principio di equivalenza, un ricorso fondato sulla violazione dei principi stabiliti dall'Equal Pay Act 1970 (Regno Unito) non può essere considerato come un ricorso di natura interna, analogo ad un ricorso fondato sulla violazione dell'art. 119 del Trattato.

Salvo restando il punto 1), il diritto comunitario non osta all'applicazione, ad un ricorso proposto ai sensi dell'art. 119 del Trattato da un lavoratore che faccia valere il suo diritto all'iscrizione retroattiva ad un regime pensionistico aziendale, delle norme processuali nazionali contemplate sub 1), purché tali norme processuali non siano meno favorevoli di quelle applicabili ai ricorsi analoghi di natura interna. Spetta al giudice nazionale stabilire se tale è il caso di specie, alla luce dei criteri enunciati nella sentenza 1_ dicembre 1998, causa C-326/96, Levez, e nella presente sentenza.

3) Salvo restando il punto 2), il diritto comunitario non osta all'applicazione, ad un ricorso proposto ai sensi dell'art. 119 del Trattato da un insegnante

a) che lavori regolarmente per il medesimo datore di lavoro in base a contratti consecutivi e giuridicamente distinti, e

b) la cui serie di contratti di lavoro non sia coperta da un contratto quadro di diritto britannico ("umbrella contract"), e

c) che faccia valere il suo diritto all'iscrizione retroattiva ad un regime pensionistico aziendale,

di un termine nazionale di decadenza di sei mesi che decorre dalla data di scadenza di ciascun contratto di lavoro».

(1) - Sentenze 8 aprile 1976, causa 43/75, Defrenne (Racc. pag. 455, punto 12; in prosieguo: la «sentenza Defrenne II»); 28 settembre 1994, cause C-200/91, Coloroll Pension Trustees (Racc. pag. I-4389, punto 26), e C-28/93, Van den Akker e a. (Racc. pag. I-4527, punto 21).

(2) - V., in particolare, le citate sentenze Defrenne II, punto 24, Coloroll Pension Trustees, punto 26, e Van den Akker e a., punto 21.

(3) - Sentenza 25 maggio 1971, causa 80/70, Defrenne (Racc. pag. 445, punti 7 e 8).

(4) - Tale è in particolare il caso dei regimi professionali complementari (sentenza 13 maggio 1986, causa 170/84, Bilka, Racc. pag. 1607, punti 10-22), dei regimi le cui regole costituiscono il risultato di una concertazione tra le parti sociali (sentenza 6 ottobre 1993, causa C-109/91, Ten Oever, Racc. pag. I-4879, punti 7-14) e dei regimi professionali «di deroga convenzionale» di diritto britannico (sentenza 17 maggio 1990, causa C-262/88, Barber, Racc. pag. I-1889, punti 21-30).

(5) - Citate sentenze Barber, punti 28-30, e Ten Oever, punti 7-12.

(6) - Sentenze Bilka, citata, punti 24-31; 28 settembre 1994, cause C-57/93, Vroege (Racc. pag. I-4541, punti 11-18); C-128/93, Fisscher (Racc. pag. I-4583, punti 8-15), e 24 ottobre 1996, causa C-435/93, Dietz (Racc. pag. I-5223, punti 11-17).

(7) - Questo ritardo trova la sua giustificazione nella necessità di prevedere un periodo sufficientemente lungo per consentire alle parti interessate di adeguarsi ai principi dettati dall'EPA (punto 2.2 delle osservazioni del governo del Regno Unito).

(8) - Ai sensi dell'art. 1, n. 13, dell'EPA, le disposizioni che fanno riferimento alle donne si applicano anche agli uomini.

(9) - Citate sentenze Vroege, punti 15 e 18, e Fisscher, punti 12 e 15.

(10) - Sentenza Vroege, citata, punto 17.

(11) - Citate sentenze Vroege, punto 32, e Fisscher, punto 28. Ricordo che, «alla stregua della sentenza (...) Barber, la diretta efficacia dell'art. 119 del Trattato può essere fatta valere, per esigere la parità di trattamento in materia di pensioni erogate da regimi convenzionali privati, soltanto con riferimento alle prestazioni dovute per i periodi lavorativi successivi al 17 maggio 1990 (...)» (sentenza Ten Oever, citata, punto 20).

(12) - Citate sentenze Vroege, punto 30, e Fisscher, punto 27 (il corsivo è mio).

(13) - Per una descrizione di questo tipo di regimi pensionistici v. le conclusioni dell'avvocato generale Van Gerven relative alla citata sentenza Barber, paragrafo 17, che rinviano alla sentenza 3 dicembre 1987, causa 192/85, Newstead (Racc. pag. 4753, punto 3).

(14) - Fino al 1_ aprile 1991 i lavoratori a tempo parziale che lavoravano meno della metà del numero di ore che costituivano un impiego a tempo pieno non avevano il diritto ad iscriversi a questo regime pensionistico. Dal 1_ aprile 1991 tutti i lavoratori impiegati al National Health Service sono autorizzati ad iscriversi.

(15) - Fino al 1_ maggio 1995 gli insegnanti che lavoravano a tempo parziale non avevano il diritto di iscriversi a questo regime pensionistico, qualora la loro retribuzione fosse calcolata su base oraria o già percepissero una pensione di insegnante. Essi erano, tuttavia, legittimati ad iscriversi se la loro retribuzione fosse calcolata sulla base di una frazione della retribuzione di un lavoratore a tempo pieno. Dal 1_ maggio 1995 i lavoratori retribuiti su base oraria sono autorizzati ad iscriversi al Teachers' Superannuation Scheme.

(16) - Fino al 1_ aprile 1986 i lavoratori che lavoravano meno di 30 ore la settimana erano esclusi dall'iscrizione a questo regime pensionistico. A partire dal 1_ aprile 1986 fu riconosciuto il diritto all'iscrizione ai lavoratori a tempo parziale che prestassero lavoro per almeno 15 ore la settimana e per almeno 35 settimane l'anno. Il 1_ gennaio 1993 fu soppressa la condizione per cui l'interessato doveva prestare lavoro per almeno 15 ore la settimana. Dal 1_ maggio 1995 tutti i lavoratori a tempo parziale possono iscriversi al Local Government Superannuation Scheme.

(17) - Fino al 1_ ottobre 1980 i lavoratori che prestavano servizio per meno di 34 ore e mezza la settimana erano esclusi dall'iscrizione a questo regime pensionistico. A partire dal 1_ ottobre 1980 fu riconosciuto il diritto all'iscrizione ai lavoratori a tempo parziale che prestavano lavoro per almeno 20 ore la settimana. Dal 1_ aprile 1988 tutti il lavoratori a tempo parziale possono iscriversi all'Electricity Supply Pension Scheme.

(18) - Fino al 1_ gennaio 1989 i lavoratori a tempo parziale erano esclusi dall'iscrizione a questo regime pensionistico. Il 1_ gennaio 1989 la Midland Bank ha istituito un regime pensionistico complementare, la Midland Bank Key-Time Pension Scheme. Furono autorizzati ad iscriversi a questo regime i lavoratori a tempo parziale che prestassero servizio per almeno 14 ore la settimana. A partire dal 1_ settembre 1992 il diritto all'iscrizione fu esteso a tutti i lavoratori a tempo parziale. Il 1_ gennaio 1994 i due regimi pensionistici sono stati fusi. Tuttavia, i periodi di impiego compiuti prima del 1_ gennaio 1989 non sono stati presi in considerazione per il calcolo della pensione dei lavoratori a tempo parziale. Inoltre, il diritto ad una pensione in forza del regime è subordinato alla condizione che l'interessato abbia compiuto un periodo di impiego pensionabile per almeno due anni.

(19) - Si tratta di ricorsi proposti da donne impiegate nel settore pubblico (più precisamente impiegate presso il Wolverhampton Healthcare NHS Trust, il Ministero della Sanità, dell'Istruzione, del Lavoro e dell'Ambiente e un certo numero di autorità locali) nonché nel settore privato (più precisamente impiegate della Midland Bank).

(20) - Come risulta dalla relazione d'udienza (pagg. 5 e 6).

(21) - Pagg. 23 e 24 della traduzione in italiano.

(22) - Può trattarsi di contratti stipulati per un trimestre o anche per la durata specifica di un corso svolto.

(23) - Si tratta d'insegnanti che lavorano su invito dell'autorità locale competente in materia di istruzione.

(24) - Pag. 24 della traduzione in italiano.

(25) - Tale è l'interpretazione data dalla House of Lords dell'art. 2, n. 4, dell'EPA (pagg. 13 e 14 della traduzione in italiano dell'ordinanza di rinvio).

(26) - Allegato 3 delle osservazioni depositate da parte del Birmingham City Council, Wolverhampton Metropolitan Borough Council, Manchester City Council, Stockport Metropolitan Borough Council, Lancashire County Council e North East Lincolnshire Council.

(27) - V. anche pag. 5 della traduzione in italiano dell'ordinanza di rinvio e i punti 3 e 4 della decisione dell'Industrial Tribunal di Birmingham del 4 dicembre 1995.

(28) - V., in particolare, sentenze 16 dicembre 1976, causa 33/76, Rewe (Racc. pag. 1989, punto 5) e causa 45/76, Comet (Racc. pag. 2043, punto 13); 27 febbraio 1980, causa 68/79, Just (Racc. pag. 501, punto 25); 5 marzo 1980, causa 265/78, Ferwerda (Racc. pag. 617, punto 10); 27 marzo 1980, causa 61/79, Denkavit (Racc. pag. 1205, punto 25); 12 giugno 1980, causa 130/79, Express Dairy Foods (Racc. pag. 1887, punto 12); 9 novembre 1983, causa 199/82, San Giorgio (Racc. pag. 3595, punto 12); 29 giugno 1988, causa 240/87, Deville (Racc. pag. 3513, punto 12); 25 luglio 1991, causa C-208/90, Emmott (Racc. pag. I-4269, punto 16); Fisscher, citata, punto 39; 6 luglio 1995, causa C-62/93, BP Soupergaz (Racc. pag. I-1883, punto 41); 14 dicembre 1995, causa C-312/93, Peterbroeck (Racc. pag. I-4599, punto 12) e cause riunite C-430/93 e C-431/93, Van Schijndel e Van Veen (Racc. pag. I-4705, punto 17); Dietz, citata, punto 36; 10 luglio 1997, causa C-261/95, Palmisani (Racc. pag. I-4025, punto 27); 17 luglio 1997, causa C-90/94, Haahr/Petroleum (Racc. pag. I-4085, punto 46); 2 dicembre 1997, C-188/95, Fantask e a. (Racc. pag. I-6783, punto 47); 15 settembre 1998, causa C-231/96, Edis (Racc. pag. I-4951, punto 19), e 1_ dicembre 1998, causa C-326/96, Levez (Racc. pag. I-7835, punto 18; in prosieguo: la «sentenza Levez»).

(29) - Tale è il caso delle signore Kynaston, Fletcher, Foster, Harrison, Lee (punti 92-96 della decisione dell'Industrial Tribunal di Birmingham del 4 dicembre 1995).

(30) - Sentenza Fantask e a., citata, punto 48. V., parimenti, le sentenze citate Rewe, punto 5; Comet, punti 16-18; Just, punto 22; Denkavit, punto 23; Palmisani, punto 28; Haahr/Petroleum, punto 48; Edis, punto 20, e Levez, punto 19.

(31) - Sentenza Fantask e a., citata, punto 48.

(32) - V., in particolare, le citate sentenze Rewe, punto 5; Comet, punto 18, e Palmisani, punto 28.

(33) - Sentenza 27 ottobre 1993, causa C-338/91, Steenhorst-Neerings (Racc. pag. I-5475, punto 22).

(34) - Nella causa Rewe, citata, il termine di «reclamo» previsto dalla legislazione tedesca era fissato in un mese. Nella causa Comet, citata, il termine per il ricorso previsto dalla normativa olandese era fissato a trenta giorni (conclusioni presentate dall'avvocato generale Warner in queste due cause, Racc. 1976, pagg. 2001 e 2002).

(35) - Causa C-246/96 (Racc. pag. I-7153).

(36) - Si trattava dell'art. 12 delle Occupational Pension Schemes (Equal Access to Membership) Regulations (Northern Irland) 1976 [normativa sulla parità di accesso per l'iscrizione ai regimi pensionistici aziendali nell'Irlanda del Nord; in prosieguo: gli «Occupational Pension Regulations (Northern Irland)»]. Questa disposizione dispone che, nei procedimenti riguardanti l'iscrizione ai regimi pensionistici aziendali, il diritto di accedere a tali regimi non può avere effetti per un periodo anteriore ai due anni che hanno preceduto la data di proposizione del ricorso (sentenza Magorrian, punto 5).

(37) - Punto 2 del dispositivo.

(38) - Come rilevato al punto 32 della sentenza Magorrian.

(39) - Sentenza Magorrian, punto 32.

(40) - Ibidem, punto 47.

(41) - Sentenze Steenhorst-Neerings, citata, punto 16; 6 dicembre 1994, causa C-410/92, Johnson (Racc. pag. I-5483, punto 23); 23 novembre 1995, causa C-394/93, Alonso-Pérez (Racc. pag. I-4101, punto 30), e Levez, punto 20.

(42) - Sentenza Magorrian, punto 1 del dispositivo.

(43) - Sentenza Fisscher, citata, punto 35.

(44) - Sentenza Magorrian, punto 42 (il corsivo è mio).

(45) - Ibidem, punto 43 (il corsivo è mio).

(46) - Ibidem (il corsivo è mio).

(47) - Ibidem, punto 44.

(48) - Ibidem, punto 45.

(49) - Ibidem, punto 43.

(50) - Sentenza Dietz, citata, punto 37. V. anche citata sentenza Fisscher, punto 4.

(51) - Sentenza Dietz, punto 37 (il corsivo è mio).

(52) - V. le conclusioni dell'avvocato generale Van Gerven relative alle sentenze Vroege e Fisscher, citate, paragrafo 31, nonché le conclusioni dell'avvocato generale Cosmas relativa alla citata sentenza Dietz, paragrafo 30.

(53) - V., in questo senso, la sentenza Magorrian, punto 46.

(54) - Mi baso essenzialmente sulle pagg. 19-23 della traduzione in italiano dell'ordinanza di rinvio nonché sui punti 92-96 della decisione dell'Industrial Tribunal di Birmingham del 4 dicembre 1995.

(55) - In realtà, la signora Foster ha proposto il suo ricorso più di sei mesi dopo la cessazione della sua attività lavorativa. Questo ricorso è dunque irricevibile. Tuttavia, ai fini del nostro ragionamento, supporrò che esso sia stato depositato entro il termine previsto dall'art. 2, n. 4, dell'EPA.

(56) - O anche delle signore Preston, Maltby, Cockrill, Nuttall, Barron, Gilbert, Walker, Culley e Guerin.

(57) - O anche della signora Harris.

(58) - V., in particolare, sentenza 9 marzo 1978, causa 106/77, Simmenthal (Racc. pag. 629).

(59) - Pag. 9 della traduzione in italiano dell'ordinanza di rinvio.

(60) - In quel caso era stato chiesto alla Corte, in particolare, di precisare la portata del principio di equivalenza, al fine di stabilire se esso ostasse all'applicazione dell'art. 2, n. 5, dell'EPA a un ricorso proposto, facendo leva sull'art. 119 del Trattato, da una lavoratrice subordinata allo scopo di ottenere degli arretrati retributivi.

(61) - Paragrafi 41-48.

(62) - Punti 46-48 (il corsivo è mio).

(63) - Citate sentenze Palmisani, punti 34-38; Edis, punto 36, e Levez, punto 41.

(64) - Citate sentenze Palmisani, punti 34-38, e Levez, punto 43.

(65) - Citate sentenze Peterbroeck, punto 14; Van Schijndel e Van Veen, punto 19, e Levez, punto 44.

(66) - Citate sentenze Edis, punto 36, e Levez, punto 42.

(67) - Sentenza Levez, punto 39. V., parimenti, la sentenza Palmisani, punto 33.

(68) - Sentenza Levez, punto 43.

(69) - Punti 33-38.

(70) - Esse invocano il Limitation Act 1980 e l'Industrial Tribunals Extension of Jurisdiction (England and Wales) Order 1994 (punto 6.11 delle osservazioni delle ricorrenti nella causa principale).

(71) - Esse invocano l'Employment Rights Act 1996 (punto 6.14 delle osservazioni delle ricorrenti nella causa principale).

(72) - Paragrafi 50-69.

(73) - V. le citate sentenze Vroege, punti 28 e 29; Fisscher, punti 25 e 26; Dietz, punto 20, e Magorrian, punti 28 e 29.

(74) - Citate sentenze Palmisani, punto 33, e Levez, punto 39.

(75) - Sentenza Levez, punto 40.

(76) - Punto 51.

(77) - Nel seguito del mio ragionamento, supporrò che questo «ricorso analogo di natura interna» sia quello definito al paragrafo 101 delle presenti conclusioni.

(78) - V., al riguardo, le osservazioni del governo del Regno Unito (punti 5.34-5.40) e le memorie depositate a nome di Southern Electric plc, South Wales Electricity Company plc, Electricity Pension Trustee Ltd, Sutton College, Preston College, Grimsby College e Hull College (punti 54-56).

(79) - Sentenza Levez, punto 44. V. anche le citate sentenze Peterbroeck, punto 14, e Van Schijndel e Van Veen, punto 19.

(80) - V. anche le conclusioni dell'avvocato generale Cosmas relative alla citata sentenza Palmisani, paragrafi 22, 26 e 27.

(81) - Sottolineo che la nozione di «ricorso analogo di natura interna» non può, in quanto tale, variare secondo le circostanze specifiche delle diverse ricorrenti nella causa principale. In effetti, questo ricorso è identificato con l'ausilio di criteri oggettivi (v. il paragrafo 88 delle presenti conclusioni). Il «ricorso analogo di natura interna» sarà dunque identico per tutte le ricorrenti nella causa principale.

(82) - Pag. 24 della traduzione in italiano.

(83) - Punto 62 delle memorie depositate da Southern Electric plc, South Wales Electricity Company plc, Electricity Pension Trustee Ltd, Midland Bank plc, Sutton College, Preston College, Grimsby College, Hull College.

(84) - Pagg. 11-14 della traduzione in italiano dell'ordinanza di rinvio.

(85) - V. la terza questione pregiudiziale sub a) e b).

(86) - Sentenza Fantask e a., citata, punto 48 (il corsivo è mio).

(87) - Al punto 6.6 delle sue osservazioni. V., parimenti, le memorie depositate da Southern Electric plc, South Wales Electricity Company plc, Electricity Pension Trustee Ltd, Midland Bank plc, Sutton College, Preston College, Grimsby College e Hull College (punti 67 e 68).

(88) - Citate sentenze Vroege, punto 21, e Fisscher, punto 18. V., parimenti, le sentenze Defrenne II, punti 69-75; Denkavit, citata, punto 17; 27 marzo 1980, cause riunite 66/79, 127/79 e 128/79, Salumi e a. (Racc. pag. 1237, punto 10); 10 luglio 1980, causa 826/79, Mireco (Racc. pag. 2559, punto 8); 2 febbraio 1988, causa 309/85, Barra (Racc. pag. 355, punto 12), e Barber, citata, punto 41.

(89) - Citate sentenze Vroege, punto 21, e Fisscher, punto 18.

(90) - Sentenza Vroege, citata, punto 31. V., parimenti, citate sentenze Salumi e a., punto 11; Denkavit, punto 18; Mireco, punto 8; Barra, punto 13, e Barber, punto 41.

(91) - Sentenza Barber, citata, punto 44.

(92) - Come sembra esigere la giurisprudenza della Corte (v. sentenza Defrenne II, punto 74).

(93) - V., in particolare, citata sentenza Barber, punto 43.

(94) - V., in particolare, citata sentenza Denkavit, punti 19-21.

(95) - Sentenza Dietz, citata, punto 20. V., parimenti, citate sentenze Vroege, punti 28 e 29; Fisscher, punti 25 e 26, e Magorrian, punti 28 e 29.

(96) - V., in particolare, citate sentenze Barra, punto 14, e Vroege, punto 31.

(97) - V., mutatis mutandis, citata sentenza Vroege, punto 31.

(98) - Sentenza Fisscher, citata, punto 37.