61996B0122

Ordinanza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) del 30 settembre 1997. - Federazione nazionale del commercio oleario (Federolio) contro Commissione delle Comunità europee. - Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Olio d'oliva - Aiuto al consumo - Regolamento (CE) n. 887/96 - Ricorso di annullamento - Associazione di operatori economici - Irricevibilità. - Causa T-122/96.

raccolta della giurisprudenza 1997 pagina II-01559


Massima

Parole chiave


Ricorso di annullamento - Persone fisiche o giuridiche - Atti che le riguardano direttamente e individualmente - Regolamento che prevede, nell'ambito del regime di aiuto al consumo per l'olio d'oliva, un regime di sanzioni in caso di non conformità alla normativa comunitaria - Ricorso di un'associazione di imprese riconosciute munita dello status di organismo professionale ai fini dell'applicazione dell'aiuto - Irricevibilità

(Trattato CE, artt. 173, quarto comma, e 189; regolamento del Consiglio n. 887/96, art. 1)

Massima


E' irricevibile il ricorso di annullamento proposto da un'associazione di operatori economici, riconosciuta da uno Stato membro quale organismo professionale ai fini dell'applicazione del regime di aiuto al consumo dell'olio di oliva, avverso il regolamento n. 887/96, relativo alle modalità di applicazione di tale regime, nella parte in cui l'art. 1 del regolamento medesimo ha istituito un regime di sanzioni nei confronti delle imprese di confezionamento riconosciute quando l'olio per il quale sia stato concesso un aiuto non risponda alle caratteristiche fissate dalla normativa comunitaria ai fini del beneficio dell'aiuto medesimo.

Da un lato, infatti, il detto regolamento riveste, in considerazione della sua natura e della sua portata, carattere normativo e non costituisce una decisione ai sensi dell'art. 189 del Trattato, atteso che, indipendentemente dal numero più o meno ristretto di imprese di confezionamento che abbiano beneficiato dell'aiuto al consumo al momento della sua emanazione, esso prevede l'applicazione di sanzioni sulla base di una situazione oggettiva, vale a dire la non corrispondenza tra la qualità e/o il tipo di olio dichiarati e la qualità e/o il tipo previsti dalla normativa pertinente, situazione definita in relazione alla finalità del regolamento, vale a dire la prevenzione e la repressione di frodi in funzione della gravità dell'infrazione, e produce effetti giuridici nei confronti di categorie di persone definite in termini generali e astratti.

D'altro canto, l'associazione di cui trattasi non è interessata dal regolamento contestato a motivo di determinate sue qualità peculiari ovvero di una situazione di fatto che la caratterizzi rispetto a qualsiasi altro soggetto, in modo da potere essere considerata come individualmente interessata ai sensi dell'art. 173, quarto comma, del Trattato. In primo luogo, nessuna delle disposizioni regolamentari riguardanti la concessione di aiuti al consumo di olio di oliva riconosce alcun diritto di natura procedurale ad associazioni professionali quali la ricorrente, restando inteso che queste non possono richiamarsi in proposito agli specifici compiti e funzioni riconosciuti loro dall'ordinamento giuridico nazionale. In secondo luogo, malgrado il loro numero ristretto, le imprese di confezionamento aderenti all'associazione ed interessate dal regolamento si trovano in una situazione analoga a quella di qualsiasi altra impresa che potrebbe fare ingresso sul mercato del confezionamento dell'olio di oliva e chiedere gli aiuti al consumo. In terzo luogo, il regolamento di cui trattasi non incide sugli interessi propri della ricorrente in quanto associazione, né questi sono idonei a caratterizzare il suo ruolo istituzionale o il suo status di organismo affidatario del versamento degli aiuti ai suoi aderenti.

Peraltro, la circostanza che la ricevibilità di un ricorso di annullamento di un'associazione che rappresenta gli interessi di talune imprese possa dipendere dal pertinente contesto normativo - in quanto, in un determinato contesto, l'associazione medesima possa risultare contraddistinta in considerazione della sua partecipazione al procedimento amministrativo preliminare all'emanazione dell'atto di cui trattasi, mentre, in un altro contesto, ciò non le sia consentito in assenza di una disposizione legislativa che preveda una siffatta partecipazione - non costituisce un elemento atto ad integrare una violazione del principio di parità di trattamento quando non risulti che, così agendo, il legislatore comunitario abbia violato i principi generali del diritto comunitario, quale il diritto ad essere sentito. A tal riguardo, per loro stessa natura, né il processo di elaborazione degli atti normativi né gli atti normativi medesimi, in quanto misure di portata generale, esigono, sulla base di tali principi, la partecipazione delle persone e/o associazioni interessate, atteso che si presume che gli interessi di queste siano rappresentati nelle istanze politiche cui compete, ai sensi del Trattato, l'emanazione di tali atti.