Conclusioni dell'avvocato generale Cosmas del 23 marzo 1999. - Butterfly Music Srl contro Carosello Edizioni Musicali e Discografiche Srl (CEMED). - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunale civile e penale di Milano - Italia. - Diritti d'autore e diritti connessi - Direttiva 93/98/CEE - Armonizzazione della durata di protezione. - Causa C-60/98.
raccolta della giurisprudenza 1999 pagina I-03939
I - Introduzione
1 Nella presente causa la Corte è chiamata a pronunciarsi sulla questione pregiudiziale sottopostale dal Tribunale ordinario di Milano in merito all'interpretazione dell'art. 10 della direttiva del Consiglio 29 ottobre 1993, 93/98/CEE (1). La questione si incentra sulla tutela dei diritti acquisiti dai terzi nei casi in cui, in forza della trasposizione della detta direttiva negli ordinamenti giuridici nazionali, sia stato ripristinato un diritto connesso a un'opera musicale già divenuta di «pubblico dominio».
II - Fatti
2 La questione oggetto del rinvio pregiudiziale è sorta nell'ambito di una controversia tra le società Butterfly srl (in prosieguo: la «Butterfly») e Carosello srl (in prosieguo: la «Carosello») in merito allo sfruttamento di talune opere fonografiche della cantante italiana Mina. Nel 1992 la Butterfly ha commercializzato un compact disc intitolato «Briciole di baci» contenente 16 canzoni di Mina incise tra il 1958 e il 1962, dopo aver ottenuto la relativa autorizzazione allo sfruttamento delle registrazioni da parte della Carosello, titolare all'epoca dei diritti connessi su tali opere. In conformità alla normativa nazionale allora vigente, la tutela dei diritti dei produttori e degli esecutori interpreti di un'opera musicale era di trent'anni. Successivamente, il legislatore comunitario, con la direttiva 93/98/CEE, ha prolungato la tutela temporale di tali diritti a cinquant'anni. Dopo la scadenza del termine per la trasposizione della direttiva, vale a dire il 30 giugno 1995, le competenti autorità italiane hanno adottato una serie di atti legislativi e regolamentari ai sensi dei quali i diritti dei produttori fonografici si estinguono cinquant'anni dopo la fissazione e i diritti degli artisti, interpreti o esecutori si estinguono corrispondentemente cinquant'anni dopo l'interpretazione o esecuzione.
3 Fondandosi su questa modifica legislativa, la Carosello ha diffidato la Butterfly dall'utilizzare ulteriormente le registrazioni cui faceva riferimento l'originario accordo del 1992; essa si richiamava in proposito al ripristino dei diritti connessi su tali registrazioni, che riteneva essersi verificato in forza dell'intervenuta modifica del diritto nazionale e dell'attuazione della direttiva 93/98/CEE.
4 La Butterfly si è rivolta al Tribunale ordinario di Milano chiedendo, da un lato, di dichiarare che tale diffida era illegittima e dall'altro, di accertare che l'attrice manteneva il diritto di sfruttamento delle dette registrazioni e di riproduzione del CD «Briciole di baci». La convenuta chiedeva il rigetto della domanda, proponendo in via riconvenzionale domanda di inibitoria nei confronti dell'attrice all'ulteriore utilizzo delle citate opere musicali, delle quali doveva ritenersi ripristinata la tutela a seguito della citata modifica del regime normativo dei diritti d'autore e dei diritti connessi. Tali tesi erano fatte proprie dall'interveniente Federazione Industria Musicale Italiana (in prosieguo: la «FIMI»).
5 A parere del giudice a quo, dalle disposizioni dell'art. 10, n. 3, della direttiva discende chiaramente che i diritti che erano scaduti allo spirare del termine di trent'anni inizialmente previsto dalla legge italiana sono ripristinati a seguito del prolungamento del periodo di tutela apportato dalla direttiva. Il giudice a quo solleva dubbi, tuttavia, sulla compatibilità della normativa nazionale con le disposizioni della direttiva che fanno riferimento alla tutela dei diritti acquisiti dai terzi, tutela resasi necessaria con il prolungamento della tutela da trenta a cinquant'anni.
III - La questione pregiudiziale
6 Alla luce di quanto sopra, il giudice a quo ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se l'interpretazione dell'art. 10 della direttiva 93/98/CEE del 29 ottobre 1993, in particolare nella parte in cui prevede l'adozione delle "misure necessarie al fine di proteggere segnatamente i diritti acquisiti dai terzi" sia compatibile con la disposizione contenuta nell'art. 17, comma 4, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, come successivamente modificata dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650».
IV - La normativa comunitaria
7 La direttiva del Consiglio 93/98/CEE è volta ad armonizzare le legislazioni degli Stati membri per quanto riguarda la durata della tutela del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi.
Ai sensi dell'art. 3 della direttiva:
«1. I diritti degli artisti interpreti od esecutori scadono cinquant'anni dopo l'esecuzione. Tuttavia, se una fissazione dell'esecuzione è lecitamente pubblicata o lecitamente comunicata al pubblico durante detto periodo, i diritti scadono cinquant'anni dopo la data della prima pubblicazione o, se è anteriore, dopo quella della prima comunicazione al pubblico.
2. I diritti dei produttori di fonogrammi scadono cinquant'anni dopo la fissazione. Tuttavia, se il fonogramma è lecitamente pubblicato o comunicato al pubblico durante tale periodo, i diritti scadono cinquant'anni dopo la data della prima pubblicazione o, se è anteriore, dopo quella della prima comunicazione al pubblico.
(...)». 8 La direttiva si occupa anche di tutelare i diritti acquisiti dai terzi.
Ai sensi del ventiseiesimo `considerando' della direttiva:
«(...) Gli Stati membri dovrebbero conservare la facoltà di adottare disposizioni sull'interpretazione, l'adeguamento e l'ulteriore esecuzione di contratti relativi all'utilizzazione di opere e altri soggetti protetti, conclusi anteriormente all'estensione della durata di protezione risultante dalla presente direttiva».
Il ventisettesimo `considerando' della direttiva dispone:
«(...) I diritti acquisiti e le lecite aspettative dei terzi sono tutelati nell'ambito dell'ordinamento giuridico comunitario; (...) gli Stati membri possono segnatamente prevedere che in determinate circostanze i diritti d'autore e i diritti connessi ripristinati conformemente alla presente direttiva non possono dar luogo a pagamenti da parte di persone che avevano intrapreso in buona fede lo sfruttamento delle opere nel momento in cui dette opere erano di dominio pubblico».
Alla luce di quanto sopra, l'art. 10 della direttiva, che disciplina l'applicazione nel tempo dei diritti di cui trattasi, prevede quanto segue:
«1. Qualora, alla data di cui all'articolo 13, paragrafo 1, in uno Stato membro sia già in corso un periodo di protezione la cui durata sia superiore a quella prevista nella presente direttiva, quest'ultima non ha per effetto di abbreviare tale durata di protezione in detto Stato membro.
2. La durata di protezione di cui alla presente direttiva si applica a qualsiasi opera e soggetto che sia protetto in almeno uno Stato membro alla data di cui all'articolo 13, paragrafo 1 ai sensi delle disposizioni nazionali sul diritto d'autore o diritti connessi, o che soddisfi ai criteri per la protezione secondo le disposizioni della direttiva 92/100/CEE.
3. La presente direttiva lascia impregiudicata l'utilizzazione in qualsiasi forma, effettuata anteriormente alla data di cui all'articolo 13, paragrafo 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie al fine di proteggere segnatamente i diritti acquisiti dei terzi (...)» (2).
9 Infine, in forza dell'art. 13, n. 1, della direttiva, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli artt. 1-11 della direttiva anteriormente al 1_ luglio 1995.
V - Le pertinenti disposizioni del diritto nazionale
10 L'originaria legge sul diritto d'autore (legge 22 aprile 1941, n. 633 (3)) è stata recentemente modificata, in particolare con la «legge comunitaria» 3 febbraio 1996, n. 52 (4). La legge n. 52/96 è stata ulteriormente modificata con legge 23 dicembre 1996, n. 650 (5).
11 Ai sensi dell'art. 17, n. 1, della legge n. 52/96, la durata di protezione dei diritti dei produttori fonografici nonché degli artisti interpreti e degli artisti esecutori è stata elevata da trenta a cinquant'anni.
12 L'art. 17, n. 2, della stessa legge, come modificato dalla legge n. 650/96, dispone espressamente che la durata di protezione cinquantennale si applica anche alle opere e ai diritti non più protetti sulla base dei termini previgenti, sempre che, per effetto dell'applicazione dei nuovi termini, dette opere e diritti ricadano in protezione alla data del 29 giugno 1995.
13 Secondo quanto disposto al n. 4 dello stesso articolo, l'applicazione delle citate disposizioni in ordine al ripristino della tutela dei relativi diritti non pregiudica gli atti e i contratti anteriori al 29 giugno 1995, né i diritti legittimamente acquisiti ed esercitati dai terzi in conseguenza dei medesimi. In particolare, il legislatore italiano distingue la tutela dei diritti acquisiti a seconda della natura dell'opera sulla quale il corrispondente diritto è stato ripristinato. Il n. 4 del citato articolo dispone quanto segue:
«4. Restano pienamente salvi e impregiudicati gli atti e contratti fatti e stipulati anteriormente al 29 giugno 1995, anche in deroga, per i contratti stipulati dopo il 30 giugno 1990, all'art. 119, terzo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, nonché i diritti legittimamente acquisiti ed esercitati dai terzi in conseguenza dei medesimi.
In particolare sono fatte salve:
a) la distribuzione e la riproduzione delle edizioni di opere cadute in pubblico dominio secondo la disciplina previgente, limitatamente alla composizione grafica ed alla veste editoriale con le quali la pubblicazione è avvenuta, effettuata da coloro che avevano intrapreso detta distribuzione e riproduzione prima della data di entrata in vigore della presente legge. Tale distribuzione e riproduzione consentita senza corrispettivi si estende anche agli aggiornamenti futuri che la natura delle opere richiede;
b) la distribuzione, limitatamente al periodo di tre mesi successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, dei dischi fonografici ed apparecchi analoghi, i cui diritti d'utilizzazione siano scaduti secondo la disciplina previgente, effettuata da coloro che hanno riprodotto e messo in commercio i predetti supporti prima della data di entrata in vigore della presente legge».
VI - Sulla formulazione della questione pregiudiziale
14 Occorre rilevare anzitutto che, come correttamente sottolinea la Commissione nelle sue osservazioni, è opportuno riformulare la questione pregiudiziale in esame. La risposta a ciò che domanda il giudice a quo esula dalle competenze attribuite alla Corte dall'art. 177 del Trattato. In particolare, vi si solleva direttamente la questione della compatibilità di una disposizione nazionale con la corrispondente norma comunitaria, questione che non può costituire oggetto di rinvio pregiudiziale. Pertanto ritengo più corretto riformulare la questione sollevata, ed accertare nel prosieguo se le disposizioni della direttiva 93/98, nonché del diritto comunitario in generale, in relazione alla tutela dei diritti acquisiti dai terzi e del legittimo affidamento, siano in contrasto con una norma nazionale che, al fine di tutelare i diritti acquisiti dai terzi nei confronti del ripristino di diritti connessi su opere musicali, si limiti a concedere a questi ultimi la possibilità di smaltire le scorte di magazzino per un periodo non eccedente i tre mesi dall'entrata in vigore della relativa disposizione nazionale.
VII - Sull'ammissibilità della questione pregiudiziale
15 La Carosello contesta l'ammissibilità della questione pregiudiziale e afferma che la soluzione della stessa è irrilevante al fine di dirimere la causa a qua. A tal fine essa deduce quanto segue: in primo luogo, ritiene che la causa a qua riguardi l'interpretazione di un contratto stipulato tra la Butterfly e la Carosello il 16 luglio 1990, per la quale non è necessaria l'interpretazione delle disposizioni della direttiva 93/98. In secondo luogo, come risulta dall'ordinanza di rinvio del Tribunale, la Butterfly aveva smaltito tutte le sue giacenze del CD «Briciole di baci», già prima della fine del 1995; di conseguenza, stando alla Carosello, la questione pregiudiziale, riferendosi alle disposizioni della normativa italiana che attribuiscono ai terzi la possibilità di smaltire le loro scorte di magazzino entro un determinato termine, è meramente ipotetica. In terzo luogo, la domanda della Butterfly nella causa a qua in merito al riconoscimento del suo diritto di ristampare il CD di cui trattasi nonostante il rifiuto della Carosello è priva di senso; infatti la Butterfly non ha chiesto, né le era possibile ottenere, l'autorizzazione dalla Società Italiana Autori Editori (in prosieguo: la «SIAE»), indispensabile per la ristampa, cosicché l'oggetto della causa a qua sarebbe privo di rilevanza pratica.
16 Ritengo che questa eccezione di irricevibilità non possa essere accolta. Si rilevi anzitutto che i margini per il rigetto di una questione pregiudiziale in quanto inammissibile sono particolarmente ristretti. Per giurisprudenza costante della Corte, «(...) spetta unicamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell'emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di pronunciare la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte (...)» (6). Di conseguenza, qualora le questioni sollevate riguardino l'interpretazione del diritto comunitario «(...) la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire» (7). Tuttavia la Corte ha pure ritenuto, in casi eccezionali, che, per verificare la propria competenza, le spettava esaminare le condizioni in cui era adita dal giudice nazionale (8). In ogni caso, «il rigetto di una domanda presentata da un giudice nazionale è possibile solo qualora appaia in modo palese che la richiesta interpretazione del diritto comunitario non ha alcuna relazione con l'effettività o con l'oggetto della causa a qua, oppure qualora il problema sia di natura ipotetica e la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per fornire una soluzione alle questioni che le vengono sottoposte» (9).
17 Il carattere manifesto (10) delle ragioni per cui il giudice comunitario può rifiutarsi di risolvere una questione pregiudiziale non ricorre, a mio parere, nella presente causa. Inoltre, la Corte non è legittimata ad addentrarsi nel merito della causa a qua per accertare, in primo luogo, se essa sia priva di oggetto solo per il fatto che la Butterfly non ha l'autorizzazione della SIAE sulle opere musicali di cui trattasi e, in secondo luogo, se, per l'interpretazione del contratto stipulato tra la Carosello e la Butterfly, il diritto comunitario sia assolutamente irrilevante. Al contrario, ove infine si ritenga che la tutela dei diritti acquisiti dai terzi, allorché è limitata alla mera possibilità di smaltire le scorte esistenti, non sia sufficiente dal punto di vista del diritto comunitario, la domanda della Butterfly nella causa a qua di poter continuare a sfruttare le registrazioni con le quali è stato prodotto il CD «Briciole di baci» senza che la Carosello possa pretendere su ciò alcun diritto connesso si fonderebbe sul diritto comunitario, come sostiene la ricorrente nella causa a qua. Pertanto, la questione pregiudiziale merita di essere esaminata dalla Corte.
VIII - Soluzione della questione pregiudiziale
18 Con le sue osservazioni, la Butterfly procede ad un approccio interpretativo delle disposizioni dell'art. 10, n. 3, della direttiva, secondo cui, in primo luogo, tali disposizioni offrono un'ampia e illimitata tutela ai titolari di diritti acquisiti su opere per quali vi è ripristino del diritto d'autore o di diritti connessi, in secondo luogo, tali disposizioni sono sufficientemente chiare e incondizionate da poter esplicare effetti diretti nell'ordinamento giuridico nazionale e, in terzo luogo, limitazioni nazionali dei diritti acquisiti quali quelle contenute nella normativa italiana controversa sono in contrasto con le dette disposizioni della direttiva e, come tali, devono essere disapplicate dal giudice nazionale. La Butterfly sostiene che questa interpretazione è la sola compatibile con i fondamentali principi di diritto comunitario della tutela dei diritti acquisiti e del legittimo affidamento.
19 La Carosello, la FIMI, il governo italiano e la Commissione contestano alcuni punti dell'iter argomentativo della Butterfly nonché la conclusione cui essa perviene.
20 Nel prosieguo esamineremo le pertinenti disposizioni della direttiva 93/98 al fine di identificare, da una parte, la portata della tutela dei diritti acquisiti che esse sanciscono e, dall'altra, l'estensione del potere discrezionale attribuito agli Stati membri in ordine alla realizzazione di questa tutela. Esamineremo poi se i punti fondamentali sanciti dalla direttiva 93/98 per salvaguardare i diritti acquisiti siano sufficienti, dal punto di vista dei principi generali del diritto comunitario e in particolare della tutela dei diritti acquisiti e del legittimo affidamento. Infine - e solo in quanto necessario dopo aver completato l'analisi delle fasi innanzi esposte - affronteremo la questione dell'effetto diretto dell'art. 10, n. 3, secondo comma, della direttiva.
21 La direttiva 93/98 si inscrive nell'ambito del percorso intrapreso dal legislatore comunitario per armonizzare le norme in materia di tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi (11). Tale percorso inizia nei primi anni '90 ed è tuttora in atto (12). L'idea guida di tale tentativo è quella di rafforzare la tutela dei diritti di cui trattasi, come richiede peraltro anche l'accordo TRIPS (13) sottoscritto nell'ambito dell'Uruguay Round del GATT. L'esigenza di una tutela rafforzata è espressamente riconosciuta dalla direttiva 93/98; nel decimo `considerando' della stessa si sottolinea «che l'armonizzazione del diritto d'autore e dei diritti connessi deve essere effettuata secondo un livello di protezione elevato poiché questi diritti sono alla base della creazione intellettuale (...)».
22 La posizione e la rilevanza attribuite ai detti diritti sono particolarmente significative ai fini dell'interpretazione delle disposizioni della direttiva: esse suggellano la volontà del legislatore comunitario di assicurare la più ampia tutela possibile al diritto d'autore e ai diritti connessi. Pertanto, le disposizioni che sanciscono la protezione di tali diritti devono essere interpretate in senso ampio, mentre quelle che introducono eccezioni al regime di tutela è corretto che siano interpretate restrittivamente.
23 La conclusione testé annunciata è suffragata dai lavori preparatori della direttiva in oggetto. Il progetto originario prevedeva soltanto la norma secondo cui l'applicazione delle disposizioni della direttiva non poteva comportare una riduzione del più ampio termine di tutela eventualmente previsto dal diritto di taluni Stati membri; in altre parole, non poteva comportare una limitazione del diritto d'autore e dei diritti connessi già tutelati in base alle disposizioni nazionali vigenti. Il progetto originario non prevedeva però espressamente la possibilità di ripristinare i diritti già scaduti in forza del diritto nazionale prima dell'entrata in vigore della direttiva. Il Parlamento europeo ne chiese la modifica, sollevando sia la questione del ripristino dei diritti la cui tutela si era già esaurita in base al diritto nazionale, sia quella della salvaguardia dei diritti acquisiti dai terzi.
24 Per quanto riguarda, in particolare, la tutela dei diritti acquisiti dai terzi, il Parlamento europeo invitò la Commissione ad aggiungere al testo della direttiva disposizioni in forza delle quali, in primo luogo, le nuove disposizioni comunitarie in materia di tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi non pregiudicano i legittimi atti di sfruttamento di opere che siano stati compiuti prima di una determinata data, in secondo luogo, i titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi non possono opporsi alla prosecuzione di atti di sfruttamento di opere che siano direttamente collegati con investimenti effettuati in buona fede prima dell'entrata in vigore delle disposizioni comunitarie e, in terzo luogo, gli Stati membri devono prevedere un adeguato compenso da corrispondere ai titolari del diritto d'autore e di diritti connessi a fronte degli atti di sfruttamento innanzi menzionati che proseguano dopo la data di entrata in vigore delle disposizioni comunitarie.
25 Dal raffronto tra le proposte del Parlamento e la versione finale della direttiva emerge quanto segue:
In primo luogo, è sancito il ripristino del diritto d'autore e dei diritti connessi scaduti ai sensi della normativa nazionale applicabile prima dell'entrata in vigore della direttiva comunitaria (14). Occorre rilevare che la soluzione del ripristino è compatibile con il principio generale secondo il quale le norme giuridiche si applicano ex nunc. In particolare, allorché una disposizione prevede che un diritto si estingue decorsi cinquanta o settant'anni dal fatto che dà inizio alla tutela giuridica, e tale termine non è ancora scaduto all'epoca dell'entrata in vigore della detta disposizione, si deve ritenere che il relativo diritto, in via di principio, sussista. Il ripristino del diritto d'autore e dei diritti connessi in forza della direttiva non configura un'applicazione retroattiva di quest'ultima, tale da generare, sotto il profilo della sua applicazione temporale, una questione di compatibilità con i principi generali del diritto (15). In secondo luogo, è prevista la salvaguardia dei diritti acquisiti da terzi, sempre in applicazione dei principi generali del diritto comunitario, ma non nella forma precisa suggerita dal Parlamento; vero è che è stata aggiunta una espressa riserva, per quanto riguarda l'ambito di applicazione della direttiva, per gli atti di sfruttamento intrapresi prima del 1_ luglio 1995 - data entro la quale, come già detto, dovevano essere adottati i provvedimenti nazionali necessari per la trasposizione della direttiva - tuttavia non è stabilita (né imposta) alcuna concreta modalità di tutela dei diritti dei terzi allorché gli atti di sfruttamento hanno luogo dopo la data di cui trattasi. Si impone semplicemente agli Stati membri, in modo generico ed indeterminato, di adottare «le misure necessarie al fine di proteggere segnatamente i diritti acquisiti dei terzi», dal che si evince, in via interpretativa, che tale categoria di soggetti di diritto non può essere lasciata completamente sprovvista di protezione all'indomani della trasposizione della direttiva negli ordinamenti giuridici nazionali. D'altronde, nell'ambito del rispetto dei diritti acquisiti e del legittimo affidamento, il ventisettesimo `considerando' della direttiva sancisce semplicemente la possibilità e non l'obbligo per gli Stati membri di «(...) prevedere in determinate circostanze (16) che i diritti d'autore e i diritti connessi ripristinati conformemente alla presente direttiva non possano dar luogo a pagamenti da parte di persone che avevano intrapreso in buona fede lo sfruttamento delle opere nel momento in cui dette opere erano di dominio pubblico». Non è pertanto sancito alcun diritto specifico dei terzi in buona fede di continuare, quand'anche dietro pagamento di un adeguato compenso (né a maggior ragione senza il pagamento di alcun compenso), lo sfruttamento di un'opera intrapreso prima del 1_ luglio 1995 anche dopo lo scadere di tale data.
26 Quanto sopra mette in luce chiaramente, a mio parere, la volontà del legislatore comunitario di tutelare sì i diritti acquisiti, attribuendo tuttavia un'ampia discrezionalità alle competenti autorità nazionali; queste ultime, peraltro, sono per natura e collocazione le più idonee ad ottenere la sezione aurea tra i diritti antitetici dell'autore, del produttore o dell'interprete da una parte e quelli dei terzi in buona fede dall'altra. Inoltre, non appare fondato l'argomento della Butterfly secondo il quale dal contenuto dell'art. 10 della direttiva 93/98 si può desumere direttamente il suo diritto, in quanto terzo in buona fede, a proseguire lo sfruttamento delle canzoni di Mina anche dopo il 1_ luglio 1995. La disciplina delle situazioni createsi a seguito del ripristino dei diritti connessi mediante l'applicazione della direttiva dopo il 1_ luglio 1995 e la tutela che deve essere assicurata ai terzi sono questioni affidate in via di principio al potere degli Stati membri. Solo nel caso in cui si dovesse ritenere che i provvedimenti nazionali offrono ai terzi una tutela troppo lacunosa e si collocano pertanto al di fuori della gamma di possibilità attribuite allo Stato membro si porrebbe il problema di esaminare le disposizioni dell'art. 10, n. 3, della direttiva per accertare se abbiano effetto diretto e se possano essere fatte valere dai soggetti di diritto come la Butterfly al fine di continuare a sfruttare opere cadute in pubblico dominio prima del 1_ luglio 1995.
27 Per quanto riguarda la verifica del potere discrezionale attribuito agli Stati membri in merito all'organizzazione delle modalità di tutela dei diritti acquisiti dai terzi, giova sottolineare che esso è particolarmente ampio, come risulta dalle seguenti osservazioni: in primo luogo, il tenore letterale dell'art. 10, n. 2, della direttiva è quanto mai generico. In secondo luogo, tale formulazione generica è stata preferita alla proposta del Parlamento, innanzi menzionata, che definiva, quanto meno parzialmente, concrete forme di tutela dei terzi. In terzo luogo, anche il solo fatto che le norme nazionali di cui trattasi sono state adottate al fine di trasporre una norma comunitaria la cui veste è quella della direttiva è sufficiente a dimostrare l'ampiezza della libertà di cui godono le competenti autorità nazionali. Queste ultime, in forza dell'art. 189 del Trattato, sono vincolate per quanto riguarda il risultato da raggiungere, ma conservano la facoltà di scelta degli specifici mezzi con i quali perseguire tale risultato.
28 Quanto detto non significa ovviamente che l'attività normativa degli Stati membri nell'ambito dell'art. 10, n. 3, della direttiva sia incontrollata. D'altronde, come già aveva sottolineato la Corte prima dell'adozione della normativa comunitaria di cui trattasi, «(...) i diritti esclusivi conferiti dalla proprietà letteraria ed artistica sono tali da incidere sia sugli scambi di beni e di servizi sia sui rapporti di concorrenza nella Comunità. Per tale motivo (...) tali diritti, benché disciplinati dalle leggi nazionali, sono soggetti alle prescrizioni del Trattato e rientrano pertanto nel campo di applicazione di quest'ultimo» (17). Pertanto, la tutela nazionale accordata ai diritti d'autore e ai diritti connessi non potrebbe essere assoluta, al punto da pregiudicare altri diritti ed interessi ritenuti meritevoli di tutela da parte del diritto comunitario, quali nella fattispecie i diritti acquisiti dai terzi.
29 In ogni caso, come correttamente sottolinea la Commissione, una normativa nazionale che si limiti ad attribuire ai terzi la possibilità di immettere in commercio le scorte derivanti dallo sfruttamento di un'opera caduta in pubblico dominio prima del 1_ luglio 1995, anche per un tempo limitato, non sembra insufficiente alla luce della direttiva, come spiegherò qui di seguito.
30 Per quanto riguarda la controversia in esame giova rilevare, anzitutto, che il termine entro il quale devono essere smaltite le scorte di magazzino in conformità alla normativa italiana in parola è di tre mesi dall'entrata in vigore della legge che lo prevede. Il termine è quindi scaduto tre mesi dopo il 25 febbraio 1996, vale a dire il 26 maggio 1996. Questa osservazione è importante in quanto il ripristino del diritto d'autore e dei diritti connessi determinato dalla trasposizione della direttiva negli ordinamenti giuridici nazionali si era già compiuto il 29 giugno 1995. Di conseguenza, l'applicazione della normativa italiana ha come risultato di garantire ai titolari di diritti acquisiti la possibilità di smaltire le proprie scorte per un periodo di poco superiore agli undici mesi dal momento del ripristino del diritto d'autore e dei diritti connessi per opere il cui sfruttamento era iniziato prima del 1_ luglio 1995 (18). In tal modo gli operatori che abbiano intrapreso atti di sfruttamento di opere cadute in pubblico dominio prima del 1_ luglio 1995 hanno la possibilità, distribuendo le loro scorte entro un periodo di tempo adeguato, di trarre da tale sfruttamento il corrispondente guadagno senza accollarsi l'onere del pagamento di un compenso ai titolari dei diritti ripristinati in forza della direttiva comunitaria.
31 Il termine di tre mesi previsto dalla legge italiana, che equivale in realtà a un periodo di undici mesi dalla data di ripristino del diritto d'autore e dei diritti connessi in forza della direttiva, pare in via di principio sufficiente a garantire gli interessi economici dei terzi in buona fede, come spiega il governo italiano nelle sue osservazioni (19). In ogni caso, tale termine non è manifestamente insufficiente né eccessivamente restrittivo a sfavore di tali soggetti, i quali, peraltro, si deve ritenere fossero già al corrente fin dal 29 novembre 1993 - data di pubblicazione della direttiva sulla Gazzetta Ufficiale - del fatto che il ripristino dei diritti connessi sarebbe stato attuato al massimo entro il 1_ luglio 1995. Non compete peraltro alla Corte sostituirsi al legislatore nazionale nei suoi compiti, ricercando un sistema più soddisfacente di contemperamento degli interessi in conflitto, che prenda in considerazione anche altri parametri, come l'entità dell'investimento effettuato dal terzo in buona fede, le circostanze specifiche e l'ampiezza dello sfruttamento effettuato nel periodo in cui l'opera di cui trattasi era di dominio pubblico, o ancora la natura specifica dell'opera oggetto dello sfruttamento. Giacché il legislatore comunitario ha preferito attribuire agli Stati membri discrezionalità in materia, i margini di cui la Corte dispone ai fini dell'interpretazione dell'art. 10, n. 3, della direttiva sono particolarmente ristretti.
32 Inoltre, il fatto che il legislatore italiano sembri aver riservato ai terzi produttori un trattamento più sfavorevole rispetto a quello previsto dagli organi competenti degli altri Stati membri, come risulta dall'analisi comparata cui si richiama la Butterfly, non significa ovviamente che esso abbia varcato i limiti della competenza attribuitagli dall'art. 10, n. 3, della direttiva.
33 Analogamente, l'argomento della Butterfly secondo il quale il legislatore italiano ha riservato ai titolari di diritti acquisiti su opere fonografiche un trattamento meno favorevole rispetto a coloro che sfruttano opere letterarie non è rilevante ai fini della soluzione della questione interpretativa che qui ci occupa. In realtà, la normativa nazionale controversa è manifestamente favorevole ai terzi che abbiano intrapreso lo sfruttamento di opere letterarie cadute in pubblico dominio prima della data di trasposizione della direttiva e sulle quali siano stati ripristinati i diritti d'autore; i terzi imprenditori possono continuare liberamente lo sfruttamento dell'opera (distribuzione, riproduzione e, ove occorra, aggiornamento senza limiti temporali). Tuttavia, tale disciplina delle opere letterarie non comporta ovviamente l'obbligo per le autorità nazionali di disciplinare in modo identico le opere musicali e i diritti acquisiti dai terzi in buona fede sulle stesse. Ove il trattamento riservato a questi ultimi, quantunque manifestamente sfavorevole rispetto a quello dei terzi che proseguono lo sfruttamento di opere letterarie, non ecceda i limiti del potere discrezionale di cui godono le autorità nazionali in forza della direttiva, non si può parlare di violazione del diritto comunitario (20).
34 Giova inoltre rilevare, in subordine, che non è affatto evidente, come erroneamente sembra sottintendere la Butterfly, che le disposizioni della normativa italiana relative alla sorte dei diritti acquisiti dai terzi sulle opere letterarie in caso di ripristino del diritto d'autore siano conformi allo spirito della direttiva. Tale questione non è stata sollevata direttamente dal giudice a quo né è stata analizzata dettagliatamente dalle parti che hanno presentato osservazioni. Per tale ragione, ritengo preferibile che la Corte non la esamini, considerato peraltro che a mio parere essa non è necessaria a risolvere la questione pregiudiziale sollevata. Qualora tuttavia la Corte intendesse giudicare altrimenti, ritengo più corretto dichiarare che una tutela tanto estesa - sostanzialmente illimitata - degli interessi dei terzi si risolve in un totale affievolimento del diritto d'autore e dei diritti connessi che il legislatore comunitario intendeva salvaguardare; in questo senso, essa è contraria alle disposizioni della direttiva. La Butterfly, pertanto, non è legittimata a pretendere di essere trattata alla stessa stregua, giacché non può esservi uguaglianza nell'illegittimità.
35 In ultima analisi - ed è questo l'argomento più importante in favore delle posizioni della Carosello, della FIMI, del governo italiano e della Commissione - la competenza attribuita agli Stati membri dalla disposizione controversa della direttiva si riferisce all'adozione di una disposizione transitoria la quale, per sua natura, non può che assumere la minor ampiezza normativa possibile, in quanto equivale ad introdurre eccezioni al sistema generale di tutela dei diritti connessi istituito dalle norme della direttiva. In altre parole, le autorità nazionali, allorché sono chiamate ad attuare il precetto dell'art. 10, n. 3, della direttiva in ordine alla tutela dei diritti acquisiti dai terzi, devono tener presente che tale tutela ha carattere eccezionale; essa deve limitare il meno possibile l'ambito della protezione del diritto d'autore e dei diritti connessi, la cui salvaguardia costituisce l'obiettivo centrale e il risultato prioritario perseguito dalla direttiva.
36 Le conclusioni cui sono pervenuto sull'interpretazione della direttiva 93/98 non sono inficiate dal richiamo ai principi generali del diritto comunitario, in particolare a quelli di tutela dei diritti acquisiti dai terzi e di legittimo affidamento. Per quanto riguarda la nozione di diritti acquisiti, la Corte ha bensì riconosciuto che essi sono tutelati dal diritto comunitario (21), ma non ha mai dichiarato - né d'altronde avrebbe potuto farlo - che la salvaguardia di tali diritti mediante l'introduzione di disposizioni transitorie in una norma comunitaria può condurre ad un sovvertimento dell'intero sistema che la norma predispone, rendendo inoperanti i diritti e gli interessi legittimi che la norma intende principalmente tutelare. Analogamente, la Corte dichiara costantemente che il principio del legittimo affidamento «(...) non può essere esteso fino al punto di vietare, in via generale, una nuova normativa che si applichi agli effetti futuri di situazioni sorte in vigenza della normativa antecedente» (22). Lo stesso ordine di idee ha indotto la Corte a dichiarare che «gli operatori economici non possono fare legittimamente affidamento sulla conservazione di una situazione esistente che può essere modificata nell'ambito del potere discrezionale delle istituzioni comunitarie» (23).
37 Di conseguenza, non credo vi sia nel diritto comunitario fondamento giuridico sulla scorta del quale gli operatori economici che si trovano nella stessa situazione della Butterfly - coloro cioè che hanno iniziato lo sfruttamento di un'opera sulla quale i diritti connessi erano scaduti e che intendono continuare tale sfruttamento anche dopo il ripristino di tali diritti a seguito della trasposizione della direttiva 93/98 nell'ordinamento interno - possano reclamare il diritto ad una tutela più ampia di quella prevista dalla normativa italiana controversa (24). Alla luce di tale constatazione, diviene superfluo accertare se le specifiche disposizioni dell'art. 10, n. 3, della direttiva posseggano le caratteristiche giuridiche necessarie per produrre effetti diretti nell'ordinamento giuridico interno.
IX - Conclusione
38 Alla luce di quanto sopra, propongo alla Corte di risolvere la questione pregiudiziale sottopostale nel modo seguente:
«Né le disposizioni dell'art. 10, n. 3, della direttiva del Consiglio 29 ottobre 1993, 93/98/CEE, concernente l'armonizzazione della durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi, né il diritto comunitario nel complesso, ostano a una norma nazionale che, al fine di tutelare i diritti acquisiti dai terzi nei confronti del ripristino di diritti connessi su opere musicali previsto dalla direttiva, si limiti ad attribuire loro la possibilità di smaltire le scorte di magazzino per un periodo non superiore a tre mesi dall'entrata in vigore della relativa norma nazionale».
(1) - Direttiva concernente l'armonizzazione della durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi (GU L 290 del 24 novembre 1993, pag. 9).
(2) - Il corsivo è mio.
(3) - GU del Regno d'Italia n. 166 del 16 luglio 1941.
(4) - Supplemento ordinario n. 24 alla GURI n. 34 del 10 febbraio 1996.
(5) - GURI n. 300 del 23 dicembre 1996.
(6) - Sentenza 5 giugno 1997, causa C-105/94, Celestini (Racc. pag. I-2971, punto 21). V. inoltre, tra l'altro, sentenza 14 dicembre 1995, causa C-387/93, Banchero (Racc. pag. I-4663, punto 15).
(7) - V. sentenza Celestini, citata alla nota 6 (punto 21) nonché sentenza 15 dicembre 1995, causa C-415/93, Bosman e a. (Racc. pag. I-4921, punto 59).
(8) - V., ad esempio, sentenze 16 dicembre 1981, causa 244/80, Foglia (Racc. pag. 3045, punto 21); 16 luglio 1992, causa C-343/90, Lourenço Dias (Racc. pag. I-4673); 26 gennaio 1993, cause riunite C-320/90, C-321/90 e C-322/90, Telemarsicabruzzo e a. (Racc. pag. I-393), nonché sentenza Celestini, citata alla nota 6 (punto 22).
(9) - Sentenza Celestini, citata alla nota 6 (punto 22). V. altresì, per un'analisi dettagliata della questione, le conclusioni dell'avvocato generale Fennelly nella citata causa Celestini (paragrafi 19 e seguenti).
(10) - Per quanto riguarda il requisito del carattere manifesto dell'inammissibilità v. altresì le recenti: sentenza 7 dicembre 1995, causa C-472/93, Spano/Fiat Geotech et Fiat Hitachi Excavators (Racc. pag. I-4321); ordinanza 20 marzo 1996, causa C-2/96, Sunino e Data (Racc. pag. I-1543) e ordinanza 19 luglio 1996, causa C-191/96, Modesti (Racc. pag. I-3937).
(11) - Già con sentenza 8 giugno 1971, causa 78/70, Deutsche Grammophon (Racc. pag. 487), la Corte aveva dichiarato che la tutela dei diritti di proprietà industriale e commerciale è questione attinente al diritto comunitario, giacché vi si riferisce espressamente l'art. 36 del Trattato CEE.
(12) - Nel 1989 la Corte dichiarava che «(...) allo stato attuale del diritto comunitario, caratterizzato dalla mancanza di un'armonizzazione o di un ravvicinamento delle normative sulla tutela della proprietà letteraria e artistica, spetta ai legislatori nazionali stabilire le condizioni e le modalità di detta tutela» (sentenza 24 gennaio 1989, causa 341/87, EMI, Racc. pag. 79, punto 11). A colmare tale lacuna sono giunte le direttive del Consiglio 14 maggio 1991, 91/250/CEE, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratori; 19 novembre 1992, 92/100/CEE, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale; 27 settembre 1993, 93/83/CEE, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo; 29 ottobre 1993, 93/98/CEE, nonché la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 marzo 1996, 96/9/CE, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati.
(13) - Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (in prosieguo: il «TRIPS»).
(14) - La soluzione del ripristino era indispensabile per conseguire la più rapida armonizzazione possibile delle legislazioni nazionali in materia di durata della tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi. In assenza del ripristino, si sarebbe verificato il fenomeno, quanto meno per un certo periodo, di diritti d'autore e connessi su un'opera preesistente alla direttiva tutelati in uno Stato membro (che preveda un'ampia tutela temporale) e tuttavia già scaduti in un altro Stato membro. Tale eventualità avrebbe avuto conseguenze indiscutibilmente negative sul commercio intracomunitario.
(15) - Come ho sottolineato anche nelle mie conclusioni nella causa Andersson (causa C-321/97, conclusioni del 19 gennaio 1999, Racc. pag. I-0000, paragrafo 57), non vi deve essere confusione tra la retroattività e il vigore immediato di una norma giuridica. Ai fini di tale distinzione rileva la portata temporale delle situazioni disciplinate dalla norma. La retroattività consiste nella sua applicazione a situazioni già stabilizzate prima della sua entrata in vigore. Il vigore immediato, che si applica, in via di principio, conformemente al principio tempus regit actum, consiste nell'applicazione della norma a situazioni continue in corso; ciò significa che l'ambito temporale della norma copre anche gli effetti futuri di situazioni continue che si erano bensì create ma non stabilizzate prima dell'entrata in vigore della norma. Una situazione continua non stabilizzata di questo genere è quella che si crea con l'avvio e il perdurare dello sfruttamento di un'opera già caduta in dominio pubblico. In altre parole, i terzi in buona fede non possono richiamarsi al fatto dello sfruttamento in sé in quanto generatore di una situazione giuridicamente stabilizzata (situation définitivement fixée).
Al contrario, se lo sfruttamento si fosse esaurito prima dell'entrata in vigore della direttiva, allora ritengo che vi sarebbe una situazione stabilizzata del genere, il cui sovvertimento equivarrebbe ad un'applicazione retroattiva della norma giuridica posteriore.
In sintesi, la situazione dei terzi in buona fede può essere considerata stabilizzata solo nei casi in cui essi non abbiano semplicemente iniziato la produzione e lo sfruttamento di un CD, ma abbiano anche venduto le copie realizzate, cioè abbiano proceduto anche all'immissione dei prodotti in commercio. Soltanto se la direttiva prevedesse che il ripristino dei diritti connessi si estende fino al punto di obbligare al pagamento i terzi in buona fede per i CD prodotti, messi in circolazione e distribuiti anteriormente al 1_ luglio 1995, si porrebbe effettivamente un problema di applicazione retroattiva, incompatibile con i principi generali del diritto. Tale problema non sorge nella fattispecie, giacché tanto la lettera quanto lo spirito della direttiva evidenziano come il ripristino dei diritti connessi non riguardi anche i prodotti immessi in commercio prima del termine sancito dalla norma comunitaria.
(16) - Il corsivo è mio.
(17) - Sentenza 20 ottobre 1993, cause riunite C-92/92 e C-326/92, Phil Collins e a. (Racc. pag. I-5145).
(18) - Per la precisione, è attribuita ai terzi la possibilità di continuare a produrre e a distribuire CD dal 1_ luglio 1995 al 25 febbraio 1996 e di distribuire liberamente le copie prodotte dal 25 febbraio 1996 al 26 marzo 1996.
(19) - Il governo italiano riferisce, nelle sue osservazioni, di aver preso in considerazione, prima dell'adozione della normativa controversa, i costi abituali cui vanno incontro i produttori fonografici, l'importo del loro investimento nonché la redditività. In particolare, è stato accertato che il costo del produttore è particolarmente basso allorché si tratta di opere cadute in pubblico dominio; tale costo coincide in realtà con le spese materiali di riproduzione (produzione del CD). Per ammortizzare tali spese è quindi sufficiente offrire la possibilità di smaltire le scorte di magazzino per un determinato periodo di tempo dopo il ripristino dei diritti connessi, oltre all'esenzione dall'obbligo di pagare un corrispettivo ai titolari dei diritti.
(20) - Si potrebbe sostenere, peraltro, che i terzi che abbiano intrapreso in buona fede lo sfruttamento di un'opera musicale caduta in pubblico dominio non si trovano nella stessa situazione di fatto di coloro che sfruttano un'opera letteraria sulla quale la tutela del diritto d'autore si è esaurita. Non si può pertanto pretendere, sulla base dei principi interpretativi generali del diritto, il trattamento uguale di situazioni diverse.
(21) - Sentenza 22 settembre 1983, causa 159/82, Verli-Wallace (Racc. pag. 2711).
(22) - Sentenza 22 febbraio 1990, causa C-221/88, Busseni (Racc. pag. I-495, punto 35). V. altresì sentenza 14 gennaio 1987, causa 278/84, Repubblica federale di Germania/Commissione (Racc. pag. 1), sentenza 14 aprile 1970, causa 68/69, Brock (Racc. pag. 171), sentenza 10 luglio 1986, causa 270/84, Licata (Racc. pag. 2305).
(23) - Sentenza 14 febbraio 1990, causa C-350/88, Delacre (Racc. pag. I-395, punto 33); v. altresì sentenza 28 ottobre 1982, causa 52/81, Faust/Commissione (Racc. pag. 3745, punto 27) e sentenza 17 giugno 1987, cause riunite 424/85 e 425/85, Frico (Racc. pag. 2755, punto 33).
(24) - Il legislatore nazionale potrebbe eventualmente offrire loro una tutela maggiore; esso non ha, tuttavia, alcun obbligo corrispondente.