Parole chiave
Massima

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1 Ricorso di annullamento - Atti impugnabili - Atti che producono effetti giuridici vincolanti - Valutazione di tali effetti in base alla sostanza dell'atto - Decisione della Commissione che dichiara un'operazione di concentrazione notificata compatibile con il mercato comune - Decisione che in linea di massima non arreca pregiudizio - Obbligo del Tribunale di esaminare gli eventuali effetti giuridici vincolanti della motivazione

[Trattato CE, art. 173 (divenuto, in seguito a modifica, art. 230 CE)]

2 Ricorso di annullamento - Atti impugnabili - Atti che producono effetti giuridici vincolanti - Accertamento da parte della Commissione dell'esistenza di una posizione dominante - Esclusione

[Trattato CE, art. 86 (divenuto art. 82 CE) e art. 173 (divenuto, in seguito a modifica, art. 230 CE)]

3 Concorrenza - Concentrazioni - Esame da parte della Commissione - Analisi della definizione del mercato rilevante e degli attori presenti in quest'ultimo nell'ambito di una decisione di compatibilità - Ammissibilità

[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 4064/89, art. 8, nn. 2 e 3]

4 Ricorso di annullamento - Atti impugnabili - Atti che producono effetti giuridici vincolanti - Impegno di un'impresa, nell'ambito di un procedimento in materia di concorrenza, a rispettare taluni obblighi specifici - Condizioni di produzione degli effetti giuridici vincolanti

[Trattato CE, artt. 85 e 86 (divenuti artt. 81 CE e 82 CE) e art. 173 (divenuto, in seguito a modifica, art. 230 CE); regolamento del Consiglio n. 4064/89, art. 8, n. 2]

Massima

1 Costituiscono atti o decisioni che possono essere oggetto di un'azione di annullamento ai sensi dell'art. 173 del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 230 CE) i provvedimenti destinati a produrre effetti giuridici vincolanti idonei a incidere sugli interessi di chi li impugna, modificando in misura rilevante la situazione giuridica di questo. Per determinare se un atto o una decisione produca effetti del genere, occorre aver riguardo alla sua sostanza. Ne consegue che il solo fatto che una decisione della Commissione dichiari l'operazione di concentrazione notificata compatibile con il mercato comune e non arrechi quindi, in linea di massima, pregiudizio ai ricorrenti non esime il Tribunale dall'esaminare se le constatazioni contenute nella motivazione di tale decisione producano effetti giuridici vincolanti tali da pregiudicare gli interessi dei ricorrenti.

(v. punti 77-79)

2 La mera constatazione, da parte della Commissione, dell'esistenza di una posizione dominante, anche se è atta ad esercitare, di fatto, un'influenza sulla politica e sulla futura strategia commerciale dell'impresa interessata, non produce effetti giuridici vincolanti, con la conseguenza che i ricorrenti non sono legittimati a contestarne la correttezza.

Innanzi tutto si deve osservare al riguardo che gli obblighi imposti alle imprese dall'art. 86 del Trattato (divenuto art. 82 CE) non presuppongono che la posizione dominante di tali imprese sia stata constatata in una decisione della Commissione, ma discendono direttamente da tale disposizione. Infatti, dal momento in cui un'impresa si trovi in posizione dominante, essa è tenuta, se del caso, ad adeguare di conseguenza il proprio comportamento al fine di non compromettere una concorrenza effettiva nel mercato, indipendentemente dall'eventuale adozione da parte della Commissione di una decisione a tal fine.

Inoltre, tale constatazione risulta dall'analisi della struttura del mercato e della concorrenza ivi esistente al momento dell'adozione di ciascuna decisione da parte della Commissione. Il comportamento che l'impresa detentrice di una posizione dominante sarà indotta susseguentemente ad adottare per evitare un'eventuale violazione dell'art. 86 del Trattato dipende pertanto da una serie di parametri che riflettono, in ogni momento, le condizioni di concorrenza prevalenti sul mercato. Inoltre, nel contesto di un'eventuale decisione di applicazione dell'art. 86 del Trattato, la Commissione dovrà, nuovamente, definire il mercato pertinente e procedere ad una nuova analisi delle condizioni di concorrenza, che non sarà necessariamente basata su considerazioni identiche a quelle che erano alla base della precedente constatazione dell'esistenza di una posizione dominante.

Il fatto che, nell'ipotesi di una decisione del genere, la Commissione possa essere influenzata dalla detta constatazione non implica che, per questa sola ragione, tale constatazione produca effetti giuridici vincolanti. L'impresa interessata non è privata del suo diritto di presentare un ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale per contestare un'eventuale decisione della Commissione che accerti un comportamento abusivo.

Riguardo al rischio che l'impresa interessata si veda imporre ammende per violazione delle regole di concorrenza, si deve ricordare come non sia la mera constatazione dell'esistenza di una posizione dominante in un dato momento a poterla, eventualmente, esporre a tale rischio, bensì l'adozione da parte dell'impresa di comportamenti che costituiscano sfruttamento abusivo di tale posizione.

Riguardo agli effetti che la detta constatazione può avere circa l'applicazione delle regole di concorrenza da parte dei giudici nazionali, si deve ricordare che, in ogni caso, neppure la possibilità che un giudice nazionale, applicando direttamente l'art. 86 del Trattato alla luce della prassi decisionale della Commissione, possa giungere alla stessa constatazione dell'esistenza di una posizione dominante implica che la constatazione controversa produca effetti giuridici vincolanti. Infatti, un giudice nazionale che debba valutare comportamenti successivi alla decisione con cui è stata accertata la posizione dominante non è vincolato dalle precedenti constatazioni della Commissione. Infatti, nulla gli impedisce di concludere che, contrariamente a quanto la Commissione aveva constatato all'epoca dell'adozione della decisione impugnata, l'impresa non è più in posizione dominante.

(v. punti 80-85, 91-92)

3 La Commissione, allorché prevede di dichiarare un'operazione di concentrazione notificata compatibile con il mercato comune, è tenuta, alla luce delle peculiarità di ciascuna operazione, a motivare sufficientemente la sua decisione per consentire ai terzi, se del caso, di contestare la fondatezza della sua analisi dinanzi al giudice comunitario. Se è pur vero che risulta dalla prassi decisionale della Commissione che, in generale, quest'ultima effettua un'analisi dettagliata della definizione del mercato rilevante e degli attori presenti in quest'ultimo solo quando preveda di adottare una decisione di incompatibilità ai sensi dell'art. 8, n. 3, del regolamento n. 4064/89, nulla le impedisce, tenuto conto dell'obbligo di motivazione testé ricordato, di effettuare una tale analisi dettagliata allorché adotta una decisione di compatibilità, in particolare ove si tratti di una decisione adottata ai sensi dell'art. 8, n. 2, del detto regolamento.

(v. punto 90)

4 Può essere oggetto di un ricorso di annullamento un impegno a rispettare taluni obblighi specifici, preso da un'impresa nell'ambito di un procedimento avviato dalla Commissione sulla base degli artt. 85 e 86 del Trattato (divenuti artt. 81 CE e 82 CE), se risulta dall'analisi della sua sostanza che esso mira a produrre effetti giuridici vincolanti. Si deve pertanto respingere la tesi secondo cui i ricorrenti non sono legittimati a contestare la legittimità dell'impegno controverso per il fatto che esso non sarebbe stato oggetto di una condizione formale ai sensi dell'art. 8, n. 2, del regolamento n. 4064/89.

Per determinare se l'impegno controverso produca effetti giuridici vincolanti, occorre esaminare se la dichiarazione di compatibilità dell'operazione di concentrazione notificata sia stata da esso condizionata, nel senso che, in caso di violazione delle sue clausole, la Commissione potrebbe revocare la sua decisione.

(v. punti 4, 96-97)