61997J0149

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 12 novembre 1998. - The Institute of the Motor Industry contro Commissioners of Customs and Excise. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Value Added Tax and Duties Tribunal, London - Regno Unito. - IVA - Esenzioni - Organismi senza finalità di lucro che si prefiggono obiettivi di natura sindacale. - Causa C-149/97.

raccolta della giurisprudenza 1998 pagina I-07053


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


Disposizioni fiscali - Armonizzazione delle legislazioni - Imposta sulla cifra d'affari - Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto - Esenzioni previste dalla sesta direttiva - Organismi senza finalità di lucro che si prefiggono obiettivi di natura sindacale - Nozione

[Direttiva del Consiglio 77/388/CEE, art. 13, parte A, n. 1, lett. l)]

Massima


Per organismo che si prefigge obiettivi di natura sindacale ai sensi dell'art. 13, parte A, n. 1, lett. l), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari, s'intende un'organizzazione che ha come obiettivo principale la tutela degli interessi collettivi dei suoi membri - siano essi lavoratori, datori di lavoro, liberi professionisti od operatori che esercitano una determinata attività economica - e la rappresentanza di questi ultimi nei confronti dei terzi interessati, ivi comprese le autorità pubbliche.

Parti


Nel procedimento C-149/97,

avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dal VAT and Duties Tribunal di Londra (Regno Unito), nella causa dinanzi ad esso pendente tra

The Institute of the Motor Industry

e

Commissioners of Customs & Excise,

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 13, parte A, n. 1, lett. l), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1),

LA CORTE

(Sesta Sezione),

composta dai signori P.J.G. Kapteyn (relatore), presidente di sezione, G.F. Mancini, J.L. Murray, H. Ragnemalm e K.M. Ioannou, giudici,

avvocato generale: signor G. Cosmas

cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore

viste le osservazioni scritte presentate:

- per l'Institute of the Motor Industry, dal signor P. Duffy, QC, su incarico della signora C. Mainprice, solicitor;

- per il governo del Regno Unito, dal signor J.E. Collins, Assistant Treasury Solicitor, in qualità di agente, assistito dal signor K.P.E. Lasok, QC, e dalla signora P.J.E. Whipple, barrister;

- per la Commissione delle Comunità europee, dal signor Peter Oliver, membro del servizio giuridico, in qualità di agente,

vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni orali dell'Institute of the Motor Industry, del governo del Regno Unito e della Commissione, all'udienza del 24 marzo 1998,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 14 maggio 1998,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanza 7 aprile 1997, pervenuta alla Corte il 17 aprile seguente, il VAT and Duties Tribunal di Londra ha sottoposto, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, una questione pregiudiziale sull'interpretazione dell'art. 13, parte A, n. 1, lett. l), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva»).

2 Tale questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia tra l'Institute of the Motor Industry (in prosieguo: l'«Institute») ed i Commissioners of Customs & Excise circa l'applicazione di una esenzione dall'imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: l'«IVA»), prevista per il gruppo 9 che figura nell'allegato 9 del VAT Act 1994 (legge del 1994 sull'IVA).

3 L'allegato 9 del VAT Act 1994 esonera dall'IVA, per quanto riguarda il gruppo 9, i «sindacati e organismi professionali». Nella sua parte pertinente, questo allegato è così formulato:

«1. La prestazione ai suoi membri di servizi e, in connessione con tali servizi, la cessione di beni che possono essere messi in relazione con queste sole finalità e che sono disponibili senza altro pagamento oltre quello del contributo dovuto dai membri, effettuate da uno degli organismi senza finalità di lucro seguenti:

a) un sindacato ("trade union") o un'altra organizzazione di persone avente come obiettivo essenziale la conduzione in nome dei suoi membri dei negoziati relativi alle loro condizioni di lavoro;

b) un'associazione professionale il cui accesso è interamente o essenzialmente limitato a coloro che possiedono o tentano di ottenere una qualificazione appropriata per l'esercizio della professione di cui trattasi;

c) un'associazione il cui obiettivo essenziale è il progresso di un settore particolare del sapere o lo sviluppo delle competenze professionali, in relazione con le professioni o con gli impieghi esercitati nel passato o nel presente dai suoi membri;

d) (...)».

4 L'Institute è un'associazione volontaria che raggruppa persone che lavorano nel settore della vendita al dettaglio di automobili.

5 Con decisione 15 gennaio 1996 i Commissioners of Customs and Excise hanno deciso che l'Institute non soddisfaceva le condizioni richieste per beneficiare dall'esenzione di cui all'art. 9 del VAT Act 1994, di modo che le prestazioni di servizi che esso forniva ai suoi membri in corrispettivo dei loro contributi annuali costituivano servizi assoggettabili all'imposta sul valore aggiunto.

6 L'Institute ha presentato un ricorso contro questa decisione dinanzi al VAT and Duties Tribunal di Londra.

7 Nella sua ordinanza di rinvio quest'ultimo giudice ritiene che l'Institute non rientri nel campo di applicazione dell'allegato del VAT Act 1994. A suo parere l'Institute non può essere considerato come un'«associazione professionale» ai sensi del punto 1, lett. b), di tale allegato, per il gruppo 9, in quanto i suoi membri rappresentano un ventaglio troppo ampio di attività. Inoltre l'Institute non sarebbe un'associazione ai sensi del punto 1, lett. c), dell'allegato 9 in quanto esso non contribuirebbe al progresso di un settore particolare del sapere né allo sviluppo di competenze professionali. Infine l'Institute non rientrerebbe nel campo di applicazione del punto 1, lett. a), dell'allegato 9 per il fatto che non costituirebbe una «trade union» avente come obiettivo essenziale la conduzione in nome dei suoi membri dei negoziati relativi alle loro condizioni di lavoro.

8 L'Institute ha sostenuto dinanzi al giudice nazionale di essere un'organizzazione sindacale di cui all'art. 13, parte A, n. 1, lett. l), della direttiva e che pertanto le prestazioni e forniture che ha effettuato sono esonerate dall'IVA.

9 Questa disposizione è così formulata:

«1. Fatte salve le altre disposizioni comunitarie, gli Stati membri esonerano, alle condizioni da essi stabilite per assicurare la corretta e semplice applicazione delle esenzioni previste in appresso e per prevenire ogni possibile frode, evasione ed abuso:

(...)

l) le prestazioni di servizi e le forniture di beni loro strettamente connesse procurate ai propri membri nel loro interesse collettivo, dietro pagamento di quote fissate in conformità dello statuto, da organismi senza finalità di lucro, che si prefiggono obiettivi di natura politica, sindacale, religiosa, patriottica, filosofica, filantropica o civica, purché tale esenzione non sia tale da provocare distorsioni di concorrenza;

(...)».

10 Il giudice nazionale ritiene che, in considerazione del significato abituale dell'espressione «trade union» utilizzata nella versione inglese dell'art. 13, parte A, n. 1, lett. l), della direttiva, le prestazioni e forniture effettuate dall'Institute non possano, in forza di questa disposizione, essere esonerate dall'IVA.

11 Esso rileva tuttavia che l'espressione «syndicale» che figura nella versione francese e i suoi equivalenti menzionati in talune altre versioni linguistiche sembrano essere impiegati in un senso più ampio di quello dell'espressione «trade union» nella versione inglese e dei suoi equivalenti menzionati in altre versioni linguistiche.

12 Di conseguenza il giudice nazionale si chiede se l'Institute rientri nell'art. 13, parte A, n. 1, lett. l), della direttiva. Ritenendo inoltre che l'esenzione delle prestazioni e delle forniture effettuate dall'Institute non possa provocare distorsioni di concorrenza, il VAT and Duties Tribunal ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale:

«Se, alla luce degli accertamenti in fatto contenuti nei punti 3-19 e 21 della decisione del Tribunal e in circostanze come quelle di cui al punto 21 (che è riassunto di seguito), le prestazioni di servizi fornite da una siffatta associazione, che è un organismo senza finalità di lucro, siano esenti dall'IVA in quanto rientranti nella sfera d'applicazione dell'art. 13, parte A, n. 1, lett. l), della sesta direttiva, in forza dell'espressione "organismi (...) che si prefiggono obiettivi di natura (...) sindacale".

Nel punto 21, in sintesi, si afferma che l'associazione è un'associazione volontaria che riunisce persone occupate nel settore del commercio automobilistico al dettaglio. Questa associazione mira essenzialmente ad assicurare il perfezionamento professionale dei suoi aderenti, a migliorare le strutture di carriera nei diversi rami del settore di cui trattasi e, quindi, a fare in modo che il pubblico abbia una migliore percezione del settore e di coloro che vi lavorano. L'associazione cerca di realizzare questi obiettivi rispondendo alle necessità del settore in materia di qualificazioni professionali, a tutti i livelli, riconoscendo corsi (organizzati da altre istituzioni) che consentono l'acquisizione di tali qualificazioni, concedendo riconoscimenti a coloro che hanno completato tali corsi e classificando i suoi aderenti, diffondendo informazioni destinate a consentire a questi ultimi di tenersi aggiornati circa gli ultimi sviluppi intervenuti nel settore e nel loro campo di competenze e tenendo un registro di collocamento».

13 Con la sua questione il giudice nazionale chiede in sostanza alla Corte se nella nozione di organismo senza finalità di lucro che si prefigga obiettivi di natura sindacale ai sensi dell'art. 13, parte A, n. 1, lett. l), della direttiva rientri un'associazione quale l'Institute.

14 Occorre constatare innanzi tutto che, come ha rilevato l'avvocato generale ai punti 33-37 delle sue conclusioni, le espressioni utilizzate in talune versioni linguistiche di questa disposizione per rendere l'espressione «obiettivi di natura sindacale» possono avere un significato diverso da quelle utilizzate in altre versioni linguistiche.

15 Pertanto l'espressione utilizzata in diverse versioni, tra cui la versione inglese («aims of a trade-union nature»), riguardano essenzialmente gli obiettivi perseguiti dai sindacati di lavoratori, mentre le espressioni utilizzate in altre versioni, tra cui la versione francese («objectifs de nature syndicale»), riguardano inoltre gli obiettivi perseguiti dalle organizzazioni professionali che non costituiscono sindacati di tal genere.

16 Secondo una giurisprudenza consolidata, la formulazione utilizzata in una delle versioni linguistiche di una disposizione comunitaria non può essere l'unico elemento a sostegno dell'interpretazione di questa disposizione né si può attribuire ad essa a tal riguardo un carattere prioritario rispetto alle altre versioni linguistiche. Infatti, tale modo di procedere sarebbe in contrasto con la necessità di applicare in modo uniforme il diritto comunitario. In caso di divergenza fra le versioni linguistiche la disposizione di cui trattasi dev'essere interpretata in funzione del sistema e della finalità della normativa di cui essa fa parte (v. sentenza 27 marzo 1990, causa C-372/88, Cricket St Thomas, Racc. pag. I-1345, punti 18 e 19).

17 A tal riguardo occorre rilevare che i termini con i quali sono state designate le esenzioni di cui all'art. 13 della direttiva devono essere interpretati restrittivamente, dato che costituiscono deroghe al principio generale secondo cui l'imposta sulla cifra d'affari è riscossa per ogni prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo (sentenza 15 giugno 1989, causa C-348/87, Stichting Uitvoering Financiële Acties, Racc. pag. 1737, punto 13).

18 Va rilevato inoltre che l'art. 13, parte A, della direttiva mira ad esonerare dall'IVA talune attività di interesse generale. Come la Corte ha sottolineato ripetutamente (sentenze 11 luglio 1985, causa 107/84, Commissione/Germania, Racc. pag. 2655, punto 17, e Stichting Uitvoering Financiële Acties, sopra menzionata, punto 12), questa disposizione non esclude tutte le attività d'interesse generale, ma solo quelle che sono elencate e descritte in modo molto particolareggiato.

19 Alla luce di queste considerazioni, occorre constatare che non si può ritenere che un organismo senza finalità di lucro, che mira a promuovere gli interessi dei suoi membri senza che questo obiettivo si realizzi con la tutela e la rappresentanza degli interessi collettivi dei membri nei confronti dei centri decisionali che li riguardano, si prefigga obiettivi di natura sindacale ai sensi dell'art. 13, parte A, n. 1, lett. l), della direttiva.

20 Infatti, l'espressione «sindacale» che figura in questa disposizione indica specificamente un'organizzazione che ha come obiettivo principale la tutela degli interessi collettivi dei suoi membri - siano essi lavoratori, datori di lavoro, liberi professionisti od operatori che esercitano una data attività economica - e la rappresentanza di costoro nei confronti dei terzi interessati, ivi comprese le autorità pubbliche.

21 Pertanto un organismo senza finalità di lucro, il cui obiettivo principale consiste nel tutelare e rappresentare gli interessi collettivi dei suoi membri, risponde al criterio di attività d'interesse generale che giustifica le esenzioni elencate all'art. 13, parte A, n. 1, lett. l), della direttiva, in quanto consente ai suoi membri di disporre di una voce rappresentativa e di una certa forza nei negoziati con i terzi.

22 Spetta al giudice nazionale valutare, sulla base delle considerazioni che precedono, se un'associazione quale l'Institute costituisca un organismo che si prefigga obiettivi di natura sindacale ai sensi dell'art. 13, parte A, n. 1, lett. l), della direttiva.

23 Occorre quindi risolvere la questione pregiudiziale nel senso che per organismo che si prefigge obiettivi di natura sindacale ai sensi dell'art. 13, parte A, n. 1, lett. l), della direttiva s'intende un'organizzazione che ha come obiettivo principale la tutela degli interessi collettivi dei suoi membri - siano essi lavoratori, datori di lavoro, liberi professionisti od operatori che esercitano una determinata attività economica - e la rappresentanza di questi ultimi nei confronti dei terzi interessati, ivi comprese le autorità pubbliche.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

24 Le spese sostenute dal governo del Regno Unito e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE

(Sesta Sezione),

pronunciandosi sulla questione sottopostale dal VAT and Duties Tribunal, con ordinanza 7 aprile 1997, dichiara:

Per organismo che si prefigge obiettivi di natura sindacale ai sensi dell'art. 13, parte A, n. 1, lett. l), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, s'intende un'organizzazione che ha come obiettivo principale la tutela degli interessi collettivi dei suoi membri - siano essi lavoratori, datori di lavoro, liberi professionisti od operatori che esercitano una determinata attività economica - e la rappresentanza di questi ultimi nei confronti dei terzi interessati, ivi comprese le autorità pubbliche.