Parole chiave
Massima

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1. Aiuti concessi dagli Stati — Decisione della Commissione che accerta l’incompatibilità di un aiuto non notificato con il mercato comune — Obbligo di motivazione — Portata

[Trattato CE, artt. 93, n. 3, e 190 (divenuti artt. 88, n. 3, CE e 253 CE)]

2. Aiuti concessi dagli Stati — Incidenza sugli scambi tra Stati membri — Pregiudizio per la concorrenza — Criteri di valutazione — Aiuti di esigua entità individuale, ma dispensati in un settore caratterizzato da una forte concorrenza e da un elevato numero di piccole imprese

[Trattato CE, art. 92 (divenuto, in seguito a modifica, art. 87 CE)]

3. Aiuti concessi dagli Stati — Incidenza sugli scambi fra Stati membri — Settore dei trasporti — Beneficiari che esercitano la loro attività solo sul piano locale — Ininfluenza

[Trattato CE, art. 92, n. 1 (divenuto, in seguito a modifica, art. 87, n. 1, CE)]

4. Aiuti concessi dagli Stati — Pregiudizio per la concorrenza — Misure statali dirette a ravvicinare le condizioni di concorrenza, in un certo settore economico, a quelle prevalenti in altri Stati membri

[Trattato CE, art. 92, n. 1 (divenuto, in seguito a modifica, art. 87, n. 1, CE)]

5. Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata — Decisione della Commissione che accerta l’incompatibilità di un programma di aiuti con il mercato comune — Indicazioni necessarie

[Trattato CE, art. 92, n. 1 (divenuto, in seguito a modifica, art. 87, n. 1, CE), e art. 190 (divenuto art. 253 CE)]

6. Aiuti concessi dagli Stati — Divieto — Deroghe — Obbligo di collaborazione dello Stato membro che chiede una deroga

[Trattato CE, art. 92, n. 2 (divenuto, in seguito a modifica, art. 87, n. 2, CE)]

7. Aiuti concessi dagli Stati — Divieto — Deroghe — Potere discrezionale della Commissione — Sindacato giurisdizionale — Limiti

[Trattato CE, art. 92, n. 3 (divenuto, in seguito a modifica, art. 87, n. 3, CE)]

8. Aiuti concessi dagli Stati — Recupero di un aiuto illegittimo — Violazione del principio di proporzionalità — Insussistenza — Potere discrezionale della Commissione

[Trattato CE, art. 93, n. 2, primo comma (divenuto art. 88, n. 2, primo comma, CE)]

9. Aiuti concessi dagli Stati — Recupero di un aiuto illegittimo — Tutela del legittimo affidamento — Ammissibilità in capo al beneficiario — Esclusione nei confronti dello Stato membro che ha concesso un aiuto in violazione delle norme procedurali dell’art. 93 del Trattato (divenuto art. 88 CE)

[Trattato CE, art. 92 (divenuto, in seguito a modifica, art. 87 CE) e art. 93 (divenuto art. 88 CE)]

Massima

1. Qualora un aiuto sia stato concesso da uno Stato membro senza essere stato notificato allo stato di progetto alla Commissione, la decisione che accerta l’incompatibilità di tale aiuto con il mercato comune non dev’essere motivata dalla dimostrazione dell’effetto reale di tale aiuto sulla concorrenza o sugli scambi tra Stati membri. Decidere diversamente porterebbe a favorire gli Stati membri che versano aiuti in violazione dell’obbligo di notifica di cui all’art. 93, n. 3, del Trattato (divenuto art. 88, n. 3, CE) a detrimento di quelli che notificano il progetto di aiuti.

(v. punto 45)

2. Allorché un aiuto concesso da uno Stato membro rafforza la posizione di un’impresa nei confronti di altre imprese concorrenti negli scambi intracomunitari, questi sono da considerarsi influenzati dall’aiuto.

L’entità relativamente esigua di un aiuto o le dimensioni relativamente modeste dell’impresa beneficiaria non escludono a priori l’eventualità che vengano influenzati gli scambi tra gli Stati membri.

Un aiuto di importanza relativamente esigua è idoneo a ripercuotersi sulla concorrenza e sugli scambi tra gli Stati membri quando il settore in cui operano le imprese che ne beneficiano sia caratterizzato da forte concorrenza. Per giunta, quando un settore è caratterizzato da un elevato numero di piccole imprese, un aiuto, anche relativamente modesto sul piano individuale, ma potenzialmente a disposizione di tutte le imprese del settore, o di una loro amplissima parte, può avere ripercussioni sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri.

(v. punti 52-54, 57, 114)

3. Il presupposto per l’applicazione dell’art. 92, n. 1, del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 87, n. 1, CE), in base al quale l’aiuto deve essere tale da incidere sugli scambi tra Stati membri, non dipende dalla natura locale o regionale dei servizi di trasporto forniti o dall’importanza del settore di attività interessato.

(v. punto 60)

4. La circostanza che uno Stato membro cerchi di ravvicinare, attraverso misure unilaterali, le condizioni di concorrenza di un determinato settore economico a quelle prevalenti in altri Stati membri non può togliere a tali misure il carattere di aiuto di Stato.

(v. punto 67)

5. La motivazione richiesta dall’art. 190 del Trattato (divenuto art. 253 CE) deve essere adeguata alla natura dell’atto di cui trattasi e deve fare apparire in forma chiara e inequivocabile l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e al giudice competente di esercitare il proprio controllo. La necessità di motivazione dev’essere valutata in funzione delle circostanze del caso, e in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi invocati e dell’interesse che i destinatari dell’atto o altre persone che questo riguardi direttamente e individualmente possono avere alle relative spiegazioni. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto, per accertare se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti di cui all’art. 190 del Trattato, va tenuto conto non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia.

Benché in taluni casi possa evincersi dalle circostanze stesse in cui un aiuto di Stato è concesso che esso è atto ad incidere sugli scambi tra Stati membri o a minacciare di falsare la concorrenza, la Commissione è tenuta quanto meno ad evocare queste circostanze nella motivazione della sua decisione.

(v. punti 69-71)

6. Uno Stato membro che chiede di poter concedere aiuti in deroga alle norme del Trattato è soggetto ad un obbligo di collaborazione nei confronti della Commissione in forza del quale è tenuto, in particolare, a fornire tutti gli elementi atti a consentire a detta istituzione di accertare che ricorrano le condizioni della deroga richiesta.

(v. punto 81)

7. Ai fini dell’applicazione dell’art. 92, n. 3, del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 87, n. 3, CE), la Commissione gode di un ampio potere discrezionale, il cui esercizio comporta complesse valutazioni di ordine economico e sociale da effettuarsi in un contesto comunitario. Nell’esame dell’impatto di un aiuto sulla concorrenza e sul commercio intracomunitario, spetta ad essa ponderare gli effetti benefici dell’aiuto con gli effetti negativi sulle condizioni degli scambi e sul mantenimento di una concorrenza non falsata. Il controllo giurisdizionale applicato all’esercizio di tale potere discrezionale si limita alla verifica del rispetto delle regole di procedura e di motivazione, nonché al controllo dell’esattezza materiale dei fatti presi in considerazione e dell’assenza di errori di diritto, di errori manifesti nella valutazione dei fatti o di sviamento di potere.

(v. punti 82-83)

8. La soppressione di un aiuto illegittimo mediante recupero è la logica conseguenza dell’accertamento della sua illegittimità. Pertanto, il recupero di un aiuto statale illegittimamente concesso, onde ripristinare lo status quo ante, non può, in linea di principio, ritenersi un provvedimento sproporzionato rispetto alle finalità delle disposizioni del Trattato in materia di aiuti di Stato.

Per effetto della restituzione dell’aiuto, il beneficiario è privato del vantaggio di cui aveva fruito sul mercato rispetto ai suoi concorrenti e la situazione esistente prima della corresponsione dell’aiuto è ripristinata. Da questa funzione del rimborso risulta anche che, in generale e salvo circostanze eccezionali, la Commissione non abusa del suo potere discrezionale quando chiede allo Stato membro di recuperare le somme concesse a titolo di aiuto illegittimo perché non fa che ripristinare la situazione precedente.

(v. punti 103-104)

9. Non si può escludere la possibilità, per il beneficiario di un aiuto illegittimo, di invocare circostanze eccezionali sulle quali abbia potuto legittimamente fondare il proprio affidamento circa la regolarità dell’aiuto e di opporsi, quindi, alla sua ripetizione.

Per contro, uno Stato membro le cui autorità abbiano concesso un aiuto in violazione delle norme procedurali di cui all’art. 93 del Trattato (divenuto art. 88 CE) non può invocare il legittimo affidamento dei beneficiari per sottrarsi all’obbligo di adottare i provvedimenti necessari ai fini dell’esecuzione di una decisione della Commissione con cui quest’ultima gli ordini di recuperare l’aiuto. Ammettere tale possibilità significherebbe, infatti, privare di effetto utile le norme di cui all’art. 92 del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 87 CE) e all’art. 93 del Trattato, in quanto le autorità nazionali potrebbero far valere in tal modo il proprio illegittimo comportamento al fine di vanificare l’efficacia delle decisioni emanate dalla Commissione in virtù di tali disposizioni del Trattato.

(v. punti 111-112)