Parole chiave
Massima

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1 Diritto comunitario - Diritti conferiti ai singoli - Salvaguardia da parte dei giudici nazionali - Modalità procedurali nazionali - Impugnazione per nullità di un lodo arbitrale - Valutazione da parte del giudice adito di un motivo di impugnazione fondato sulla violazione dell'art. 85 del Trattato (divenuto art. 81 CE)

[Trattato CE, artt. 85 e 177 (divenuti artt. 81 CE e 234 CE)]

2 Diritto comunitario - Diritti conferiti ai singoli - Salvaguardia da parte dei giudici nazionali - Modalità procedurali nazionali - Impugnazione per nullità di un lodo arbitrale - Esame della validità, ai sensi dell'art. 85 del Trattato (divenuto art. 81 CE), di un contratto dichiarato valido da un lodo arbitrale interlocutorio - Norme di diritto processuale nazionale sull'autorità di cosa giudicata che impediscono tale esame - Compatibilità con il diritto comunitario

[Trattato CE, art. 85 (divenuto art. 81 CE)]

Massima

1 Nei limiti in cui un giudice nazionale deve, in base alle proprie norme di diritto processuale nazionale, accogliere un'impugnazione per nullità di un lodo arbitrale fondata sulla violazione delle norme nazionali di ordine pubblico, esso deve ugualmente accogliere una domanda siffatta se ritiene che tale lodo sia contrario all'art. 85 del Trattato (divenuto art. 81 CE). Infatti, da un lato, questo articolo costituisce una disposizione fondamentale indispensabile per l'adempimento dei compiti affidati alla Comunità e, in particolare, per il funzionamento del mercato interno e, dall'altro, il diritto comunitario esige che questioni relative all'interpretazione del divieto sancito da tale articolo possano essere esaminate dai giudici nazionali chiamati a pronunciarsi sulla validità di un lodo arbitrale e possano essere oggetto, all'occorrenza, di un rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte.

2 Il diritto comunitario non impone a un giudice nazionale di disapplicare le norme di diritto processuale nazionale, ai sensi delle quali un lodo arbitrale interlocutorio avente natura di decisione definitiva che non ha fatto oggetto di un'impugnazione per nullità entro il termine di legge acquisisce l'autorità di cosa giudicata e non può più essere rimesso in discussione da un lodo arbitrale successivo, anche nel caso in cui un contratto, la cui validità giuridica è stata stabilita dal lodo arbitrale interlocutorio, sia tuttavia nullo ai sensi dell'art. 85 del Trattato (divenuto art. 81 CE), poiché il termine d'impugnazione fissato non rende eccessivamente difficile o praticamente impossibile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico comunitario.