61996B0175

Ordinanza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) del 15 maggio 1997. - Georges Berthu contro Commissione delle Comunità europee. - Politica economica e monetaria - Proposta della Commissione - Ricorso d'annullamento - Sostituzione della denominazione 'ECU' di cui all'art. 109 G del Trattato CE con la denominazione 'Euro' - Irricevibilità manifesta. - Causa T-175/96.

raccolta della giurisprudenza 1997 pagina II-00811


Massima

Parole chiave


Ricorso d'annullamento - Atti impugnabili - Nozione - Atti che producono effetti giuridici vincolanti - Proposte di regolamento - Atti preparatori

(Trattato CE, artt. 173, quarto comma, e 235)

Massima


Costituiscono atti o decisioni che possono essere oggetto di un'azione d'annullamento i provvedimenti destinati a produrre effetti giuridici vincolanti idonei ad incidere sugli interessi di chi li impugna modificando in misura rilevante la sua situazione giuridica. Per quanto riguarda, più in particolare, atti o decisioni la cui elaborazione ha luogo in varie fasi, soddisfano in via di principio questa condizione solo quei provvedimenti che stabiliscono in modo definitivo la posizione dell'istituzione interessata al termine del procedimento.

Ne deriva che atti preliminari o di natura puramente preparatoria, come le proposte di regolamento sottoposte dalla Commissione al Consiglio nell'ambito del procedimento ex art. 235 del Trattato, non possono costituire oggetto di un ricorso d'annullamento.