61997C0273

Conclusioni dell'avvocato generale La Pergola del 18 maggio 1999. - Angela Maria Sirdar contro The Army Board e Secretary of State for Defence. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Industrial Tribunal, Bury St Edmunds - Regno Unito. - Parità di trattamento tra uomini e donne - Rifiuto di assumere una donna quale cuoca nel Corpo dei Royal Marines. - mauvais texte7.

raccolta della giurisprudenza 1999 pagina I-07403


Conclusioni dell avvocato generale


Le questioni pregiudiziali

1. Il presente procedimento concerne la pretesa discriminazione fondata sul sesso nel caso del reclutamento in un corpo scelto delle forze armate britanniche. Vengono posti alla Corte sei quesiti pregiudiziali sull'ambito di applicazione del trattato CE in generale, e, in via più specifica, sull'interpretazione dell'art. 224 del trattato CE stesso (divenuto art. 297 CE) e dell'art. 2, n. 2, della direttiva 76/207/CEE (in prosieguo: la «direttiva») . In particolare, l'Industrial Tribunal di Bury St Edmunds chiede alla Corte di indicare se una politica che, per ragioni attinenti all'esigenza di garantire l'efficienza bellica delle forze armate, in tempo di pace e/o di preparazione alla guerra, esclude l'arruolamento delle donne nelle forze armate in generale, o in un corpo scelto di fanteria da sbarco rigorosamente impostato quanto alla sua organizzazione ed alle sue attività sul cosiddetto principio dell'interoperatività , sfugge tout court all'ambito di applicazione del trattato CE e della direttiva, oppure, in via subordinata, non rientra nell'ambito di applicazione della direttiva per effetto dell'art. 224, oppure, in via di ulteriore subordine, può essere giustificata sulla base della deroga prevista dall'art. 2, n. 2, della direttiva. I quesiti pregiudiziali rivolti alla Corte dal giudice a quo sono i seguenti:

«1) Se le decisioni politiche che uno Stato membro adotta in tempo di pace e/o in preparazione alla guerra in relazione all'accesso ad un impiego nelle sue forze armate, all'addestramento professionale finalizzato a tale impiego, alle relative condizioni di lavoro, o all'impiego delle forze armate stesse, qualora tali decisioni politiche siano prese ai fini dell'efficienza bellica, siano escluse dall'ambito di applicazione del trattato CE e/o della normativa da esso derivata, in particolare della direttiva del Consiglio 76/207/CEE.

2) Se le decisioni che uno Stato membro eventualmente prende in preparazione alla guerra e/o in tempo di pace riguardo all'arruolamento, all'addestramento e all'impiego di soldati in unità d'assalto della marina delle sue forze armate destinate a scontri corpo a corpo con il nemico in caso di guerra siano escluse dall'ambito di applicazione del trattato CE o della normativa da esso derivata qualora tali decisioni siano prese al fine di garantire l'efficienza bellica di tali unità.

3) Se l'art. 224 [del trattato CE (divenuto art. 297 CE)], secondo la sua corretta interpretazione, consenta agli Stati membri di escludere dall'ambito di applicazione della direttiva del Consiglio 76/207/CEE discriminazioni in base al sesso relativamente all'accesso all'impiego, all'addestramento professionale, alle condizioni di lavoro, comprese le condizioni relative alla messa in congedo, nelle forze armate in tempo di pace e/o in preparazione alla guerra al fine di garantire l'efficienza bellica.

4) Se la politica, adottata da uno Stato membro, di escludere, in tempo di pace e/o in preparazione alla guerra, le donne dal servizio quali fanti di marina interoperativi possa essere esclusa dall'ambito di applicazione della direttiva del Consiglio 76/207/CEE in forza dell'applicazione dell'art. 224 [del trattato CE (divenuto art. 297 CE)]. In caso affermativo, quali linee direttrici o criteri debbano essere applicati per determinare se la detta politica possa così essere correttamente esclusa dall'ambito di applicazione della direttiva 76/207/CEE a motivo dell'art. 224 [del trattato CE (divenuto art. 297 CE)].

5) Se la politica, adottata da uno Stato membro, di escludere, in tempo di pace e/o in preparazione alla guerra, le donne dal servizio quali fanti di marina interoperativi sia giustificabile ai sensi dell'art. 2, n. 2, della direttiva del Consiglio 76/207/CEE.

6) In caso affermativo, quale criterio debba essere utilizzato da un giudice nazionale nel valutare se l'applicazione di tale politica sia giustificata o no».

Le pertinenti norme comunitarie

2. Ai sensi dell'art. 224 «Gli Stati membri si consultano al fine di prendere di comune accordo le disposizioni necessarie ad evitare che il funzionamento del mercato comune abbia a risentire delle misure che uno Stato membro può essere indotto a prendere nell'eventualità di gravi agitazioni interne che turbino l'ordine pubblico, in caso di guerra o di grave tensione internazionale che costituisca una minaccia di guerra ovvero per far fronte agli impegni da esso assunti ai fini del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale».

Le rilevanti disposizioni della direttiva sono l'art. 2, n. 1, il quale prevede che «Ai sensi [della direttiva] il principio della parità di trattamento implica l'assenza di qualsiasi discriminazione fondata sul sesso, direttamente o indirettamente»; l'art. 2, n. 2: «La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di escluderne dal campo di applicazione le attività professionali ed eventualmente le relative formazioni, per le quali, in considerazione della loro natura o delle condizioni per il loro esercizio, il sesso rappresenti una condizione determinante»; l'art. 3, n. 1: «L'applicazione del principio della parità di trattamento implica l'assenza di qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda le condizioni di accesso, compresi i criteri di selezione, agli impieghi o posti di lavoro qualunque sia il settore o il ramo di attività, e a tutti i livelli della gerarchia professionale»; e l'art. 9, n. 2: «Gli Stati membri esaminano periodicamente le attività professionali di cui all'articolo 2, paragrafo 2, al fine di valutare se sia giustificato, tenuto conto dell'evoluzione sociale, mantenere le esclusioni in questione. Essi comunicano alla Commissione i risultati di tale esame».

Il contesto fattuale e normativo nazionale della causa principale

3. La signora Sirdar veniva assunta come cuoca nell'esercito britannico nel 1983 quando aveva 17 anni e dal 1990 veniva assegnata al 29° reggimento di commando della Royal Artillery (pur non prestandovi servizio come combattente). Nel febbraio 1994 riceveva un preavviso di congedo per esubero con effetto di lì a un anno. Il congedo, che in quel periodo colpì oltre 500 cuochi delle forze armate, rispondeva all'intento di ridurre i costi della difesa. Vi era tuttavia una carenza di cuochi nella Chefs branch dei Royal Marines ed il colonnello Brook, vicecomandante della logistica di quel reparto, invitava quanti erano stati interessati dai tagli della difesa a presentare domanda di trasferimento presso i Royal Marines, domanda cui avrebbero comunque fatto seguito una selezione iniziale ed un corso di addestramento. In data 19 luglio 1994 una lettera in tal senso di tipo standard veniva spedita dal colonnello Brook anche alla signora Sirdar, il cui nome appariva sulla lista di coloro che sarebbero stati presto congedati per esubero. Poco dopo l'invio di quella lettera il colonnello Brook apprendeva dal 29° reggimento di commando che il candidato cui era stata formulata quell'offerta di trasferimento era, in realtà, una donna. Poiché i Royal Marines non ammettono donne nei propri ranghi (per motivi che illustrerò di seguito), il colonnello Brook informava la signora Sirdar che la lettera di invito al trasferimento le era stata inviata per errore e che la sua candidatura non poteva quindi essere presa in considerazione. Il 28 febbraio 1995 la signora Sirdar veniva congedata. Successivamente, essa intentava un'azione giudiziaria innanzi all'Industrial Tribunal ritenendo di essere stata vittima di un'illegittima discriminazione fondata sul sesso.

4. Nel corso del giudizio principale il Segretario di Stato per la Difesa e la Army Board sostenevano che il rifiuto opposto alla signora Sirdar, frutto di una politica del Ministero della Difesa intesa ad escludere le donne dal corpo dei Royal Marines allo scopo di garantirne l'efficienza bellica, deve considerarsi legittimo in quanto fondato sul testo attualmente in vigore dell'art. 85, n. 4, del Sex Discrimination Act 1975 (in prosieguo: l'«SDA»). Tale norma prevede una deroga al generale principio della parità di trattamento tra uomini e donne; essa dispone che: «Nessuna delle disposizioni della presente legge può avere l'effetto di rendere illegittimo un atto adottato per salvaguardare l'efficienza bellica delle forze armate navali, di terra o dell'aria della Corona» .

Il corpo dei Royal Marines ed il principio dell'interoperatività

5. Il corpo scelto dei Royal Marines è costituito da circa 5 900 militari, pari a circa il 2% delle forze armate complessive del Regno Unito. I Royal Marines sono la componente da sbarco delle forze anfibie del Regno Unito. Secondo le parole di un loro comandante, il colonnello Wilson, «le caratteristiche di questa forza da sbarco della dimensione di una brigata sono quelle di un corpo di fanteria da sbarco flessibile e militarmente bilanciato, addestrato per l'assalto, mobile, pronto ad entrare in azione con il minimo preavviso ed in grado di operare in ogni ambiente e nel quadro di qualsiasi tipo di operazioni militari» . In sostanza i Royal Marines, una piccola unità, sono la punta di diamante delle forze armate britanniche ed hanno il compito di intervenire per primi, soprattutto come fanteria d'assalto.

6. Secondo il Ministero della Difesa il principio dell'interoperatività basta a giustificare il rifiuto opposto dai Royal Marines alla signora Sirdar: la presenza di donne in quel corpo ostacolerebbe l'interoperatività e, quindi, l'efficienza bellica dei reparti. L'interoperatività, che permea sotto ogni aspetto l'organizzazione e l'attività dei Royal Marines, viene descritta dal colonnello Wilson come una duplice capacità dei militari che vi sono soggetti: in primo luogo quella «di un individuo, a prescindere dalla sua specializzazione [come cuoco, per esempio], di svolgere una serie di compiti all'interno di una formazione, e ciò con un breve preavviso»; in secondo luogo quella (che costituisce l'essenza stessa di questa dottrina) «di un individuo, a prescindere dalla sua specializzazione, di combattere come un fante». «A questo proposito - aggiunge il colonnello Wilson - tutti i Royal Marines, ufficiali e truppa, sono addestrati come fanti d'assalto» . In sostanza, non è possibile entrare nei Royal Marines per svolgere esclusivamente il compito di cuoco o qualsiasi altra attività specialistica. Grazie al suo addestramento (identico per tutti i componenti del reparto) il cuoco dei Royal Marines è anche e anzitutto un fante d'assalto.

7. Dall'ordinanza di rinvio risulta che il principio dell'interoperatività è effettivamente applicato in modo costante ed in ogni situazione. Il giudice remittente ricorda, ad esempio, il caso dei cuochi della Chefs branch dei Royal Marines che hanno combattuto attivamente nelle Falklands, e che in alcuni casi sono stati uccisi. Anche coloro che appartengono alle «unità statiche» (non in servizio attivo) dei Royal Marines hanno l'obbligo di conservare un grado elevato di efficienza fisica e devono superare tre volte all'anno un esame inteso a verificarne la forma fisica, il Marine Basic Fitness Test . Sulla base delle prove fornitegli dal Ministero della Difesa il giudice nazionale conclude che «[circa il principio per cui tutti i Royal Marines sono soggetti ad essere utilizzati ovunque come fanti,] vi sono prove schiaccianti che: a) ciò avviene in pratica; b) i Royal Marines sono organizzati e addestrati unicamente in base a detto principio; c) tutti gli uomini sono reclutati a questo fine (osserviamo incidentalmente che ci occupiamo - sulla base dei fatti pacifici della presente controversia - del reclutamento di un cuoco militare nel corpo dei Royal Marines); d) al momento del reclutamento, non vi sono eccezioni» .

Il merito

8. Di fronte alla fattispecie sottoposta al suo esame, il giudice remittente ha ritenuto di dover formulare i primi quattro dei sei quesiti pregiudiziali distinguendo l'ipotesi dell'accesso alle forze armate in generale (primo e terzo quesito) da quella specifica dell'accesso ad un corpo scelto di fanteria d'assalto (secondo e quarto quesito). In sostanza, però, con tutti e quattro i quesiti la Corte è investita di due problemi la cui soluzione non può, a mio avviso, differire a seconda se la discriminazione in ragione del sesso degli interessati concerna la generalità delle forze armate o soltanto un loro reparto. Quel che, per vero, si chiede alla Corte è: a) se l'impiego nelle forze armate, non importa se nel loro complesso o in un corpo scelto, resti sottratto per sua natura all'ambito del trattato CE o della normativa derivata, ovvero b) se sia il disposto dell'art. 224 a consentire che gli Stati membri escludano la materia - anche qui, vuoi per l'insieme delle forze, vuoi per determinati reparti o corpi scelti - dal campo di applicazione della direttiva appositamente dettata con riguardo alla parità di trattamento fra uomini e donne nell'accesso al lavoro. Il primo e il secondo quesito si riferiscono al problema sopra indicato sub a), il terzo e il quarto a quello sub b). Esaminerò insieme, perché connessi come dicevo, i quesiti che figurano, rispettivamente, nell'una e nell'altra delle coppie ora descritte.

Il primo ed il secondo quesito pregiudiziale

9. Con i primi due quesiti, in sostanza, il giudice britannico vi interroga sulla questione se le decisioni sulle condizioni di impiego, compreso l'accesso nelle forze armate o in un loro corpo scelto, adottate da uno Stato membro ai fini dell'efficienza bellica, in tempo di pace e/o in preparazione alla guerra, debbano ritenersi estranee all'ambito di applicazione del trattato CE e del diritto derivato.

10. Il governo britannico, che, come la signora Sirdar, i governi francese e portoghese e la Commissione, ha presentato le proprie osservazioni, ritiene che l'estraneità al trattato CE di tali decisioni sia necessariamente presupposta dal dettato dell'art. 224. I governi francese e portoghese sostengono che l'attività delle forze armate è intimamente connessa con il concetto di sovranità che gli Stati membri avrebbero, secondo il trattato CE, «condiviso» soltanto in alcuni settori, diversi dalla difesa. Quest'ultima materia rimarrebbe, pertanto, di loro esclusiva competenza ed il presente giudizio, che la concerne, non potrebbe essere accostato a quello definito dalla giurisprudenza in cui la Corte ha considerato il problema della parità di trattamento tra uomini e donne in relazione non alle forze armate ma a quelle di polizia e sicurezza interna che, notano i suddetti governi, è tutt'altra cosa rispetto alla difesa esterna dello Stato. Il governo francese ha poi rilevato che le forze armate sfuggono per intero all'ambito di applicazione del trattato CE in considerazione del disposto dell'art. 48, n. 4 (divenuto, a seguito di modifica, art. 39 CE, n. 4), che esclude gli impieghi nella pubblica amministrazione dall'ambito della libertà di circolazione, garantita dal Trattato ai lavoratori. La signora Sirdar replica, dal canto suo, che la decisione di escludere le donne dalle forze armate per assicurarne l'efficienza bellica non può ritenersi sottratta alle previsioni del trattato CE o della direttiva. Un tale risultato non sarebbe previsto da alcuna specifica disposizione di tali corpi normativi né potrebbe essere fatta discendere dall'ordinamento comunitario in generale. Quanto all'art. 224, sul quale il Regno Unito fa affidamento per avanzare l'opposta conclusione, esso contemplerebbe, evidentemente ed esclusivamente, ipotesi eccezionali, che non vengono in rilievo nella specie. Ora, il punto che merita di essere subito acclarato è se la pronuncia resa dalla Corte nel caso Johnston possa offrirci un utile precedente per impostare e risolvere correttamente le questioni in esame. Per parte mia ritengo di sì, com'è spiegato nelle considerazioni che seguono.

11. Il caso Johnston riguardava l'esclusione delle donne dai compiti di polizia che comportino il porto d'armi da fuoco. Il provvedimento era stato adottato dalle autorità del Regno Unito allo scopo di salvaguardare l'ordine pubblico, gravemente minacciato dalla particolare situazione dell'Irlanda del Nord. Il governo britannico aveva, in quel giudizio, richiamando una serie di deroghe previste dal trattato CE in materia di pubblica sicurezza [gli artt. 36 (divenuto, a seguito di modifica, art. 30 CE), 48, 56 (divenuto, a seguito di modifica, art. 46 CE), 223 (divenuto, a seguito di modifica, art. 296 CE) e 224], dedotto che né il trattato CE né la normativa derivata avrebbero potuto applicarsi alla materia del contendere . La Corte ha, però, decisamente respinto tale punto di vista nei termini seguenti: «[dalle specifiche deroghe di carattere eccezionale contenute nel trattato CE non] è lecito dedurne una riserva generale, inerente al trattato, per qualsiasi provvedimento adottato per motivi di pubblica sicurezza. Qualora si considerasse ogni disposizione di diritto comunitario soggetta ad una riserva generale, prescindendo dai presupposti specifici stabiliti dal trattato, si rischierebbe di compromettere la forza cogente e l'applicazione uniforme del diritto comunitario» .

12. Ora, tale limpida e persuasiva enunciazione della vostra giurisprudenza vale, a mio avviso, per la sicurezza esterna come per quella interna di ciascuno Stato membro. Non riesco a vedere per quale ragione le esigenze connesse alla difesa debbano essere fatte assurgere al rango di una «riserva generale, inerente al trattato» e costituire, così, un ordine «privilegiato» rispetto alle esigenze di sicurezza interna che la Corte ha esaminato in Johnston, pervenendo al risultato sopra richiamato. Questo per più di una considerazione. Anzitutto, fin dalla sentenza Costa/Enel la Corte ha sempre escluso che gli Stati membri abbiano poteri di deroga generale inerenti al sistema del Trattato: «I casi in cui gli Stati membri hanno diritto di agire unilateralmente sono espressamente indicati (v. ad es. gli artt. 15 [abrogato dal trattato di Amsterdam], 93, n. 3 [divenuto art. 88 CE, n. 3], 223/225 [quest'ultimo divenuto art. 298 CE])» .

13. Osservo, poi, che le deroghe specifiche relative alla sicurezza esterna previste dal Trattato hanno carattere eccezionale, al pari di quelle aventi ad oggetto la sicurezza interna. Anzi le deroghe previste dagli artt. 223 e 224 hanno un carattere eccezionale qualificato, nel senso che esse sono «affatto eccezionali» e non, semplicemente, «eccezionali», quali sono invece quelle contemplate agli artt. 36, 48, n. 3 e 56, n. 1 . In considerazione della loro natura, deroghe così configurate dovrebbero, a rigor di logica, essere soggette ad un'interpretazione particolarmente restrittiva. Non è comunque lecito argomentare in base alla pura e semplice previsione di tali deroghe alcuna generale riserva (di sovranità statuale) sottostante al trattato CE. La Corte lo ha escluso per quel che concerne la sicurezza interna dello Stato. Altrettanto deve ritenersi con riguardo alla difesa e sicurezza esterna. A parte il caso Johnston, il parallelismo tra la sfera esterna e quella interna della sicurezza risulta, invero, sotto vari aspetti rischiarato dalla vostra stessa giurisprudenza (così, per esempio in relazione al dettato dell'art. 36) . Significativamente, del resto, è proprio il testo dell'art. 224 a porre sul medesimo piano il caso di gravi agitazioni che turbano l'ordine pubblico (alle quali si riferiva la difesa del governo britannico in Johnston) e quello di guerra o di grave tensione internazionale .

14. Aggiungo che, come ha osservato la signora Sirdar, dove il trattato CE (v. art. 48, n. 4) ha voluto escludere il pubblico impiego lo ha fatto espressamente, mentre non mi risulta che esista alcuna norma (esplicita, implicita o «inerente» che sia) che escluda la materia dell'impiego nelle forze armate in generale o in specifici corpi scelti dal campo di applicazione del trattato CE o della direttiva, salvo (se del caso) l'eccezione di cui all'art. 2, n. 2, della medesima direttiva (su cui mi soffermerò nel seguito). Del resto, ammettere un'implicita riserva di carattere generale aprirebbe la strada ad una serie potenzialmente illimitata di riserve simili, con l'effetto di accentuare vieppiù gli effetti negativi sulla forza cogente e sull'applicazione uniforme del diritto comunitario, come precisato dalla Corte in Johnston.

15. Lo stesso Regno Unito, che qui recisamente sostiene l'estraneità al trattato CE della materia in esame, ha mostrato in altra occasione di riconoscere espressamente che neppure l'impiego nelle forze armate sfugge al diritto comunitario e, in particolare, alla direttiva. Nella relazione del 1994 che accompagnava gli SDA Regulations, con cui sulla base dell'art. 2, n. 2, dello European Communities Act 1972 si sostituiva l'art. 85, n. 4, dell'SDA, si affermava di avvertire l'esigenza di abrogare la norma dettata in precedenza per escludere del tutto le forze armate dall'ambito di applicazione di quella legge, e ciò «allo scopo di rendere il Sex Discrimination Act conforme agli obblighi che discendono dalla direttiva del Consiglio 76/207/CEE in relazione alle forze armate della Corona» . E' a questo proposito da notare che, al pari del Regno Unito, il Belgio , la Danimarca , la Grecia , il Lussemburgo e i Paesi Bassi hanno considerato la direttiva applicabile all'impiego nelle forze armate, mentre in Francia vigono disposizioni in tutto simili a quelle della direttiva .

16. Vi è poi la tesi del governo francese, secondo la quale la materia oggetto dei quesiti pregiudiziali esulerebbe dall'ambito di applicazione del trattato CE sulla base dell'art. 48, n. 4, che esclude gli impieghi nella pubblica amministrazione dalla libera circolazione dei lavoratori. E' un'opinione che non condivido. Come la stessa Corte ha affermato, «occorre sottolineare che la direttiva n. 76/207 - come peraltro la direttiva n. 75/117 - si applica ai rapporti di lavoro nel settore pubblico. Dette direttive, al pari dell'art. 119 del trattato CEE [gli artt. da 117 a 120 del trattato sono stati sostituiti dagli artt. 136 CE a 143 CE], hanno una portata generale, inerente alla natura stessa del principio da esse definito; non è lecito, infatti, stabilire nuove discriminazioni escludendo talune categorie dall'applicazione delle disposizioni intese a garantire la parità di trattamento tra uomini e donne in tutto il settore del lavoro» . In linea con questa giurisprudenza vi sono inoltre i citati casi Johnston (forze di polizia nell'Irlanda del Nord) e Commissione/Francia (reparti attivi del corpo della polizia nazionale e del personale di sorveglianza delle case di pena) , in cui la Corte ha concretamente applicato la direttiva all'impiego nella pubblica amministrazione. Che l'impiego nella pubblica amministrazione in generale e nelle forze armate in particolare rientri nell'ambito del trattato CE, e del diritto derivato, è ulteriormente confermato dal tenore dell'art. 3, n. 1, della direttiva stessa, di amplissima portata. Il divieto di discriminazione fondata sul sesso, che si riannoda con il principio della parità di trattamento fra uomini e donne - uno dei diritti fondamentali della persona umana - è ivi testualmente definito come applicabile «qualunque sia il settore o il ramo di attività»: le sole deroghe sono quelle previste in seno alla direttiva medesima. Tra esse rientra quella che incontriamo nell'art. 2, n. 2.

17. Osservo comunque che l'art. 48, n. 4, non sarebbe applicabile al caso della signora Sirdar per due motivi. Da una parte, in ragione della natura puramente interna del (potenziale) impiego: ad una donna di cittadinanza britannica, non migrante, non è stato dato accesso ad un impiego nel Regno Unito. Dall'altra, il principio fondamentale della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro discende da una normativa [la direttiva, adottata sulla base dell'art. 235 del trattato CE (divenuto art. 308 CE)] che rientra nella politica sociale della Comunità europea [art. 3, lett. i), del trattato CE (divenuto, a seguito di modifica, art. 3 CE, lett. i) ], piuttosto che nell'obiettivo di un mercato interno caratterizzato, tra l'altro, da un'assenza di ostacoli alla libera circolazione delle persone [art. 3 CE, lett. c)], ai sensi dell'art. 48.

18. A quale conclusione mi conducono i rilievi sopra svolti in ordine al primo e al secondo quesito? Quella di escludere che l'impiego nelle forze armate, anche in tempo di pace, costituisca una materia interamente e necessariamente assorbita dalla competenza nazionale, in forza di una generale riserva agli Stati membri sottintesa dallo stesso trattato CE: una materia per la quale la sovranità non sarebbe «condivisa» ai fini del processo di integrazione. Spiegherò in prosieguo come lo strumento della direttiva sia stato adoperato per attrarre la materia di cui si controverte nell'ordinamento comunitario sotto il fondamentale profilo delle garanzie connesse con l'uguale trattamento di uomini e donne, salva la deroga consentita agli Stati membri per tenere debitamente in conto le circostanze rimesse al loro apprezzamento. Nel senso ora visto sono i valori dello Stato di diritto, oltre che quelli della sovranità nazionale, ad essere «condivisi» dagli autori della direttiva. Il che si può chiaramente dedurre dalla vostra pronunzia nel caso Johnston. Da quanto la Corte ha affermato in quel giudizio discende che l'attuazione del principio della parità di trattamento fra uomini e donne non è soggetta ad alcuna riserva generale con riguardo a provvedimenti adottati in tempo di pace e/o in preparazione alla guerra motivati dall'esigenza di assicurare l'efficienza bellica delle forze armate.

Il terzo ed il quarto quesito pregiudiziale

19. Il problema posto con il terzo e quarto quesito attiene alle previsioni dell'art. 224. Si chiede alla Corte di stabilire se l'interprete sia autorizzato, proprio da tale disposto, ad escludere quantomeno dal campo di applicazione della direttiva le decisioni politiche in tema di accesso alle forze armate oggetto dei quesiti esaminati in precedenza.

20. Il governo portoghese esclude che la deroga prevista dall'art. 224 possa rilevare per il caso di specie. I poteri riconosciuti da tale articolo agli Stati membri andrebbero esercitati limitatamente a situazioni del tutto eccezionali e non si applicherebbero al caso in cui le scelte relative alla preparazione e all'organizzazione delle forze armate, anche ispirate alla preoccupazione di assicurare l'efficienza bellica, sono compiute in un clima di normalità. Regno Unito e Commissione ritengono, invece, che il caso in esame ricada sotto la deroga prevista dall'art. 224. Il potere di adottare misure in deroga al trattato CE «in caso di guerra» opererebbe, per necessaria implicazione, anche con riguardo ad analoghe decisioni derogatorie, in tempo di pace ma in preparazione alla guerra, sempre al fine di garantire l'efficacia bellica; tanto più, osserva il Regno Unito - richiamandosi alle parole dell'avvocato generale Jacobs in Macedonia - che «la guerra è un avvenimento imprevedibile per definizione. Il passaggio dalle dimostrazioni di forza al conflitto armato può essere rapido e drammatico» . La signora Sirdar nega invece la rilevanza dell'art. 224 per il caso che ci concerne, invocando un duplice ordine di argomenti: a) in Johnston, essa dice, la Corte ha qualificato la deroga contemplata dalla norma in discorso, come «affatto eccezionale», tale da non prestarsi ad un'interpretazione estensiva (e con ciò la signora Sirdar condivide la posizione del Portogallo); b) l'avvocato generale Darmon ha, in quello stesso procedimento, ravvisato nell'art. 224 una «clausola di salvaguardia avente una sfera di applicazione generale (...) che si applica solo in mancanza di norme specifiche [quale l'art. 2, n. 2, della direttiva]» .

21. Condivido le osservazioni della parte attrice nella causa principale invece di quelle dei governi interessati e della Commissione. Anzitutto, mi sembrano fondamentali per l'indagine che segue le affermazioni della Corte nel caso Johnston, ricordate dalla signora Sirdar. Con esse si distingue chiaramente il caso di deroghe «affatto eccezionali» (artt. 223 e 224) da quelle soltanto «eccezionali» (artt. 36, 48 e 56). A ciò si aggiunga che, secondo la giurisprudenza Salgoil, le ipotesi previste dagli artt. 223 e 224 sono «chiaramente delimitate e non si prestano ad un'interpretazione estensiva» . Quelle ipotesi sono quindi, necessariamente, di stretta interpretazione in ragione della loro «eccezionalità qualificata» e del fatto che, diversamente dal caso in cui possono operarsi deroghe ad uno specifico aspetto del mercato comune (si pensi all'art. 36 o all'art. 48, n. 3), l'art. 224 consente di derogare alla disciplina del mercato comune in generale. Definito il criterio per la corretta interpretazione della norma, rilevo che le ipotesi previste dall'art. 224 concernono situazioni transitorie e non permanenti, e al tempo stesso di vera e propria crisi, il cui verificarsi mette in grave pericolo interessi vitali, se non l'esistenza stessa di uno Stato membro . Proprio il Regno Unito ha adottato misure unilaterali in forza dell'art. 224, in una situazione di grave crisi transitoria quale fu quella insorta nel 1982, quando truppe argentine avevano occupato le isole Falklands , territorio britannico d'oltremare.

22. L'opinione avanzata sul punto dalla signora Sirdar e quella analoga del governo portoghese mi trovano consenziente. Anche a mio avviso il dettato dell'art. 224 non può applicarsi a decisioni politiche degli Stati membri concernenti l'arruolamento nelle forze armate, in situazioni che oserei dire «normali», per distinguerle da quelle della «guerra guerreggiata» e di «grave tensione internazionale» che costituisca «minaccia di guerra». Si dirà che pure il periodo di pace è esposto al pericolo di turbative. D'accordo: la preparazione alla guerra non subisce, in pratica, interruzioni; dopo tutto, la stessa Corte ha riconosciuto che «la sicurezza di uno Stato può considerarsi sempre meno in modo isolato, in quanto essa è strettamente legata alla sicurezza della comunità internazionale nel suo complesso e dei vari elementi che la compongono» . Appunto per questo, però, riterrei illecita ai sensi del trattato CE la condotta di uno Stato membro che adottasse iniziative unilaterali con il paravento dell'art. 224, semplicemente in vista e in preparazione a un eventuale conflitto. Se fosse accolta la tesi formulata dal Regno Unito e dalla Commissione nel presente giudizio, con il risultato di giustificare qualsiasi unilaterale misura di uno Stato membro diretta in qualsiasi momento a preparare le proprie forze armate per la guerra, la situazione prefigurata dall'art. 224 come affatto eccezionale, sarebbe, per così dire, normalizzata, cioè trattata come normale. Non solo. Si concreterebbe altresì il rischio paventato dalla Corte in Johnston di veder compromessa la forza cogente dell'applicazione uniforme del diritto comunitario .

23. La signora Sirdar ha anche ricordato, come dicevo, l'opinione dell'avvocato generale Darmon in Johnston, secondo la quale l'art. 224, in quanto clausola di salvaguardia, costituisce «l'ultima ratio alla quale si può far ricorso soltanto quando manchino altre disposizioni comunitarie che consentano di tener conto delle esigenze di ordine pubblico di cui trattasi» . Il quinto ed il sesto quesito vertono precisamente su tale disposizione. La saggia osservazione di Darmon riveste, così, pratica importanza anche ai fini del presente giudizio. Prima di passare a questi altri quesiti vorrei, tuttavia, completare l'analisi del problema qui considerato soffermandomi su un'altra tesi proposta dal governo francese.

24. Per dedurre che l'impiego nelle forze armate resta escluso dall'ambito della direttiva, il governo francese utilizza anche taluni rilievi dell'avvocato generale Jacobs in Macedonia sulla lettura dell'art. 224 ed altri formulati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (in prosieguo: la «CEDU») in sede di interpretazione dell'art. 15 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (in prosieguo: la «Convenzione»), il quale in quel sistema pattizio costituisce un disposto analogo all'art. 224 . Tali dati giurisprudenziali sono invocati nel nostro caso dalla Francia per avanzare l'opinione secondo cui, di fronte a un atto adottato unilateralmente da uno Stato membro in difesa dei propri interessi vitali, il sindacato giurisprudenziale è destinato ad affievolirsi sensibilmente, se non a scomparire addirittura, come efficace modo di controllo degli atti e dei contegni che dovrebbero essere valutati dal giudice. Solo lo Stato interessato sarebbe pienamente in grado di apprezzare se sussista una minaccia per la propria sicurezza e con quali e quanti mezzi la si debba affrontare. Il che comporterebbe, per quel che qui importa, questa conseguenza: i provvedimenti con cui uno Stato membro organizza le forze armate, le recluta e le prepara all'assolvimento dei loro compiti non si lasciano ridurre a vincoli ed obblighi che inciderebbero sui nervi vivi della sovranità e la cui osservanza è difficilmente sindacabile in sede giurisdizionale. Ora, quali siano i presupposti per l'applicazione dell'art. 224 ci viene detto non solo dalla lettera di tale disposizione, ma da vari chiarimenti giurisprudenziali che la concernono, ai quali si possono aggiungere le analoghe previsioni dell'art. 15 della Convenzione come interpretate dalla CEDU: «un caso di grave crisi» , «una situazione che si pone al limite di un completo crollo della sicurezza [esterna]» , «[una situazione] che minacci la vita della nazione» o «un pericolo per la vita della nazione» . Se ho ben compreso, la Francia ritiene che a giustificare il suo punto di vista, sopra riferito, basti il semplice nesso strumentale tra i cogenti interessi di cui gli Stati membri mantengono la salvaguardia, ciascuno nella propria sfera, ai sensi dell'art. 224 e le misure adottate, anche in tempo di pace, per tutelarli. Che dire del ragionamento così prospettato all'attenzione della Corte? Non ignoro, certo, la cautela che traspare dalle parole dell'avvocato generale Jacobs in Macedonia: è un invito alla prudenza che dovrebbe ispirare il giudice chiamato a valutare la legittimità di provvedimenti ai quali uno Stato membro abbia affidato la tutela dei propri interessi nei casi, o per i casi, di estremo pericolo. Non ritengo, però, di dovermi per questo associare alle conclusioni del governo francese, che mi lasciano perplesso per i seguenti motivi.

25. In primo luogo, affermare che la materia in esame esula, in quanto poco adatta al controllo giurisdizionale, dalla sfera di applicazione del trattato CE significa, a me pare, incorrere in un'inversione dell'ordine logico in cui vanno considerati i profili sotto i quali la Corte può esaminare il quesito interpretativo che qui le è sottoposto. Occorre anzitutto avere dimostrato che la materia interessata dalle misure da sindacare è estranea alle previsioni del diritto comunitario, primario o secondario che esso sia. Solo allora, e in nessun altro caso, non vi potrà più essere per quelle misure il controllo giurisdizionale che - in una comunità di diritto quale è la Comunità europea - consegue inevitabilmente all'obbligo per gli Stati membri di osservare le regole stabilite o derivate dal trattato CE. Qui, però, per le ragioni già dette e le altre che spiegherò più avanti, le misure controverse nel giudizio principale ricadono in una materia che, coperta da disposizioni del diritto comunitario, non esula, né può certo rimanere esclusa per via di interpretazione, dal campo in cui il trattato CE spiega i suoi effetti.

26. In secondo luogo, la soggezione al controllo giurisdizionale delle misure unilaterali adottate dagli Stati membri sulla base dell'art. 224 è espressamente prevista dallo stesso trattato CE all'art. 225. Ed è un controllo evidentemente rimesso alla Corte nella pienezza delle sue attribuzioni come giudice garante dell'osservanza del diritto comunitario. Codesto collegio lo ha infatti esercitato [con un'ordinanza ai sensi dell'art. 186 del trattato CE (divenuto art. 243 CE)] nei confronti della Grecia in un caso in cui tale Stato riteneva che sussistesse una situazione di «tensione internazionale che costituisce una minaccia di guerra» . In quell'occasione, rilevando che gli argomenti addotti dalla Commissione erano «sufficientemente pertinenti e seri», la Corte ha espresso l'avviso che le spetta «verificare se le condizioni stesse di applicazione dell'art. 224 [del trattato CE] siano soddisfatte nella fattispecie, [seppure ciò] implichi l'esame di questioni giuridiche complesse» . Ancora, la Corte ha riconosciuto al giudice dello Stato membro interessato la competenza di sindacare misure adottate (in tempo di pace relativa ) intese a salvaguardare la sicurezza nazionale, così statuendo: «[in sede di controllo giurisdizionale di restrizioni quantitative all'esportazione di merce utilizzabile per scopi militari] spetta al giudice nazionale accertare [in base ai fatti] sottoposti alla sua valutazione [la reale sussistenza di motivi di pubblica sicurezza]» .

27. In terzo luogo, non va perduto di vista il carattere qualificato dell'eccezione prevista dall'art. 224, al quale devono a mio avviso essere adeguati i criteri ermeneutici relativi all'applicazione di tale disposto. Con il ricomprendere l'ordinaria organizzazione delle forze armate nell'ambito dell'art. 224, come vorrebbero i governi nazionali intervenuti in giudizio, gli Stati membri sarebbero autorizzati a giovarsi in via praticamente «normale» dell'eccezione, allargando indebitamente l'ambito in cui la norma che la prevede può essere invocata (e qui richiamo quanto già osservato sopra ai paragrafi 21 e 22).

28. Infine, occorre ricordare che nell'attuale giudizio è in gioco un diritto fondamentale della signora Sirdar, quello di non essere discriminata in base al sesso per quanto riguarda l'accesso al lavoro. Va al riguardo tenuto presente che l'art. 6 della direttiva impone agli Stati membri di «introdurre nei rispettivi ordinamenti giuridici interni le misure necessarie per permettere a tutti coloro che si ritengano lesi dalla mancata applicazione nei loro confronti del principio della parità di trattamento di far valere i propri diritti per via giudiziaria». La tesi proposta dal governo francese sembra trascurare questo profilo del nostro caso, nonché la lettura che in Johnston, dove veniva in questione l'ordine pubblico di uno Stato membro, la Corte ha dato dell'art. 6, considerandolo come «espressione di un principio giuridico generale su cui sono basate le tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri» .

29. A questo punto vorrei brevemente ricapitolare la mia posizione in merito ai primi quattro quesiti. La questione della parità di trattamento tra uomini e donne per l'accesso ad un impiego nelle forze armate non è estranea al diritto comunitario né vi sfugge per via dell'art. 224. Vero è che gli Stati membri non hanno trasferito alla Comunità poteri relativi all'organizzazione ed alla condotta delle loro forze armate, ma non è questo l'oggetto del contendere. Il diritto comunitario non intende interferire nell'ordinamento delle forze armate, ma si preoccupa delle misure eccezionali prese sulla base dell'art. 224 e del funzionamento del mercato comune, attrae la materia nel suo ambito e prevede il relativo controllo giurisdizionale. Per di più la materia è regolata dalla direttiva proprio sotto il profilo dell'accesso al lavoro; e la direttiva ha una sfera di applicazione «universale», in cui la Corte ha già inserito la sicurezza interna, potere «sovrano» degli Stati membri come la difesa. Né l'art. 224 può consentire che si escluda l'applicazione della direttiva (a fortiori, vorrei dire, nel caso di misure adottate in tempo di pace). E' bensì vero che il diritto comunitario prevede la possibilità di esclusione dal campo della direttiva, ma ciò in seno alla direttiva stessa, ed è questo il problema che passo ora ad affrontare in relazione al quinto ed al sesto quesito.

Il quinto quesito pregiudiziale

30. Con il quinto quesito il giudice nazionale chiede alla Corte, in via di ulteriore subordine, se la politica di uno Stato mirante a escludere, in tempo di pace e/o in preparazione alla guerra, le donne dal servizio in un reparto soggetto alla regola dell'interoperatività, quale è quello dei Royal Marines, sia giustificabile ai sensi dell'art. 2, n. 2, della direttiva. Si tratta precisamente di accertare se il sesso costituisca una condizione determinante per l'accesso al lavoro in un reparto dalle caratteristiche descritte nell'ordinanza di rinvio.

31. Rilevando le analogie del presente caso con quello deciso nella sentenza Johnston, tutti i governi intervenuti nel procedimento e la Commissione convengono che il servizio presso il reparto dei Royal Marines può essere fatto rientrare nell'ambito della deroga prevista dall'art. 2, n. 2, della direttiva in ragione sia della sua natura sia delle condizioni del suo esercizio. Il che sembra ammesso, almeno in via di principio, anche dalla signora Sirdar.

32. Quanto alla natura delle attività dei militari che prestano servizio in quel reparto, tutti i governi intervenuti e la Commissione ne hanno sottolineato le speciali caratteristiche di un corpo destinato ad un impegno estremo nel combattimento, soffermandosi sull'intensità e sulla continuità del duro addestramento e sugli sforzi fisici cui vanno soggetti i fanti d'assalto, soprattutto nelle azioni di guerra. Queste considerazioni, da sole, non mi sembrano sufficienti a giustificare l'applicabilità della deroga prevista in direttiva . In Johnston la Corte è pervenuta alla medesima conclusione sulla base di un contesto molto simile a quello che ci occupa, caratterizzato da disposizioni nazionali in tutto analoghe . Queste corrispondevano assai da vicino all'art. 85, n. 4, dell'SDA e - mi preme segnalare - al pari della normativa per le forze di polizia nell'Irlanda del Nord l'SDA si applica (nel campo delle «forze armate») indistintamente agli uomini e alle donne. Ritengo, pertanto, di poter mutuare, mutatis mutandis, per l'attuale caso la formula adoperata dalla Corte in Johnston: poiché l'SDA si applica espressamente ai posti di lavoro nelle forze armate e poiché a questo proposito non si fa alcuna distinzione fra uomini e donne, la natura dell'attività lavorativa nelle forze armate non è pertinente per giustificare la discriminazione controversa .

33. Occorre, detto ciò, verificare se il sesso costituisca, questa volta in ragione delle particolari condizioni nelle quali si svolge l'attività dei Royal Marines, un lecito fattore discretivo ai fini del presente quesito. Dal provvedimento di rinvio risulta che la politica di esclusione delle donne adottata dal Ministero della Difesa in relazione al corpo dei Royal Marines è dettata esclusivamente dalla preoccupazione di salvaguardare l'efficienza bellica del reparto, il quale, sostiene il governo britannico, è proprio a tale scopo addestrato e organizzato senza deflettere in alcun caso dalla regola dell'interoperatività . Nel fascicolo del giudizio principale si attesta che vi è prova sicura dell'inderogabile applicazione di quella regola al momento, che qui rileva, in cui il militare è arruolato o trasferito nel reparto . Il corpo dei Royal Marines è addestrato in modo da poter operare con un preavviso minimo in ogni circostanza o ambiente: è la punta di diamante delle forze armate, ci dice il Regno Unito. Il Ministero della Difesa ha inteso scongiurare anche la semplice possibilità che l'inclusione delle donne in questo nevralgico settore del sistema difensivo potesse intaccarne l'efficienza bellica. Di un tale rischio di degrado non vi è la prova (come fa notare la signora Sirdar): ogni effettiva sperimentazione sarebbe estremamente rischiosa, in quanto richiederebbe la sua effettuazione nel corso di reali operazioni militari . Vi è, invece, una semplice presunzione, frutto, tiene a precisare il governo britannico, di un «valutazione militare». Ma è appunto una valutazione del genere che conta, mi pare, per la vostra risposta al quesito. Per valutare quali, ai sensi della direttiva, siano le condizioni di esercizio delle attività affidate ai Marines, non vi è altro criterio di riferimento, direi, se non quello che ci offrono dati, pareri e testimonianze prodotti sul punto dalle autorità nazionali responsabili della condotta e dell'organizzazione di quel corpo armato. Ho richiamato tali elementi di giudizio quali risultano dalla nitida e puntuale motivazione dell'ordinanza di rinvio e dalle deduzioni del governo britannico. Ne traggo un convincimento che posso così formulare: la regola inflessibile dell'interoperatività, che osta all'assunzione di una cuoca nel caso di specie, presiede all'ordinamento così come allo stesso rendimento di questo corpo d'élite delle forze armate. Se la regola è giustificata - e propendo a ritenere che lo sia - non si può escludere che sia a sua volta giustificabile la conseguente decisione di non ammettere le donne nei ranghi dei Royal Marines. Le testimonianze rese nel giudizio principale dal comandante del reparto prospettano incidenze negative in caso di un'eventuale presenza dell'elemento femminile sulla coesione nell'impegno dell'unità di assalto, per la prevedibile preoccupazione dei fanti di proteggere le donne, a prescindere dall'idoneità fisica di queste ultime (mai sperimentata) alle ardue azioni di guerra, ed alla lotta corpo a corpo, alle quali il reparto è destinato. Lascerei tali ed analoghi apprezzamenti alle autorità nazionali che hanno operato la scelta - sempre motivata e responsabile, in democrazia - di mantenere la tradizionale composizione maschile di un nucleo di punta nelle forze armate, che sono nel Regno Unito ormai largamente aperte alle donne: «a seconda delle circostanze, le competenti autorità nazionali dispongono di un certo potere discrezionale quando adottano misure che ritengono necessarie per garantire la pubblica sicurezza di uno Stato membro» . Non sono in grado, ripeto, di escludere con sicurezza che la presenza delle donne nel reparto possa, almeno sotto qualche riguardo e date le circostanze, nuocere ai risultati di massima efficienza che si esigono dall'impiego e dall'impegno della fanteria d'assalto della marina, o comportare la conseguenza di esporre i combattenti a maggiori rischi e indebolire un'importante risorsa della difesa nazionale.

34. Il risultato al quale pervengo è confortato dalla pronunzia resa dalla Corte in Johnston. In quel caso è stata infatti considerata giustificabile, sempre ai sensi della deroga prevista in direttiva, la decisione di escludere le donne dall'attiva partecipazione in reparti, quelli del corpo di polizia dotati di armi da fuoco, per mantenere l'ordine pubblico nell'Irlanda del Nord in una situazione di vera e propria guerra civile . La Corte ha allora accolto le istanze del governo britannico, essenzialmente non diverse da quelle fatte valere nel presente giudizio. In Johnston il Regno Unito aveva dedotto che per escludere le donne dai reparti di polizia dell'Irlanda del Nord si era tenuto conto dei prevedibili rischi che l'impiego di donne armate avrebbe comportato. La Corte ha riconosciuto che l'esclusione delle donne dai reparti di polizia armata poteva essere giustificata con questa testuale affermazione: «non si può escludere la possibilità che, in una situazione di gravi disordini interni, il porto di armi da fuoco da parte di donne poliziotto le esponga a un più grave rischio di attentati e sia pertanto in contrasto con le esigenze della pubblica sicurezza» . E' la stessa ratio decidendi che sovviene nel caso attuale: dove rilevano le condizioni di esercizio dell'attività sub iudice, il diverso trattamento di uomini e donne è giustificabile, se non si riesce ad escludere che il fattore del sesso possa risultare determinante per l'adozione del criterio discretivo dedotto in controversia. Devo peraltro precisare che, mentre la poc'anzi citata statuizione della Corte non si fondò su alcun effettivo elemento di prova, ma soltanto su non meglio definite «previsioni» delle competenti autorità, nel nostro caso il mio convincimento si poggia quantomeno su indicazioni tratte da rapporti militari, formati in epoca non sospetta, cioè prima che insorgesse la controversia che ci occupa oggi .

35. Merita di essere considerato anche un ultimo aspetto del quesito, segnalato dalla Commissione e dal governo francese. Affinché la deroga possa dirsi applicabile, occorre che l'attività professionale, per la quale il sesso rappresenta una condizione determinante e che può quindi essere esclusa dal campo di applicazione della direttiva, sia specifica. Che un tale requisito sia prescritto dal direttiva non vi è dubbio. Così ha precisato la stessa Corte in Commissione/Francia: «emerge [dagli artt. 2, n. 2, e 9, n. 2, della direttiva] che le deroghe contemplate dall'art. 2, n. 2, possono riguardare solo le attività specifiche» . Orbene, l'attività dei Royal Marines è specifica come vuole l'art. 2, n. 2. Si tratta, per meglio dire, di una specificità della funzione, rimessa ai Royal Marines rispetto a quella delle rimanenti forze armate. Siamo di fronte ad una funzione specifica, la quale comporta che debbono ritenersi caratterizzati da specificità le singole azioni in cui si concreta l'addestramento e l'intervento in guerra del reparto. I suoi compiti, la sua organizzazione, il suo caratteristico modo di funzionamento fanno di esso, dicevo sopra, la punta di diamante delle forze armate britanniche e altresì uno dei più robusti elementi di una formazione già scelta, le Forze di intervento rapido della Nato.

36. Non ritengo, poi, che la «specificità» del caso dei Royal Marines sia contraddetta dalla regola per cui tutti i militari di quel corpo sono soggetti all'interoperatività. Tale regola viene infatti applicata in modo costante, risponde alla ragion d'essere di un corpo così strutturato e, come ci dice il giudice di rinvio, è un «fatto» e non una «finzione». La specie è diversa da quella considerata dalla Corte in Commissione/Francia. In quel caso la Francia aveva adottato un sistema di reclutamento in cinque corpi della polizia nazionale con cui si limitava la possibilità di accesso delle donne, ritenute poco adatte ai compiti di polizia implicanti l'uso della forza. Secondo la normativa francese tutti gli agenti di polizia devono essere intercambiabili e in grado di svolgere detti compiti . La Corte accoglieva il ricorso della Commissione, rilevando come la normativa francese fosse troppo generica e non consentisse di «stabilire se le percentuali delle assunzioni distinte prestabilite corrispondano effettivamente alle attività specifiche per le quali, ai sensi dell'art. 2, n. 2, della direttiva, il sesso costituisce una condizione decisiva» . Ora, il principio di «intercambiabilità» invocato dalla Francia in quel caso può essere assimilato, a mio avviso, a quello dell'«interoperatività» di cui la Corte si occupa nel presente giudizio. In Commissione/Francia era dubbio che la regola dell'intercambiabilità fosse necessaria e concretamente applicata in tutti i corpi interessati della polizia. Nessun dubbio vi è, invece, sull'effettiva e necessaria attuazione dell'interoperatività nel nostro caso. Eliminato il dubbio, risulta chiaro che l'interoperatività, come è applicata in seno al corpo dei Royal Marines, ci offre un'ulteriore conferma per ritenere come sufficientemente specifico, e definito senza ambiguità, il caso in cui può applicarsi la deroga consentita dalla direttiva.

37. La lettura dell'art. 2, n. 2, della direttiva come norma giustificativa di una deroga ad un importante principio generale fatta in Commissione/Francia e Commissione/Regno Unito mi sembra del tutto conforme alla giurisprudenza con cui la Corte ha interpretato l'art. 48, n. 4, il quale pure consente una deroga (gli impieghi nella pubblica amministrazione) ad un altro importante principio generale (la libera circolazione dei lavoratori). Con tale giurisprudenza la Corte ha inteso adottare un criterio funzionale di applicazione della norma che ne ha ristretto la valenza «soltanto in certi settori e per certe attività della pubblica amministrazione» .

38. In conclusione, le condizioni nelle quali i Royal Marines sono tenuti ad operare depongono nel senso che il sesso maschile richiesto per l'appartenenza al reparto va inteso, ai sensi della direttiva, come determinante per lo svolgimento delle attività, cioè dei compiti militari, espletate da tale unità delle forze armate.

Il sesto quesito pregiudiziale

39. In caso di risposta affermativa al quesito precedente, con l'ultimo quesito il giudice nazionale vi interroga sul criterio che esso deve utilizzare per valutare se una politica quale quella descritta nell'ordinanza di rinvio rientri, oppure no, nell'ambito di applicazione della deroga prevista dall'art. 2, n. 2, della direttiva.

40. La Commissione e la signora Sirdar ritengono necessario che il giudice nazionale verifichi in concreto (e secondo un criterio di particolare rigore, trattandosi di applicare una deroga) se l'esclusione integrale delle donne dai Royal Marines sia proporzionata al fine di salvaguardare al massimo l'efficienza bellica del reparto. Il governo britannico ammette che il giudice possa sindacare la decisione di escludere le donne da un determinato reparto, ma che possa censurarla, data la natura degli interessi tutelati (la difesa nazionale), solo in caso di palese non ragionevolezza .

41. In Johnston, la Corte rispose ad un quesito pregiudiziale analogo a quello che ci concerne. Ho più volte commentato la vicinanza del caso Johnston al nostro. La risposta al quesito posto in quella sede mi pare oggi del tutto pertinente: «Nel determinare la portata di qualsiasi limitazione di un diritto individuale, come quello della parità di trattamento fra uomini e donne stabilito dalla direttiva, occorre rispettare il principio di proporzionalità, che fa parte dei principi generali sui quali è basato l'ordinamento giuridico comunitario. Il suddetto principio esige che siffatte limitazioni non eccedano quanto è adeguato e necessario per raggiungere lo scopo perseguito e prescrive di conciliare, per quanto possibile, il principio della parità di trattamento con le esigenze della pubblica sicurezza che sono determinanti per le condizioni di esercizio dell'attività di cui trattasi. Nell'ambito della ripartizione delle competenze stabilita dall'art. 177 del trattato CEE [divenuto art. 234 CE], spetta al giudice nazionale (...) controllare se il principio di proporzionalità sia rispettato e stabilire se il rifiuto di rinnovare il contratto della Johnston non possa essere evitato attribuendo alle donne compiti che, senza che venga compromesso il raggiungimento degli scopi perseguiti, possano essere svolti senza il porto d'armi» . In Johnston, quindi, la Corte non assoggetta il potere di controllo del giudice nazionale alla limitazione invocata dal governo britannico, e ciò «in una situazione di gravi disordini interni», caratterizzata da numerosi attentati terroristici e centinaia di vittime. Dal canto suo l'avvocato generale Darmon, sempre in Johnston, osservava: «bisogna dirlo chiaramente: una deroga ad un principio d'importanza così fondamentale per la persona umana come quello della parità di trattamento dev'essere valutata in base a criteri restrittivi» .

42. La politica dei Royal Marines esclude in toto le donne da ogni incarico all'interno di quel reparto. Tenuto conto che la questione interessa un diritto fondamentale della persona umana, il compito che spetta al giudice è verificare in concreto se l'«assolutezza» che sembra caratterizzare quella politica sia strettamente necessaria o non ecceda piuttosto quella che sarebbe una misura adeguata a salvaguardare comunque l'efficienza bellica dei Royal Marines. Mi sembra che tra gli elementi di cui il giudice remittente potrebbe tenere conto per la valutazione oggetto del sesto quesito pregiudiziale vi sia innanzitutto la «specificità» dei Royal Marines, ovvero il fatto che la deroga al principio generale interessa un corpo che rappresenta soltanto il 2% delle forze armate, in seno alle quali, peraltro, le donne sono ammesse a larga parte degli impieghi e giungono a costituire oltre il 7% degli effettivi. In secondo luogo, mi sembra importante il fatto che il principio dell'interoperatività, che tra i Royal Marines si caratterizza per la sua assolutezza, sia effettivamente applicato in modo costante.

43. E' poi da valutare con attenzione il significato dell'eccezione alla regola dell'interoperatività prevista con riguardo ai componenti la banda militare. E' la sola eccezione. Potremmo chiederci perché non ve ne siano altre, magari in relazione a quelle attività «statiche» presso il quartier generale, la base o la base di addestramento del corpo. Come è agevole comprendere, un simile quesito solleva, tuttavia, la questione dell'autonomia organizzativa, di cui sono titolari gli Stati membri ed i loro organi militari. Il proporsi di identificare attività da sottrarre all'interoperatività implica necessariamente ammettere che in tutta una serie di casi si possono individuare ex novo compiti da affidare a fanti di marina non «interoperativi». In Johnston la Corte non si è spinta tanto lontano. Essa si è limitata a suggerire che forse si potrebbero attribuire alle donne compiti compatibili con il rispetto degli scopi perseguiti e da svolgere senza il porto d'armi . Nel caso di specie, i reparti della polizia britannica presente nell'Irlanda del Nord svolgevano tutta una serie di attività per le quali il porto delle armi non era necessario. Ebbene, le autorità competenti ne individuarono in particolare una, impiegando la signora Johnston come centralinista . Nel nostro caso, invece, il corpo dei Royal Marines prevede solo un'attività: quella del fante d'assalto interoperativo. Individuare, in seno a quel reparto, l'attività di cuoco non interoperativo vorrebbe dire «creare», in luogo delle competenti autorità nazionali, una mansione dove prima questa non esisteva. Un diverso percorso logico potrebbe forse muovere da un'analisi delle ragioni in base alle quali la banda dei Royal Marines non è soggetta al principio dell'interoperatività, per verificare poi se taluna di quelle ragioni possa valere anche per mansioni quale, per esempio, quella di cuoco presso il quartier generale o la base di addestramento. Del resto, nel corso dell'udienza il legale della signora Sirdar ha rilevato come «alcuni cuochi della marina britannica non facciano parte del sistema di interoperabilità».

44. Ritengo infine poco pertinente al nostro caso un suggerimento della Commissione, quantomeno nel modo in cui è stato formulato. Per valutare la proporzionalità della politica in questione, dice la Commissione, si dovrebbe altresì tenere conto dei risultati dell'esame periodico che il Regno Unito asserisce di compiere regolarmente ai sensi dell'art. 9, n. 2, della direttiva. In base a quella disposizione gli Stati membri hanno l'obbligo di esaminare periodicamente le attività che sfuggono alla direttiva al fine di valutare se sia giustificato mantenere tali esclusioni, tenuto conto «dell'evoluzione sociale». Nel nostro caso, il governo britannico non si è fondato sullo stato attuale dell'evoluzione sociale del paese per giustificare la propria politica, bensì su valutazioni e previsioni strettamente militari. Di un riesame periodico di queste ultime valutazioni vi è traccia nel fascicolo, ma il suo risultato non sembra mostrare grandi variazioni in relazione al reparto presso il quale vorrebbe essere trasferita la signora Sirdar .

45. Sempre nell'intento di offrire al giudice remittente riflessioni concrete per l'applicazione del criterio della proporzionalità, il suggerimento della Commissione ci offre però lo spunto per indicare quella che potrebbe essere una lettura alternativa dell'art. 9, n. 2, della direttiva. La Commissione ed il Regno Unito fanno riferimento alla nozione di «evoluzione sociale» della generalità della popolazione di uno Stato membro. Tuttavia, tenuto conto che, come è noto, il «mondo delle forze armate» presenta numerose peculiarità, tanto da potersi parlare di una loro vera e propria specifica cultura (peraltro, esse sono spesso rette da un ordinamento giuridico specifico, si pensi ad esempio al codice penale militare), credo che in ottemperanza agli obblighi della direttiva ed al fine di «promuovere [quanto più possibile] la parificazione del progresso delle condizioni di vita e di lavoro della manodopera [nelle forze armate]» , si potrebbe accedere ad una lettura «moderna» della disposizione che interessa, operando un periodico esame di quella che è l'evoluzione sociale in seno alle forze armate stesse. Questa, pur essendo in buona parte il riflesso della generale evoluzione di un paese, potrebbe per certi versi mostrare che sono intervenuti cambiamenti in un certo settore delle attività professionali, dai quali risulta giustificata una graduale apertura alle donne di attività ancora riservate agli uomini. Lo spunto che precede nasce dalla constatazione che il nucleo delle tesi del governo britannico intese a giustificare l'esclusione delle donne dai Royal Marines per esigenze di efficienza bellica sta nel timore che la partecipazione delle donne potrebbe avere effetti negativi «sul morale e sulla coesione» delle unità di commando (i «fire teams») . Nello stesso senso, ma con una vena spiccatamente più «sociale», vanno le osservazioni del legale del governo britannico contenute in un documento presentato al giudice nazionale nel quadro del giudizio principale ed annesso alle osservazioni scritte della signora Sirdar . Orbene, mi chiedo se non sia possibile verificare, come è effettivamente stato fatto (quantomeno in via sperimentale e limitata) in seno alle forze armate canadesi già a partire dai primi anni '80, se l'efficienza bellica possa essere salvaguardata, anche nei casi in cui sono ammesse le donne, tenendo in conto soprattutto l'effettiva percezione della loro presenza da parte dei compagni d'armi di sesso maschile. Le conclusioni tratte da quelle sperimentazioni furono positive. Non solo l'efficienza bellica non era stata compromessa, ma l'impiego delle donne, lungi dal minare la coesione dei soldati, ne aveva addirittura rinforzato lo spirito di corpo .

46. Esiste, poi, una considerazione di segno diverso che forse potrebbe andare ad arricchire la serie di elementi utili per il giudizio di proporzionalità di una misura discriminatoria quale quella contestata. Si potrebbero infatti trarre delle valutazioni dall'atteggiamento di quello Stato membro che si limitasse a «constatare» lo stato dell'evoluzione sociale dei propri reparti senza attivarsi, nello spirito della direttiva che mira ad un «progresso delle condizioni di vita e di lavoro della manodopera» , per incrementarne, per quanto possibile, la sensibilità ed il grado di accettazione di compagni d'armi di sesso femminile: da quello che mi risulta, proprio iniziative di questo genere furono intraprese, sempre negli anni '80, in seno alle forze armate canadesi, in particolare alle forze aeree . Del pari, le forze armate statunitensi hanno avuto pieno successo nei propri sforzi intesi ad incoraggiare la coesione tra militari «bianchi» e «neri», ma ciò solo grazie ad un «comando e ad una pianificazione attenti» (careful leadership and planning) .

47. In conclusione, ho indicato gli elementi da cui il giudice nazionale può trarre ispirazione per verificare se, nell'esercizio del sindacato che gli compete e secondo il criterio di proporzionalità, l'esclusione delle donne dal corpo dei Royal Marines, giustificabile in linea di principio come ho sopra concluso, sia nelle concrete circostanze della fattispecie giustificata.

Conclusioni

48. Di conseguenza, le questioni sollevate dall'Industrial Tribunal di Bury St Edmunds dovrebbero, a mio parere, essere risolte come segue:

«1) Le decisioni che uno Stato membro adotta ai fini dell'efficienza bellica, in tempo di pace e/o in preparazione alla guerra, in relazione alle condizioni di impiego nelle sue forze armate o in un reparto scelto quale quello descritto nell'ordinanza di rinvio non esulano dall'ambito di applicazione dell'ordinamento giuridico comunitario.

2) L'art. 224 del trattato CE (divenuto art. 297 CE) non consente di escludere dall'ambito di applicazione della direttiva del Consiglio 76/207/CEE discriminazioni in base al sesso riguardanti le condizioni di impiego nelle forze armate o in un reparto scelto quale quello descritto nell'ordinanza di rinvio effettuate, in tempo di pace e/o in preparazione alla guerra, al fine di garantirne l'efficienza bellica.

3) La politica, adottata da uno Stato membro, mirante a escludere, in tempo di pace e/o in preparazione alla guerra, le donne dal servizio in un reparto quale quello descritto nell'ordinanza di rinvio rientra nell'ambito di applicazione della deroga prevista all'art. 2, n. 2, della direttiva del Consiglio 76/207/CEE.

4) Nell'accertare se i motivi su cui si è basato lo Stato membro per l'applicazione di detta politica giustifichino l'applicazione dell'art. 2, n. 2, della direttiva del Consiglio 76/207/CEE, al giudice nazionale spetta valutare se la misura in questione rispetti il principio di proporzionalità».