SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

9 dicembre 1999

Causa T-299/97

Vicente Alonso Morales

contro

Commissione delle Comunità europee

«Dipendenti — Ricorso di annullamento — Requisiti di ammissione a un concorso — Studi universitari completi sanciti da un diploma — Studi di ingegnere tecnico svolti in Spagna»

Testo completo in francese   II-1227

Oggetto:

Ricorso diretto ad ottenere l'annullamento della decisione 1o ottobre 1997 della commissione giudicatrice del concorso generale COM/A/1047 che respinge la candidatura del ricorrente a detto concorso.

Decisione:

La decisione della commissione giudicatrice del concorso generale COM/A/1047 del 1o ottobre 1997 che respinge la candidatura del ricorrente a detto concorso è annullata. La Commissione sopporterà le proprie spese, nonché tutte le spese del ricorrente.

Massime

  1. Dipendenti – Concorsi – Concorsi per titoli ed esami – Requisito del possesso di diplomi universitari – Nozione di diploma universitario – Valutazione con riguardo alla normativa dello Stato in cui si sono svolti gli studi – Discriminazione a causa della cittadinanza – Insussistenza

  2. Dipendenti – Concorsi – Concorsi per titoli ed esami – Requisito del possesso di diplomi universitari – Raffronto fra diplomi rilasciati nei vari Stati membri – Potere discrezionale dell'amministrazione – Portata della direttiva 89/48 – Sindacato giurisdizionale – Limiti

    (Statuto del personale, art. 27; direttiva del Consiglio 89/48)

  3. Dipendenti – Concorsi – Concorsi per titoli ed esami – Requisiti di ammissione – Fissazione mediante bando di concorso – Introduzione, da parte della commissione giudicatrice, di requisiti non figuranti nel bando di concorso – Inammissibilità

    (Statuto del personale, allegato III, art. 5)

  4. Dipendenti – Concorsi – Concorsi per titoli ed esami – Requisito del possesso di diplomi universitari – Nozione di diploma universitario – Valutazione con riguardo alla legislazione dello Stato in cui si sono svolti gli studi

  1.  La valutazione dei titoli presentati dai candidati a un concorso di assunzione, in base al diritto dello Stato membro in cui essi hanno compiuto i loro studi, non implica alcuna differenza di trattamento tra i candidati cittadini di detti vari Stati membri. Infatti, tutti i candidati che hanno seguito la stessa formazione sono così trattati allo stesso modo per quanto concerne la loro partecipazione ai concorsi delle istituzioni comunitarie, indipendentemente dalla loro cittadinanza e dalla situazione giuridica del loro titolo nel loro paese di origine. La valutazione della candidatura dell'interessato alla luce del diritto nazionale applicabile non implica quindi, di per sé, alcuna violazione del principio di parità di trattamento nei suoi confronti.

    (v. punto 30)

    Riferimento: Tribunale 11 febbraio 1992, causa T-16/90, Panagiotopoulou/Parlamento (Racc. pag. II-89, punto 55)

  2.  Qualsiasi confronto effettuato da un'istituzione comunitaria tra le formazioni professionali organizzate nei vari Stati membri, al fine di stabilire i requisiti di accesso a un concorso, costituisce una valutazione complessa, nell'ambito della quale l'istituzione dispone di un ampio potere discrezionale. Tale valutazione dev'essere effettuata alla luce dell'art. 27 dello Statuto, che impone all'istituzione di assumere dipendenti dotati delle più elevate qualità di competenza.

    Non si può considerare che l'armonizzazione strumentale realizzata con la direttiva 89/48, relativa a un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di insegnamento superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni, abbia l'effetto di limitare il potere discrezionale di cui l'istituzione dispone quando raffronta tra loro il valore rispettivo dei diplomi nell'ambito della sua politica di assunzione ai sensi dell'art. 27 dello Statuto.

    Il sindacato che il giudice comunitario è tenuto a esercitare sull'eventuale raffronto dei diplomi effettuato dall'istituzione deve limitarsi alla verifica del rispetto delle regole di procedura e di motivazione, dell'esattezza sostanziale dei fatti considerati per effettuare la scelta contestata e della mancanza di errore manifesto nella valutazione di detti fatti o di sviamento di potere.

    (v. punti 31 e 36)

    Riferimento: Panagiotopoulou/Parlamento, citata (punto 39); Tribunale 5 febbraio 1997, causa T-207/95, Ibarra Gii/Commissione (Racc. PI pag. II-31, punto 66)

  3.  Al bando di concorso è stata assegnata la funzione di informare gli interessati nel modo più esatto possibile circa la natura dei requisiti per occupare il posto di cui trattasi, al fine di porli in grado di valutare se debbano presentare atto di candidatura e, inoltre, quali documenti giustificativi rilevino per i lavori della commissione giudicatrice e debbano, di conseguenza, essere allegati al loro atto di candidatura.

    Il sistema dell'art. 5, primo comma, dell'allegato III dello Statuto sarebbe quindi privato di senso se la commissione giudicatrice del concorso disponesse della facoltà di applicare requisiti non figuranti nel bando di concorso e che esulino dall'esame comparativo delle candidature in base ai titoli richiesti dal bando di concorso.

    Ne consegue che la commissione giudicatrice di un concorso per titoli ed esami non è autorizzata a rifiutare la partecipazione di un candidato alle prove del concorso per il motivo che egli non risponde ad un obbligo che non era menzionato nel bando di concorso.

    (v. punti 56 e 57)

    Riferimento: Tribunale 28 novembre 1991, causa T-158/89, Van Hecken/CES (Racc. pag. II-1341, punti 23-25)

  4.  In mancanza di qualsiasi disposizione contraria contenuta in un regolamento o in una direttiva applicabile ai concorsi di assunzione, o nel bando di concorso, il requisito del possesso di un diploma universitario cui è subordinato l'accesso a un concorso generale deve necessariamente intendersi nel senso conferito a tale espressione dalla legislazione propria dello Stato membro in cui il candidato ha effettuato gli studi da lui dichiarati.

    (v. punto 60)

    Riferimento: Tribunale 3 marzo 1994, causa T-82/92, Cortes Jiménez e a./Commissione (Racc. PI pag. II-237, punto 34)