61997J0230

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 29 ottobre 1998. - Procedimento penale a carico di Ibiyinka Awoyemi. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Hof van Cassatie - Belgio. - Patente di guida - Interpretazione della direttiva 80/1263/CEE - Inosservanza dell'obbligo di sostituire la patente rilasciata da uno Stato membro al cittadino di un paese terzo con una patente dello Stato membro della sua nuova residenza - Sanzioni penali - Incidenza della direttiva 91/439/CEE. - Causa C-230/97.

raccolta della giurisprudenza 1998 pagina I-06781


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


1 Libera circolazione delle persone - Libertà di stabilimento - Patente di guida - Cittadino di un paese terzo titolare di una patente di modello comunitario - Inosservanza dell'obbligo di sostituire la patente rilasciata dallo Stato membro d'origine con una patente dello Stato membro ospitante - Equiparazione alla guida senza patente - Sanzioni penali - Ammissibilità

(Trattato CE, artt. 48 e 52; direttiva del Consiglio 80/1263/CEE, art. 8, n. 1, primo comma)

2 Libera circolazione delle persone - Libertà di stabilimento - Patente di guida - Cittadino di un paese terzo titolare di una patente di modello comunitario - Inosservanza dell'obbligo di sostituire la patente previsto dalla direttiva 80/1263 - Sanzioni penali - Direttiva 91/439 - Effetto diretto degli artt. 1, n. 2, e 8, n. 1 - Portata - Principio di diritto nazionale di retroattività della legge penale più favorevole - Incidenza

(Direttive del Consiglio 80/1263/CEE, art. 8, n. 1, e 91/439/CEE, artt. 1, n. 2, e 8, n. 1)

Massima


1 Sebbene gli Stati membri non possano infliggere, per il caso di violazione dell'obbligo di sostituzione della patente di guida previsto dall'art. 8, n. 1, primo comma, della prima direttiva 80/1263, relativa all'istituzione di una patente di guida comunitaria, una sanzione penale sproporzionata alla gravità dell'infrazione, che creerebbe un ostacolo alla libera circolazione delle persone, tenuto conto della rilevanza che il diritto di guidare un autoveicolo riveste ai fini dell'esercizio effettivo di un'attività lavorativa autonoma o dipendente, con particolare riguardo all'accesso a talune professioni o funzioni, il fondamento di tale limitazione apportata alla competenza degli Stati membri di prevedere sanzioni penali in materia è la libertà di circolazione delle persone istituita dal Trattato. Orbene, il cittadino di un paese terzo non può legittimamente far valere le norme in materia di libera circolazione delle persone, le quali si applicano unicamente ai cittadini di uno Stato membro della Comunità che intendano stabilirsi nel territorio di un altro Stato membro oppure ai cittadini di questo stesso Stato che si trovino in una situazione avente elementi di collegamento con una qualunque delle situazioni previste dal diritto comunitario.

Pertanto, né le disposizioni della Prima direttiva 80/1263 né quelle del Trattato ostano a che la guida di un autoveicolo da parte del cittadino di un paese terzo - che sia titolare di una patente di guida di modello comunitario rilasciata da uno Stato membro e che, avendo trasferito la propria residenza in un altro Stato membro, avrebbe potuto ottenervi in sostituzione una patente rilasciata dallo Stato ospitante, ma che abbia omesso di procedere a tale formalità entro il termine di un anno imposto - sia equiparata in tale ultimo Stato alla guida senza patente e venga pertanto sanzionata con una pena detentiva o pecuniaria.

2 Gli artt. 1, n. 2, e 8, n. 1, della direttiva 91/439, relativa alla patente di guida, impongono agli Stati membri obblighi chiari e precisi, consistenti rispettivamente nel reciproco riconoscimento delle patenti di guida di modello comunitario e nel divieto di esigere la sostituzione delle patenti di guida rilasciate da un altro Stato membro, senza prendere in considerazione la cittadinanza del titolare: gli Stati destinatari non dispongono di alcun margine discrezionale quanto ai provvedimenti da adottare per conformarsi a tali esigenze. L'effetto diretto che occorre pertanto riconoscere a tali norme implica che i singoli hanno il diritto di farli valere dinanzi ai giudici nazionali.

Ne consegue che il cittadino di un paese terzo, titolare di una patente di guida di modello comunitario in corso di validità rilasciata da uno Stato membro, che abbia acquisito la residenza normale in un altro Stato membro, ma che non abbia ivi proceduto alla sostituzione della propria patente di guida entro il termine di un anno prescritto dall'art. 8, n. 1, primo comma, della direttiva 80/1263, ha il diritto di far valere direttamente gli artt. 1, n. 2, e 8, n. 1, della direttiva 91/439 per opporsi all'irrogazione, nello Stato membro in cui ha stabilito la sua nuova residenza, di una pena detentiva o pecuniaria per guida senza patente. Il diritto comunitario non osta a che, in ragione del principio - accolto dal diritto nazionale di taluni Stati membri - di retroattività della legge penale più favorevole, il giudice di tale Stato membro applichi tali disposizioni della direttiva 91/439, quand'anche l'infrazione abbia avuto luogo prima della data prevista per l'attuazione della detta direttiva.

Parti


Nel procedimento C-230/97,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dallo Hof van Cassatie (Belgio) nel procedimento penale dinanzi ad esso pendente contro

Ibiyinka Awoyemi,

"domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 8, n. 1, della prima direttiva del Consiglio 4 dicembre 1980, 80/1263/CEE, relativa all'istituzione di una patente di guida comunitaria (GU L 375, pag. 1), nonché degli artt. 1, n. 2, e 8, n. 1, della direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/439/CEE, concernente la patente di guida (GU L 237, pag. 1),

LA CORTE

(Seconda Sezione),

composta dai signori G. Hirsch, presidente di sezione, G.F. Mancini e R. Schintgen (relatore), giudici,

avvocato generale: P. Léger

cancelliere: R. Grass

viste le osservazioni scritte presentate:

- per il governo del Regno Unito, dalla signora S. Ridley, del Treasury Solicitor's Department, in qualità di agente, assistita dal signor R. Thompson, barrister;

- per la Commissione delle Comunità europee, dal signor B.J. Drijber e dalla signora L. Pignataro, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti,

vista la relazione del giudice relatore,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 16 luglio 1998,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanza 17 giugno 1997, pervenuta alla Corte il 24 giugno seguente, lo Hof van Cassatie ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, tre questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione dell'art. 8, n. 1, della prima direttiva del Consiglio 4 dicembre 1980, 80/1263/CEE, relativa all'istituzione di una patente di guida comunitaria (GU L 375, pag. 1), nonché degli artt. 1, n. 2, e 8, n. 1, della direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/439/CEE, concernente la patente di guida (GU L 237, pag. 1).

2 Le questioni sono sorte nell'ambito di un procedimento penale promosso dal pubblico ministero contro il signor Awoyemi, accusato di aver guidato un autoveicolo sulla pubblica via in Belgio senza essere titolare di una valida patente di guida.

Le direttive sulla patente di guida

3 Le patenti di guida sono state oggetto di una prima armonizzazione con l'adozione della direttiva 80/1263, la quale, come precisa il suo primo `considerando', intende contribuire a migliorare la sicurezza della circolazione stradale e a facilitare la circolazione delle persone che si stabiliscono in uno Stato membro diverso da quello nel quale hanno sostenuto un esame di guida o che si spostano all'interno della Comunità.

4 A tal fine, la direttiva 80/1263 ha ravvicinato le norme nazionali in materia, segnatamente per quanto riguarda i sistemi nazionali di rilascio delle patenti, le categorie di veicoli e i requisiti di validità delle patenti. Ha inoltre stabilito un modello comunitario di patente, e istituito un sistema di reciproco riconoscimento delle patenti da parte degli Stati membri, nonché di sostituzione di queste ultime allorché i titolari trasferiscono la loro residenza o la loro sede di lavoro da uno Stato membro a un altro.

5 Ai sensi dell'art. 6, n. 1, della direttiva in esame, il rilascio della patente è subordinato sia al superamento di un esame pratico e teorico e al soddisfacimento di norme mediche, sia all'esistenza di una normale residenza nel territorio dello Stato membro che rilascia la patente, qualora ciò sia previsto dalla regolamentazione dello stesso Stato membro.

6 Ai sensi dell'art. 8, n. 1, della detta direttiva:

«Gli Stati membri prevedono che, se il titolare di una patente di guida nazionale o di una patente di modello comunitario in corso di validità, rilasciata da uno Stato membro, acquista la residenza normale in un altro Stato membro, la patente rimane ivi valida al massimo nell'anno successivo all'acquisizione della residenza. Entro tale termine, su richiesta del titolare e dietro consegna della patente, lo Stato in cui il titolare ha acquisito la normale residenza gli rilascia una patente (di modello comunitario) per la(e) categoria(e) corrispondente(i) senza imporgli le condizioni di cui all'articolo 6. Tuttavia tale Stato membro può rifiutare la sostituzione della patente nei casi in cui la regolamentazione nazionale, ivi comprese le norme sanitarie, si oppone al rilascio della patente.

La sostituzione deve essere preceduta dalla presentazione di una dichiarazione del richiedente in cui si precisi che la sua patente di guida è in corso di validità. Spetta allo Stato membro che procede alla sostituzione verificare, se del caso, la fondatezza di tale dichiarazione. Lo Stato membro che effettua la sostituzione restituisce la vecchia patente all'autorità dello Stato membro che l'ha rilasciata».

7 La direttiva 91/439 ha segnato una nuova tappa nell'armonizzazione delle disposizioni nazionali, in particolare per quanto riguarda i requisiti per il rilascio delle patenti e le categorie dei veicoli; essa ha inoltre abrogato l'obbligo di sostituire la patente di guida in caso di trasferimento della residenza normale in un altro Stato membro, obbligo che, secondo il suo nono `considerando', costituisce un ostacolo alla libera circolazione delle persone ed è quindi inammissibile tenuto conto dei progressi compiuti in vista dell'integrazione europea.

8 L'art. 1, n. 2, di tale direttiva dispone che:

«Le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri sono riconosciute reciprocamente dai medesimi».

9 Ai sensi dell'art. 8, n. 1, della detta direttiva:

«Il titolare di una patente di guida in corso di validità rilasciata da uno Stato membro, qualora abbia acquisito la residenza normale in un altro Stato membro, può chiedere la sostituzione della propria patente di guida con una equipollente; spetta allo Stato membro che procede alla sostituzione verificare, se del caso, se la patente presentata sia effettivamente in corso di validità».

10 A norma del n. 6 dello stesso articolo:

«Quando uno Stato membro sostituisce una patente di guida rilasciata da un paese terzo con una patente di guida di modello comunitario, tale sostituzione, nonché ogni rinnovo o sostituzione successiva, vengono indicati sulla patente.

Tale sostituzione può essere effettuata solo se la patente rilasciata da un paese terzo è stata consegnata alle autorità competenti dello Stato membro che procede alla sostituzione. In caso di spostamento della residenza normale del titolare di tale patente in un altro Stato membro, quest'ultimo potrà non applicare le disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 2».

11 L'art. 12, n. 1, della direttiva 91/439 prevede quanto segue:

«Previa consultazione della Commissione, gli Stati membri adottano anteriormente al 1_ luglio 1994 le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva a decorrere dal 1_ luglio 1996».

12 Quanto all'art. 13 della stessa direttiva, esso dispone che:

«La direttiva 80/1263/CEE è abrogata a decorrere dal 1_ luglio 1996».

La normativa nazionale

13 In Belgio, l'art. 2 del regio decreto 6 maggio 1988 (Moniteur belge del 28 settembre 1988, pag. 13631) dispone quanto segue:

«1. Possono ottenere una patente di guida belga:

1_ coloro che sono iscritti nei registri dello stato civile o nei registri degli stranieri di un comune belga e che sono titolari di uno dei seguenti documenti, rilasciato in Belgio:

a) la carta d'identità di Belga o per stranieri;

b) il certificato d'iscrizione nel registro degli stranieri;

c) la carta di soggiorno di cittadino di uno Stato membro della Comunità economica europea;

d) l'attestato di immatricolazione;

2_ coloro che sono titolari di uno dei seguenti documenti, rilasciato in Belgio:

a) la carta d'identità diplomatica;

b) la carta d'identità consolare;

c) il permesso di soggiorno speciale.

2. Coloro che sono indicati al n. 1, sub 1_, possono guidare un autoveicolo solo se sono in possesso di una patente di guida belga. Tuttavia, per un anno a decorrere dal giorno della loro iscrizione nel registro dello stato civile o nel registro degli stranieri di un comune belga, essi possono guidare anche se sono in possesso di una valida patente di guida nazionale rilasciata all'estero da uno degli Stati membri della Comunità economica europea. Gli altri guidatori di autoveicoli devono essere titolari e portatori di una patente di guida belga o di una patente di guida straniera, nazionale o internazionale, alle condizioni previste dalle disposizioni applicabili in materia di circolazione internazionale.

(...)».

Il procedimento a quo

14 Il signor Awoyemi, cittadino della Nigeria, ha risieduto per un certo tempo nel Regno Unito, dove era titolare di una patente di guida di modello comunitario valida dall'11 aprile 1990 al 26 gennaio 2003.

15 Dal 17 dicembre 1990 risiede regolarmente in Belgio.

16 Il 27 luglio 1993, nel corso di un controllo di polizia a Ostenda (Belgio), veniva accertato che il signor Awoyemi era alla guida di un autoveicolo senza essere in possesso di una patente belga.

17 Pur essendosi avvalso della propria patente di modello comunitario in corso di validità al momento dei fatti, il 4 gennaio 1995 il signor Awoyemi veniva condannato dal correctionele rechtbank di Bruges (Belgio) a un'ammenda di 2 000 BFR per aver guidato un autoveicolo sulla pubblica via in Belgio senza essere titolare di una patente di guida valida, in conformità al citato art. 2 del regio decreto 6 maggio 1988. Secondo tale giudice, da una parte, l'interessato risiedeva in Belgio senza essere titolare di una patente di guida belga e, d'altra parte, al momento dei fatti era ormai trascorso il periodo di un anno dalla sua iscrizione al registro degli stranieri in Belgio, durante il quale aveva il diritto di guidare munito di una patente di guida valida rilasciata da uno degli Stati membri della Comunità europea.

18 Avverso tale sentenza il signor Awoyemi proponeva ricorso in cassazione.

19 Come risulta dalla motivazione dell'ordinanza di rinvio, lo Hof van Cassatie ritiene anzitutto che il citato regio decreto 6 maggio 1988 sia stato adottato specificamente al fine di trasporre l'art. 8, n. 1, primo comma, della direttiva 80/1263. Il giudice a quo fa inoltre riferimento alla sentenza 29 febbraio 1996, causa C-193/94, Skanavi e Chryssanthakopoulos (Racc. pag. I-929), pur osservando che essa è stata pronunciata nell'ambito di una controversia riguardante cittadini di uno Stato membro della Comunità europea, laddove nella fattispecie si tratta del cittadino di un paese terzo, titolare di una patente di guida rilasciata da uno Stato membro diverso dallo Stato membro ospitante. Il giudice rileva infine che la direttiva 80/1263 è stata abrogata, a partire dal 1_ luglio 1996, dalla direttiva 91/439, il cui art. 1, n. 2, impone il reciproco riconoscimento delle patenti rilasciate dagli Stati membri, e il cui art. 8, n. 1, trasforma in mera facoltà l'obbligo di sostituzione, entro un anno, della patente in corso di validità rilasciata da uno Stato membro, allorché il suo titolare stabilisce la propria residenza normale in un altro Stato membro. Secondo il giudice di rinvio, tali disposizioni paiono aver effetto diretto, ma la direttiva 91/439 non precisa se essa sia applicabile ad infrazioni commesse vigente la direttiva 80/1263.

20 Ritenendo che l'esito della controversia dipendesse quindi dall'interpretazione del diritto comunitario, lo Hof van Cassatie ha sospeso il procedimento per sottoporre alla Corte le tre seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se le disposizioni della prima direttiva del Consiglio 4 dicembre 1980, 80/1263/CEE, relativa all'istituzione di una patente di guida comunitaria, in particolare l'art. 8, ostino a che la guida di un autoveicolo da parte di una persona che non ha lo status di cittadino dell'Unione europea, ma è titolare di una patente di guida nazionale o di una patente di modello comunitario rilasciata da uno Stato membro, e che avrebbe potuto ottenere in sostituzione una patente dello Stato membro ospitante, ma non ha proceduto alla detta sostituzione nel termine stabilito, sia equiparata alla guida senza patente e sia di conseguenza sanzionata con una pena detentiva o pecuniaria.

2) Se l'art. 1, n. 2, della direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/439/CEE, concernente la patente di guida, ai sensi del quale le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri sono riconosciute reciprocamente, e il diritto alla sostituzione sancito nell'art. 8, n. 1, di tale direttiva comportino che, anche in assenza di una disciplina nazionale al riguardo, la persona che non ha lo status di cittadino dell'Unione europea, ma è titolare di una patente di guida nazionale o di una patente di modello comunitario rilasciata da uno Stato membro, e che acquista la residenza normale in un altro Stato membro, dal 1_ luglio 1996 possa far valere in giudizio tali disposizioni.

3) In caso di soluzione affermativa della seconda questione, se gli artt. 1, n. 2, e 8, n. 1, della direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/439/CEE, concernente la patente di guida, abbiano effetto retroattivo e quindi ostino a che la guida di un autoveicolo da parte di una persona che non ha lo status di cittadino dell'Unione europea, ma è titolare di una patente di guida nazionale o di una patente di modello comunitario rilasciata da uno Stato membro e che avrebbe potuto ottenere in sostituzione una patente di guida dello Stato membro ospitante ma che, alla data del 27 luglio 1993, non ha proceduto a tale sostituzione nel termine stabilito, sia equiparata alla guida senza patente e sia di conseguenza sanzionata con una pena detentiva o pecuniaria».

Sulla prima questione

21 Come si evince dalla motivazione dell'ordinanza di rinvio, il giudice nazionale, con la prima questione, domanda in sostanza alla Corte se le disposizioni della direttiva 80/1263 o quelle del Trattato ostino a che la guida di un autoveicolo da parte del cittadino di un paese terzo, che sia titolare di una patente di guida di modello comunitario rilasciata da uno Stato membro e che, avendo trasferito la propria residenza in un altro Stato membro, avrebbe potuto ottenervi in sostituzione una patente rilasciata dallo Stato ospitante, ma che abbia omesso di procedere a tale formalità entro il termine imposto di un anno, sia equiparata in quest'ultimo Stato alla guida senza patente e, come tale, sanzionata con una pena detentiva o pecuniaria.

22 Occorre considerare anzitutto, come rileva l'avvocato generale al paragrafo 21 delle sue conclusioni, che la direttiva 80/1263 non si applica soltanto ai cittadini degli Stati membri, bensì ai titolari di una patente di guida rilasciata da uno Stato membro, restandone irrilevante la cittadinanza.

23 Ne consegue che la persona che si trovi nella situazione del signor Awoyemi, che è titolare di una patente di modello comunitario rilasciata dalle competenti autorità del Regno Unito e in corso di validità al momento dei fatti, rientra nell'ambito di applicazione ratione personae di tale direttiva.

24 Tuttavia, la direttiva in oggetto non contiene alcuna disposizione in ordine alle sanzioni da infliggere in caso di violazione dell'obbligo di sostituzione della patente previsto dal suo art. 8, n. 1, primo comma.

25 Pertanto, in assenza di una disciplina comunitaria in materia, la sanzione per l'ipotesi di violazione di un obbligo del genere rimane di competenza degli Stati membri (v. sentenza Skanavi e Chryssanthakopoulos, citata, punto 36).

26 Vero è che, come risulta da una giurisprudenza costante, gli Stati membri non possono, in materia, comminare una sanzione penale sproporzionata alla gravità dell'infrazione, che creerebbe un ostacolo alla libera circolazione delle persone, tenuto conto della rilevanza che il diritto di guidare un autoveicolo riveste ai fini dell'esercizio effettivo di un'attività lavorativa autonoma o dipendente, con particolare riguardo all'accesso a talune professioni o funzioni (v. sentenza Skanavi e Chryssanthakopoulos, citata, punti 36 e 38).

27 Tuttavia, una persona quale il signor Awoyemi non può avvalersi di tale giurisprudenza.

28 Come si evince, infatti, dalla motivazione della citata sentenza Skanavi e Chryssanthakopoulos, punti 36-39, a fondamento della limitazione, apportata alla competenza degli Stati membri, di prevedere sanzioni penali in caso di violazione dell'obbligo di sostituire la patente vi è la libertà di circolazione delle persone istituita dal Trattato.

29 Orbene, il cittadino di un paese terzo che si trovi in una situazione come quella del signor Awoyemi non può legittimamente far valere le norme in materia di libera circolazione delle persone le quali, conformemente a una giurisprudenza costante, si applicano unicamente ai cittadini di uno Stato membro della Comunità che intendano stabilirsi nel territorio di un altro Stato membro oppure ai cittadini di questo stesso Stato che si trovino in una situazione avente elementi di collegamento con una qualunque delle situazioni previste dal diritto comunitario (v., ad esempio, sentenza 25 giugno 1992, causa C-147/91, Ferrer Laderer, Racc. pag. I-4097, punto 7).

30 Ciò considerato, la fattispecie del cittadino di un paese terzo rispetto alle sanzioni che possono essergli inflitte in caso d'inosservanza dell'obbligo di sostituire la patente di guida previsto dall'art. 8, n. 1, primo comma, della direttiva 80/1263 non è riconducibile né alle disposizioni di tale direttiva né a quelle del Trattato relative alla libera circolazione delle persone.

31 La prima questione sollevata dev'essere pertanto risolta nel senso che né le disposizioni della direttiva 80/1263 né quelle del Trattato ostano a che la guida di un autoveicolo da parte del cittadino di un paese terzo, che sia titolare di una patente di guida di modello comunitario rilasciata da uno Stato membro e che, avendo trasferito la propria residenza in un altro Stato membro, avrebbe potuto ottenervi in sostituzione una patente rilasciata dallo Stato ospitante, ma che abbia omesso di procedere a tale formalità entro il termine di un anno imposto, sia equiparata in tale ultimo Stato alla guida senza patente e venga pertanto sanzionata con una pena detentiva o pecuniaria.

Sulla seconda e terza questione

32 Con la seconda e la terza questione, che è opportuno esaminare insieme, il giudice di rinvio domanda sostanzialmente se il cittadino di un paese terzo, titolare di una patente di guida di modello comunitario in corso di validità rilasciata da uno Stato membro, che abbia acquisito la residenza normale in un altro Stato membro, ma che non abbia ivi proceduto alla sostituzione della propria patente di guida entro il termine di un anno prescritto dall'art. 8, n. 1, primo comma, della direttiva 80/1263, possa far valere direttamente gli artt. 1, n. 2, e 8, n. 1, della direttiva 91/439 per opporsi all'irrogazione, nello Stato membro in cui ha stabilito la sua nuova residenza, di una pena detentiva o pecuniaria per guida senza patente, qualora tale infrazione abbia avuto luogo prima della data prevista per l'attuazione della direttiva 91/439.

33 Occorre preliminarmente ricordare che, conformemente agli artt. 12 e 13 della direttiva 91/439, il termine per la trasposizione di quest'ultima è scaduto il 1_ luglio 1994, e la detta direttiva doveva essere attuata negli Stati membri soltanto dal 1_ luglio 1996, data in cui la direttiva 80/1263 è stata abrogata.

34 Di conseguenza, fino al 1_ luglio 1996 vi era l'obbligo di procedere alla sostituzione della patente di guida, previsto dall'art. 8, n. 1, primo comma, della direttiva 80/1263, giacché le disposizioni della direttiva 91/439 non hanno effetto retroattivo (v., in tal senso, sentenza Skanavi e Chryssanthakopoulos, citata, punto 28).

35 Considerato che i fatti per cui è causa si sono svolti il 27 luglio 1993, il governo del Regno Unito e la Commissione hanno sollevato dubbi sull'utilità di interpretare la direttiva 91/439 ai fini dell'esito della controversia pendente dinanzi al giudice nazionale.

36 Tuttavia, come risulta dall'ordinanza di rinvio, il giudice nazionale ha ritenuto necessario adire la Corte sull'interpretazione degli artt. 1, n. 2, e 8, n. 1, della direttiva 91/439 in quanto egli potrebbe, se del caso, ricorrere al principio, accolto dal suo diritto nazionale, di retroattività della legge penale più favorevole, per disapplicare le disposizioni nazionali sotto il vigore delle quali sono stati commessi i reati di cui trattasi, qualora il diritto interno dovesse rivelarsi incompatibile con il diritto comunitario e qualora le pertinenti disposizioni di quest'ultimo potessero essere fatte valere direttamente dal singolo.

37 Le questioni sollevate meritano quindi di essere risolte, in quanto spetta al giudice nazionale valutare sia la necessità di una decisione pregiudiziale, onde essere in grado di emettere la sua sentenza, sia la pertinenza delle questioni che egli sottopone alla Corte (v., in tal senso, sentenze 23 febbraio 1995, cause riunite C-358/93 e C-416/93, Bordessa e a., Racc. pag. I-361, punto 10; 14 dicembre 1995, cause riunite C-163/94, C-165/94 e C-250/94, Sanz de Lera e a., Racc. pag. I-4631, punto 13, e Skanavi e Chryssanthakopoulos, citata, punto 18).

38 Il diritto comunitario non osta, effettivamente, a che il giudice di rinvio tenga conto - conformemente a un principio del suo diritto penale - delle più favorevoli disposizioni della direttiva 91/439 ai fini dell'applicazione del diritto interno, ancorché, come rileva la Commissione nelle sue osservazioni scritte, il diritto comunitario non comporti alcun obbligo in tal senso.

39 Per verificare se le citate disposizioni della direttiva 91/439 abbiano effetto diretto è opportuno ricordare che, come da costante giurisprudenza, in tutti i casi in cui le disposizioni di una direttiva appaiano, dal punto di vista del loro contenuto, incondizionate e sufficientemente precise, esse possono essere fatte valere dai singoli nei confronti dello Stato, sia quando questo ometta di adeguare entro i termini il diritto nazionale alla direttiva, sia quando non ne dia corretta attuazione (v., ad esempio, sentenza 8 ottobre 1987, causa 80/86, Kolpinghuis Nijmegen, Racc. pag. 3969, punto 7).

40 In proposito, risulta anzitutto dal testo stesso della seconda questione sollevata dal giudice di rinvio che gli artt. 1, n. 2, e 8, n. 1, della direttiva 91/439 non sono stati trasposti entro il termine impartito nell'ordinamento giuridico interno di cui trattasi, né vi sono stati attuati, in conformità all'art. 12 della stessa direttiva, a partire dal 1_ luglio 1996.

41 Al fine, poi, di accertare se le disposizioni della detta direttiva siano sufficientemente precise e incondizionate, così da poter essere fatte valere dai singoli dinanzi ai giudici nazionali, occorre rilevare, da una parte, che l'art. 1, n. 2, prevede il riconoscimento reciproco, senza formalità alcuna, delle patenti di guida rilasciate dagli Stati membri (v. sentenza Skanavi e Chryssanthakopoulos, citata, punto 26) e, d'altra parte, che l'art. 8, n. 1, sostituisce con una mera facoltà - per il titolare di una patente di guida in corso di validità rilasciata da uno Stato membro allorché l'interessato ha stabilito la sua residenza normale in un altro Stato membro - l'obbligo di sostituzione della patente di guida entro un anno sancito dall'art. 8, n. 1, primo comma, della direttiva 80/1263, obbligo qualificato come ostacolo alla libera circolazione delle persone dal nono `considerando' della direttiva 91/439.

42 Come sottolinea l'avvocato generale ai paragrafi 37-41 delle sue conclusioni, tali disposizioni impongono quindi agli Stati membri obblighi chiari e precisi, consistenti rispettivamente nel reciproco riconoscimento delle patenti di guida di modello comunitario e nel divieto di esigere la sostituzione delle patenti di guida rilasciate da un altro Stato membro, senza prendere in considerazione la cittadinanza del titolare: gli Stati destinatari non dispongono di alcun margine discrezionale quanto ai provvedimenti da adottare per conformarsi a tali esigenze.

43 L'effetto diretto che occorre pertanto riconoscere agli artt. 1, n. 2, e 8, n. 1, della direttiva 91/439 implica che i singoli hanno il diritto di far valere tali disposizioni dinanzi ai giudici nazionali.

44 Diverso sarebbe il caso in cui l'interessato avesse ottenuto la patente di guida nel primo Stato membro in sostituzione di una patente rilasciata da un paese terzo. Risulta infatti dall'art. 8, n. 6, della direttiva 91/439 che gli altri Stati membri non sono tenuti a riconoscere una patente del genere e che, pertanto, in una simile ipotesi, la detta direttiva non impone alcun obbligo incondizionato. Tuttavia, dal fascicolo non emerge alcuna indicazione sul modo in cui il signor Awoyemi ha ottenuto la patente di guida di modello comunitario nel Regno Unito.

45 Alla luce delle considerazioni che precedono, la seconda e la terza questione pregiudiziale devono essere risolte nel senso che il cittadino di un paese terzo, titolare di una patente di guida di modello comunitario in corso di validità rilasciata da uno Stato membro, che abbia acquisito la residenza normale in un altro Stato membro, ma che non abbia ivi proceduto alla sostituzione della propria patente di guida entro il termine di un anno prescritto dall'art. 8, n. 1, primo comma, della direttiva 80/1263, ha il diritto di far valere direttamente gli artt. 1, n. 2, e 8, n. 1, della direttiva 91/439 per opporsi all'irrogazione, nello Stato membro in cui ha stabilito la sua nuova residenza, di una pena detentiva o pecuniaria per guida senza patente. Il diritto comunitario non osta a che, in ragione del principio - accolto dal diritto nazionale di taluni Stati membri - di retroattività della legge penale più favorevole, il giudice di tale Stato membro applichi tali disposizioni della direttiva 91/439, quand'anche l'infrazione abbia avuto luogo prima della data prevista per l'attuazione della detta direttiva.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

46 Le spese sostenute dal governo del Regno Unito e dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE

(Seconda Sezione),

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dallo Hof van Cassatie con ordinanza 17 giugno 1997, dichiara:

1) Né le disposizioni della prima direttiva del Consiglio 4 dicembre 1980, 80/1263/CEE, relativa all'istituzione di una patente di guida comunitaria, né quelle del Trattato CE ostano a che la guida di un autoveicolo da parte del cittadino di un paese terzo, che sia titolare di una patente di guida di modello comunitario rilasciata da uno Stato membro e che, avendo trasferito la propria residenza in un altro Stato membro, avrebbe potuto ottenervi in sostituzione una patente rilasciata dallo Stato ospitante, ma che abbia omesso di procedere a tale formalità entro il termine imposto di un anno, sia equiparata in tale ultimo Stato alla guida senza patente e venga pertanto sanzionata con una pena detentiva o pecuniaria.

2) Il cittadino di un paese terzo, titolare di una patente di guida di modello comunitario in corso di validità rilasciata da uno Stato membro, che abbia acquisito la residenza normale in un altro Stato membro, ma che non abbia ivi proceduto alla sostituzione della propria patente di guida entro il termine di un anno prescritto dall'art. 8, n. 1, primo comma, della direttiva 80/1263, ha il diritto di far valere direttamente gli artt. 1, n. 2, e 8, n. 1, della direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/439, concernente la patente di guida, per opporsi all'irrogazione, nello Stato membro in cui ha stabilito la sua nuova residenza, di una pena detentiva o pecuniaria per guida senza patente. Il diritto comunitario non osta a che, in ragione del principio - accolto dal diritto nazionale di taluni Stati membri - di retroattività della legge penale più favorevole, il giudice di tale Stato membro applichi tali disposizioni della direttiva 91/439, quand'anche l'infrazione abbia avuto luogo prima della data prevista per l'attuazione della detta direttiva.