ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)
9 febbraio 2000
Causa T-111/97
Gregorio Valero Jordana e Serge Vadé
contro
Commissione delle Comunità europee
«Dipendenti — Domanda di modifica dell'inquadramento nel grado — Eccezione di irricevibilità — Fatto nuovo e sostanziale — Ricevibilità»
Testo completo in spagnolo II-61
Oggetto:
Ricorso diretto a ottenere l'annullamento delle decisioni della Commissione 27 dicembre 1996, recanti rigetto dei reclami datati 13 e 17 settembre 1996 mediante i quali i ricorrenti hanno chiesto il riesame del loro inquadramento iniziale al fine di ottenere l'inquadramento nel grado A6 con effetto dalla data della loro assunzione, nonché delle decisioni della Commissione 1o marzo 1990 e 2 giugno 1992 in quanto fissano l'inquadramento dei ricorrenti nel grado A7.
Decisione:
Il ricorso è irricevibile. Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.
Massime
Dipendenti – Ricorso – Reclamo amministrativo previo – Termini – Decadenza – Riapertura – Presupposto – Fatto nuovo
(Statuto del personale, artt. 90 e 91)
Dipendenti – Assunzione – Nomina nel grado – Nomina nel grado superiore della carriera – Carattere eccezionale rispetto alle regole generali di inquadramento
(Statuto del personale, art. 31, n. 2)
Un dipendente non può rimettere in discussione le condizioni della sua assunzione una volta che questa è divenuta definitiva. Solo l'esistenza di un fatto nuovo e sostanziale può giustificare la presentazione di una domanda diretta al riesame di una decisione che non è stata contestata nei termini.
A questo proposito non possono costituire un fatto nuovo che giustifichi l'introduzione di una domanda volta al riesame di una decisione di inquadramento nel grado:
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il fatto che un dipendente sia venuto a conoscenza tramite una sentenza del Tribunale dell'esistenza di una decisione amministrativa della sua istituzione riguardante i criteri applicabili alla nomina nel grado e all'inquadramento nello scatto al momento dell'assunzione; |
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la valutazione data dalla sentenza del Tribunale circa la legittimità della detta decisione amministrativa e con la quale il Tribunale ha in particolare constatato che detta decisione violava lo Statuto poiché non consentiva all'autorità che ha il potere di nomina di nominare un determinato dipendente al grado superiore della sua carriera; |
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la decisione ulteriore con la quale l'istituzione, per conformarsi alla sentenza del Tribunale, ha modificato i criteri di inquadramento, dato che detta decisione non aveva né per oggetto né per effetto di rimettere in discussione decisioni di inquadramento divenute definitive prima della sua entrata in vigore. |
(v. punti 47 e 52-58)
Riferimento: Corte 21 febbraio 1974, cause riunite 15/73-33/73, 52/73, 53/73, 57/73-109/73, 116/73, 117/73, 123/73, 132/73, 135/73-137/73, Schots-Kortner e a./Consiglio, Commissione e Parlamento (Racc. pag. 177, punto 39); Corte 1o dicembre 1983, causa 190/82, Blomefield/Commissione (Racc. pag. 3981, punto 10); Corte 8 marzo 1988, causa 125/87, Brown/Corte di giustizia (Racc. pag. 1619, punto 14); Corte 19 marzo 1991, causa C-403/85 Rev., Ferrandi/Commissione (Racc. pag. I-1215, punto 13); Tribunale 11 luglio 1997, causa T-16/97, Chauvin/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-237 e II-681, punto 46); Tribunale 12 ottobre 1998, causa T-235/97, Campoli/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-577 e II-1731, punto 26)
L'art. 31, n. 2, dello Statuto, che attribuisce all'autorità che ha il potere di nomina il potere discrezionale di nominare, eccezionalmente, un dipendente recentemente assunto nel grado superiore della sua carriera, non costituisce una disposizione applicabile a qualsiasi dipendente, ma deve essere considerato come un'eccezione alle regole generali di inquadramento.
(v. punto 59)
Riferimento: Chauvin/Commissione, citata, punto 50