Parole chiave
Massima

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1 Accordi internazionali - Accordo di associazione CEE-Turchia - Libera circolazione delle persone - Lavoratori - Diritto dei cittadini turchi al rinnovo del permesso di soggiorno - Presupposti - Lavoratore inserito nel mercato regolare del lavoro - Lavoratore assoggettato a detenzione preventiva e successivamente condannato a pena detentiva con sospensione condizionale - Inclusione

(Decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione CEE-Turchia, art. 6, n. 1)

2 Accordi internazionali - Accordo d'associazione CEE-Turchia - Libera circolazione delle persone - Deroghe - Motivi di ordine pubblico - Espulsione di un lavoratore turco per ragioni di prevenzione generale - Inammissibilità

(Decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione CEE-Turchia, art. 14, n. 1)

Massima

1 Un cittadino turco che abbia svolto, per un periodo ininterrotto di più di quattro anni, regolare attività lavorativa in uno Stato membro, ma che sia stato successivamente sottoposto a detenzione preventiva per un periodo superiore ad un anno per un reato per il quale è stato poi condannato definitivamente a pena detentiva, con beneficio di sospensione condizionale totale, non ha cessato, per il fatto di non aver svolto attività lavorativa durante il periodo di detenzione preventiva, di far parte del regolare mercato del lavoro dello Stato membro ospitante, quando trovi una nuova occupazione entro un termine ragionevole dopo la scarcerazione, e può richiedere in tale Stato la proroga del permesso di soggiorno per continuare ad esercitare il diritto di accedere liberamente a qualsiasi attività lavorativa subordinata di sua scelta, ai sensi dell'art. 6. n. 1, terzo trattino, della decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione CEE-Turchia.

(v. punto 49 e dispositivo 1)

2 L'art. 14, n. 1, della decisione del Consiglio di associazione CEE-Turchia n. 1/80, ai termini del quale le disposizioni della decisione medesima relative all'occupazione e alla libera circolazione dei lavoratori turchi vengono applicate fatte salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, di sicurezza e di sanità pubbliche, deve essere interpretato nel senso che osta all'espulsione di un cittadino turco che fruisca di un diritto attribuitogli direttamente dalla detta decisione, allorché tale provvedimento viene emanato in conseguenza di una condanna penale ed al fine di dissuadere altri stranieri, senza che il comportamento personale dell'interessato dia concretamente motivo di ritenere che commetterà altri reati gravi che possano perturbare l'ordine pubblico nello Stato membro ospitante.

(v. punto 64 e dispositivo 2)