61997J0005

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 18 dicembre 1997. - Ballast Nedam Groep NV contro Belgische Staat. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Raad van State - Belgio. - Libera prestazione dei servizi - Appalti di lavori pubblici - Abilitazione degli imprenditori - Entità da prendere in considerazione. - Causa C-5/97.

raccolta della giurisprudenza 1997 pagina I-07549


Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parti


Nel procedimento C-5/97,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, dal Raad van State del Belgio nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Ballast Nedam Groep NV

e

Stato belga,

domanda vertente sull'interpretazione della sentenza della Corte 14 aprile 1994, causa C-389/92, Ballast Nedam Groep (Racc. pag. I-1289),

LA CORTE

(Terza Sezione),

composta dai signori J.C. Moitinho de Almeida, facente funzione di presidente di sezione, J.-P. Puissochet (relatore) e L. Sevón, giudici,

avvocato generale: A. La Pergola

cancelliere: R. Grass

viste le osservazioni scritte presentate:

- per la Ballast Nedam Groep NV, ricorrente nel giudizio a quo, dall'avv. Marc Senelle, del foro di Bruxelles;

- per il governo belga, dal signor Jan Devadder, consigliere generale presso il ministero degli Affari esteri, del Commercio estero e della Cooperazione allo sviluppo, in qualità di agente;

- per la Commissione delle Comunità europee, dal signor Hendrik van Lier, consigliere giuridico, in qualità di agente,

vista la relazione del giudice relatore,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 23 ottobre 1997,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanza 18 dicembre 1996, pervenuta alla Corte il 13 gennaio 1997, il Raad van State del Belgio ha sollevato, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, una questione pregiudiziale relativa all'interpretazione della sentenza della Corte 14 aprile 1994, causa C-389/92, Ballast Nedam Groep (Racc. pag. I-1289; in prosieguo: la «sentenza BNG I»).

2 Tale questione è sorta nell'ambito della controversia tra la società di diritto olandese Ballast Nedam Groep (in prosieguo: la «BNG») e lo Stato belga in ordine al mancato rinnovo dell'abilitazione concessa a questa società e che ha portato a una precedente questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 26 luglio 1971, 71/304/CEE, concernente la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi in materia di appalti di lavori pubblici ed all'aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici tramite agenzie o succursali (GU L 185, pag. 1), e della direttiva del Consiglio 26 luglio 1971, 71/305/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici (GU L 185, pag. 5).

3 La questione sollevata dal Raad van State in occasione del suo primo rinvio pregiudiziale era la seguente:

«Se la direttiva 26 luglio 1971, 71/304/CEE, concernente la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi in materia di appalti di lavori pubblici ed all'aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici tramite agenzie o succursali, e la direttiva 26 luglio 1971, 71/305/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici, ed in particolare gli artt. 1, 6, 21, 23 e 26, consentano che, nell'applicazione della disciplina belga sull'abilitazione di imprese nei confronti della persona giuridica dominante di un "gruppo" di diritto olandese, nel valutare i criteri che l'impresa deve soddisfare, tra l'altro per quanto riguarda la capacità tecnica, si tenga conto solo dell'entità giuridica della persona giuridica dominante e non delle "consociate" che fanno parte del "gruppo" ciascuna con una propria personalità giuridica».

4 Nella citata sentenza BNG I la Corte ha risolto tale questione dichiarando che le direttive 71/304 e 71/305 vanno interpretate nel senso che consentono, per la valutazione dei criteri cui deve soddisfare un imprenditore all'atto dell'esame di una domanda di abilitazione presentata da una persona giuridica dominante di un gruppo, di tener conto delle società che appartengono a tale gruppo, purché la persona giuridica di cui è causa provi di aver effettivamente a disposizione i mezzi di dette società necessari per l'esecuzione degli appalti. La Corte ha aggiunto che spetta al giudice nazionale valutare se ciò sia stato provato nel giudizio a quo.

5 Poiché le parti in causa non hanno raggiunto un accordo in merito alla portata da attribuire a quella pronuncia, il Raad van State ha deciso di sottoporre alla Corte una nuova questione pregiudiziale, formulata nei seguenti termini:

«Se la parola "consentono" nella locuzione "consentono (...) di tener conto" contenuta nel dispositivo della sentenza 14 aprile 1994, nella causa C-389/92, debba intendersi nel senso di "impongono".

Qualora la parola "consentono" nella detta espressione non vada intesa nel senso di "impongono", se ciò implichi che lo Stato membro interessato dispone a questo riguardo di un potere discrezionale, anche se è soddisfatta la condizione posta dalla Corte.

Si domanda, allora, in quali casi e per quali motivi si debba tener conto di società controllate dalla persona giuridica dominante di un gruppo».

6 Con tale questione il giudice a quo desidera sapere, in sostanza, se dalla sentenza BNG I discenda che le direttive 71/304 e 71/305 vanno interpretate nel senso che l'autorità competente a statuire su una domanda d'abilitazione presentata da una persona giuridica dominante di un gruppo è obbligata, quando è provato che questa persona giuridica ha effettivamente a disposizione i mezzi delle società appartenenti al gruppo necessari all'esecuzione degli appalti, a tener conto delle dette società.

7 La BNG e la Commissione ritengono che tale questione vada risolta in senso affermativo. A loro parere, quando viene addotta la prova che la persona giuridica dominante di un gruppo dispone effettivamente dei mezzi delle società appartenenti al gruppo, l'autorità competente deve necessariamente tener conto di queste società.

8 Il governo belga sostiene, per parte sua, facendo richiamo alla sentenza 9 luglio 1987, cause riunite 27/86, 28/86 e 29/86, CEI e a. (Racc. pag. 3347), che gli Stati membri dispongono di un potere discrezionale in merito alla valutazione dei criteri di classificazione che un imprenditore deve soddisfare in sede di esame di una domanda di abilitazione presentata da una persona giuridica dominante di un gruppo, anche qualora sia soddisfatto il presupposto stabilito dalla Corte.

9 Quest'ultimo riferimento non è conferente. Benché, come la Corte ha rilevato nel punto 22 della citata sentenza CEI e a., i criteri di classificazione nei vari elenchi ufficiali di imprenditori abilitati di cui all'art. 28 della direttiva 71/305 non siano armonizzati, lo stesso non può dirsi di alcuni fra i criteri di selezione qualitativa stabiliti dagli artt. 23-28, segnatamente delle referenze probanti della capacità economica e finanziaria e delle capacità tecniche degli imprenditori di cui agli artt. 25 e 26. Ebbene, dalla sentenza BNG I si evince con chiarezza che il presupposto enunciato dalla Corte in quella sentenza verte proprio sulle referenze dirette a dimostrare le capacità tecniche, finanziarie ed economiche di una società desiderosa di ottenere la propria iscrizione in un elenco ufficiale di imprenditori abilitati.

10 In quella sentenza, infatti, la Corte ha anzitutto affermato che una holding che non esegue direttamente le opere, per il solo motivo che le sue consociate che se ne occupano sono persone giuridiche distinte, non può essere esclusa dalle procedure di partecipazione agli appalti di lavori pubblici (punto 15).

11 Essa ha poi riconosciuto che spetta alle amministrazioni aggiudicatrici, come precisa l'art. 20 della direttiva 71/305, procedere all'accertamento dell'idoneità degli imprenditori conformemente ai criteri di cui agli artt. 25-28 della medesima direttiva (punto 16).

12 La Corte ha infine precisato che, qualora, per dimostrare le sue capacità tecniche, finanziarie ed economiche, una società produca referenze delle sue consociate, essa deve provare che, a prescindere dalla natura del vincolo giuridico intercorrente con dette consociate, essa dispone effettivamente dei mezzi di queste ultime necessari all'esecuzione degli appalti. Spetta al giudice nazionale valutare, alla luce degli elementi di fatto e di diritto sottopostigli, se ciò sia stato provato nella causa principale (punto 17).

13 Da tutte le precedenti considerazioni risulta che una holding che non esegue direttamente le opere non può essere esclusa dalle procedure di partecipazione agli appalti di lavori pubblici né, pertanto, dall'iscrizione in un elenco ufficiale di imprenditori abilitati, qualora essa dimostri di disporre effettivamente dei mezzi delle sue consociate necessari all'esecuzione degli appalti, a meno che le referenze delle dette consociate non soddisfino di per se stesse i criteri di selezione qualitativa di cui agli artt. 23-28 della direttiva 71/305.

14 Occorre pertanto risolvere la questione sollevata dichiarando che le direttive 71/304 e 71/305 vanno interpretate nel senso che l'autorità competente a statuire su una domanda di abilitazione presentata da una persona giuridica dominante di un gruppo è obbligata, quando è provato che questa persona morale ha effettivamente a disposizione i mezzi delle società appartenenti al gruppo necessari all'esecuzione degli appalti, a tener conto delle dette società per valutare l'idoneità della persona giuridica interessata, in osservanza dei criteri di cui agli artt. 23-28 della direttiva 71/305.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

15 Le spese sostenute dal governo belga e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE

(Terza Sezione),

pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Raad van State del Belgio con ordinanza 18 dicembre 1996, dichiara:

La direttiva del Consiglio 26 luglio 1971, 71/304/CEE, concernente la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi in materia di appalti di lavori pubblici ed all'aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici tramite agenzie o succursali, e la direttiva del Consiglio 26 luglio 1971, 71/305/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici, vanno interpretate nel senso che l'autorità competente a statuire su una domanda di abilitazione presentata da una persona giuridica dominante di un gruppo è obbligata, quando è provato che questa persona morale ha effettivamente a disposizione i mezzi delle

società appartenenti al gruppo necessari all'esecuzione degli appalti, a tener conto delle dette società per valutare l'idoneità della persona giuridica interessata, in osservanza dei criteri di cui agli artt. 23-28 della direttiva 71/305.