Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni - Esecuzione - Decisioni «esecutive» nello Stato di origine - Nozione - Carattere esecutivo dal punto di vista formale - Esperimento dell'esecuzione nello Stato richiesto - Incidenza di una decisione posteriore che esula dall'ambito di applicazione della Convenzione e conferisce un'immunità da esecuzione nello Stato d'origine - Valutazione da parte del giudice dello Stato richiesto
(Convenzione 27 settembre 1968, artt. 31, primo comma, e 36)
Il termine «esecutive» di cui all'art. 31, primo comma, della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev'essere interpretato nel senso che riguarda esclusivamente il carattere esecutivo, dal punto di vista formale, delle decisioni straniere e non le condizioni alle quali tali decisioni possono essere eseguite nello Stato d'origine. Spetta al giudice dello Stato richiesto, nell'ambito di un'opposizione contro l'exequatur di una decisione del genere, proposta ai sensi dell'art. 36 della Convenzione, determinare, secondo la propria legge, comprese le norme di diritto internazionale privato, quali siano gli effetti giuridici sul suo territorio di un'altra decisione pronunciata nello Stato d'origine nell'ambito di una procedura di liquidazione giudiziaria, materia esclusa dall'ambito di applicazione della Convenzione.