Parole chiave
Massima

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1. Ricorso di annullamento - Interesse ad agire - Portata del ricorso - Ricorso rivolto contro un regolamento con cui si estende un dazio antidumping nel suo insieme - Carattere indissociabile delle disposizioni di un tale regolamento - Ricevibilità

[Trattato CE, art. 173 (divenuto, in seguito a modifica, art. 230 CE)]

2. Ricorso di annullamento - Persone fisiche o giuridiche - Atti che le riguardano direttamente e individualmente - Regolamento con cui si estende un dazio antidumping

[Trattato CE, art. 173, quarto comma (divenuto, in seguito a modifica, art. 230, quarto comma, CE)]

3. Ricorso di annullamento - Persone fisiche o giuridiche - Atti che le riguardano direttamente e individualmente - Regolamento con cui si estende un dazio antidumping - Importatore- intermediario intervenuto solo dopo la scadenza del termine stabilito dal regolamento di apertura d'inchiesta

[Trattato CE, art. 173, quarto comma (divenuto, in seguito a modifica, art. 230, quarto comma, CE)]

4. Ricorso di annullamento - Persone fisiche o giuridiche - Atti che le riguardano direttamente e individualmente - Regolamento con cui si estende un dazio antidumping che prevede l'istituzione di un regime di esenzione dal dazio esteso e regolamento di esenzione dal dazio esteso - Esclusione

[Trattato CE, art. 173, quarto comma (divenuto, in seguito a modifica, art. 230, quarto comma, CE)]

Massima

1. Una dichiarazione di annullamento limitata alla sola disposizione di un regolamento che estende il dazio antidumping priverebbe di sostanza l'intero regolamento di estensione del dazio antidumping definitivo agli importatori di prodotti similari o di parti di questi prodotti. Infatti, le altre norme dettate da tale regolamento riguardano unicamente l'attuazione della detta disposizione, con particolare riguardo alla possibilità di ottenere un'esenzione dal dazio esteso, e pertanto non possono essere disgiunte da essa. Di conseguenza, un ricorso di annullamento non è irricevibile in quanto mira all'annullamento del regolamento nel suo insieme.

( v. punto 35 )

2. Un operatore economico è direttamente interessato, ai sensi dell'art. 173, quarto comma, del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 230, quarto comma, CE), da un regolamento che estende un dazio antidumping definitivo alle importazioni di prodotti simili o di parti di questi prodotti, allorché le autorità doganali degli Stati membri sono obbligate a riscuotere il dazio antidumping esteso da tale regolamento alle importazioni di questi prodotti, senza che sia lasciato loro alcun margine di discrezionalità.

Quanto alla condizione di essere individualmente interessato, laddove il regolamento di estensione di un dazio antidumping ha la sola conseguenza di ampliare la sfera di applicazione del regolamento iniziale alle importazioni di prodotti simili o di parti di tali prodotti, questo regolamento comporta quindi, per le imprese assoggettate al dazio così esteso, gli stessi effetti giuridici che un regolamento istitutivo di un dazio definitivo comporta per le imprese a questo soggette. Ne deriva che il solo fatto che un operatore economico debba pagare un dazio in seguito all'estensione operatane da un regolamento non basta a porla, per quanto riguarda la ricevibilità del suo ricorso di annullamento, in una situazione giuridica diversa da quella degli importatori soggetti ad un regolamento istitutivo di un dazio antidumping definitivo.

( v. punti 49-53 )

3. Un importatore intermediario, il quale, benché sia stato invitato a partecipare a un'inchiesta sull'elusione di misure antidumping, interviene in tale inchiesta solo dopo la scadenza del termine previsto dal regolamento di apertura d'inchiesta, non può trarre argomento dai principi enunciati nella sentenza 11 luglio 1996, causa T-161/94, Sinochem Heilongjiang/Consiglio, per sostenere che è individualmente interessato, a causa della sua partecipazione all'inchiesta, dal regolamento di estensione adottato dal Consiglio in seguito alla procedura d'inchiesta.

( v. punti 57-62 )

4. Al pari delle disposizioni di un regolamento che estende un dazio antidumping alle importazioni di talune parti dei prodotti interessati e che istituisce un regime di esenzione dal dazio esteso, il regolamento di estensione riguarda un importatore intermediario di tali prodotti non già a motivo di talune qualità che gli sono proprie o di una situazione di fatto che lo distingue da qualsiasi altra persona, bensì solo a motivo della sua qualità obiettiva di importatore intermediario, allo stesso modo di qualunque altro operatore che, in atto o in potenza, si trovi in una situazione identica. Un tale regolamento costituisce, pertanto, nei confronti del detto importatore intermediario un atto di portata generale e non una decisione ai sensi dell'art. 173, quarto comma, del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 230, quarto comma, CE).

( v. punti 67, 69, 78 )