Procedimento sommario - Sospensione dell'esecuzione - Sospensione dell'esecuzione di una decisione con cui si ordina il recupero di un aiuto - Presupposti per la concessione - Danno grave e irreparabile - Nozione - Onere della prova
(Trattato CE, art. 185; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)
L'urgenza di emanare un provvedimento provvisorio va valutata esaminando se l'esecuzione degli atti controversi prima della decisione del Tribunale sulla causa principale possa arrecare alla parte che chiede il provvedimento danni gravi e irreversibili cui non potrebbe porsi rimedio se l'atto impugnato venisse annullato o danni che, benché provvisori, sarebbero sproporzionati rispetto all'interesse del convenuto all'esecuzione dei suoi atti anche se oggetto di un ricorso giurisdizionale. La prova di tali circostanze incombe al richiedente.
Dev'essere respinta una domanda di provvedimenti provvisori diretta ad ottenere la sospensione dell'esecuzione di una decisione con la quale la Commissione, constatando che la compravendita di un terreno a prezzo inferiore al suo valore commerciale, stipulata tra il comune ricorrente e un'impresa, costituiva un aiuto in contrasto con il Trattato, ingiungeva il suo recupero da parte dello Stato interessato, dato che il resistente non ha apportato argomenti convincenti per dimostrare la fondatezza della sua tesi secondo cui un rischio di danno grave e irreparabile risulterebbe, in primo luogo, dall'obbligo, in cui esso potrebbe trovarsi, di intentare un'azione giudiziaria nei confronti della sua controparte contrattuale al fine di recuperare il preteso aiuto di Stato, e, in secondo luogo, da un'eventuale modifica fondamentale delle condizioni contrattuali della compravendita, o addirittura dall'annullamento del contratto, ad opera della controparte.