ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)

13 febbraio 1998

Causa T-195/96

Spyridoula Alexopoulou

contro

Commissione delle Comunità europee

«Dipendenti — Art. 31, n. 2, dello Statuto — Conclusioni manifestamente irricevibili o infondate»

Testo completo in francese   II-117

Oggetto:

Ricorso diretto a ottenere, da un lato, l'annullamento, in primo luogo, della decisione della Commissione 8 gennaio 1996 che inquadra la ricorrente nel grado A7, quinto scatto, e che rifiuta implicitamente di inquadrarla nel grado A6, in secondo luogo, della decisione 28 agosto 1996 che rigetta il reclamo diretto contro questa decisione e, dall'altro, il risarcimento del danno materiale subito dalla ricorrente.

Esito:

Rigetto.

Sunto dell'ordinanza

La ricorrente, agente temporaneo di grado A7 dal 1989 e vincitrice del concorso interno COM/T/A/93, con decisione 5 aprile 1994 veniva nominata dipendente in prova dall'autorità che ha il potere di nomina (ľ«APN»), in qualità di amministratore di grado A7, quinto scatto, con effetto dal 1o dicembre 1993.

La ricorrente presentava ricorso d'annullamento contro questa decisione nella parte in cui quest'ultima la nominava nel grado A7, quinto scatto, e rifiutava implicitamente di nominarla nel grado A6. Con sentenza 5 ottobre 1995, causa T-17/95, Alexopoulou/Commissione (Race. PI pag. II-683) («Alexopoulou I»), il Tribunale annullava la decisione nella parte avente ad oggetto l'inquadramento di grado della ricorrente.

Il 17 novembre 1995 la ricorrente presentava una domanda di reinquadramento nel grado A6, ottavo scatto.

Conformemente alla pronuncia della sentenza Alexopoulou I, l'APN riesaminava la situazione statutaria della ricorrente. L'8 gennaio 1996 l'APN adottava una nuova decisione di inquadramento della ricorrente nel grado A7, quinto scatto, a decorrere dal 1o dicembre 1993 (la «decisione 8 gennaio 1996»). Secondo questa decisione, il posto sul quale la ricorrente era stata nominata non richiedeva al titolare un livello di qualifica tale da giustificare una deroga al principio di assunzione nel grado di base della carriera. Per quanto riguarda le qualifiche della ricorrente, l'APN constatava, con riferimento al potere discrezionale conferitole dall'art. 31 dello Statuto del personale delle Comunità europee (lo «Statuto»), che esse non avevano carattere talmente eccezionale da giustificare una deroga al principio generale di inquadramento nel grado di base della carriera-in occasione della nomina.

Il 3 aprile 1996 la ricorrente presentava un reclamo avverso la decisione 8 gennaio 1996. Con decisione adottata il 28 agosto 1996, notificata alla ricorrente il 3 settembre 1996, la Commissione ha respinto questo reclamo (la «decisione 28 agosto 1996»).

In diritto

Sulla domanda d'annullamento della decisione 8 gennaio 1996

In forza dell'art. 31, n. 2, dello Statuto, l'APN ha la facoltà di nominare il dipendente neoassunto al grado superiore delle carriere di base e intermedie. In alcune situazioni, l'APN è tenuta a procedere a una valutazione concreta delle qualificazioni e dell'esperienza professionale dell'interessato tenuto conto dei criteri dell'art. 31 dello Statuto. Tuttavia, dal momento che essa ha effettivamente proceduto a questa valutazione, e fatte salve le condizioni di inquadramento eventualmente enunciate nell'avviso di posto vacante, l'APN può decidere liberamente, tenendo conto dell'interesse del servizio, se sia opportuno procedere a un inquadramento nel grado superiore (punti 36 e 38).

Riferimento: Alexopoulou I, citata, punto 21; Tribunale 5 novembre 1997, causa T-12/97, Barnett/Commissione (Race. PI pag. II-863. punto 47)

Su questo punto, il controllo giurisdizionale non può sostituirsi alla valutazione dell'APN. Esso deve limitarsi a verificare se non vi sia stata violazione di forme sostanziali, se l'APN non abbia basato la propria decisione su fatti materiali inesatti o incompleti o se la decisione non sia viziata da sviamento di potere, da errore di diritto o da insufficiente motivazione (punto 39).

Riferimento: Corte 29 giugno 1994, causa C-298/93 P, Klinke/Corte di giustizia (Race. pag. I-3009. punto 31): Barnett/Commissione, citata, punto 53

Facendo valere che l'APN ha commesso un errore manifesto di valutazione, relativo al carattere eccezionale delle sue qualificazioni, la ricorrente afferma che 1'APN poteva esercitare il suo potere discrezionale soltanto nominandola al grado superiore della carriera (punto 43). Ora, i dipendenti neoassunti, anche se soddisfano i requisiti per poter essere inquadrati in un grado superiore, non hanno tuttavia un diritto soggettivo a un tale inquadramento (punto 43).

Riferimento: Corte 25 novembre 1976, causa 123/75, Kuster/Parlamento (Race. pag. 1701, punto 10); Corte 1o giugno 1995, causa C-119/94 P Coussios/Commissione(Racc. pag. I-1439, punto 19); Tribunale 18 dicembre 1997, causa T-142/95, Delvaux/Commissione (Race. PI pag. II-1247, punto 39)

Sulla domanda d'annullamento della decisione 28 agosto 1996 che rigetta il reclamo 3 aprile 1996

Qualsiasi decisione di rigetto di un reclamo, espressa o tacita, non ha di per sé altro scopo che quello di confermare l'azione o l'omissione criticata dal dipendente interessato e non costituisce, di per sé, un atto impugnabile (punto 48).

Riferimento: Corte 28 maggio 1980, cause riunite 33/79 e 75/79, Kuhner/Commissione (Race. pag. 1677, punto 9); Corte 16 giugno 1988, causa 371/87, Progoulis/Commissione (Race. pag. 3081, punto 17)

Sul risarcimento del danno materiale

La fondatezza del ricorso diretto a risarcire il danno risultante, secondo la ricorrente, dal fatto che ella avrebbe potuto essere promossa nel grado A5 dal 1o dicembre 1995 se fosse stata titolarizzata nel grado A6 già dal 1o dicembre 1993 presuppone che la ricorrente avesse diritto alla promozione nel grado A5 a questa data (punto 53).

I dipendenti, anche se soddisfano i requisiti per la promozione, non hanno per questo un diritto soggettivo ad essere promossi. Per valutare i meriti da prendere in considerazione nell'ambito di una decisione di promozione ai sensi dell'art. 45 dello Statuto, l'APN dispone, infatti, di un ampio potere di valutazione discrezionale (punto 54).

Riferimento: Coussios/Commissione, citata, punto 19; Delvaux/Commissione, citata, punto 39

Dispositivo:

II ricorso è respinto.