SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

3 giugno 1999

Causa T-295/97

Dimitrios Coussios

contro

Commissione delle Comunità europee

«Dipendenti — Attribuzione di una pensione d'invalidità — Rapporti tra i procedimenti di cui agli artt. 73 e 78 dello Statuto»

Testo completo in greco   II-577

Oggetto:

Ricorso diretto ad ottenere l'annullamento della decisione della Commissione 12 marzo 1997 che respinge la domanda di attribuzione di una pensione d'invalidità.

Decisione:

Il ricorso è dichiarato irricevibile per quanto riguarda il primo motivo e infondato per quanto attiene al secondo. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Massime

  1. Dipendenti – Indennità per infortuni e malattie professionali – Pensione d'invalidità – Prestazioni differenti – Procedimenti distinti

    (Statuto del personale, artt. 73 e 78; allegato Vili)

  2. Dipendenti – Previdenza sociale – Assicurazione infortuni e malattie professionali – Invalidità – Apertura del procedimento per la dichiarazione d'invalidità – Presupposti

    (Statuto del personale, art. 78; allegato VIII, art. 13)

  1.  Le prestazioni di cui agli artt. 73 e 78 dello Statuto sono differenti e indipendenti, e per questo motivo persino cumulabili. Pertanto, nell'applicazione dell'art. 78 in materia di pensioni d'invalidità, sia l'accertamento di un'invalidità permanente e totale che pone il funzionario nell'impossibilità di svolgere le proprie mansioni, sia l'accertamento della causa di tale invalidità devono essere effettuati non già, conformemente alla normativa relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale, a norma dell'art. 73, bensì secondo le modalità e la procedura previste dalla normativa relativa al regime delle pensioni di cui all'allegato VIII dello Statuto.

    Ne consegue, da un lato, che il riconoscimento di un tasso d'invalidità permanente, per di più parziale, ai sensi dell'art. 73, non può giustificare l'attribuzione automatica di una pensione d'invalidità ai sensi dell'art. 78 e, dall'altro, che l'istruzione del procedimento di cui all'art. 78 non può essere subordinata al previo esaurimento di quella prevista all'art. 73.

    (v, punti 30-35 e 40)

    Riferimento: Corte 15 gennaio 1981, causa 731/79, B/Parlamento (Racc. pag. 107, punto 9); Corte 12 gennaio 1983, causa 257/81, K/Consiglio (Racc. pag. 1, punto 11); Tribunale 27 febbraio 1992, causa T-165/89, Plug/Commissione (Racc. pag. II-367, punti 56, 57, 66 e 67)

  2.  Dal dettato univoco dell'art. 13 dell'allegato VIII dello Statuto deriva che solo il dipendente che debba sospendere l'esercizio delle sue mansioni per l'impossibilità di continuare a svolgerle a causa del suo stato di invalidità può essere oggetto di un procedimento d'invalidità.

    Ne consegue che un dipendente che abbia cessato di prestare servizio da svariati anni e venga colpito da un'infermità che lo renderebbe incapace di esercitare le sue mansioni se fosse ancora in servizio, non ha il diritto di domandare, per questo solo motivo, l'apertura di un procedimento per l'accertamento dell'invalidità.

    (v. punti 37 e 38)

    Riferimento: Corte 17 maggio 1984, causa 12/83, Bähr/Commissione (Racc. pag. 2155, punti 12 e 13)