61997C0292

Conclusioni dell'avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer del 26 gennaio 1999. - Kjell Karlsson e a.. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Regeringsrätten - Svezia. - Prelievo supplementare sul latte - Regime delle quote latte in Svezia - Attribuzione iniziale delle quote latte - Disciplina nazionale - Interpretazione del regolamento (CEE) n. 3950/92 - Principio della parità di trattamento. - Causa C-292/97.

raccolta della giurisprudenza 2000 pagina I-02737


Conclusioni dell avvocato generale


1 La presente controversia pone al vaglio della Corte le modalità con le quali è stato istituito in Svezia il regime di intervento nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. Dinanzi all'ultimo grado di giurisdizione amministrativa di questo paese (il Regeringsrätt) è stato prospettato il problema se i criteri utilizzati per l'attribuzione iniziale ai produttori dei quantitativi di riferimento individuali esenti dal prelievo supplementare (le cosiddette «quote latte») fossero compatibili con il diritto comunitario e, in particolare, con il principio della parità di trattamento da esso garantito.

Disciplina svedese relativa all'assegnazione di quote latte

2 Le fondamentali disposizioni di diritto svedese relative all'attribuzione iniziale di quantitativi di riferimento individuali sono raccolte nel regolamento nazionale n. 1714 del 1994 (1), entrato in vigore il 1_ gennaio 1995, data dell'adesione del Regno di Svezia all'Unione europea. In forza di tale regolamento nazionale, il Ministero dell'Agricoltura (Jordbruksverk) è l'autorità alla quale è demandata la vigilanza sull'osservanza della disciplina relativa alle quote latte.

3 La prima attribuzione di quantitativi di riferimento individuali per la consegna (2) ha avuto luogo, con carattere preliminare, per il periodo compreso tra il 1_ aprile 1995 e il 31 marzo 1996 ed è stata effettuata in conformità dei criteri dei quali riferirò nel prosieguo.

4 Per poter optare per l'assegnazione di una quota, ogni produttore doveva aver effettuato consegne di latte reali e ininterrotte tra il 1_ marzo 1994 e il 1_ gennaio 1995 (art. 5, n. 1), ed essersi inoltre uniformato a determinate prescrizioni di carattere ecologico. Se un produttore aveva sospeso le consegne durante questo periodo, l'amministrazione poteva concedergli una quota purché la sospensione fosse stata originata da cause estranee alla volontà dell'allevatore oppure ricorressero altre circostanze speciali (n. 2).

5 La quota delle aziende che non avevano aumentato la loro produzione durante gli anni 1991, 1992 e 1993 (i cosiddetti «produttori regolari») veniva calcolata in funzione del quantitativo medio di latte consegnato durante questo stesso periodo di riferimento (art. 6). A parte questa regola di carattere generale, il regolamento nazionale svedese operava una distinzione tra altre tre categorie di produttori, alle quali erano applicate altrettante modalità di calcolo della quota, denominate «nuovi produttori», «produttori in crescita» e «produttori ecologici».

6 Nuovi produttori erano coloro che avevano intrapreso le consegne di latte nel corso dei tre anni considerati come parametro per il calcolo (1991, 1992 o 1993). Essi avevano diritto ad una quota annuale (o, più precisamente, per campagna) di 7 398 kg di latte (3) per ogni vacca da latte, alla quale veniva applicata una riduzione del 15% designata dalla normativa svedese come «riduzione per rischio proprio». Su domanda del produttore, la quota poteva essere alternativamente calcolata in base al criterio generale, vale a dire in funzione della media delle sue consegne durante i mesi del periodo di riferimento nei quali tali consegne erano state effettuate (art. 10).

7 Per produttore in crescita si intendeva chiunque, durante il periodo di riferimento, avesse compiuto un investimento immobiliare al fine di incrementare la propria produzione di latte o, pur non avendo effettuato un tale investimento, avesse accresciuto il numero dei suoi capi. In conformità dell'art. 10 del regolamento svedese, ogni produttore in crescita aveva diritto ad una quota base e ad una quota aggiuntiva. La quota base era calcolata con il metodo generale, vale a dire, in funzione del quantitativo medio annuo di latte consegnato durante il periodo di riferimento, fermo restando che non si teneva conto degli aumenti che si fossero prodotti in tale periodo. La quota aggiuntiva poteva consistere, a scelta del produttore, vuoi nel quantitativo di 7 398 kg di latte per ogni vacca di nuova acquisizione, al quale si applicava una riduzione del 25%, vuoi in un quantitativo di latte per ciascun nuovo capo risultante da un calcolo pro rata, effettuato sul totale dei capi, del quantitativo medio annuo consegnato durante il periodo di riferimento, anche in questo caso con riduzione del 25%.

8 I produttori ecologici, ossia coloro che producevano latte di tipo «biologico», potevano richiedere che le loro quote non fossero calcolate in base alla formula generale, bensì in funzione della loro produzione effettiva nel corso degli anni 1993 o 1994 (art. 7). Inoltre, se il produttore ecologico intendeva passare ai regimi speciali di nuovo produttore o di produttore in crescita, la relativa quota gli veniva assegnata senza alcuna riduzione per rischio proprio (artt. 10 e 10 bis).

9 Nel corso del mese di gennaio del 1995 il Ministero dell'Agricoltura procedeva ad una prima attribuzione provvisoria dei quantitativi di riferimento individuali, in base al criterio generale di cui all'art. 6 (v. supra, paragrafo 5).

10 Tra il marzo 1995 e il maggio dello stesso anno, il Ministero portava a compimento l'assegnazione ai nuovi produttori dei quantitativi di riferimento individuali, in base ai criteri sopra illustrati. Preliminarmente all'attribuzione di quote ai produttori in crescita, l'amministrazione effettuava un calcolo estimativo del fatturato di questo comparto, dal quale deduceva che, se si fosse applicata la normativa vigente, la somma dei quantitativi individuali avrebbe superato la quota complessiva assegnata alla Svezia. Il governo svedese decideva pertanto di modificare la disciplina relativa alle quote latte adottando il regolamento nazionale n. 812 del 1995, entrato in vigore il 1_ luglio del medesimo anno. Con questa disciplina, venivano aumentati i coefficienti di riduzione per rischio proprio applicabili alle categorie dei nuovi produttori e dei produttori in crescita. Per i primi, il coefficiente passava dal 15% al 30%, mentre per i produttori in crescita il tasso di riduzione passava dal 25% al 55%. Inoltre, questi ultimi acquisivano solo il diritto ad una quota aggiuntiva in relazione alla quota parte dell'aumento che superasse il 10% del numero di capi presenti nell'azienda prima dell'espansione di quest'ultima. L'amministrazione correggeva le quote attribuite provvisoriamente alla luce di questi nuovi criteri.

Fatti e procedimento a quo

11 I signori Kjell Karlsson e Lars-Göran Gustafsson sono produttori di latte. Il signor Natanael Torarp lo era fino al novembre 1994. Essi risiedono tutti nella regione di Jönköping.

12 Al signor Karlsson veniva attribuita, con decisione dell'amministrazione in data 19 gennaio 1995, una quota annuale di 38 797 kg di latte. Tale quantitativo corrispondeva alla produzione media del signor Karlsson durante gli anni 1991, 1992 e 1993.

Il signor Karlsson, che aveva effettuato migliorie nella sua azienda e aumentato il numero di capi da sette a dodici, faceva richiesta dell'assegnazione della quota aggiuntiva prevista dalla normativa svedese a favore dei produttori in crescita (v. supra, paragrafo 7). Con decisione 29 agosto 1995, l'amministrazione accoglieva la sua domanda attribuendogli una quota di 48 553 kg. Tale assegnazione era conforme ai criteri stabiliti dal regolamento nazionale n. 812 del 1995, tuttavia il coefficiente di riduzione per rischio proprio era del 55%.

Il signor Karlsson proponeva ricorso dinanzi al competente tribunale amministrativo (Länsrätt), chiedendo che l'attribuzione della quota aggiuntiva alla quale aveva diritto in quanto produttore in crescita fosse effettuata in base alla normativa originaria, con applicazione del coefficiente del 25%. Il ricorso veniva rigettato con sentenza 24 novembre 1995, a sua volta confermata in grado d'appello dalla sentenza 2 aprile 1996 del Kammarrätt. Il signor Karlsson proponeva ricorso per cassazione dinanzi alla suprema giurisdizione amministrativa (Regeringsrätt).

13 Il signor Lars-Göran Gustafsson, che si trovava nella situazione di nuovo produttore, ossia di coloro che avevano intrapreso la produzione nel corso del periodo di riferimento, richiedeva all'amministrazione l'attribuzione della quota corrispondente. Con decisione 23 marzo 1995, l'amministrazione gli comunicava che la sua domanda era stata accolta e gli assegnava una quota di 251 532 kg di latte. Tale quantitativo era ottenuto dalla moltiplicazione del quantitativo di 7 398 kg, di cui all'art. 10 del regolamento nazionale (v. supra, paragrafo 6), per i quaranta capi che contava la nuova azienda, con successiva applicazione del coefficiente di riduzione del 15% per rischio proprio. Il 3 luglio 1995 l'amministrazione modificava il quantitativo di riferimento riconosciuto al signor Gustaffson riducendolo a 207 144 kg, facendo applicazione del regolamento nazionale n. 812, il quale aveva elevato al 30% il coefficiente di riduzione per rischio proprio relativo a questa categoria di produttori.

Il signor Gustafsson proponeva ricorso contro la seconda decisione, nell'ambito del quale chiedeva il riconoscimento della quota originariamente attribuitagli. Poiché la sua domanda veniva disattesa sia in primo grado sia in grado d'appello, rispettivamente con sentenze 31 ottobre 1995 e 10 aprile 1996, il signor Gustafsson ricorreva per cassazione dinanzi allo stesso Regeringsrätt, nel procedimento attualmente pendente.

14 Il terzo ricorrente nella causa a qua è il signor Natanael Torarp, il quale aveva effettuato consegne di latte nel periodo compreso tra il 1991 e il 1993. Con decisione 19 gennaio 1995, l'amministrazione gli assegnava d'ufficio il quantitativo di riferimento corrispondente. Il signor Torarp comunicava quindi all'amministrazione di aver cessato la produzione di latte dal 12 novembre 1994, ma che desiderava che gli fosse concessa una quota calcolata in funzione degli anni nei quali aveva effettivamente prodotto latte. L'amministrazione, con decisione 29 marzo 1995, richiamandosi all'art. 5 del regolamento nazionale relativo alle quote latte (v. supra, paragrafo 4), ritirava al signor Torarp la quota assegnatagli e respingeva la sua domanda sul rilievo che non ricorreva nessuna delle circostanze speciali richieste dalla disciplina in vigore per l'attribuzione di una quota a un produttore che avesse interrotto le consegne. Il signor Torarp faceva pertanto valere dinanzi all'amministrazione di aver dovuto interrompere la produzione in quanto era stato gravemente ferito da una vacca, circostanza che lo aveva costretto a vendere la sua mandria alcuni giorni dopo l'incidente. L'amministrazione manteneva la propria posizione.

Il signor Torarp proponeva ricorso dinanzi al giudice amministrativo, che lo respingeva con sentenza 26 ottobre 1995. Il ricorso proposto in secondo grado avverso questa sentenza veniva parimenti respinto il 12 aprile 1996. Il signor Torarp ricorreva quindi per cassazione.

Questione pregiudiziale

15 Atteso quanto sopra, il Regeringsrätt ha disposto la sospensione del procedimento ed ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se, alla luce del regolamento (CEE) del Consiglio n. 3950/92, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, nonché degli artt. 5 e 40, n. 3, del Trattato di Roma e del principio fondamentale della parità di trattamento sancito dal diritto comunitario, siano consentite, nel caso di uno Stato che abbia aderito all'Unione il 1_ gennaio 1995, disposizioni nazionali, per effetto delle quali:

1) per i produttori che abbiano mantenuto immutata la propria produzione, l'attribuzione della quota lattiera venga operata in base alle consegne effettuate negli anni 1991, 1992 e 1993;

2) i produttori che abbiano avviato o ampliato la propria produzione di latte nel periodo compreso tra il 1_ gennaio 1991 ed il 31 dicembre 1994 debbano subire, contrariamente ai produttori che non abbiano modificato il proprio regime produttivo durante lo stesso periodo o ai produttori di latte prodotto secondo criteri ecologici, una riduzione della quota lattiera, riduzione determinata in modo differente a seconda che si tratti di nuovi produttori o di produttori che abbiano ampliato la propria azienda;

3) venga negata l'attribuzione della quota ai produttori che abbiano consegnato latte nel periodo antecedente all'adesione dello Stato medesimo al sistema comunitario di quote latte, ma che, per motivi loro non imputabili, non abbiano consegnato ininterrottamente latte durante il complessivo periodo di riferimento necessario ai fini dell'attribuzione della quota (1_ marzo 1994 - 1_ gennaio 1995)».

Normativa comunitaria applicabile

Normativa in tema di attribuzione iniziale di «quote latte»

16 Nell'intento di ridurre lo squilibrio tra l'offerta e la domanda di latte e di prodotti lattiero-caseari, nonché le conseguenti eccedenze strutturali, il regolamento (CEE) n. 856/84 (4) ha modificato l'organizzazione comune dei mercati del settore istituendo un prelievo supplementare, che può essere riscosso, in determinate circostanze, in aggiunta al cosiddetto prelievo di corresponsabilità già esistente.

In vigore dal 2 aprile 1984, questo nuovo meccanismo di controllo della produzione lattiera è stato articolato nel seguente modo:

- si è stabilito un quantitativo globale per l'intera Comunità, che costituiva la soglia di garanzia per la produzione di latte;

- tale quantitativo è stato distribuito tra gli Stati membri in base ai quantitativi di latte consegnati nel loro territorio durante l'anno 1981, maggiorati dell'1%, ad eccezione del quantitativo destinato alla riserva comunitaria, creata per far fronte alle specifiche necessità di alcuni Stati membri e di determinati produttori;

- a sua volta, ciascuno Stato membro ha distribuito il proprio quantitativo garantito tra i suoi produttori, assegnando loro un quantitativo di riferimento individuale, comunemente denominato «quota latte».

17 Il superamento del quantitativo di riferimento creava l'obbligo, in capo ai produttori, di versare un prelievo supplementare destinato a finanziare i costi causati dallo smaltimento di tali eccedenze. Il pagamento del prelievo incombeva al produttore (formula A) oppure al compratore del latte con diritto di trasferirne l'importo sul produttore (formula B), a seconda dell'opzione esercitata da ciascuno Stato membro.

18 Le norme generali per l'applicazione di questo regime di prelievo supplementare sono state stabilite dal Consiglio con regolamento (CEE) n. 857/84 (5). Questo regolamento attribuiva agli Stati membri la facoltà di scegliere tra gli anni 1981, 1982 e 1983 il periodo di riferimento ai fini del calcolo dei quantitativi individuali dei produttori ed ha previsto la possibilità per gli Stati membri di costituire riserve nazionali di quantitativi di riferimento per far fronte alle situazioni specifiche di alcuni loro produttori.

19 L'art. 3 del regolamento n. 857/84 prescriveva agli Stati membri di tener conto, nell'assegnare i quantitativi di riferimento ai vari produttori, delle situazioni particolari: a) dei produttori che avevano sottoscritto un piano di sviluppo della produzione lattiera (6), b), dei giovani agricoltori e c) dei produttori la cui produzione aveva risentito sensibilmente, durante l'anno di riferimento, di eventi eccezionali (catastrofe naturale, distruzione di risorse o fabbricati, epizoozia).

20 L'art. 4 dello stesso regolamento prevedeva altresì la possibilità di concedere un quantitativo di riferimento supplementare ai produttori che esercitavano l'attività agricola a titolo principale.

21 In forza dell'art. 5 del regolamento n. 857/84, i quantitativi di riferimento supplementari assegnati ai sensi degli artt. 3 e 4 potevano essere concessi entro il limite del quantitativo globale garantito allo Stato membro considerato.

22 Questo regime di prelievo supplementare è stato stabilito per un periodo di cinque anni, decorrente dal 1_ aprile 1984. In seguito, il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. 816/92 (7) allo scopo di prorogare il regime del prelievo supplementare di ancora un anno (dal 1_ aprile 1992 al 31 marzo 1993).

23 Il regolamento (CEE) n. 3950/92 (8) ha prorogato di sette anni l'applicazione del regime del prelievo supplementare, codificando le disposizioni esistenti al fine della loro semplificazione e chiarificazione. Talché, in forza dell'art. 12 di questo regolamento, il regolamento n. 857/84 è stato abrogato.

24 Dispone l'art. 4 del regolamento n. 3950/92 che i quantitativi di riferimento individuali devono essere pari a quelli esistenti alla data del 31 marzo 1993, salvi gli adattamenti a livello nazionale effettuati entro il limite del quantitativo complessivo spettante a ciascuno Stato membro.

25 L'art. 5, primo comma, del medesimo regolamento autorizza gli Stati membri ad alimentare la riserva nazionale, mediante riduzione lineare dell'insieme dei quantitativi di riferimento individuale, per accordare quantitativi supplementari o specifici a produttori determinati secondo criteri oggettivi fissati con l'accordo della Commissione.

Normativa applicabile all'adesione del Regno di Svezia

26 Il Regno di Svezia ha aderito all'Unione delle Comunità europee il 1_ gennaio 1995. In conformità dell'Atto relativo alle condizioni di adesione all'Unione europea della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia (9), il quantitativo globale garantito spettante alla Svezia è stato fissato in 3,3 milioni di tonnellate per le consegne e in 3 000 tonnellate per le vendite dirette. Tali cifre corrispondevano alla produzione globale svedese per l'anno 1992.

Il principio della parità di trattamento nell'applicazione della politica agricola comune

27 Ai sensi dell'art. 40, n. 3, secondo comma, del Trattato CE, ogni organizzazione comune di mercato deve limitarsi a perseguire gli obiettivi enunciati nell'art. 39 e deve escludere qualsiasi discriminazione fra produttori o consumatori della Comunità.

28 L'art. 39, n. 1, del Trattato riconosce come finalità specifiche per la politica agricola comune l'incremento della produttività, la garanzia di un tenore di vita equo alla popolazione agricola, la stabilizzazione dei mercati, la sicurezza degli approvvigionamenti e la garanzia di prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori.

Esame della questione pregiudiziale

Quesito preliminare: le norme comunitarie in tema di attribuzione iniziale di quote latte applicabili alla Svezia

29 Prima di fornire una risposta al triplice quesito prospettato dal Regeringsrätt, occorre chiarire quale fosse l'esatto ambito normativo nel quale si muovevano le autorità svedesi nel procedere all'attribuzione iniziale di quantitativi di riferimento in seguito all'adesione.

30 Nelle loro osservazioni scritte, i ricorrenti nel procedimento a quo fanno valere che la disciplina svedese si è discostata dalle norme comunitarie di diritto derivato applicabili in materia di ripartizione tra i produttori individuali del quantitativo globale garantito spettante a ciascuno Stato membro. In particolare, essi assumono violate le disposizioni del regolamento n. 856/84 (v. supra, paragrafo 16) che conferiscono agli Stati membri la facoltà di scegliere tra due formule per l'istituzione del regime del prelievo supplementare, nonché dell'art. 5 del regolamento n. 3950/92 (v. supra, paragrafo 21), il quale, a determinate condizioni, consente la riduzione lineare dell'insieme dei quantitativi di riferimento individuali spettanti ad uno Stato membro. Contrariamente a quest'ultima disposizione, le autorità svedesi avrebbero proceduto ad applicare distinti coefficienti di riduzione a distinte categorie di produttori.

31 Le disposizioni richiamate dai ricorrenti nel procedimento a quo non sono pertinenti ai fini del presente procedimento.

32 Il regolamento n. 856/84 ha inserito nel regolamento n. 804/68, relativo all'organizzazione comune del mercato del latte (10), un nuovo art. 5 quater in forza del quale è stato istituito il prelievo supplementare. E' assodato che, in origine, tale prelievo veniva riscosso, a scelta dello Stato membro, vuoi dal produttore (formula A), vuoi dall'acquirente (formula B), quando veniva superato il quantitativo di riferimento individuale. L'art. 5 quater nulla disponeva in ordine alle modalità di assegnazione delle quote latte, questione affrontata nel regolamento n. 857/84 (v. supra, paragrafo 18).

Comunque sia, dopo successivi rimaneggiamenti, l'art. 5 quater è rimasto praticamente privo d'oggetto, a decorrere dal 1_ aprile 1993, in forza del regolamento (CEE) n. 2071/92 (11). In tal modo, il regolamento n. 856/84, richiamato dai ricorrenti nel procedimento a quo, deve considerarsi definitivamente abrogato.

In ordine al punto se, nel presente contesto, ricorrano i presupposti per la riduzione lineare previsti dall'art. 5 del regolamento n. 3950/92, deve rilevarsi come dalla semplice lettura di questo articolo si evinca che tali misure sono state concepite per una situazione nella quale già si sia proceduto all'attribuzione iniziale delle quote. Neanch'esso è, quindi, pertinente ai fini del presente procedimento.

Ciò posto, considerato che il regolamento n. 857/84 è stato espressamente abrogato a far data dal 1_ aprile 1993 (v. supra, punto 23) e nella misura in cui il regolamento n. 3950/92, con riferimento alla distribuzione dei quantitativi di riferimento, si limita a far rinvio, all'art. 4, n. 1, alla situazione esistente alla data del 31 marzo 1993, ritengo di poter affermare (12) che l'unica norma di diritto derivato relativa all'attribuzione iniziale di quote che era in vigore al momento dell'adesione del Regno di Svezia è quella che dispone che la somma dei quantitativi di riferimento individuali dello stesso tipo non può superare i quantitativi globali corrispondenti da determinare per ciascuno Stato membro (13).

33 Contrariamente a quanto è accaduto nel caso della Spagna e del Portogallo, la cui adesione alle Comunità è avvenuta mentre era vigente il regolamento n. 857/84, il legislatore nazionale, in assenza di norme comunitarie sull'attribuzione iniziale di quote, aveva la facoltà di adottare criteri propri, come ha realmente fatto. La situazione rispetto all'Austria e alla Finlandia - che hanno aderito contemporaneamente alla Svezia - era anch'essa distinta in quanto in questi paesi vigevano regimi di quote latte, rispettivamente, dal 1974 e dal 1984.

La facoltà spettante alla Svezia di legiferare in materia di ripartizione di quote si evince a contrario dalla costante giurisprudenza della Corte di giustizia, secondo la quale «è coessenziale all'esistenza di un'organizzazione comune di mercato che, nei settori da essa disciplinati, gli Stati membri non possano più intervenire con norme interne adottate unilateralmente. La loro competenza legislativa sarebbe solo di carattere residuale e limitata alle fattispecie non disciplinate dalla norma comunitaria nonché ai casi in cui questa riconosca loro espressamente detta competenza» (14). Lungi dal costituire una violazione dell'art. 5 del Trattato, la fissazione di questi criteri di attribuzione risponde all'obbligo imposto da questo articolo a ciascuno Stato membro di vigilare sull'applicazione del diritto comunitario e, in particolare, sull'efficienza del funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati del latte e dei prodotti lattiero-caseari. L'adozione e l'applicazione di questi criteri di distribuzione dei quantitativi di riferimento costituiscono, per questo stesso motivo, atti di diritto comunitario e sono assoggettati al controllo della Corte di giustizia sotto il profilo dell'osservanza di norme preminenti dell'ordinamento comunitario.

34 E' questo il contesto normativo nel quale va esaminata la questione pregiudiziale prospettata.

Con tale questione, il giudice proponente si interroga sulla compatibilità di determinati aspetti della normativa svedese relativa all'attribuzione iniziale di quote latte con le disposizioni del regolamento n. 3950/92, gli artt. 5 e 40, n. 3, del Trattato e i principi fondamentali del diritto comunitario, quale quello della parità di trattamento.

35 Come si è già rilevato, nell'adottare criteri di attribuzione iniziale delle quote, le autorità svedesi operavano in un ambito nel quale non vigevano norme comunitarie (15) e pertanto agivano, senza alcun dubbio, nel rispetto dell'art. 5 del Trattato (16). Occorre di conseguenza circoscrivere l'esame della questione posta dal Regeringsrätt al divieto di discriminazioni tra produttori enunciato all'art. 40, n. 3, del Trattato.

36 Non voglio tralasciare di precisare che, nell'ambito della politica agricola comune, la circostanza che la competenza normativa - in genere di carattere residuale - possa, a determinate condizioni, spettare agli Stati membri non implica in un alcun modo che il diritto comunitario abbia completamente rinunciato alle proprie competenze in materia. Le norme nazionali dovranno in ogni caso ispirarsi alle medesime finalità specifiche della politica agricola comune, enunciate nell'art. 39 del Trattato (v. supra, paragrafo 28), di natura essenzialmente economica, oltre agli obiettivi generali che sono posti a fondamento dell'intero ordinamento comunitario. Tali obiettivi generali presiedono all'applicazione della politica agricola comune ed hanno la funzione di integrare l'enumerazione di cui all'art. 39.

Sulla prima parte della questione pregiudiziale

37 Con la prima parte della sua questione, il Regeringsrätt pone l'interrogativo della compatibilità con il diritto comunitario di una disciplina nazionale la quale, nel caso di uno Stato che ha aderito all'Unione europea il 1_ gennaio 1995, stabilisca che la distribuzione delle quote latte venga effettuata, per i produttori che non abbiano variato la propria produzione, in funzione dei quantitativi medi consegnati nel corso degli anni 1991, 1992 e 1993.

38 Come ho già rilevato in precedenza (v. supra, paragrafo 35), solo l'art. 40, n. 3, del Trattato, tra le norme richiamate dal giudice proponente, riveste una certa rilevanza, in quanto dispone che l'organizzazione comune dei mercati agricoli «deve escludere qualsiasi discriminazione fra produttori o consumatori della Comunità». Questa disposizione comprende tutti i provvedimenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli, indipendentemente dall'autorità da cui essi promanano. Conseguentemente, essa vincola parimenti gli Stati membri allorché prendano parte all'attuazione di questa organizzazione (17).

39 Il divieto di discriminazioni sancito nell'art. 40, n. 3, del Trattato altro non è, del resto, se non l'enunciazione, in un campo specifico, del generale principio della parità di trattamento, il quale forma parte integrante dei principi fondamentali dell'ordinamento comunitario. In forza di questo principio, le situazioni analoghe non devono essere trattate in modo dissimile, a meno che ciò si giustifichi obiettivamente (18).

40 Orbene, nell'ordinanza di rinvio non consta alcuna indicazione su quale potrebbe essere l'elemento discriminatorio, vietato dal diritto comunitario, riscontrabile nella disciplina svedese con riguardo alla scelta del periodo di riferimento ai fini del calcolo della quote individuali. Da parte loro, i ricorrenti nel procedimento a quo assumono che l'opzione, quale periodo di riferimento, del periodo compreso tra il 1991 e il 1993 ha comportato ipso facto una discriminazione tra i produttori, che sarebbe lesiva per un «certo numero di produttori di latte nuovi o in crescita». Essi criticano inoltre il ricorso al criterio della media annua di produzione durante questo periodo, in luogo dell'applicazione della soluzione adottata a suo tempo nel regolamento n. 857/84, consistente nel definire il quantitativo di riferimento individuale in funzione del quantitativo di latte consegnato o acquistato (a seconda che si trattasse della formula A o B) nel corso di uno dei tre anni civili consentiti (1981, 1982 o 1983).

41 A mio giudizio, la regola stabilita in Svezia per determinare il periodo di riferimento è ineccepibile ed è perfettamente in linea con l'obbligo di riservare il medesimo trattamento a situazioni analoghe e con il correlativo divieto di trattare in modo identico situazioni distinte, a meno che esista un'obiettiva giustificazione per operare il contrario. Come rileva il governo svedese, si è riservato un trattamento differenziato a categorie di produttori distinte. Tale classificazione dei produttori risponde a criteri oggettivi. Si distingue così tra: a) i produttori che non avevano incrementato la loro produzione durante il periodo di riferimento; b) gli altri che, durante questo stesso periodo, avevano effettuato un investimento immobiliare al fine di incrementare la propria produzione di latte o che, pur non avendo effettuato tale investimento, avevano accresciuto il numero di capi della loro azienda; c) i produttori che avevano intrapreso la produzione nel corso dei tre anni presi come base per il calcolo (19) e d) i produttori di latte i cui metodi di produzione erano ecologici.

42 Per quanto si riferisce alla prima di queste categorie, oggetto della prima parte della questione pregiudiziale, non v'è chi asserisca che i vari produttori che hanno modificato la loro produzione durante il periodo di riferimento siano stati trattati in maniera disuguale, né che la definizione del periodo di riferimento, alla luce della struttura del mercato svedese, abbia dato luogo ad un'ingiustificata discriminazione. Per il resto, la situazione relativamente meno favorevole nella quale versavano i nuovi produttori e i produttori in crescita, che analizzerò di seguito, non è in alcun rapporto - a mio parere - con il periodo di riferimento prescelto. Da ultimo, l'opzione per il criterio della produzione media ottenuta nel corso di tre anni, anziché di uno, sembra in via di principio più idonea a riflettere la reale capacità produttiva di ciascun allevatore. Da essa non risulta, pertanto, alcun effetto discriminatorio.

43 Occorre quindi risolvere la prima parte della questione posta nel senso che non è contraria al diritto comunitario una disciplina nazionale la quale, nel caso di uno Stato che ha aderito all'Unione europea il 1_ gennaio 1995, stabilisca che, per i produttori che non abbiano variato la propria produzione, la distribuzione di quote latte si effettui in funzione dei quantitativi medi consegnati nel corso degli anni 1991, 1992 e 1993.

Sulla seconda parte della questione pregiudiziale

44 Il secondo punto della questione deferita dal Regeringsrätt prospetta il problema della compatibilità con il diritto comunitario di una disciplina nazionale relativa all'attribuzione iniziale di quote latte la quale, nel caso di uno Stato che ha aderito all'Unione europea il 1_ gennaio 1995, tratti in maniera distinta i produttori che hanno intrapreso la produzione nel corso del periodo di riferimento e quelli che l'abbiano accresciuta durante il medesimo periodo, riservando ad ambedue le categorie a loro volta un trattamento meno favorevole rispetto a quello di altri allevatori, le cui condizioni di produzione non siano mutate nel corso del menzionato periodo o che producano latte con metodi ecologici.

45 Insisto nel sottolineare come le quattro categorie di produttori menzionate facciano riscontro, in via di principio, a criteri che sono stati stabiliti in maniera oggettiva. Quanto alla giustificazione per tale classificazione e, soprattutto, per il diverso trattamento che ad essa si accompagna, rilevo che, per quanto riguarda la categoria che può considerarsi «cardine», quella dei produttori che non hanno mutato la loro produzione durante il periodo di riferimento, il regolamento nazionale svedese relativo alle quote latte penalizza i produttori nuovi e quelli in crescita, applicando ai quantitativi di riferimento loro spettanti determinati coefficienti correttori, mentre favorisce i produttori «ecologici», i quali, pur avendo intrapreso o accresciuto la propria produzione tra il 1991 e il 1993, non sono soggetti a tale riduzione.

46 Credo di poter desumere da quanto sopra che la penalizzazione disposta dalla disciplina svedese consista essenzialmente nel non tener conto dell'aumento di produzione, potenziale o effettivo, in sede di calcolo del quantitativo di riferimento corrispondente.

Così, i nuovi produttori potevano scegliere tra una quota annua di 7 398 kg di latte per ciascuna vacca da latte (20), con applicazione di un coefficiente di riduzione del 30%, e una quota calcolata in base al criterio generale, vale a dire in funzione della media delle sue consegne durante i mesi del periodo di riferimento in cui tali consegne fossero state effettuate.

A loro volta, i produttori cosiddetti in crescita avevano diritto ad una quota base e ad una aggiuntiva. La quota base era calcolata secondo la regola generale, cosicché essa non provocava alcuna discriminazione. La riserva consisteva nel fatto che, ai fini del calcolo della quota base, non si teneva conto degli aumenti che si fossero verificati durante il periodo di riferimento. Tali aumenti potevano dar luogo ad una quota aggiuntiva, che poteva consistere, a scelta dell'allevatore, vuoi nella moltiplicazione di 7.398 kg di latte per il numero di capi di nuova acquisizione, con applicazione di un coefficiente di riduzione del 55%, vuoi in un quantitativo per ciascun nuovo capo ottenuto mediante un calcolo proporzionale della media annuale delle consegne durante il periodo di riferimento tra il totale dei capi da latte, anch'esso con riduzione del 55%. Inoltre, il diritto ad una quota aggiuntiva si acquisiva solo in rapporto alla quota parte dell'aumento che superasse il 10% del numero di capi presenti nell'azienda prima della sua espansione.

Per quanto riguarda le vacche da latte giovani o le aziende nuove, che in linea di massima non hanno raggiunto un rendimento ottimale, nessuna delle formule enunciate sopra consentiva di accedere ad un quantitativo di riferimento che coprisse la totalità prevedibile delle consegne. Tale potenziale di crescita spiega inoltre il fatto che i coefficienti correttori siano stati applicati agli allevatori che avevano intrapreso o incrementato la propria produzione, prima o durante il 1992, anno assunto come parametro per il computo della quota globale svedese.

47 Stando alle dichiarazioni del governo svedese, l'applicazione di queste penalizzazioni, denominate «per rischio proprio», doveva intendersi con riferimento ad un contesto di aumento della produzione di latte durante il periodo preso come riferimento, che avrebbe implicato, ove fosse stato ripartito in maniera uniforme tra tutti i produttori il quantitativo globale garantito corrispondente alla produzione del 1992 (v. supra, paragrafo 26), che molte aziende non avrebbero ricevuto una quota sufficiente. Nella prospettiva dell'adesione, prosegue il governo svedese, «non si comprende come si sia potuta incrementare la capacità produttiva senza che gli interessati si fossero resi conto delle norme comunitarie vigenti in materia. Quest'aumento si è del resto verificato in una situazione nella quale gli interessati erano consapevoli del rischio che correvano, circostanza che [si doveva] tener presente in una certa misura al momento di procedere alla prima ripartizione delle quote».

La Commissione preferisce fare allusione ad un aumento della produzione motivato da possibili «finalità speculative».

In altri termini, nei limiti in cui i cosiddetti produttori nuovi e in crescita avevano una specifica responsabilità per il superamento del quantitativo globale garantito spettante alla Svezia, queste categorie - e non quella degli allevatori con produzione stabile - erano tenute a sopportare la corrispondente riduzione dei quantitativi di riferimento individuali. Il trattamento meno favorevole riservato ai nuovi produttori e ai produttori in crescita si inquadra pertanto nella logica dell'obiettivo principale perseguito dall'istituzione del prelievo supplementare nell'organizzazione comune dei mercati del latte e dei prodotti lattiero-caseari, vale a dire la riduzione delle eccedenze strutturali (21). La disparità di trattamento rispetto a questi produttori deve considerarsi giustificata.

48 Le limitazioni di un diritto fondamentale, quale il diritto di proprietà (22), operate in ossequio ad un obiettivo d'interesse generale non possono essere né sproporzionate né inammissibili, per non ledere il principio di proporzionalità (23). In base a quanto ha esposto il governo svedese, la riduzione posta a carico di questi operatori è precisamente calcolata in modo da essere commisurata all'eccedenza, rispetto alla quota globale svedese, che questi stessi produttori hanno contribuito a determinare. Orbene, essa non può considerarsi sproporzionata. Comunque sia, questioni come la fissazione dell'esatta aliquota di riduzione o le modalità di concessione ai produttori in crescita di una quota aggiuntiva rientrano nell'ampio margine discrezionale del quale le competenti autorità debbono poter disporre in materia di politica agricola comune.

La circostanza che sui nuovi produttori gravassero coefficienti di riduzione più contenuti rispetto ai produttori in crescita si spiega - come ha precisato il governo svedese - con l'intento del legislatore nazionale di non penalizzare oltre misura i giovani agricoltori che intraprendevano la produzione. Questa scelta, oltre ad essere obiettivamente giustificata, è equiparabile a quella operata, in ambito comunitario, dall'art. 3 del regolamento n. 857/84, il quale prescriveva che, nell'assegnare i quantitativi di riferimento tra i vari produttori, gli Stati membri tenessero conto di situazioni speciali, tra cui quella dei giovani agricoltori (v. supra, paragrafo 19).

49 Ne traggo pertanto la conclusione che il trattamento più favorevole che la normativa svedese riserva agli allevatori che non hanno contribuito a determinare eccedenze nella produzione di latte non è in contrasto con l'art. 40, n. 3, del Trattato.

50 Per quanto attiene al regime applicabile alle aziende che soddisfino requisiti cosiddetti «ecologici», condivido l'opinione della Commissione secondo cui nell'ordinanza di rinvio non vengono prospettati sufficienti elementi per individuare la natura concreta di questi requisiti. Ai fini della mia analisi, muoverò dal presupposto che si tratti di prescrizioni da ottemperare oggettivamente, tendenti alla tutela dell'ambiente. Ciò è quanto sembra aver confermato il governo svedese, nell'affermare in udienza che la categoria dei produttori ecologici è assoggettata a prescrizioni molto rigorose, il cui obiettivo è il risanamento dei fondi agricoli.

51 Come ho sopra ricordato (v. paragrafo 36), la politica agricola comune non persegue solamente gli obiettivi enunciati all'art. 39 del Trattato, ma, come ogni politica comunitaria, è finalizzata al complesso degli obiettivi perseguiti dalla Comunità. Per tale motivo, i regimi di intervento nella produzione sono nel contempo efficaci strumenti di ristrutturazione nella prospettiva dei detti obiettivi generali, tra i quali va annoverata la tutela dell'ambiente (24).

52 L'uso del regime del prelievo supplementare sul latte a fini di ristrutturazione risale agli albori dello stesso regime. Così, già il regolamento n. 857/84 autorizzava gli Stati membri, in sede di assegnazione dei quantitativi di riferimento individuali, a prendere in considerazione circostanze di varia natura: che i produttori avessero sottoscritto un piano di sviluppo della produzione, che si trattasse di giovani agricoltori o che esercitassero l'attività agricola come attività principale (v. supra, paragrafi 19 e 20). Inoltre, l'art. 8 del regolamento n. 3950/92 prevede un meccanismo di trasferimento di quote a favore dei produttori partecipanti a programmi per il miglioramento dell'ambiente.

53 In tal modo, nei limiti in cui l'incentivazione a favore delle aziende lattiero-casearie a produzione «ecologica» può contribuire alla tutela dell'ambiente, il trattamento relativamente più favorevole riservato a questo tipo di aziende è giustificato alla luce dell'interesse generale della Comunità. La normativa svedese è inoltre pienamente conforme allo spirito delle disposizioni dell'art. 130 T del Trattato CE, secondo cui i provvedimenti di protezione dell'ambiente adottati dalla Comunità «non impediscono ai singoli Stati membri di mantenere e di prendere provvedimenti per una protezione ancora maggiore».

54 Pertanto, ritengo che il trattamento più favorevole riservato dalla disciplina svedese a determinati allevatori che producono latte secondo metodi ecologici non sia in contrasto con l'art. 40, n. 3, del Trattato.

55 La seconda parte della questione pregiudiziale dev'essere risolta nel senso che l'art. 40, n. 3, del Trattato non osta ad una disciplina nazionale, la quale, nel caso di uno Stato che ha aderito all'Unione europea il 1_ gennaio 1995, stabilisca che i nuovi produttori e quelli che hanno incrementato la propria produzione durante il periodo di riferimento subiscano una riduzione del loro quantitativo di riferimento, diversamente dai produttori le cui condizioni di produzione non siano variate durante lo stesso periodo e dai produttori che producano latte con metodi ecologici, e che tale riduzione si determini in modo diverso per i nuovi produttori e per quelli che hanno incrementato la loro produzione.

Sulla terza parte della questione pregiudiziale

56 La terza parte della questione pregiudiziale verte sulla compatibilità con il diritto comunitario di una disciplina in forza della quale sia negato qualsiasi quantitativo di riferimento ai produttori i quali, avendo effettuato consegne di latte anteriormente all'integrazione dello Stato membro considerato nel sistema di quote, per cause estranee alla loro volontà, si siano visti impossibilitati a effettuare consegne lungo l'intero periodo di qualificazione prescritto per l'assegnazione di un quantitativo di riferimento.

57 A differenza delle altre due questioni già prese in esame, la terza non verte su elementi relativi all'attribuzione di quantitativi di riferimento individuali, bensì sui requisiti necessari per potersi giovare di tali quote. Infatti, l'art. 5 del regolamento nazionale svedese relativo alle quote latte subordinava l'attribuzione di una quota a un determinato produttore al presupposto che questi avesse effettuato consegne di latte reali e ininterrotte tra il 1_ marzo 1994 e il 1_ gennaio 1995.

58 Così come formulata, la questione ha destato in me inizialmente una certa sorpresa, giacché lo stesso giudice proponente, nell'illustrare il diritto nazionale applicabile, riconosce che «se un produttore aveva sospeso le consegne durante questo periodo, l'amministrazione poteva concedergli una quota purché la sospensione fosse riconducibile a cause estranee alla volontà dell'allevatore o in presenza di altre circostanze straordinarie» (v. supra, paragrafo 4).

Il governo svedese ha spiegato, nel corso dell'udienza, senza essere contestato in proposito dal patrocinante del signor Torarp, che a quest'ultimo è stata negata una quota in quanto non aveva intenzione di riprendere la produzione di latte, bensì di «concedere in affitto» il quantitativo eventualmente accordatogli.

Devo pertanto intendere che il dubbio nutrito dal Regeringsrätt si riferisce ad una situazione nella quale, dinanzi alla relativa domanda, l'amministrazione competente nega la concessione di una quota a prescindere dal fatto che la sospensione sia avvenuta «per cause estranee alla volontà dell'allevatore», previsto nel testo regolamentare svedese.

59 Ritengo, in primo luogo, che l'interpretazione dei criteri nazionali per ottenere in via eccezionale una quota quando non siano stati soddisfatti i requisiti prescritti in linea generale sia materia di competenza del rispettivo legislatore in materia di agricoltura, nel caso di specie lo Stato svedese, entro i limiti del margine di valutazione che gli va riconosciuto in tale materia. Il giudice nazionale è colui a cui incombe di valutare la corretta applicazione di questi criteri al caso concreto, tenendo conto, eventualmente, della finalità e degli obiettivi della normativa (25).

60 Per il resto, a prescindere dalle specifiche circostanze in cui si trovava il signor Torarp, la questione della compatibilità con i superiori principi dell'ordinamento comunitario e, in particolare, con il divieto sancito dall'art. 40, n. 3, del Trattato di una normativa in forza della quale un determinato produttore può essere privato del quantitativo di riferimento per il fatto di non aver effettuato consegne, per cause estranee alla propria volontà, nel corso del periodo di riferimento può risolversi, a mio giudizio, facendo appello alla giurisprudenza che codesta Corte enunciò nella sua sentenza 17 maggio 1988, Erpelding (26). Come si ricorderà, in quel procedimento pregiudiziale si trattava di chiarire se fosse in contrasto con il diritto comunitario una normativa che impediva ad un produttore di latte, la cui azienda era stata colpita da eventi eccezionali nel corso dei tre anni di riferimento ammissibili, optare per un altro anno durante il quale l'azienda avesse avuto un rendimento normale.

61 Analogamente alla causa Erpelding, nel procedimento a quo, l'eventuale contrarietà all'art. 40, n. 3, sorgerebbe, ove del caso, dalla disparità di trattamento consistente nel fatto che la normativa applicabile poteva dar luogo a una situazione in cui un produttore che non avesse effettuato consegne durante il periodo di riferimento veniva privato di qualsiasi quantitativo di riferimento, con conseguente penalizzazione rispetto a coloro che avevano effettuato consegne durante questo periodo. Orbene, come si legge nella sentenza Erpelding, una simile conseguenza è giustificata dalla necessità di prevedere una limitazione del numero degli anni suscettibili di essere presi in considerazione come anni di riferimento, nel contestuale interesse della certezza del diritto e dell'efficacia del regime di prelievo supplementare. La disparità di trattamento che ne risulta è quindi oggettivamente giustificata e, di conseguenza, non può essere considerata discriminatoria ai sensi della giurisprudenza della Corte (27).

62 La situazione sopra illustrata vale a maggior ragione rispetto ai quei produttori che, avendo cessato la produzione durante il periodo di riferimento, non avevano intenzione di riprenderla. Infatti, non avendo essi volontà di proseguire la produzione, il diniego della quota non produce loro alcuna lesione patrimoniale, oltre al lucro cessante derivante, ad esempio, dall'impossibilità di cedere la quota «in affitto». Tale lucro cessante non è tutelato dal diritto comunitario.

A questa stessa logica fanno riscontro le disposizioni contenute nell'art. 3 bis del regolamento n. 857/84 (28), che consentono l'assegnazione di un quantitativo di riferimento specifico a determinati produttori che non avevano potuto conseguire una quota latte non avendo effettuato consegne o vendite dirette durante il periodo di riferimento. Ai sensi del suo n. 3, l'attribuzione definitiva di tale quota specifica restava assoggettata, tra le altre condizioni, a quella che il produttore dimostrasse all'autorità competente di aver effettivamente ripreso la produzione (29).

63 Occorre pertanto risolvere la terza parte della questione pregiudiziale posta dal Regeringsrätt nel senso che l'art. 40, n. 3, del Trattato non osta ad una disciplina nazionale la quale, nel caso di uno Stato che ha aderito all'Unione europea il 1_ gennaio 1995, preveda il diniego del quantitativo di riferimento ai produttori che abbiano effettuato consegne prima dell'integrazione dello Stato membro considerato nel sistema di quote latte, ma che, per una causa estranea alla loro volontà, versassero nell'impossibilità di effettuare consegne di latte lungo l'intero periodo di riferimento richiesto per l'assegnazione di un quantitativo di riferimento.

Conclusioni

64 Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di giustizia di risolvere la questione pregiudiziale sottopostale dal Regeringsrätt nel modo seguente:

«L'art. 40, n. 3, del Trattato e il divieto di discriminazioni tra produttori in esso sancito non ostano a che, nel caso di uno Stato che ha aderito all'Unione europea il 1_ gennaio 1995, una disciplina normativa nazionale stabilisca:

- che per i produttori che non hanno variato la loro produzione, la distribuzione di quote latte si effettui in funzione dei quantitativi medi consegnati durante gli anni 1991, 1992 e 1993;

- che i nuovi produttori e quelli che hanno incrementato la loro produzione durante il periodo di riferimento subiscano una riduzione del loro quantitativo di riferimento, diversamente dai produttori le cui condizioni di produzione non siano variate durante lo stesso periodo e dai produttori che producano latte con metodi ecologici, e che tale riduzione si determini in modo diverso per i nuovi produttori e per quelli che hanno incrementato la loro produzione;

- il diniego del quantitativo di riferimento ai produttori che abbiano effettuato consegne prima dell'integrazione dello Stato membro considerato nel sistema di quote latte, ma che, per una causa estranea alla loro volontà, versassero nell'impossibilità di effettuare consegne di latte lungo l'intero periodo di riferimento richiesto per l'assegnazione di un quantitativo di riferimento».

(1) - Förordningen (1994:1714) om mjölkkvoter m.m., in seguito parzialmente modificato dal regolamento n. 119 del 1995, entrato in vigore l'8 febbraio 1995.

(2) - In nessuno dei tre procedimenti a quibus vengono prospettate questioni relative alla vendita diretta, talché mi è lecito l'uso indistinto dei termini produzione e consegne. Userò come sinonimi anche i termini produttore, allevatore e azienda.

(3) - Secondo il governo svedese, questa cifra corrisponde al rendimento medio per vacca registrato nel corso della campagna 1992/1993.

(4) - Regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 856, che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 10).

(5) - Regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 13).

(6) - Ai sensi della direttiva del Consiglio 17 aprile 1972, 72/159/CEE, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole (GU L 96, pag. 1), che ha stabilito un regime di incentivazione della produzione delle imprese agricole. L'art. 4 del regolamento n. 857/84 consente inoltre agli Stati membri, a determinate condizioni, di concedere il medesimo trattamento di favore ai produttori che avessero sottoscritto un piano di sviluppo della produzione della produzione lattiera successivamente all'entrata in vigore del regolamento.

(7) - Regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1992, n. 816, che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68 (GU L 86, pag. 83).

(8) - Regolamento (CEE) del Consiglio 28 dicembre 1992, n. 3950, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 405, pag. 1).

(9) - GU C 241, pag. 7.

(10) - Regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 804, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 148, pag. 13).

(11) - Regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1992, n. 2071, recante modifica del regolamento (CEE) n. 804/68 (GU L 215, pag. 64). L'art. 1, punto 3, di questo regolamento dispone che il testo dell'art. 5 quater è sostituito dal testo seguente: «Il regime dei prezzi è stabilito ferma restando l'attuazione del regime del prelievo supplementare». In materia di prelievo supplementare, il regolamento n. 804/68 rinvia così, per l'essenziale, al regolamento n. 3950/92.

(12) - Le riserve sono imposte dalla farraginosa tecnica legislativa adottata dal Consiglio.

(13) - Trattasi dell'art. 3, primo comma, del regolamento n. 3950/92.

(14) - V., tra le altre, sentenze 29 giugno 1978, causa 154/77, Dechmann (Racc. pag. 1573), e, in particolare, 18 settembre 1986, causa 48/85, Commissione/Germania (Racc. pag. 2549, punto 12). Il corsivo è mio.

(15) - Fatta eccezione - ribadisco - per la prescrizione secondo cui la somma delle quote individuali non deve superare il quantitativo globale disponibile per ciascuno Stato membro.

(16) - In combinato disposto con l'art. 2 dell'Atto di adesione, in forza del quale i nuovi Stati membri sono vincolati al rispetto del diritto comunitario, primario e derivato, vigente al momento dell'adesione, alle condizioni previste nei Trattati e nello stesso Atto.

(17) - V., tra le altre, sentenze 25 novembre 1986, cause riunite 201/85 e 202/85, Klensch (Racc. pag. 3477), e 14 luglio 1994, causa C-351/92, Graff (Racc. pag. I-3361).

(18) - V., tra molte altre, sentenza 10 marzo 1998, cause riunite C-364/95 e C-365/95, T. Port (Racc. pag. I-1023, punto 81).

(19) - Non tratterò in questa sede dei produttori che avevano intrapreso la produzione successivamente al periodo di riferimento, oggetto di una normativa speciale che esula dalla presente controversia.

(20) - Quantitativo che rappresenta il rendimento medio per vacca registrato durante la campagna 1992-1993 (v. nota 3).

(21) - V., al riguardo, primo `considerando' del regolamento n. 3950/92.

(22) - Sulla natura giuridica dei quantitativi di riferimento esenti dal prelievo supplementare, faccio rinvio alle conclusioni da me presentate il 7 luglio 1998 nella causa C-186/96, Demand (Racc. 1998, pag. I-8529).

(23) - V., tra le altre, sentenza 13 luglio 1989, causa 5/88, Wachauf (Racc. pag. 2609, punto 18).

(24) - V. sentenza 7 febbraio 1985, causa 240/83, «Olii usati» (Racc. pag. 531).

(25) - Personalmente, sono del parere che la normativa comunitaria in vigore fino al 1993, in forza della quale gli Stati membri dovevano tener conto di situazioni come, tra le altre, quella dei produttori colpiti durante l'anno di riferimento da eventi eccezionali - normativa con la quale erano perseguiti obiettivi analoghi a quelli previsti nella normativa svedese -, si giustificasse rispetto a quei produttori che avessero proseguito o ripreso la produzione.

(26) - Causa 84/87, Racc. pag. 2647.

(27) - Loc. cit., punto 30.

(28) - Inserito dal regolamento (CEE) del Consiglio 20 marzo 1989, n. 764, recante modifica del regolamento n. 857/84 (GU L 84, pag. 2).

(29) - La validità di questo requisito è stata recentemente confermata dalla Corte nella sentenza 16 dicembre 1998, causa C-374/96, Vorderbrüggen (Racc. pag. I-8385).