61997J0234

Sentenza della Corte dell'8 luglio 1999. - Teresa Fernández de Bobadilla contro Museo Nacional del Prado, Comité de Empresa del Museo Nacional del Prado e Ministerio Fiscal. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Juzgado de lo Social n. 4 de Madrid - Spagna. - Riconoscimento di diplomi - Restauratore di opere d'arte - Direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE - Nozione di "professione regolamentata" - Art. 48 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica art. 39 CE). - Causa C-234/97.

raccolta della giurisprudenza 1999 pagina I-04773


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


1 Libera circolazione delle persone - Libertà di stabilimento - Lavoratori - Riconoscimento dei diplomi e dei titoli - Ambito di applicazione delle direttive 89/48 e 92/51 - Attività professionale regolamentata - Nozione - Portata - Attività disciplinata dalle disposizioni di un contratto collettivo - Condizione di inclusione - Disciplina dell'attività professionale in generale

(Direttive del Consiglio 89/48/CEE e 92/51/CEE)

2 Libera circolazione delle persone - Libertà di stabilimento - Lavoratori - Esercizio di una professione nell'ambito di un ente pubblico, disciplinato dalle disposizioni di un contratto collettivo - Requisito di un titolo o di un diploma che attesti una qualifica professionale riconosciuta dalle autorità dello Stato membro - Ammissibilità - Obbligo delle autorità dello Stato membro di esaminare la corrispondenza tra i diplomi, conoscenze e qualificazioni richiesti dal diritto nazionale e quelli ottenuti negli altri Stati membri

[Trattato CE, art. 48 (divenuto, in seguito a modifica, art. 39 CE); direttive del Consiglio 89/48 e 92/51]

Massima


1 Le disposizioni di un contratto collettivo che disciplina, in generale, l'accesso ad una professione o il suo esercizio possono costituire «disposizioni legislative, regolamentari o amministrative» ai sensi dell'artt. 1, lett. d), della direttiva 89/48, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, e dell'art. 1, lett. f), della direttiva 92/51, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, e possono, pertanto, essere qualificate come regolamentazione di un'attività professionale ai sensi di queste direttive.

Il campo di applicazione di un contratto collettivo può essere considerato sufficientemente generale per «regolamentare» una professione se le disposizioni di un accordo concluso tra un ente pubblico e i rappresentanti dei lavoratori che esso occupa sono comuni ad altri contratti collettivi conclusi individualmente da altri enti pubblici dello stesso tipo e, inoltre, se le disposizioni di questi contratti derivano da una politica amministrativa unica definita sul piano nazionale. Per contro, questo non vale normalmente per le disposizioni di un contratto collettivo che disciplina solo i rapporti tra datore di lavoro e lavoratori nell'ambito di un solo ente pubblico.

2 L'art. 48 del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 39 CE) dev'essere interpretato nel senso che:

- non si oppone alle disposizioni di un contratto collettivo che si applica presso un ente pubblico di uno Stato membro le quali riservano il diritto di esercitare, nell'ambito di tale ente pubblico, una determinata professione che non è regolamentata ai sensi delle direttive 89/48, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, e 92/51, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE, solo a coloro che sono in possesso di un titolo rilasciato da un istituto di istruzione di tale Stato membro o di qualsiasi altro titolo rilasciato all'estero e omologato dalle autorità competenti dello stesso Stato membro,

- le autorità di tale Stato membro competenti ad omologare o convalidare i diplomi esteri o, quando nessuna procedura generale di omologazione è stata attuata oppure quando tale procedura non è conforme ai requisiti del diritto comunitario, l'ente pubblico stesso sono tuttavia tenuti, relativamente ai diplomi rilasciati in un altro Stato membro, ad esaminare in quale misura le conoscenze e qualificazioni attestate dal diploma acquisito dall'interessato corrispondano a quelle richieste dalla normativa dello Stato membro ospitante. Allorché la corrispondenza è solo parziale, spetta del pari alle autorità nazionali competenti o, eventualmente, all'ente pubblico stesso valutare se le conoscenze acquisite dall'interessato nell'ambito di un ciclo di studi o di un'esperienza pratica possano valere ai fini dell'accertamento del possesso delle conoscenze non attestate dal diploma estero.

Parti


Nel procedimento C-234/97,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 234 CE), dal Juzgado de lo Social n. 4 di Madrid (Spagna), nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Teresa Fernández de Bobadilla

e

Museo Nacional del Prado,

Comité de Empresa del Museo Nacional del Prado,

Ministerio Fiscal,

" domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 48 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 39 CE),

LA CORTE,

composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, J.-P. Puissochet, G. Hirsch e P. Jann, presidenti di sezione, C. Gulmann, J.L. Murray, D.A.O. Edward (relatore), H. Ragnemalm e L. Sevón, giudici,

avvocato generale: N. Fennelly

cancelliere: signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale

viste le osservazioni scritte presentate:

- per la signora Fernández de Bobadilla, dall'avv. José Maria Villalvilla Muñoz, del foro di Madrid;

- per il Ministerio Fiscal, dal signor Joaquín Sánchez-Covisa Villa, Teniente Fiscal presso la Corte superiore di giustizia della comunità di Madrid;

- per il governo spagnolo, dal signor Santiago Ortiz Vaamonde, Abogado del Estado, in qualità di agente;

- per il governo finlandese, dal signor H. Rotkirch, ambasciatore, capo del servizio affari giuridici del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente;

- per la Commissione delle Comunità europee, dal signor Pieter Jan Kuijper, consigliere giuridico, e dalla signora Isabel Martínez del Peral, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti,

vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni orali della signora Fernández de Bobadilla, del governo spagnolo nonché della Commissione, all'udienza del 14 luglio 1998,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 15 ottobre 1998,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanza 30 maggio 1997, pervenuta alla Corte il 26 giugno seguente, il Juzgado de lo Social n. 4 di Madrid ha sottoposto, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 234 CE), una questione pregiudiziale relativa all'interpretazione dell'art. 48 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 39 CE).

2 Tale questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia tra la signora Fernández de Bobadilla, da un lato, e il Museo Nacional del Prado (in prosieguo: il «Prado»), il Comité de Empresa del Museo Nacional del Prado e il Ministerio Fiscal, dall'altro.

3 La signora Fernández de Bobadilla è cittadina spagnola e risiede a Madrid. Dopo aver ottenuto il titolo di Bachelor of Art in Storia dell'arte all'università di Boston (Stati Uniti d'America), essa ha effettuato - grazie a una borsa ricevuta dal Prado - studi del terzo ciclo sulla restaurazione di opere d'arte presso il Newcastle upon Tyne Polytechnic (Regno Unito) al termine dei quali essa ha ottenuto, nel 1989, il titolo di Master of Arts.

4 Dal 1989 al 1992, la ricorrente nella causa principale ha lavorato per il Prado in qualità di restauratrice di opere su carta nell'ambito di un contratto temporaneo. Essa ha anche lavorato per diversi altri studi artistici e musei tra cui lo studio Paolo Crisistomi di Roma, il museo Lázaro Galdiano, il museo spagnolo delle scienze naturali, l'Istituto nazionale di calcografia, l'Accademia reale delle belle arti di San Fernando e la Fondazione Focus di Siviglia.

5 Il Prado, in forza dell'art. 1, n. 1, del regio decreto 1_ agosto 1985, n. 1432, come modificato dai regi decreti nn. 1142/96 e 2461/96, è un ente autonomo a carattere amministrativo, collegato al ministero della Cultura e dipendente direttamente dal ministro. Il Prado è dotato di personalità giuridica e di capacità di agire. Al tempo dei fatti di cui alla causa a qua, esso era disciplinato in particolare dalla legge sul regime giuridico degli enti statali autonomi nonché dalla normativa relativa ai musei di Stato.

6 Una disposizione del contratto collettivo concluso nel 1988 tra il Prado e i rappresentanti del personale riserva il posto di restauratore a coloro che sono in possesso del titolo rilasciato dalla facoltà delle belle arti, sezione restauro, o dalla scuola delle arti applicate al restauro di opere d'arte, o di qualsiasi altro titolo rilasciato all'estero e omologato dall'ente competente.

7 Il 9 ottobre 1992 la ricorrente nella causa principale ha chiesto l'omologazione del suo titolo rilasciato dal Newcastle upon Tyne Polytechnic affinché fosse equiparato al titolo spagnolo di conservatore e restauratore di opere d'arte. Dopo aver esaminato la sua domanda, i servizi competenti del ministero dell'Istruzione le hanno comunicato, in data 9 dicembre 1993, che, per ottenere una tale omologazione, doveva dimostrare, con prove articolate in due parti, che essa possedeva conoscenze sufficienti nelle 24 materie elencate in questa stessa comunicazione. Tali prove finora non hanno avuto luogo.

8 Nel frattempo, in data 17 novembre 1992, il Prado ha indetto un concorso per coprire a titolo permanente un posto di restauratore di opere su carta. La candidatura della signora Fernández de Bobadilla è stata respinta poiché non soddisfaceva le condizioni previste dal contratto collettivo.

9 Nel 1996 la ricorrente nella causa principale, ritenendo che imporre queste condizioni costituisse una violazione della costituzione spagnola e un ostacolo al diritto alla libera circolazione dei lavoratori, che è tutelata dall'art. 48 del Trattato, ha presentato un ricorso dinanzi al giudice nazionale mirante all'annullamento della disposizione di cui trattasi.

10 Nutrendo dubbi sull'interpretazione che occorre dare all'art. 48 del Trattato, il Juzgado de lo Social n. 4 di Madrid ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se sia incompatibile col diritto alla libera circolazione dei lavoratori la disposizione contenuta nel contratto collettivo di un organismo autonomo dello Stato spagnolo che richiede per esercitare la professione di restauratore (professione non regolamentata) la previa convalida del titolo accademico conseguito in un altro paese comunitario, consistendo tale convalida nel confronto dei programmi di studio spagnoli e dell'altro paese e nel superamento mediante prove teoriche o pratiche di esami sulle materie d'insegnamento inserite nel piano di studi spagnolo che non sono previste nel piano di studi dell'altro paese comunitario di cui trattasi».

11 Il diritto comunitario non si oppone a che un ente pubblico quale il Prado subordini l'attribuzione di un posto al possesso di uno o più titoli destinati a dimostrare la capacità del candidato ad occupare tale posto, a condizione tuttavia che tale requisito non costituisca un ostacolo ingiustificato all'esercizio effettivo delle libertà fondamentali garantite dall'art. 48 del Trattato.

12 Gli enti pubblici sono inoltre tenuti a rispettare le disposizioni delle direttive del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (GU 1989, L 19, pag. 16), e 18 giugno 1992, 92/51/CE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE (GU L 209, pag. 25).

13 Il giudice nazionale afferma che la professione di restauratore di opere d'arte non è regolamentata in Spagna poiché, da un lato, essa non figura nell'elenco delle professioni cui si riferisce la normativa spagnola che dà attuazione alle direttive 89/48 e 92/51 e, dall'altro, non esiste alcuna direttiva che disciplini specificamente tale professione. Inoltre, secondo la sentenza della Corte costituzionale spagnola (sentenza 6 luglio 1989, causa 122/89), il fatto di assoggettare l'accesso ad una determinata attività professionale a taluni requisiti o condizioni non è sufficiente per farne una professione regolamentata.

14 Occorre tuttavia ricordare che la definizione della nozione di professione regolamentata ai sensi delle direttive 89/48 e 92/51 rientra nel diritto comunitario.

15 Occorre quindi accertare innanzi tutto se il fatto che un ente pubblico di uno Stato membro riservi, mediante un contratto collettivo, il diritto di esercitare nel suo territorio una professione determinata ai candidati in possesso di un titolo rilasciato da un istituto di insegnamento situato in tale Stato membro o di un titolo rilasciato all'estero e riconosciuto come equivalente dall'ente nazionale competente comporti che tale professione debba essere considerata come regolamentata ai sensi delle direttive 89/48 e 92/51.

16 Dagli artt. 1, lett. d), della direttiva 89/48 e 1, lett. f), della direttiva 92/51 risulta che costituisce una professione regolamentata un'attività le cui modalità di accesso o di esercizio siano direttamente o indirettamente disciplinate da norme di natura giuridica, cioè da disposizioni di legge, di regolamento o amministrative (v. sentenza 1_ febbraio 1996, causa C-164/94, Aranitis, Racc. pag. I-135, punto 18).

17 L'accesso a una professione o l'esercizio della medesima deve considerarsi direttamente disciplinato da norme giuridiche qualora disposizioni di legge, di regolamento o amministrative dello Stato membro ospitante istituiscano un regime che produce l'effetto di riservare espressamente tale attività professionale alle persone che soddisfano a talune condizioni e di vietare l'accesso a quelle che non vi soddisfino (v. sentenza Aranitis, soprammenzionata, punto 19).

18 Come ha rilevato l'avvocato generale al paragrafo 23 delle sue conclusioni, negli ordinamenti giuridici di diversi Stati membri, le parti sociali concludono contratti collettivi sulle condizioni di lavoro, ivi comprese le condizioni di accesso all'impiego che sono obbligatorie non solo per le parti firmatarie e i datori di lavoro e i lavoratori che essi rappresentano, ma anche per i terzi, oppure che producono effetti nei confronti di questi ultimi.

19 La Corte infatti ha già dichiarato che uno Stato membro può affidare la realizzazione degli obiettivi perseguiti da direttive comunitarie alle parti sociali, mediante accordi collettivi, pur rimanendo lo Stato sempre obbligato a soddisfare l'obbligo che ad esso incombe di assicurare la piena attuazione delle direttive, adottando eventualmente ogni provvedimento opportuno (sentenza 30 gennaio 1985, causa 143/83, Commissione/Danimarca, Racc. pag. 427, punti 8 e 9).

20 Inoltre le disposizioni di un contratto collettivo che disciplina, in generale, l'accesso ad una professione o il suo esercizio possono costituire «disposizioni legislative, regolamentari o amministrative» ai sensi degli artt. 1, lett. d), della direttiva 89/48 e 1, lett. f), della direttiva 92/51 e questo in particolare allorché tale situazione derivi da una politica amministrativa unica definita sul piano nazionale.

21 Del resto, come ha sottolineato il governo finlandese, se le direttive 89/48 e 92/51 non si applicassero ai settori disciplinati da contratti collettivi, questo pregiudicherebbe il loro effetto utile.

22 Occorre poi esaminare se un contratto collettivo disciplini, in generale, l'accesso ad una professione o il suo esercizio. Se le disposizioni di un accordo concluso tra un ente pubblico, quale il Prado, e i rappresentanti dei lavoratori che esso occupa sono comuni ad altri contratti collettivi conclusi individualmente da altri enti pubblici dello stesso tipo e, inoltre, se le disposizioni di questi contratti derivano da una politica amministrativa unica definita sul piano nazionale, il campo d'applicazione di tali accordi potrebbe essere considerato sufficientemente generale perché le loro disposizioni siano qualificate come regolamentazione di un'attività professionale ai sensi delle direttive 89/48 e 92/51.

23 Per contro, le disposizioni di un contratto collettivo che disciplina solo i rapporti tra datore di lavoro e lavoratori nell'ambito di un solo ente pubblico non hanno nella maggior parte dei casi un campo d'applicazione sufficientemente generale perché le attività professionali interessate possano essere qualificate come professione regolamentata ai sensi delle direttive 89/48 e 92/51.

24 Da quanto precede risulta che spetta al giudice nazionale verificare l'ampiezza del campo di applicazione della norma che richiede che coloro che presentano la candidatura per un posto di restauratore di opere d'arte possiedano diplomi spagnoli o titoli rilasciati all'estero e riconosciuti come equivalenti dall'ente nazionale competente al fine di stabilire se l'accesso a questa professione o il suo esercizio sia o meno regolamentato in Spagna ai sensi delle direttive 89/48 e 92/51.

25 Se il giudice nazionale constata che questa professione è regolamentata in Spagna, esso dovrà allora concludere che l'una o l'altra delle direttive 89/48 e 92/51 si applica alla controversia dinanzi ad esso pendente.

26 Se il giudice nazionale ritiene che una di queste due direttive si applichi, dovrà poi verificare che la ricorrente nella causa principale soddisfa le condizioni precisate dalla direttiva pertinente al fine di accertare se essa possa presentare la candidatura per un posto di restauratore di opere d'arte che dev'essere coperto in via permanente.

27 Occorre infine sottolineare che, quando l'una o l'altra delle direttive 89/48 e 92/51 trova applicazione, un ente pubblico di uno Stato membro, tenuto a rispettare le norme previste dalla direttiva pertinente, non può più richiedere l'omologazione dei titoli di un candidato da parte delle autorità nazionali competenti.

28 Se la professione di cui trattasi non è una professione regolamentata ai sensi delle direttive 89/48 e 92/51, il diritto comunitario non si oppone, in via di principio, a che un ente pubblico di uno Stato membro riservi l'accesso ad un posto ai candidati in possesso di un titolo rilasciato da un istituto di insegnamento di tale Stato membro o di qualsiasi altro titolo rilasciato all'estero e omologato dalle autorità competenti di tale Stato membro. Tuttavia, trattandosi di un diploma rilasciato in un altro Stato membro, la procedura di omologazione dev'essere compatibile con i requisiti del diritto comunitario.

29 La Corte ha già avuto l'occasione di precisare le condizioni che devono essere soddisfatte dalle autorità competenti di uno Stato membro, quando viene loro presentata una domanda di autorizzazione all'esercizio di una professione il cui accesso è, secondo la normativa nazionale, subordinato al possesso di un diploma o di una qualifica professionale, in particolare nella sentenza 7 maggio 1991, causa C-340/89, Vlassopoulou (Racc. pag. I-2357).

30 Diversamente dalla sentenza Vlassopoulou, soprammenzionata, la presente causa riguarda un cittadino spagnolo che intende esercitare la sua professione in Spagna. Tuttavia, se un cittadino di uno Stato membro, per il fatto di aver risieduto regolarmente nel territorio di un altro Stato membro e di avervi acquisito una qualificazione professionale, si trova, nei confronti del suo Stato membro di origine, in una situazione equiparabile a quella di un lavoratore migrante, esso deve anche beneficiare dei diritti e delle libertà garantiti dal Trattato (v., in tal senso, sentenza 31 marzo 1993, causa C-19/92, Kraus, Racc. pag. I-1663, punti 15 e 16).

31 Dal punto 16 della sentenza Vlassopoulou, soprammenzionata, risulta che spetta alle autorità competenti dello Stato membro ospitante prendere in considerazione i diplomi, i certificati e gli altri titoli che l'interessato ha acquisito ai fini dell'esercizio della medesima professione in un altro Stato membro procedendo ad un raffronto tra le competenze attestate da questi diplomi e le conoscenze e qualifiche richieste dalle norme nazionali.

32 Se, a seguito di questo esame comparativo dei diplomi, si arriva alla constatazione che le conoscenze e le qualifiche attestate dal diploma rilasciato in un altro Stato membro corrispondono a quelle richieste dalle disposizioni nazionali, le autorità competenti dello Stato membro ospitante sono tenute ad ammettere che questo diploma soddisfa le condizioni fissate da dette disposizioni. Se invece, a seguito di tale confronto, emerge una corrispondenza solo parziale tra dette conoscenze e qualifiche, le autorità competenti hanno il diritto di pretendere che l'interessato dimostri di aver maturato le conoscenze e le qualifiche mancanti (v. sentenza Vlassopoulou, soprammenzionata, punto 19).

33 A questo proposito, spetta alle autorità nazionali competenti valutare se le conoscenze acquisite dal candidato, nel contesto di un ciclo di studi, siano valide ai fini dell'accertamento del possesso delle conoscenze mancanti (sentenza Vlassopoulou, soprammenzionata, punto 20).

34 Allorché nessuna procedura generale di omologazione è stata attuata sul piano nazionale dallo Stato membro ospitante o allorché tale procedura non era conforme ai requisiti del diritto comunitario come precisato ai punti 29-33 della presente sentenza, spetta all'ente pubblico che intende coprire un posto verificare, esso stesso, se il diploma conseguito dal candidato in un altro Stato membro, corredato eventualmente di un'esperienza pratica, debba essere considerato equivalente al titolo richiesto.

35 Un tale obbligo si impone a maggior ragione quando, come nella causa principale, l'ente pubblico interessato ha concesso una borsa di studio al candidato affinché continuasse i suoi studi in un altro Stato membro e lo ha già occupato a titolo temporaneo nel posto da coprire. Infatti, in una tale ipotesi, l'ente pubblico si trova in una posizione ideale per valutare le competenze effettive del candidato rispetto a quelle di coloro che sono in possesso del diploma nazionale, così come si trovava il Prado per valutare la capacità della signora Fernández de Bobadilla ad occupare un posto di restauratore di opere d'arte.

36 Da tutte le considerazioni che precedono risulta che occorre risolvere la questione posta dal giudice nazionale dichiarando che l'art. 48 del Trattato dev'essere interpretato nel senso che:

- non si oppone alle disposizioni di un contratto collettivo che si applica presso un ente pubblico di uno Stato membro le quali riservano il diritto di esercitare, nell'ambito di tale ente pubblico, una determinata professione che non è regolamentata ai sensi delle direttive 89/48 e 92/51 solo a coloro che sono in possesso di un titolo rilasciato da un istituto di istruzione di tale Stato membro o di qualsiasi altro titolo rilasciato all'estero e omologato dalle autorità competenti dello stesso Stato membro,

- le autorità di tale Stato membro competenti ad omologare o convalidare i diplomi esteri o, quando nessuna procedura generale di omologazione è stata attuata oppure quando tale procedura non è conforme ai requisiti del diritto comunitario, l'ente pubblico stesso sono tuttavia tenuti, relativamente ai diplomi rilasciati in un altro Stato membro, ad esaminare in quale misura le conoscenze e qualificazioni attestate dal diploma acquisito dall'interessato corrispondano a quelle richieste dalla normativa dello Stato membro ospitante. Allorché la corrispondenza è solo parziale, spetta del pari alle autorità nazionali competenti o, eventualmente, all'ente pubblico stesso, valutare se le conoscenze acquisite dall'interessato nell'ambito di un ciclo di studi o di un'esperienza pratica possano essere valide ai fini dell'accertamento del possesso delle conoscenze non attestate dal diploma estero.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

37 Le spese sostenute dai governi spagnolo, finlandese e svedese, nonché dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Juzgado de lo Social n. 4 di Madrid con ordinanza 30 maggio 1997, dichiara:

L'art. 48 del Trattato dev'essere interpretato nel senso che:

- non si oppone alle disposizioni di un contratto collettivo che si applica presso un ente pubblico di uno Stato membro le quali riservano il diritto di esercitare, nell'ambito di tale ente pubblico, una determinata professione che non è regolamentata ai sensi delle direttive del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, e 18 giugno 1992, 92/51/CE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE, solo a coloro che sono in possesso di un titolo rilasciato da un istituto di istruzione di tale Stato membro o di qualsiasi altro titolo rilasciato all'estero e omologato dalle autorità competenti dello stesso Stato membro,

- le autorità di tale Stato membro competenti ad omologare o convalidare i diplomi esteri o, quando nessuna procedura generale di omologazione è stata attuata oppure quando tale procedura non è conforme ai requisiti del diritto comunitario, l'ente pubblico stesso sono tuttavia tenuti, relativamente ai diplomi rilasciati in un altro Stato membro, ad esaminare in quale misura le conoscenze e qualificazioni attestate dal diploma acquisito dall'interessato corrispondano a quelle richieste dalla normativa dello Stato membro ospitante. Allorché la corrispondenza è solo parziale, spetta del pari alle autorità nazionali competenti o, eventualmente, all'ente pubblico stesso, valutare se le conoscenze acquisite dall'interessato nell'ambito di un ciclo di studi o di un'esperienza pratica possano essere valide ai fini dell'accertamento del possesso delle conoscenze non attestate dal diploma estero.