Parole chiave
Massima

Parole chiave

1 Questioni pregiudiziali - Competenza del giudice nazionale - Applicazione delle disposizioni interpretate dalla Corte

[Trattato CE, art. 177 (divenuto art. 234 CE)]

2 Ravvicinamento delle legislazioni - Marchi - Direttiva 89/104 - Diritto del titolare di un marchio registrato di opporsi all'uso illecito del suo marchio - Contrassegno utilizzato per prodotti identici o similari - Somiglianza sola fonetica del contrassegno e del marchio che non esclude un rischio di confusione - Valutazione del rischio - Criteri - Valutazione del carattere distintivo di un marchio - Criteri

[Direttiva del Consiglio 89/104, art. 5, n. 1, lett. b)]

Massima

1 Nella ripartizione dei compiti stabiliti dall'art. 177 del Trattato (divenuto art. 234 CE), il ruolo della Corte si limita a fornire al giudice nazionale gli elementi di interpretazione necessari alla soluzione della causa di cui è adito, mentre spetta a quest'ultimo applicare queste norme, come interpretate dalla Corte, al caso concreto.

2 Non si può escludere che la sola somiglianza fonetica tra un marchio e un contrassegno di cui si è fatto uso per prodotti identici o similari possa creare un rischio di confusione ai sensi dell'art. 5, n. 1, lett. b), della prima direttiva 89/104 sui marchi. Maggiore è la somiglianza dei prodotti o dei servizi designati e più il carattere distintivo del marchio anteriore è forte, più il rischio di confusione è elevato.

Per determinare il carattere distintivo di un marchio e, quindi, valutare se esso abbia un carattere distintivo elevato, occorre valutare globalmente l'idoneità più o meno grande del marchio a identificare i prodotti o servizi per i quali è stato registrato come provenienti da un'impresa determinata e quindi a distinguere questi prodotti o servizi da quelli di altre imprese. In tale valutazione occorre prendere in considerazione tutti gli elementi pertinenti e in particolare le qualità intrinseche del marchio, ivi compreso il fatto che esso sia o meno privo di qualsiasi elemento descrittivo dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato. Non si può indicare in generale, ad esempio facendo ricorso a determinate percentuali relative al grado di notorietà del marchio negli ambienti interessati, quando un marchio abbia un forte carattere distintivo.