61997B0109

Ordinanza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) del 15 settembre 1998. - Molkerei Großbraunshain GmbH e Bene Nahrungsmittel GmbH contro Commissione delle Comunità europee. - Protezione comunitaria delle denominazioni d'origine - Registrazione, mediante un regolamento della Commissione, di una denominazione per un'area geografica ritenuta troppo vasta dalle ricorrenti - Ricorso d'annullamento - Irricevibilità. - Causa T-109/97.

raccolta della giurisprudenza 1998 pagina II-03533


Massima

Parole chiave


Ricorso di annullamento - Persone fisiche o giuridiche - Atti che le riguardano direttamente e individualmente - Regolamento riguardante la registrazione di una denominazione d'origine per un'area geografica più vasta del territorio col nome corrispondente

(Trattato CE, artt. 173, quarto comma, 177 e 189; regolamento del Consiglio n. 2081/92, artt. 5, 6, 7 e 17; regolamento della Commissione n. 123/97)

Massima


E' irricevibile il ricorso di annullamento proposto da un produttore di formaggio con sede nel cantone dell'«Altenburger Land» diretto contro il regolamento n. 123/97, relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine secondo il procedimento previsto all'art. 17 del regolamento n. 2081/92, in quanto contiene la registrazione della denominazione d'origine controllata «Altenburger Ziegenkäse» per un'area geografica che oltrepassa i limiti del detto cantone.

Da un lato, infatti, tale regolamento riveste, per la sua natura e la sua portata, un carattere normativo e non costituisce una decisione ai sensi dell'art. 189, quarto comma, del Trattato, dato che si applica a situazioni stabilite oggettivamente e che comporta effetti giuridici riguardo a categorie di persone previste in maniera generale e astratta, riconoscendo a qualsiasi impresa i cui prodotti soddisfano i requisiti geografici e qualitativi prescritti il diritto di commercializzarli con la denominazione d'origine controllata. La portata generale e, pertanto, la natura normativa del regolamento non sono messe in discussione dalla possibilità di stabilire, con maggiore o minor precisione, il numero o anche l'identità dei soggetti di diritto ai quali si applica al momento della sua adozione, poiché tale applicazione si effettua in virtù di una situazione oggettiva di diritto e di fatto, definita in relazione con la finalità del regolamento, vale a dire l'attribuzione della tutela che deriva dalla denominazione d'origine di cui trattasi per una determinata area geografica in relazione con lo scopo di promuovere talune zone rurali.

Dall'altro, se è vero che, in talune circostanze, anche un atto normativo che si applica alla generalità degli operatori economici interessati può riguardare individualmente alcuni tra di essi, ciò non rientra nella presente fattispecie.

In primo luogo, il fatto che la Commissione abbia scelto, per l'adozione del regolamento impugnato, il procedimento legislativo di cui all'art. 17 del regolamento n. 2081/92, che esclude qualsiasi partecipazione di persone eventualmente interessate, invece di quella prevista dagli artt. 5-7 del medesimo regolamento, che prevede tale partecipazione, non è tale da individuare il ricorrente ai sensi dell'art. 173, quarto comma, del Trattato, dato che la Commissione non ha commesso sviamento di potere a questo proposito.

In secondo luogo, la sola circostanza che la Commissione, prima dell'adozione del regolamento, si sia vista inviare osservazioni da parte del ricorrente riguardo all'area geografica di cui trattasi e abbia fornito risposte alle sue osservazioni non può individuarla riguardo a qualsiasi operatore economico, poiché, in mancanza di diritti processuali espressamente garantiti, sarebbe in contrasto con il testo e lo spirito dell'art. 173 del Trattato consentire a qualsiasi cittadino, dal momento che ha partecipato alla preparazione di un atto di natura legislativa, di proporre successivamente un ricorso contro tale atto.

In terzo luogo, sebbene la delimitazione di un'area geografica troppo vasta possa teoricamente comportare una diminuzione del reale valore di una denominazione d'origine, in precedenza limitata ad un'area geografica più ristretta, e incidere eventualmente sui diritti specifici delle imprese situate nell'area geografica ristretta che utilizzano tale denominazione, il ricorrente, in mancanza di qualsiasi elemento che permetta di stabilire che le disposizioni impugnate hanno affievolito tali diritti, non può essere considerato individuato neanche sotto l'aspetto di un'eventuale violazione dei suoi diritti specifici.

Infine, per quanto riguarda la possibilità di una tutela giuridica contro il regolamento di cui trattasi, non risulta giuridicamente impossibile per il ricorrente rivolgersi al giudice nazionale, che potrebbe, eventualmente, adire la Corte per una questione pregiudiziale ai sensi dell'art. 177 del Trattato relativa alla validità del regolamento.