Parole chiave
Massima

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1 Procedura - Intervento - Eccezione d'irricevibilità non sollevata dalla convenuta - Irricevibilità

[Statuto (CE) della Corte di giustizia, art. 37, quarto comma; regolamento di procedura del Tribunale, art. 116, n. 3]

2 Concorrenza - Intese - Divieto - Esenzione per categorie - Regolamento n. 123/85 - Portata

(Trattato CE, art. 85, nn. 1 e 3; regolamento della Commissione n. 123/85)

3 Concorrenza - Procedimento amministrativo - Esame delle denunce - Considerazione dell'interesse comunitario relativo all'istruttoria di una causa - Criteri di valutazione

(Trattato CE, art. 85, n. 1)

4 Concorrenza - Procedimento amministrativo - Esame delle denunce - Obbligo della Commissione di pronunciarsi per mezzo di una decisione sull'esistenza di una violazione - Insussistenza - Possibilità per il denunciante di rivolgersi al giudice nazionale

(Trattato CE, art. 85, nn. 1 e 2; regolamento del Consiglio n. 17, art. 3)

5 Responsabilità extracontrattuale - Presupposti - Illegittimità - Illecito

(Trattato CE, art. 215)

Massima

6 Un interveniente non è legittimato a sollevare un'eccezione di irricevibilità del ricorso che non sia stata formulata nelle conclusioni della convenuta.

7 Il regolamento n. 123/85, relativo all'applicazione dell'art. 85, n. 3, del Trattato a categorie di accordi per la distribuzione di autoveicoli e il servizio di vendita e di assistenza alla clientela, non stabilisce disposizioni vincolanti che incidano direttamente sulla validità o sul contenuto delle clausole di un contratto o obblighino le parti contraenti ad adeguarne il contenuto né ha l'effetto di rendere nullo un contratto qualora non siano soddisfatte tutte le condizioni stabilite dal detto regolamento.

In tale ipotesi il contratto di cui trattasi rientra nel divieto di cui all'art. 85, n. 1, del Trattato solo se ha lo scopo o l'effetto di restringere in misura notevole la concorrenza all'interno del mercato comune e può incidere notevolmente sul commercio tra Stati membri.

8 Per poter respingere una denuncia per mancanza d'interesse comunitario, la Commissione, nell'esercizio del suo potere discrezionale, deve soppesare, da un lato, la rilevanza delle infrazioni dedotte per il funzionamento del mercato comune e, dall'altro, la probabilità di poterne accertare l'esistenza e la portata dei provvedimenti istruttori necessari a questo proposito.

Infatti, la Commissione è tenuta a raccogliere elementi di prova sufficientemente precisi e concordanti per corroborare la ferma convinzione che le infrazioni dedotte costituiscano restrizioni della concorrenza rilevanti ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato. In particolare, tale condizione non è soddisfatta quando è possibile fornire in proposito una spiegazione plausibile che escluda una violazione delle regole di concorrenza comunitarie.

9 Qualora la Commissione non abbia competenza esclusiva a dichiarare l'incompatibilità di clausole contrattuali con l'art. 85, n. 1, del Trattato, ma anche i giudici nazionali siano competenti a conoscerne in forza dell'effetto diretto prodotto da tale disposizione, un denunciante non ha il diritto di ottenere dalla Commissione una decisione ai sensi dell'art. 189 del Trattato riguardo alla sussistenza delle violazioni dedotte.

In particolare, nell'ambito di un contratto tipo di distribuzione esclusiva di automobili, la Commissione può a maggior ragione invitare i denuncianti a rivolgersi ai giudici nazionali in quanto spetta a questi ultimi statuire sulle condizioni concrete dell'esecuzione che le parti danno al contratto tipo e valutare, secondo il diritto nazionale pertinente, la portata e le conseguenze di un'eventuale nullità assoluta di talune clausole contrattuali, ai sensi dell'art. 85, n. 2, del Trattato, in particolare alla luce di tutti gli altri elementi dell'accordo.

10 In mancanza di elementi attestanti l'illegittimità di una decisione di rigetto di una denuncia ai sensi dell'art. 3 del regolamento n. 17 e poiché il ricorrente non ha dedotto distintamente tale illegittimità, non va addebitato alla Commissione un illecito tale da far sorgere la responsabilità della Comunità.