Parole chiave
Massima

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1 Ricorso di annullamento - Termini - Dies a quo - Data di pubblicazione - Data di conoscenza dell'atto - Carattere sussidiario

[Trattato CE, art. 93, n. 2 (divenuto art. 88, n. 2, CE), e art. 173, quinto comma (divenuto, in seguito a modifica, art. 230, quinto comma, CE)]

2 Aiuti concessi dagli Stati - Divieto - Deroghe - Aiuti che possono considerarsi compatibili con il mercato comune - Potere discrezionale della Commissione - Sindacato giurisdizionale - Limiti - Valutazione della legittimità in base agli elementi di informazione disponibili al momento dell'adozione della decisione

[Trattato CE, art. 92, n. 3 (divenuto, in seguito a modifica, art. 87, n. 3, CE), e art. 173 (divenuto, in seguito a modifica, art. 230 CE)]

3 Aiuti concessi dagli Stati - Divieto - Deroghe - Aiuti che possono considerarsi compatibili con il mercato comune - Aiuti alla ristrutturazione di un'impresa in crisi - Valutazione dell'adeguatezza delle misure considerate

Massima

1 In conformità al tenore letterale stesso dell'art. 173, quinto comma, del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 230 CE), il criterio della data in cui si è avuta conoscenza dell'atto impugnato come dies a quo del termine di impugnazione è subordinato rispetto a quello della pubblicazione o della notifica dell'atto stesso.

Poiché la Commissione si è impegnata a pubblicare nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee il testo completo delle decisioni di autorizzazioni condizionate degli aiuti di Stato adottate a conclusione della procedura di cui all'art. 93, n. 2, del Trattato (divenuto art. 88, n. 2, CE), è a partire dalla data di pubblicazione della decisione che decorre il termine per il ricorso.

2 Nell'applicazione dell'art. 92, n. 3, del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 87, n. 3, CE), la Commissione gode di un ampio potere discrezionale. Dal momento che tale potere discrezionale implica valutazioni complesse di ordine economico e sociale, il sindacato giurisdizionale su una decisione adottata in tale ambito deve limitarsi alla verifica dell'osservanza delle norme relative alla procedura e alla motivazione, dell'esattezza materiale dei fatti considerati nell'operare la scelta contestata, dell'insussistenza di errore manifesto di valutazione di tali fatti nonché dell'insussistenza di sviamento di potere. In particolare, non compete al Tribunale sostituire la sua valutazione economica a quella dell'autore della decisione.

A tale proposito, nell'ambito di un ricorso di annullamento ai sensi dell'art. 173 del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 230 CE), la legittimità di un atto comunitario dev'essere valutata in base agli elementi di fatto e di diritto esistenti al momento in cui l'atto è stato adottato. In particolare, le complesse valutazioni operate dalla Commissione devono essere esaminate alla luce dei soli elementi di cui essa disponeva quando le ha effettuate.

3 L'adeguatezza delle misure di ristrutturazione di un'impresa in difficoltà dipende prima di tutto dalla sua situazione individuale.