Parole chiave
Massima

Parole chiave

1 Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni - Competenze speciali - Competenze «in materia contrattuale» e «in materia di delitti o quasi delitti» - Merci avariate a seguito di un trasporto marittimo e successivamente terrestre - Azione di risarcimento danni intentata dal destinatario contro il vettore marittimo effettivo non emittente della polizza di carico - Azione rientrante nella materia di delitti o quasi delitti - Luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto - Determinazione - Luogo in cui è insorto il danno - Luogo di consegna delle merci da parte del vettore marittimo

(Convenzione del 27 settembre 1968, art. 5, punti 1 e 3)

2 Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni - Competenze speciali - Pluralità di convenuti - Competenza del giudice del domicilio di uno dei convenuti - Presupposto - Domicilio di uno dei convenuti in uno Stato contraente

(Convenzione del 27 settembre 1968, art. 6, punto 1)

Massima

1 L'azione con la quale il destinatario di merci risultate avariate al termine di un trasporto marittimo e successivamente terrestre, o il suo assicuratore, surrogato nei suoi diritti per averlo risarcito, chiede il risarcimento del danno, basandosi sulla polizza di carico relativa al trasporto marittimo, non nei confronti di chi ha emesso detto documento a proprio nome, ma nei confronti della persona considerata dall'attore stesso come il vettore marittimo effettivo, non rientra nell'ambito della materia contrattuale ai sensi dell'art. 5, punto 1, della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, quale modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978, relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dalla Convenzione 25 ottobre 1982, relativa all'adesione della Repubblica ellenica, e dalla Convenzione 26 maggio 1989, relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, nei limiti in cui la polizza di cui trattasi non consente di comprovare alcun vincolo contrattuale liberamente accettato tra il destinatario e la parte convenuta.

Un'azione siffatta rientra, invece, nell'ambito della materia di delitti o quasi delitti ai sensi dell'art. 5, punto 3, della detta Convenzione, dato che tale nozione comprende qualsiasi domanda che miri a coinvolgere la responsabilità di un convenuto senza ricollegarsi alla materia contrattuale di cui all'art. 5, punto 1. Trattandosi di determinare il «luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto», ai sensi dell'art. 5, punto 3, il luogo in cui il destinatario, dopo l'esecuzione del trasporto marittimo e, successivamente, del trasporto terrestre finale, si è limitato ad accertare l'esistenza delle avarie alle merci consegnategli non può servire a tal fine. Al riguardo, anche se la citata nozione può riguardare nel contempo il luogo in cui è insorto il danno e quello dell'evento generatore del danno, il luogo in cui è insorto il danno, nel caso considerato, può essere solo il luogo in cui il vettore marittimo doveva consegnare le merci.

2 L'art. 6, punto 1, della Convenzione 27 settembre 1968 dev'essere interpretato nel senso che un convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente non può essere citato, sulla base di tale disposizione, in un altro Stato contraente dinanzi al giudice a cui è stata proposta una domanda diretta contro un altro convenuto domiciliato fuori dal territorio di qualsiasi Stato contraente, per il motivo che la lite presenterebbe carattere di indivisibilità, e non soltanto di connessione. Infatti, l'obiettivo di certezza del diritto perseguito dalla Convenzione non sarebbe raggiunto se il fatto che il giudice di uno Stato contraente si sia riconosciuto competente nei confronti di uno dei convenuti non domiciliato in uno Stato contraente permettesse di citare un altro convenuto, domiciliato in uno Stato contraente, dinanzi allo stesso giudice, al di fuori dei casi previsti dalla Convenzione, privandolo così del beneficio delle norme di tutela da essa stabilite.