61997O0151

Ordinanza del presidente della Corte del 17 giugno 1997. - National Power plc e PowerGen plc contro British Coal Corporation et Commissione delle Comunità europee. - Ricorso - Ordinanza del Tribunale che respinge istanze di intervento - Interesse alla soluzione della controversia. - Cause riunite C-151/97 P(I) e C-157/97 P(I).

raccolta della giurisprudenza 1997 pagina I-03491


Massima

Parole chiave


Procedimento - Intervento - Soggetti interessati - Valutazione da parte del giudice comunitario dell'interesse all'intervento

(Statuto della Corte di giustizia CECA, art. 34; Statuto della Corte di giustizia CE, art. 37; Statuto della Corte di giustizia CEEA, art. 38)

Massima


Per poter autorizzare un intervento il giudice comunitario deve accertare che gli intervenienti siano direttamente riguardati dall'atto impugnato e che il loro interesse all'esito della controversia sia certo. Del pari, occorre che sussista un interesse diretto e attuale all'accoglimento delle conclusioni e non già un interesse relativo ai motivi dedotti. L'interesse richiesto a tale scopo non deve riguardare semplicemente tesi giuridiche astratte, bensì deve sussistere in relazione alle conclusioni di una delle parti in causa.