61997J0024

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 30 aprile 1998. - Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania. - Inadempimento di uno Stato - Diritto di soggiorno - Obbligo di possedere documenti d'identità - Sanzioni. - Causa C-24/97.

raccolta della giurisprudenza 1998 pagina I-02133


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


Libera circolazione delle persone - Diritto di entrata e di soggiorno dei cittadini degli Stati membri - Obbligo di possedere un titolo di soggiorno - Controlli e sanzioni in caso d'inosservanza - Ammissibilità - Condizioni

(Trattato CE, artt. 48, 52 e 59; direttive del Consiglio 68/360/CEE, art. 4, e 73/148/CEE, art. 4)

Massima


Il diritto comunitario non osta a che uno Stato membro effettui controlli sull'osservanza dell'obbligo di essere sempre muniti di un titolo di soggiorno, purché un obbligo identico sia imposto ai suoi cittadini per quel che riguarda la loro carta d'identità.

In caso di inosservanza di tale obbligo, le autorità nazionali possono applicare sanzioni analoghe a quelle previste per le infrazioni nazionali minori, come nel caso in cui si ometta di detenere la carta d'identità, purché tuttavia non venga comminata una sanzione sproporzionata che creerebbe un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori.

Ne consegue che uno Stato membro che riserva ai cittadini degli altri Stati membri che soggiornano sul suo territorio un trattamento sproporzionatamente diverso, per quanto riguarda il grado di colpa e le ammende irrogabili, da quello che applica ai propri cittadini quando violano in modo analogo l'obbligo di essere in possesso di un valido documento d'identità viene meno agli obblighi che gli incombono in forza degli artt. 48, 52 e 59 del Trattato, nonché dell'art. 4 di ciascuna delle direttive 68/360, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli Stati membri e della loro famiglia all'interno della Comunità, e 73/148, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei cittadini degli Stati membri all'interno della Comunità in materia di stabilimento e di prestazione di servizi.

Parti


Nella causa C-24/97,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Peter Hillenkamp e Pieter Jan Kuijper, consiglieri giuridici, in qualità di agenti, con domicilio eletto presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

ricorrente,

contro

Repubblica federale di Germania, rappresentata dal signor Ernst Röder, Ministerialrat presso il ministero federale dell'Economia, in qualità di agente, D-53107, Bonn,

convenuta,

">avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica federale di Germania, riservando ai cittadini degli altri Stati membri che soggiornano nel territorio tedesco un trattamento sproporzionatamente diverso, per quanto riguarda il grado di colpa e le ammende irrogabili, da quello che essa applica ai propri cittadini quando violano in modo analogo l'obbligo di essere in possesso di un documento d'identità valido, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli artt. 48, 52 e 59 del Trattato CE, nonché dell'art. 4, n. 1, della direttiva del Consiglio 15 ottobre 1968, 68/360/CEE, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli Stati membri e delle loro famiglie all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 13), e dell'art. 4, n. 1, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1973, 73/148/CEE, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei cittadini degli Stati membri all'interno della Comunità in materia di stabilimento e di prestazione di servizi (GU L 172, pag. 14),

LA CORTE

(Sesta Sezione),

composta dai signori H. Ragnemalm (relatore), presidente di sezione, G.F. Mancini, J.L. Murray, G. Hirsch e K.M. Ioannou, giudici,

avvocato generale: F.G. Jacobs

cancelliere: R. Grass

vista la relazione del giudice relatore,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 22 gennaio 1998,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 17 gennaio 1997, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE, un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica federale di Germania, riservando ai cittadini degli altri Stati membri che soggiornano nel territorio tedesco un trattamento sproporzionatamente diverso, per quanto riguarda il grado di colpa e le ammende irrogabili, da quello che applica ai propri cittadini quando violano in modo analogo l'obbligo di essere in possesso di un documento d'identità valido, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli artt. 48, 52 e 59 del Trattato CE, nonché dell'art. 4, n. 1, della direttiva del Consiglio 15 ottobre 1968, 68/360/CEE, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli Stati membri e delle loro famiglie all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 13), e dell'art. 4, n. 1, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1973, 73/148/CEE, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei cittadini degli Stati membri all'interno della Comunità in materia di stabilimento e di prestazione di servizi (GU L 172, pag. 14).

2 L'art. 12, lett. a), n. 1, punto 2, del Gesetz über Einreise und Aufenthalt von Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten der europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 22 luglio 1969 (legge tedesca sull'entrata e sul soggiorno dei cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea) stabilisce che chiunque soggiorni, in quanto persona che beneficia della libera circolazione ai sensi di tale legge, nel territorio soggetto all'applicazione della legge senza essere in possesso del necessario passaporto, di un documento sostitutivo del passaporto, del necessario permesso di soggiorno o di un nulla-osta commette un'infrazione amministrativa.

3 Ai sensi del n. 2 della stessa disposizione, commette pure un'infrazione amministrativa chiunque compie per negligenza un atto previsto nel numero precedente. Il n. 3 dispone che l'infrazione amministrativa può essere sanzionata con un'ammenda fino ad un massimo di 5 000 DM.

4 Per quanto riguarda le infrazioni amministrative commesse dai cittadini tedeschi, l'art. 5, nn. 1, punti 1 e 2, e 2, del Gesetz über Personalausweise 19 dicembre 1950 (legge sulle carte d'identità) dispone:

«(1) Commette infrazione amministrativa chiunque

1. omette con dolo o con colpa di farsi rilasciare la carta d'identità o di farsela rilasciare per il minore di cui sia rappresentante legale, allorché ne ha l'obbligo,

2. non presenta la carta d'identità alla richiesta di un'autorità competente (...)

(2) L'infrazione amministrativa può essere sanzionata con ammenda».

5 Ai sensi dell'art. 17, n. 1, del Gesetz über Ordnungswidrigkeiten 24 maggio 1968 (legge sulle infrazioni amministrative), la sanzione può variare in questo caso da un minimo di 5 DM ad un massimo di 1 000 DM, qualora la legge non disponga altrimenti. Il n. 4 precisa che l'ammenda deve superare il vantaggio economico che l'autore dell'infrazione ha ottenuto dal suo atto. Qualora il massimo previsto dalla legge non sia sufficiente, può essere superato.

6 Con lettera di diffida indirizzata il 25 luglio 1990 al governo tedesco, la Commissione ha criticato il trattamento applicato dalle autorità tedesche ai cittadini degli altri Stati membri che soggiornano nel suo territorio allorché violano l'obbligo di essere in possesso di un documento d'identità valido. Secondo la Commissione, tale trattamento era discriminatorio rispetto a quello applicato ai cittadini tedeschi.

7 Con lettere 11 gennaio 1991, 20 marzo 1991 e 18 febbraio 1992, il governo tedesco ha riconosciuto l'esistenza di una discriminazione e si è dichiarato disponibile a procedere ad adeguate modifiche. L'adozione di un progetto di legge in tal senso era prevista per il 1992. Lo stesso governo ha altresì fatto riferimento a due lettere del ministero federale dell'Interno indirizzate ai ministri e ai senatori per gli affari interni dei vari Länder, con cui costoro venivano invitati a controllare che le infrazioni commesse dai cittadini degli altri Stati membri e relative all'obbligo di essere in possesso di un documento d'identità valido non venissero sanzionate se non nei casi in cui fossero colpose.

8 Non essendo stata effettuata la modifica annunciata, il 27 luglio 1995 la Commissione ha inviato al governo tedesco un parere motivato invitandolo ad adottare le misure necessarie per conformarsi ai suoi obblighi entro due mesi a decorrere dalla notifica.

9 Non avendo ricevuto informazioni sulla modifica delle norme controverse, la Commissione ha proposto il presente ricorso.

10 Nel suo controricorso il governo tedesco non contesta l'inadempimento addebitatogli.

11 Anzitutto, occorre rammentare che così l'art. 48 del Trattato, la cui attuazione è stata assicurata con la direttiva 68/360, come gli artt. 52 e 59 del Trattato, attuati con la direttiva 73/148, sono basati sugli stessi principi sia per quanto riguarda l'entrata e il soggiorno sul territorio degli Stati membri delle persone soggette al diritto comunitario sia per quanto riguarda il divieto di qualsiasi discriminazione nei loro confronti per motivi di cittadinanza (sentenza 8 aprile 1976, causa 48/75, Royer, Racc. pag. 497, punti 11 e 12).

12 L'art. 4, n. 1, di ognuna delle direttive 68/360 e 73/148 prevede che gli Stati membri riconoscono il diritto di soggiorno sul loro territorio ai cittadini degli Stati membri nonché ai membri della loro famiglia che possano esibire una carta d'identità o un passaporto validi.

13 Il diritto comunitario non osta a che uno Stato membro effettui controlli sull'osservanza dell'obbligo di essere sempre muniti di un titolo di soggiorno, purché un obbligo identico sia imposto ai suoi cittadini per quel che riguarda la loro carta d'identità (sentenza 27 aprile 1989, causa 321/87, Commissione/Belgio, Racc. pag. 997, punto 12).

14 In caso di inosservanza di tale obbligo, è ben vero che le autorità nazionali hanno facoltà di comminare penalità analoghe a quelle previste per le infrazioni minori contemplate, come nel caso in cui si ometta di detenere la carta d'identità, purché tuttavia non venga comminata una sanzione sproporzionata che creerebbe un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori (v. sentenza 12 dicembre 1989, causa C-265/88, Messner, Racc. pag. 4209, punto 14).

15 Alla luce di quanto sopra, occorre dichiarare che la Repubblica di Germania, riservando ai cittadini degli altri Stati membri che soggiornano nel territorio tedesco un trattamento sproporzionatamente diverso, per quanto riguarda il grado di colpa e le ammende irrogabili, da quello che applica ai propri cittadini quando violano in modo analogo l'obbligo di essere in possesso di un documento d'identità valido, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli artt. 48, 52 e 59 del Trattato CE, nonché dell'art. 4 delle direttive 68/360 e 73/148.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

16 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese. La Repubblica federale di Germania è risultata soccombente e va condannata alle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE

(Sesta Sezione)

dichiara e statuisce:

17 La Repubblica di Germania, riservando ai cittadini degli altri Stati membri che soggiornano nel territorio tedesco un trattamento sproporzionatamente diverso, per quanto riguarda il grado di colpa e le ammende irrogabili, da quello che applica ai propri cittadini quando violano in modo analogo l'obbligo di essere in possesso di un documento d'identità valido, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli artt. 48, 52 e 59 del Trattato CE, nonché dell'art. 4, n. 1, della direttiva del Consiglio 15 ottobre 1968, 68/360/CEE, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli Stati membri e delle loro famiglie all'interno della Comunità, e dell'art. 4, n. 1, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1973, 73/148/CEE, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei cittadini degli Stati membri all'interno della Comunità in materia di stabilimento e di prestazione di servizi.

18 La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.