61997J0215

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 30 aprile 1998. - Barbara Bellone contro Yokohama SpA. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunale di Bologna - Italia. - Direttiva 86/653/CEE - Agenti commerciali indipendenti - Normativa nazionale che prevede la nullità dei contratti di agente commerciale stipulati da persone non iscritte al ruolo degli agenti. - Causa C-215/97.

raccolta della giurisprudenza 1998 pagina I-02191


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


Libera circolazione delle persone - Libertà di stabilimento - Agenti commerciali indipendenti - Direttiva 86/653 - Normativa nazionale che subordina la validità di un contratto di agenzia all'iscrizione dell'agente di commercio in un apposito albo - Inammissibilità

(Direttiva del Consiglio 86/653/CEE, artt. 1, n. 2, e 13, n. 2)

Massima


La direttiva 86/653, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, osta ad una normativa nazionale che subordini la validità di un contratto di agenzia all'iscrizione dell'agente di commercio in un apposito albo.

Infatti, poiché l'iscrizione in un albo non figura come condizione per beneficiare della tutela della direttiva, ne consegue che il beneficio della tutela della direttiva non è subordinato all'iscrizione in un albo. In ordine poi alla forma del contratto di agenzia, l'art. 13, n. 2, della direttiva consente agli Stati membri di «prescrivere che un contratto di agenzia sia valido solo se documentato per iscritto». Ne risulta, in primo luogo, che la direttiva parte dal principio che il contratto non è soggetto ad alcuna forma, pur lasciando agli Stati membri la facoltà di imporre la forma scritta. In secondo luogo, il legislatore comunitario, menzionando tassativamente solo la condizione di un atto scritto per la validità del contratto, con tale disposizione ha disciplinato in maniera esauriente la materia. Oltre alla redazione di un atto scritto, gli Stati membri non possono quindi imporre alcun'altra condizione.

Parti


Nel procedimento C-215/97,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dal Tribunale di Bologna nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Barbara Bellone

e

Yokohama SpA,

">domanda vertente sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 18 dicembre 1986, 86/653/CEE, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti (GU L 382, pag. 17),

LA CORTE

(Prima Sezione),

composta dai signori M. Wathelet, presidente di sezione, P. Jann (relatore) e L. Sevón, giudici,

avvocato generale: G. Cosmas

cancelliere: R. Grass

viste le osservazioni scritte presentate per la Commissione delle Comunità europee, dal signor Antonio Caeiro, consigliere giuridico principale, e dalla signora Laura Pignataro, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti,

vista la relazione del giudice relatore,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 29 gennaio 1998,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanza 16 aprile 1997, pervenuta in cancelleria il 9 giugno successivo, il Tribunale di Bologna ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, una questione pregiudiziale relativa all'interpretazione della direttiva del Consiglio 18 dicembre 1986, 86/653/CEE, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti (GU L 382, pag. 17; in prosieguo: la «direttiva»).

2 Tale questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia tra la signora Bellone e la Yokohama SpA (in prosieguo: la «Yokohama»).

3 Dagli atti della causa principale risulta che la signora Bellone ha svolto l'attività di agente commerciale a beneficio della Yokohama in forza di un contratto di agenzia stipulato tra le parti. Dopo la risoluzione del contratto da parte della Yokohama, la signora Bellone ha reclamato il pagamento di diverse indennità.

4 Adito in primo grado, il Pretore di Bologna ha respinto le domande della signora Bellone dichiarando che il contratto di agenzia era nullo a seguito della mancata iscrizione dell'interessata, al momento della conclusione del contratto, al ruolo per gli agenti e i rappresentanti di commercio, iscrizione che è obbligatoria ai sensi dell'art. 2 della legge italiana 3 maggio 1985, n. 204 (GURI n. 119 del 22 maggio 1985, pag. 3623).

5 Tale norma prevede l'istituzione, presso ciascuna camera di commercio, di un ruolo per gli agenti e i rappresentanti di commercio al quale «devono iscriversi coloro che svolgono o intendono svolgere l'attività di agente o rappresentante di commercio». L'art. 9 della legge n. 204 fa «divieto a chi non è iscritto al ruolo di cui alla presente legge di esercitare l'attività di agente o rappresentante di commercio».

6 Secondo il giudice a quo, la giurisprudenza italiana ritiene che il contratto di agenzia concluso da una persona non iscritta al ruolo di cui trattasi sia nullo per violazione della norma imperativa posta dall'art. 9 della legge n. 204 e che tale persona non possa agire giudizialmente reclamando le provvigioni e le indennità relative all'attività da essa svolta.

7 Investito dell'appello proposto dalla signora Bellone, il Tribunale di Bologna ha ritenuto che si ponesse un problema di diritto comunitario nei limiti in cui le norme nazionali controverse nella causa principale, che subordinano i diritti degli agenti all'obbligo di iscriversi al ruolo all'uopo previsto, potrebbero rivelarsi incompatibili con la direttiva, che non prevede l'istituzione di un ruolo siffatto. Esso ha in particolare rilevato che l'art. 1 della direttiva descrive l'«agente commerciale» con riferimento all'attività esercitata, senza chiedere particolari adempimenti amministrativi.

8 Di conseguenza, il giudice a quo ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se la direttiva 86/653/CEE sia incompatibile con gli artt. 2 e 9 della legge interna italiana n. 204 del 3 maggio 1985, che condizionano la validità dei contratti di agenzia all'iscrizione degli agenti di commercio in apposito albo».

9 Con tale questione il giudice a quo chiede sostanzialmente se la direttiva osti ad una normativa nazionale che subordina la validità di un contratto di agenzia all'iscrizione dell'agente di commercio in un apposito albo.

10 Si deve constatare, in via preliminare, che la direttiva mira ad armonizzare il diritto degli Stati membri per quanto riguarda i rapporti giuridici tra le parti di un contratto di agenzia commerciale. In forza del suo art. 22, gli Stati membri dovevano conformarsi alla direttiva stessa anteriormente al 1_ gennaio 1990. Quanto agli obblighi derivanti dal suo art. 17, la Repubblica italiana era autorizzata ad adottare provvedimenti di trasposizione sino al 1_ gennaio 1993.

11 E' pacifico che la direttiva non tratta la questione dell'iscrizione dell'agente commerciale in un albo. Anche se, secondo quanto precisato dalla Commissione, nel corso dei lavori preparatori che hanno preceduto l'adozione della direttiva, l'istituzione generalizzata di un albo di agenti era stata proposta, per motivi di certezza del diritto, dal Comitato economico e sociale, tale proposta non è stata confermata nella redazione finale della direttiva. E' stata quindi lasciata agli Stati membri la cura di imporre, ove essi lo ritengano opportuno, l'iscrizione in un apposito albo per rispondere a talune esigenze amministrative. Infatti, come ha rilevato l'avvocato generale al paragrafo 32 delle sue conclusioni, l'iscrizione degli agenti commerciali in un albo è prevista da un certo numero di ordinamenti giuridici degli Stati membri.

12 Tuttavia, il diritto nazionale di cui trattasi nella causa principale non soltanto esige l'iscrizione di ogni agente commerciale al detto ruolo, ma subordina altresì la validità del contratto di agenzia a tale iscrizione, con la conseguenza che l'agente non iscritto è privato di tutela giuridica contrattuale, in particolare dopo la cessazione dei rapporti tra le parti. Occorre pertanto accertare se l'obbligo dell'iscrizione ai fini della validità del contratto sia compatibile con la direttiva.

13 Al riguardo, si deve ricordare, innanzi tutto, che la direttiva riguarda la tutela delle persone che, ai sensi delle sue disposizioni, hanno la qualifica di agente commerciale. A norma dell'art. 1, n. 2, della stessa direttiva, tale qualifica è riconosciuta alla persona «che, in qualità di intermediario indipendente, è incaricata in maniera permanente di trattare per un'altra persona (...) la vendita o l'acquisto di merci, ovvero di trattare e di concludere dette operazioni in nome e per conto del preponente». Poiché l'iscrizione in un albo non figura come condizione per beneficiare della tutela della direttiva, ne consegue che il beneficio della tutela della direttiva non è subordinato all'iscrizione in un albo.

14 In ordine poi alla forma del contratto di agenzia, l'art. 13, n. 2, della direttiva, che si inserisce nel capitolo IV, dal titolo «Conclusione ed estinzione del contratto di agenzia», consente agli Stati membri di «prescrivere che un contratto di agenzia sia valido solo se documentato per iscritto». Ne risulta, in primo luogo, che la direttiva parte dal principio che il contratto non è soggetto ad alcuna forma, pur lasciando agli Stati membri la facoltà di imporre la forma scritta. In secondo luogo, come sottolineato dalla Commissione e rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 37 delle sue conclusioni, il legislatore comunitario, menzionando tassativamente solo la condizione di un atto scritto per la validità del contratto, con tale disposizione ha disciplinato in maniera esauriente la materia. Oltre alla redazione di un atto scritto, gli Stati membri non possono quindi imporre alcun'altra condizione.

15 Tale conclusione è confermata dal fatto che la direttiva, ogniqualvolta lascia agli Stati membri la facoltà di derogare alle sue disposizioni, ne fa espressa menzione (v., in particolare, gli artt. 2, n. 2, 7, n. 2, secondo comma, 12, n. 4, 15, n. 3, 16, 20, n. 4, e 21). Se l'art. 13, n. 2, della direttiva lascia quindi agli Stati membri la sola facoltà di prevedere la forma scritta, ne consegue che altre deroghe al principio della libertà della forma sono in contrasto con la direttiva. L'iscrizione dell'agente in un albo non può pertanto essere considerata come una condizione di validità del contratto.

16 Questa interpretazione della direttiva è ulteriormente corroborata dal fatto, già menzionato, che nel corso dei lavori preparatori la proposta dell'iscrizione dell'agente su un albo era stata discussa, senza però trovare accoglimento, in quanto l'iscrizione non era stata considerata necessaria perché l'agente potesse beneficiare di diritti in forza della direttiva.

17 D'altro canto, dal primo e secondo `considerando' della direttiva risulta che quest'ultima mira tra l'altro alla soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento. Ora, anche se nella prassi italiana sembra che la condizione dell'iscrizione al ruolo non si applichi agli agenti stranieri, è altrettanto vero che nella sfera di applicazione delle norme nazionali controverse nella causa principale, che sono formulate in maniera generale, rientrano anche i rapporti di agenzia tra parti stabilite in Stati membri diversi. Tali norme sono tuttavia tali da ostacolare sensibilmente la conclusione e l'esecuzione di contratti di agenzia tra parti stabilite in Stati membri diversi e sono quindi, anche sotto tale profilo, contrarie alle finalità della direttiva.

18 Risulta da quanto precede che la questione pregiudiziale dev'essere risolta nel senso che la direttiva osta ad una normativa nazionale che subordini la validità di un contratto di agenzia all'iscrizione dell'agente di commercio in un apposito albo.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

19 Le spese sostenute dalla Commissione, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE

(Prima Sezione),

pronunciandosi sulla questione pregiudiziale sottopostale dal Tribunale di Bologna con ordinanza 16 aprile 1997, dichiara:

La direttiva del Consiglio 18 dicembre 1986, 86/653/CEE, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, osta ad una normativa nazionale che subordini la validità di un contratto di agenzia all'iscrizione dell'agente di commercio in un apposito albo.