Conclusioni dell'avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer del 14 luglio 1998. - Commissione delle Comunità europee contro Granducato del Lussemburgo. - Inadempimento di uno Stato - Mancata trasposizione della direttiva 92/29/CEE. - Causa C-410/97.
raccolta della giurisprudenza 1998 pagina I-06813
1 Con atto presentato a norma dell'art. 169 del Trattato CE, la Commissione ha proposto dinanzi alla Corte un ricorso volto a far dichiarare che il Granducato di Lussemburgo, non avendo adottato, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 31 marzo 1992, 92/29/CEE, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per promuovere una migliore assistenza medica a bordo delle navi (1), è venuto meno agli obblighi impostigli in forza di tale direttiva.
2 In fase precontenziosa, la Commissione aveva inviato al Granducato di Lussemburgo, in data 16 maggio 1995, una lettera nella quale lo invitava ad adottare i necessari provvedimenti per attuare la direttiva 92/29, provvedimenti che avrebbero già dovuto essere presi entro il 31 dicembre 1994. Con lettera 12 settembre 1996, le autorità lussemburghesi rispondevano alla Commissione che era in corso l'iter di approvazione delle relative norme in materia, e che a tal fine era stato inviato al Consiglio di Stato un progetto di regolamento.
3 Non avendo ottenuto, per il seguito, alcun'altra comunicazione, la Commissione, in data 16 dicembre 1996, trasmetteva al Granducato di Lussemburgo un parere motivato invitandolo ad adottare i necessari provvedimenti di attuazione della direttiva 92/29. Il governo lussemburghese rispondeva, in data 23 gennaio 1997, che le relative norme legislative si trovavano in fase di modifica.
4 Successivamente a tali date, non è risultato che il Granducato di Lussemburgo avesse dato attuazione alla sopraccitata direttiva; per tale ragione, la Commissione ha presentato dinanzi alla Corte, in data 21 ottobre 1997, il ricorso di cui trattasi.
5 In sede di controricorso, il governo lussemburghese ammette l'inadempimento imputatogli e riconosce di non aver trasposto in diritto interno la direttiva 92/29 nel termine prescritto. Esso ha tuttavia sottolineato di aver, a tale scopo, trasmesso al Parlamento un progetto di legge nel marzo 1998 in quanto il Consiglio di Stato, nel luglio 1997, si era pronunciato negativamente in merito al progetto di regolamento sottopostogli.
6 L'inadempimento che la Commissione imputa al Granducato di Lussemburgo è manifesto, e pertanto occorre accogliere il ricorso, anche se le dimensioni della flotta lussemburghese possono indurre a pensare che l'infrazione contestata non sia di particolare gravità.
7 In conformità con quanto richiesto dalla ricorrente, spetta alla convenuta, ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, farsi carico delle spese processuali.
Conclusione
8 Pertanto, propongo alla Corte di accogliere il ricorso della Commissione e di:
1) dichiarare che il Granducato di Lussemburgo non avendo adottato, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 31 marzo 1992, 92/29/CEE, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per promuovere una migliore assistenza medica a bordo delle navi, è venuto meno agli obblighi impostigli in forza di tale direttiva;
2) condannare il Granducato di Lussemburgo alle spese.
(1) - GU L 113, pag. 19.