61997B0310

Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado del 2 marzo 1998. - Governo delle Antille olandesi contro Consiglio dell'Unione europea. - Regime d'associazione dei paesi e territori d'oltremare - Decision di revisione di medio periodo della decision PTOM - Procedimento d'urgenza - Domanda di provvedimenti provvisori - Urgenza - Assenza. - Causa T-310/97 R.

raccolta della giurisprudenza 1998 pagina II-00455


Massima

Parole chiave


1 Procedimento sommario - Condizioni di ricevibilità - Ricevibilità del ricorso principale - Irrilevanza - Limiti

(Trattato CE, artt. 185 e 186; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 1)

2 Procedimento sommario - Sospensione dell'esecuzione - Presupposti per la concessione - Urgenza - Danno grave e irreparabile - Ponderazione degli interessi in gioco - Danno pecuniario

(Trattato CE, art. 185; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)

3 Associazione dei paesi e territori d'oltremare - Attuazione da parte del Consiglio - Decisione 91/482 - Revisione di medio periodo - Termine scelto - Valore meramente indicativo

(Decisione del Consiglio 91/482/CEE, art. 240, n. 3)

Massima


4 La ricevibilità del ricorso principale non deve essere esaminata, in linea di principio, nell'ambito di un procedimento sommario. Tale questione deve essere risolta in sede di giudizio sul ricorso principale, salvo nel caso in cui quest'ultimo appaia, prima facie, manifestamente irricevibile, se non si vuole pregiudicare la decisione del Tribunale nel merito.

5 Nel contesto di una domanda di sospensione dell'esecuzione, spetta al giudice del procedimento sommario accertare se l'eventuale annullamento dell'atto controverso da parte del giudice di merito cagioni una modifica radicale della situazione rispetto a quanto si sarebbe invece verificato in caso di esecuzione immediata di tale atto e se, al contrario, la sospensione dell'esecuzione sia tale da ostacolare la piena efficacia dell'atto nel caso in cui il ricorso in via principale sia respinto.

Per quanto concerne l'introduzione, nell'ambito del regime di associazione dei paesi e territori d'oltremare, di contingenti doganali per l'importazione di determinati prodotti agricoli in esenzione da dazi doganali, il giudice del procedimento sommario non può, senza rischiare di usurpare il potere discrezionale del Consiglio, sostituire la sua valutazione a quella formulata da questa istituzione per quanto concerne la scelta della misura di salvaguardia più idonea ad evitare perturbazioni sul mercato comunitario dei prodotti di cui trattasi. Nell'ambito della ponderazione degli interessi in gioco, occorre quindi tener conto non solo del rischio di un danno irreversibile per gli interessi della Comunità in caso di concessione del provvedimento provvisorio richiesto, ma anche del suddetto potere discrezionale del Consiglio. La domanda può pertanto essere accolta solo se l'urgenza dei provvedimenti richiesti risulti incontestabile; è bene però precisare che il danno di natura pecuniaria può essere di norma considerato grave ed irreparabile solo quando non possa essere interamente risarcito in caso di accoglimento del ricorso principale.

6 Nel sistema dell'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità, instaurato mediante la decisione 91/482, l'art. 240, n. 3, conferisce al Consiglio il potere di rivedere questa decisione «prima della scadenza del primo quinquennio», per tener conto dell'esperienza acquisita dalla Commissione e dalle competenti autorità dei paesi e territori d'oltremare, delle modifiche della convenzione di Lomé, in corso di negoziato tra la Comunità e gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, e del riesame dei contributi finanziari della Comunità.

Dal momento che detto termine risulta pertanto volto a permettere, eventualmente, una riformulazione di alcune disposizioni della decisione, al fine di adeguarle agli sviluppi della situazione o a nuovi bisogni, esso sembra essere stato scelto in quanto corrisponde, in linea di principio, al periodo più idoneo per procedere ad eventuali adeguamenti o modifiche di questo tipo. Il detto termine deve essere interpretato pertanto, nel contesto di un procedimento sommario, come termine puramente indicativo, di modo che non si può negare la possibilità di rivedere la decisione dopo la scadenza del primo quinquennio, se questa revisione non abbia potuto essere realizzata entro il termine indicato, ma venga incontro a determinate esigenze proprio in previsione delle quali è stato sancito il potere di revisione di medio periodo.