61997J0334

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 10 giugno 1999. - Commissione delle Comunità europee contro Comune di Montorio al Vomano. - Art. 238 CE (ex art. 181) - Clausola compromissoria - Mancata esecuzione di due contratti. - Causa C-334/97.

raccolta della giurisprudenza 1999 pagina I-03387


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


Appalti delle Comunità europee - Clausola compromissoria che attribuisce competenza alla Corte - Risoluzione unilaterale in applicazione delle clausole contrattuali - Domanda di rimborso degli acconti e di risarcimento danni - Danno - Spese sostenute ai fini del procedimento giurisdizionale - Esclusione

[Trattato CE, art. 181 (divenuto art. 238 CE)]

Massima


Nell'ambito di una domanda di pagamento di un importo a titolo di risarcimento del danno subito a causa della mancata esecuzione di un contratto, le spese sostenute dalle parti ai fini del procedimento giurisdizionale non possono in quanto tali essere considerate un danno distinto rispetto all'onere delle spese del giudizio.

Parti


Nella causa C-334/97,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Paolo Stancanelli, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, assistito dall'avv. Alberto Dal Ferro, del foro di Vicenza, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

ricorrente,

contro

Comune di Montorio al Vomano, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato dall'avv. Paolo Scarpantoni, del foro di Teramo,

convenuto,

avente ad oggetto un ricorso presentato ai sensi dell'art. 181 del Trattato CE (divenuto art. 238 CE) al fine di ottenere, da un lato, il rimborso di somme anticipate dalla Commissione al convenuto nell'ambito di due contratti concernenti la realizzazione di un progetto di dimostrazione nel campo dello sfruttamento di fonti energetiche alternative e, dall'altro, la condanna di quest'ultimo al risarcimento dei danni,

LA CORTE

(Terza Sezione),

composta dai signori J.-P. Puissochet, presidente di sezione, J.C. Moitinho de Almeida e C. Gulmann (relatore), giudici,

avvocato generale: N. Fennelly

cancelliere: R. Grass

vista la relazione del giudice relatore,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 4 febbraio 1999,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 24 settembre 1997, la Commissione delle Comunità europee, in forza di una clausola compromissoria basata sull'art. 181 del Trattato CE (divenuto art. 238 CE), ha presentato nei confronti del Comune di Montorio al Vomano (in prosieguo: il «Comune di Montorio») un ricorso avente ad oggetto, da un lato, il rimborso di somme, per un importo totale di LIT 613 600 000, da essa anticipate al Comune di Montorio nell'ambito di due contratti concernenti la realizzazione e la messa in funzione di un sistema integrato con un impianto eolico-diesel nonché una centrale idroelettrica, oltre agli interessi per un importo di LIT 894 557 399, nonché agli interessi maturati dal 31 agosto 1997 fino alla data del pagamento effettivo, e, dall'altro, la condanna del Comune di Montorio a pagare alla Commissione un importo di LIT 50 000 000 a titolo di risarcimento danni.

2 Il 28 luglio 1986 la Comunità economica europea, rappresentata dalla Commissione, ha concluso con il Comune di Montorio due contratti recanti i nn. WE 147-85 e HY 149-85 (in prosieguo: il «contratto 147» e il «contratto 149»).

3 Questi due contratti, che avevano ad oggetto la realizzazione e la messa in funzione di un sistema integrato con un impianto eolico-diesel (contratto 147) nonché una centrale idroelettrica (contratto 149), si inserivano nell'ambito delle misure di sostegno finanziario per progetti dimostrativi accordate dalla Commissione, con decisione 8 novembre 1985, nel settore dello sfruttamento di fonti energetiche alternative, conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) del Consiglio 11 luglio 1983, n. 1972 (GU L 195, pag. 6).

4 Ai sensi dell'art. 13 dei contratti 147 e 149 «le parti convengono di deferire alla competenza della Corte di giustizia delle Comunità europee qualsiasi eventuale controversia sulla validità, l'interpretazione e l'applicazione del presente contratto».

5 Ai sensi dell'art. 14 di ciascuno dei contratti di cui trattasi, «il presente contratto sarà disciplinato dalla legge italiana».

Il contratto 147

6 L'impianto cui si riferiva il contratto doveva consentire la copertura del fabbisogno energetico di un progettato centro turistico e di unità abitative a Cusciano (frazione del Comune di Montorio).

7 Ai sensi dell'art. 2 e dell'allegato I, sezione A, punto 2.1, del contratto 147, i lavori relativi all'installazione del sistema eolico-diesel, iniziati l'8 aprile 1986, dovevano terminare entro il 30 novembre 1988.

8 Conformemente all'art. 4.1 del contratto 147, il Comune di Montorio assumeva la responsabilità tecnica e finanziaria dei lavori previsti all'allegato I di quest'ultimo. Ai sensi dell'art. 4.3, esso s'impegnava a presentare, entro tre mesi dalla data della firma del contratto, e successivamente ogni semestre, una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori e un consuntivo delle spese sostenute. In base all'art. 4.4, il Comune di Montorio doveva informare immediatamente la Commissione, fornendole ogni precisazione utile, di tutti gli avvenimenti che potevano arrecare pregiudizio alla buona esecuzione del contratto. Inoltre, in conformità all'art. 4.5.1, tale comune s'impegnava a fornire immediatamente alla Commissione tutte le informazioni che quest'ultima dovesse richiedere sull'esecuzione del programma di lavoro. Ai sensi dell'art. 4.5.2, il Comune di Montorio era tenuto a mettere a disposizione della Commissione i documenti tecnici e finanziari necessari a verificare l'esecuzione del programma di lavoro.

9 Ai sensi dell'art. 8 del contratto, quest'ultimo «può essere di pieno diritto risolto dalla Commissione, in caso di inadempienza da parte del contraente di uno degli obblighi derivantigli dal presente contratto, in particolare il non rispetto dei termini per presentare le relazioni previste all'art. 4.3, previa diffida ad adempiere, notificata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno non seguita da esecuzione entro il termine di un mese (...). In questo caso il contraente deve immediatamente rimborsare alla Commissione gli importi pagati come contributo finanziario maggiorati degli interessi a decorrere dalla data di ricezione di tali importi. Il tasso di interesse è quello applicato dalla Banca europea per gli investimenti alla data della decisione della Commissione concernente la concessione del progetto del contributo finanziario».

10 Il 20 agosto 1986 la Commissione ha versato al Comune di Montorio un anticipo di LIT 246 000 000.

11 Nel gennaio e nel settembre 1987 la Commissione ha invitato per iscritto il Comune di Montorio a conformarsi all'obbligo di presentare le relazioni previste all'art. 4.3 del contratto 147.

12 Con lettera 3 novembre 1987 la Commissione ha accolto la richiesta del Comune di Montorio con cui si chiedeva una proroga fino al 31 maggio 1989 per il completamento dei lavori.

13 A tre riprese, nel 1987 e nel 1988, la Commissione ha versato al Comune di Montorio un importo totale di LIT 209 200 000.

14 Nel novembre 1988 e nel marzo 1989 essa ha dovuto far presente al Comune di Montorio gli obblighi ad esso derivanti dall'art. 4.3 del contratto 147.

15 Con lettera 18 settembre 1991 il Comune di Montorio ha comunicato alla Commissione che il centro turistico e abitativo di Cusciano non sarebbe stato realizzato come originariamente previsto e che, di conseguenza, era necessaria una modifica del progetto originario, consistente nell'installare un aerogeneratore connesso alla rete elettrica, della cui energia avrebbe beneficiato l'intero comune. Il Comune di Montorio prevedeva che i lavori si sarebbero conclusi entro il 31 dicembre 1992. Esso assicurava poi la copertura finanziaria del progetto per la quota non finanziata dalla Comunità europea.

16 Con lettera 20 dicembre 1991 la Commissione ha richiesto una copia della decisione adottata dalle autorità competenti del comune, relativa all'attribuzione del finanziamento concernente il progetto modificato, e dell'autorizzazione per il collegamento della turbina alla rete di distribuzione. Il Comune di Montorio ha risposto in data 8 gennaio 1992.

17 In seguito ad un'ispezione in loco nel marzo 1992, la Commissione, con lettera 25 agosto 1992, ha chiesto al Comune di Montorio di presentare in particolare i seguenti documenti:

- l'accordo da parte della Regione Abruzzo per quanto riguarda il finanziamento del progetto nel quale fosse indicato l'importo esatto del finanziamento e quando tale somma sarebbe stata disponibile;

- un'analisi del finanziamento per il costo totale del progetto; e

- un nuovo programma di lavoro che mostrasse lo svolgimento del progetto.

La Commissione precisava che, se questi documenti non le fossero pervenuti entro il 30 settembre 1992, avrebbe applicato l'art. 8 del contratto 147.

18 Il 13 ottobre 1992 il Comune di Montorio ha risposto chiedendo in effetti una nuova proroga. Con due lettere in data 29 ottobre 1992 esso ha fatto presente alla Commissione che i propri ritardi circa l'esecuzione delle opere civili relative al progetto di cui al contratto erano imputabili «alle lentezze burocratiche degli enti competenti al rilascio delle autorizzazioni ambientali» e le ha comunicato che le autorità della Regione Abruzzo non avevano ancora adottato la decisione con cui veniva erogata la seconda rata del finanziamento previsto dal decreto n. 1550 del 4 dicembre 1986 di tale regione. In una di queste lettere si precisava che il nuovo programma dei lavori, che mostrava lo svolgimento degli stessi, era allegato alla lettera stessa.

19 Il 30 novembre 1992 la Commissione ha risolto il contratto poiché i documenti che aveva richiesto con la lettera del 25 agosto 1992 non le erano pervenuti. In seguito a questa risoluzione, la Commissione, in data 19 dicembre 1995 e 24 gennaio 1996, ha chiesto il rimborso degli importi versati. Il Comune di Montorio non ha effettuato alcun rimborso.

Il contratto 149

20 In forza dell'art. 2 e dell'allegato I, sezione A, punto 2.2, del contratto 149, i lavori relativi a tale contratto, che riguardavano un impianto idroelettrico di 300 kW, dovevano essere completati entro il mese di maggio 1988.

21 Conformemente all'art. 4.2.1 e all'allegato I, sezione A, punto 3, del contratto 149, il Comune di Montorio ha affidato alla società Tecno Srl (in prosieguo: la «Tecno») la realizzazione di questo impianto idroelettrico.

22 Ai sensi dell'art. 4.3.1 del contratto 149, il Comune di Montorio aveva l'obbligo di informare la Commissione in caso di impossibilità di iniziare i lavori, proponendo una nuova data. Inoltre, entro tre mesi dalla data della firma di tale contratto, il Comune di Montorio doveva presentare una relazione intermedia sullo stato di avanzamento del progetto, corredata di un consuntivo delle spese sostenute durante questo periodo.

23 Gli artt. 4.1 e 8 del contratto 149 sono formulati in maniera identica agli artt. 4.1 e 8 del contratto 147.

24 L'8 agosto 1986 la Commissione ha versato al Comune di Montorio un anticipo di LIT 158 400 000.

25 Il 27 gennaio 1987 la Commissione ha sollecitato il Comune di Montorio ad ottemperare agli obblighi ad esso derivanti dall'art. 4.3.1 del contratto 149 poiché quest'ultimo non aveva presentato né la prima relazione intermedia sull'avanzamento dei lavori né il consuntivo spese nel termine stabilito da tale disposizione contrattuale. Il 3 luglio seguente la Commissione ha inviato un nuovo sollecito al Comune di Montorio con una comunicazione analoga.

26 L'8 gennaio 1988 la Commissione ha diffidato il comune ad adempiere ai suoi obblighi ed ha precisato che, in caso di rifiuto di conformarvisi, avrebbe proceduto alla risoluzione del contratto in conformità del suo art. 8.

27 Poiché il Comune di Montorio non ha risposto a questi inviti e solleciti, la Commissione gli ha inviato, il 16 marzo 1988, una lettera di risoluzione del contratto nonché una domanda di rimborso del contributo finanziario di LIT 158 400 000 che esso aveva riscosso, oltre ai relativi interessi. Il Comune di Montorio non ha restituito gli importi richiesti.

Sulla risoluzione dei contratti

Il contratto 147

28 La Commissione sostiene in particolare che, dopo aver ripetutamente concesso al Comune di Montorio proroghe dei termini di esecuzione degli obblighi contrattuali ad esso incombenti, con lettera 25 agosto 1992 ha intimato a tale comune di farle pervenire, entro il 30 settembre seguente, taluni documenti, segnatamente quelli menzionati al punto 17 della presente sentenza. L'invio di questi documenti sarebbe stato richiesto in conformità ai punti 4.4, 4.5.1 e 4.5.2 del contratto. La Commissione sostiene che, poiché il Comune di Montorio non le ha fatto pervenire questi documenti, essa, con lettera 30 novembre 1992, ha notificato a tale comune la risoluzione del contratto 147 in applicazione del suo art. 8.

29 Il Comune di Montorio eccepisce l'irricevibilità della domanda di risoluzione del contratto, basata sull'art. 1453 del codice civile italiano, sostenendo innanzi tutto che la Commissione avrebbe dovuto intimare all'amministrazione comunale di costruire le attrezzature di cui trattasi e fissare, a tal fine, un termine la cui scadenza avrebbe avuto un effetto risolutivo. Esso sostiene poi di aver potuto legittimamente ritenere che la Commissione fosse disposta ad attendere l'esito del giudizio promosso nei confronti della Tecno nonché la nuova decisione della Regione Abruzzo relativa al finanziamento dei lavori, per il fatto che quasi un decennio era trascorso prima che la Commissione esperisse le azioni opportune per far sanzionare il mancato rispetto di tale termine di completamento dei lavori.

30 Il Comune di Montorio sostiene infine che la clausola risolutiva espressa che figura all'art. 8 del contratto è inapplicabile per i seguenti motivi:

- la diffida ad adempiere non è stata inviata con lettera raccomandata e ricevuta di ritorno;

- la Commissione ha continuato a richiedere la relazione anche dopo la scadenza del termine, sicché il comportamento tenuto riveste portata abdicativa della clausola risolutiva espressa;

- il comune ha trasmesso i documenti richiesti il 29 ottobre 1992, ottemperando così al suo obbligo contrattuale.

31 Per quanto riguarda l'eccezione di irricevibilità, occorre rilevare che, contrariamente a quanto sostiene il Comune di Montorio, il ricorso della Commissione non è una domanda di risoluzione giudiziaria del contratto per inadempimento, basata sull'art. 1453 del codice civile italiano, ma una domanda intesa a far constatare che la risoluzione del contratto è intervenuta di pieno diritto in applicazione della clausola risolutiva prevista all'art. 8, il cui regime generale rientra nell'art. 1456 del codice civile italiano.

32 In ogni caso, i due motivi dedotti dal Comune di Montorio a sostegno della sua eccezione di irricevibilità sono inoperanti. Da un lato, il fatto che la Commissione non abbia intimato al Comune di Montorio di ottemperare specificamente al suo obbligo contrattuale di costruire le attrezzature di cui trattasi e non abbia fissato a tal fine un termine la cui scadenza avrebbe avuto un effetto risolutivo non è di per sé tale da comportare l'irricevibilità del ricorso. Infatti, in base all'art. 8 del contratto 147, anche l'inadempimento di obblighi contrattuali diversi da quello richiamato dal Comune di Montorio può comportare la risoluzione di pieno diritto del contratto. D'altra parte, per quanto riguarda il motivo relativo all'asserita lesione del legittimo affidamento del Comune di Montorio, occorre constatare che, anche supponendo che un ricorso possa essere dichiarato irricevibile poiché la sua presentazione pregiudica il legittimo affidamento del convenuto, i fatti che risultano dal fascicolo, come richiamati in particolare ai punti 17-19 della presente sentenza, escludono che la Commissione abbia potuto far sorgere nel Comune di Montorio un legittimo affidamento nel fatto che essa sarebbe stata disposta a non agire in giudizio prima dell'esito del procedimento giudiziario per inadempimento, avviato dal convenuto contro la Tecno, e prima che intervenisse la nuova decisione della Regione Abruzzo concernente il finanziamento dei lavori.

33 Ne deriva che l'eccezione di irricevibilità non può essere accolta.

34 Per quanto riguarda gli altri motivi avanzati dal Comune di Montorio, occorre rilevare, innanzi tutto, che la Commissione, contrariamente a quanto sostiene il comune, ha presentato la copia della ricevuta di ritorno relativa alla lettera di diffida del 25 agosto 1992. Inoltre, il Comune di Montorio ha risposto a quest'ultima con lettera del 13 ottobre seguente, di modo che esso non può sostenere di non averla ricevuta.

35 In secondo luogo, non risulta dal fascicolo alcun elemento di prova tale da dimostrare l'effettività delle affermazioni del Comune di Montorio secondo cui la Commissione avrebbe continuato a chiedergli le relazioni anche dopo la scadenza del termine concesso nella diffida del 25 agosto 1992.

36 In terzo luogo occorre rilevare che la Commissione sostiene di non aver ricevuto i documenti di cui si fa menzione al punto 17 della presente sentenza e che il Comune di Montorio non ha fornito la prova di averli effettivamente trasmessi alla Commissione.

37 Al riguardo occorre constatare che il Comune di Montorio non ha contestato l'obbligo ad esso incombente di presentare tali documenti alla Commissione e non ha fatto valere l'inapplicabilità della clausola risolutiva di cui all'art. 8 del contratto 147 in caso di mancato rispetto di quest'obbligo. Risulta quindi che quest'ultimo è stato ritenuto dai contraenti un obbligo contrattuale essenziale, il cui inadempimento poteva comportare la risoluzione d'ufficio di tale contratto.

38 Di conseguenza, poiché è dimostrato che il Comune di Montorio non ha adempiuto l'obbligo di cui trattasi, la risoluzione d'ufficio pronunciata dalla Commissione in applicazione di tale clausola risolutiva e comunicata al Comune di Montorio con lettera 30 novembre 1992 è fondata in fatto e in diritto.

Il contratto 149

39 La Commissione fa presente che il Comune di Montorio era tenuto, in applicazione dell'art. 4.3.1 del contratto 149, a presentarle entro tre mesi a decorrere dalla firma di quest'ultimo una relazione intermedia sullo stato di avanzamento del programma di lavoro figurante nell'allegato I di questo contratto, corredata di un consuntivo delle spese sostenute durante lo stesso periodo. Ora, nonostante diverse lettere con cui si sollecitava il Comune di Montorio a presentare alla Commissione questi documenti nonché la diffida al riguardo, tale comune non vi avrebbe dato seguito. La Commissione fa presente di aver quindi comunicato al Comune di Montorio la risoluzione del contratto con lettera raccomandata del 16 marzo 1988.

40 Nella controreplica il Comune di Montorio sostiene che quest'ultima lettera non gli è mai pervenuta, di modo che la risoluzione di tale contratto non è intervenuta nel 1988, ma solo alla data in cui la Commissione ha presentato il suo ricorso.

41 Come ha rilevato l'avvocato generale al punto 22 delle sue conclusioni, questo motivo è manifestamente irricevibile. Infatti, l'art. 42, n. 2, del regolamento di procedura della Corte vieta la deduzione di motivi nuovi in corso di causa, a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento. Ora non sembra che tale sia il caso nella fattispecie.

42 Per il resto il Comune di Montorio non contesta il fatto che fossero soddisfatte le condizioni perché il contratto potesse essere risolto. A tal riguardo dal fascicolo risulta che la risoluzione d'ufficio pronunciata dalla Commissione in applicazione della clausola risolutiva di cui all'art. 8 del contratto 149, letta unitamente al suo art. 4.3.1 e comunicata al Comune di Montorio con lettera raccomandata del 16 marzo 1988, è fondata in fatto e in diritto.

Sul rimborso degli anticipi

43 Dall'art. 8, terzo comma, dei contratti 147 e 149 risulta che, in caso di attuazione della clausola risolutiva prevista in tale articolo, il Comune di Montorio è tenuto a rimborsare immediatamente alla Commissione gli importi pagati a titolo di anticipi. Nella fattispecie è pacifico che l'importo totale di questi ultimi è di LIT 613 600 000.

Sugli interessi

44 Il Comune di Montorio fa valere la nullità della clausola di cui all'art. 8, terzo comma, dei contratti 147 e 149, la quale prevede che il tasso d'interesse applicabile è quello della Banca europea per gli investimenti alla data della decisione con cui la Commissione ha concesso il contributo finanziario al progetto. Esso sostiene al riguardo che il sindaco, approvando specificamente l'art. 8 di tali contratti, in conformità degli artt. 1341 e 1342 del codice civile italiano, ha accettato le condizioni di risoluzione del contratto ma che questa accettazione non riguardava il tasso d'interesse applicabile. Il Comune di Montorio sostiene, inoltre, che gli interessi dovuti, cioè gli interessi legali, cominciano a decorrere, in forza di tale art. 8, solo dalla data della risoluzione del contratto e non da quella della riscossione delle varie somme.

45 Nella controreplica il Comune di Montorio sostiene altresì che la clausola contrattuale che impone un tasso d'interesse superiore al tasso legale è illecita poiché il tasso effettivo non era indicato e il contraente dominante è tenuto a comunicare all'altro contraente tutti gli elementi utili.

46 Quest'ultimo motivo è irricevibile per gli stessi motivi che sono stati esposti al punto 41 della presente sentenza.

47 Per quanto riguarda l'eccezione sollevata dal Comune di Montorio, occorre constatare che, anche supponendo che una clausola che fissa il tasso d'interesse, come quella di cui trattasi nella fattispecie, sia una clausola vessatoria che deve essere specificamente approvata ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, del codice civile italiano, è pacifico che l'art. 8 dei contratti 147 e 149, e quindi in particolare la clausola che fissa il tasso d'interesse convenzionale, è stato esplicitamente approvato per iscritto, in data 25 luglio 1986, dal sindaco del Comune di Montorio, di conseguenza questa eccezione dev'essere respinta.

48 Poiché il Comune di Montorio non ha contestato il tasso del 14,2% indicato dalla Commissione come tasso applicato dalla Banca europea per gli investimenti alla data della decisione con cui è stato concesso il contributo finanziario al progetto, occorre prendere in considerazione questo tasso per il calcolo degli interessi sulle somme anticipate dalla Commissione.

49 Il motivo dedotto dal Comune di Montorio circa la data di decorrenza degli interessi deve anch'esso essere respinto. Infatti, risulta chiaramente dall'art. 8, terzo comma, dei contratti 147 e 149 che tale data è quella della ricezione degli anticipi versati.

50 Per quanto riguarda il contratto 147, la Commissione sostiene che gli interessi sono dovuti a decorrere rispettivamente dal 1_ dicembre 1986 per quanto riguarda il primo anticipo di LIT 246 000 000, dal 1_ marzo 1988 per quanto riguarda il secondo anticipo di LIT 49 200 000, dal 1_ giugno 1988 per quanto riguarda il terzo anticipo di LIT 110 800 000, dal 1_ agosto 1988 per quanto riguarda il quarto e ultimo anticipo di LIT 49 200 000. Per quanto riguarda il contratto 149, la Commissione sostiene che gli interessi dovuti sull'anticipo di LIT 158 400 000 decorrono dal 1_ novembre 1986.

51 In mancanza di qualsiasi elemento desumibile dal fascicolo di causa che consenta di rimettere in discussione questi dati e questi importi, occorre accogliere la domanda della Commissione per quanto riguarda il calcolo degli interessi.

Sul risarcimento del danno

52 Fondandosi sull'art. 1453 del codice civile italiano, la Commissione chiede inoltre la condanna del Comune di Montorio a corrisponderle LIT 50 000 000 a titolo di risarcimento del danno che essa avrebbe subito a causa della mancata esecuzione dei contratti e che consisterebbe in uno spreco di risorse umane e nella lesione della credibilità dell'istituzione.

53 Relativamente all'uso assertivamente inappropriato delle risorse umane della Commissione, occorre rilevare che, per quanto riguarda il periodo precedente la risoluzione dei contratti, il combinato disposto degli artt. 4.3 e 8 di questi ultimi offriva alla Commissione la possibilità di trarre in tempo utile le conseguenze dell'inosservanza, da parte della controparte contrattuale, degli impegni che aveva sottoscritto e di porre termine, anticipatamente e unilateralmente, al rapporto contrattuale. La Commissione stessa fa presente poi che, in uno spirito di disponibilità nei confronti del Comune di Montorio, essa gli ha concesso proroghe del termine al fine di consentirgli di ottemperare effettivamente ai suoi obblighi contrattuali. In tale situazione, la Commissione non può attendersi dal convenuto che esso si assuma la responsabilità di un danno che deriva dalle decisioni o dalla carenza della Commissione stessa.

54 Per quanto riguarda il periodo successivo alla risoluzione dei contratti occorre rilevare anche che le spese sostenute dalle parti ai fini del procedimento giurisdizionale non possono in quanto tali, in ogni caso, essere considerate un danno distinto rispetto all'onere delle spese del giudizio.

55 Per quanto riguarda l'altro aspetto del danno fatto valere dalla Commissione, relativo ad un'asserita lesione della sua credibilità, questa non ne ha dimostrato l'effettività in maniera precisa e convincente.

56 Occorre quindi respingere la domanda di risarcimento dei danni presentata dalla Commissione.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

57 A tenore dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha concluso per la condanna del Comune di Montorio e quest'ultimo è rimasto soccombente nei suoi motivi, occorre condannarlo alle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE

(Terza Sezione)

dichiara e statuisce:

1) Il Comune di Montorio al Vomano è condannato a pagare alla Commissione a titolo dei contratti nn. WE 147-85 e HY 149-85:

- la somma di LIT 246 000 000 oltre agli interessi al tasso del 14,2% calcolati dal 1_ dicembre 1986 fino al giorno del pagamento effettivo;

- la somma di LIT 49 200 000 oltre agli interessi al tasso del 14,2% calcolati dal 1_ marzo 1988 fino al giorno del pagamento effettivo;

- la somma di LIT 110 800 000 oltre agli interessi al tasso del 14,2% calcolati dal 1_ giugno 1988 fino al giorno del pagamento effettivo;

- la somma di LIT 49 200 000 oltre agli interessi al tasso del 14,2% calcolati dal 1_ agosto 1988 fino al giorno del pagamento effettivo;

- la somma di LIT 158 400 000 oltre agli interessi al tasso del 14,2% calcolati dal 1_ novembre 1986 fino al giorno del pagamento effettivo.

2) Il ricorso è respinto per il resto.

3) Il Comune di Montorio al Vomano è condannato alle spese.