61997C0215

Conclusioni dell'avvocato generale Cosmas del 29 gennaio 1998. - Barbara Bellone contro Yokohama SpA. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunale di Bologna - Italia. - Direttiva 86/653/CEE - Agenti commerciali indipendenti - Normativa nazionale che prevede la nullità dei contratti di agente commerciale stipulati da persone non iscritte al ruolo degli agenti. - Causa C-215/97.

raccolta della giurisprudenza 1998 pagina I-02191


Conclusioni dell avvocato generale


1 Nel presente procedimento la Corte è chiamata a risolvere una questione pregiudiziale sottopostale con ordinanza del Tribunale civile di Bologna - Sezione lavoro in merito all'interpretazione della direttiva del Consiglio 18 dicembre 1986, 86/653/CEE, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti (1) (in prosieguo: la «direttiva»).

I - Contesto normativo

A - Le disposizioni comunitarie

2 Emanando la direttiva, il legislatore comunitario ha inteso coordinare le legislazioni degli Stati membri per quanto riguarda gli agenti commerciali ed ha disciplinato i rapporti giuridici che intercorrono tra gli agenti commerciali e i loro preponenti (2). Nel secondo `considerando' della direttiva si rileva che «le differenze tra le legislazioni nazionali in materia di rappresentanza commerciale influenzano sensibilmente all'interno della Comunità le condizioni di concorrenza e l'esercizio della professione e possono pregiudicare il livello di protezione degli agenti commerciali nelle loro relazioni con il loro preponente, nonché la sicurezza delle operazioni commerciali (...)». Viene inoltre sottolineato (terzo `considerando') che occorre ravvicinare i sistemi giuridici degli Stati membri nella misura necessaria al buon funzionamento del mercato comune e che «a questo proposito, le norme in materia di conflitti di leggi, anche se unificate, non eliminano nel campo della rappresentanza commerciale gli inconvenienti denunciati sopra e non dispensano di conseguenza dall'armonizzazione proposta». Dalle succitate considerazioni si deduce che la necessaria armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali al fine di eliminare le disparità esistenti costituisce un obiettivo fondamentale del legislatore comunitario, che dev'essere garantito dagli organi nazionali di ciò incaricati.

3 L'art. 1, n. 2, della direttiva definisce la nozione di «agente commerciale». In concreto:

«2. Ai sensi della (...) direttiva per "agente commerciale" si intende la persona che, in qualità di intermediario indipendente, è incaricata in maniera permanente di trattare per un'altra persona, qui di seguito chiamata "preponente", la vendita o l'acquisto di merci, ovvero di trattare e di concludere dette operazioni in nome e per conto del preponente» (3).

4 Nel capitolo II della direttiva (artt. 3-5) vengono specificati i diritti e gli obblighi dell'agente commerciale e del preponente.

5 Nel capitolo III della direttiva (artt. 6-12) sono disciplinate le questioni di retribuzione dell'agente commerciale per le operazioni commerciali da lui concluse e si precisano i casi in cui egli ha diritto alla provvigione.

6 Il capitolo IV della direttiva è intitolato «Conclusione ed estinzione del contratto di agenzia» (artt. 13-20). L'art. 13 è del seguente tenore:

«1. Ogni parte ha il diritto di chiedere ed ottenere dall'altra parte un documento firmato, riproducente il contenuto del contratto di agenzia, comprese le clausole addizionali. Tale diritto è irrinunciabile.

2. Nonostante il paragrafo 1, uno Stato membro può prescrivere che un contratto di agenzia sia valido solo se documentato per iscritto».

7 Ai sensi dell'art. 16, la direttiva non può interferire nella legislazione degli Stati membri qualora quest'ultima preveda l'estinzione immediata del contratto di agenzia: a) per l'inadempienza di una delle parti nell'esecuzione di tutti o parte dei suoi obblighi; b) in caso di insorgenza di circostanze eccezionali.

8 L'art. 17 recita:

«1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire all'agente commerciale, dopo l'estinzione del contratto, un'indennità in applicazione del paragrafo 2 o la riparazione del danno subito in applicazione del paragrafo 3.

2. a) L'agente commerciale ha diritto ad un'indennità se e nella misura in cui:

- abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente abbia ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;

- il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l'agente commerciale perde e che risultano dagli affari con tali clienti. Gli Stati membri possono prevedere che tali circostanze comprendano anche l'applicazione o no di un patto di non concorrenza ai sensi dell'articolo 20.

b) L'importo dell'indennità non può superare una cifra equivalente ad un'indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall'agente commerciale negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione.

c) La concessione dell'indennità non priva l'agente della facoltà di chiedere un risarcimento dei danni.

3. L'agente commerciale ha diritto alla riparazione del pregiudizio causatogli dalla cessazione dei suoi rapporti con il preponente.

Tale pregiudizio deriva in particolare dall'estinzione del contratto avvenuta in condizioni

- che privino l'agente commerciale delle provvigioni che avrebbe ottenuto con la normale esecuzione del contratto, procurando al tempo stesso al preponente vantaggi sostanziali in connessione con l'attività dell'agente commerciale;

- e/o che non abbiano consentito all'agente commerciale di ammortizzare gli oneri e le spese sostenuti per l'esecuzione del contratto dietro raccomandazione del preponente.

(...)».

9 Infine, ai termini dell'art. 18, l'indennità o la riparazione ai sensi dell'articolo 17 non sono dovute: a) quando il preponente risolve il contratto per un'inadempienza imputabile all'agente commerciale, la quale giustifichi, in virtù della legislazione nazionale, la risoluzione immediata del contratto; b) quando l'agente commerciale recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all'agente commerciale: età, infermità o malattia per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell'attività; c) quando, ai sensi di un accordo con il preponente, l'agente commerciale cede ad un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtù del contratto d'agenzia.

B - La normativa nazionale controversa e la relativa giurisprudenza

10 L'art. 1 della legge italiana 3 maggio 1985, n. 204 (4), prevede che l'attività di agente di commercio e di rappresentante di commercio si intende esercitata da chiunque venga stabilmente incaricato da una o più imprese di promuovere la conclusione di contratti in una o più zone determinate.

11 L'art. 2 della predetta legge stabilisce che presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito un ruolo per gli agenti e rappresentanti di commercio, al quale «devono iscriversi coloro che svolgono o intendono svolgere l'attività di agente o rappresentante di commercio».

12 L'art. 9 della stessa legge «fa divieto a chi non è iscritto al ruolo previsto dalla presente legge di esercitare l'attività di agente o rappresentante di commercio». La stessa norma prevede che chiunque contravviene alle sue disposizioni è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra LIT 1 000 000 e LIT 4 000 000. Alle medesime sanzioni sono soggetti i mandanti che stipulano un contratto d'agenzia con persona non iscritta al ruolo (5).

13 L'art. 1742 del codice civile fornisce la definizione del contratto di agenzia. Ai sensi di detto articolo, con il contratto d'agenzia una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata. Ciascuna parte ha il diritto di ottenere dall'altra una copia del contratto dalla stessa sottoscritto.

14 Alla direttiva è stata data attuazione con il decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 303 (6), che non contiene alcuna disposizione relativa agli artt. 2 e 9 della legge n. 204/1985. (7).

15 L'art. 1751 del codice civile, completamente modificato dall'art. 4 del decreto legislativo n. 303/1991, disciplina l'indennità in caso di cessazione del rapporto. In concreto, esso dispone che, all'atto della cessazione del rapporto, il preponente è tenuto a corrispondere all'agente un'indennità se ricorra almeno una delle seguenti condizioni: l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti; il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l'agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti.

16 Sempre a norma dello stesso articolo, l'indennità non è dovuta: a) quando il preponente risolve il contratto per un'inadempienza imputabile all'agente, la quale, per la sua gravità, non consente la prosecuzione anche provvisoria del rapporto;b) quando l'agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all'agente, quali età, infermità o malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell'attività;c) quando, ai sensi di un accordo con il preponente, l'agente cede ad un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtù del contratto d'agenzia.

17 Inoltre, in forza dell'art. 1418 del codice civile, che fa parte del capo XI, relativo alla nullità del contratto, il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente.

18 Il giudice nazionale precisa che, secondo la giurisprudenza italiana, il contratto d'agenzia stipulato da un soggetto non iscritto al ruolo è nullo per violazione della norma imperativa posta dall'art. 9 della legge n. 204/1985 (8) e che l'agente non iscritto non può agire per ottenere le provvigioni relative all'attività espletata (9).

II - Fatti

19 Il 1_ febbraio 1993 è stato stipulato, tra la signora Barbara Bellone e la Yokohama Italia SpA (in prosieguo: la «Yokohama»), un contratto di agenzia che la società preponente ha risolto il 13 maggio dello stesso anno.

20 La signora Bellone ha adito allora il Pretore del lavoro, competente in primo grado, chiedendo il versamento di un'indennità (10). Il Pretore ha respinto le domande della ricorrente, in quanto, in base all'art. 1418 del codice civile, ha ritenuto nullo il contratto d'agenzia in questione a causa della mancata iscrizione della signora Bellone, al momento della stipulazione del contratto, al ruolo per gli agenti e rappresentanti di commercio previsto dall'art. 2 della legge n. 204/1985.

21 La signora Bellone ha proposto appello contro tale sentenza del Pretore dinanzi al Tribunale civile di Bologna - Sezione lavoro, sostenendo che il divieto di stipulare un contratto d'agenzia con persone non iscritte al previsto ruolo era incompatibile con l'art. 1, n. 1, della direttiva.

22 Il giudice a quo osserva che la direttiva, che tende ad armonizzare le disposizioni degli Stati membri che regolano i rapporti tra agenti e preponenti, non prevede alcuna istituzione di ruoli. Anzi, l'art. 1 della direttiva descrive la figura dell'agente commerciale con riferimento all'attività esercitata, senza esigere particolari adempimenti amministrativi.

III - La questione pregiudiziale

23 Il Tribunale civile di Bologna - Sezione lavoro, ritenendo che sorga il problema di stabilire se la normativa nazionale di cui trattasi sia compatibile con la direttiva, ha sottoposto alla Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale:

«Se la direttiva 86/653/CEE sia compatibile con gli artt. 2 e 9 della legge interna italiana n. 204 del 3 maggio 1985, che condizionano la validità dei contratti di agenzia all'iscrizione degli agenti di commercio in apposito albo».

IV - La soluzione della questione pregiudiziale

24 Il giudice a quo chiede alla Corte di chiarire se la direttiva sia compatibile con talune disposizioni della legge nazionale. Vorrei anzitutto rilevare che, come risulta da una giurisprudenza consolidata (11), la Corte non può, nell'ambito dell'art. 177 del Trattato, pronunciarsi sulla validità di un provvedimento di diritto interno alla luce del diritto comunitario. La Corte è competente a fornire al giudice nazionale tutti gli elementi di interpretazione propri del diritto comunitario che gli consentano di pronunciarsi su tale compatibilità per la decisione della causa dinanzi ad esso pendente.

25 Alla luce di quanto sopra, mi sembra che il giudice a quo chieda in sostanza alla Corte di chiarire se le disposizioni della direttiva vadano interpretate nel senso che sono o no compatibili con una normativa nazionale che subordini la validità dei contratti di agenzia all'iscrizione degli agenti commerciali in un apposito ruolo a pena di nullità del contratto in caso di mancata iscrizione.

26 Inoltre, un'osservazione preliminare si impone. Secondo una giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia (12), una direttiva, di per se stessa, non crea obblighi a carico di un singolo e di conseguenza non può essere fatta valere in quanto tale nei suoi confronti.

27 Viceversa la Corte ha ripetutamente giudicato che: «(...) l'obbligo degli Stati membri, derivante da una direttiva, di conseguire il risultato da questa contemplato come pure l'obbligo loro imposto dall'art. 5 del Trattato di adottare tutti i provvedimenti generali o particolari atti a garantire l'adempimento di tale obbligo valgono per tutti gli organi degli Stati membri, ivi compresi, nell'ambito di loro competenza, quelli giurisdizionali. Ne consegue che, nell'applicare il diritto nazionale, a prescindere dal fatto che si tratti di norme precedenti o successive alla direttiva, il giudice nazionale deve interpretare il proprio diritto nazionale quanto più possibile alla luce della lettera e dello scopo della direttiva per conseguire il risultato perseguito da quest'ultima e conformarsi pertanto all'art. 189, terzo comma, del Trattato» (13).

28 Nel presente caso, vista la giurisprudenza dei giudici nazionali in merito all'obbligo, imposto sotto pena di nullità del contratto, di iscrizione al ruolo degli agenti commerciali, le difficoltà interpretative derivano per il giudice nazionale dalla necessità di interpretare in modo conforme alla direttiva le disposizioni di legge nazionali che disciplinano la materia controversa.

29 Mi sembra che, per la soluzione della presente vertenza, sia utile applicare il ragionamento svolto dalla Corte nella sentenza 13 novembre 1990, Marleasing (14), nella misura in cui - come del resto sostiene anche la Commissione - le affinità tra le due fattispecie lo consentono. Nella causa Marleasing, la legislazione nazionale (spagnola) in vigore contemplava la mancanza di causa come motivo di nullità della costituzione di una società per azioni, sebbene l'art. 11 della direttiva del Consiglio 68/151/CEE (15), che conteneva un elenco tassativo dei casi di nullità delle società per azioni, non indicasse la mancanza di causa fra i casi di nullità in materia. Nella sentenza (16) la Corte ha dichiarato, in proposito, che «la necessità di un'interpretazione del diritto nazionale conforme all'art. 11 della (...) direttiva 68/151 non consente di interpretare le disposizioni del diritto nazionale in tema di società per azioni in modo tale che la nullità di una società per azioni possa essere pronunciata per motivi diversi da quelli tassativamente elencati dall'art. 11 della direttiva di cui è causa».

30 In primo luogo, occorre ricordare che la direttiva mira a tutelare le persone che, ai sensi delle sue disposizioni, hanno la qualità di agente commerciale. Di conseguenza, per sapere se taluno possa fruire della tutela garantita dalla direttiva e godere dei diritti a lui riconosciuti dalle disposizioni di questa occorre accertare se egli abbia legalmente acquisito la qualità di agente commerciale. A tal fine è necessario verificare se la fissazione, per l'acquisto di tale qualità, di ulteriori presupposti rispetto a quelli contemplati dalla direttiva non vanifichi sostanzialmente la finalità della direttiva stessa e non annulli così in pratica la protezione che le norme della direttiva intendono garantire. Ciò significa che, nella fattispecie, occorre accertare se dall'interpretazione delle disposizioni della direttiva risulti che esse ostano alla dichiarazione di nullità del contratto di agenzia stipulato con un agente commerciale non iscritto al ruolo, come prevedono gli artt. 2 e 9 della legge n. 204/1985, nullità dichiarata in applicazione dell'art. 1418 del codice civile, quale è interpretato dalla giurisprudenza italiana, che vede nell'obbligo di iscrizione una norma imperativa dell'ordinamento giuridico italiano.

31 Ai sensi dell'art. 1, n. 2, della direttiva, perché taluno possa essere considerato agente commerciale e possa quindi godere della tutela garantita dalla direttiva basta che siano soddisfatte le tre condizioni necessarie e sufficienti (sostanziali) indicate nella suddetta norma, cioè: a) la qualità di intermediario indipendente, b) il carattere permanente del rapporto contrattuale e c) l'esercizio, in nome e per conto del preponente, di un'attività che può consistere sia nella sola intermediazione per la vendita o l'acquisto di merci sia, cumulativamente, nell'intermediazione, da un lato, e nella conclusione di vendite o di acquisti, dall'altro.

32 Di conseguenza, nell'art. 1, n. 2, non è prevista l'iscrizione dell'agente commerciale in un albo o ruolo all'uopo istituito come condizione perché l'interessato possa godere della tutela contemplata dalle disposizioni della direttiva. Tuttavia, ciò non sarebbe di per sé sufficiente, a mio avviso, per dedurne che sia espressamente vietato agli Stati membri istituire un simile albo perché vi si iscrivano gli agenti commerciali (17). In altri termini, l'eventuale istituzione di un apposito albo non è di per sé incompatibile con la direttiva. Problemi di compatibilità con le disposizioni della direttiva sorgono solo a causa delle sanzioni previste dalle norme nazionali in caso di omessa iscrizione all'albo. Nel caso in esame la sanzione consiste nella nullità del contratto, con la conseguenza che l'agente commerciale è privato della tutela offerta dalla direttiva.

33 Ci induce a concludere in questo senso anche l'interpretazione di altre disposizioni della direttiva. Nell'art. 13, unica norma della direttiva che menzioni il tipo di contratto e, di conseguenza, si riferisca alla validità del contratto di agenzia, si stabilisce che, da un lato, ogni parte ha il diritto di chiedere ed ottenere dall'altra parte un documento firmato, riproducente il contenuto del contratto di agenzia, comprese le clausole addizionali, e, dall'altro, che, nonostante il paragrafo 1 dello stesso articolo, uno Stato membro può prescrivere che il contratto di agenzia sia valido solo se documentato per iscritto.

34 Viceversa, ai sensi dell'art. 16, la direttiva non può interferire nella legislazione degli Stati membri qualora quest'ultima preveda l'estinzione immediata del contratto d'agenzia: a) per l'inadempienza di una delle parti nell'esecuzione di tutti o parte dei suoi obblighi; b) in caso di insorgenza di circostanze eccezionali. Inoltre, conformemente all'art. 18 della direttiva, l'indennità o la riparazione ai sensi dell'art. 17 non sono dovute: a) quando il preponente risolve il contratto per un'inadempienza imputabile all'agente commerciale, tale da giustificare, in virtù della legislazione nazionale, la risoluzione immediata del contratto; b) quando l'agente commerciale recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all'agente commerciale: età, infermità o malattia per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell'attività; c) quando, ai sensi di un accordo con il preponente, l'agente commerciale cede ad un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtù del contratto d'agenzia.

35 Di conseguenza, dalle citate disposizioni degli artt. 13 e 16-18 emerge che, quando il legislatore comunitario ha voluto fare riferimento alle condizioni relative alla validità del contratto di agenzia (art. 13), lo ha fatto tassativamente ed espressamente. Inoltre, quando ha voluto disciplinare le condizioni di esistenza del rapporto d'agenzia, che presuppone la validità ab origine del contratto in questione, esso lo ha di nuovo fatto espressamente, rinviando, ove necessario, alla legislazione di ciascuno Stato membro (artt. 16-18).

36 Infine, un ulteriore argomento a favore della soluzione sopra enunciata, secondo cui cioè l'iscrizione al ruolo non deve considerarsi una condizione necessaria ed obbligatoria perché l'agente commerciale che la compie fruisca delle disposizioni di tutela della direttiva, si ricava anche dallo studio dei lavori preparatori che hanno condotto all'adozione della direttiva. Il Comitato economico e sociale, nel parere da esso formulato sulla proposta di direttiva (18), ha ritenuto che la certezza del diritto per quanto riguarda la qualifica di una persona come agente sarebbe stata assicurata mediante l'iscrizione in un «registro» o «elenco» o «albo» degli agenti commerciali. Tuttavia, la Commissione, nella proposta modificata di direttiva che ha sottoposto al Consiglio, non ha seguito il parere del Comitato economico e sociale e non ha cambiato la formulazione dell'art. 4, ritenendo manifestamente non necessario imporre agli Stati membri l'obbligo di iscrizione in un registro o albo perché gli agenti commerciali possano beneficiare della protezione della direttiva. Da ciò possiamo dedurre, come giustamente osserva la Commissione, che il requisito dell'iscrizione dell'agente commerciale in un ruolo nazionale non può avere la conseguenza di diminuire o escludere il godimento dei diritti che gli agenti commerciali traggono dalla direttiva.

37 Di conseguenza, applicando mutatis mutandis la soluzione fornita dalla Corte nella causa Marleasing, ritengo che, dal momento che la direttiva si riferisce espressamente ad un solo requisito di validità del contratto (prevedendo cioè che gli Stati membri possano esigere la forma scritta), il legislatore comunitario ha inteso con tale disposizione fissare in modo tassativo i requisiti di validità del contratto. In effetti, poiché le disposizioni della direttiva non menzionano fra le cause di nullità del contratto la non iscrizione dell'agente commerciale in albi di sorta, è sufficiente, per considerare valido il contratto ai sensi della direttiva, che siano soddisfatte le condizioni previste dalla direttiva stessa all'art. 1, n. 2. Di conseguenza, tali disposizioni non sono compatibili con una normativa nazionale che, sia pure per la via interpretativa seguita dai giudici nazionali, ricomprenda fra i motivi di nullità del contratto di agenzia la mancata iscrizione dell'agente commerciale in un ruolo, così come giustamente osserva la Commissione.

38 Tenuto conto di quanto sopra esposto, il giudice nazionale deve interpretare il diritto interno alla luce della lettera e dello scopo della direttiva (19), la quale, nella fattispecie, non contempla per gli agenti commerciali l'obbligo di iscrizione ad un ruolo né come requisito per l'esercizio della professione di agente commerciale né come requisito formale indispensabile per la validità del contratto. Il giudice nazionale può cioè privilegiare, tra i metodi ermeneutici correnti nel suo sistema giuridico, quello che gli consente di dare alla disposizione di diritto nazionale di cui trattasi un significato compatibile con la direttiva (20) oppure disapplicare i criteri ermeneutici e l'interpretazione prevalenti nella giurisprudenza nazionale qualora conducano ad un risultato incompatibile con il diritto comunitario (21).

39 L'interpretazione sopra menzionata è, a mio parere, la sola conforme alla lettera e allo spirito della direttiva. Di conseguenza, è irrilevante accertare se, conformemente alla dottrina ed alla giurisprudenza italiane, il requisito dell'iscrizione al ruolo debba ritenersi applicabile soltanto agli agenti commerciali italiani residenti in Italia e ai contratti di agenzia da eseguire in Italia e non agli agenti commerciali che esercitino le loro attività all'estero (22). Infatti, anche se il preponente, stabilito in un altro Stato membro, stipula con un agente commerciale italiano non iscritto al ruolo conformemente alla legge n. 204/1985 un contratto che deve avere esecuzione in Italia, mi sembra che la sicurezza degli scambi commerciali, la quale, come risulta dal terzo `considerando', costituisce uno degli obiettivi della direttiva, sarebbe minacciata qualora il contratto fosse dichiarato nullo e fossero lesi i diritti riconosciuti dalla direttiva all'agente commerciale. Per garantire quindi l'effetto utile delle disposizioni della direttiva, cioè la migliore tutela possibile dei diritti attribuiti agli agenti commerciali dalla normativa comunitaria, occorre interpretare la direttiva stessa nel senso che l'iscrizione al ruolo non deve essere considerata come un requisito di validità del contratto di agenzia (23) e non deve avere l'effetto di escludere, diminuire o pregiudicare in qualsiasi modo i diritti di cui gli agenti commerciali godono in virtù di tali disposizioni.

V - Conclusioni

40 Alla luce dell'analisi fin qui svolta, propongo che la Corte risolva la questione sottopostale dal Tribunale civile di Bologna - Sezione lavoro, nei seguenti termini:

«Le disposizioni della direttiva del Consiglio 18 dicembre 1986, 86/653/CEE, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, devono essere interpretate nel senso che sono incompatibili con una disciplina nazionale da cui derivi, sia pure per la via interpretativa seguita dai giudici nazionali, l'invalidità dei contratti di agenzia in caso di mancata iscrizione degli agenti commerciali in un apposito ruolo».

(1) - GU L 382, pag. 17.

(2) - V. al riguardo l'analisi svolta da J.-M. Leloup, «La directive européenne sur les agents commerciaux» in La semaine juridique, Édition générale, n. 48 (1987), pag. I-3308. Lo stesso testo figura in La semaine juridique, Édition entreprise (Études et commentaires), n. 15024 (1987), pagg. 491-499.

(3) - All'art. 1, n. 3, si precisa che agente commerciale ai sensi della direttiva non può essere in particolare: - una persona che, in qualità di organo, ha il potere di impegnare una società o associazione; - un socio che è legalmente abilitato ad impegnare gli altri soci; - un amministratore giudiziario, un liquidatore o un curatore di fallimento. A norma del suo art. 2, n. 1, la direttiva non si applica: - agli agenti commerciali non retribuiti per la loro attività; - agli agenti commerciali nella misura in cui essi operino nell'ambito delle camere di commercio o sui mercati delle materie prime; - all'organismo conosciuto sotto il nome «Crown Agents for Overseas Governments and Administrations», quale è stato istituito nel Regno Unito in virtù della legge del 1979 relativa ai «Crown Agents», o alle sue filiali. Inoltre, ai sensi del n. 2 dello stesso articolo, ogni Stato membro può prevedere che la direttiva non si applichi alle persone che svolgono le attività di agente commerciale considerate accessorie secondo la legge di tale Stato membro.

(4) - Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana (GURI) n. 119 del 22 maggio 1985, pag. 3623. Per un'analisi di tale legge, v., in particolare, R. Baldi, Il contratto di agenzia, Milano, Giuffré, 1997 (n. 601), pag. 313 e ss.

(5) - Come precisa la Commissione nelle sue osservazioni scritte (punto 52), la legge n. 204/85, relativamente all'iscrizione obbligatoria al ruolo degli agenti commerciali, prevedendo soltanto sanzioni amministrative nel caso di inosservanza dell'obbligo di iscrizione, ha abrogato la norma della legge 12 marzo 1968, n. 326, che vietava espressamente la stipulazione del contratto di agenzia con un agente non iscritto al ruolo e comminava addirittura sanzioni penali. V. in proposito R. Baldi, op. cit., pag. 321 e ss.

(6) - Supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 221, del 20 settembre 1991, pag. 11.

(7) - La Commissione ritiene che taluni punti della normativa nazionale in questione non siano conformi alla direttiva e per tale ragione ha indirizzato alla Repubblica italiana, in data 26 giugno 1997, un parere motivato al riguardo.

(8) - V. R. Baldi, op. cit., pag. 322 e ss.

(9) - Come spiega la Commissione (punti 32 e 53 delle sue osservazioni scritte) la giurisprudenza della Corte di cassazione ha chiarito la diversa natura, il valore e la funzione del ruolo degli agenti e dei rappresentanti di commercio rispetto agli albi professionali previsti dall'art. 2231 del Codice civile. Tale ruolo mira a tutelare gli agenti e i rappresentanti di commercio nonché a garantire agli operatori economici di poter trattare con soggetti dotati dei requisiti di natura tecnica e morale necessari per lo svolgimento di un'attività di carattere fiduciario senza possedere alcuna finalità o funzione di carattere sociale [come avviene nel caso delle professioni liberali (avvocati, medici, ingegneri)] e non avendo rilievo di interesse generale (come avviene, ad esempio, nel caso dei notai).

(10) - In concreto, secondo quanto risulta dall'ordinanza di rinvio, la ricorrente ha chiesto LIT 8 362 968 per compensi, LIT 412 000 per indennità di clientela e LIT 34 266 666 per danni conseguenti alla risoluzione anticipata; in subordine, in caso di mancato accoglimento dell'ultima domanda, LIT 16 000 000 per indennità sostitutiva del preavviso.

(11) - V., in particolare, sentenze 12 dicembre 1996, cause riunite C-74/95 e C-129/95, Procedimenti penali a carico di X (Racc. pag. I-6609, punto 21), e 12 luglio 1979, causa 223/78, Grosoli (Racc. pag. 2621, punto 3).

(12) - V., in particolare, sentenze 26 febbraio 1986, causa 152/84, Marshall (Racc. pag. 723, punto 48), e 14 luglio 1994, causa C-91/92, Faccini Dori (Racc. pag. I-3325, punto 20).

(13) - V., in particolare, sentenze 13 novembre 1990, causa C-106/89, Marleasing (Racc. pag. I-4135, punto 8), 5 maggio 1994, causa C-421/92, Habermann-Beltermann (Racc. pag. I-1657, punto 10), 7 dicembre 1995, causa C-472/93, Spano e a. (Racc. pag. I-4321, punto 17), e Faccini Dori (già citata alla nota precedente, punto 26.

(14) - Sentenza già citata alla nota 13.

(15) - Prima direttiva del Consiglio 9 marzo 1968, 68/151/CEE, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 58, secondo comma, del Trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi (GU L 65, pag. 8).

(16) - Sentenza Marleasing (già citata alla nota 13), punto 9.

(17) - L'obbligo di iscrizione ad un albo è previsto anche dagli ordinamenti giuridici di altri Stati membri. Tale è il caso, ad esempio, della Germania, paese in cui l'agente commerciale è considerato commerciante e in quanto tale è tenuto a dichiarare ditta e sede ai fini dell'iscrizione nel registro di commercio. L'omessa iscrizione di un agente commerciale nel registro di commercio è sanzionata con un'ammenda, senza che ne consegua la nullità del contratto d'agenzia [artt. 14 e 29 dello Handelsgesetzbuch (codice commerciale tedesco)]. In Grecia l'agente commerciale indipendente è tenuto ad iscriversi nei registri della camera di commercio e dell'amministrazione fiscale e ad aderire alla cassa previdenziale dei commercianti [art. 1 del decreto presidenziale 23-28 giugno 1993, n. 249, FEK, (Gazzetta ufficiale della Repubblica ellenica) A' 108], ma la legge non vieta l'esercizio dell'attività di agente commerciale a chi non si sia iscritto presso la camera di commercio. In Francia ogni agente commerciale (agent commercial) è tenuto ad iscriversi ad un apposito albo (art. 4, n. 2, del decreto 23 dicembre 1958, n. 58-1345, più volte modificato), che è normalmente tenuto presso la cancelleria del Tribunal de commerce del dipartimento di residenza. L'agente commerciale non può intraprendere la propria attività se non ha prima provveduto a tale iscrizione. Tuttavia, l'omessa iscrizione non comporta la nullità del contratto di agenzia; l'iscrizione costituisce invece una misura di polizia amministrativa più che un presupposto per l'applicazione della disciplina dell'agente commerciale [v. l'articolo di J.-M. Leloup in La semaine juridique, Édition générale, n. 48 (paragrafo 14), già citato alla nota 2, nonché le osservazioni del preside di facoltà J. Hémard, in Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique, 1959, n. 37, pag. 596, e 1966, n. 10, pag. 108]. Viceversa, l'omessa iscrizione nell'apposito albo degli agenti commerciali è sanzionata con le pene dell'arresto o dell'ammenda e può portare alla riqualificazione del contratto di agenzia in contratto di rappresentanza commerciale. Anche in Spagna è previsto l'obbligo di iscrizione degli agenti e dei rappresentanti di commercio al relativo ordine professionale, senza che sia però contemplata la nullità del contratto in caso di mancata iscrizione. Nei Paesi Bassi l'agente o rappresentante di commercio indipendente è considerato come un imprenditore e, in quanto tale, deve iscriversi al registro di commercio [art. 1, n. 1, della Handelsregisterwet (legge sul registro di commercio)]. L'omessa iscrizione è punita con l'ammenda o con l'arresto, ma ciò non influisce sulla validità del contratto fra mandatario commerciale e preponente. In Austria, nel Regno Unito, in Irlanda, in Finlandia e in Danimarca non vi è alcun obbligo di iscrizione degli agenti e dei rappresentanti di commercio in albi di sorta. In Svezia tale obbligo esiste soltanto per gli agenti e i rappresentanti di commercio che si occupano della compravendita di immobili ed il suo mancato rispetto è sanzionato con la pena dell'arresto o dell'ammenda. In Portogallo vi è un pubblico registro in cui sono iscritte determinate attività, determinati atti o contratti, come, ad esempio, il contratto di agenzia o di rappresentanza commerciale, quando è stato concluso per iscritto. L'omessa iscrizione non influisce sulla validità del contratto, che produce pienamente i propri effetti.

(18) - Parere del 23 e 24 novembre 1977 in merito ad una proposta di direttiva del Consiglio relativa al coordinamento delle legislazioni degli Stati membri per quanto riguarda gli agenti e i rappresentanti di commercio (indipendenti) (GU C 59 dell'8 marzo 1978, pag. 31), punto 2.3.6.

(19) - V., in particolare, sentenze 13 novembre 1990, Marleasing (punto 8), 5 maggio 1994, Habermann-Beltermann (punto 10), 7 dicembre 1995, Spano e a. (punto 17), già ricordate alla nota 13, e la sentenza Faccini Dori (punto 26), già ricordata alla nota 12.

(20) - V. le conclusioni dell'avvocato generale Van Gerven nella causa C-106/89, Marleasing (paragrafo 8), già citata alla nota 13.

(21) - V. Sofía Koukoúli-Spiliotopoúlou «Apotelesmatikí dikastikí prostasía kai kiróseis giá tis paraváseis tou koinotikoú dikaíou», articolo pubblicato sulla rivista Ellinikí Dikaiosíni, febbraio 1997 (pagg. 351-389), § 28, pag. 368 e ss.

(22) - Ciò è stato sostenuto, come rileva la Commissione nelle sue osservazioni scritte, dalla società Yokohama nella sua comparsa di risposta presentata al giudice nazionale il 1_ ottobre 1996.

(23) - La Commissione osserva d'altra parte che un'interpretazione del diritto italiano conforme alla direttiva non sembra presentare difficoltà nella misura in cui lo stesso ordinamento italiano ammette l'esercizio della professione del procacciatore di affari, che non è tenuto all'iscrizione ad un ruolo benché svolga una professione che presenta inequivocabili analogie con quella di agente commerciale, differenziandosene però sostanzialmente per l'assenza del carattere di stabilità del rapporto con il rappresentato, proprio del contratto di agenzia. Essa osserva poi che è opinione riconosciuta nella dottrina italiana che la legge n. 204/1985, non avendo ripreso il disposto dell'art. 2 della legge n. 326/1968, che faceva riferimento al divieto di stipulare un contratto di agenzia con un agente non iscritto al ruolo, e avendo abrogato le disposizioni relative all'applicazione di sanzioni penali nell'ipotesi di violazione di detto divieto, ha comunque inteso attenuare il regime previsto dalla precedente legge.