1 Questioni pregiudiziali - Rinvio alla Corte - Necessità di una questione pregiudiziale - Valutazione del giudice nazionale
(Trattato CE, art. 177)
2 CECA - Aiuti alla siderurgia - Nozione - Applicazione di un regime derogatorio di diritto comune in materia di fallimento a grandi imprese in stato di insolvenza - Inclusione - Presupposti
[Trattato CECA, art. 4, lett. c)]
1 Spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell'emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di pronunciare la propria sentenza sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte.
2 L'espressione «aiuti», ai sensi dell'art. 4, lett. c), del Trattato CECA, comporta necessariamente vantaggi concessi direttamente o indirettamente mediante risorse statali o che costituiscono un onere supplementare per lo Stato o per gli enti designati o istituiti a tal fine.
A tal riguardo, l'eventuale perdita di introiti fiscali che deriverebbe per lo Stato dall'applicazione, con decreto ministeriale, di un regime nazionale derogatorio di diritto comune in materia di fallimento a grandi imprese in crisi, a causa del divieto assoluto di azioni esecutive individuali e della sospensione degli interessi su tutti i debiti dell'impresa di cui trattasi, nonché della correlativa diminuzione dei vantaggi dei creditori, non potrebbe di per sé giustificare la qualifica come aiuto di tale regime. Infatti una tale conseguenza è inerente a qualsiasi regime legale che fissa l'ambito nel quale si organizzano i rapporti tra un'impresa insolvente e l'insieme dei suoi creditori.
Per contro si deve ritenere che l'applicazione ad un'impresa ai sensi dell'art. 80 del Trattato CECA di un tale regime dà luogo alla concessione di un aiuto di Stato, vietato dall'art. 4, lett. c), del Trattato CECA, allorché è dimostrato che questa impresa
- è stata autorizzata a continuare la sua attività economica in circostanze in cui una tale eventualità sarebbe stata esclusa nell'ambito dell'applicazione delle regole normalmente vigenti in materia di fallimento, o
- ha beneficiato di uno o più vantaggi, quali una garanzia di Stato, un'aliquota d'imposta ridotta, un'esenzione dall'obbligo di pagamento di ammende e altre sanzioni pecuniarie o una rinuncia effettiva, totale o parziale, ai crediti pubblici, dei quali non avrebbe potuto usufruire un'altra impresa insolvente nell'ambito dell'applicazione delle regole normalmente vigenti in materia di fallimento.
Infatti, in queste due ipotesi, può derivarne un onere supplementare per i pubblici poteri rispetto a quanto avrebbe comportato l'applicazione delle disposizioni ordinarie in materia di fallimento.
Per il resto, il regime di cui trattasi, tenuto conto della categoria delle imprese che ne beneficiano e dell'estensione del potere discrezionale di cui godono le autorità nazionali quando autorizzano un'impresa insolvente sottoposta a un tale regime a continuare la sua attività, soddisfa la condizione di specificità che costituisce una delle caratteristiche della nozione di aiuto di Stato.