SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
5 marzo 1998
Causa T-221/96
Immacolata Manzo-Tafaro
contro
Commissione delle Comunità europee
«Dipendenti — Diniego di promozione — Scrutinio per merito comparativo — Valutazione dell'età e dell'anzianità»
Testo completo in francese II-307
Oggetto:
Ricorso diretto ad ottenere l'annullamento della decisione della Commissione pubblicata il 9 aprile 1996, nella parte in cui nega alla ricorrente la promozione al grado CI nell'ambito dell'esercizio 1996.
Esito:
Rigetto.
Sunto della sentenza
Il 1o gennaio 1989 la ricorrente veniva nominata al grado C2. Su raccomandazione del comitato di promozione C (il «comitato di promozione»), l'autorità che ha il potere di nomina (ľ«APN») la iscriveva nell'elenco dei dipendenti più meritevoli di ottenere una promozione al grado CI. Tuttavia essa non veniva inserita nell'elenco dei dipendenti promossi.
Il 17 giugno 1996 essa presentava reclamo ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto del personale delle Comunità europee (lo «Statuto») contro tale diniego di promozione. Con decisione 25 settembre 1996 la Commissione respingeva tale reclamo precisando:
«[L']APN ha preso in considerazione non soltanto i meriti relativi dei candidati, che erano già stati valutati al fine di stabilire l'elenco dei più meritevoli, ma anche il loro profilo di carriera, cioè l'età e l'anzianità di servizio. In effetti, se la valutazione dei meriti dei dipendenti costituisce il criterio determinante in materia di promozioni, l'APN può tuttavia prendere in considerazione, in subordine, l'anzianità e l'età dei candidati nel grado o nel servizio(...)».
La ricorrente veniva promossa al grado CI nel corso dell'esercizio 1997.
Nel merito
Per la valutazione dei meriti da prendere in considerazione nell'ambito di una decisione di promozione ai sensi dell'art. 45 dello Statuto, l'APN dispone di un ampio potere discrezionale e, in questo ambito, il sindacato del giudice comunitario deve limitarsi ad accertare se, tenuto conto delle ragioni che possano aver determinato il giudizio dell'amministrazione, questa abbia agito correttamente e non abbia esercitato il suo potere in modo manifestamente errato. Il giudice non può dunque sostituire la sua valutazione delle qualifiche e dei meriti dei candidati a quella dell'APN (punto 16).
Riferimento: Tribunale 6 giugno 1996, causa T-262/94. Baiwir/Commissione (Race. PI pag. II-739, punto 66)
L'obbligo dell'APN di procedere ad uno scrutinio per merito comparativo dei candidati alla promozione, previsto dall'art. 45 dello Statuto, costituisce l'espressione sia del principio della parità di trattamento dei dipendenti sia delle loro aspettative di carriera. La valutazione di detti meriti costituisce così il criterio determinante di qualsiasi promozione, mentre solo in subordine l'APN può prendere in considerazione l'età dei candidati e la loro anzianità nel grado o nel servizio (punto 17).
Riferimento: Tribunale 29 febbraio 1996. causa T-280/94, Lopes/Corte di giustizia (Race. PI pag. II-239, punto 138)
Per procedere all'esame dei meriti previsto dall'art. 45 dello Statuto l'APN non è tenuta a basarsi unicamente sui rapporti informativi dei candidati, ma può fondare la sua valutazione anche su altri aspetti dei loro meriti, come altre informazioni riguardanti la loro posizione amministrativa e personale tali da relativizzare un giudizio basato unicamente sui rapporti informativi (punto 18).
Riferimento: Tribunale 25 novembre 1993, cause riunite T-89/91, T-21/92 e T-89/92, X/Commissione (Race. pag. II-1235, punti 49 e 50); Tribunale 21 ottobre 1997, causa T-168/96. Patronis/Consiglio(Racc. PI pag. II-833, punto 35)
L'APN ha effettivamente proceduto, conformemente a quanto prescritto dall'art. 45, n. 1, dello Statuto, ad un esame comparativo dei meriti, dei rapporti informativi e dell'età dei dipendenti promovibili al grado CI (punti 20-24).
Dispositivo:
Il ricorso è respinto.