61997A0613

Sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione ampliata) del 14 dicembre 2000. - Union française de l'express (Ufex), DHL International, Federal express international (France) e CRIE contro Commissione delle Comunità europee. - Aiuti di Stato - Diritti della difesa - Accesso alla pratica - Obbligo di motivazione - Settore postale - Sovvenzioni incrociate tra il settore riservato e il settore concorrenziale - Nozione di aiuto di Stato - Condizioni normali di mercato. - Causa T-613/97.

raccolta della giurisprudenza 2000 pagina II-04055


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


1. Aiuti concessi dagli Stati - Nozione - Assistenza logistica e commerciale fornita da un'impresa pubblica operante in un mercato riservato alle sue controllate di diritto privato attive in un settore aperto alla libera concorrenza - Inclusione - Presupposto - Remunerazione inferiore a quella richiesta, in condizioni normali di mercato, da una società finanziaria privata o da un gruppo privato di imprese non operante in un settore riservato

[Trattato CE, art. 92 (divenuto, in seguito a modifica, art. 87 CE)]

2. Aiuti concessi dagli Stati - Esame da parte della Commissione - Procedimento in contraddittorio - Diritti alla partecipazione e all'informazione degli interessati - Limitatezza - Obbligo di motivazione

[Trattato CE, artt. 93, n. 2, e 190 (divenuti artt. 88, n. 2, CE e 253 CE)]

Massima


1. La fornitura di assistenza logistica e commerciale da parte di un'impresa pubblica alle sue controllate di diritto privato attive in un settore aperto alla libera concorrenza può costituire un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 92 del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 87 CE) quando la remunerazione ricevuta come contropartita è inferiore a quella che sarebbe stata richiesta in condizioni normali di mercato.

Per valutare se le misure di cui trattasi possano rappresentare aiuti di Stato, occorre esaminare la situazione dal punto di vista dell'impresa beneficiaria e determinare se quest'ultima abbia ricevuto l'assistenza logistica e commerciale di cui trattasi a un prezzo che non avrebbe potuto ottenere in condizioni normali di mercato. Tale valutazione presuppone un'analisi economica che tenga conto di tutti i fattori che un'impresa operante in condizioni normali di mercato avrebbe dovuto prendere in considerazione al momento della fissazione della remunerazione dei servizi forniti.

Anche a supporre che l'impresa beneficiaria abbia pagato i costi completi dell'impresa pubblica per la fornitura dell'assistenza logistica e commerciale, ciò non sarebbe di per sé sufficiente per dimostrare che non si tratta di aiuti ai sensi dell'art. 92 del Trattato. Infatti, dato che l'impresa pubblica ha forse potuto fornire, grazie alla sua situazione d'impresa pubblica che possiede un settore riservato, una parte dell'assistenza logistica e commerciale a costi inferiori a quelli di un'impresa privata che non gode degli stessi diritti, un'analisi che tiene conto soltanto dei costi di tale impresa pubblica non può, in mancanza di altre giustificazioni, escludere la qualificazione di aiuto di Stato per le misure in esame. Al contrario, è proprio il fatto che l'impresa controllante opera su un mercato riservato e la sua controllata svolge le sue attività su un mercato aperto alla concorrenza a creare una situazione in cui è possibile l'esistenza di un aiuto di Stato.

Di conseguenza, la Commissione avrebbe dovuto esaminare se tali costi completi corrispondevano ai fattori che un'impresa operante in condizioni normali di mercato avrebbe dovuto prendere in considerazione al momento della fissazione della remunerazione per i servizi forniti. Così, la Commissione avrebbe dovuto verificare almeno che la contropartita ricevuta dall'impresa fosse paragonabile a quella richiesta da una società finanziaria privata o da un gruppo privato di imprese non operante in un settore riservato, che persegue una politica strutturale, globale o settoriale e che è guidata da prospettive di lungo termine.

( v. punti 68-70 e 74-75 )

2. Il rispetto dei diritti della difesa in qualsiasi procedimento promosso nei confronti di una persona che possa sfociare in un atto per essa lesivo costituisce un principio fondamentale del diritto comunitario e dev'essere garantito anche in mancanza di una normativa specifica. Tale principio impone che l'impresa interessata sia stata messa in grado, già durante il procedimento amministrativo, di far conoscere in modo efficace il suo punto di vista sulla realtà e sulla pertinenza dei fatti, delle censure e delle circostanze allegate dalla Commissione. Ora, il procedimento amministrativo in materia di aiuti viene aperto soltanto nei confronti dello Stato membro interessato. I concorrenti del beneficiario dell'aiuto, come le ricorrenti, sono considerati soltanto come interessati in tale procedimento. Inoltre, nel corso della fase di esame contemplata dall'art. 93, n. 2, del Trattato (divenuto art. 88, n. 2, CE) la Commissione deve intimare agli interessati di presentare le loro osservazioni.

Per quanto riguarda più in particolare l'obbligo incombente alla Commissione di informare gli interessati nell'ambito del procedimento amministrativo di cui all'art. 93, n. 2, del Trattato, la pubblicazione di una comunicazione nella Gazzetta ufficiale rappresenta un mezzo adeguato allo scopo d'informare tutti gli interessati dell'avvio di un procedimento. Tale comunicazione mira soltanto a ottenere, da parte degli interessati, tutte le informazioni destinate a illuminare la Commissione circa il suo successivo comportamento. La giurisprudenza attribuisce agli interessati essenzialmente il ruolo di fonti d'informazione per la Commissione nell'ambito del procedimento amministrativo iniziato ai sensi dell'art. 93, n. 2, del Trattato. Ne consegue che gli interessati, lungi dal potersi valere dei diritti della difesa spettanti a coloro nei cui confronti è aperto un procedimento, dispongono soltanto del diritto di essere associati al procedimento amministrativo in misura adeguata, tenuto conto delle circostanze del caso di specie.

Tuttavia, il carattere limitato dei diritti degli interessati non incide sul dovere che incombe alla Commissione, ai sensi dell'art. 190 del Trattato (divenuto art. 253 CE), di motivare in modo sufficiente la sua decisione finale.

( v. punti 85-90 )

Parti


Nella causa T-613/97,

Union française de l'express (Ufex), con sede in Roissy-en-France (Francia),

DHL International, con sede in Roissy-en-France,

Federal express international (Francia), con sede in Gennevilliers (Francia),

CRIE, con sede in Asnières (Francia),

rappresentati dagli avv.ti É. Morgan de Rivery, del foro di Parigi, e J. Derenne, dei fori di Bruxelles e di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. A. Schmitt, 7, Val Sainte-Croix,

ricorrenti,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. G. Rozet, consigliere giuridico, e D. Triantafyllou, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor C. Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

sostenuta da

Repubblica francese, rappresentata dalla signora K. Rispal-Bellanger, vicedirettore presso la direzione «Affari giuridici» del Ministero degli Affari esteri, e dal signor F. Million, incaricato presso la stessa direzione, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'ambasciata di Francia, 8, boulevard Joseph II,

da

Chronopost SA, con sede in Issy-les-Moulineaux (Francia), rappresentata dagli avv.ti V. Bouaziz Torron e D. Berlin, avvocati alla Corte d'appello di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. A. May, 398, route d'Esch,

e da

La Poste, con sede in Boulogne-Billancourt (Francia), rappresentata dall'avv. H. Lehman, del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. A. May, 398, route d'Esch,

intervenienti,

avente ad oggetto un ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 1° ottobre 1997, 98/365/CE, in merito a presunti aiuti della Francia a favore della società SFMI-Chronopost (GU L 164, pag. 37),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quarta Sezione ampliata),

composto dalle signore V. Tiili, presidente, e P. Lindh, giudice, e dai signori R.M. Moura Ramos, J.D. Cooke e P. Mengozzi, giudici,

cancelliere: G. Herzig, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 21 giugno 2000,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


Fatti all'origine della controversia

1 Il Syndicat français de l'express international (associazione francese dei corrieri internazionali espressi, in prosieguo: lo «SFEI»), al quale è succeduta la ricorrente Union française de l'express e a cui appartengono le altre tre ricorrenti, è un'associazione di categoria di diritto francese che raggruppa la quasi totalità delle società che offrono servizi di corriere espresso e che si trovano in concorrenza con la Société française de messagerie internationale (in prosieguo: la «SFMI»).

2 In data 21 dicembre 1990, lo SFEI presentava una denuncia presso la Commissione in quanto, segnatamente, l'assistenza logistica e commerciale fornita dalle poste francesi (in prosieguo: «La Poste») alla SFMI comportava un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 92 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 87 CE). Nella denuncia si lamentava in primo luogo il fatto che il corrispettivo versato dalla SFMI per l'assistenza fornita da La Poste non corrispondeva alle condizioni normali di mercato. La differenza tra il prezzo di mercato per l'acquisizione di tali servizi e quello effettivamente pagato dalla SFMI rappresenterebbe un aiuto di Stato. Per valutare l'ammontare dell'aiuto durante il periodo 1986-1989, è stato allegato alla denuncia uno studio economico, realizzato, su incarico dello SFEI, dalla società di consulenza Braxton e soci.

3 La Poste, che opera in regime di monopolio legale nel settore della posta ordinaria, è stata parte integrante dell'amministrazione francese fino al 1990. A partire dal 1° gennaio 1991, essa è organizzata come una persona giuridica di diritto pubblico, conformemente alle disposizioni della legge 2 luglio 1990, 90-568. Questa legge l'autorizza a esercitare talune attività aperte alla concorrenza, in particolare la spedizione di corriere espresso.

4 La SFMI è una società di diritto privato alla quale è stata affidata la gestione del servizio di corriere espresso di La Poste dalla fine del 1985. Questa impresa è stata costituita con un capitale sociale di 10 milioni di franchi francesi (FRF), suddivisi tra la Sofipost (66%), società finanziaria controllata al 100% da La Poste, e la TAT Express (34%), controllata della compagnia aerea Transport aérien transrégional (in prosieguo: la «TAT»).

5 Le modalità di esercizio e commercializzazione del servizio di corriere espresso che la SFMI garantiva con la denominazione di EMS/Chronopost sono state definite con una circolare del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni del 19 agosto 1986. Secondo tale circolare, La Poste doveva fornire alla SFMI un'assistenza logistica e commerciale. Le relazioni contrattuali tra La Poste e la SFMI sono regolate da convenzioni, la prima delle quali risale al 1986.

6 Nel 1992 è stata modificata la struttura dell'attività del corriere espresso realizzata dalla SFMI. La Sofipost e la TAT hanno creato una nuova società, la Chronopost SA, detenendone nuovamente rispettivamente il 66% ed il 34% delle azioni. La Chronopost, che aveva un accesso esclusivo alla rete di La Poste fino al 1° gennaio 1995, ha concentrato le proprie attività sul corriere espresso interno. La SFMI è stata acquistata dalla GD Express Worldwide France, società controllata da un'impresa comune internazionale che raggruppa la società australiana TNT e le poste di cinque paesi, concentrazione autorizzata da una decisione del 2 dicembre 1991 della Commissione (Caso n. IV/M.102 - TNT/Canada Post, DBP Postdienst, La Poste, PTT Post e Sweden Post, GU C 322, pag. 19). La SFMI ha conservato l'attività internazionale, utilizzando la Chronopost come agente e prestatore di servizi nel trattamento, in Francia, delle sue spedizioni internazionali (in prosieguo: la «SFMI Chronopost»).

7 Con lettera del 10 marzo 1992, la Commissione ha comunicato allo SFEI l'archiviazione della sua denuncia relativa all'art. 92 del Trattato. Il 16 maggio 1992, lo SFEI e altre imprese hanno presentato dinanzi alla Corte un ricorso diretto all'annullamento della detta decisione. La Corte ha pronunciato un non luogo a statuire (ordinanza della Corte 18 novembre 1992, causa C-222/92, SFEI e a./Commissione, non pubblicata nella Raccolta) in seguito alla decisione del 9 luglio 1992 della Commissione di revocare quella del 10 marzo 1992.

8 Su richiesta della Commissione, la Repubblica francese le ha trasmesso talune informazioni con lettera del 21 gennaio 1993, con telecopia del 3 maggio 1993 e con lettera del 18 giugno 1993.

9 Il 16 giugno 1993, lo SFEI e altre imprese hanno presentato dinanzi al Tribunal de commerce di Parigi un ricorso contro la SFMI, la Chronopost, La Poste e altri. A tale ricorso era allegato un secondo studio della società Braxton, che aggiornava i dati del primo studio ed estendeva il periodo di stima dell'aiuto fino al 1991. Con sentenza 5 gennaio 1994, il Tribunal de commerce di Parigi ha sottoposto alla Corte numerose questioni pregiudiziali sull'interpretazione degli artt. 92 e 93 del Trattato CE (divenuto art. 88 CE), una delle quali verteva sulla nozione di aiuto di Stato nelle circostanze della causa in esame. Il governo francese ha presentato dinanzi alla Corte, in allegato alle sue osservazioni del 10 maggio 1994, uno studio economico realizzato dalla società Ernst & Young. Con sentenza 11 luglio 1996, causa C-39/94, SFEI e a. (Racc. pag. I-3547; in prosieguo: la «sentenza SFEI»), la Corte ha giudicato che «la fornitura di assistenza logistica e commerciale da parte di un'impresa pubblica alle sue controllate di diritto privato attive in un settore aperto alla libera concorrenza può costituire un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 92 del Trattato quando la remunerazione ricevuta come contropartita è inferiore a quella che sarebbe stata richiesta in condizioni normali di mercato».

10 Nel frattempo, con lettera del 20 marzo 1996 della Commissione, la Repubblica francese è stata informata dell'apertura del procedimento previsto all'art. 93, n. 2, del Trattato. Il 30 maggio 1996, essa ha inviato alla Commissione le proprie osservazioni al riguardo.

11 Il 17 luglio 1996, la Commissione ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee una comunicazione relativa all'apertura del procedimento di cui all'art. 93, n. 2, del Trattato, che riguarda gli aiuti asseritamente accordati dalla Francia alla società SFMI-Chronopost (GU C 206, pag. 3).

12 Il 17 agosto 1996, lo SFEI ha sottoposto alla Commissione le proprie osservazioni in risposta a tale comunicazione. Esso ha allegato alle proprie osservazioni un nuovo studio economico, realizzato dalla società Bain & Cy. Inoltre, lo SFEI ha ampliato l'ambito della sua denuncia del mese di dicembre 1990 a taluni nuovi elementi, segnatamente all'impiego dell'immagine del marchio di La Poste, all'accesso privilegiato alle frequenze di Radio France, a privilegi doganali e fiscali e a investimenti di La Poste nelle piattaforme di messaggeria.

13 La Commissione ha trasmesso le osservazioni dello SFEI alla Repubblica francese nel settembre 1996. La Repubblica francese ha risposto inviando alla Commissione una lettera accompagnata da uno studio economico esauriente realizzato dalla società di consulenza Deloitte Touche Tohmatsu (in prosieguo: lo «studio Deloitte»).

14 Con lettera del 7 novembre 1996, lo SFEI ha insistito presso la Commissione per essere ascoltato su tutti gli elementi della pratica. Esso chiedeva quindi la comunicazione delle risposte che il governo francese avrebbe già trasmesso alla Commissione e che non sarebbero ancora in suo possesso (cioè le lettere del 21 gennaio e del 18 giugno 1993) e, a mano a mano, secondo il loro arrivo, degli elementi complementari forniti alla Commissione dal governo francese.

15 Con lettera del 13 novembre 1996, la Commissione ha rifiutato allo SFEI l'accesso ai citati elementi della pratica.

16 Il 21 aprile 1997, lo SFEI ha inviato alla Commissione una nuova lettera chiedendo informazioni sull'esatto stato di avanzamento delle indagini e, in particolare, di fargli conoscere, da un lato, le risposte del governo francese relative alla lettera di apertura del procedimento ed alle sue osservazioni del 17 agosto 1996 e, dall'altro, le reazioni e le intenzioni della Commissione. Il 30 aprile 1997, la Commissione ha rifiutato di comunicare i documenti in suo possesso, fondandosi sul loro carattere strettamente confidenziale.

17 Il 1° ottobre 1997, la Commissione ha adottato la decisione 98/365/CE, in merito a presunti aiuti della Francia a favore della società SFMI-Chronopost (GU 1998, L 164, pag. 37; in prosieguo: la «decisione impugnata» o la «decisione»), comunicata allo SFEI con lettera recante la data del 22 ottobre 1997.

18 Nella decisione, la Commissione ha constatato che occorreva distinguere due tipi di misure. Il primo tipo consiste nella fornitura, da parte di La Poste, da un lato, dell'assistenza logistica, costituita dal fatto di mettere a disposizione della SFMI-Chronopost le infrastrutture postali per la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la distribuzione dei suoi plichi e, dall'altro, dell'assistenza commerciale, vale a dire nell'accesso della SFMI-Chronopost alla clientela di La Poste e nell'apporto, da parte di quest'ultima, del proprio avviamento a favore della SFMI-Chronopost. Il secondo tipo consiste in misure particolari, come l'accesso privilegiato a Radio France e i privilegi fiscali e doganali.

19 Secondo la Commissione, lo SFEI ha male interpretato la sentenza SFEI sostenendo che «la Commissione non dovrebbe tener conto degli interessi strategici del gruppo né delle economie di scala risultanti dall'accesso privilegiato d[ella] SFMI-Chronopost alla rete e agli impianti di "La Poste" (...) poiché "La Poste" detiene un monopolio». Invece, la Corte non ha mai indicato che la Commissione dovesse applicare un metodo diverso se una delle parti dell'operazione deteneva un monopolio. Così, per determinare l'esistenza o meno di un aiuto di Stato nell'ambito del primo tipo di misure, la Commissione non era obbligata a prendere in considerazione il fatto che si trattava di transazioni tra una società controllante operante su un mercato riservato e la sua controllata, attiva su un mercato aperto alla concorrenza.

20 Di conseguenza, la Commissione considerava che la questione rilevante era di sapere «se le condizioni delle operazioni fra La Poste e la SFMI-Chronopost [fossero] paragonabili a quelle di operazioni equivalenti fra una società madre privata, anche se in situazione di monopolio (ad esempio perché detiene diritti esclusivi), e la sua filiale». Secondo la Commissione non sussisteva alcun vantaggio finanziario se i prezzi interni per i prodotti e i servizi scambiati tra le società appartenenti allo stesso gruppo erano «calcolati in base ai costi integrali (ossia i costi totali più la remunerazione dei capitali propri)».

21 Al riguardo, la Commissione faceva rilevare che i pagamenti effettuati dalla SFMI-Chronopost non coprivano i costi totali durante i primi anni di esercizio, ma coprivano tutti i costi salvo quelli della sede e delle direzioni regionali. Essa considerava, in primo luogo, non anomalo il fatto che, durante il periodo di avviamento, i pagamenti di una nuova impresa, cioè la SFMI-Chronopost, coprono soltanto i costi variabili. In secondo luogo, sempre secondo la Commissione, la Repubblica francese ha potuto dimostrare che, a partire dal 1988, la remunerazione pagata dalla SFMI-Chronopost copriva tutti i costi sopportati da «La Poste», nonché la remunerazione dei capitali propri investiti da quest'ultima. Inoltre, la Commissione ha calcolato che il tasso di rendimento interno (TRI) dell'investimento di La Poste in veste di azionista superava ampiamente il costo del capitale della società nel 1986, ossia il tasso di rendimento normale che un investitore privato esigerebbe in circostanze analoghe. Di conseguenza, La Poste avrebbe fornito un'assistenza logistica e commerciale alla sua controllata a condizioni normali di mercato e tale assistenza non rappresenterebbe, quindi, un aiuto di Stato.

22 Quanto al secondo tipo, vale a dire le diverse misure particolari, la Commissione riteneva che la SFMI-Chronopost non godesse di alcun vantaggio relativo alla procedura di sdoganamento, il diritto di bollo, la tassa sugli stipendi o i termini di pagamento. L'utilizzo dei veicoli di «La Poste» come supporto pubblicitario doveva essere considerato, secondo la Commissione, come una normale assistenza commerciale tra una società controllante e la sua controllata e la SFMI-Chronopost non beneficiava di alcun trattamento preferenziale per la pubblicità su Radio France. La Commissione avrebbe potuto altresì accertare che gli impegni presi da La Poste al momento dell'autorizzazione dell'impresa comune con la decisione 2 dicembre 1991 della Commissione non rappresentavano aiuti di Stato.

23 All'art. 1 della decisione, la Commissione constata quanto segue: «l'assistenza logistica e commerciale fornita da La Poste alla sua filiale SFMI-Chronopost, le altre transazioni finanziarie fra le due società, la relazione fra [la] SFMI-Chronopost e Radio France, il regime doganale applicabile a La Poste e a[lla] SFMI-Chronopost, il sistema di imposta sui salari e di diritto di bollo applicabili a La Poste e il suo investimento di (...) nelle piattaforme di messaggeria non costituiscono aiuti di Stato a favore d[ella] SFMI-Chronopost». L'art. 2 precisa che la Repubblica francese è destinataria della decisione.

24 Il 2 dicembre 1997, lo SFEI ha intimato alla Commissione di comunicargli, prima del 17 dicembre 1997, la telecopia del 3 maggio 1993, la nota del 30 maggio 1996 e lo studio Deloitte, tutti menzionati nella decisione impugnata.

25 Con lettera del 15 dicembre 1997, la Commissione ha respinto la domanda dello SFEI riferendosi al codice di condotta relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Consiglio e della Commissione (GU 1993, L 340, pag. 41). Essa ha fatto valere che, qualora la domanda riguardi un documento in possesso di un'istituzione ma del quale l'autore è un'altra persona fisica o giuridica ovvero uno Stato membro, la detta domanda deve essere trasmessa direttamente all'autore del documento. Inoltre, essa ha sollevato le eccezioni attinenti alla tutela del segreto in materia commerciale e industriale e alla tutela della confidenzialità.

Procedimento e conclusioni delle parti

26 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 30 dicembre 1997, le ricorrenti hanno proposto il ricorso in esame.

27 Il 12 marzo 1998, le ricorrenti hanno presentato una domanda incidentale di produzione di documenti diretti ad ottenere che la Commissione fornisse i documenti menzionati nella decisione e ai quali esse non hanno avuto accesso prima dell'adozione di quest'ultima, vale a dire la telecopia del 3 marzo 1993, la nota del 30 maggio 1996, la nota in risposta alle osservazioni dello SFEI del mese di agosto 1996 e lo studio Deloitte, documenti trasmessi alla Commissione dalla Repubblica francese. Con nota del 7 maggio 1998, il Tribunale ha invitato la Commissione a produrre i due ultimi documenti richiesti. Tali documenti sono stati trasmessi il 26 maggio 1998.

28 Con atto depositato nella cancelleria il 2 giugno 1998, la Repubblica francese ha chiesto di intervenire in causa a sostegno della convenuta. Con atti depositati nella cancelleria il 5 giugno 1998, la Chronopost e La Poste hanno formulato la stessa domanda.

29 Con ordinanze 7 luglio 1998 del presidente della Quarta Sezione ampliata del Tribunale, la Repubblica francese, la Chronopost e La Poste sono state ammesse ad intervenire a sostegno della convenuta.

30 Il 23 luglio 1998, le ricorrenti hanno presentato alla cancelleria una seconda domanda incidentale di produzione di documenti. Con lettera del 10 novembre 1998, il Tribunale ha comunicato ai ricorrenti la sua decisione di non accogliere, in quella fase, tale domanda.

31 Nel loro controricorso, le ricorrenti hanno chiesto che venisse accordato un trattamento confidenziale a tutti i documenti citati nell'allegato 10 della replica e che solo il Tribunale potesse avere accesso a tali documenti. Con lettere del 5 gennaio e del 10 febbraio 1999, le ricorrenti hanno precisato che tale domanda riguardava solo La Poste e la Chronopost. Con ordinanza 5 marzo 1999 del Presidente della Quarta Sezione ampliata del Tribunale, è stata accolta la domanda di trattamento confidenziale di taluni dati relativi a La Poste e alla Chronopost.

32 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quarta Sezione ampliata) ha deciso di passare alla fase orale del procedimento. Nell'ambito delle misure di organizzazione del procedimento, esso ha invitato la convenuta a rispondere per iscritto a taluni quesiti e a presentare taluni documenti.

33 Le difese orali delle parti e le loro risposte alle questioni orali del Tribunale sono state sentite all'udienza del 21 giugno 2000.

34 Le ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;

- condannare la convenuta alle spese.

35 La convenuta conclude che il Tribunale voglia:

- respingere il ricorso;

- condannare le ricorrenti alle spese.

36 Le intervenienti concludono che il Tribunale voglia:

- respingere il ricorso;

- condannare le ricorrenti alle spese.

Sul merito

37 A sostegno del loro ricorso le ricorrenti allegano quattro motivi. Il primo è fondato sulla violazione dei diritti della difesa, in particolare del diritto di accesso alla pratica. Il secondo motivo attiene ad un'insufficienza della motivazione. Il terzo motivo riguarda errori di fatto ed errori manifesti di valutazione. Il quarto motivo, infine, attiene ad una violazione della nozione di aiuto di Stato.

38 Poiché i problemi relativi al quarto motivo devono essere considerati preliminari rispetto agli altri, occorre esaminarli in primo luogo.

Sul quarto motivo, attinente ad una violazione della nozione di aiuto di Stato

39 Questo motivo consta di due parti, secondo le quali la Commissione avrebbe violato la nozione di aiuto di Stato, da un lato, non tenendo conto delle condizioni normali del mercato nell'analisi della remunerazione dell'assistenza fornita da La Poste alla SFMI-Chronopost e, dall'altro, escludendo da tale nozione diverse misure di cui la SFMI-Chronopost avrebbe beneficiato. Occorre esaminare in primo luogo la censura relativa all'analisi della remunerazione dell'assistenza fornita da La Poste.

Argomenti delle parti

40 In questa parte, le ricorrenti sostengono sostanzialmente che, escludendo, nella decisione impugnata, l'esistenza stessa di un aiuto sotto forma di sovvenzioni incrociate per quanto riguarda l'assistenza logistica e commerciale fornita da La Poste alla SFMI-Chronopost, la Commissione ha commesso un errore di diritto.

41 Secondo le ricorrenti, un monopolio legale non trasferisce necessariamente sulla sua controllata tutti i costi delle prestazioni fornite occorsi «in condizioni normali di mercato», in quanto il detentore del monopolio opera al di fuori di siffatte condizioni. Quindi, secondo le ricorrenti, occorre verificare se si sia tenuto conto dei vantaggi derivanti dai rapporti tra una controllata e un'impresa monopolistica. Tuttavia, la Commissione non avrebbe svolto tale verifica. Infatti, La Poste non avrebbe dovuto sopportare, in particolare, i costi del servizio assunti dallo Stato. Ora, tali costi rappresenterebbero costi che un'impresa operante in condizioni normali di mercato avrebbe dovuto sostenere e trasferire sul prezzo della fornitura di assistenza.

42 Le ricorrenti ricordano che la normale remunerazione dei servizi forniti da La Poste alla SFMI-Chronopost non doveva comprendere soltanto il costo marginale a breve termine, bensì anche il costo marginale a lungo termine, nonché i costi fissi per acquistare e mantenere l'infrastruttura di cui beneficia la SFMI-Chronopost, infrastruttura consistente in immobili, materiali e personale. Le linee direttrici della Commissione relative all'applicazione delle regole di concorrenza della Comunità al settore delle telecomunicazioni (GU 1991, C 233, pag. 2; in prosieguo: le «linee direttrici del settore delle telecomunicazioni») illustrerebbero la posizione della Commissione in merito alle sovvenzioni incrociate.

43 Esse ricordano d'altra parte che le linee direttrici del settore delle telecomunicazioni escludono che condizioni preferenziali possano essere accordate da un monopolio per l'avviamento di nuove attività concorrenziali. Ora, nel caso di specie, risulterebbe dalle dichiarazioni del governo francese e della Commissione che, già per i primi due anni di avviamento dell'attività della SFMI-Chronopost (1986 e 1987), quest'ultima avrebbe beneficiato di aiuti di Stato per il fatto che tale avviamento, come è pacifico, è stato finanziato con entrate derivanti dal monopolio. Inoltre, tali spese di avviamento non sarebbero state coperte dal corrispettivo per i servizi forniti durante il periodo 1986-1991.

44 Le ricorrenti sostengono che la Commissione non considera il chiarissimo significato dei punti 54-62 della sentenza SFEI. Secondo loro, «la remunerazione che La Poste doveva esigere dalla sua controllata per i servizi resi doveva essere calcolata in relazione al prezzo che un investitore privato avrebbe dovuto pagare in normali condizioni di concorrenza per disporre di supporti logistici e commerciali equivalenti».

45 Le ricorrenti criticano poi la posizione della Commissione secondo cui occorre tenere conto di «economie di scala» e «di gamma», di considerazioni strategiche e sinergie che derivano dall'appartenenza di La Poste e della SFMI-Chronopost allo stesso gruppo. Inoltre, le ricorrenti respingono il ragionamento della convenuta, secondo cui la specificità dell'attività della società controllante non caratterizza il rapporto tra quest'ultima e la sua controllata.

46 Questa posizione della Commissione sarebbe essenzialmente diversa da quella adottata dalla Corte nella sua sentenza SFEI. Essa escluderebbe dall'ambito di applicabilità dell'art. 92 del Trattato tutti i vantaggi di cui beneficia, grazie al suo monopolio legale, una società controllante come La Poste (per la costituzione, il mantenimento e lo sviluppo delle attività che rientrano nel detto monopolio), anche se i detti vantaggi sono trasferiti gratuitamente alla sua controllata operante sul mercato aperto alla concorrenza.

47 Le ricorrenti ritengono che, considerando che occorreva tener conto «di tutti i fattori che un'impresa operante in condizioni normali di mercato avrebbe dovuto prendere in considerazione nella fissazione del prezzo dei servizi forniti», la Corte non ha sicuramente inteso che occorreva, nel caso di specie, fare ricorso al caso di un'«impresa che si trova nella stessa situazione di La Poste». Al riguardo, la giurisprudenza comunitaria indicherebbe che la concorrenza non falsata può essere soltanto quella che risulta dal ricorso a mezzi che non differiscono da quelli che regolano una normale concorrenza dei prodotti o dei servizi.

48 Le ricorrenti fanno notare infine che, omettendo di dichiarare, nella sentenza SFEI, che occorreva esaminare i costi completi di La Poste per determinare se il corrispettivo versato dalla SFMI-Chronopost fosse sufficiente, la Corte ha volontariamente escluso il metodo della Commissione, la quale, a loro avviso, tiene conto solo dei costi marginali a breve termine. Quindi, avendo sopportato i costi marginali a lungo termine, La Poste ha posto in essere sovvenzioni incrociate a favore della SFMI-Chronopost. Inoltre, poiché tali sovvenzioni incrociate derivano da un monopolio pubblico, esse costituirebbero misure statali (sentenza SFEI, punto 58).

49 La convenuta sostiene di condividere l'opinione delle ricorrenti secondo cui il corrispettivo della fornitura, per le attività della SFMI-Chronopost, dei locali, dell'equipaggiamento, degli esperti e/o dei servizi deve formare oggetto di un corrispettivo normale e che per tale ragione essa ha tenuto conto dei costi completi. Per quanto riguarda le linee direttrici del settore delle telecomunicazioni, la convenuta fa notare che, nello stesso documento, viene sostenuta la necessità di una distribuzione interamente proporzionale di tutti i costi tra attività riservate e attività non riservate, il che è stato effettuato nel caso di specie.

50 La convenuta sottolinea che il metodo dei costi completi applicato nella decisione impugnata sembra il più prudente per calcolare i costi connessi alle attività della controllata. L'analisi di tipo «autonomo» (relativa ai costi calcolati per una nuova attività commerciale), che le ricorrenti sembrano proporre, non sarebbe più precisa in quanto avrebbe anch'essa bisogno dei dati di mercato. In più, le ricorrenti non avrebbero dimostrato che i costi così calcolati sarebbero superiori ai costi completi. Infine, anche se tale fosse il caso, ciò non dimostrerebbe l'esistenza di sovvenzioni incrociate e, ancora meno, di aiuti di Stato. Al riguardo, la convenuta fa valere che gli economisti non propongono un'analisi «autonoma» pura, bensì un'analisi molto più fine secondo cui non sussiste sovvenzione incrociata se il prezzo richiesto si situa tra il costo incrementale (costo aggiuntivo causato dalla nuova attività) e il costo «autonomo».

51 La convenuta segnala in via subordinata che, a causa del margine di valutazione presente in qualsiasi investimento commerciale, una sovvenzione incrociata in un gruppo pubblico non rappresenta sempre un aiuto di Stato. Essa ricorda che, all'interno di un gruppo di imprese, siffatti finanziamenti possono corrispondere ad una strategia a più lungo termine che giova all'insieme del gruppo.

52 Per quanto riguarda il rapporto tra controllante e controllata e l'appartenenza allo stesso gruppo, la convenuta sostiene che un'impresa a carattere monopolistico può concludere contratti sinallagmatici equilibrati. La specificità dell'attività della società controllante non caratterizzerebbe il suo rapporto con la controllata. Sarebbe quindi necessaria un'analisi caso per caso, il che è stato effettuato nel caso di specie sulla base dei costi completi. Tale analisi mostrava che la controllata pagava più dei costi completi. Di conseguenza, l'argomento delle ricorrenti relativo al mercato riservato della società controllante nei confronti del mercato concorrenziale della controllata e quello relativo al preteso calcolo dei costi a breve termine risulterebbe inconferente, o addirittura erroneo.

53 La convenuta asserisce, inutilmente, che economie di scala e di gamma, sinergie e considerazioni strategiche all'interno di un gruppo di imprese non sono criticabili di per sé. Tali considerazioni non inciderebbero sull'esame degli aiuti di Stato se, nel rapporto controllante-controllata, fossero presi in considerazione tutti i costi per il calcolo della remunerazione dei servizi forniti.

54 La convenuta constata altresì che, secondo la comunicazione della Commissione sull'applicazione delle regole di concorrenza al settore postale e sulla valutazione di alcune misure statali relative ai servizi postali (GU 1998, C 39, pag. 2), il prezzo dei servizi concorrenziali offerti dalle poste dovrebbe essere, in linea di principio, quanto meno pari al costo totale medio delle prestazioni. Ciò implicherebbe una copertura dei costi diretti nonché una parte congrua dei costi comuni e dei costi indiretti sopportati dall'operatore in posizione di monopolio. In tal modo, il metodo applicato nella decisione impugnata, che mostrerebbe l'assenza di sovvenzioni incrociate, corrisponderebbe a tali requisiti.

55 Per quanto riguarda l'avviamento di attività di diversificazione, la convenuta fa valere che l'argomento delle ricorrenti, fondato sulle linee direttrici del settore delle telecomunicazioni, non è applicabile nel caso di specie. Inoltre, secondo tali linee direttrici, si richiede, per l'operatore in posizione privilegiata, a priori (e non sempre), un corrispettivo normale per gli investimenti destinati alle attività concorrenziali. Peraltro, l'affermazione delle ricorrenti, secondo cui la fornitura dei servizi sarebbe stata sottoremunerata, non sarebbe affatto dimostrata. Inoltre, essa sarebbe smentita dallo studio Deloitte, da cui risulterebbe che, a partire dal 1989, la modesta sottoremunerazione precedente sarebbe stata compensata da una sovraremunerazione successiva.

56 La convenuta ricorda che, data la neutralità del Trattato CE in merito al regime di proprietà negli Stati membri e il principio di parità di trattamento fra le imprese pubbliche e private, gli Stati membri possono benissimo svolgere attività economiche e realizzare investimenti. Al riguardo, la convenuta fa riferimento alla giurisprudenza della Corte secondo cui considerazioni strategiche, sinergie, una condivisione di elementi dell'attività commerciale (immagine del marchio, clientela) possono giustificare, al momento della creazione di una controllata, un comportamento dello Stato che corrisponde a quello di un investitore privato, e che non implica quindi che vi sia aiuto di Stato.

57 La Chronopost critica, in generale, l'interpretazione della sentenza SFEI proposta dalle ricorrenti. Essa contesta alle ricorrenti di avere una visione soggettiva e teorica del mercato al quale la Corte ha fatto riferimento. Volendo ragionare come se La Poste fosse inesistente e fondandosi su un mercato costituito esclusivamente da imprese private, le ricorrenti confonderebbero condotta e struttura. La Corte avrebbe semplicemente ricordato che i comportamenti di imprese pubbliche sul mercato dovrebbero essere paragonati ai comportamenti di imprese private. Infatti, la Corte avrebbe fatto riferimento al caso di un'impresa posta in una situazione analoga a quella di La Poste e a ciò che quest'ultima avrebbe dovuto fare se avesse agito come un'impresa privata nelle «condizioni normali di mercato».

58 La Chronopost sostiene che il ragionamento delle ricorrenti è astratto rispetto alla situazione di fatto e di diritto di La Poste. Infatti, la posizione adottata dalle ricorrenti significherebbe non solo che l'esame dei comportamenti dovrebbe ispirarsi unicamente al modello dell'investitore privato, ma altresì che si dovrebbe adottare come riferimento un mercato privo d'impresa pubblica o di monopolio legale.

59 Infine, la Chronopost fa valere che l'approccio delle ricorrenti è in contrasto con l'obiettivo delle regole di concorrenza. Infatti, se si dovesse giudicare l'esistenza degli aiuti di Stato all'interno di un gruppo in base non a ciò che l'impresa pubblica avrebbe dovuto fatturare in condizioni normali di mercato, ma in base a ciò che una società di diritto privato, concorrente dell'impresa pubblica, fattura alla sua controllata, il prezzo stabilito dai concorrenti diverrebbe il prezzo di riferimento per valutare l'esistenza o meno dell'aiuto di Stato.

60 La Repubblica francese constata, in primo luogo, che un operatore di corriere espresso può perfettamente condurre la sua attività senza beneficiare dell'infrastruttura di La Poste, specie mediante una rete integrata come quella dei membri dello SFEI. Ciò sarebbe confermato dalla mancanza d'interesse, da parte delle ricorrenti, nei confronti della rete di La Poste. D'altra parte, poiché i settori della posta ordinaria e della posta celere sono molto differenti, tale rete, realizzata per un'attività di servizio pubblico, non presenterebbe in realtà sinergie con attività relative al corriere espresso.

61 In secondo luogo, essa ritiene che le ricorrenti confondano le strutture d'impresa che devono servire come riferimento per la valutazione, da un lato, della normalità del comportamento dell'impresa pubblica e, dall'altro, della normalità del comportamento dell'impresa di cui trattasi. La struttura da prendere in considerazione dovrebbe essere quella di un'impresa che dispone di mezzi paragonabili a quelli di La Poste, in particolare di una rete equivalente. Né dalla lettera né dall'analisi della sentenza SFEI risulterebbe che la Commissione dovrebbe valutare diversamente la nozione di comportamento normale a seconda che l'impresa disponga o no di un monopolio su una parte delle sue attività.

62 In terzo luogo, la Repubblica francese osserva che il rispetto della tesi delle ricorrenti impedirebbe ad un'impresa pubblica che dispone di un settore riservato per le sue attività di servizio pubblico di diversificarsi sul mercato concorrenziale. Se si dovesse seguire il ragionamento delle ricorrenti secondo cui una società controllante che gode di un monopolio legale dovrebbe assoggettarsi a talune restrizioni supplementari rispetto a quelle applicabili tra una società controllante e la sua controllata di un gruppo privato, ciò rimetterebbe in discussione la possibilità di diversificazione di una società controllante che dispone di un settore riservato, in condizioni economicamente accettabili.

63 La Poste sottolinea, anzitutto, che la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 dicembre 1997, 97/67/CE, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio (GU 1998, L 15, pag. 14), non prevede alcuna restrizione in merito alla possibilità per i prestatori del servizio universale di svolgere altre attività, purché i bilanci dimostrino una netta distinzione fra questi due tipi di attività. Quanto alla nozione di condizioni normali del mercato, essa fa notare, poi, che il ragionamento proposto dalle ricorrenti costituisce un ragionamento artificioso secondo cui il prezzo normale dell'assistenza logistica e commerciale corrisponde al prezzo di «locazione» di ciascuna delle parti di una rete, quale che ne sia l'utilizzazione. Infatti, l'analisi delle ricorrenti tenderebbe a ricercare il prezzo necessario per la costituzione di una rete. Infine, la possibilità di accesso dei terzi alla rete postale dimostrerebbe l'assenza del carattere selettivo di tale accesso, elemento necessario per qualificare un aiuto. In più, se la SFMI-Chronopost avesse beneficiato di un aiuto considerevole per l'accesso alla rete, le ricorrenti avrebbero avuto tutto l'interesse a chiedere il beneficio di un siffatto accesso.

Giudizio del Tribunale

64 L'art. 92, n. 1, del Trattato si prefigge lo scopo di evitare che sugli scambi fra Stati membri incidano eventuali vantaggi concessi dalle pubbliche autorità, i quali, sotto varie forme, alterino o rischino di alterare la concorrenza, favorendo determinate imprese o determinati prodotti (sentenze della Corte 15 marzo 1994, causa C-387/92, Banco Exterior de España, Racc. pag. I-877, punto 12, 2 luglio 1974, causa 173/73, Italia/Commissione, Racc. pag. 709, punto 26, e SFEI, punto 58).

65 Il concetto di aiuto comprende così non soltanto prestazioni positive del genere delle sovvenzioni stesse, ma anche interventi i quali, in varie forme, alleviano gli oneri che normalmente gravano sul bilancio di un'impresa e che di conseguenza, senza essere sovvenzioni in senso stretto, ne hanno la stessa natura e producono identici effetti (sentenze della Corte SFEI, punto 58, e Banco Exterior de España, citata, punto 13, e 1° dicembre 1998, causa C-200/97, Ecotrade, Racc. pag. I-7907, punto 34). Nella sentenza 12 dicembre 1996, causa T-358/94, Air France/Commissione (Racc. pag. II-2109, punto 67), il Tribunale ha precisato, per quanto riguarda l'art. 92 del Trattato:

«Questa disposizione ricomprende dunque tutti gli strumenti pecuniari che il settore pubblico può realmente usare per sostenere imprese, senza che abbia rilevanza il fatto che questi strumenti appartengano o meno in modo permanente al patrimonio del suddetto settore».

66 Inoltre, come dichiarato dalla Corte nella sentenza 22 marzo 1977, causa 78/76, Steinike & Weinlig (Racc. pag. 595, punto 21), sono sostanzialmente gli effetti dell'aiuto nei confronti delle imprese o dei produttori beneficiari dello stesso che vanno presi in considerazione, non già la situazione degli enti che distribuiscono o gestiscono l'aiuto.

67 Ne consegue che la nozione di aiuto è una nozione obiettiva e funzione soltanto della questione se una misura statale conferisca o meno un vantaggio ad una o a talune imprese (sentenze del Tribunale 27 gennaio 1998, causa T-67/94, Ladbroke Racing/Commissione, Racc. pag. II-1, punto 52, e 10 maggio 2000, causa T-46/97, SIC/Commissione, Racc. pag. II-2125, punto 83).

68 L'interpretazione della nozione di aiuto di Stato nella situazione della causa in esame è stata operata dalla Corte nella sentenza SFEI, in base alla quale: «la fornitura di assistenza logistica e commerciale da parte di un'impresa pubblica alle sue controllate di diritto privato attive in un settore aperto alla libera concorrenza può costituire un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 92 del Trattato quando la remunerazione ricevuta come contropartita è inferiore a quella che sarebbe stata richiesta in condizioni normali di mercato».

69 Dalle considerazioni che precedono discende che, per valutare se le misure di cui trattasi possano rappresentare aiuti di Stato, occorre esaminare la situazione dal punto di vista dell'impresa beneficiaria, nel caso di specie la SFMI-Chronopost, e determinare se quest'ultima abbia ricevuto l'assistenza logistica e commerciale di cui trattasi a un prezzo che non avrebbe potuto ottenere in condizioni normali di mercato (sentenze SFEI, punto 60, SIC/Commissione, citata, punto 78, e sentenze della Corte 29 aprile 1999, causa C-342/96, Spagna/Commissione, Racc. pag. I-2459, punto 41, e 29 giugno 1999, causa C-256/97, DM Transport, Racc. pag. I-3913, punto 22).

70 Nella sua sentenza SFEI, la Corte ha constatato che tale valutazione presuppone un'analisi economica che tenga conto di tutti i fattori che un'impresa operante in condizioni normali di mercato avrebbe dovuto prendere in considerazione al momento della fissazione della remunerazione dei servizi forniti (punto 61).

71 Nel caso di specie, la Commissione osserva, nella decisione impugnata, che «il fatto che la transazione si svolga tra un'impresa operante su un mercato riservato e la sua filiale operante su un mercato aperto alla concorrenza non è rilevante nella presente fattispecie. La Corte di giustizia non ha mai affermato che per determinare l'esistenza o meno di un aiuto di Stato la Commissione debba applicare un metodo differente allorché una delle parti è titolare di un monopolio».

72 Di conseguenza, la Commissione ha considerato che i prezzi interni ai quali i prodotti e i servizi sono scambiati tra società appartenenti allo stesso gruppo «non comportano alcun vantaggio finanziario se si tratta di prezzi calcolati in base ai costi integrali (ossia i costi totali più la remunerazione dei capitali propri)».

73 Da tali affermazioni risulta che la Commissione non si è fondata su un'analisi economica come quella richiesta dalla sentenza SFEI per dimostrare che la transazione in esame è paragonabile ad una transazione tra imprese operanti in condizioni normali di mercato. Al contrario, nella decisione impugnata, la Commissione si limita a verificare quali sono stati i costi sostenuti da La Poste per la fornitura e l'assistenza logistica e commerciale e in che misura tali costi sono stati rimborsati dalla SFMI-Chronopost.

74 Ora, anche a supporre che la SFMI-Chronopost abbia pagato i costi completi di La Poste per la fornitura dell'assistenza logistica e commerciale, ciò non sarebbe di per sé sufficiente per dimostrare che non si tratta di aiuti ai sensi dell'art. 92 del Trattato. Infatti, dato che La Poste ha forse potuto fornire, grazie alla sua situazione d'impresa pubblica che possiede un settore riservato, una parte dell'assistenza logistica e commerciale a costi inferiori a quelli di un'impresa privata che non gode degli stessi diritti, un'analisi che tiene conto soltanto dei costi di tale impresa pubblica non può, in mancanza di altre giustificazioni, escludere la qualificazione di aiuto di Stato per le misure in esame. Al contrario, è proprio il fatto che l'impresa controllante opera su un mercato riservato e la sua controllata svolge le sue attività su un mercato aperto alla concorrenza a creare una situazione in cui è possibile l'esistenza di un aiuto di Stato.

75 Di conseguenza, la Commissione avrebbe dovuto esaminare se tali costi completi corrispondevano ai fattori che un'impresa operante in condizioni normali di mercato avrebbe dovuto prendere in considerazione al momento della fissazione della remunerazione per i servizi forniti. Così la Commissione avrebbe dovuto verificare almeno che la contropartita ricevuta da La Poste fosse paragonabile a quella richiesta da una società finanziaria privata o da un gruppo privato di imprese non operante in un settore riservato, che persegue una politica strutturale, globale o settoriale e che è guidata da prospettive di lungo termine (v., in tal senso, sentenza della Corte 21 marzo 1991, causa C-305/89, Italia/Commissione, Racc. pag. I-1603, punto 20).

76 Da quanto precede risulta che, avendo escluso, nella decisione impugnata, la stessa esistenza di un aiuto statale senza verificare se la remunerazione percepita da La Poste per la fornitura dell'assistenza commerciale e logistica della SFMI-Chronopost corrispondesse a una contropartita che sarebbe stata richiesta in condizioni normali di mercato, la Commissione ha fondato la sua decisione su un'interpretazione errata dell'art. 92 del Trattato.

77 Tale interpretazione non può essere inficiata dall'affermazione della Commissione secondo cui l'art. 222 del Trattato CE (divenuto art. 295 CE) prevede che il Trattato lascia del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri. Infatti, esigere che la remunerazione percepita da un'impresa pubblica titolare di un monopolio per la fornitura dell'assistenza commerciale e logistica alla sua controllata corrisponda a una contropartita che sarebbe stata richiesta in condizioni normali di mercato non impedisce ad una siffatta impresa pubblica di entrare in un mercato aperto, ma l'assoggetta alle regole della concorrenza, come imposto dai principi fondamentali del diritto comunitario. Infatti, tale requisito non pregiudica il regime della proprietà pubblica e si limita a trattare in modo identico il proprietario pubblico e il proprietario privato.

78 Ne discende che la prima parte del quarto motivo è fondata.

79 Di conseguenza, occorre annullare l'art. 1 della decisione impugnata nella parte in cui esso constata che l'assistenza logistica e commerciale fornita da La Poste alla sua controllata, la SFMI-Chronopost, non rappresenta un aiuto di Stato in favore della SFMI-Chronopost, senza che occorra esaminare la seconda parte di tale motivo o gli altri motivi nella misura in cui tali ultimi attengono all'assistenza logistica e commerciale fornita da La Poste alla sua controllata, la SFMI-Chronopost. In particolare, non occorre esaminare il secondo motivo, con il quale le ricorrenti asseriscono, sostanzialmente, che la motivazione della decisione impugnata attenente all'assistenza logistica e commerciale è insufficiente.

Sul primo motivo, attinente ad una violazione dei diritti della difesa e, in particolare, del diritto di accesso al fascicolo

Argomenti delle parti

80 Le ricorrenti ritengono che l'effetto utile della partecipazione al procedimento previsto dall'art. 93, n. 2, del Trattato imponga alla Commissione di trasmettere ai terzi interessati, affinché questi possano presentare le loro osservazioni, gli elementi fondamentali indicati dallo Stato membro interessato successivamente alla comunicazione alla Gazzetta ufficiale che annuncia l'apertura del detto procedimento. Al riguardo, esse fanno notare che la decisione impugnata è fondata in primo luogo su documenti forniti alla Commissione dal governo francese (lettera del 21 gennaio 1993, telecopia del 3 maggio 1993, lettera del 18 giugno 1993, nota del 30 maggio 1996, nota di risposta alle osservazioni della SFEI dell'agosto 1996 e lo studio Deloitte allegato a quest'ultima) e che la SFEI non ha mai avuto accesso a tali documenti (salvo due lettere nell'ambito del procedimento pregiudiziale che ha condotto alla sentenza SFEI), nonostante le loro richieste reiterate.

81 Secondo le ricorrenti, la Commissione avrebbe dovuto fornire loro, anche in mancanza di un obbligo espresso contenuto nell'art. 93, n. 2, del Trattato, informazioni sufficienti per consentire loro di essere effettivamente ascoltate e di esercitare il loro diritto di partecipare al procedimento amministrativo. Le ricorrenti ricordano che la base di fatto ed il ragionamento del governo francese sono stati adottati quasi letteralmente dalla Commissione nella decisione impugnata.

82 Esse fanno notare che un denunciante, in materia di aiuti di Stato, vede la propria posizione concorrenziale sostanzialmente interessata dalla decisione della Commissione che constata l'inesistenza di aiuti di Stato. Infatti, la sua situazione non è diversa da quella del denunciante nell'ambito degli artt. 85 del Trattato (divenuto art. 81 CE) e 86 del Trattato (divenuto art. 82 CE) nei confronti di decisioni indirizzate a persone diverse da lui stesso. Ora, in un siffatto caso, non si contesta che il denunciante goda di diritti della difesa, anche se questi non sono estesi come quelli riconosciuti al destinatario della decisione e non sono previsti da un testo scritto.

83 Di conseguenza, la Commissione avrebbe violato il principio fondamentale del rispetto dei diritti della difesa e, in particolare, dell'accesso all'informazione a fondamento di una decisione amministrativa, avendo rifiutato alla SFEI l'accesso ai documenti e, segnatamente, allo studio Deloitte.

84 La convenuta, sostenuta dagli intervenienti, contesta tale argomentazione. Essa sottolinea che una decisione che pone fine all'esame di compatibilità di un aiuto con il mercato comune ha sempre come destinatario lo Stato membro interessato. Solo a tale Stato membro deve essere ingiunto di far conoscere utilmente il suo punto di vista sugli argomenti della Commissione e sulle osservazioni degli interessati (ivi compresi i denuncianti). Per fare ciò, il detto Stato sarebbe il solo a disporre del diritto di accesso al fascicolo.

Giudizio del Tribunale

85 Secondo una giurisprudenza consolidata, il rispetto dei diritti della difesa in qualsiasi procedimento promosso nei confronti di una persona e che possa sfociare in un atto per essa lesivo costituisce un principio fondamentale del diritto comunitario e dev'essere garantito anche in mancanza di una normativa specifica. Tale principio impone che l'impresa interessata sia stata messa in grado, già durante il procedimento amministrativo, di far conoscere in modo efficace il suo punto di vista sulla realtà e sulla pertinenza dei fatti, delle censure e delle circostanze allegate dalla Commissione (sentenza del Tribunale 30 marzo 2000, causa T-65/96, Kish Glass/Commissione, Racc. pag. II-1885, punto 32).

86 Ora, il procedimento amministrativo in materia di aiuti viene aperto soltanto nei confronti dello Stato membro interessato. I concorrenti del beneficiario dell'aiuto, come le ricorrenti, sono considerati soltanto come «interessati» in tale procedimento.

87 Inoltre, secondo una giurisprudenza costante, nel corso della fase di esame contemplata dall'art. 93, n. 2, la Commissione deve intimare agli interessati di presentare le loro osservazioni (sentenze della Corte 19 maggio 1993, causa C-198/91, Cook/Commissione, Racc. pag. I-2487, punto 22; 15 giugno 1993, causa C-225/91, Matra/Commissione, Racc. pag. I-3203, punto 16, e 2 aprile 1998, causa C-367/95 P, Commissione/Sytraval e Brink's France, Racc. pag. I-1719, punto 59).

88 Per quanto riguarda più in particolare l'obbligo incombente alla Commissione di informare gli interessati nell'ambito del procedimento amministrativo di cui all'art. 93, n. 2, del Trattato, la Corte ha giudicato che la pubblicazione di una comunicazione nella Gazzetta ufficiale rappresenta un mezzo adeguato allo scopo d'informare tutti gli interessati dell'avvio di un procedimento (sentenza della Corte 14 novembre 1994, causa 323/82, Intermills/Commissione, Racc. pag. 3809, punto 17), pur precisando che «ciò mira soltanto a ottenere, da parte degli interessati, tutte le informazioni destinate a illuminare la Commissione circa il suo successivo comportamento» (sentenze della Corte 12 luglio 1973, causa 70/72, Commissione/Germania, Racc. pag. 813, punto 19, e del Tribunale 22 ottobre 1996, causa T-266/94, Skibsværftsforeningen e a./Commissione, Racc. pag. II-1399, punto 256).

89 Tale giurisprudenza attribuisce agli interessati essenzialmente il ruolo di fonti d'informazione per la Commissione nell'ambito del procedimento amministrativo iniziato ai sensi dell'art. 93, n. 2, del Trattato. Ne consegue che gli interessati, lungi dal potersi valere dei diritti della difesa spettanti a coloro nei cui confronti è aperto un procedimento, dispongono soltanto del diritto di essere associati al procedimento amministrativo in misura adeguata, tenuto conto delle circostanze del caso di specie (sentenza del Tribunale 25 giugno 1998, cause riunite T-371/94 e T-394/94, British Airways e a. e British Midland Airways/Commissione, Racc. pag. II-2405, punti 59 e 60).

90 Nel caso di specie, le ricorrenti lamentano, in sostanza, di non aver avuto accesso ai documenti forniti dal governo francese alla Commissione nell'ambito del procedimento amministrativo. Ora, dato il carattere limitato dei diritti alla partecipazione e all'informazione citati, la Commissione non ha l'obbligo di trasmettere agli interessati le osservazioni o le informazioni ricevute dalla parte del governo dello Stato membro interessato. Tuttavia, occorre ricordare che il carattere limitato dei diritti degli interessati non incide sul dovere che incombe alla Commissione, ai sensi dell'art. 190 del Trattato CE (divenuto art. 253 CE), di motivare in modo sufficiente la sua decisione finale.

91 Di conseguenza, tale motivo dev'essere dichiarato infondato.

Sul terzo motivo, attinente ad errori di fatto e ad errori manifesti di valutazione

Osservazioni preliminari

92 Occorre rilevare che alcune delle censure formulate dalle ricorrenti nell'ambito del terzo motivo, vale a dire quelle che le ricorrenti chiamano valutazione dei costi, metodo cosiddetto di «retropolazione», accesso agli sportelli di La Poste, cause dell'efficienza della SFMI-Chronopost e tassi di rendimento interno della SFMI-Chronopost, costituiscono argomenti legati alla valutazione secondo cui l'assistenza logistica e commerciale fornita da La Poste alla sua filiale, la SFMI-Chronopost, dev'essere considerata, oppure no, come un aiuto di Stato.

93 Allo stesso modo, per quanto riguarda l'argomento attinente all'applicazione, favorevole a La Poste, della tassa ridotta sugli stipendi, le ricorrenti intendono dimostrare che, anche se dovessero essere presi in considerazione i soli costi completi sostenuti da La Poste per fornire l'assistenza logistica e commerciale, tali costi sarebbero inferiori a quelli che avrebbe sostenuto un'impresa privata, poiché La Poste è esonerata dell'IVA e assoggettata a una tassa ridotta sugli stipendi. Poiché tale argomento è parte della domanda di annullamento della decisione impugnata, esso deve essere inteso come diretto alla dimostrazione del fatto che la SFMI-Chronopost ha beneficiato di un aiuto di Stato con l'assistenza fornitagli da La Poste.

94 Dato che il Tribunale ha già dichiarato che l'art. 1 della decisione impugnata deve essere annullato nella parte in cui esso constata che l'assistenza logistica e commerciale fornita da La Poste alla sua filiale SFMI-Chronopost non rappresenta un aiuto di Stato in favore della SFMI-Chronopost, non occorre esaminare gli argomenti sopra menzionati.

Sulla pubblicità su Radio France e sul procedimento di sdoganamento degli invii della SFMI-Chronopost

- Argomenti delle parti

95 Per quanto riguarda la pubblicità su Radio France, le ricorrenti ritengono che il fatto che la SFMI-Chronopost abbia accesso a Radio France costituisca, di per sé, un aiuto di Stato, nonostante il prezzo pagato per tale accesso. L'accesso alle frequenze di Radio France sarebbe stato realizzato in violazione del compito assegnato dallo Stato a Radio France, poiché non poteva essere trasmessa alcuna pubblicità di marchi. Tale pubblicità implicherebbe un vantaggio per la SFMI-Chronopost attribuendole risorse pubbliche non disponibili per i suoi concorrenti. Inoltre, le risorse dello Stato sarebbero state distolte dai loro obiettivi in favore di un'impresa, ciò che comporterebbe un carico supplementare per lo Stato, privando Radio France di tempo di trasmissione necessario per il suo servizio pubblico. Così la Commissione avrebbe commesso un errore manifesto di valutazione dei fatti, avendo ritenuto che l'accesso alle frequenze di Radio France non avrebbe potuto comportare l'impiego delle risorse statali.

96 La convenuta constata che le ricorrenti non contestano che la SFMI-Chronopost si è rivolta ad un'agenzia di pubblicità e che, sulla base del contratto così concluso da quest'ultima, in particolare con Radio France, essa ha pagato il prezzo del mercato. Il procedimento così seguito e la pubblicità parallela su altre radio nonché la remunerazione corrisposta a Radio France garantirebbero che lo Stato è stato remunerato in condizioni di mercato. Di conseguenza, non vi sarebbe stato un trasferimento di fondi pubblici, né una perdita di guadagno, ma un beneficio netto per lo Stato.

97 Quanto al procedimento di sdoganamento dei plichi della SFMI-Chronopost durante il periodo tra l'aprile 1986 e il gennaio 1987, le ricorrenti sostengono che le formalità di sdoganamento della SFMI-Chronopost erano svolte da La Poste nei suoi locali, secondo un procedimento speciale. L'applicazione di tale procedimento alla SFMI-Chronopost le concederebbe innanzi tutto un vantaggio per la rapidità di esecuzione di tale servizio, ciò che rappresenta un beneficio concreto nell'ambito dell'attività del corriere espresso internazionale. Tale vantaggio non sarebbe negato nella decisione impugnata, che farebbe riferimento al fatto che il regime speciale sarebbe più favorevole del sistema di diritto comune «in quanto il procedimento di sdoganamento sarebbe più rapido».

98 In secondo luogo, le ricorrenti fanno notare che esse avevano già segnalato in modo dettagliato, nelle loro osservazioni del 17 agosto 1996, il costo di tale vantaggio, vale a dire FRF 140 in media per invio soggetto allo sdoganamento per spese (amministrative, operative, finanziarie e di responsabilità) di formalità doganali, che le società private dovrebbero sopportare ma da cui la SFMI-Chronopost era esentata. Tale importo rappresenterebbe d'altra parte la differenza tra il prezzo dell'invio di un «documento» (plico avente un valore trascurabile) e il prezzo dell'invio di un «collo» (plico avente un valore non trascurabile). Esse ricorrono all'esempio delle spese sostenute da una società privata per una dichiarazione in dogana: la DHL France pagherebbe alla propria controllata specializzata nello sdoganamento una somma tra i 60 e 95 FRF a seconda delle destinazioni per le dichiarazioni in dogana, e occorrerebbe aggiungervi lo stesso ordine dei costi per l'importazione, ciò che condurrebbe ad un totale di FRF 140 in media. Le ricorrenti constatano che la SFMI-Chronopost non fa alcuna differenza nelle sue tariffe tra i plichi aventi un valore trascurabile e gli altri, contrariamente alle altre società di spedizione. Secondo le ricorrenti, ciò si spiega con la mancata presa in conto delle spese connesse allo sdoganamento.

99 Per quanto riguarda il periodo successivo al gennaio 1987, le ricorrenti sostengono che la SFMI-Chronopost ha potuto beneficiare di numerosi vantaggi derivanti dai procedimenti postali semplificati rispetto ai procedimenti di diritto comune applicati alle società private di corriere espresso. Essa avrebbe beneficiato, in particolare, del passaggio semplificato in dogana (sdoganamento accelerato; la merce viene rilasciata più velocemente grazie all'etichetta C1 o al formulario C2/CP3), di un vantaggio commerciale (senza fattura fino ad un certo valore), dell'assenza di tassazione per i campioni e i regali che superano la soglia di franchigia all'ingresso in Francia o nel paese di destinazione, delle facilitazioni di trattamento amministrativo (senza documenti preparatori) e del modesto costo di gestione (da cui derivano le tariffe fissate allo stesso livello di quello dei plichi non tassabili).

100 La convenuta sottolinea che l'argomentazione molto tecnica delle ricorrenti non è rilevante dal punto di vista degli aiuti di Stato. Infatti, l'esistenza di un siffatto aiuto presupporrebbe l'assegnazione di risorse pubbliche. Nel caso di specie, supponendo che gli invii della SFMI-Chronopost siano stati sdoganati più semplicemente, tale trattamento semplificato non implicherebbe alcun trasferimento di risorse statali.

101 La convenuta ammette che durante il periodo tra l'aprile 1986 e il gennaio 1987, le formalità di sdoganamento erano svolte da La Poste. Tuttavia, il direttore generale delle dogane confermerebbe, nella sua lettera del 3 giugno 1986: «(I)l procedimento doganale applicabile alle società di spedizione può essere applicato all'attività della SFMI solo per quanto riguarda lo sdoganamento degli invii (... e) lo sdoganamento delle merci tassabili darà luogo alla presentazione in dogana di dichiarazioni di diritto comune». La convenuta deduce da tali affermazioni l'assenza di qualsiasi vantaggio per la SFMI-Chronopost. La convenuta aggiunge che la SFMI-Chronopost ha rimborsato La Poste per le spese sostenute da quest'ultima per il procedimento doganale.

102 Inoltre, per quanto riguarda il presunto sovraccosto di FRF 140 e le differenze fra le tariffe praticate, la convenuta fa notare che tali pratiche riflettono piuttosto la politica commerciale di un'impresa. La DHL, per esempio, non differenzierebbe più le proprie tariffe per un peso di 10 kg, si tratti di colli o di documenti. Così, la SFMI-Chronopost avrebbe scelto di non distinguere i documenti dai colli, esattamente come la sua concorrente Federal express international. Di conseguenza, la somma di FRF 140 sarebbe arbitraria e senza rapporto con i costi che sopporta la SFMI-Chronopost.

103 La convenuta fa notare che la sola novità, a partire dal febbraio 1987, era la qualità di commissionaria doganale della SFMI-Chronopost, poiché il procedimento di sdoganamento era quello illustrato con la lettera del 3 giugno 1986, citata. Inoltre, essa segnala che il periodo trascorso tra l'inizio del 1987 e la fine del 1991 era regolato da convenzioni concluse fra ciascuna delle società di corriere espresso e l'amministrazione doganale ai sensi della decisione amministrativa 13 maggio 1986, 86-88, di quest'ultima e che le ricorrenti non hanno dimostrato di essere state sfavorite rispetto alla SFMI-Chronopost.

104 La convenuta aggiunge che una nota di servizio di La Poste del 16 gennaio 1987 conferma che alla SFMI-Chronopost si applicano le disposizioni normali vigenti in materia di sdoganamento all'esportazione. Inoltre, la convenuta spiega che, dal 1986 al 1992, la SFMI-Chronopost smerciava prodotti dell'Union postale universelle e che, pertanto, essa era soggetta a formalità supplementari rappresentate dai documenti C1, C2/CP3 prescritti dalla detta Union postale. Per quanto riguarda i paesi di destinazione, la convenuta sottolinea che i formulari C1 e C2/CP3 non hanno alcun influsso sui procedimenti nazionali di sdoganamento, che rientrano nella competenza esclusiva di tali paesi e non sarebbero quindi imputabili alla Repubblica francese.

- Valutazione del Tribunale

105 La distinzione tra aiuti accordati dallo Stato e aiuti accordati per mezzo di risorse statali è diretta ad includere nella nozione di aiuto non soltanto gli aiuti accordati direttamente dallo Stato, ma altresì quelli accordati da organismi pubblici o privati designati o istituiti dagli Stati (sentenze della Corte 17 marzo 1993, cause riunite C-72/91 e C-73/91, Sloman Neptun, Racc. pag. I-887, punto 19, e 30 novembre 1993, causa C-189/91, Kirsammer-Hack, Racc. pag. I-6185, punto 17, e 7 maggio 1998, cause riunite C-52/97, C-53/97 e C-54/97, Viscido e a., Racc. pag. I-2629, punto 13).

106 L'espressione aiuto comporta altresì vantaggi che costituiscono un onere supplementare per lo Stato o per gli enti designati o istituiti a tal fine (sentenza Ecotrade, citata, punti 35 e 43).

107 Inoltre, come è stato già ricordato, il concetto di aiuto è più generico di quello di sovvenzione, in quanto esso comprende non soltanto prestazioni positive come le sovvenzioni stesse, ma anche interventi che, in varie forme, alleviano gli oneri normalmente gravanti sul bilancio di un'impresa e che, di conseguenza, senza essere sovvenzioni in senso stretto, ne hanno la stessa natura e producono identici effetti (sentenza della Corte 27 giugno 2000, causa C-404/97, Commissione/Portogallo, Racc. pag. I-4897, punto 44; sentenze SFEI, punto 58, e Banco Exterior de España, citata, punto 13).

108 Ora, il semplice fatto di aver accettato che la SFMI-Chronopost potesse fare pubblicità su Radio France non può essere considerato come un aiuto di Stato in quanto tale accesso non comporta alcun trasferimento di risorse statali, né un onere supplementare per lo Stato o per gli organismi designati o istituiti a tal fine, né un alleviamento degli oneri che normalmente gravano sul bilancio della SFMI-Chronopost, in quanto quest'ultima ha pagato il prezzo di mercato per la sua pubblicità.

109 Di conseguenza, la possibilità per la SFMI-Chronopost di fare pubblicità su Radio France non costituisce un aiuto di Stato, anche a supporre che il tempo di trasmissione sia stato concesso in violazione delle disposizioni che regolano Radio France.

110 Quanto al procedimento di sdoganamento degli invii della SFMI-Chronopost, occorre constatare che, anche a supporre che gli invii della SFMI-Chronopost siano stati sdoganati più facilmente, tale trattamento semplificato non implicherebbe alcun trasferimento di risorse statali, né oneri supplementari per lo Stato. Infatti, le ricorrenti non hanno neanche tentato di dimostrare in quale misura il presunto trattamento semplificato implicherebbe un trasferimento di risorse statali o un onere supplementare per lo Stato. Per quanto riguarda gli oneri che avrebbero, di regola, gravato sul bilancio della SFMI-Chronopost senza l'assistenza logistica fornita da La Poste, non occorre esaminarli, dato che il Tribunale ha già dichiarato che l'art. 1 della decisione impugnata deve essere annullato nella parte in cui esso constata che l'assistenza logistica fornita da La Poste alla sua filiale, SFMI-Chronopost non costituisce un aiuto di Stato a favore della SFMI-Chronopost.

111 Tuttavia, per quanto riguarda il periodo tra l'aprile 1986 e il gennaio 1987, le ricorrenti asseriscono anche che i costi doganali, di regola a carico della SFMI-Chronopost, sono stati assunti da La Poste. Al riguardo, il governo francese ha ammesso, e la Commissione l'ha rilevato, dal canto suo, che le operazioni di sdoganamento erano svolte da La Poste per conto della SFMI-Chronopost. Ora, la Commissione ha spiegato, senza essere contraddetta dalle ricorrenti, che le spese doganali sono state completamente rimborsate dalla SFMI-Chronopost. Per quanto attiene al problema se la SFMI-Chronopost abbia beneficiato di vantaggi grazie al fatto che le formalità di sdoganamento relative alle sue attività internazionali sono state svolte da La Poste prima del 1987, si tratta di un'eventuale assistenza logistica la cui remunerazione dev'essere valutata dalla Commissione come qualsiasi altra assistenza logistica. Non occorre quindi esaminare neanche la censura attinente all'assistenza doganale fornita da La Poste prima del 1987, censura che si confonde con quelle esaminate nell'ambito del quarto motivo.

112 Risulta da quanto precede che la censura attinente alla pubblicità su Radio France dev'essere respinta.

Sul diritto di bollo

- Argomenti delle parti

113 Le ricorrenti osservano che il diritto di bollo, per un importo di FRF 4 (in precedenza per un importo inferiore), si applica «alle lettere di vettura e a tutti gli altri scritti o documenti sostitutivi» relativi ad un contratto di trasporto. Ora, la SFMI-Chronopost beneficerebbe di un esonero dal diritto di bollo per quanto riguarda le lettere e i pacchetti postali non contenenti merci. Invece, le altre società di corriere espresso dovrebbero pagare un tale diritto sui loro trasporti, comprese le lettere e i pacchi postali non contenenti merci.

114 Esse sottolineano che numerosi contenziosi tributari relativi a importi considerevoli imputati alle società del settore, salvo la SFMI-Chronopost, dimostrano che la Commissione sbaglia quando afferma che l'esonero dal diritto di bollo riguarda gli invii (non contenenti merci) di tutti gli operatori. Per provare la loro asserzione, le ricorrenti hanno fornito verbali della direzione dei servizi tributari francesi relativi a procedimenti di riscossione nei confronti della società DHL.

115 La convenuta fa valere che la SFMI-Chronopost ha pagato il diritto di bollo generalmente dovuto da tutti gli operatori per le spedizioni di merci (ciò che esclude i documenti) conformemente agli artt. 925 e 313 del codice generale delle imposte francese. Essa fa riferimento a un documento tributario relativo alla SFMI-Chronopost osservando che l'esonero, menzionato in tale documento, degli invii non contenenti merci non riguarderebbe solo la SFMI-Chronopost, bensì tutti gli operatori del settore. D'altronde, il parere del Ministero delle Finanze francese relativo alla verifica della contabilità della SFMI-Chronopost confermerebbe l'assenza di qualsiasi sconto, in quanto attesta che, dal 1° gennaio 1985 al 31 dicembre 1994, i diritti di registrazione e i diritti assimilati pagati dalla SFMI-Chronopost non avrebbero dato luogo ad alcuna rettifica.

116 La convenuta rileva poi che le ricorrenti confermano la correttezza della valutazione in quanto sostengono che i contratti di trasporto di invii non contenenti merci sono esonerati dal diritto di bollo. Dato che la mancata imposizione del detto diritto a tali invii sarebbe conforme alle disposizioni del codice generale delle imposte, le ricorrenti lamenterebbero l'applicazione asseritamente errata dei detti testi ai loro invii. Infatti, esse non invocherebbero più l'esonero asseritamente accordato alla SFMI-Chronopost, ma si concentrerebbero sull'imposta illegittima che sarebbe stata accertata nei loro confronti.

117 Comunque, non si può dedurre da un'eventuale imposta illegittima di un operatore economico un aiuto di Stato a favore di un altro operatore correttamente tassato. Correlativamente, non vi sarebbe destinazione delle risorse statali nel senso di trasferimento di fondi o di perdita di guadagno, in quanto la sola conseguenza risultante dal preteso errore del fisco attinente alla DHL comporterebbe entrate finanziarie supplementari per lo Stato.

118 La Chronopost fa notare che il campo di applicabilità del diritto previsto dagli artt. 925 e seguenti del codice generale delle imposte è stato ristretto, in modo generale, dalla dottrina amministrativa secondo cui soltanto i contratti di trasporto di merci sono assoggettati al diritto di bollo dei contratti di trasporto. Essa sottolinea che non è quindi la SFMI-Chronopost ad essere esonerata, bensì i contratti di trasporto che non riguardano le merci.

- Valutazione del Tribunale

119 Secondo la convenuta e le intervenienti, poiché il diritto di bollo non è applicabile ai contratti di trasporto che non riguardano le merci, la SFMI-Chronopost non beneficerebbe di un particolare esonero.

120 Le asserzioni delle ricorrenti non provano il contrario. Infatti, le ricorrenti fanno riferimento al verbale del consiglio di amministrazione della SFMI del 20 dicembre 1988, il quale mostra che il miglioramento del margine lordo della SFMI per il 1988 dipende, tra le altre cause, da «l'accordo ottenuto presso l'amministrazione, relativo all'esenzione dal diritto di bollo (...) sui documenti». Inoltre, esse aggiungono che tale accordo sarebbe visibile nell'estratto conto della SFMI per l'esercizio 1988, che menziona una copertura per rischi ed oneri intitolata «diritto di bollo su documenti» di FRF 12 385 374 con la nota «In seguito alla risposta del Ministero dell'Economia, delle Finanze e del Bilancio in data 23 settembre 1988, la SFMI è esonerata dal diritto di bollo relativo alle lettere e ai pacchi postali non contenenti merci». Infine, esse sostengono che il trattamento favorevole della SFMI-Chronopost sarebbe ancora ricordato in un rapporto parlamentare del 1997 su La Poste, secondo cui quest'ultima è esonerata dal diritto di bollo per la corrispondenza o gli altri colli trasportati.

121 Al riguardo, occorre rilevare che i primi due documenti non dimostrano che non tutti i contratti di trasporto che non riguardano merci sono esonerati dal diritto di bollo. In tali documenti si afferma soltanto che quanto meno la SFMI-Chronopost ha tratto profitto da tale esonero. Quanto al rapporto parlamentare, è pacifico che soltanto La Poste è menzionata in tale estratto.

122 Per quanto riguarda i verbali della direzione dei servizi tributari relativi ai procedimenti di riscossione nei confronti della società DHL, basti constatare, come ha fatto la Commissione, che da un'eventuale imposizione illegittima di un operatore economico non si può dedurre un aiuto di Stato a favore di un altro operatore correttamente tassato. Inoltre, occorre rilevare che la stessa DHL sostiene, nel suo reclamo del 2 settembre 1997 presentato contro l'avviso di riscossione del 15 luglio 1997, che «solo i contratti di trasporto di merci sono assoggettati al diritto di bollo previsto dagli artt. 925 e seguenti del [codice generale delle imposte]».

123 Tale argomento deve quindi essere dichiarato infondato.

124 Pertanto, occorre respingere il terzo motivo, nei limiti in cui esso non riguarda censure che si confondono con quelle esaminate nell'ambito del quarto motivo.

Sulle domande di produzione dei documenti

125 Alla luce di quanto precede, è inutile ordinare la produzione di documenti supplementari.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

126 Ai sensi dell'art. 87, n. 3, del regolamento di procedura del Tribunale, quest'ultimo può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi. Poiché il ricorso è stato accolto soltanto parzialmente, si procede ad una corretta valutazione delle circostanze della causa decidendo che le ricorrenti sopporteranno il 10% delle proprie spese e che la Commissione sopporterà le proprie spese nonché il 90% di quelle sostenute dalle ricorrenti.

127 La Repubblica francese, la Chronopost e La Poste, intervenute nella causa, sopporteranno le proprie spese, in applicazione dell'art. 87, n. 4, primo e terzo comma, del detto regolamento, e ciò tenuto conto del fatto che le ricorrenti non hanno concluso al riguardo.

Dispositivo


Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

1) L'art. 1 della decisione della Commissione 1° ottobre 1997, 98/365/CE, in merito a presunti aiuti della Francia a favore della società SFMI-Chronopost, è annullato nella parte in cui esso constata che l'assistenza logistica e commerciale fornita da La Poste alla sua controllata SFMI-Chronopost non costituisce un aiuto di Stato a favore della SFMI-Chronopost.

2) Il ricorso è respinto per il resto.

3) Le ricorrenti sopporteranno il 10% delle proprie spese.

4) La Commissione sopporterà le proprie spese e il 90% delle spese sostenute dalle ricorrenti.

5) La Repubblica francese, la Chronopost SA e La Poste sopporteranno le proprie spese.