Parole chiave
Massima

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Aiuti concessi dagli Stati - Nozione - Esenzione di un'impresa dalla normativa di applicazione generale in materia di contratti di lavoro a tempo determinato - Beneficio concesso senza trasferimento di risorse pubbliche - Esclusione

(Trattato CE, art. 92, n. 1)

Massima

Una disposizione nazionale che esoneri una sola impresa dall'obbligo di osservare la normativa di applicazione generale riguardante i contratti di lavoro a tempo determinato non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 92, n. 1, del Trattato, atteso che una disposizione di tal genere non dà luogo ad alcun trasferimento, diretto o indiretto, di risorse statali all'impresa medesima.

Infatti, solamente i vantaggi concessi direttamente o indirettamente mediante risorse statali vanno considerati aiuti ai sensi dell'art. 92, n. 1. A tal riguardo, la distinzione stabilita da questa disposizione tra gli «aiuti concessi dagli Stati» e gli aiuti concessi «mediante risorse statali» non significa che tutti i vantaggi accordati da uno Stato costituiscano aiuti, che siano o meno finanziati mediante risorse statali, ma è intesa solamente a ricomprendere nella nozione di aiuto non solo gli aiuti direttamente concessi dagli Stati, ma anche quelli concessi da enti pubblici o privati designati o istituiti dagli Stati stessi.