61997C0235

Conclusioni dell'avvocato generale Alber del 16 luglio 1998. - Repubblica francese contro Commissione delle Comunità europee. - FEAOG - Liquidazione dei conti - Esercizio 1993 - Cereali - Restituzione all'esportazione di formaggio fuso. - Causa C-235/97.

raccolta della giurisprudenza 1998 pagina I-07555


Conclusioni dell avvocato generale


A - Introduzione

1 Il presente caso tratta di riduzioni forfettarie di finanziamenti FEAOG (1), impugnati dalla ricorrente. Tali rettifiche riguardano, da un lato, misure d'intervento nell'ambito dell'ammasso pubblico di cereali, dall'altro, una restituzione all'esportazione per formaggio fuso. Le riduzioni sono motivate, tra l'altro, da controlli carenti nella conservazione o dalla mancata immissione in commercio della merce. In entrambi i casi la ricorrente ravvisa una violazione del regolamento (CEE) del Consiglio 21 aprile 1970, n. 729, relativo al finanziamento della politica agricola comune (2). Sarà tuttavia opportuno considerare separatamente i due punti.

2 Per quanto riguarda le misure d'intervento nell'ambito dell'ammasso pubblico di cereali, entrambe le parti rinviano in primo luogo alle memorie presentate nella causa C-232/96 (3). In questa causa, la Commissione ha motivato le riduzioni di fondi FEAOG per l'esercizio 1992 con le lacune da essa accertate nell'ambito di controlli dell'ammasso pubblico di cereali.

3 Dopo l'annuncio, da parte della ricorrente, di miglioramenti per l'esercizio 1993, la Commissione ha accertato tuttavia una serie di lacune, tra le quali:

- ritardo nella contabilizzazione delle scorte;

- talune manchevolezze in sede di controllo;

- manchevolezze relative alle condizioni di magazzinaggio e all'apposizione dei relativi cartelli;

- lacunosità della contabilità di magazzino.

4 La Commissione procedeva quindi a una riduzione forfettaria pari al 2% delle spese, relativa a spese tecniche, spese finanziarie e altre nell'esercizio 1993.

5 Per quanto riguarda la riduzione per restituzioni all'esportazione per formaggio fuso, la Commissione fa valere i seguenti punti:

- la merce esportata non sarebbe stata di qualità leale e mercantile,

- tale difetto qualitativo sarebbe sorto durante la fabbricazione e quindi precedentemente all'esportazione,

e

- la merce sarebbe stata distrutta, senza quindi giungere sul mercato del paese di destinazione.

B - Fatti

I - Misure di intervento nel settore del pubblico ammasso di cereali

6 In questo contesto, la Repubblica francese domanda l'annullamento della decisione della Commissione (4) nella parte in cui rifiuta di riconoscere 103 286 730 FF a titolo di misure d'intervento nel settore dei cereali. La Commissione motiva questa riduzione con lacune nel sistema di ammasso pubblico di cereali.

7 In occasione di controlli effettuati nel giugno e nel luglio 1993, la Commissione accertava lacune nella gestione del sistema di intervento. Essa comunicava tali constatazioni alle competenti autorità francesi e annunciava, secondo la ricorrente, conseguenze finanziarie per la liquidazione dei conti del 1993. Nella loro risposta del dicembre 1993 le autorità francesi elencavano una serie di misure che sarebbero state adottate a miglioramento del sistema dell'ammasso pubblico di cereali.

8 Secondo le dichiarazioni della ricorrente, la Commissione avrebbe dichiarato in questa occasione di non avere l'intenzione di richiedere sanzioni finanziarie complessive, in particolare in considerazione degli annunciati miglioramenti del sistema di gestione. Al contempo la Commissione annunciava tuttavia, ciò che la ricorrente non contesta, rettifiche finanziarie per il caso in cui si fosse accertato che i cereali immagazzinati nell'ambito dell'intervento fossero stati sostituiti da cereali di mercato.

9 In occasione di un nuovo controllo nel giugno e nel luglio 1994 la Commissione constatava che le autorità francesi non avevano completamente colmato le lacune accertate in occasione del primo controllo nel giugno/luglio 1993, nonostante i miglioramenti annunciati alla fine del 1993. Essa comunicava alle autorità competenti che erano state predisposte rettifiche finanziarie a far data dall'esercizio finanziario 1992. A seguito di un ulteriore scambio di corrispondenza con la Commissione, la ricorrente adiva finalmente l'organismo di conciliazione. Quest'ultimo, nella sua relazione finale, giungeva alla conclusione che la rettifica finanziaria era giustificata. L'organismo di conciliazione faceva inoltre riferimento al fatto che le autorità francesi non contestavano di aver dovuto modificare il sistema originario per soddisfare i requisiti richiesti dalla Commissione.

10 Sebbene siano state certamente apportate modifiche, il governo francese non contesta tuttavia che non è stato possibile far osservare alcune regole in situ. La ricorrente fa inoltre riferimento a una relazione di controllo finanziario redatta dallo studio Ernst e Young, che confermerebbe l'affidabilità del sistema attuato dalle autorità francesi riguardo ai controlli e all'immagazzinaggio.

11 A questo proposito la Commissione rileva che questa relazione ha ad oggetto la situazione teorica rispetto alle norme vigenti, ma che, d'altra parte, in occasione delle ispezioni effettuate sarebbero state verificate ulteriori lacune.

II - Restituzioni all'esportazione per formaggio fuso

12 In tale contesto, il governo francese domanda l'annullamento della decisione della Commissione n. 97/333, nella parte in cui rifiuta una restituzione all'esportazione dell'importo di 720 720 FF per l'esportazione di 73,5 tonnellate di formaggio fuso in Arabia saudita.

13 I caseifici Bel avevano esportato, nel corso dell'ultimo trimestre del 1988, una partita di complessive 14 256 scatole del formaggio «La Vache qui rit» in Arabia saudita, per un peso totale di 89 tonnellate e un valore commerciale di 883 700 FF). Essi avevano ottenuto, da ultimo, una restituzione all'esportazione dell'importo di 780 720 FF.

14 Dopo che l'acquirente saudita aveva denunciato al produttore, nel dicembre 1989, la consistenza inusualmente molle della merce consegnata, i caseifici Bel disponevano, a seguito di un'ispezione interna (5) e di un controllo presso l'acquirente, la distruzione di 12 148 scatole del formaggio (6). Ciò avveniva nel febbraio 1989. I costi della distruzione venivano assunti esclusivamente dai caseifici Bel; il prezzo di acquisto veniva rimborsato all'acquirente.

15 Le autorità francesi competenti per il pagamento della restituzione all'esportazione assumevano che il formaggio fosse stato esportato in Arabia saudita in conformità alle disposizioni vigenti, in particolare poiché la qualità del formaggio non faceva ritenere che questo sarebbe stato reimportato nella Comunità e che le autorità saudite ne avrebbero rifiutato l'immissione in commercio.

16 Nel corso del 1995 la Commissione segnalava a più riprese alle autorità francesi che non sussistevano i presupposti per il pagamento della restituzione all'esportazione, poiché il formaggio era qualitativamente difettoso, a motivo di un errore di produzione, e non era giunto al mercato di destinazione.

17 L'argomento del governo francese, secondo il quale il formaggio sarebbe stato di qualità sana e mercantile, sarebbe stato importato nel paese di destinazione in conformità alla normativa vigente ed ivi immesso sul mercato, non avrebbe potuto essere condiviso dalla Commissione, così che il governo francese ha adito l'organismo di conciliazione. Quest'ultimo non riusciva tuttavia a conciliare le posizioni delle parti, così che il governo francese, a causa delle riduzioni intraprese, proponeva il presente ricorso.

18 La Repubblica francese conclude che la Corte voglia:

annullare la decisione della Commissione 23 aprile 1997, 97/333/CE, relativa alla liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri per le spese dell'esercizio finanziario 1993 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia» (7), nella parte in cui vi si rifiuta di porre a carico del FEAOG, per l'anno 1993, gli importi di:

- 720 720 FF a titolo di restituzione all'esportazione di 73,5 tonnellate di formaggio fuso in Arabia saudita;

- 103 286 730 FF a titolo di misure d'intervento nel settore del pubblico ammasso dei cereali;

in subordine:

- dichiarare che tali rettifiche sono sproporzionalmente alte;

- condannare la convenuta alle spese.

19 La Commissione conclude per:

- il rigetto del ricorso;

- la condanna della Repubblica francese alle spese.

C- Parere

I - Misure d'intervento nel settore dell'ammasso pubblico di cereali

20 Considerato quanto precede, la ricorrente impugna la decisione della Commissione sotto tre profili. Essa fa valere che le misure di controllo adottate dalle autorità nazionali competenti nell'ambito delle misure d'intervento nel settore dei cereali sono state sufficienti, e che la Commissione ha violato il principio della certezza del diritto e, in subordine, anche quello di proporzionalità.

21 Occorre in primo luogo constatare che le parti, nelle loro allegazioni, si richiamano sostanzialmente alle posizioni sostenute nella citata causa C-232/96 (8) e che tali posizioni sono l'oggetto del presente procedimento.

22 La Commissione aveva allora giustificato le riduzioni intraprese per l'esercizio finanziario 1992 con l'insufficienza delle misure adottate dalle autorità francesi, di modo che il fondo sarebbe stato esposto a notevoli rischi a causa delle lacune esistenti nel sistema di controllo. A un elenco dettagliato delle carenze esistenti il governo francese ha opposto solamente che determinate misure richieste dalla Commissione non erano previste dalla corrispondente normativa comunitaria. Esso ha fatto valere che le misure da esso previste erano sufficienti e che i controlli erano stati eseguiti in conformità alle disposizioni. Non è stata tuttavia contestata la sussistenza della necessità di modificare il sistema originario per soddisfare i requisiti posti dalla Commissione.

23 A proposito di questo motivo, che è anche oggetto del presente procedimento, si deve fare riferimento in primo luogo all'art. 6 del regolamento (CEE) della Commissione 19 marzo 1992, n. 689, che stabilisce le procedure e le condizioni di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi d'intervento (9), che così dispone: «Gli organismi d'intervento adottano, ove necessario, procedure e condizioni complementari per la presa in consegna, compatibili con le disposizioni del presente regolamento, in considerazione delle condizioni specifiche esistenti nello Stato membro cui appartengono».

24 E' tuttavia compito degli Stati membri effettuare i necessari controlli nell'ambito del FEAOG, anche se tali controlli non siano previsti espressamente dal testo delle relative norme (10).

25 Poiché, secondo costante giurisprudenza della Corte (11), spetta allo Stato membro provare che ricorrono i presupposti per un finanziamento rifiutato dalla Commissione, qualora questa rifiuti di assumere determinate spese a carico del FEAOG motivando con la violazione, da addebitarsi a tale Stato, di norme del diritto comunitario, non può essere sufficiente che il ricorrente adduca, in sostanza, mere affermazioni. Da questa regola dell'onere della prova risulta che lo Stato membro deve provare che le misure da esso adottate erano sufficienti.

26 Oltre agli argomenti prospettati nella causa C-232/96, il governo francese fa riferimento, in sostanza, alle modifiche introdotte nel sistema e nei controlli degli ammassi pubblici, e ritiene la propria tesi confermata della relazione di controllo finanziario dello studio Ernst e Young. I controlli sarebbero nel frattempo divenuti più efficienti e la maggior parte delle lacune riscontrate sarebbero state superate. Tuttavia, lo stesso governo francese ammette che non a tutte le critiche è stato dato seguito.

27 La Commissione si richiama alle lacune da essa constatate e ritiene che il governo francese non abbia dimostrato che le misure adottate fossero sufficienti.

28 L'argomento della Commissione è, in definitiva, pertinente. Il governo francese si limita sostanzialmente, nei suoi argomenti, a semplici asserzioni, ammettendo esso stesso che non tutte le modifiche annunciate in materia di miglioramento del sistema di controllo degli ammassi pubblici sono state eseguite. Anche la relazione di controllo finanziario eseguita non apporta la prova che le misure adottate fossero sufficienti. Risulta già dall'esposizione del governo francese che la relazione è stata redatta solo in base all'esame della situazione teorica in base alle disposizioni in vigore, ma non rispecchia tuttavia l'effettiva trasposizione di queste nella prassi. Questa relazione non apporta la prova che le lacune riscontrate dalla Commissione siano state superate. L'argomento prospettato dalla ricorrente dev'essere quindi disatteso.

29 Per quanto riguarda il motivo attinente alla violazione del principio della certezza del diritto, il governo francese fa riferimento alla comunicazione della Commissione secondo la quale non sarebbe stata effettuata alcuna rettifica, segnatamente in ragione dei miglioramenti annunciati dale autorità francesi. Se la Commissione procedesse a una rettifica per il 1993, ciò costituirebbe violazione del principio della certezza del diritto (12). Questa censura si riferisce sostanzialmente a un'infrazione, consistente nello scambio di cereali soggetti a diversi regimi di deposito.

30 Si deve rilevare in proposito che la Commissione basa la sua dichiarazione essenzialmente sul fatto che le autorità francesi, dal canto loro, avevano annunciato miglioramenti. Secondo la Commissione, tali miglioramenti non venivano tuttavia attuati completamente, ciò che non viene contestato nemmeno dal governo francese.

31 D'altra parte, occorre rilevare che la Commissione, nella sua comunicazione, ha peraltro chiaramente indicato che, ove fossero state constatate nuove infrazioni, avrebbe proceduto a notevoli rettifiche finanziarie. Il fatto che tali rettifiche siano finalmente effettuate, a seguito di tali infrazioni, non può costituire violazione del principio della certezza del diritto.

32 La ricorrente adduce inoltre che la Commissione non avrebbe avuto il diritto di fare riferimento a semplici voci riguardanti uno scambio tra cereali sottoposti a diversi regimi di immagazzinaggio. Gli argomenti della Commissione in proposito sono tuttavia sufficienti, poiché essa ha effettivamente constatato, in occasione di diversi controlli, che cereali soggetti a diversi regimi erano stati mescolati o scambiati.

33 La ricorrente fa valere infine che la Commissione non ha potuto addurre alcun esempio di scambio tra cereali soggetti a diversi regimi di immagazzinaggio. A questo proposito, si deve rinviare alla giurisprudenza della Corte. La circostanza che la Commissione non fornisca prove di singoli casi di infrazione alle norme comunitarie agricole, secondo la Corte, non implica affatto che il sistema di controllo esistente nello Stato membro sia tale da garantire l'osservanza di dette norme. L'esistenza di casi del genere può però costituire un elemento supplementare atto a corroborare le censure mosse dalla Commissione all'efficacia del sistema di controllo dello Stato membro (13). La ricorrente non ha inoltre contestato l'esistenza di tali sostituzioni. Non si ravvisa quindi alcuna violazione del principio della certezza del diritto.

34 Infine, la ricorrente invoca, in via subordinata, una violazione del principio di proporzionalità. Essa sostiene che la riduzione dell'ordine del 2% non poteva applicarsi alla voce di bilancio 10-13, concernente le perdite sulle scorte vendute. Queste sarebbero state interamente compensate, ai sensi della procedura prevista dal regolamento della Commissione 12 dicembre 1990, n. 3597, relativo alle norme contabili per misure d'intervento implicanti l'acquisto, il magazzinaggio e la vendita di prodotti agricoli da parte degli organismi d'intervento (14). Il FEAOG non avrebbe quindi subito alcun danno nell'ambito di questa voce di bilancio.

35 La Commissione sostiene, per contro, che queste voci di bilancio si riferiscano alle conseguenze finanziarie delle perdite nell'ambito delle vendite. Il fatto che essa abbia constatato quantità mancanti potrebbe condurre, assieme alle accertate lacune nel sistema di controllo, a perdite per il fondo.

36 Secondo le regole enunciate dalla Corte in materia di onere della prova, spetta alla parte ricorrente provare che il comportamento contestatole non ha comportato un aumento dei costi a carico del FEAOG (15).

37 Del pari, risulta dalla giurisprudenza della Corte che la semplice probabilità di perdite nell'ambito del bilancio comunitario può costituire un criterio di valutazione della proporzionalità delle rettifiche effettuate (16).

38 E' controverso tra le parti se alcune quantità siano effettivamente venute a mancare. Come si è già indicato, può assumersi che sussistessero lacune nel sistema di controllo. In questo caso, non può seguirsi la ricorrente nella tesi che queste perdite sulle vendite sarebbero immediatamente compensate. Ciò presupporrebbe un controllo impeccabile, che tuttavia non era assicurato. Potevano quindi ben verificarsi perdite sulle voci di bilancio 10-13. La ricorrente non è quindi riuscita a provare che il FEAOG non abbia subito alcun pregiudizio.

39 Per quanto riguarda l'entità delle riduzioni, la Commissione rinvia, a ragione, alla giurisprudenza della Corte, secondo la quale la Commissione non può far altro che negare il finanziamento di tutte le spese in questione nell'ipotesi in cui risultasse impossibile accertare con precisione l'entità dell'aumento delle spese conseguente ad una misura nazionale incompatibile con il diritto comunitario (17) .

40 In caso di riduzione forfettaria la Commissione ha adottato direttive determinate su proposta di un gruppo interdirezionale (Belle Group Report). Essa propone una riduzione forfettaria, a seconda della gravità delle mancanze, nella misura di tre percentuali possibili, pari al 2%, al 5% o al 10%. La riduzione minima, vale a dire il 2%, interviene qualora le lacune siano limitate ad elementi del sistema di controllo o riguardino l'esecuzione di controlli non assolutamente necessari a garantire la regolarità delle spese, così da poter assumere un rischio limitato di perdite per il fondo.

41 La ricorrente non è riuscita a provare, come si è indicato, che le censure alla Commissione in merito alla rettifica finanziaria siano errate, in quanto esistevano effettivamente lacune nei controlli.

42 Non sussiste quindi violazione del principio di proporzionalità, tanto più che per la rettifica è stato scelto il tasso più basso. Tanto meno risultano motivi di annullamento della decisione della Commissione, in quanto essa ha rifiutato di riconoscere le spese connesse alle misure d'intervento nel settore dell'ammasso pubblico di cereali.

Restituzione all'esportazione per formaggio fuso

43 La Commissione motiva il rifiuto di assumersi le spese connesse alla restituzione all'esportazione di formaggio fuso con il fatto che la merce non sarebbe giunta sul mercato del paese di destinazione, perché non era di qualità leale e mercantile, e che questo difetto era da ricondurre a un errore di produzione precedente l'esportazione.

44 Il governo francese ritiene che al momento dell'esportazione il formaggio fosse esente da difetti, sano e idoneo al consumo. Su ciò la modifica della tessitura non avrebbe avuto alcuna influenza. La merce sarebbe stata importata in conformità alle norme saudite, senza contestazioni da parte delle autorità competenti. La distruzione delle 12 148 scatole sarebbe avvenuta solo nell'intento di salvaguardare l'immagine di marca e in ragione dei buoni rapporti con il cliente.

45 Ai sensi dell'art. 6 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 876/68 (18), il diritto al versamento della restituzione all'esportazione sorge quando è fornita la prova che i prodotti sono stati esportati fuori della Comunità.

46 Ai sensi dell'art. 3, n. 1, del regolamento (CEE) n. 3665/87 (19), il giorno dell'esportazione è «il giorno in cui il servizio doganale accetta la dichiarazione d'esportazione nella quale è indicato che verrà richiesta una restituzione».

47 Ai sensi dell'art. 3, n. 4, questa data «è determinante per stabilire la quantità, la natura e le caratteristiche del prodotto esportato».

48 Ai sensi dell'art. 5, n. 1, del regolamento n. 3665/87, il pagamento della restituzione

«è subordinato, oltre alla condizione che il prodotto abbia lasciato il territorio doganale della Comunità, alla condizione che esso (...) sia stato importato in un paese terzo (...) entro 12 mesi dalla data di accettazione della dichiarazione d'esportazione (...)

Inoltre, i servizi competenti degli Stati membri possono esigere prove supplementari atte a dimostrare, in maniera giudicata soddisfacente dalle autorità competenti, che il prodotto è stato effettivamente immesso come tale sul mercato del paese terzo d'importazione».

49 Tuttavia, ai sensi dell'art. 13 del regolamento n. 3665/87, la restituzione all'esportazione non è concessa «quando i prodotti non siano di qualità sana, leale e mercantile e, se tali prodotti sono destinati all'alimentazione umana, quando la loro utilizzazione a tal fine sia esclusa o considerevolmente ridotta a causa delle loro caratteristiche o del loro stato».

50 Ai sensi dell'art. 17, n. 1, del regolamento n. 3665/87, il prodotto deve

«(...) essere stato importato come tale nel paese terzo (...) entro 12 mesi dalla data di accettazione della dichiarazione d'esportazione».

51 L'art. 17, n. 3, prevede che «il prodotto si considera importato quando sono state espletate le formalità doganali di immissione in consumo nel paese terzo».

52 Nel caso di specie si pongono quindi le due seguenti questioni:

1. Se il formaggio fuso «La Vache qui rit», che è stato esportato in Arabia saudita, fosse di qualità leale e mercantile.

2. Se il formaggio fuso sia stato importato e immesso sul mercato in conformità alle norme del regolamento n. 3665/87.

Sulla questione della qualità leale e mercantile

53 In mancanza di norme comunitarie obbligatorie che definiscano la nozione di «qualità leale e mercantile», spetta, in via di principio, agli Stati membri l'adozione di disposizioni più precise in materia (20).

54 Una disposizione nazionale del genere non può comunque essere contraria al senso e allo scopo della normativa comunitaria applicabile. Al fine di evitare abusi, il pagamento di una restituzione dev'essere subordinato, ai sensi del quarto considerando del regolamento n. 3665/87, «anche alla condizione che il prodotto sia stato importato in un paese terzo e, eventualmente, effettivamente immesso su quest'ultimo mercato». Il nono considerando prevede inoltre che i prodotti per i quali dev'essere accordata una restituzione all'esportazione devono essere «di qualità tale da poter essere commercializzati in condizioni normali».

55 Ne consegue che, nel caso di specie, non può essere solo determinante che né le autorità francesi di esportazione né le autorità saudite d'importazione abbiano emesso riserve sulla qualità della merce, essendo ben più determinante la possibilità di commercializzazione in condizioni normali.

56 A questo proposito, lo stesso governo francese espone che i caseifici Bel avevano deciso la distruzione della maggior parte del formaggio consegnato, poiché l'importatore aveva indicato che gli sarebbe stato difficile immettere in commercio il formaggio, a causa della modifica intervenuta nella sua consistenza. Anche l'addotta preoccupazione per l'immagine di marca dev'essere considerata un indizio del fatto che il fabbricante si attendeva difficoltà nella commercializzazione del prodotto.

57 Se, dunque, si è impedito per questi motivi che la merce fosse immessa in commercio, non può assumersi che essa fosse di qualità leale e mercantile.

58 Si deve infine rilevare che la differenza di qualità in rapporto alla consistenza abituale si deve ricondurre, secondo quanto addotto dalla stessa ricorrente, a un errore di produzione, anche se questo «difetto» è apparso solo in occasione di un controllo ad opera del cliente saudita. Da verifiche interne condotte dal produttore è emerso che nel periodo di produzione della merce controversa si sono verificati errori nel procedimento di fabbricazione. Ciò comporta che il formaggio esportato presentava già, all'epoca dell'esportazione, il difetto per il quale non era di qualità sana e mercantile. Nulla cambia il fatto che non tutte le partite di formaggio consegnate siano state distrutte, o che formaggio della stessa qualità sia stato esportato in altri paesi. Decisivo è solamente il caso concreto, per il quale è anche stata richiesta la restituzione all'esportazione.

59 Di conseguenza, occorre in primo luogo constatare che il formaggio consegnato non era di qualità leale e mercantile, ai sensi dell'art. 13 del regolamento n. 3665/87.

Sulla questione se la merce sia stata immessa sul mercato

60 Secondo il governo francese è sufficiente, perché sorga il diritto alla restituzione all'esportazione, che la merce consegnata sia importata in conformità alle disposizioni dello Stato terzo in materia di importazione e che le autorità d'importazione non sollevino alcuna obiezione all'importazione stessa.

61 La Commissione non ritiene che ciò sia sufficiente, ma esige inoltre la prova del fatto che la merce sia stata immessa sul mercato del paese di destinazione.

62 Secondo la costante giurisprudenza della Corte, finalità del sistema delle restituzioni è «(...) di aprire o di mantenere aperti alle esportazioni comunitarie i mercati dei paesi terzi (...)» (21). La Corte ha concluso che la ragion d'essere del sistema di restituzione verrebbe meno se fosse sufficiente che la merce venga semplicemente scaricata, senza raggiungere il mercato del territorio di destinazione. L'espletamento delle formalità di importazione assicura, in via di principio, l'accesso effettivo del prodotto al mercato del territorio di destinazione. Questo è tuttavia solo un presupposto fondamentale per l'accesso al mercato, e non rappresenta una messa in circolazione del prodotto sul mercato.

63 Ne discende che è essenziale, in considerazione degli scopi del sistema delle restituzioni differenziate, che le merci sovvenzionate mediante detta restituzione raggiungano effettivamente il mercato di destinazione per esservi smerciate (22).

64 Il fatto che l'art. 5, n. 1, ultimo comma, del regolamento n. 3665/87 consenta ai servizi competenti «di esigere prove supplementari [oltre a quelle relative all'importazione] atte a dimostrare (...) che il prodotto è stato effettivamente immesso come tale sul mercato del paese terzo d'importazione» (23) indica che la prova dell'importazione costituisce soltanto un indizio contestabile della concreta realizzazione dell'obiettivo delle restituzioni all'esportazione. Orbene, questo obiettivo consiste precisamente nel far pervenire la merce (per la vendita) sul mercato di destinazione (24).

65 Secondo la citata giurisprudenza della Corte, l'effettivo accesso al mercato di destinazione non è possibile «qualora la distruzione o la riesportazione della merce siano la conseguenza delle decisioni adottate dagli uffici competenti dello stato di destinazione all'atto dell'espletamento di dette formalità e il deterioramento che ne è la causa si sia verificato prima dell'espletamento delle stesse» (25). E' necessario inoltre che il difetto della merce all'origine dell'operazione si sia verificato prima delle formalità d'importazione.

66 In un tale caso, non è sorto il diritto al pagamento delle restituzioni. Nella specie, è ben vero che la distruzione della merce non è avvenuta in base a una decisione delle autorità competenti del paese di destinazione, mentre è stato lo stesso produttore a impedire che la merce giungesse effettivamente sul mercato di destinazione.

67 Nel caso di specie, la merce era stata consegnata ancora in parte nel dicembre 1988, e la decisione relativa alla sua distruzione era già stata presa nel gennaio 1989. Così, la merce è stata importata regolarmente nel paese di destinazione e pervenuta al cliente; tuttavia, essa è stata distrutta poco dopo il compimento delle formalità di importazione per decisione del produttore, e non ha potuto così pervenire al mercato di destinazione.

68 Le riduzioni dei finanziamenti FEAOG effettuate dalla Commissione sono legittime. Deve dichiararsi, nel complesso, che la procedura seguita dalla Commissione non è censurabile, e che il ricorso della Repubblica francese è infondato.

Costi

69 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, primo comma, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Secondo la soluzione qui di seguito proposta, la Repubblica francese è rimasta soccombente, e deve quindi sopportare i costi del procedimento.

Conclusioni

70 Considerato quanto precede, propongo:

1) di respingere il ricorso;

2) di condannare la Repubblica francese alle spese.

(1) - Si tratta del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia.

(2) - GU L 94, pag. 13.

(3) - Francia/Commissione; v. inoltre le conclusioni dell'avvocato generale Alber del 24 marzo 1998.

(4) - Decisione della Commissione 23 aprile 1997, 97/333/CE, relativa alla liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri per le spese dell'esercizio finanziario 1993 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia» (GU L 139, pag. 30).

(5) - Da tale ispezione è risultato che l'inusuale consistenza del formaggio era riconducibile a un errore di produzione.

(6) - Le rimanenti scatole sono state vendute in Arabia saudita.

(7) - Cfr. nota 4.

(8) - Francia/Commissione, citata.

(9) - GU L 74, pag. 18.

(10) - V. in proposito conclusioni dell'avvocato generale Alber nella citata causa C-232/96, Francia/Commissione, paragrafi 51 e 52, con rinvii ulteriori.

(11) - Sentenze 10 novembre 1993, causa C-48/91, Paesi Bassi/Commissione (Racc. pag. I-5611, punto 14), e 24 marzo 1988, causa C-347/85, Regno Unito/Commissione (Racc. pag. 1749, punto 14).

(12) - Anche questo argomento corrisponde a quello sviluppato nella causa C-232/96, citata.

(13) - Sentenza Paesi Bassi/Commissione, citata (nota 11), punto 33.

(14) - GU L 350, pag. 43.

(15) - Sentenza Paesi Bassi/Commissione, citata (nota 11).

(16) - Sentenza 14 settembre 1995, causa C-49/94, Irlanda/Commissione (Racc. pag. I-2683, punto 22).

(17) - Sentenze 4 luglio 1996, causa C-50/94, Grecia/Commissione (Racc. pag. I-3331, punto 26), 7 febbraio 1979, cause riunite 15/76 e 16/76, Francia/Commissione (Racc. pag. 321, punto 32 e ss.), e sentenza Regno Unito/Commissione, citata (nota 11), punto 13.

(18) - Regolamento (CEE) del Consiglio 28 giugno 1968, n. 876, che stabilisce, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri per la fissazione del loro ammontare (GU L 155, pag. 1).

(19) - Regolamento (CEE) della Commissione 27 novembre 1987, n. 3665, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (GU L 351, pag. 1).

(20) - Sentenza 8 giugno 1994, causa C-371/92, Ellinika Dimitriaka (Racc. pag. I-2391, punto 23).

(21) - Sentenze 2 giugno 1976, causa 125/75, Milch-, Fett- und Eier-Kontor (Racc. pag. 771); 2 marzo 1977, causa 44/76, Milch-, Fett- und Eier-Kontor/Consiglio e Commissione, Racc. pag. 393); 11 luglio 1984, causa 89/83, Dimex (Racc. pag. 2815, punto 8), e 28 marzo 1996, causa C-299/94, Anglo Irish Beef Processors International e a. (Racc. pag. I-1925).

(22) - Sentenza Dimex, citata (nota 21).

(23) - Il corsivo è mio.

(24) - Nella citata sentenza Milch-, Fett- und Eier-Kontor/Consiglio e Commissione (nota 21), la Corte ha del pari espresso l'esigenza di una prova della messa in vendita, richiesta giustificata fra l'altro dalla necessità di evitare frodi nelle restituzioni (punto 16).

(25) - Sentenza Dimex, citata, punto 18.