Parole chiave
Massima

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Ricorso di annullamento - Persone fisiche o giuridiche - Atti che le riguardano direttamente e individualmente - Decisione della Commissione diretta ad uno Stato membro e che constata l'incompatibilità di un aiuto con il mercato comune - Ricorso di una autorità regionale che ha concesso il suddetto aiuto - Ricevibilità

[Trattato CE, art. 173, quarto comma (divenuto, in seguito a modifica, art. 230, quarto comma, CE)]

Massima

$$Lo scopo dell'art. 173, quarto comma, del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 230 CE) è di accordare una tutela giurisdizionale adeguata ad ogni persona, fisica o giuridica, direttamente e individualmente riguardata dagli atti delle istituzioni comunitarie. La legittimazione ad agire deve pertanto essere riconosciuta in funzione di questo unico obiettivo e il ricorso d'annullamento dev'essere pertanto possibile a tutti coloro che soddisfanno le condizioni previste, ossia possiedono la personalità giuridica richiesta e sono individualmente e direttamente riguardati dall'atto impugnato. Tale soluzione si impone altresì quando il ricorrente sia un ente pubblico che risponde a questi criteri.

Un'autorità regionale è individualmente riguardata da una decisione della Commissione, diretta allo Stato membro, in cui si constati l'incompatibilità con il mercato comune di un piano d'aiuti messo in opera da detta autorità, in quanto tale decisione non solo incide su atti di cui la ricorrente è autore, ma inoltre le impedisce tale decisione di esercitare le proprie competenze così come essa intende. Infatti impedisce alla ricorrente di continuare ad applicare la normativa riguardante detto programma, ne annulla gli effetti e la obbliga ad avviare il procedimento amministrativo di recupero degli aiuti dai beneficiari. La predetta autorità regionale è direttamente riguardata da tale decisione quando le autorità nazionali, alle quali la decisione stessa era indirizzata, non hanno esercitato alcun potere discrezionale al momento della sua comunicazione all'autorità regionale.

Inoltre, la suddetta autorità regionale ha un interesse proprio, distinto da quello dello Stato membro cui è diretta la decisione impugnata, a contestare quest'ultima, in quanto tale autorità è titolare di diritti ed interessi specifici, e gli aiuti considerati nella decisione impugnata costituiscono misure adottate in virtù dell'autonomia legislativa e finanziaria di cui essa gode direttamente in forza della Costituzione dello Stato membro interessato.