1 Concorrenza - Procedimento amministrativo - Esame delle denunce - Motivazione delle decisioni di archiviazione - Obbligo - Portata - Applicazione della deroga alle regole di concorrenza prevista nel settore dei prodotti agricoli per gli accordi, decisioni e pratiche necessari alla realizzazione degli obiettivi enunciati dall'art. 39 del Trattato (divenuto art. 33 CE)
[Trattato CE, artt. 39 e 190 (divenuti artt. 33 CE e 253 CE); regolamento (CEE) del Consiglio n. 26, art. 2, n. 1]
2 Ricorso di annullamento - Motivi - Difetto o insufficienza di motivazione - Motivo che deve essere sollevato d'ufficio - Errore manifesto di valutazione - Motivo che può essere sollevato dal giudice solo se è dedotto dal ricorrente
[Trattato CE, artt. 173 (divenuto, in seguito a modifica, art. 230 CE) e 190 (divenuto art. 253 CE)]
3 Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Motivi - Motivazione di una sentenza inficiata da una violazione del diritto comunitario - Dispositivo fondato per altri motivi di diritto - Rigetto
4 Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Motivi - Erronea valutazione dei fatti - Irricevibilità - Rigetto
[Trattato CE, art. 168 A (divenuto art. 225 CE); Statuto CE della Corte di giustizia, art. 51]
1 La motivazione prescritta dall'art. 190 del Trattato (divenuto art. 253 CE) dev'essere adeguata alla natura dell'atto e deve fare apparire in forma chiara e non equivoca l'iter logico seguito dall'istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e da permettere al giudice competente di esercitare il proprio controllo. L'obbligo di motivazione dev'essere valutato in funzione delle circostanze del caso, in particolare del contenuto dell'atto, della natura dei motivi fatti valere e dell'interesse che i destinatari dell'atto o altre persone da questo riguardate direttamente o individualmente possono avere a ricevere spiegazioni. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto l'accertamento se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti di cui all'art. 190 del Trattato va effettuato alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia di cui trattasi.
Per quanto riguarda in particolare una decisione della Commissione di respingere una denuncia in materia di concorrenza sul fondamento dell'art. 2, n. 1, prima frase, del regolamento n. 26, la motivazione della decisione deve spiegare in che modo l'accordo tra i membri di una cooperativa era consono a ciascuno degli obiettivi dell'art. 39 del Trattato (divenuto art. 33 CE) e in che modo la Commissione ha potuto conciliare tali obiettivi in modo da consentire l'applicazione di tale disposizione derogatoria, da interpretarsi restrittivamente.
(v. punti 93-94)
2 La violazione dell'art. 190 del Trattato (divenuto art. 253 CE) e il manifesto errore di valutazione costituiscono due motivi distinti, che possono essere dedotti nel contesto del ricorso previsto dall'art. 173 del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 230 CE). Il primo, il quale si riferisce ad un difetto o un'insufficienza di motivazione, rientra nella violazione delle forme sostanziali, ai sensi di tale disposizione, e costituisce un motivo di ordine pubblico che deve essere sollevato d'ufficio dal giudice comunitario. Per contro, il secondo, il quale verte sulla legittimità nel merito della decisione controversa, è riconducibile alla violazione di una norma di diritto relativa all'applicazione del Trattato, ai sensi del medesimo art. 173, e può essere esaminato dal giudice comunitario solo se è dedotto dal ricorrente.
(v. punto 114)
3 Qualora la motivazione di una sentenza del Tribunale denoti una violazione del diritto comunitario, ma il suo dispositivo appaia fondato per altri motivi di diritto, il ricorso avverso tale sentenza dev'essere respinto.
(v. punto 121)
4 Dagli artt. 168 A del Trattato (divenuto art. 225 CE) e 51 dello Statuto della Corte di giustizia risulta che il ricorso contro una sentenza del Tribunale di primo grado può fondarsi solo su motivi relativi alla violazione di norme di diritto, ad esclusione di qualsiasi valutazione dei fatti.
Il Tribunale, infatti, è il solo competente, da un lato, ad accertare i fatti, salvo il caso in cui l'inesattezza materiale dei suoi accertamenti risultasse dai documenti del fascicolo ad esso sottoposto e, dall'altro, a valutare tali fatti.
(v. punti 138-139)