Parole chiave
Massima

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1. Libera circolazione dei capitali - Restrizioni - Tassazione da parte di uno Stato membro sui contratti di mutuo, compresi quelli sottoscritti in un altro Stato membro - Giustificazione data dalla necessità di impedire le infrazioni alle leggi e ai regolamenti nazionali in materia tributaria

[Trattato CE, artt. 73 B, n. 1, e 73 D, nn. 1, lett. b), e 3 (divenuti artt. 56, n. 1, CE e 58, nn. 1, lett. b), e 3, CE)]

2. Libera circolazione dei capitali - Restrizioni - Tassazione da parte di uno Stato membro esclusivamente sui mutui sottoscritti in un altro Stato membro - Inammissibilità

Giustificazione - Insussistenza

[Trattato CE, artt. 73 B, n. 1, e 73 D, n. 1, lett. b) (divenuti artt. 56, n. 1, CE, e 58, n. 1, lett. b), CE)]

Massima

1. Gli artt. 73 B, n. 1, e 73 D, nn. 1, lett. b), e 3, del Trattato [divenuti artt. 56, n. 1, CE e 58, nn. 1, lett. b), e 3, CE] devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una tassazione, istituita da una normativa nazionale di uno Stato membro, sui contratti di mutuo, compresi quelli stipulati in un altro Stato membro, che colpisce, senza considerazioni relative alla nazionalità dei contraenti né al luogo di conclusione del contratto di mutuo, qualsiasi persona fisica e giuridica residente nello Stato membro di cui trattasi che sottoscriva siffatto contratto.

Infatti, tale normativa, anche se priva i residenti di uno Stato membro della possibilità di beneficiare di una mancanza di imposizione che potrebbe essere applicata ai mutui sottoscritti al di fuori del territorio nazionale, il che può dissuadere detti residenti dal contrarre mutui presso persone stabilite in altri Stati membri e, pertanto, costituisce una restrizione ai movimenti di capitali, mira a garantire l'uguaglianza dei residenti dinanzi all'imposizione impedendo che i soggetti passivi possano sottrarsi agli obblighi stabiliti da una normativa tributaria nazionale, ed è pertanto indispensabile per impedire le infrazioni alle leggi e ai regolamenti nazionali in materia tributaria.

2. Gli artt. 73 B, n. 1, e 73 D, n. 1, lett. b), del Trattato [divenuti artt. 56, n.1, CE e 58, n. 1, lett. b), CE] ostano ad una normativa di uno Stato membro che prevede che, quando un mutuo è sottoscritto al di fuori del territorio nazionale da una persona fisica o giuridica residente in detto Stato senza che un atto scritto sia stato redatto e senza che la sua esistenza risulti dalla menzione di detto mutuo nei libri e nei documenti contabili del mutuatario, ad esso si applichi l'imposta di bollo, mentre, trattandosi di un mutuo sottoscritto in detto Stato membro senza stesura di un atto scritto, esso non è soggetto alla stessa tassa.

Siffatta normativa, che comporta una discriminazione a causa del luogo di conclusione del mutuo, può dissuadere i residenti dal contrarre mutui presso persone stabilite in altri Stati membri e costituisce, pertanto, una restrizione ai movimenti di capitali. Essa non può essere giustificata né dalla necessità di garantire l'uguaglianza dei residenti dinanzi all'imposizione, in quanto la discriminazione contro i residenti è in contrasto con siffatto obiettivo, né dall'obiettivo di impedire le frodi commesse dai mutuatari residenti.