61997J0387

Sentenza della Corte del 4 luglio 2000. - Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica. - Inadempimento di uno Stato - Sentenza della Corte che accerta un inadempimento - Omessa esecuzione - Art. 171 del Trattato CE (divenuto art. 228 CE) - Sanzioni pecuniarie - Penalità - Rifiuti - Direttive 75/442/CEE e 78/319/CEE. - Causa C-387/97.

raccolta della giurisprudenza 2000 pagina I-05047


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


1 Ricorso per inadempimento - Sentenza della Corte che accerta l'inadempimento - Inadempimento dell'obbligo di eseguire la sentenza - Ricorso proposto a norma dell'art. 171, n. 2, del Trattato (divenuto art. 228, n. 2, CE) - Ricevibilità - Presupposti

[Trattato CE, art. 171, n. 2 (divenuto art. 228, n. 2, CE)]

2 Ambiente - Smaltimento dei rifiuti - Direttive 75/442 e 78/319 - Art. 4 della prima e art. 5 della seconda - Obbligo degli Stati membri di assicurare lo smaltimento dei rifiuti e di adottare i provvedimenti appropriati per i rifiuti tossici e nocivi - Portata - Necessità dei provvedimenti da adottare - Potere discrezionale - Limiti

(Direttive del Consiglio 75/442/CEE, art. 4, e 78/319/CEE, art. 5)

3 Ambiente - Smaltimento dei rifiuti - Direttive 75/445 e 78/315 - Art. 4 della prima e art. 5 della seconda - Obbligo degli Stati membri di assicurare lo smaltimento dei rifiuti e di adottare i provvedimenti appropriati per i rifiuti tossici e nocivi - Portata identica nelle direttive 75/442, come modificata, e 91/689

(Direttive del Consiglio 75/445/CEE, art. 4, 78/319/CEE, art. 5, e 91/689/CEE)

4 Stati membri - Obblighi - Inadempimento - Giustificazione - Inammissibilità

[Trattato CE, art. 169 (divenuto art. 226 CE)]

5 Atti delle istituzioni - Direttive - Attuazione da parte degli Stati membri - Direttiva che prevede l'obbligo di elaborare un programma diretto al raggiungimento di taluni obiettivi - Realizzazione di azioni materiali parziali o di normative frammentarie - Obbligo non adempiuto - Piani e programmi previsti dalle direttive 75/442 e 78/319 relative ai rifiuti

[Trattato CE, art. 189, terzo comma (divenuto art. 249, terzo comma, CE); direttive del Consiglio 75/442, art. 6, e 78/319, art. 12]

6 Ricorso per inadempimento - Sentenza della Corte che accerta l'inadempimento - Termine per l'esecuzione

[Trattato CE, art. 171 (divenuto art. 228 CE)]

7 Ricorso per inadempimento - Sentenza della Corte che accerta l'inadempimento - Effetti - Obblighi dello Stato membro inadempiente - Esecuzione della sentenza - Inadempimento - Sanzioni pecuniarie - Modalità di calcolo - Potere della Commissione di stabilire orientamenti - Proposta sottoposta alla Corte - Incidenza

[Trattato CE, art. 171, n. 2, primo e secondo comma (divenuto art. 228, n. 2, primo e secondo comma, CE)]

8 Ricorso per inadempimento - Sentenza della Corte che accerta l'inadempimento - Inadempimento dell'obbligo di eseguire la sentenza - Sanzioni pecuniarie - Penalità - Fissazione dell'importo - Criteri

[Trattato CE, art. 171, n. 2, terzo comma (divenuto art. 228, n. 2, terzo comma, CE)]

Massima


1 Il ricorso per inadempimento proposto dalla Commissione a norma dell'art. 171, n. 2, del Trattato (divenuto art. 228, n. 2, CE), volto a far constatare che uno Stato membro, non avendo adottato i provvedimenti indispensabili per l'esecuzione della sentenza della Corte che ha accertato l'inadempimento di tale Stato, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ed a sentir condannare tale Stato al pagamento di una penalità, è ricevibile, in quanto tutte le fasi del procedimento precontenzioso, in particolare quella relativa alla lettera di diffida, si sono svolte dopo l'entrata in vigore del Trattato sull'Unione europea.

(v. punto 42)

2 Sebbene l'art. 4 della direttiva 75/442 relativa ai rifiuti non precisasse il contenuto concreto delle misure che devono essere adottate dagli Stati membri per assicurare che i rifiuti siano smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza arrecare pregiudizio all'ambiente, esso vincolava comunque gli Stati membri circa l'obiettivo da raggiungere, pur lasciando agli stessi un potere discrezionale nel valutare la necessità di tali misure. Un degrado rilevante per l'ambiente per un periodo prolungato senza intervento delle autorità competenti rivela, in linea di principio, che lo Stato membro interessato ha oltrepassato il potere discrezionale che questa disposizione gli conferisce. Può essere effettuata la medesima analisi relativamente all'art. 5 della direttiva 78/319, concernente i rifiuti tossici e nocivi.

(v. punti 55-57)

3 Gli obblighi derivanti dagli artt. 4 della direttiva 75/442, relativa ai rifiuti, e 5 della direttiva 78/319, relativa ai rifiuti tossici e nocivi, erano autonomi rispetto agli obblighi più specifici che comportavano le disposizioni degli artt. 5-11 della direttiva 75/442 in tema di programmazione, organizzazione e controllo delle operazioni di smaltimento dei rifiuti e dell'art. 12 della direttiva 78/319 in materia di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi. Ciò vale anche per gli obblighi corrispondenti in forza della direttiva 75/442, emendata, e della direttiva 91/689, relativa ai rifiuti tossici.

(v. punti 48-49, 58)

4 Uno Stato membro non può eccepire situazioni interne, quali difficoltà di attuazione emerse nella fase dell'esecuzione di un atto comunitario, per giustificare l'inosservanza degli obblighi e dei termini imposti dal diritto comunitario.

(v. punto 70)

5 Per quanto riguarda l'obbligo degli Stati membri di elaborare un programma globale per raggiungere taluni obiettivi, azioni materiali parziali o normative frammentarie non possono soddisfare tale obbligo.

Non possono essere considerati piani o programmi che gli Stati membri sono tenuti ad adottare in forza degli artt. 6 della direttiva 75/442, relativa ai rifiuti, e 12 della direttiva 78/319, relativa ai rifiuti tossici o nocivi, una normativa o provvedimenti concreti che costituiscano unicamente una serie d'interventi normativi puntuali e non un sistema organizzato ed articolato volto allo smaltimento dei rifiuti e dei rifiuti tossici e nocivi.

(v. punti 75-76)

6 Anche se l'art. 171 del Trattato (divenuto art. 228 CE) non precisa il termine entro il quale l'esecuzione di una sentenza che dichiari l'inadempimento di uno Stato membro deve aver luogo, l'esigenza di un'immediata e uniforme applicazione del diritto comunitario impone che tale esecuzione sia iniziata immediatamente e conclusa entro termini il più possibile ristretti.

(v. punto 82)

7 L'art. 171, n. 1, del Trattato (divenuto art. 228, n. 1, CE) dispone che, quando la Corte di giustizia riconosca che uno Stato membro ha mancato ad uno degli obblighi ad esso incombenti in forza del Trattato stesso, tale Stato è tenuto a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia comporta. Qualora lo Stato membro di cui trattasi non abbia preso tali provvedimenti entro il termine fissato dalla Commissione nel parere motivato adottato in forza dell'art. 171, n. 2, primo comma, del Trattato, la Commissione può adire la Corte. Ai sensi dell'art. 171, n. 2, secondo comma, del Trattato, la Commissione precisa l'importo della somma forfettaria o della penalità da versare da parte dello Stato membro in questione, che consideri adeguato alle circostanze. In mancanza di disposizioni nel Trattato a questo proposito, si deve ammettere che la Commissione può stabilire orientamenti volti a determinare le modalità di calcolo dell'importo delle somme forfettarie o delle penalità che essa intende proporre alla Corte, in particolare al fine di garantire la parità di trattamento tra gli Stati membri. Tali proposte della Commissione, sebbene non possano vincolare la Corte, costituiscono nondimeno una base di riferimento utile.

(v. punti 81, 83-84, 89)

8 Ai sensi dell'art. 171, n. 2, terzo comma, del Trattato (divenuto art. 228, n. 2, terzo comma, CE), la Corte, qualora riconosca che lo Stato membro in questione non si è conformato alla sentenza da essa pronunciata, può comminargli il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità. Da un lato, poiché lo scopo principale della penalità consiste nell'ottenere che lo Stato membro ponga fine al più presto all'inadempimento, l'importo della penalità dev'essere fissato in modo che sia adeguato alle circostanze e commisurato sia all'inadempimento accertato sia alla capacità finanziaria dello Stato membro di cui trattasi. Dall'altro, il livello di urgenza dell'adempimento degli obblighi dello Stato membro interessato può variare a seconda dei casi di inadempimento. A questo proposito, i criteri fondamentali da prendere in considerazione per garantire la natura coercitiva della penalità al fine dell'applicazione uniforme ed efficace del diritto comunitario sono costituiti, in linea di principio, dalla durata dell'infrazione, dal grado di gravità e dalla capacità finanziaria dello Stato membro di cui è causa. Per l'applicazione di tali criteri occorre tener conto in particolare delle conseguenze dell'omessa esecuzione sugli interessi privati e pubblici e dell'urgenza d'indurre lo Stato membro interessato a conformarsi ai suoi obblighi.

(v. punti 89-92)

Parti


Nella causa C-387/97,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla signora M. Condou-Durande, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor C. Gómez de la Cruz, membro del medesimo servizio, Centre Wagner, Kirchberg,

ricorrente,

sostenuta da

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, rappresentato dal signor J.E. Collins, Assistant Treasury Solicitor, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata del Regno Unito, 14, boulevard Roosevelt,

interveniente,

contro

Repubblica ellenica, rappresentata dalle signore A. Samoni-Rantou, consigliere giuridico presso il servizio giuridico speciale - sezione di diritto europeo del Ministero degli Affari esteri, e E.-M. Mamouna, uditore presso il medesimo servizio, e dal signor G. Karipsiadis, collaboratore scientifico speciale presso il medesimo servizio, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata di Grecia, 117, Val Sainte-Croix,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda volta a far dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato i provvedimenti indispensabili per l'esecuzione della sentenza della Corte 7 aprile 1992, causa C-45/91, Commissione/Grecia (Racc. pag. I-2509), e, in particolare, non avendo ancora predisposto né applicato i piani e i programmi necessari per lo smaltimento dei rifiuti e dei rifiuti tossici e nocivi della regione di cui è causa senza porre in pericolo la salute umana e senza causare danni all'ambiente, è venuta meno agli obblighi incombentile in forza dell'art. 171 del Trattato CE (divenuto art. 228 CE) nonché la domanda volta ad ottenere la condanna della Repubblica ellenica a versare alla Commissione, sul conto «risorse proprie della CE», una penalità dell'importo di ECU 24 600 al giorno per ogni giorno di ritardo nell'attuazione dei provvedimenti necessari per conformarsi alla citata sentenza Commissione/Grecia, a decorrere dalla comunicazione della presente sentenza,

LA CORTE,

composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, J.C. Moitinho de Almeida, D.A.O. Edward, L. Sevón e R. Schintgen, presidenti di sezione, P.J.G. Kapteyn, C. Gulmann, J.-P. Puissochet, G. Hirsch, P. Jann, H. Ragnemalm (relatore), M. Wathelet e V. Skouris, giudici,

avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer

cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore

vista la relazione d'udienza,

sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 29 giugno 1999,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 28 settembre 1999,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 14 novembre 1997, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, a norma dell'art. 171 del Trattato CE (divenuto art. 228 CE), un ricorso volto a far dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato i provvedimenti indispensabili per l'esecuzione della sentenza della Corte 7 aprile 1992, causa C-45/91, Commissione/Grecia (Racc. pag. I-2509), e, in particolare, non avendo ancora predisposto né applicato i piani e i programmi necessari per lo smaltimento dei rifiuti e dei rifiuti tossici e nocivi della regione di cui è causa senza porre in pericolo la salute umana e senza causare danni all'ambiente, è venuta meno agli obblighi incombentile in forza dell'art. 171 del Trattato CE (divenuto art. 228 CE) nonché la domanda volta ad ottenere la condanna della Repubblica ellenica a versare alla Commissione, sul conto «risorse proprie della CE», una penalità dell'importo di ECU 24 600 al giorno per ogni giorno di ritardo nell'attuazione dei provvedimenti necessari per conformarsi alla citata sentenza Commissione/Grecia, a decorrere dalla comunicazione della presente sentenza.

La normativa comunitaria

2 Nella versione in vigore alla scadenza del termine di due mesi stabilito nel parere motivato che ha dato origine alla dichiarazione d'inadempimento nella citata causa Commissione/Grecia, le direttive del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti (GU L 194, pag. 39), e 20 marzo 1978, 78/319/CEE, relativa ai rifiuti tossici e nocivi (GU L 84, pag. 43), prescrivevano il ravvicinamento delle normative nazionali in materia di smaltimento di taluni rifiuti. Come risulta, rispettivamente, dal terzo `considerando' della direttiva 75/442 e dal quarto `considerando' della direttiva 78/319, tali direttive erano intese in particolare a garantire la tutela della salute umana e la salvaguardia dell'ambiente contro gli effetti nocivi della raccolta, del trasporto, del trattamento, dell'ammasso e del deposito dei detti rifiuti.

3 Al fine di provvedere alla realizzazione di tali obiettivi le direttive 75/442 e 78/319 imponevano agli Stati membri di emanare talune disposizioni e prendere taluni altri provvedimenti.

4 Anzitutto, in forza dell'art. 4 della direttiva 75/442, gli Stati membri dovevano prendere i provvedimenti necessari per far sì che i rifiuti venissero smaltiti senza pericolo per la salute umana e senza arrecare danno all'ambiente, ed in particolare senza creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora, senza causare inconvenienti da rumori od odori e senza danneggiare la natura e il paesaggio.

5 L'art. 5, n. 1, della direttiva 78/319 prevedeva che gli Stati membri adottassero i necessari provvedimenti per far sì che i rifiuti tossici e nocivi venissero smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza arrecare danni all'ambiente, ed in particolare senza creare rischi per l'acqua, l'aria o il suolo, né per la fauna e la flora, senza causare inconvenienti da rumori od odori e senza danneggiare la natura e il paesaggio. In forza dell'art. 5, n. 2, della detta direttiva gli Stati membri dovevano adottare, segnatamente, i necessari provvedimenti per vietare l'abbandono, lo scarico, il deposito e il trasporto incontrollati dei rifiuti tossici e nocivi, come pure la consegna degli stessi ad impianti, stabilimenti o imprese diversi da quelli di cui all'art. 9, n. 1, della medesima direttiva.

6 L'art. 5 della direttiva 75/442 disponeva che gli Stati membri avevano l'obbligo di stabilire o designare l'autorità o le autorità competenti incaricate, in una determinata zona, di programmare, organizzare, autorizzare e controllare le operazioni di smaltimento dei rifiuti.

7 Ai sensi dell'art. 6, primo comma, della direttiva 75/442, la o le autorità competenti così designate erano tenute ad elaborare quanto prima uno o più piani che contemplassero tra l'altro i tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire, i requisiti tecnici generali, i luoghi adatti allo smaltimento nonché tutte le disposizioni speciali per i rifiuti di tipo particolare. L'art. 6, secondo comma, della detta direttiva, stabiliva che tale o tali piani avrebbero potuto riguardare ad esempio le persone fisiche o giuridiche abilitate a procedere allo smaltimento dei rifiuti, la stima dei costi delle operazioni di smaltimento e le misure atte ad incoraggiare la razionalizzazione della raccolta, della cernita e del trattamento dei rifiuti.

8 Ai sensi dell'art. 6 della direttiva 78/319 gli Stati membri dovevano designare o stabilire l'autorità o le autorità competenti incaricate, in una determinata zona, di programmare, organizzare, autorizzare e controllare le operazioni di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi.

9 L'art. 12, n. 1, primo comma, della direttiva 78/319 disponeva che le autorità competenti dovevano elaborare e tenere aggiornati programmi per lo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi. Tali programmi dovevano contemplare in particolare i tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire, i metodi di smaltimento, i centri specializzati per il trattamento, se necessario, ed i luoghi di deposito adeguati.

10 Conformemente all'art. 145 dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei Trattati (GU 1979, L 291, pag. 17; in prosieguo: l'«Atto di adesione») la Repubblica ellenica era tenuta ad emanare i provvedimenti necessari per conformarsi alle disposizioni delle direttive 75/442 e 78/319 entro il 1_ gennaio 1981.

La sentenza Commissione/Grecia

11 Con la citata sentenza Commissione/Grecia, la Corte dichiarava che la Repubblica ellenica era venuta meno agli obblighi incombentile in forza degli artt. 4 e 6 della direttiva 75/442, e 5 e 12 della direttiva 78/319.

12 Dalla detta sentenza emerge che la Commissione, avendo avuto conoscenza di taluni problemi posti dallo smaltimento dei rifiuti nel dipartimento di La Canea, in Creta (Grecia), aveva invitato il governo ellenico a fornire chiarimenti in merito a detta situazione. La Commissione gli aveva chiesto principalmente informazioni circa l'esistenza di una discarica pubblica alla foce del torrente Kouroupitos.

13 Il governo ellenico aveva risposto annunciando che si accingeva a porre termine al funzionamento di detta discarica e a creare nuovi luoghi di deposito. Tuttavia faceva presente che, fino al completamento delle necessarie infrastrutture nei nuovi luoghi, i rifiuti del dipartimento di La Canea avrebbero continuato ad essere depositati nella discarica del Kouroupitos fino al mese di agosto del 1988.

14 La Commissione, ritenendo detta risposta insoddisfacente, aveva inviato alla Repubblica ellenica una lettera di diffida. In tale lettera essa affermava che, in violazione degli artt. 4 della direttiva 75/442 e 5 della direttiva 78/319, la Repubblica ellenica non aveva adottato alcun provvedimento inteso a smaltire senza pericoli per la salute umana né danni per l'ambiente i rifiuti considerati. Rilevava inoltre che detto Stato membro non aveva ancora elaborato né il piano di smaltimento dei rifiuti prescritto dall'art. 6 della direttiva 75/442 né il programma per lo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi previsto dall'art. 12 della direttiva 78/319. La Commissione aggiungeva che detto Stato membro non aveva adottato alcuna delle disposizioni sullo smaltimento imposte dall'art. 7 della direttiva 75/442. Concludeva che la Repubblica ellenica era venuta meno agli obblighi incombentile ai sensi degli artt. 4, 5, 6, 7 e 13 della direttiva 75/442 e 5, 6, 12 e 21 della direttiva 78/319.

15 In risposta a quella lettera le autorità elleniche avevano fatto presente l'opposizione della popolazione di La Canea alla progettata creazione di nuovi luoghi per il sotterramento dei rifiuti e che tali autorità progettavano pertanto la creazione a medio termine di luoghi per il sotterramento dei rifiuti in località minori e a lungo termine l'incenerimento e il riciclaggio delle immondizie.

16 Il 5 marzo 1990 la Commissione aveva emesso un parere motivato, notificato alla Repubblica ellenica. Nel parere osservava che le autorità elleniche non avevano rispettato gli obblighi loro incombenti in forza del Trattato poiché si trovavano ancora nella fase della preparazione delle misure necessarie per conformarsi alle direttive 75/442 e 78/319 nella regione di La Canea.

17 Nel ricorso per inadempimento contro la Repubblica ellenica proposto dalla Commissione quest'ultima aveva fatto valere che le autorità elleniche non avevano preso nessun provvedimento affinché i rifiuti della regione di La Canea venissero smaltiti senza pericoli per la salute umana né danni per l'ambiente. Essa aggiungeva che le autorità competenti non avevano adottato alcuna disposizione per l'attuazione di un programma vero e proprio che consentisse, in base a un calendario, una buona gestione dei rifiuti nella regione. Essa ribadiva le medesime critiche relativamente ai rifiuti tossici e nocivi della regione, per i quali le autorità elleniche avevano altresì omesso di adottare misure adeguate o di prevedere programmi di smaltimento.

18 La Repubblica ellenica aveva replicato che tra il 1989 e il 1991 erano stati intrapresi numerosi studi sulla gestione e sul riciclaggio dei rifiuti nella regione di La Canea. Tuttavia l'attuazione del programma progettato sarebbe stata sospesa per l'opposizione della popolazione locale.

19 Al punto 21 della citata sentenza Commissione/Grecia, la Corte dichiarava che, a norma dell'art. 145 dell'Atto di adesione, alle direttive 75/442 e 78/319 avrebbe dovuto essere data attuazione in Grecia entro il 1_ gennaio 1981. Inoltre ricordava che dalla costante giurisprudenza emerge che uno Stato membro non può eccepire situazioni interne, come difficoltà di attuazione emerse nella fase dell'esecuzione di un atto comunitario, per giustificare l'inosservanza di obblighi e termini imposti dal diritto comunitario.

20 La Corte dichiarava pertanto quanto segue:

«La Repubblica ellenica, non avendo adottato i provvedimenti necessari affinché nel nomós di La Canea i rifiuti e i rifiuti tossici e nocivi vengano smaltiti senza mettere in pericolo la salute umana e senza arrecare danno all'ambiente e non avendo disposto per detta regione piani o programmi per lo smaltimento dei rifiuti e dei rifiuti tossici e nocivi, è venuta meno agli obblighi incombentile ai sensi degli artt. 4 e 6 della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti, e degli artt. 5 e 12 della direttiva del Consiglio 20 marzo 1978, 78/319/CEE, relativa ai rifiuti tossici e nocivi».

Il procedimento precontenzioso

21 Non essendo stati comunicati i provvedimenti per l'esecuzione della citata sentenza Commissione/Grecia, con lettera 11 ottobre 1993 inviata alle autorità elleniche la Commissione ricordava che la Repubblica ellenica era stata condannata con la detta sentenza e sottolineava che non le era stato comunicato nessun provvedimento volto a conformarvisi.

22 Con lettera 24 agosto 1994 il governo ellenico informava la Commissione che l'ente competente per la gestione dei rifiuti a livello locale aveva ottenuto l'«autorizzazione preliminare» per due siti di sotterramento dei rifiuti a Kopinadi e a Vardia. Erano in corso di elaborazione studi di valutazione dell'impatto ambientale di quei siti, conformemente alla normativa nazionale di trasposizione della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40), e dovevano concludersi entro la fine del 1994. In esito a tale procedura l'ente competente avrebbe potuto procedere all'elaborazione dello studio finale relativo alla costruzione, all'avviamento all'esercizio, al controllo e al riassetto del luogo che risultasse più idoneo.

23 Non avendo ricevuto nessuna nuova informazione dal governo ellenico, la Commissione decideva di avviare il procedimento ex art. 171, n. 2, del Trattato. Il 21 settembre 1995 invitava il governo ellenico a presentare osservazioni entro un termine di due mesi relativamente all'omessa esecuzione della citata sentenza Commissione/Grecia.

24 Con lettera 14 dicembre 1995 il governo ellenico informava la Commissione che il consiglio prefettorale della regione di La Canea aveva scelto un luogo di deposito dei rifiuti e che pertanto il programma di smaltimento dei rifiuti sarebbe stato attuato.

25 La Commissione riteneva che da quella risposta si desumesse chiaramente che le autorità elleniche, quattro anni dopo la citata sentenza Commissione/Grecia, non avevano ancora preso i provvedimenti necessari per l'esecuzione della medesima, che l'emanazione dei provvedimenti di esecuzione si trovava solo allo stadio preliminare e che i piani o programmi di smaltimento dei rifiuti non potevano ancora essere attuati. Pertanto, secondo la Commissione, i rifiuti continuavano ad essere depositati nella discarica del Kouroupitos, con pericolo per la salute umana e danni per l'ambiente.

26 Con parere motivato 6 agosto 1996 la Commissione dichiarava che, non avendo ancora preso i provvedimenti indispensabili per l'esecuzione della citata sentenza Commissione/Grecia e, in particolare, non avendo ancora predisposto né applicato i piani o programmi necessari per lo smaltimento dei rifiuti e dei rifiuti tossici e nocivi nella regione di cui trattasi senza pericoli per la salute umana né danni per l'ambiente, la Repubblica ellenica era venuta meno agli obblighi incombentile in forza del Trattato.

27 La Commissione invitava la Repubblica ellenica, in applicazione dell'art. 171, n. 2, del Trattato, a prendere i provvedimenti necessari per conformarsi al parere motivato entro un termine di due mesi dalla data della notifica. Inoltre la Commissione attirava l'attenzione delle autorità elleniche sull'eventuale irrogazione di una penalità per omessa esecuzione della citata sentenza Commissione/Grecia da parte della Repubblica ellenica, il cui importo proposto alla Corte ai sensi dell'art. 171, n. 2, del Trattato sarebbe stato determinato dalla Commissione sulla scorta delle circostanze al momento della proposizione del ricorso.

28 Nella risposta 11 novembre 1996 le autorità elleniche facevano menzione di un piano nazionale di gestione dei rifiuti, garantito e attuato a livello provinciale e regionale, per il quale gli stanziamenti necessari erano disponibili ed impegnati. Per quanto riguarda il piano regionale di gestione dei rifiuti nella provincia di La Canea, le autorità elleniche osservavano che comportava l'attuazione di un programma globale di gestione relativo:

- alla raccolta differenziata dei rifiuti;

- alla costruzione e all'avviamento all'esercizio di un impianto di riciclaggio meccanico;

- alla preparazione e all'avviamento all'esercizio di un sito di sotterramento dei rifiuti;

- ad un programma di risistemazione e riassetto della regione relativamente allo smaltimento non controllato dei rifiuti nella discarica del Kouroupitos.

29 Per quanto riguarda i rifiuti depositati nella discarica del Kouroupitos le autorità elleniche dichiaravano di aver avviato azioni ed interventi concreti per risolvere i problemi locali e porre fine definitivamente alla questione di tale sito, per il quale esse elaboravano programmi particolari di gestione.

30 Quanto alla gestione dei rifiuti tossici e nocivi, ed in particolare dei rifiuti ospedalieri, le autorità elleniche dichiaravano di proseguire l'applicazione di una serie di azioni e interventi relativi al finanziamento di studi e alla realizzazione di lavori sulla gestione dei rifiuti, e precisavano che l'amministrazione provinciale di La Canea aveva promosso le iniziative necessarie per l'insediamento di un impianto di riciclaggio meccanico e di un sito per il sotterramento dei rifiuti. Secondo le autorità competenti il completamento di tale programma avrebbe portato alla soluzione dei problemi del Kouroupitos ed al riordino della gestione dei rifiuti nella regione di La Canea.

31 Con lettera 28 agosto 1997 le autorità elleniche fornivano informazioni integrative sui progressi nella gestione dei rifiuti nella provincia di La Canea. Esse osservavano in particolare che l'autorizzazione preliminare del luogo prescelto per l'insediamento del sito di sotterramento dei rifiuti era stata concessa e che lo studio relativo all'impatto ambientale dell'impianto di riciclaggio e ammendamento dei rifiuti era terminato così come la prima fase di una gara di appalto internazionale a licitazione privata.

32 La Commissione, non considerando soddisfacenti tali risposte e ritenendo che i provvedimenti per l'esecuzione della citata sentenza Commissione/Grecia non fossero ancora stati attuati, ha pertanto deciso di proporre il presente ricorso.

Conclusioni delle parti

33 La Commissione chiede alla Corte di dichiarare che la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi incombentile in forza dell'art. 171 del Trattato, di condannarla ad una penalità dell'importo di EUR 24 600 per giorno di ritardo nell'esecuzione dei provvedimenti necessari per conformarsi alla citata sentenza Commissione/Grecia e di condannarla alle spese.

34 Con ordinanza del presidente della Corte 29 settembre 1998 il Regno Unito è stato ammesso ad intervenire a sostegno delle conclusioni della Commissione. Tuttavia non ha presentato conclusioni.

35 Il governo ellenico chiede alla Corte, in via principale, di dichiarare il ricorso irricevibile ovvero di respingerlo e di condannare la Commissione alle spese. In via subordinata tale governo chiede alla Corte di commisurare la penalità a coefficienti di gravità e di durata più favorevoli per la Repubblica ellenica rispetto a quelli richiesti dalla Commissione e tenendo conto dell'elevato grado di conformità con la citata sentenza Commissione/Grecia cui la Repubblica ellenica sarebbe pervenuta.

Sulla ricevibilità

36 Fondandosi sulle sentenze 3 marzo 1982, causa 14/81, Alpha Steel/Commissione (Racc. pag. 749, punto 28) e 13 novembre 1990, causa C-331/88, Fedesa e a. (Racc. pag. I-4023, punto 42), sulle conclusioni dell'avvocato generale Fennelly nella causa C-334/94, Commissione/Francia (sentenza 7 marzo 1996, Racc. pag. I-1307), nonché su di una parte della dottrina, il governo ellenico sostiene che il ricorso è irricevibile in quanto l'art. 171, n. 2, del Trattato, nella versione che risulta dal Trattato sull'Unione europea, è entrato in vigore il 1_ novembre 1993, dopo l'avvio del procedimento per inadempimento per omessa esecuzione della citata sentenza Commissione/Grecia, in forza dell'art. 171 del Trattato.

37 Infatti l'art. 171, n. 2, del Trattato disporrebbe l'irrogazione agli Stati membri di sanzioni estremamente gravi e costituirebbe pertanto una norma più rigorosa e severa che non potrebbe, in linea di principio, essere applicata retroattivamente.

38 Ora, il procedimento volto a far dichiarare l'omessa esecuzione della citata sentenza Commissione/Grecia avrebbe avuto inizio l'11 ottobre 1993 quando la Commissione, non avendo ricevuto nessuna informazione relativa all'esecuzione della detta sentenza, si è rivolta alle autorità elleniche al fine di ricordare loro la condanna della Repubblica ellenica contenuta in detta sentenza e fissare un termine entro il quale esse erano tenute a comunicare i provvedimenti presi per conformarsi a tale condanna.

39 Il governo ellenico sostiene che, benché la penalità riguardi il futuro e non il passato e non si applichi retroattivamente, essa comporta elementi di retroattività. Il procedimento ex art. 171, n. 2, del Trattato presupporrebbe di per sé che venga preso in considerazione il passato, ed inoltre il conteggio della penalità verrebbe effettuato sulla scorta di elementi e di criteri che fanno riferimento agli atti commessi nel passato. La Commissione cercherebbe di far sanzionare un comportamento passato pur perseguendo un obiettivo a più lungo termine, consistente nell'evitare una futura «recidiva» dello Stato membro «indisciplinato».

40 La Commissione replica che non vi è nessuna applicazione retroattiva dell'art. 171, n. 2, del Trattato. Il presente ricorso sarebbe distinto dalla citata causa Commissione/Francia in quanto, nel caso di specie, tutte le fasi del procedimento per inadempimento si sarebbero verificate dopo l'entrata in vigore del Trattato sull'Unione europea.

41 Inoltre non sussisterebbe neppure un'applicazione retroattiva delle sanzioni. La penalità proposta dalla Commissione non potrebbe essere considerata come una sanzione penale perché inflitta allo scopo di condizionare un comportamento futuro.

42 A questo proposito è sufficiente rilevare che tutte le fasi del procedimento precontenzioso, ed in particolare quella relativa alla lettera di diffida, che risale al 21 settembre 1995, si sono svolte dopo l'entrata in vigore del Trattato sull'Unione europea. Infatti la lettera 11 ottobre 1993, cui fa riferimento il governo ellenico, non fa parte di tale procedimento. Inoltre, per quanto riguarda l'argomento sollevato dal governo ellenico relativo alla presa in considerazione, per la definizione della penalità, di elementi e criteri facenti riferimento al passato, esso si fonde sostanzialmente con l'esame del merito della causa ed in particolare dell'oggetto della penalità di cui all'art. 171, n. 2, del Trattato.

43 Stando così le cose, l'eccezione d'irricevibilità sollevata dal governo ellenico va respinta.

Nel merito

44 Occorre anzitutto esaminare se gli obblighi che incombevano alla Repubblica ellenica in forza degli artt. 4 e 6 della direttiva 75/442 e degli artt. 5 e 12 della direttiva 78/319 sussistano allo stato attuale del diritto comunitario.

45 A questo proposito si deve ricordare che la direttiva 75/442 è stata notevolmente modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE (GU L 78, pag. 32). Risulta infatti dall'art. 1 della direttiva 91/156 che gli artt. 1-12 della direttiva 75/442 sono stati sostituiti dagli artt. 1-18 e che sono stati aggiunti tre allegati.

46 La direttiva 78/319 è stata abrogata dal 12 dicembre 1993 e sostituita dalla direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/689/CEE, relativa ai rifiuti pericolosi (GU L 377, pag. 20). La direttiva del Consiglio 27 giugno 1994, 94/31/CE, che modifica la direttiva 91/689 (GU L 168, pag. 28), ha rinviato al 27 giugno 1995 l'abrogazione della direttiva 78/319.

47 Dall'esame comparato di tali disposizioni emerge che la direttiva 75/442, emendata, ha rafforzato talune disposizioni della direttiva 75/442 (sentenza 9 novembre 1999, causa C-365/97, Commissione/Italia, Racc. pag. I-7773, punto 37). Pertanto gli obblighi imposti agli Stati membri dall'art. 4 della direttiva 75/442 restano applicabili in forza dell'art. 4, primo comma, della direttiva 75/442, emendata (citata sentenza 9 novembre 1999, Commissione/Italia, punto 61). Per quanto riguarda l'obbligo di predisporre piani di smaltimento dei rifiuti previsto dall'art. 6 della direttiva 75/442, tale obbligo corrisponde ora all'obbligo di cui all'art. 7 della direttiva 75/442, emendata, di predisporre piani di gestione dei rifiuti.

48 Analogamente gli obblighi imposti agli Stati membri dall'art. 5 della direttiva 78/319 sussistono in forza dell'art. 4 della direttiva 75/442, emendata. Infatti l'obbligo di smaltire i rifiuti tossici e pericolosi senza pericolo per la salute umana né danni per l'ambiente, risultante dall'art. 5, n. 1, della direttiva 78/319, è ora stabilito dall'art. 4, primo comma, della direttiva 75/442, emendata, che si applica ai rifiuti pericolosi in forza dell'art. 1, n. 2, della direttiva 91/689.

49 D'altra parte l'art. 5, n. 2, della direttiva 78/319 stabiliva l'obbligo preciso degli Stati membri di prendere i provvedimenti necessari per vietare l'abbandono, lo scarico, il deposito e il trasporto incontrollati dei rifiuti tossici e nocivi, come pure la consegna degli stessi ad impianti, stabilimenti o imprese diversi da quelli di cui all'art. 9, n. 1, della direttiva stessa. Tale obbligo è ora sancito dall'art. 4, secondo comma, della direttiva 75/442, emendata.

50 Per quanto riguarda l'obbligo di predisporre e aggiornare programmi per lo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi di cui all'art. 12 della direttiva 78/319, tale obbligo corrisponde a quello di predisporre piani di gestione dei rifiuti nocivi prescritto dall'art. 6, n. 1, della direttiva 91/689.

51 Da quanto precede risulta che gli obblighi incombenti alla Repubblica ellenica in forza degli artt. 4 e 6 della direttiva 75/442 e degli artt. 5 e 12 della direttiva 78/319 sussistono allo stato attuale del diritto comunitario.

Sulla portata degli obblighi di cui la citata sentenza Commissione/Grecia ha accertato l'inadempimento

52 La Commissione afferma che la Repubblica ellenica avrebbe assolto l'obbligo di dare esecuzione alla citata sentenza Commissione/Grecia, che le incombe in forza dell'art. 171 del Trattato, se avesse predisposto ed attuato i piani ed i programmi previsti dagli artt. 6 della direttiva 75/442 e 12 della direttiva 78/319. A suo parere gli obblighi derivanti dagli artt. 4 e 6 della direttiva 75/442 e 5 e 12 della direttiva 78/319 vengono adempiuti unicamente mediante l'adozione e l'attuazione concreta dei piani e dei programmi previsti da tali direttive.

53 Ora, dalle indicazioni fornite dal governo ellenico emergerebbe che il piano di smaltimento dei rifiuti imposto dall'art. 6 della direttiva 75/442 ed il programma di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi di cui all'art. 12 della direttiva 78/319 erano ancora nella fase preliminare e che il Kouroupitos continuava ad essere utilizzato come sito di smaltimento non controllato dei rifiuti della regione di La Canea.

54 Il governo ellenico osserva che uno Stato membro potrebbe aver senz'altro elaborato e comunicato alla Commissione i piani ed i programmi previsti dagli artt. 6 della direttiva 75/442 e 12 della direttiva 78/319 senza però aver preso i provvedimenti indispensabili richiesti dagli artt. 4 della direttiva 75/442 e 5 della direttiva 78/319. Viceversa uno Stato membro potrebbe aver preso i provvedimenti indispensabili richiesti dagli artt. 4 della direttiva 75/442 e 5 della direttiva 78/319, senza però aver elaborato e comunicato i piani ed i programmi previsti dagli artt. 6 della direttiva 75/442 e 12 della direttiva 78/319, nel qual caso l'inadempimento riguarderebbe unicamente tali ultime disposizioni.

55 Va sottolineato che, sebbene l'art. 4 della direttiva 75/442 non precisasse il contenuto concreto delle misure che devono essere adottate per assicurare che i rifiuti siano smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza recare pregiudizio all'ambiente, esso vincolava comunque gli Stati membri circa l'obiettivo da raggiungere, pur lasciando agli stessi un potere discrezionale nella valutazione della necessità di tali misure (sentenza 9 novembre 1999, Commissione/Italia, citata, punto 67).

56 Infatti la Corte ha dichiarato che un degrado rilevante per l'ambiente per un periodo prolungato senza intervento delle autorità competenti, rivela in linea di principio che lo Stato membro interessato ha oltrepassato il potere discrezionale che questa disposizione gli conferisce (sentenza 9 novembre 1999, Commissione/Italia, citata, punto 68).

57 Può essere effettuata la medesima analisi relativamente all'art. 5 della direttiva 78/319.

58 Inoltre si deve rilevare che gli obblighi derivanti dagli artt. 4 della direttiva 75/442 e 5 della direttiva 78/319 erano autonomi rispetto agli obblighi più specifici che comportavano le disposizioni degli artt. 5-11 della direttiva 75/442 in tema di programmazione, organizzazione e controllo delle operazioni di smaltimento dei rifiuti e dell'art. 12 della direttiva 78/319 in materia di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi. Ciò vale anche per gli obblighi corrispondenti in forza della direttiva 75/442, emendata, e della direttiva 91/689.

59 Pertanto, per stabilire se la Repubblica ellenica si sia conformata all'obbligo di dare esecuzione alla citata sentenza Commissione/Grecia, occorre verificare successivamente se sia stato assolto ognuno degli obblighi in ordine ai quali la detta sentenza ha accertato un inadempimento, nei limiti in cui detti obblighi siano indipendenti gli uni rispetto agli altri.

Sul rispetto degli obblighi derivanti dall'art. 171, n. 1, del Trattato

60 A sua difesa il governo ellenico afferma che il volume dei rifiuti che continuano ad essere scaricati nella gola del Kouroupitos si è ridotto in modo significativo poiché una parte di essi verrebbe sotterrata in località appropriate ubicate nei quattro distretti della provincia di La Canea (Sfakia, Kalyves, Selino e Kissamo) ed inoltre sarebbe stato predisposto un sistema di raccolta differenziata e di riciclaggio della carta.

61 I rifiuti tossici e nocivi della base militare americana di Souda non verrebbero più depositati nella gola del Kouroupitos dal 1996 ma verrebbero consegnati ad un'impresa privata che li trasferirebbe all'estero per essere trattati. Ciò si verificherebbe anche per i rifiuti ospedalieri che verrebbero caricati in un veicolo speciale e conservati in una camera frigorifera sino all'incinerazione mediante pirolisi. Per quanto riguarda i sedimenti d'idrocarburi il governo ellenico garantisce che vengono ammassati in un luogo idoneo sino al loro invio all'estero. Gli oli minerali esausti verrebbero consegnati all'amministrazione provinciale di La Canea per essere trasportati verso un impianto di rigenerazione, mentre le autocisterne non scaricherebbero più il contenuto dei pozzi neri nel Kouroupitos, dato che nella regione di La Canea è stato costruito un impianto di depurazione biologica.

62 A questo proposito si deve ricordare anzitutto che in origine la Commissione è stata adita il 22 settembre 1987 con un esposto che denunciava scarichi incontrollati di rifiuti effettuati dalla maggior parte dei comuni della provincia di La Canea, alla foce del torrente Kouroupitos, nella penisola di Akrotiri. Tra tali scarichi vi erano quelli delle basi militari della regione, degli ospedali e delle cliniche, nonché i residui delle fabbriche di sale, dei centri di avicultura, dei macelli e di tutti gli impianti industriali della regione.

63 Dallo studio «Environmental impact of uncontrolled solid waste combustion in the Kouroupitos' Ravine, Crete» (Impatto ambientale della combustione incontrollata di rifiuti solidi nella gola del Kouroupitos, Creta), realizzato nel giugno 1996 dal Laboratorio di tecnologia e gestione ambientale del politecnico di Creta, in collaborazione con l'Istituto di chimica ecologica di Monaco di Baviera, prodotto dal governo ellenico, risulta quanto segue:

«(...) I rifiuti solidi vengono smaltiti nella gola del Kouroupitos, situata a 30 km circa ad Est di La Canea, nella penisola di Akrotiri. I rifiuti vengono scaricati senza alcuna precauzione nella gola ad una distanza di 200 m dal mare. I rifiuti bruciano da almeno 10 anni senza che si possa controllare la combustione, poiché quest'ultima è autoalimentata a causa dell'elevato contenuto di materia organica. Tale modalità inadeguata di smaltimento dei rifiuti, in combinazione con la combustione incontrollata dei rifiuti solidi, ha prodotto una situazione pericolosa per l'ambiente dato che le acque d'infiltrazione della discarica defluiscono in mare ed i residui del processo di combustione si diffondono sia sulla terra sia nel mare».

64 Per quanto riguarda in primo luogo l'esecuzione dell'obbligo di smaltire i rifiuti senza pericoli per la salute umana né danni per l'ambiente, previsto dall'art. 4 della direttiva 75/442, il governo ellenico non contesta che i rifiuti solidi, in particolare i rifiuti domestici, vengano tuttora scaricati nel Kouroupitos.

65 Dalle lettere 7 maggio e 18 agosto 1998 inviate dall'amministrazione provinciale di La Canea al ministero dell'Ambiente, e comunicate dal governo ellenico, emerge infatti che la maggior parte dei rifiuti finisce tuttora in modo incontrollato e illegale nella gola del Kouroupitos, che riceve attualmente tutti i rifiuti domestici del centro abitato di La Canea.

66 Il governo ellenico ammette nella controreplica che «comunque sia, solo una soluzione definitiva del problema, consistente nel blocco del funzionamento del Kouroupitos e nell'attuazione di un sistema moderno, regolare ed efficace, potrebbe essere considerata pienamente soddisfacente».

67 Emerge del resto dal punto 10 della citata sentenza Commissione/Grecia, che il governo ellenico aveva già risposto alla Commissione il 15 marzo 1988 annunciando che si accingeva a porre termine al funzionamento di detta discarica dopo il mese di agosto 1988 ed a creare nuovi luoghi di deposito.

68 Si deve rilevare che ciò non si è ancora verificato.

69 E' vero che, stando al governo ellenico, le autorità competenti, che hanno progettato l'insediamento e il funzionamento, in località «Strongylo Kefali», nel comune di Chordakios, di un impianto di riciclaggio meccanico e di ammendamento nonché di un sito di sotterramento sanitario dei rifiuti, incontrano la resistenza dei privati interessati, con conseguente proposizione di reclami e ricorsi presso le autorità amministrative e giudiziarie competenti avverso i provvedimenti amministrativi concernenti l'ubicazione dei due impianti.

70 Tuttavia, come è già stato ricordato al punto 21 della citata sentenza Commissione/Grecia, per giurisprudenza consolidata uno Stato membro non può eccepire situazioni interne, come difficoltà di attuazione emerse nella fase dell'esecuzione di un atto comunitario, per giustificare l'inosservanza degli obblighi e termini imposti dal diritto comunitario.

71 Di conseguenza si deve rilevare che la Repubblica ellenica non ha dato esecuzione alla citata sentenza Commissione/Grecia in quanto persiste a non adempiere agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 4 della direttiva 75/442 per quanto riguarda l'adozione dei provvedimenti necessari per garantire che i rifiuti vengano smaltiti nella regione di La Canea senza pericolo per la salute umana né danni per l'ambiente.

72 In secondo luogo, per quanto riguarda l'esecuzione dell'obbligo di smaltire i rifiuti tossici e nocivi senza pericoli per la salute umana né danni per l'ambiente, sancito dall'art. 5 della direttiva 78/319, si deve rilevare che l'affermazione del governo ellenico secondo cui i rifiuti tossici e nocivi non vengono più scaricati nel Kouroupitos dal 1996 è corroborata dallo studio del fascicolo. Tale affermazione viene contestata solo parzialmente dalla Commissione, la quale ammette che i quantitativi di rifiuti tossici e nocivi sono stati ridotti.

73 Stando così le cose si deve rilevare che spetta alla Commissione, nell'ambito del presente procedimento, fornire alla Corte gli elementi necessari per stabilire il livello di esecuzione da parte di uno Stato membro di una sentenza di condanna per inadempimento.

74 In mancanza di tali elementi si deve rilevare che non è stato dimostrato che la Repubblica ellenica non si è integralmente conformata all'obbligo di smaltire i rifiuti tossici e nocivi della regione di La Canea conformemente alle disposizioni dell'art. 5 della direttiva 78/319.

75 In terzo luogo, per quanto riguarda l'esecuzione degli obblighi di predisporre piani di smaltimento dei rifiuti e di preparare ed aggiornare programmi per lo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi, rispettivamente previsti dall'art. 6 della direttiva 75/442 e dall'art. 12 della direttiva 78/319, si deve rilevare che, conformemente alla giurisprudenza della Corte, azioni materiali parziali o normative frammentarie non possono soddisfare l'obbligo, incombente ad uno Stato membro, di elaborare un programma globale per raggiungere taluni obiettivi (sentenza 28 maggio 1998, causa C-298/97, Commissione/Spagna, Racc. pag. I-3301, punto 16).

76 Ora, contrariamente a quanto asserisce il governo ellenico, non possono essere considerati piani o programmi che gli Stati membri sono tenuti ad adottare in forza degli artt. 6 della direttiva 75/442 e 12 della direttiva 78/319 una normativa o provvedimenti concreti che costituiscano unicamente una serie d'interventi normativi puntuali e non un sistema organizzato ed articolato volto allo smaltimento dei rifiuti e dei rifiuti tossici e nocivi (v., per analogia, sentenza 25 novembre 1998, causa C-214/96, Commissione/Spagna, Racc. pag. I-7661, punto 30).

77 Di conseguenza si deve rilevare che la Repubblica ellenica ha altresì omesso di dare esecuzione alla citata sentenza Commissione/Grecia in quanto persiste nell'inadempimento degli obblighi che le incombono in forza degli artt. 6 della direttiva 75/442 e 12 della direttiva 78/319, per quanto riguarda la predisposizione di piani di smaltimento dei rifiuti e di programmi di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi.

78 Alla luce del complesso delle considerazioni sin qui svolte si deve dichiarare che, non avendo adottato i provvedimenti necessari per far sì che i rifiuti vengano smaltiti nella regione di La Canea senza pericoli per la salute umana né danni per l'ambiente, conformemente all'art. 4 della direttiva 75/442, e non avendo predisposto per tale regione piani di smaltimento dei rifiuti, conformemente all'art. 6 della direttiva 75/442, né programmi per lo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi, conformemente all'art. 12 della direttiva 78/319, la Repubblica ellenica non ha preso tutti i provvedimenti necessari per dare esecuzione alla citata sentenza Commissione/Grecia, ed è venuta meno agli obblighi incombentile in forza dell'art. 171 del Trattato.

Sulla fissazione della penalità

79 Richiamandosi al metodo di calcolo da essa definito nelle comunicazioni 21 agosto 1996, 96/C 242//07, sull'applicazione dell'art. 171 del Trattato (GU C 242, pag. 6), e 28 febbraio 1997, 97/C 63/02, concernente il metodo di calcolo della penalità prevista dall'art. 171 del Trattato CE (GU C 63, pag. 2), la Commissione ha proposto alla Corte di irrogare una penalità di un importo di ECU 24 600 per giorno di ritardo come sanzione per l'omessa esecuzione della citata sentenza Commissione/Grecia, a decorrere dalla data di notifica della presente sentenza sino al giorno in cui verrà posto fine all'inadempimento. La Commissione ritiene che una sanzione pecuniaria sotto forma di penalità costituisca il mezzo più adeguato per raggiungere l'obiettivo di ottenere che la convenuta si conformi al più presto alla citata sentenza Commissione/Grecia.

80 Il governo ellenico chiede alla Corte di fissare la penalità sulla scorta di coefficienti di gravità e di durata più favorevoli per la Repubblica ellenica rispetto a quelli adottati dalla Commissione. Esso sostiene che il coefficiente relativo alla durata dell'infrazione, stabilito unilateralmente dalla Commissione senza aver esaminato il grado di esecuzione della sentenza, non rispecchia la situazione esistente e sarebbe ingiusto per la Repubblica ellenica. Secondo tale governo, benché la Commissione disponga di un potere discrezionale che le consente di stabilire coefficienti di gravità, di durata e di capacità di pagamento degli Stati membri senza il loro consenso, spetterebbe esclusivamente alla Corte stabilire quanto sia giusto, proporzionato ed equo.

81 A questo proposito si deve ricordare che l'art. 171 del Trattato dispone che quando la Corte di giustizia riconosca che uno Stato membro ha mancato ad uno degli obblighi ad esso incombenti in forza del Trattato stesso, tale Stato è tenuto a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia comporta.

82 L'art. 171 del Trattato non precisa il termine entro il quale l'esecuzione di una sentenza deve aver luogo. Tuttavia, per giurisprudenza consolidata, l'esigenza di un'immediata e uniforme applicazione del diritto comunitario impone che tale esecuzione sia iniziata immediatamente e conclusa entro termini il più possibile ristretti (sentenze 6 novembre 1985, causa 131/84, Commissione/Italia, Racc. pag. 3531, punto 7; 13 luglio 1988, causa 169/87, Commissione/Francia, Racc. pag. 4093, punto 14, e 7 marzo 1996, Commissione/Francia, già citata, punto 31).

83 Qualora lo Stato membro di cui trattasi non abbia preso, entro il termine fissato dalla Commissione nel parere motivato adottato in forza dell'art. 171, n. 2, primo comma, del Trattato, i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte comporta, la Commissione può adire la Corte. Ai sensi dell'art. 171, n. 2, secondo comma, del Trattato, la Commissione precisa l'importo della somma forfettaria o della penalità, da versare da parte dello Stato membro in questione, che consideri adeguato alle circostanze.

84 In mancanza di disposizioni nel Trattato a questo proposito, si deve ammettere che la Commissione può stabilire orientamenti volti a determinare le modalità di calcolo dell'importo delle somme forfettarie o delle penalità che essa intende proporre alla Corte, in particolare al fine di garantire la parità di trattamento tra gli Stati membri.

85 A questo proposito, la citata comunicazione 96/C 242/07 prevede in particolare che la fissazione dell'importo dell'ammenda o della penalità deve orientarsi sull'obiettivo che questo strumento persegue, e cioè garantire l'applicazione effettiva del diritto comunitario. La Commissione ritiene infatti che l'importo vada calcolato in funzione di tre criteri fondamentali, cioè la gravità dell'infrazione, la durata di quest'ultima e la necessità di imprimere alla sanzione un effetto dissuasivo onde prevenire le recidive.

86 La citata comunicazione 97/C 63/02 identifica le variabili matematiche utilizzate per il calcolo dell'importo di una penalità, e cioè un importo di base fisso, un coefficiente di gravità, un coefficiente di durata, nonché un fattore che rispecchi la capacità finanziaria dello Stato membro pur tenendo presente il carattere contestualmente proporzionato e dissuasivo della penalità, calcolato con riferimento al prodotto interno lordo degli Stati membri ed alla ponderazione dei loro voti in seno al Consiglio.

87 Queste regole indicative, che definiscono gli orientamenti che la Commissione intende seguire, contribuiscono a garantire che la sua azione sia improntata a criteri di trasparenza, di prevedibilità ed a quello della certezza del diritto, pur perseguendo la proporzionalità degli importi delle penalità che essa intende proporre.

88 A questo riguardo la proposta della Commissione consistente nel tener conto sia del prodotto interno lordo dello Stato membro interessato sia del numero di voti di cui dispone in seno al Consiglio risulta adeguata in quanto consente di tener conto della capacità finanziaria di tale Stato membro pur mantenendo un divario ragionevole tra i diversi Stati membri.

89 Si deve sottolineare che queste proposte della Commissione non possono vincolare la Corte. Infatti, come risulta dal dettato stesso dell'art. 171, n. 2, terzo comma, del Trattato, la Corte, qualora «riconosca che lo Stato membro in questione non si è conformato alla sentenza da essa pronunciata può comminargli il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità». Tuttavia tali proposte costituiscono una base di riferimento utile.

90 Infatti, poiché lo scopo principale della penalità consiste nell'ottenere che lo Stato membro ponga fine al più presto all'inadempimento, l'importo della penalità dev'essere fissato in modo che sia adeguato alle circostanze e commisurato sia all'inadempimento accertato sia alla capacità finanziaria dello Stato membro di cui trattasi.

91 In secondo luogo, il livello di urgenza dell'adempimento degli obblighi dello Stato membro interessato può variare a seconda dei casi di inadempimento.

92 In tale prospettiva, e come è stato suggerito dalla Commissione, i criteri fondamentali da prendere in considerazione per garantire la natura coercitiva della penalità al fine dell'applicazione uniforme ed efficace del diritto comunitario sono costituiti in linea di principio dalla durata dell'infrazione, dal grado di gravità e dalla capacità finanziaria dello Stato membro di cui è causa. Per l'applicazione di tali criteri occorre tener conto in particolare delle conseguenze dell'omessa esecuzione sugli interessi privati e pubblici e dell'urgenza d'indurre lo Stato membro interessato a conformarsi ai suoi obblighi.

93 Nel caso di specie si deve rilevare che, alla luce della natura degli inadempimenti di cui è causa, che perdurano tuttora, il pagamento di una penalità costituisce effettivamente il mezzo più adatto alle circostanze del caso di specie.

94 Per quanto riguarda la gravità delle infrazioni ed in particolare le conseguenze dell'omessa esecuzione sugli interessi privati e pubblici, si deve rilevare che l'obbligo di smaltire i rifiuti senza pericoli per la salute umana né danni per l'ambiente fa parte degli obiettivi stessi della politica della Comunità nel settore ambientale, come risulta dall'art. 130 R del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 174 CE). L'inadempimento dell'obbligo risultante dall'art. 4 della direttiva 75/442 rischia, per la natura stessa di tale obbligo, di porre direttamente in pericolo la salute umana e di arrecare danni all'ambiente e, alla luce degli altri obblighi, dev'essere considerato particolarmente grave.

95 L'inadempimento degli obblighi più specifici di predisporre un piano di smaltimento dei rifiuti e di elaborare ed aggiornare programmi per lo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi, previsti rispettivamente all'art. 6 della direttiva 75/442 e all'art. 12 della direttiva 78/319, dev'essere considerato grave in quanto il rispetto di tali obblighi specifici costituiva un presupposto indispensabile per la piena realizzazione degli obiettivi di cui agli artt. 4 della direttiva 75/442 e 5 della direttiva 78/319.

96 Pertanto, contrariamente a quanto affermato dalla Commissione, il fatto che siano stati presi provvedimenti concreti per ridurre i quantitativi di rifiuti tossici e nocivi, ai sensi dell'art. 5 della direttiva 78/319, non può incidere sulla gravità dell'inadempimento dell'obbligo di elaborare ed aggiornare programmi per lo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi in forza dell'art. 12 della direttiva 78/319.

97 Inoltre si deve tener conto del fatto che non è stato dimostrato che la Repubblica ellenica non si è integralmente conformata all'obbligo di smaltire i rifiuti tossici e nocivi della regione di La Canea conformemente alle disposizioni contenute nell'art. 5 della direttiva 78/319.

98 Per quanto riguarda la durata dell'infrazione, basti rilevare che quest'ultima è considerevole, anche a decorrere dalla data di entrata in vigore del Trattato sull'Unione europea e non dalla data della pronuncia della citata sentenza Commissione/Grecia.

99 Tenuto conto del complesso degli elementi precedenti, si deve condannare la Repubblica ellenica a pagare alla Commissione, sul conto «risorse proprie della CE», una penalità di EUR 20 000 per giorno di ritardo nell'attuazione dei provvedimenti necessari per conformarsi alla citata sentenza Commissione/Grecia, a decorrere dalla pronuncia della presente sentenza e sino ad esecuzione della citata sentenza Commissione/Grecia.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

100 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha chiesto la condanna della Repubblica ellenica alle spese e quest'ultima è rimasta sostanzialmente soccombente, occorre condannarla alle spese. Il Regno Unito sopporterà le proprie spese, a norma dell'art. 69, n. 4, del regolamento di procedura.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE

dichiara e statuisce:

1) Non avendo adottato i provvedimenti necessari per far sì che i rifiuti vengano smaltiti nella regione di La Canea senza pericoli per la salute umana né danni per l'ambiente, conformemente all'art. 4 della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti, e non avendo predisposto per tale regione piani di smaltimento dei rifiuti, conformemente all'art. 6 della direttiva 75/442, né programmi per lo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi, conformemente all'art. 12 della direttiva del Consiglio 20 marzo 1978, 78/319/CEE, relativa ai rifiuti tossici e nocivi, la Repubblica ellenica non ha preso tutti i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza 7 aprile 1992, causa C-45/91, Commissione/Grecia, comporta, ed è venuta meno agli obblighi incombentile in forza dell'art. 171 del Trattato CE.

2) La Repubblica ellenica è condannata a pagare alla Commissione delle Comunità europee, sul conto «risorse proprie della CE», una penalità di EUR 20 000 per giorno di ritardo nell'attuazione dei provvedimenti necessari per conformarsi alla citata sentenza Commissione/Grecia, a decorrere dalla pronuncia della presente sentenza e sino ad esecuzione della citata sentenza Commissione/Grecia.

3) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.

4) Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporterà le proprie spese.