61997O0089

Ordinanza del presidente della Corte del 30 aprile 1997. - Moccia Irme SpA contro Commissione delle Comunità europee. - Procedimento sommario - Sospensione dell'esecuzione - Interesse ad agire - Aiuti di Stato. - Causa C-89/97 P(R).

raccolta della giurisprudenza 1997 pagina I-02327


Massima

Parole chiave


1 Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Motivi - Errata valutazione dei fatti - Irricevibilità - Rigetto - Qualificazione giuridica dei fatti - Valutazione giuridica dell'interesse del richiedente ad ottenere la sospensione dell'esecuzione di una decisione - Ricevibilità

[Statuto (CECA) della Corte di giustizia, art. 51, primo comma]

2 Procedimento sommario - Sospensione dell'esecuzione - Provvedimenti provvisori - Presupposti per la concessione - Danno grave e irreparabile - Interesse del richiedente ad ottenere la sospensione richiesta - Decisione amministrativa negativa

(Trattato CECA, art. 39, secondo comma)

Massima


3 Pur se, in forza dell'art. 51, primo comma, dello Statuto (CECA) della Corte di giustizia, l'impugnazione deve limitarsi ai motivi di diritto, con esclusione di ogni valutazione dei fatti, ciò non osta tuttavia a che, a sostegno dell'atto d'impugnazione, vengano dedotti motivi attinenti alla valutazione giuridica di tali elementi di fatto e intesi a dimostrare che il Tribunale ha commesso un errore di diritto.

A questo proposito, un ricorso nei confronti di un'ordinanza emessa in procedimento sommario, nel quale si sostenga che l'interesse del richiedente alla sospensione della decisione controversa è stato esaminato in modo insufficiente, non si limita a contestare i rilievi di fatto operati dal giudice dell'urgenza, ma va inteso nel senso che è diretto a dimostrare che l'ordinanza impugnata è viziata da un errore di diritto per quanto attiene alla valutazione giuridica dei detti elementi.

4 La sospensione dell'esecuzione e i provvedimenti provvisori possono essere concessi dal giudice dell'urgenza soltanto se risulta dimostrato in particolare che essi sono urgenti, nel senso che è necessario, per evitare un pregiudizio grave ed irreparabile agli interessi del richiedente, che siano adottati e producano i loro effetti già prima della decisione nel procedimento principale. Orbene, provvedimenti provvisori che non siano idonei a evitare il pregiudizio grave e irreparabile asserito dal richiedente non possono, a fortiori, essere necessari a tal fine. Poiché non sussiste un interesse del richiedente all'ottenimento dei provvedimenti provvisori richiesti, questi non soddisfano il presupposto dell'urgenza.

In linea di massima, una domanda di sospensione dell'esecuzione è inconcepibile quando riguarda una decisione amministrativa negativa, dato che la sospensione non può avere l'effetto di modificare la situazione del richiedente.