61997J0147

Sentenza della Corte del 10 febbraio 2000. - Deutsche Post AG contro Gesellschaft für Zahlungssysteme mbH GZS) (C-147/97) e Citicorp Kartenservice GmbH (C-148/97). - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Oberlandesgericht Frankfurt am Main - Germania. - Impresa pubblica - Servizio postale - Reimpostazione immateriale. - Cause riunite C-147/97 e C-148/97.

raccolta della giurisprudenza 2000 pagina I-00825


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


Concorrenza - Imprese pubbliche e imprese cui gli Stati membri concedono diritti speciali o esclusivi - Imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale - Servizi postali - Imposizione di tariffe interne dirette a compensare le spese di inoltro e distribuzione della corrispondenza internazionale depositata in grande quantità presso i servizi postali di un altro Stato membro - Compatibilità con le norme del Trattato - Limiti

[Trattato CE, art. 59 (divenuto, in seguito a modifica, art. 49 CE) e artt. 86 e 90, n. 1 (divenuti art. 82 CE e art 86, n. 1, CE)]

Massima


$$In assenza di un accordo tra i servizi postali degli Stati membri interessati che fissi spese terminali in relazione ai costi reali di trattamento e distribuzione della corrispondenza transfrontaliera in entrata, l'esercizio da parte di un ente quale la Deutsche Post AG del diritto previsto all'art. 25, paragrafo 3, della convenzione postale universale, nella versione adottata il 14 dicembre 1989, nei casi di cui ai paragrafi 1, seconda frase, e 2 di tale disposizione, di gravare delle proprie tariffe nazionali gli invii depositati in grande quantità presso i servizi postali di uno Stato membro diverso da quello cui fa capo tale ente non è contrario all'art. 90 del Trattato (divenuto art. 86 CE), letto congiuntamente agli artt. 86 del Trattato (divenuto art. 82 CE) e 59 del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 49 CE). Invece, l'esercizio di un diritto siffatto è contrario all'art. 90, n. 1, del Trattato, letto congiuntamente all'art. 86 del medesimo, nella misura in cui implica che tale ente possa esigere l'integralità delle tariffe nazionali applicabili nello Stato membro di appartenenza senza detrarre le spese terminali versate dai detti servizi postali e corrispondenti agli invii summenzionati.

(v. punto 61 e dispositivo)

Parti


Nei procedimenti riuniti C-147/97 e C-148/97,

aventi ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dall'Oberlandesgericht Francoforte sul Meno (Germania) nelle cause dinanzi ad esso pendenti tra

Deutsche Post AG

e

Gesellschaft für Zahlungssysteme mbH (GZS) (C-147/97),

Citicorp Kartenservice GmbH (C-148/97),

"domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 5, secondo comma, del Trattato CE (divenuto art. 10, secondo comma, CE), 30 e 59 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 28 CE e 49 CE), 85, 86 e 90, nn. 1 e 2, del Trattato CE (divenuti artt. 81 CE, 82 CE e 86, nn. 1 e 2, CE),

LA CORTE,

composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, J.C. Moitinho de Almeida, L. Sevón e R. Schintgen, presidenti di sezione, P.J.G. Kapteyn (relatore), C. Gulmann, J.-P. Puissochet, G. Hirsch, P. Jann, H. Ragnemalm e M. Wathelet, giudici,

avvocato generale: A. La Pergola

cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale

viste le osservazioni scritte presentate:

- per la Deutsche Post AG, dall'avv. D. Schroeder, del foro di Colonia;

- per la Gesellschaft für Zahlungssysteme mbH (GZS), dall'avv. M. Bechtold, del foro di Francoforte sul Meno;

- per la Citicorp Kartenservice GmbH, dagli avv.ti P. Mailänder e U. Schnelle, del foro di Stoccarda;

- per il governo danese, dal signor P. Biering, capodivisione presso il Ministero degli Affari esteri, in qualità di agente;

- per il governo italiano, dal professor Umberto Leanza, capo del servizio del contenzioso diplomatico del Ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dal signor Oscar Fiumara, avvocato dello Stato;

- per il governo olandese, dal signor J.G. Lammers, consigliere giuridico supplente presso il Ministero degli Affari esteri, in qualità di agente;

- per il governo austriaco, dalla signora Christine Stix-Hackl, Gesandte presso il Ministero federale degli Affari esteri, in qualità di agente;

- per il governo finlandese, dal signor H. Rotkirch, ambasciatore, capo del servizio affari giuridici del Ministero degli Affari esteri, in qualità di agente;

- per la Commissione delle Comunità europee, dalle signore C. Schmidt e F. Mascardi e dal signor K. Wiedner, in qualità di agenti,

vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni orali della Deutsche Post AG, rappresentata dall'avv. D. Schroeder, della Gesellschaft für Zahlungssysteme mbH (GZS), rappresentata dagli avv.ti M. Bechtold e A. Wagner, del foro di Francoforte sul Meno, della Citicorp Kartenservice GmbH, rappresentata dagli avv.ti P. Mailänder e U. Schnelle, del governo danese, rappresentato dal signor J. Molde, capodivisione presso il Ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, del governo ellenico, rappresentato dai signori M. Apessos, consigliere giuridico presso l'Avvocatura dello Stato, e N. Zemperis, consigliere giuridico delle poste greche, in qualità di agenti, del governo francese, rappresentato dalla signora K. Rispal-Bellanger, vicedirettore presso la direzione degli affari giuridici del Ministero degli Affari esteri, e dal signor F. Million, chargé de mission presso la stessa direzione, in qualità di agenti, del governo italiano, rappresentato dal signor O. Fiumara, del governo olandese, rappresentato dal signor M. Fierstra, consigliere giuridico aggiunto presso il Ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, e della Commissione, rappresentata da signor K. Wiedner, all'udienza del 29 settembre 1998,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 1_ giugno 1999,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con due ordinanze 25 marzo 1997 pervenute alla Corte il 17 aprile successivo, l'Oberlandsgericht di Francoforte sul Meno ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), cinque questioni pregiudiziali relative all'interpretazione degli artt. 5, secondo comma, del Trattato CE (divenuto art. 10, secondo comma, CE), 30 e 59 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 28 CE e 49 CE), 85, 86 e 90, nn. 1 e 2, del Trattato CE (divenuti artt. 81 CE, 82 CE e 86, nn. 1 e 2, CE).

2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di due controversie tra, da un lato, la Deutsche Post AG (in prosieguo: la «Deutsche Post») e, dall'altro, la Gesellschaft für Zahlungssysteme mbH (GZS) (in prosieguo: la «GZS») e la Citicorp Kartenservice GmbH (in prosieguo: la «CKG»), con riguardo alla distribuzione della corrispondenza proveniente dall'estero che sia stata oggetto di una reimpostazione immateriale.

Sfondo giuridico

La convenzione postale universale

3 A norma della convenzione postale universale, la cui prima versione risale al 1874, i servizi postali di uno Stato contraente hanno l'obbligo di inoltro e distribuzione ai destinatari interessati della corrispondenza internazionale che venga loro trasmessa dai servizi postali di altri Stati contraenti e che sia indirizzata a destinatari domiciliati nel territorio del detto Stato.

4 Al centro delle cause principali è la convenzione postale universale, quale è stata adottata il 14 dicembre 1989 a Washington (in prosieguo: la «CPU»). In Germania, la CPU è stata approvata dalla Gesetz zu den Verträgen vom 14 dicembre 1989 des Weltpostvereins (legge relativa alle convenzioni 14 dicembre 1989 dell'Unione postale universale) 31 agosto 1992 (BGBl. II, pag. 749).

5 Originariamente, i servizi postali distribuivano la corrispondenza internazionale senza essere retribuiti per tale compito. Uno dei principi costitutivi del fondamento della CPU era che, poiché qualsiasi lettera genera una risposta, i flussi di traffico postale tra i due Stati contraenti dovevano necessariamente tendere all'equilibrio. Quando però è emerso che i servizi postali dei diversi Stati dovevano trattare quantitativi di corrispondenza internazionale molto variabili, disposizioni speciali sono state previste a tal riguardo a partire dal 1924.

6 L'art. 25 della CPU dispone:

«1. Nessun paese membro è tenuto a inoltrare o a distribuire ai destinatari gli invii postali che mittenti domiciliati nel suo territorio consegnino o facciano consegnare in un paese estero allo scopo di beneficiare delle tasse più basse ivi applicate. Lo stesso vale per gli invii di questo tipo, consegnati in grande quantità, che queste consegne vengano o meno effettuate allo scopo di beneficiare di tasse più basse.

2. Il paragrafo 1 si applica indistintamente sia agli invii preparati nel paese in cui abita il mittente e successivamente trasportati al di là della frontiera, sia a quelli confezionati in un paese estero.

3. L'amministrazione interessata ha il diritto di rispedire gli invii all'origine, o di gravarli delle proprie tasse nazionali. Se il mittente rifiuta di pagare queste tasse, essa può disporre di tali invii in conformità alla propria legislazione interna.

4. Nessun paese membro è tenuto ad accettare, inoltrare o distribuire ai destinatari gli invii postali che mittenti abbiano consegnato o fatto consegnare in grandi quantità in un paese diverso da quello in cui sono domiciliati. Le amministrazioni interessate hanno il diritto di rispedire tali invii all'origine o di restituirli ai mittenti senza restituire la tassa pagata».

Le spese terminali

7 Le spese terminali sono le spese che un'amministrazione postale percepisce da un'altra per la distribuzione dei suoi invii internazionali. La normativa relativa a tali spese è stata introdotta, per la prima volta, nella convenzione postale universale del 1969. Tuttavia, tale normativa non era sufficiente a coprire le spese dei servizi postali del paese di destinazione dei detti invii, segnatamente a causa del fatto che, senza l'accordo dei paesi in via di sviluppo, non era possibile l'imposizione di spese terminali più elevate.

8 Nel 1987, nel contesto della Conferenza europea delle amministrazioni delle Poste e Telecomunicazioni svoltasi a Berna (Svizzera), operatori postali pubblici di taluni Stati membri della Comunità europea e di paesi terzi hanno concluso un accordo per introdurre una nuova formula di calcolo delle tasse delle spese terminali.

9 Il 13 dicembre 1995 sedici servizi postali, tra cui figuravano tutti quelli degli Stati membri dell'Unione europea, tranne la Spagna, nonché quelli della Norvegia e dell'Islanda, hanno concluso l'«Accordo Reims I». Tale accordo prevedeva un aumento graduale delle spese terminali per un periodo di sei anni. Nel 2001, tali spese dovrebbero raggiungere un livello corrispondente all'80% delle tasse postali interne. Ai sensi di una clausola risolutiva espressa relativa all'adesione del servizio postale spagnolo, tale accordo è scaduto il 30 settembre 1997.

10 Il 9 luglio 1997 i servizi postali di dieci Stati, cioè la Danimarca, la Germania, la Finlandia, la Francia, la Grecia, l'Islanda, l'Italia, la Norvegia, l'Austria e la Spagna, hanno sottoscritto l'«Accordo Reims II», entrato in vigore il 1_ ottobre 1997. Tale accordo prevede un periodo transitorio più breve. Al termine di tale periodo, l'art. 25 della CPU non sarà più applicabile tra le parti contraenti.

La reimpostazione

11 Risulta dagli atti di causa che, quanto ai servizi di reimpostazione, è consuetudine effettuare una distinzione tra la reimpostazione materiale e la reimpostazione non materiale, designata anche «reimpostazione immateriale».

12 La reimpostazione materiale comprende i seguenti casi:

- la reimpostazione detta «ABA»: le lettere provengono dallo Stato A ma sono reimpostate nello Stato B per essere distribuite nello Stato A;

- la reimpostazione detta «ABB»: le lettere provengono dallo Stato A ma sono impostate nello Stato B per essere distribuite in tale Stato;

- la reimpostazione detta «ABC»: le lettere provengono dallo Stato A ma sono impostate dallo Stato B per essere distribuite nello Stato C.

13 In caso di reimpostazione non fisica, il contenuto delle lettere è trasmesso mediante trasferimento elettronico dallo Stato A verso lo Stato B, in cui l'informazione è stampata per essere distribuita negli Stati A, B o C.

Il procedimento C-148/97

La controversia nella causa principale

14 Le attività europee nel settore delle carte di credito del gruppo Citibank sono dirette dall'European Headquarters della Citibank NA a Bruxelles. Il gruppo Citibank possiede, nei vari Stati membri, consociate o succursali operanti nel mercato dei servizi bancari, come lo sono in Germania le società Citibank Privatkunden AG e Diners Club Deutschland GmbH. Tra le imprese del gruppo Citibank figura anche la CKG, con sede in Francoforte sul Meno. Quest'ultima è un'impresa che presta servizi e si occupa della redazione e dell'invio degli estratti conto, delle attestazioni, delle fatture e delle richieste di pagamento o di fatturazione dirette ai clienti titolari della carta Visa o di altre carte.

15 Nel 1993 il gruppo Citibank ha deciso di istituire un organismo centralizzato per la redazione e l'invio degli estratti conto ed altri conteggi bancari standardizzati, il Citicorp European Service Center BV (in prosieguo: il «CESC»), con sede in Arnhem (Paesi Bassi).

16 Sino al 30 giugno 1995 l'elaborazione informatica veniva effettuata al centro di calcolo della CKG a Francoforte sul Meno. I dati elaborati relativi ai clienti titolari di una carta Visa erano dapprima trasmessi, mediante un sistema di trasferimento elettronico, al CESC, affinché quest'ultimo redigesse gli estratti conto o le attestazioni, i conteggi e gli ordini di pagamento o di compensazione. Il CESC provvedeva quindi alla stampa sotto forma di lettere standard, poi imbustate ed affrancate per l'inoltro. Tali invii erano infine rimessi alla PTT Post BV (Posta olandese; in prosieguo: la «PTT Post») di Arnhem a fini di inoltro. Quest'ultima trasmetteva gli invii alla Deutsche Post, affinché essa li recapitasse ai destinatari residenti in Germania.

17 Oltre alla CKG, altre imprese e reti di succursali del gruppo Citibank in Francia, Belgio, Spagna, Portogallo e Grecia sono collegati all'impianto centrale di ricezione, trattamento, stampa dei dati ed invio per posta del CESC. Quest'ultimo occupa attualmente ventidue dipendenti per effettuare gli invii postali verso destinatari domiciliati negli Stati membri dell'Unione europea.

18 Risulta dagli atti di causa che, dal 1_ luglio 1995, i dati non sono più trattati negli stabilimenti del gruppo Citibank siti in diversi Stati, ma in maniera centralizzata, per il mondo intero, dagli elaboratori del centro elaborazione dati del gruppo Citibank a Sioux Falls (Dakota del Sud, Stati Uniti). I giustificativi riferentisi alle carte di credito sono in un primo tempo presentati dalle imprese contraenti alla CKG, la quale rileva i dati dell'impresa mittente, quelli dell'importo relativo all'utilizzazione della carta e quelli del cliente. Tali dati sono poi trasmessi via satellite al centro di elaborazione di Sioux Falls. Quest'ultimo effettua allora l'elaborazione ulteriore dei dati addebitando il bonifico e gli oneri corrispondenti sul conto del cliente. I dati così prodotti sono infine trasmessi via satellite al CESC, il quale li stampa e li spedisce.

19 Per gli invii postali spediti a destinatari residenti in Germania, la PTT Post percepisce, nei Paesi Bassi, la tassa abituale per invii internazionali, cioè un importo di circa DEM 0,55. Essa versa alla Deutsche Post le spese terminali, che, alla data dei fatti nel procedimento principale, variavano da DEM 0,37 a DEM 0,40 per lettera.

20 In forza dell'art. 25, paragrafo 3, della CPU e 9 della Postgesetz (legge sul servizio postale), la Deutsche Post ha richiesto, per ciascuna lettera della CKG distribuita in Germania, l'importo delle tasse interne, cioè DEM 1 per lettera. Per il periodo dal 24 febbraio al 9 luglio 1995, la Deutsche Post ha chiesto il pagamento di una somma di DEM 3 668 916, che corrisponde agli invii postali recanti la menzione del mittente «Citicorp European Service Center, P.O. Box 5411, 6802 EK Arnhem, The Netherlands» o «Citicorp European Service Center BV, P.O. Box 5200, 7570 GE Oldenzaal, The Netherlands», invii pervenuti all'ufficio postale competente a ricevere in consegna la posta proveniente dai Paesi Bassi.

21 Poiché la CKG ha rifiutato di corrispondere la somma richiesta, la causa è stata deferita al Landgericht di Francoforte sul Meno. Con sentenza 8 maggio 1996 quest'ultimo ha rigettato la domanda della Deutsche Post per il motivo ch'essa non poteva fondare un diritto contrattuale sull'art. 25, paragrafo 3, della CPU, poiché tale disposizione si limita ad offrire un fondamento per la richiesta di tasse supplementari nell'ambito di rapporti di utenza disciplinati dal diritto pubblico. Esso ha inoltre ritenuto che la stampa delle lettere nei Paesi Bassi non costituiva la «preparazione» di un invio ai sensi dell'art. 25 della CPU. Non sarebbe infatti decisivo, nell'ambito del mercato interno, che la stampa e la messa in busta delle lettere siano trasferite all'estero.

Le questioni pregiudiziali

22 Il 28 giugno 1996 la Deutsche Post ha proposto un ricorso in appello avverso la detta sentenza dinanzi all'Oberlandsgericht di Francoforte sul Meno che ha sospeso il procedimento e sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se l'art. 90 del Trattato CE vada interpretato nel senso che una legge di ratifica delle convenzioni dell'Unione postale universale 14 dicembre 1989, in forza della quale sia attribuito al servizio postale dello Stato membro A il diritto di esigere il pagamento di tasse interne per la distribuzione della corrispondenza inoltrata nello Stato membro B o di rifiutare la distribuzione senza il pagamento di tali tasse, qualora il contenuto della corrispondenza sia determinato da un'impresa nello Stato membro A e trasmesso mediante un sistema elettronico di trasferimento di dati a un'impresa con sede nello Stato membro B per la stampa, la messa in busta e la consegna al servizio postale di questo Stato, costituisca un provvedimento nazionale che, in violazione dell'art. 90, n. 1, del Trattato CE, configuri una misura contraria all'art. 86 e non rientrante nell'eccezione prevista dall'art. 90, n. 2, del Trattato CE.

2) Se gli artt. 30 e seguenti, nonché 59 e seguenti del Trattato CE vadano interpretati nel senso che il diritto del servizio postale dello Stato membro A di esigere tasse postali interne per la distribuzione di corrispondenza inoltrata nello Stato membro B a destinatari residenti nello Stato membro A, o di rifiutare la distribuzione in caso di mancato pagamento di tali tasse, sia in contrasto con il principio della libera circolazione delle merci, qualora il contenuto della corrispondenza venga determinato da un'impresa nello Stato membro A e trasmesso a un'impresa con sede nello Stato membro B mediante un sistema elettronico di trasferimento di dati per la stampa, la messa in busta e la consegna al servizio postale di tale Stato.

3) Nel caso in cui dalla soluzione adottata per le questioni pregiudiziali di cui sopra emerga che una violazione del diritto comunitario sussiste solo in quanto il servizio postale dello Stato membro A percepisca tasse postali interne in aggiunta a quelle pagate nello Stato membro B o al saldo delle spese terminali ai sensi della convenzione postale universale e/o dell'accordo CEPT, o possa ottenere tali tasse avvalendosi del rifiuto di recapitare la corrispondenza:

se l'art. 5, secondo comma, del Trattato CE vada interpretato nel senso che una legge dello Stato membro A che ratifica le convenzioni dell'Unione postale universale 14 dicembre 1989 sia inapplicabile nel suo complesso o soltanto nella misura in cui il pagamento di tasse postali interne sia richiesto in aggiunta a quelle pagate nello Stato membro B e/o in aggiunta al saldo delle spese terminali ai sensi della Convenzione postale universale o dell'accordo CEPT, o possa essere ottenuto facendo leva sul rifiuto di recapitare la corrispondenza.

4) Se la soluzione delle precedenti tre questioni debba essere diversa per il fatto che l'impresa, avente sede nello Stato membro B, incaricata della stampa, della messa in busta e della consegna al locale servizio postale sia collegata nell'ambito di uno stesso gruppo di imprese con l'impresa, avente sede nello Stato membro A, che determina il contenuto della corrispondenza.

5) Se la soluzione delle prime tre questioni dipenda dal fatto che l'impresa, avente sede nello Stato membro B, incaricata della stampa, della messa in busta e della consegna al locale servizio postale operi esclusivamente per l'impresa, avente sede nello Stato membro A, che determina il contenuto della corrispondenza, o anche per una serie di imprese committenti dello stesso tipo».

Il procedimento C-147/97

La controversia nella causa principale

23 La GZS, i cui soci sono istituti di credito che emettono carte di credito Eurocard, è il principale operatore quanto al fatturato realizzato dalle carte di credito Eurocard in Germania. Nel contesto della sua attività di elaborazione dati, la GZS emette, per i titolari della detta carta e per le imprese associate, estratti conto mensili che vengono spediti per posta.

24 In un primo tempo, la GZS provvedeva direttamente alle operazioni di stampa e messa in busta degli estratti conto, nonché di consegna delle lettere alla Deutsche Post per la successiva distribuzione. Dall'estate 1995 la GZS trasmette mediante trasferimento elettronico i dati necessari al suo associato danese per la compilazione degli estratti conto. E' presso quest'ultimo che gli estratti conto vengono compilati, stampati, imbustati e subito consegnati alla posta danese. Quest'ultima li trasmette alla Deutsche Post per l'ulteriore inoltro in Germania e distribuzione ai destinatari residenti nel territorio di tale Stato membro. Per gli invii postali a tali destinatari il servizio postale danese percepisce la tassa in vigore in Danimarca per le spedizioni all'estero, tassa che è inferiore alla tassa nazionale in vigore in Germania. Esso paga alla Deutsche Post le spese terminali, che ammontavano, all'epoca dei fatti nella causa principale, a DEM 0,36 a lettera.

25 In forza degli artt. 25, paragrafo 3, della CPU e 9 della Postgesetz, la Deutsche Post ha preteso dalla GZS il pagamento di una somma di DEM 623 984. Poiché quest'ultima ha rifiutato di corrispondere la somma richiesta, la causa è stata deferita al Landgericht di Francoforte sul Meno, il quale ha rigettato la domanda per gli stessi motivi di quelli menzionati al punto 21 della presente sentenza.

Le questioni pregiudiziali

26 L'8 settembre 1996 la Deutsche Post ha proposto ricorso in appello avverso tale sentenza dinanzi all'Oberlandsgericht di Francoforte sul Meno, il quale ha sospeso il procedimento e sottoposto alla Corte tre questioni pregiudiziali di identico tenore a quello delle prime tre questioni nella causa C-148/97.

27 Con ordinanza 8 luglio 1997 il presidente della Corte ha deciso di riunire le cause ai fini della fase scritta ed orale e della sentenza.

28 Va preliminarmente dichiarato che l'art. 25, paragrafo 1, della CPU distingue due casi in cui i servizi postali degli Stati contraenti non sono tenuti ad inoltrare o distribuire ai destinatari gli invii postali che qualunque mittente, domiciliato nel territorio di uno Stato contraente, consegni o faccia consegnare in un altro Stato contraente. Nel caso di cui all'art. 25, paragrafo 1, prima frase, trattasi delle lettere consegnate in un altro Stato contraente al fine di beneficiare delle tasse più basse che vi sono applicate. In conformità dell'art. 25, paragrafo 1, seconda frase, trattasi degli invii in grande quantità, che queste impostazioni vengano o meno effettuate allo scopo di beneficiare di tasse più basse.

29 Ai sensi dell'art. 25, paragrafo 2, della CPU, il paragrafo 1 di tale disposizione si applica indistintamente sia agli invii preparati nello Stato contraente in cui abita il mittente e successivamente trasportati al di là della frontiera, sia agli invii confezionati in quest'ultimo Stato.

30 A tenore dell'art. 25, paragrafo 3, della CPU, i servizi postali hanno il diritto, nei casi di cui al paragrafo 1 di tale disposizione, o di rispedire gli invii all'origine, o di gravarli delle proprie tasse nazionali.

31 Dagli atti del procedimento C-148/97 risulta che il CESC stampa e spedisce, a partire dai Paesi Bassi verso destinatari domiciliati negli Stati membri dell'Unione europea, circa 42 milioni di invii postali all'anno redatti sulla base dei dati elaborati dalla CKG e trasmessi per via telematica. Secondo gli atti del procedimento C-147/97, la GZS trasmette attraverso lo stesso canale al suo associato danese i dati corrispondenti a circa 7 milioni di titolari di carte di credito per il loro inoltro attraverso la posta danese.

32 Risulta anche dagli atti dei procedimenti e dalle ordinanze di rinvio che, in forza dell'art. 25, paragrafo 3, della CPU, la legislazione nazionale autorizza la Deutsche Post ad esigere l'importo della tassa nazionale per ogni lettera spedita dalla CKG e dalla GZS ch'essa distribuiva in Germania.

33 Ne deriva infine che, per risolvere le questioni sollevate, non occorre prendere in considerazione la specifica circostanza che, nel caso di specie, il contenuto della posta sia stato comunicato mediante trasferimento elettronico (reimpostazione immateriale).

34 Ne consegue che le questioni pregiudiziali relative al caso previsto all'art. 25, paragrafo 1, seconda frase, della CPU, letto in combinato disposto col paragrafo 2 di tale disposizione, cioè la consegna presso i servizi postali di altri Stati membri di invii postali in grande quantità preparati o confezionati in questi ultimi Stati. Pertanto, al fine di risolvere in modo utile le controversie nella causa principale, non occorre esaminare se la CKG e la GZS consegnino i loro invii presso i servizi postali di altri Stati membri al fine di fruire delle tasse più basse che vi sono applicate.

35 Trattandosi dell'interpretazione dell'art. 30 del Trattato, chiesta dal giudice a quo, è sufficiente rilevare che tale disposizione non è applicabile nelle cause principali. Infatti, gli invii postali internazionali vanno considerati come una prestazione transfrontaliera del servizio postale universale comportante, per i servizi postali dello Stato contraente di destinazione, l'obbligo di inoltro e di distribuzione dei detti invii.

36 Alla luce delle precedenti considerazioni, le prime tre questioni vanno intese nel senso che il giudice nazionale chiede in sostanza se l'esercizio, da parte di un ente come la Deutsche Post, del diritto previsto all'art. 25, paragrafo 3, della CPU, nei casi di cui ai paragrafi 1, seconda frase, e 2 di tale disposizione, di gravare delle proprie tasse nazionali gli invii consegnati in grande quantità presso i servizi postali di uno Stato membro diverso da quello cui appartiene l'ente stesso sia contrario all'art. 90 del Trattato, letto in combinato disposto con gli artt. 86 e 59 del medesimo.

37 Per risolvere tale questione, come essa è stata riformulata, è opportuno dapprima rilevare che un ente, quale la Deutsche Post, cui è stata accordata l'esclusiva per la raccolta, il trasporto e la distribuzione della corrispondenza, va considerato un'impresa investita dallo Stato membro interessato di diritti esclusivi, ai sensi dell'art. 90, n. 1, del Trattato (sentenza 19 maggio 1993, causa C-320/91, Corbeau, Racc. pag. I-2533, punto 8).

38 Occorre ricordare inoltre che, secondo una giurisprudenza costante, un'impresa che gode di un monopolio di legge su una parte sostanziale del mercato comune può essere considerata occupare una posizione dominante ai sensi dell'art. 86 del Trattato (v. sentenze 10 dicembre 1991, causa C-179/90, Merci convenzionali porto di Genova, Racc. pag. I-5889, punto 14; 13 dicembre 1991, causa C-18/88, GB-Inno-BM, Racc. pag. I-5941, punto 17, e Corbeau, già citata, punto 9).

39 La Corte ha avuto occasione di precisare al riguardo che, sebbene il mero fatto che uno Stato membro crei una posizione dominante mediante la concessione di diritti esclusivi di per sé non sia incompatibile con l'art. 86, nondimeno il Trattato impone agli Stati membri di non adottare o mantenere in vigore misure atte ad eliminare l'effetto utile del detto articolo (v. sentenze 18 giugno 1991, causa C-260/89, ERT, Racc. pag. I-2925, punto 35, e Corbeau, già citata, punto 11).

40 Di conseguenza, l'art. 90, n. 1, del Trattato, prevede che gli Stati membri, per quanto riguarda le imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi, non emanino né mantengano in vigore alcuna misura in contrasto, in particolare, con le norme del Trattato in materia di concorrenza (v. sentenza Corbeau, già citata, punto 12).

41 Questa disposizione dev'essere interpretata congiuntamente al n. 2 dello stesso articolo, il quale prevede che le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale siano sottoposte alle regole del Trattato, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica funzione loro affidata.

42 Va infine rilevato che la CPU parte dall'ipotesi di un mercato degli invii postali in cui i servizi postali dei diversi Stati contraenti dell'Unione postale universale non si trovano tra loro in concorrenza.

43 In tale contesto, l'oggetto della CPU è quello di istituire regole che assicurino l'inoltro e la distribuzione degli invii internazionali a destinatari domiciliati sul territorio di uno Stato contraente e trasmessi dai servizi postali di altri Stati contraenti. Infatti, uno dei principi fondamentali della CPU, enunciato all'art. 1 di quest'ultima, è l'obbligo dell'amministrazione postale dello Stato contraente di destinazione di inoltrare e distribuire la posta internazionale ai destinatari domiciliati sul suo territorio, utilizzando a tal fine i mezzi più rapidi dei suoi invii postali. A tale proposito, gli Stati che hanno adottato la convenzione dell'Unione postale universale costituiscono un territorio postale unico, in cui la libertà di transito degli invii internazionali reciproci è, in linea di principio, garantita.

44 L'adempimento degli obblighi derivanti dalla CPU costituisce quindi, in quanto tale, per i servizi postali degli Stati membri un servizio d'interesse economico generale ai sensi dell'art. 90, n. 2, del Trattato.

45 Nel caso di specie, la gestione di tale servizio è attribuita, a norma della legislazione tedesca, alla Deutsche Post.

46 Com'è stato richiamato al punto 5 della presente sentenza, originariamente i servizi postali distribuivano la posta internazionale senza percepire compenso per tale attività. Tuttavia, quando è apparso che, di frequente, i flussi di traffico postale tra due Stati contraenti non tendevano all'equilibrio, di modo che i servizi postali dei vari Stati membri dovevano trattare quantitativi di corrispondenza internazionale molto variabili, sono state previste al riguardo specifiche disposizioni, tra cui figura l'art. 25 della CPU.

47 Ai sensi dell'art. 25, paragrafo 3, della CPU, i servizi postali degli Stati contraenti hanno segnatamente il diritto, nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2 di tale disposizione, di gravare gli invii delle proprie tasse nazionali.

48 L'attribuzione ad un ente quale la Deutsche Post del diritto di assimilare, in casi siffatti, gli invii internazionali alla posta interna fa sorgere una situazione in cui l'ente in parola può essere indotto, a detrimento degli utenti dei servizi postali, a sfruttare abusivamente la sua posizione dominante che consegue dal diritto esclusivo, conferitogli, di inoltrare e distribuire i detti invii ai destinatari interessati.

49 In tale ottica, va quindi esaminato in quale misura l'esercizio di un diritto siffatto sia necessario per permettere a tale ente di compiere la sua missione d'interesse generale conformemente agli obblighi derivanti della CPU e, in particolare, di fruire di condizioni economicamente accettabili.

50 In proposito, va constatato che l'obbligo di un ente quale la Deutsche Post d'inoltrare e distribuire ai destinatari domiciliati sul territorio tedesco invii consegnati in grande quantità presso i servizi postali di altri Stati membri da mittenti domiciliati sul detto territorio, senza che sia prevista per tale ente la possibilità di ottenere la compensazione finanziaria di tutte le spese che comporta l'obbligo stesso, sarebbe idoneo a mettere in pericolo l'adempimento, in condizioni economiche equilibrate, di tale missione d'interesse generale.

51 Infatti, i servizi postali di uno Stato membro non possono sopportare al contempo le spese causate dal compimento del servizio d'interesse economico generale d'inoltro e di distribuzione degli invii internazionali loro incombenti a norma delle stipulazioni della CPU e le perdite di reddito generate dal fatto che gli invii in grande quantità non sono più depositati presso i servizi postali dello Stato membro sul cui territorio sono domiciliati i destinatari, ma presso quelli di altri Stati membri.

52 In un caso siffatto, il trattamento della corrispondenza transfrontaliera come corrispondenza interna e, conseguentemente, l'imposizione delle tasse nazionali vanno considerati quali misure giustificate ai fini del compimento, in condizioni economicamente equilibrate, della missione d'interesse generale affidata alla Deutsche Post dalla CPU.

53 Ciò non varrebbe se le spese terminali per la corrispondenza transfrontaliera intracomunitaria in entrata fossero stabilite da accordi tra i servizi postali interessati in relazione ai costi reali di trattamento e di distribuzione della posta in questione, come previsto all'art. 13 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 dicembre 1997, 97/67/CE, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio (GU 1998, L 15, pag. 14).

54 L'art. 90, n. 2, del Trattato giustifica quindi, in assenza di un accordo tra i servizi postali degli Stati membri interessati che fissi le spese terminali in relazione ai costi reali di trattamento e di distribuzione della corrispondenza transfrontaliera in entrata, che la legislazione di uno Stato membro conferisca ai suoi servizi postali il diritto di gravare gli invii delle loro tasse nazionali qualora mittenti domiciliati in tale Stato depositino o facciano depositare invii in grande quantità presso i servizi postali di un altro Stato membro al fine di spedirli nel primo Stato membro.

55 Ne risulta che, pur supponendo che l'art. 25, paragrafo 3, della CPU possa essere considerato, tenuto conto dei suoi effetti quando è applicato da un ente quale la Deutsche Post, tale da costituire un ostacolo alla libera circolazione dei servizi, in tal caso neppure l'art. 90 del Trattato osterebbe ad una disposizione siffatta.

56 Invece, dato che una parte dei costi di consegna e distribuzione è compensata dal pagamento di spese terminali da parte dei servizi postali di altri Stati membri, l'adempimento degli obblighi derivanti dalla CPU da parte di un ente come la Deutsche Post non necessita che gli invii depositati in grande quantità presso i detti servizi siano gravati da tasse nazionali al tasso integrale.

57 Va ricordato in proposito che un ente quale la Deutsche Post, il quale fruisce di un monopolio legale su una parte sostanziale del mercato comune, può considerarsi occupare una posizione dominante ai sensi dell'art. 86 del Trattato.

58 Pertanto, l'esercizio del diritto, da parte di un ente siffatto, di esigere l'importo integrale delle tasse nazionali, senza tener conto della compensazione tra le spese relative all'inoltro e alla distribuzione di invii depositati in grande quantità presso i servizi postali di uno Stato membro diverso da quello ove sono domiciliati sia i mittenti sia i destinatari di tali invii, da un lato, e le spese terminali pagate dai detti servizi, dall'altro, può considerarsi come un abuso di posizione dominante ai sensi dell'art. 86 del Trattato.

59 Infatti, al fine di evitare l'esercizio da parte di un ente quale la Deutsche Post del diritto, previsto all'art. 25, paragrafo 3, della CPU, di rispedire gli invii all'origine, i mettenti di questi ultimi non possono fare altro che corrispondere l'importo integrale delle tasse nazionali.

60 Come la Corte ha rilevato con riguardo ad un rifiuto di vendita da parte di un'impresa che occupa una posizione dominante ai sensi dell'art. 86 del Trattato, un siffatto comportamento sarebbe in contrasto con l'obiettivo enunciato all'art. 3, lett. g), del Trattato CE [divenuto, in seguito a modifica, art. 3, lett. g), CE], e che trovano più precisa espressione nell'art. 86, in ispecie alle lett. b) e c) (sentenza 14 febbraio 1978, causa 27/76, United Brands/Commissione, Racc. pag. 207, punto 183).

61 Da quanto precede risulta che, in assenza di un accordo tra i servizi postali degli Stati membri interessati che fissi spese terminali in relazione ai costi reali di trattamento e distribuzione della corrispondenza transfrontaliera in entrata, l'esercizio da parte di un ente quale la Deutsche Post del diritto previsto all'art. 25, paragrafo 3, della CPU, nella versione adottata il 14 dicembre 1989, nei casi di cui ai paragrafi 1, seconda frase, e 2 di tale disposizione, di gravare delle proprie tasse nazionali gli invii depositati in grande quantità presso i servizi postali di uno Stato membro diverso da quello cui fa capo tale ente non è contrario all'art. 90 del Trattato, letto congiuntamente agli artt. 86 e 59 di quest'ultimo. Invece, l'esercizio di un diritto siffatto è contrario all'art. 90, n. 1, del Trattato, letto congiuntamente all'art. 86 del medesimo, nella misura in cui esso implica che tale ente possa esigere l'integralità delle tasse nazionali applicabili nello Stato membro cui fa capo senza detrarre le spese terminali versate dai detti servizi postali e corrispondenti agli invii summenzionati.

62 Tenuto conto della soluzione data alle prime tre questioni pregiudiziali, non è necessario risolvere le altre.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

63 Le spese sostenute dai governi danese, greco, francese, italiano, olandese, austriaco e finlandese, nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dall'Oberlandesgericht di Francoforte sul Meno con ordinanza 25 marzo 1997, dichiara:

In assenza di un accordo tra i servizi postali degli Stati membri interessati che fissi spese terminali in relazione ai costi reali di trattamento e distribuzione della corrispondenza transfrontaliera in entrata, l'esercizio da parte di un ente quale la Deutsche Post AG del diritto previsto all'art. 25, paragrafo 3, della convenzione postale universale, nella versione adottata il 14 dicembre 1989, nei casi di cui ai paragrafi 1, seconda frase, e 2 di tale disposizione, di gravare delle proprie tasse nazionali gli invii depositati in grande quantità presso i servizi postali di uno Stato membro diverso da quello cui fa capo tale ente non è contrario all'art. 90 del Trattato CE (divenuto art. 86 CE), letto congiuntamente agli artt. 86 del Trattato CE (divenuto art. 82 CE) e 59 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 49 CE). Invece, l'esercizio di un diritto siffatto è contrario all'art. 90, n. 1, del Trattato, letto congiuntamente all'art. 86 del medesimo, nella misura in cui esso implica che tale ente possa esigere l'integralità delle tasse nazionali applicabili nello Stato membro cui fa capo senza detrarre le spese terminali versate dai detti servizi postali e corrispondenti agli invii summenzionati.