Conclusioni dell'avvocato generale Fennelly del 23 ottobre 1997. - Commissione delle Comunità europee contro Regno del Belgio. - Inadempimento - Omessa trasposizione delle direttive 93/72/CEE e 93/101/CE. - Causa C-190/97.
raccolta della giurisprudenza 1997 pagina I-07201
1 Il presente ricorso per inadempimento riguarda l'omessa trasposizione, non contestata, da parte del Regno del Belgio di due direttive recanti adeguamento al progresso tecnico della normativa comunitaria di base in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze pericolose.
I - La fase precontenziosa del procedimento
a) La direttiva della Commissione 93/72/CEE
2 L'art. 2, n. 1, della direttiva della Commissione 1_ settembre 1993, 93/72/CEE, recante diciannovesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentare e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (in prosieguo: la «direttiva 93/72/CEE») (1) fissava, ai fini della trasposizione da parte degli Stati membri, il termine del 1_ luglio 1994. Ai sensi dell'art. 2, nn. 2 e 3, gli Stati membri erano tenuti a comunicare immediatamente alla Commissione i provvedimenti di trasposizione apponendo in essi ovvero nella loro pubblicazione ufficiale il riferimento espresso alla direttiva 93/72/CEE.
3 In assenza di alcun elemento dal quale desumere che la direttiva 93/72/CEE fosse stata trasposta nell'ordinamento giuridico belga, la Commissione avviava la fase precontenziosa del procedimento di cui all'art. 169 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea (in prosieguo: il «Trattato»), inviando lettera di diffida in data 20 gennaio 1995. Il 22 marzo successivo, il Regno del Belgio faceva presente nella propria risposta alla Commissione che i necessari provvedimenti di trasposizione erano in preparazione. Non avendo ricevuto alcun'altra informazione in ordine all'emanazione di tali provvedimenti, la Commissione notificava, in data 26 luglio 1996, un parere motivato in cui si dichiarava che il Regno del Belgio, non avendo adottato o non avendo comunicato le necessarie disposizioni di trasposizione, era venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della detta direttiva, invitandolo a conformarsi al parere medesimo entro un termine di due mesi.
4 Con lettera 18 settembre 1996 il Regno del Belgio richiamava l'attenzione della Commissione sul regio decreto 23 giugno 1995, modificativo del regio decreto 11 gennaio 1993 recante disciplina della classificazione, dell'imballaggio e dell'etichettatura dei prodotti pericolosi (in prosieguo: il «regio decreto del 1995»), che, secondo il governo medesimo, assicurava la trasposizione nell'ordinamento belga della direttiva 93/72/CEE. Nella replica del 29 gennaio 1997 la Commissione rilevava che, atteso che sia l'uno sia l'altro regio decreto riguardavano solamente i prodotti pericolosi e non le sostanze pericolose, la direttiva 93/72/CEE non poteva ritenersi correttamente trasposta ed invitava il Regno del Belgio a formulare osservazioni in merito, invito cui il Regno del Belgio non ha dato seguito.
b) La direttiva della Commissione 93/101/CE
5 L'art. 2 della direttiva della Commissione 11 novembre 1993, 93/101/CE, recante ventesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE (in prosieguo: la «direttiva 93/101/CE») (2) fissava, ai fini della trasposizione da parte degli Stati membri, il termine del 1_ gennaio 1995. Gli Stati membri erano parimenti tenuti, ai sensi di tale disposizione, a dare immediata informazione alla Commissione in ordine ai provvedimenti di trasposizione adottati e ad apporre in essi ovvero nella loro pubblicazione ufficiale il riferimento espresso alla direttiva 93/101/CE.
6 In assenza di tale comunicazione, la Commissione notificava lettera di messa in mora in data 2 agosto 1995. Nella risposta del 4 ottobre 1995, il Regno del Belgio affermava che la direttiva 93/101/CE sarebbe stata trasposta per mezzo della parte prima dell'allegato III del regio decreto del 1995. Nel proprio parere motivato del 12 luglio 1996, la Commissione reiterava la tesi secondo cui il detto regio decreto non ricomprendeva le sostanze pericolose; atteso che tale regio decreto non rappresentava, quindi, completa trasposizione della direttiva 93/101/CE, la Commissione invitava il Regno del Belgio a conformarsi al parere motivato entro un termine di due mesi, invito cui il Regno del Belgio non ha dato seguito.
II - Il procedimento dinanzi alla Corte
7 Nel ricorso depositato nella cancelleria della Corte il 20 maggio 1997, la Commissione osserva che il Regno del Belgio non ha comunicato alcun provvedimento di trasposizione ufficiale e definitivo relativo alla direttiva 93/72/CEE né ha comunicato tutti i provvedimenti necessari ai fini della trasposizione della direttiva 93/101/CE. La Commissione conclude quindi nel senso che il Regno del Belgio non ha adottato e/o comunicato, entro i termini fissati dalle direttive medesime, i provvedimenti nazionali necessari ai fini della loro trasposizione, chiedendo alla Corte di dichiarare che il Regno del Belgio è pertanto venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza delle direttive medesime.
8 Il Regno del Belgio non contesta gli inadempimenti dedotti ex adverso. Esso fa presente che un progetto di regio decreto relativo alla trasposizione della direttiva 93/72/CEE è stato firmato dai ministri interessati e sarà sottoposto alla firma del Re e che solamente la parte relativa alle sostanze pericolose della direttiva 93/101/CE resta ancora da trasporre.
III - Parere
9 Il corpo del ricorso della Commissione trascura di operare una coerente distinzione tra omessa trasposizione delle direttive ed omessa comunicazione alla Commissione dei necessari provvedimenti di trasposizione. Tuttavia, in entrambi i casi, il parere motivato afferma chiaramente che il Regno del Belgio non ha provveduto all'emanazione dei provvedimenti necessari ai fini della trasposizione delle rispettive direttive, il che corrisponde appunto alle conclusioni formulate dalla Commissione nel ricorso. Considerato che il Regno del Belgio non ha contestato l'inadempimento dedotto ex adverso, vale a dire di non aver provveduto alla completa trasposizione della direttiva, ed in mancanza di qualsiasi altra indicazione contraria, riteniamo che la domanda della Commissione debba essere accolta con riguardo ad entrambe le direttive.
IV - Conclusioni
10 Alla luce delle considerazioni che precedono, suggeriamo quindi alla Corte di:
1) dichiarare che il Regno del Belgio, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi, da un lato, alla direttiva della Commissione 1_ settembre 1993, 93/72/CEE, recante diciannovesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose e, dall'altro, alla direttiva della Commissione 11 novembre 1993, 93/101/CE, recante ventesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza delle direttive medesime;
2) condannare il Regno del Belgio alle spese.
(1) - GU L 258, pag. 29.
(2) - GU 1994, L 13, pag. 1.