61997J0295

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 17 giugno 1999. - Industrie Aeronautiche e Meccaniche Rinaldo Piaggio SpA contro International Factors Italia SpA (Ifitalia), Dornier Luftfahrt GmbH e Ministero della Difesa. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunale di Genova - Italia. - Aiuti concessi dagli Stati - Art. 92 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 87 CE) - Aiuto nuovo - Notifica previa. - Causa C-295/97.

raccolta della giurisprudenza 1999 pagina I-03735


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


1 Questioni pregiudiziali - Competenza della Corte - Limiti - Aiuti concessi dagli Stati - Ruolo incombente ai giudici nazionali - Salvaguardia integrale dei diritti degli amministrati - Possibilità di consultare la Commissione o di adire la Corte con un rinvio pregiudiziale

[Trattato CE, artt. 92 (divenuto, in seguito a modifica, art. 87 CE), 93, n. 3, e 177 (divenuti artt. 88, n. 3, CE e 234 CE)]

2 Aiuti concessi dagli Stati - Nozione - Applicazione di un regime che deroga alle norme del diritto ordinario in materia di fallimento a grandi imprese in stato di insolvenza - Inclusione - Presupposti

[Trattato CE, art. 92 (divenuto, in seguito a modifica, art. 87 CE)]

3 Aiuti concessi dagli Stati - Aiuti esistenti e aiuti nuovi - Notifica alla Commissione - Attuazione prima della decisione della Commissione - Divieto - Portata

[Trattato CE, artt. 92 (divenuto, in seguito a modifica, art. 87 CE) e 93 (divenuto art. 88 CE)]

Massima


1 Nell'ambito di un procedimento instaurato ai sensi dell'art. 177 del Trattato (divenuto art. 234 CE), la Corte non è competente ad interpretare il diritto nazionale o a statuire sulla compatibilità di un provvedimento nazionale con il diritto comunitario.

Tuttavia, per quanto riguarda il controllo del rispetto da parte degli Stati membri degli obblighi loro incombenti in forza degli artt. 92 del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 87 CE) e 93 dello stesso Trattato (divenuto art. 88 CE), per essere in grado di determinare se un provvedimento statale adottato nell'inosservanza del procedimento di controllo previo stabilito dall'art. 93, n. 3, del Trattato dovesse o meno esservi soggetto, un giudice nazionale può trovarsi ad interpretare la nozione di aiuto ai sensi dell'art. 92 del Trattato. Qualora nutra dubbi sulla qualifica di aiuto di Stato del provvedimento di cui trattasi, esso può chiedere alla Commissione chiarimenti su questo punto o, in conformità all'art. 177, secondo e terzo comma, del Trattato, può o deve sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale sull'interpretazione dell'art. 92 del Trattato.

2 La nozione di aiuto è più ampia della nozione di sovvenzione poiché comprende non soltanto prestazioni positive come le sovvenzioni stesse, ma anche interventi che, in varie forme, alleviano gli oneri che di regola gravano sul bilancio di un'impresa e che di conseguenza, senza essere sovvenzioni in senso stretto, ne hanno la stessa natura e producono effetti identici. Peraltro, il termine «aiuti», ai sensi dell'art. 92, n. 1, del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 87, n. 1, CE), implica necessariamente vantaggi concessi direttamente o indirettamente mediante risorse statali o che costituiscono un onere supplementare per lo Stato o per gli enti designati o istituiti a tal fine.

In proposito, l'applicazione di un regime di deroga alle norme del diritto ordinario in materia di fallimento a favore delle grandi imprese industriali in difficoltà che hanno una posizione debitoria particolarmente elevata verso talune categorie di creditori, per la maggior parte di carattere pubblico, dev'essere considerata nel senso che dà luogo alla concessione di un aiuto di Stato, ai sensi dell'art. 92, n. 1, del Trattato, allorché è dimostrato che questa impresa

- è stata autorizzata a continuare la sua attività economica in circostanze in cui tale eventualità sarebbe stata esclusa nell'ambito dell'applicazione delle regole normalmente vigenti in materia di fallimento, o

- ha beneficiato di uno o più vantaggi, quali una garanzia di Stato, un'aliquota d'imposta ridotta, un'esenzione dall'obbligo di pagamento di ammende e altre sanzioni pecuniarie o una rinuncia effettiva, totale o parziale, ai crediti pubblici, dei quali non avrebbe potuto usufruire un'altra impresa insolvente nell'ambito dell'applicazione delle regole normalmente vigenti in materia di fallimento.

3 Risulta tanto dalla lettera quanto dalla finalità che l'art. 93 del Trattato (divenuto art. 88 CE) che devono essere considerati aiuti esistenti ai sensi del n. 1 del detto articolo gli aiuti che esistevano prima della data dell'entrata in vigore del Trattato e quelli che possono essere stati regolarmente attuati alle condizioni previste dall'art. 93, n. 3, ivi compresi quelli notificati alla Commissione senza che quest'ultima prenda posizione sulla compatibilità con il mercato comune di progetti notificati entro un termine di riflessione e di accertamento ragionevole, quale risulta dall'interpretazione data a tale articolo dalla Corte nella sentenza 11 dicembre 1973, causa 120/73, Lorenz. Per contro, devono considerarsi aiuti nuovi, soggetti all'obbligo di notifica previsto da quest'ultima disposizione, i provvedimenti diretti ad istituire o modificare aiuti, fermo restando che le modifiche possono riguardare aiuti esistenti o progetti iniziali notificati alla Commissione.

Quindi, qualora sia dimostrato che un regime che deroga alle norme del diritto ordinario in materia di fallimento è idoneo, di per sé, a generare la concessione di aiuti di Stato ai sensi dell'art. 92, n. 1, il detto regime non può essere attuato se non è stato notificato alla Commissione e, in caso di notifica, prima di una decisione della Commissione che riconosca la compatibilità del progetto d'aiuto con il mercato comune o, se la Commissione non adotta alcuna decisione, prima della scadenza del termine di due mesi a decorrere dalla notifica.

Parti


Nel procedimento C-295/97,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE) dal Tribunale di Genova nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Industrie Aeronautiche e Meccaniche Rinaldo Piaggio SpA

e

International Factors Italia SpA (Ifitalia),

Dornier Luftfahrt GmbH,

Ministero della Difesa,

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 92 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 87 CE),

LA CORTE

(Quinta Sezione),

composta dai signori J.-P. Puissochet, presidente di sezione, P. Jann, C. Gulmann, D.A.O. Edward e M. Wathelet (relatore), giudici,

avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer

cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore

viste le osservazioni scritte presentate:

- per la Industrie Aeronautiche e Meccaniche Rinaldo Piaggio SpA, dall'avv. Tomaso Galletto, del foro di Genova;

- per la Dornier Luftfahrt GmbH, dagli avv.ti Antonio Fusillo e Alessandro Fusillo, del foro di Roma, e Gianfranco Nasuti, del foro di Genova;

- per il governo italiano, dal professor Umberto Leanza, capo del servizio del contenzioso diplomatico del Ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dal signor Oscar Fiumara, avvocato dello Stato;

- per la Commissione delle Comunità europee, dai signori Gérard Rozet, consigliere giuridico, e Paolo Stancanelli, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti,

vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni orali della Industrie Aeronautiche e Meccaniche Rinaldo Piaggio SpA, rappresentata dagli avv.ti Tomaso Galletto e Ivano Cavanna, del foro di Genova, della Dornier Luftfahrt GmbH, rappresentata dagli avv.ti Antonio Fusillo e Alessandro Fusillo, del governo italiano, rappresentato dal signor Oscar Fiumara, e della Commissione, rappresentata dal signor Paolo Stancanelli, all'udienza del 27 gennaio 1999,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 4 marzo 1999,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanza 29 luglio 1997, pervenuta in cancelleria l'11 agosto successivo, il Tribunale di Genova ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE) due questioni pregiudiziali relative all'interpretazione dell'art. 92 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 87 CE).

2 Tali questioni sono state proposte nell'ambito di una controversia tra la società Industrie Aeronautiche e Meccaniche Rinaldo Piaggio SpA (in prosieguo: la «Piaggio») e la società di diritto tedesco Dornier Luftfahrt GmbH (in prosieguo: la «Dornier») a proposito del rimborso della somma di LIT 30 028 894 382 versata come pagamento dalla Piaggio alla Dornier.

3 La Piaggio ha acquistato dalla Dornier tre aeromobili da destinare alle forze armate italiane. Per il pagamento la Piaggio, a partire dal dicembre 1992, ha effettuato a favore della Dornier vari versamenti, delegazioni di pagamento e cessioni di crediti.

4 Con decreto emanato il 28 novembre 1994 dal Ministro dell'Industria di concerto con il Ministro del Tesoro (GURI n. 281 del 1_ dicembre 1994), la Piaggio è stata posta in amministrazione straordinaria ai sensi della legge 3 aprile 1979, n. 95 (GURI n. 94 del 4 aprile 1979; in prosieguo: la «legge n. 95/79»). Il detto provvedimento era stato adottato in seguito alla sentenza 29 ottobre 1994 con la quale il Tribunale di Genova ha dichiarato lo stato di insolvenza della Piaggio e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria.

5 Con atto di citazione del 14 febbraio 1996, la Piaggio ha adito il Tribunale di Genova sia per far dichiarare l'inefficacia nei confronti della massa dei suoi creditori di tutti i pagamenti, le cessioni di credito e le delegazioni di pagamento effettuati a favore della Dornier nel biennio anteriore al suo collocamento in amministrazione straordinaria, sia per far condannare quest'ultima a restituire le somme corrispondenti, oltre agli interessi. La Piaggio ha sostenuto in proposito che la Dornier aveva da essa ricevuto, per la vendita dei tre aeromobili, una serie di pagamenti preferenziali per un totale di LIT 30 028 894 382 in spregio alla par condicio creditorum, pur sapendo che essa si trovava già in situazione di dissesto finanziario.

6 La Piaggio ha basato la sua azione sull'art. 67 della legge fallimentare, applicabile nella fattispecie in virtù dei richiami contenuti nell'art. 1 della legge n. 95/79 e nell'art. 203 della stessa legge fallimentare, che prevede la revocabilità, a favore della massa dei creditori dell'impresa insolvente, dei pagamenti effettuati nel biennio precedente alla dichiarazione dello stato di insolvenza e all'avvio della procedura di amministrazione straordinaria.

7 La Dornier ha eccepito in particolare, a sua difesa, l'incompatibilità della legge n. 95/79 con l'art. 92 del Trattato.

8 La legge n. 95/79 ha istituito la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

9 Ai sensi dell'art. 1, primo comma, di tale legge, sono soggette alla detta procedura le imprese che abbiano da almeno un anno un numero di addetti non inferiore a 300 e che presentino un'esposizione debitoria nei confronti di aziende di credito, istituti di previdenza ed assistenza sociale o società a prevalente partecipazione pubblica non inferiore a LIT 80,444 miliardi e superiore a cinque volte il capitale versato della società.

10 La procedura si applica, ai sensi dell'art. 1 bis della stessa legge, anche quando l'insolvenza deriva dall'obbligo di restituire somme non inferiori a LIT 50 miliardi, che rappresentano almeno il 51% del capitale versato, allo Stato, ad enti pubblici o a società a prevalente partecipazione pubblica, nel contesto della restituzione di aiuti illegittimamente ricevuti o incompatibili con il mercato comune oppure nell'ambito di finanziamenti concessi per innovazioni tecnologiche e attività di ricerca.

11 Ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge n. 95/79, perché si applichi la procedura di amministrazione straordinaria, l'impresa deve essere stata dichiarata insolvente in sede giudiziaria, in base alla legge fallimentare o a causa dell'omesso pagamento di almeno tre mensilità di retribuzione. Il Ministro dell'Industria, di concerto con il Ministro del Tesoro, può in tal caso adottare un decreto con cui l'impresa viene posta in amministrazione straordinaria e autorizzare la stessa, tenendo conto dell'interesse dei creditori, a continuare la sua attività per un periodo non superiore a due anni, prorogabile per un periodo massimo di altri due anni su parere conforme del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (in prosieguo: il «CIPI»).

12 Le imprese in amministrazione straordinaria sono assoggettate alle norme generali della legge fallimentare, salvo deroghe espresse previste dalla legge n. 95/79 o da leggi successive. Pertanto, nel caso dell'amministrazione straordinaria come in quello della procedura concorsuale ordinaria, il titolare dell'impresa insolvente non può disporre del suo patrimonio, che è, in via di principio, destinato a soddisfare le pretese dei creditori; gli interessi sui debiti esistenti sono sospesi; i pagamenti dei debiti effettuati durante un determinato periodo precedente la dichiarazione dello stato d'insolvenza sono revocabili; nessuna azione esecutiva individuale può essere iniziata o proseguita sui beni dell'impresa interessata. Tuttavia, a differenza della procedura concorsuale ordinaria, nel caso dell'amministrazione straordinaria la sospensione di qualsiasi azione esecutiva si estende, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 544/81, ai debiti di natura fiscale nonché alle penalità, agli interessi e alle maggiorazioni in caso di ritardo nel pagamento dell'imposta sulle società.

13 Inoltre, ai sensi dell'art. 2 bis della legge n. 95/79 lo Stato può garantire in tutto o in parte i debiti che le società in amministrazione straordinaria contraggono per il finanziamento della gestione corrente e per la riattivazione e il completamento degli impianti, immobili e attrezzature industriali, secondo le condizioni e le modalità disciplinate con decreto del Ministro del Tesoro, su conforme delibera del CIPI.

14 Nell'ambito del processo di risanamento è consentito procedere alla vendita del complesso aziendale dell'impresa insolvente secondo le modalità previste dalla legge n. 95/79. Ai sensi dell'art. 5 bis di quest'ultima, il trasferimento di proprietà in tutto o in parte dell'impresa è soggetto ad un'imposta fissa di registrazione di LIT 1 milione.

15 Peraltro, ai sensi dell'art. 3, secondo comma, della legge 6 febbraio 1987, n. 19 (GURI n. 32 del 9 febbraio 1987), le imprese in amministrazione straordinaria beneficiano dell'esonero dal pagamento delle ammende e sanzioni pecuniarie inflitte in caso di mancato versamento dei contributi previdenziali obbligatori.

16 Ai sensi dell'art. 2, secondo trattino, della legge n. 95/79, allorché l'impresa in amministrazione straordinaria è autorizzata a continuare la sua attività, il commissario incaricato di gestirla deve predisporre un adeguato programma di gestione, la cui compatibilità con le linee generali della politica industriale nazionale viene accertata dal CIPI prima dell'approvazione da parte del Ministro dell'Industria. Le decisioni che riguardano questioni quali la ristrutturazione, la vendita del patrimonio, la liquidazione o la conclusione del periodo di amministrazione straordinaria devono essere approvate dallo stesso Ministro.

17 Solo alla fine del periodo di amministrazione straordinaria i creditori dell'impresa posta in tale regime possono essere soddisfatti, in tutto o in parte, mediante la liquidazione dei beni dell'impresa o grazie ai suoi nuovi utili. Inoltre, ai sensi degli artt. 111 e 212 della legge fallimentare, le spese per l'amministrazione straordinaria e per la continuazione dell'esercizio dell'impresa, ivi compresi i debiti contratti, vengono pagate prelevando le relative somme sul ricavato della massa e in via prioritaria rispetto ai crediti già esistenti al momento dell'avvio della procedura di amministrazione straordinaria.

18 La procedura di amministrazione straordinaria si chiude in seguito al concordato, alla ripartizione integrale dell'attivo e all'estinzione totale dei crediti o per insufficienza dell'attivo, ovvero in seguito al recupero da parte dell'impresa della capacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, e quindi dopo il ritorno all'equilibrio finanziario.

19 Occorre precisare, d'altronde, che con la lettera E 13/92 (GU 1994, C 395, pag. 4), inviata al governo italiano ai sensi dell'art. 93, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 88, n. 1, CE), la Commissione ha rilevato che la legge n. 95/79 le sembrava rientrare, sotto diversi profili, nell'ambito d'applicazione dell'art. 92 e seguenti del Trattato ed ha chiesto che le fossero notificati previamente tutti i casi di applicazione di tale legge, allo scopo di sottoporli ad esame in base alla disciplina applicabile agli aiuti alle imprese in difficoltà.

20 Dato che le autorità italiane hanno risposto di essere disposte a notificare previamente soltanto i casi di concessione della garanzia dello Stato di cui all'art. 2 bis della legge n. 95/79, la Commissione ha deciso di instaurare il procedimento previsto dall'art. 93, n. 2, del Trattato. Non risulta dal fascicolo che tale procedimento abbia finora portato ad una decisione finale della Commissione.

21 Alla luce di quanto sopra il giudice a quo, dubitando della compatibilità dell'art. 92 del Trattato con la legge n. 95/79, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se sia ammissibile da parte di un giudice nazionale domandare alla Corte di giustizia delle Comunità europee una diretta pronuncia sulla compatibilità di una norma della legislazione di uno Stato membro ai precetti di cui all'art. 92 del Trattato (aiuti concessi dagli Stati).

2) In caso affermativo, se con la legge 3 aprile 1979, n. [95], istitutiva dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi - ed in particolare mediante le provvidenze enunciate in parte motiva contenute nella stessa legge - lo Stato italiano possa ritenersi aver concesso a talune imprese previste dal provvedimento medesimo (c.d. grandi imprese) aiuti contrastanti con l'art. 92 del Trattato».

Sulla ricevibilità della domanda pregiudiziale

22 La Piaggio sostiene che la domanda pregiudiziale è irricevibile in quanto, in primo luogo, l'ordinanza di rinvio non definisce adeguatamente e chiaramente il contesto regolamentare entro il quale si inserisce l'interpretazione richiesta e, in secondo luogo, le questioni proposte sono irrilevanti ai fini della soluzione della causa a qua, dato che la sua azione revocatoria è basata su disposizioni ordinarie in materia di fallimento che prevedono la revocabilità dei pagamenti effettuati nel corso del biennio anteriore alla dichiarazione dello stato di insolvenza.

23 A questo proposito, anche se l'ordinanza di rinvio presenta solo in modo succinto il contesto giuridico che sta alla base della domanda pregiudiziale, questa circostanza non è tuttavia idonea, nel caso di specie, a comportarne l'irricevibilità. Infatti, tale presentazione è sufficiente giacché consente di comprendere chiaramente le questioni proposte.

24 D'altra parte, occorre ricordare che spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell'emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di pronunciare la propria sentenza sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte (v., in particolare, sentenza 1_ dicembre 1998, causa C-200/97, Ecotrade, Racc. pag. I-7907, punto 25).

25 Del resto, è sufficiente constatare che nel presente procedimento l'accertare se un regime come quello istituito dalla legge n. 95/79 debba essere qualificato aiuto nuovo o aiuto esistente - questione che la Corte esaminerà d'ufficio, in prosieguo, nell'ambito della stretta cooperazione che essa deve stabilire con i giudici nazionali - non è irrilevante ai fini della definizione della causa a qua, tenuto conto delle conseguenze che il giudice di rinvio può essere tenuto a trarre, alla luce degli artt. 92 e 93 del Trattato, dalla mancanza di previa notifica alla Commissione del regime di aiuto eventualmente in questione.

26 Inoltre, niente consente di affermare prima facie che, se la Piaggio fosse stata integralmente soggetta alla procedura concorsuale ordinaria, la situazione della Dornier sarebbe stata identica sotto tutti i punti di vista, in particolare, per quanto riguarda le sue possibilità di recuperare almeno parzialmente i suoi crediti, nonostante il fatto che la revocabilità dei pagamenti effettuati nel corso del periodo sospetto anteriore alla dichiarazione di insolvenza sia prevista anche nell'ambito della procedura fallimentare ordinaria. Tale questione rientra nella valutazione del giudice nazionale.

27 Si devono quindi risolvere le questioni pregiudiziali.

Sulla prima questione pregiudiziale

28 Con la prima questione il giudice a quo chiede se gli sia consentito domandare alla Corte di giustizia una pronuncia diretta sulla compatibilità di una misura nazionale con l'art. 92 del Trattato.

29 Occorre, anzitutto, ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, nell'ambito di un procedimento instaurato ai sensi dell'art. 177 del Trattato la Corte non è competente ad interpretare il diritto nazionale o a statuire sulla compatibilità di una misura nazionale con il diritto comunitario (v., in particolare, sentenza 21 gennaio 1993, causa C-188/91, Deutsche Shell, Racc. pag. I-363, punto 27).

30 Per quanto riguarda più in particolare il controllo del rispetto da parte degli Stati membri degli obblighi loro incombenti in forza degli artt. 92 e 93 del Trattato, occorre tener conto dei ruoli complementari e distinti svolti dai giudici nazionali e dalla Commissione, come ricordati dalla Corte nella sentenza 11 luglio 1996, causa C-39/94, SFEI e a., Racc. pag. I-3547, punti 41 e seguenti).

31 Mentre la valutazione della compatibilità di provvedimenti di aiuto con il mercato comune rientra nella competenza esclusiva della Commissione, che agisce sotto il controllo della Corte, i giudici nazionali provvedono alla salvaguardia dei diritti degli amministrati in caso di inadempimento dell'obbligo di notifica previa degli aiuti di Stato alla Commissione previsto dall'art. 93, n. 3, del Trattato.

32 In proposito, per essere in grado di determinare se un provvedimento statale adottato nell'inosservanza del procedimento di controllo previo stabilito dall'art. 93, n. 3, del Trattato dovesse o meno esservi soggetto, un giudice nazionale può trovarsi ad interpretare la nozione di aiuto ai sensi dell'art. 92 del Trattato. Qualora, come nel caso di specie - secondo quanto risulta dall'ordinanza di rinvio -, nutra dubbi sulla qualifica di aiuto di Stato del provvedimento di cui trattasi, esso può chiedere alla Commissione chiarimenti su questo punto o, in conformità all'art. 177, secondo e terzo comma, del Trattato, può o deve sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale sull'interpretazione dell'art. 92 del Trattato (sentenza SFEI e a., citata, punti 49-51).

33 In questo senso, al fine di fornire una soluzione utile al giudice a quo, occorre esaminare se un regime come quello istituito dalla legge n. 95/79, che deroga alle norme del diritto ordinario in materia di fallimento, debba qualificarsi aiuto di Stato ai sensi dell'art. 92 del Trattato e avrebbe dovuto essere notificato alla Commissione previamente alla sua attuazione ai sensi dell'art. 93, n. 3, del Trattato.

Sulla qualifica di aiuto

34 Come la Corte ha già dichiarato, la nozione di aiuto è più ampia della nozione di sovvenzione poiché comprende non soltanto prestazioni positive come le sovvenzioni stesse, ma anche interventi che, in varie forme, alleviano gli oneri che di regola gravano sul bilancio di un'impresa e che di conseguenza, senza essere sovvenzioni in senso stretto, ne hanno la stessa natura e producono effetti identici (v. sentenze 15 marzo 1994, causa C-387/92, Banco Exterior de España, Racc. pag. I-877, punto 13, ed Ecotrade, citata, punto 34).

35 Il termine «aiuti», ai sensi dell'art. 92, n. 1, del Trattato, implica necessariamente vantaggi concessi direttamente o indirettamente mediante risorse statali o che costituiscono un onere supplementare per lo Stato o per gli enti designati o istituiti a tal fine (v., in particolare, sentenza 7 maggio 1998, cause riunite da C-52/97 a C-54/97, Viscido e a., Racc. pag. I-2629, punto 13).

36 Come la Corte ha affermato a proposito dell'art. 4, lett. c), del Trattato CECA nella citata sentenza Ecotrade, diverse caratteristiche del regime istituito dalla legge n. 95/79, in particolare con riguardo alle circostanze della fattispecie di cui alla causa a qua, potrebbero consentire di dimostrare, se la portata loro attribuita qui di seguito venisse confermata dal giudice a quo, l'esistenza di un aiuto ai sensi dell'art. 92, n. 1, del Trattato.

37 Anzitutto, dal fascicolo di causa risulta che la legge n. 95/79 tende ad applicarsi in maniera selettiva a favore di grandi imprese industriali in difficoltà che hanno una posizione debitoria particolarmente elevata verso talune categorie di creditori, per la maggior parte di carattere pubblico. Come ha rilevato la Corte nel punto 38 della citata sentenza Ecotrade, è altamente probabile che lo Stato o enti pubblici figurino tra i principali creditori dell'impresa interessata.

38 Occorre anche sottolineare che le decisioni del Ministro dell'Industria di collocare l'impresa in difficoltà in amministrazione straordinaria e di autorizzarla a continuare la sua attività, anche supponendo che siano adottate tenendo conto al meglio degli interessi dei creditori e, in particolare, delle possibilità di valorizzazione dell'attivo dell'impresa, sono del pari influenzate, come la Corte ha affermato nel punto 39 della citata sentenza Ecotrade, e come ha confermato il giudice di rinvio, dall'intento di salvaguardare, per considerazioni di politica industriale nazionale, l'attività economica dell'impresa.

39 Alla luce di queste considerazioni, tenuto conto della categoria delle imprese cui si riferisce la normativa controversa e dell'ampiezza del potere discrezionale di cui gode il Ministro, in particolare quando autorizza un'impresa insolvente in amministrazione straordinaria a continuare la sua attività, la normativa di cui trattasi soddisfa la condizione di specificità che costituisce una delle caratteristiche della nozione di aiuto di Stato (v., in tal senso, sentenza 26 settembre 1996, causa C-241/94, Francia/Commissione, Racc. pag. I-4551, punti 23 e 24).

40 Inoltre, indipendentemente dall'obiettivo perseguito dal legislatore nazionale, risulta che la normativa di cui trattasi può collocare le imprese alle quali si applica in una situazione più favorevole rispetto ad altre in quanto consentirebbe la continuazione della loro attività economica in circostanze in cui tale eventualità sarebbe esclusa nell'ambito dell'applicazione delle norme ordinarie in materia di fallimento, poiché queste ultime tengono conto in misura determinante della tutela degli interessi dei creditori. Ora, tenuto conto del rango prioritario dei crediti collegati alla continuazione dell'attività economica, l'autorizzazione a continuare quest'ultima, in tali circostanze, potrebbe comportare un onere supplementare per i pubblici poteri se fosse effettivamente dimostrato che lo Stato o enti pubblici figurano tra i principali creditori dell'impresa in difficoltà, dato che quest'ultima è, per ipotesi, debitrice di somme rilevanti.

41 Per il resto, oltre alla concessione della garanzia dello Stato ai sensi dell'art. 2 bis della legge n. 95/79, che le autorità italiane hanno accettato di notificare previamente alla Commissione, la collocazione in amministrazione straordinaria comporta l'estensione del divieto e della sospensione di qualsiasi azione esecutiva individuale ai debiti di natura fiscale e alle penalità, interessi e maggiorazioni in caso di ritardo nel pagamento dell'imposta sulle società, l'esenzione dall'obbligo di pagamento delle ammende e sanzioni pecuniarie in caso di mancato pagamento dei contributi previdenziali e l'applicazione di un'aliquota preferenziale in caso di trasferimento totale o parziale dell'impresa, in quanto il trasferimento è soggetto all'imposta di registro nella misura fissa di LIT 1 milione, mentre l'imposta di registro ordinaria ammonta al 3% del valore dei beni ceduti.

42 Tali vantaggi, concessi dal legislatore nazionale, possono comportare anche un onere supplementare per i pubblici poteri sotto forma di una garanzia di Stato, di una rinuncia effettiva ai crediti pubblici, di un'esenzione dall'obbligo di pagamento di ammende o altre sanzioni pecuniarie o di un'aliquota d'imposta ridotta. La situazione potrebbe essere diversa solo se fosse dimostrato che la collocazione in amministrazione straordinaria e la continuazione dell'attività economica dell'impresa non hanno effettivamente comportato, o non dovrebbero comportare, un onere supplementare per lo Stato rispetto a quanto sarebbe derivato dall'applicazione delle disposizioni ordinarie in materia di fallimento. Spetta al giudice a quo controllare tali elementi dopo aver, se del caso, chiesto delucidazioni alla Commissione.

43 Da quanto precede risulta che si deve ritenere che l'applicazione ad un'impresa di un regime come quello istituito dalla legge n. 95/79 e derogatorio alle regole normalmente vigenti in materia di fallimento dà luogo alla concessione di un aiuto di Stato, ai sensi dell'art. 92, n. 1, del Trattato, allorché è dimostrato che questa impresa

- è stata autorizzata a continuare la sua attività economica in circostanze in cui tale eventualità sarebbe stata esclusa nell'ambito dell'applicazione delle regole normalmente vigenti in materia di fallimento, o

- ha beneficiato di uno o più vantaggi, quali una garanzia di Stato, un'aliquota d'imposta ridotta, un'esenzione dall'obbligo di pagamento di ammende e altre sanzioni pecuniarie o una rinuncia effettiva, totale o parziale, ai crediti pubblici, dei quali non avrebbe potuto usufruire un'altra impresa insolvente nell'ambito dell'applicazione delle regole normalmente vigenti in materia di fallimento.

Sulle conseguenze della mancanza di notifica previa

44 Il Trattato ha previsto e disciplinato, nell'art. 93 del Trattato, l'esame permanente ed il controllo degli aiuti di Stato da parte della Commissione. Per quanto riguarda i nuovi aiuti che gli Stati membri intendono istituire, è previsto un procedimento preliminare senza il quale nessun aiuto può considerarsi legittimamente istituito. Ai sensi dell'art. 93, n. 3, prima frase, del Trattato, i progetti intesi ad istituire o a modificare aiuti devono essere notificati alla Commissione prima di essere attuati.

45 La Commissione ha cionondimeno qualificato il regime della legge n. 95/79 «aiuto di Stato esistente», pur riconoscendo che questa legge, benché promulgata dopo l'entrata in vigore del Trattato, non le è stata notificata in conformità alle disposizioni dell'art. 93, n. 3, del Trattato. La sua posizione si basa su motivi di opportunità, fra i quali figurano, in particolare, i propri dubbi, che si sono protratti per quattordici anni, quanto alla qualifica di aiuto di Stato che poteva assumere la legge n. 95/79, l'affidamento degli operatori economici soggetti a tale regime, l'applicazione poco frequente di quest'ultimo e l'impossibilità pratica di ottenere il rimborso delle somme eventualmente recuperabili.

46 Questo modo di vedere non può essere accettato.

47 Infatti, l'accertamento se un aiuto sia nuovo e se la sua istituzione richieda, quindi, l'avvio del procedimento di esame preliminare, previsto dall'art. 93, n. 3, del Trattato, non può dipendere da una valutazione soggettiva della Commissione.

48 Come la Corte ha già affermato nella sentenza 9 agosto 1994, causa C-44/93, Namur-Les assurances du crédit (Racc. pag. I-3829, punto 13), risulta tanto dalla lettera quanto dalle finalità delle disposizioni dell'art. 93 che devono essere considerati aiuti esistenti ai sensi del n. 1 del detto articolo gli aiuti che esistevano prima della data dell'entrata in vigore del Trattato e quelli che possono essere stati regolarmente attuati alle condizioni previste dall'art. 93, n. 3, del Trattato, ivi compresi quelli risultanti dall'interpretazione data a tale articolo dalla Corte nella sentenza 11 dicembre 1973, causa 120/73, Lorenz (Racc. pag. 1471, punti 4-6), mentre devono considerarsi aiuti nuovi, soggetti all'obbligo di notifica previsto da quest'ultima disposizione, i provvedimenti diretti ad istituire o modificare aiuti, fermo restando che le modifiche possono riguardare aiuti esistenti o progetti iniziali notificati alla Commissione.

49 Quindi, qualora sia dimostrato che un regime come quello istituito dalla legge n. 95/79 è idoneo, di per sé, a generare la concessione di aiuti di Stato ai sensi dell'art. 92, n. 1, del Trattato, il detto regime non può essere attuato se non è stato notificato alla Commissione e, in caso di notifica, prima di una decisione della Commissione che riconosca la compatibilità del progetto d'aiuto con il mercato comune o, se la Commissione non adotta alcuna decisione entro due mesi a decorrere dalla notifica, prima della scadenza di tale termine (v. sentenza Lorenz, citata, punto 4).

50 La prima questione va quindi risolta come segue:

Nell'ambito di un procedimento instaurato ai sensi dell'art. 177 del Trattato la Corte non è competente ad interpretare il diritto nazionale o a statuire sulla compatibilità di un provvedimento nazionale con l'art. 92 del Trattato. Tuttavia, un giudice nazionale, qualora venga adito con una domanda diretta a fargli trarre le conseguenze dalla violazione dell'art. 93, n. 3, ultima frase, del Trattato, può chiedere chiarimenti alla Commissione o, in conformità all'art. 177, secondo e terzo comma, del Trattato, può o deve sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale sull'interpretazione dell'art. 92 del Trattato al fine di determinare se i provvedimenti statali di cui trattasi costituiscano aiuti di Stato che avrebbero dovuto essere notificati alla Commissione.

Si deve ritenere che l'applicazione ad un'impresa di un regime come quello istituito dalla legge n. 95/79 e derogatorio alle regole normalmente vigenti in materia di fallimento dà luogo alla concessione di un aiuto di Stato, ai sensi dell'art. 92, n. 1, del Trattato, allorché è dimostrato che questa impresa

- è stata autorizzata a continuare la sua attività economica in circostanze in cui tale eventualità sarebbe stata esclusa nell'ambito dell'applicazione delle regole normalmente vigenti in materia di fallimento, o

- ha beneficiato di uno o più vantaggi, quali una garanzia di Stato, un'aliquota d'imposta ridotta, un'esenzione dall'obbligo di pagamento di ammende e altre sanzioni pecuniarie o una rinuncia effettiva, totale o parziale, ai crediti pubblici, dei quali non avrebbe potuto usufruire un'altra impresa insolvente nell'ambito dell'applicazione delle regole normalmente vigenti in materia di fallimento.

Qualora sia dimostrato che un regime come quello istituito dalla legge n. 95/79 è idoneo, di per sé, a generare la concessione di aiuti di Stato ai sensi dell'art. 92, n. 1, del Trattato, il detto regime non può essere attuato se non è stato notificato alla Commissione e, in caso di notifica, prima di una decisione della Commissione che riconosca la compatibilità del progetto di aiuto con il mercato comune o, se la Commissione non adotta alcuna decisione entro due mesi a decorrere dalla notifica, prima della scadenza di tale termine.

Sulla seconda questione pregiudiziale

51 Tenuto conto della soluzione della prima questione, non vi è motivo di risolvere la seconda questione.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

52 Le spese sostenute dal governo italiano e dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE

(Quinta Sezione),

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Tribunale di Genova con ordinanza 29 luglio 1997, dichiara:

1) Nell'ambito di un procedimento instaurato ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE) la Corte non è competente ad interpretare il diritto nazionale o a statuire sulla compatibilità di un provvedimento nazionale con l'art. 92 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 87 CE). Tuttavia un giudice nazionale, qualora venga adito con una domanda diretta a fargli trarre le conseguenze dalla violazione dell'art. 93, n. 3, ultima frase, del Trattato CE (divenuto art. 88, n. 3, ultima frase, CE), può chiedere chiarimenti alla Commissione o, in conformità all'art. 234, secondo e terzo comma, CE, può o deve sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale sull'interpretazione dell'art. 92 del Trattato al fine di determinare se i provvedimenti statali di cui trattasi costituiscano aiuti di Stato che avrebbero dovuto essere notificati alla Commissione.

2) Si deve ritenere che l'applicazione ad un'impresa di un regime come quello istituito dalla legge italiana 3 aprile 1979, n. 95, e derogatorio alle regole normalmente vigenti in materia di fallimento dà luogo alla concessione di un aiuto di Stato, ai sensi dell'art. 92, n. 1, del Trattato, allorché è dimostrato che questa impresa

- è stata autorizzata a continuare la sua attività economica in circostanze in cui tale eventualità sarebbe stata esclusa nell'ambito dell'applicazione delle regole normalmente vigenti in materia di fallimento, o

- ha beneficiato di uno o più vantaggi, quali una garanzia di Stato, un'aliquota d'imposta ridotta, un'esenzione dall'obbligo di pagamento di ammende e altre sanzioni pecuniarie o una rinuncia effettiva, totale o parziale, ai crediti pubblici, dei quali non avrebbe potuto usufruire un'altra impresa insolvente nell'ambito dell'applicazione delle regole normalmente vigenti in materia di fallimento.

3) Qualora sia dimostrato che un regime come quello istituito dalla legge n. 95/79 è idoneo, di per sé, a generare la concessione di aiuti di Stato ai sensi dell'art. 92, n. 1, del Trattato, il detto regime non può essere attuato se non è stato notificato alla Commissione e, in caso di notifica, prima di una decisione della Commissione che riconosca la compatibilità del progetto di aiuto con il mercato comune o, se la Commissione non adotta alcuna decisione entro due mesi a decorrere dalla notifica, prima della scadenza di tale termine.